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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/08/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 293 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 25.06.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], in proprio e quali genitori esercenti la potestà/responsabilità genitoriale, nonché tutori legali della figlia minore , nata Persona_1
a NR (IM) il 07.09.2018, residente in [...], C.F.:
, elettivamente domiciliati in GL (IM), Via Roma n. 16, presso lo C.F._3 studio dell'Avvocato Luca Esposito del Foro di Imperia, (C.F. , FAX: C.F._4
0184/238036, pec: , che li rappresenta e difende giusta Email_1 procura alle liti allegata al ricorso ex art. 702 bis cpc;
-ricorrenti-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Direttore Generale COroparte_1 P.IVA_1 dott. , con sede in Bussana di NR (IM), Via Aurelia Ponente n. 97, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Michel'Angelo Piccinini del Foro di Genova giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Giorgio Saguato (C.F.
) sito in 18100 Imperia, Via Alfieri n. 10, C.F._5
NONCHE' CONTRO
Dott.ssa nata ad [...] il [...] ( , COroparte_3 CodiceFiscale_6 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppina Macrì del Foro di Arezzo ( ); CodiceFiscale_7 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, Email_2
Viale Michelangelo n. 8, come da procura notarile ai rogiti del Notaio Dott.ssa del Persona_2 giorno 11 luglio 2023 Rep. n.33547, in atti;
- RESISTENTI -
E
(cod. fisc. ), in persona del suo procuratore, rappresentato e difeso CP_4 P.IVA_2 dall'avv. Fabrizio Fiori (cod. fisc. – PEC CodiceFiscale_8 Email_3
e dall'avv. Gianluca Lanteri (cod. fisc. – PEC CodiceFiscale_9
, presso cui domicilia come in atti;
Email_4
Terzo chiamato
Oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e per le motivazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti e dalla Ctu espletata in sede di ATP tra le stesse parti, emerge che in data 5.3.2021 quando la piccola aveva due anni e mezzo i genitori, spinti da dubbi relativi Per_1 alla capacità uditiva della figlia, si sono rivolti ad uno specialista, il dottor che ha Pt_3 consigliato esame audiometrico eseguito il 17.3.2021 dal dott. il quale, riscontrando Per_3 assenza di risposta al peep show in campo libero e rilevando forte sospetto clinico strumentale di deficit uditivo profondo, ha consigliato una valutazione presso un centro di terzo livello.
Dal 7.4.2021 è stata presa in carico dalla dott.ssa presso il servizio di Per_1 Per_4 audiovestibologia della Fondazione Macchi di Varese, ove veniva diagnosticata “sordità grave profonda bilaterale di tipo percettivo” con necessità di immediata protesizzazione acustica e training logopedico adeguato.
Seguiva la protesizzazione acustica, effettuata in data 20.4.2021, che non sortiva risultati soddisfacenti, di modo che in data 31.1.2022 si procedeva ad intervento per il posizionamento di impianto cocleare, con successiva attivazione il 25.2.2022 presso l'azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze.
L'esito finale della diagnosi evidenziava sordità percettiva bilaterale asimmetrica medio grave profonda, diagnosticata a due anni e sette mesi, in malformazione bilaterale dell'orecchio interno con abilità comunicative non adeguate all'età. Il ricorso qui in esame risulta volto ad attribuire la responsabilità del ritardo diagnostico in via solidale e concorrente alla e alla pediatra che ha preso in carico la bambina dal 20.9.2018 CP_5 sino al 22.12.2020.
Dalla documentazione agli atti risulta che in data 9.9.2021 ossia prima dell'applicazione dell'impianto cocleare, la valutazione logopedica dava atto che la bambina “raramente si gira se chiamata” “produce vocalizzi e lallazioni che spesso accompagnano il gioco” “labile aggancio oculare”.
Alla data del 5.3.2021 l'otorinolaringoiatra dott. annotava “Ritardo del linguaggio. Persona_5
Sospetta ipoacusia” e programmava esame audiometrico condizionato infantile.
Dunque vi sono evidenze mediche della assenza di attivazione agli stimoli sonori e rumori ambientali e del ritardo del linguaggio della piccola, che hanno confermato i dubbi nutriti dai genitori sulla regolare capacità uditiva della figlia.
La anamnesi raccolta dal centro audiologico descrive “lallazione a 12 mesi” e riporta che attorno ai 12 mesi la madre si è accorta che la bambina non si girava in presenza di suoni, indicando “mancata progressione nell'acquisizione del linguaggio”.
Orbene in tale contesto la prescrizione in data 22.12.2020 da parte della pediatra dott.ssa CP_3 di visita lotorinolaringoiatrica per sospetta ipocusia non trova alcuna giustificazione se non
[...] nel contesto di una verosimile insistenza da parte della madre della bambina, posto che appare insolito che il sospetto sia sorto dopo che alla visita del 15.1.2020 si annotava “mamma e papà” e che nelle tre visite seguenti, effettuate in data 27.1.2020, 5.3.2020 e 4.6.2020 non emergeva alcuna criticità con riguardo alla capacità di linguaggio e uditiva della bambina. Deve pertanto presumersi che vi sia stata superficialità e scarsa attenzione da parte della pediatra nel monitorare e valutare la funzionalità uditiva della paziente, atteso che il quarto bilancio di salute (29.4.2019) omette le informazioni rilevanti ai fini del controllo uditivo (ricerca la fonte del suono e lallazione), mentre il quinto bilancio (29.8.2019) annota “linguaggio: mamma – papà”, ma tale annotazione, secondo quanto si legge nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta, non sarebbe la certificazione di quanto direttamente percepito dal medico bensì soltanto la riproduzione di quanto riferito dalla mamma alla domanda della pediatra sul linguaggio acquisito dalla bambina (“rispondeva che pronunciava le parole “mamma e papà”), come pure accaduto in Per_1 occasione dell'undicesimo bilancio di salute del 15 gennaio 2020 (la bambina aveva 16 mesi ed 8 giorni) laddove l'annotazione apposta sul libretto sanitario pediatrico “linguaggio adeguato”: sì) è la mera riproduzione - secondo quanto affermato in comparsa di costituzione – del fatto che la mamma alla domanda della pediatra sul linguaggio acquisito della bambina avrebbe risposto “prime parole”. Orbene, la dichiarazione in atti da un lato appare contrastare con i segnali avvertiti dalla madre, che la hanno indotta a richiedere la prescrizione di una visita audiologica, dall'altro non fornisce certo evidenza adatta a giudicare in modo professionale della assenza di deterioramento uditivo, essendo il monitoraggio della corretta crescita del bambino affidato al , che deve Pt_4 prendersi carico anche della sorveglianza della funzionalità uditiva, ponendo l'attenzione alle tappe di sviluppo comunicativo-linguistico. Dunque manca nella specie l'evidenza di una autonoma valutazione da parte del pediatra sulla adeguatezza del linguaggio della bambina, sì da verificare ad esempio se si trattasse di lallazione o di linguaggio vero e proprio, e sulla ricerca della fonte del suono.
Alla luce di ciò, considerato altresì che il 1.4.2021 il dott. (otorino) riscontrava Persona_6
“grave ritardo linguistico” e il 7.4.2021 la valutazione audiologica resa all'esito della somministrazione dei test TAUV e ACC recitava “la comprensione del linguaggio verbale è assente, non risponde al proprio nome se chiamata. La produzione verbale è limitata a vocalizzi prodotti in modo reiterato e afinalistico. (..) il contatto di sguardo è presente solo sporadicamente (..) non indica” e che soltanto dopo i recenti trattamenti chirurgici, ha iniziato a proferire le Per_1 parole “mamma”, “papà”, “acqua”, “su” “giù”, ma nulla più, si condivide con il Ctu che è improbabile che le parole “mamma" e “papà" siano state nel gennaio 2020 effettivamente pronunciate dalla piccola tanto più che laddove così fosse stato, la bimba avrebbe Per_1 continuato a pronunciarle.
Alla luce degli elementi che precedono, l'ipotesi che l'ipoacusia abbia iniziato a manifestarsi solo dopo il primo anno di vita appare meno probabile quanto a verificazione nel caso concreto, essendo emerso dagli atti che all'età di sette mesi e 22 giorni non è stato rilevato lo sviluppo psicosensoriale della bambina, neppure nel senso della normalità, e che all'età di 11 mesi e 22 giorni e a 16 mesi e 8 giorni quanto annotato nel libretto sanitario non è frutto dell'esame critico da parte della pediatra del comportamento e del linguaggio della bambina e che d'improvviso e senza giustificazione apparente la pediatra avrebbe condiviso nel dicembre dello stesso anno (2020) il sospetto di ipoacusia.
Ciò posto e considerato altresì che nella certificazione di sordità civile del 20.4.21 la dott.ssa presso il servizio di audiovestibologia della Fondazione Macchi di Varese ha Persona_7 affermato che la sordità (superiore a 60 dB nell'orecchio migliore) non ha permesso il normale apprendimento del linguaggio verbale (nel senso che la sordità ha reso e rende difficile l'uso della comunicazione verbale), appare più probabile che lo sviluppo comunicativo-linguistico della bambina non sia stato adeguato dapprincipio.
Il Pediatra è riconosciuto come la figura che, occupandosi del monitoraggio della corretta crescita del bambino, deve prendersi carico anche della sorveglianza della funzionalità uditiva, ponendo attenzione alle tappe del suo sviluppo, tanto più che nella specie, come risultante dalla cartella clinica di (doc. 16 fasc. parte ricorrente), in occasione dello screening neonatale Persona_1 audiologico eseguito nel secondo giorno di vita (8.9.2018) dal personale infermieristico del nido, il primo esame per la registrazione delle OAE aveva avuto esito Refer per entrambe le orecchie, sebbene il retest eseguito il giorno seguente (9.9.2018) avesse dato esito opposto, ovvero pass per entrambe le orecchie. Tale elemento avrebbe dovuto suggerire particolare attenzione alla pediatra nel focalizzarsi sulla valutazione delle tappe dello sviluppo del comportamento verbale della bambina e, in caso di sospetto di ipoacusia, indirizzare la famiglia ad una valutazione audiologica.
Nella specie ricorre pertanto il dedotto ritardo nella diagnosi di ipoacusia congenita da cui è affetta diagnosticato il 7.4.2021, così come il nesso causale con l'evento dannoso - allo Persona_1 stato apprezzabile soltanto in termini di danno da invalidità temporanea - avendo il Collegio peritale, composto dai C.T.U. Dott. di , Specialista in Otorinolaringoiatria, Persona_8 Per_9
e Dott. Specialista in Medicina Legale, concluso nel senso che “una diagnosi Persona_10 precoce avrebbe potuto evitare al 90% quanto oggi evidenziato”, dando conto nella relazione (cfr doc. 15, pg. 35 e sgg.) della letteratura specialistica in merito all'utilità di un intervento di impianto cocleare nella finestra temporale compresa tra i 12 e i 18 mesi di vita e alla rilevanza ed efficacia di detta tempestività, ed operando il giudizio controfattuale alla stregua delle emergenze processuali, di modo che, non ravvisandosi interferenza di fattori alternativi, risulta giustificata la conclusione per cui qualora l'azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta, l'evento lesivo avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva.
Va rammentato che la responsabilità della nei confronti del paziente ha natura contrattuale e CP_5 può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico. Del pari contrattuale è la responsabilità della struttura sanitaria, come espressamente previsto dall'art. 7, comma 1, L. n. 24/2017, ex artt. 1218 e 1228 c.c., per il fatto doloso o colposo degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, di cui si avvalga nell'adempimento della propria obbligazione”.
Nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Nella specie i ricorrenti hanno convenuto la , invocandone la responsabilità sia per COroparte_6
l'omissione dei sanitari del nido che per l'omissione della pediatra di libera scelta, allegando che questi ultimi non hanno eseguito in modo diligente la propria prestazione professionale, concorrendo ciascuno con la propria condotta a determinare gli esiti dell'aggravamento della situazione patologica di ipoacusia congenita della piccola per effetto dell'omessa Persona_1 tempestiva diagnosi.
Occorre osservare che ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto/contatto sociale e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile
Nella specie parte ricorrente, quale paziente danneggiato, ha provato l'esistenza del contatto con la struttura del nido di NR, il ritardo diagnostico della patologia di più probabile insorgenza alla nascita, la sussistenza di un danno risarcibile per invalidità temporanea, allegando l'omissione dei sanitari e/o struttura, astrattamente idonei a costituire concausa efficiente del danno lamentato.
La non ha fornito dimostrazione o dell'esatto adempimento o dell'irrilevanza COroparte_6 dell'inadempimento.
Non vi è prova infatti che la prestazione fornita al paziente sia stata ineccepibile, in quanto il rispetto delle linee guida regionali non esonerano il personale medico-sanitario dalla responsabilità nel caso di negligenza o imprudenza, dovendosi valorizzare il ruolo non meccanicistico delle linee guida che hanno un rilievo probatorio indubbio ma non esaustivo, contenendo indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma è altrettanto evidente che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano ciascun concreto caso. Va condiviso sul punto il giudizio espresso dai CTU secondo cui, attesi gli esiti opposti dei due esami OAE eseguiti nell'arco di poche ore, “alla luce delle circostanze specifiche appariva comunque ragionevole, sulla scorta dei più tradizionali canoni di prudenza e diligenza a cui deve in ogni circostanza uniformarsi la condotta dei sanitari, sottoporre la perizianda a nuovi esami al fine di verificarne l'effettivo stato”. Dunque a fronte dell'anzidetta discordanza negli esiti del test di screening uditivo, sarebbe stato necessario disporre l'effettuazione della ripetizione del test a distanza di qualche giorno, tanto più che l'esame in questione è rapido e di facile esecuzione (o al limite combinare la registrazione delle OAE con la misurazione dell'ABR).
CO Mentre la responsabilità dell' è di natura contrattuale, quella del pediatra convenzionato operante nel comune di residenza degli utenti del SSN è extracontrattuale in base alla Legge Gelli e, in base all'art. 7 trattasi di norma imperativa.
CO L è responsabile ex art. 1228 c.c. del fatto illecito commesso dal medico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal Servizio sanitario nazionale in base ai livelli stabiliti dalla legge.
La scelta del medico convenzionato per l'assistenza medico-generica deve avvenire nei confronti CO della che cura la tenuta degli elenchi dei medici con i quali ha instaurato lo specifico rapporto di convenzionamento, rapporto che si distingue per le sue peculiarità da quello di lavoro subordinato ma anche da quello del libero professionista poiché pur svolgendosi in autonomia e su un piano di parità è diretto a soddisfare le finalità istituzionali del S.S.N.
C La prestazione professionale del medico convenzionato scrive dunque nel momento esecutivo di CO un obbligo preesistente derivante dalla legge che grava esclusivamente sull' e non anche sul CO medico convenzionato del cui operato l' si sia avvalsa per adempiere alla propria obbligazione e di cui è responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c.
L'art. 7, L. n. 24/2017 ha espressamente previsto che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. a meno che non sia configurabile un rapporto contrattuale ed estende tale responsabilità aquiliana anche ai rapporti con il servizio sanitario nazionale, oltre ai rapporti intramoenia e alla telemedicina.
Si afferma, infatti, che “la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Quindi non è configurabile alcun rapporto contrattuale tra il paziente e il pediatra.
Dunque era onere di parte ricorrente provare gli elementi costituivi della responsabilità professionale della dott.ssa CP_3
Nella specie, date le considerazioni sopra svolte, vi è prova della condotta colposa della convenuta che non ha provveduto a indirizzare per tempo la piccola paziente presso lo specialista più competente e non ha provveduto personalmente e con la dovuta diligenza a monitorare la funzionalità uditiva della paziente in occasione delle visite programmate, specie in presenza delle risultanze discordanti dello screening neonatale uditivo, di cui doveva essere a conoscenza riguardando lo stato di salute di propria assistita, e delle perplessità prospettate dalla madre della paziente sulla reazione agli stimoli sonori.
Sussiste il nesso di causalità tra l'omissione dei sanitari del nido, così come tra l'omissione del medico pediatra e il ritardo diagnostico, considerato che l'interruzione del nesso di causalità tra una determinata condotta e un evento si ha solo quando dalla causa sopravvenuta derivi un “rischio nuovo ed incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta”. Va dunque affermata la responsabilità solidale nei riguardi del terzo danneggiato di entrambe le parti convenute.
Nella specie le risultanze istruttorie e documentali dimostrano che una tempestiva comunicazione avrebbe evitato alla salute di che la situazione di invalidità si protraesse più a lungo prima Per_1 dell'inizio del percorso terapeutico e riabilitativo mirato alla risoluzione del deficit percettivo e del conseguente disturbo del linguaggio.
La Ctu ha ritenuto che il danno permanente “non sia assolutamente ad oggi stabilizzato, essendo in corso un programma di recupero, i cui esiti hanno portato un certo recupero ed altro si presume ne porteranno. L'eventuale danno biologico permanente sarà valutabile, salvo recuperi importanti certificati dai medici che la seguono, non prima che la paziente abbia iniziato il percorso Scolastico”.
Per tale ragione si ritiene esistente allo stato il solo danno biologico temporaneo della bambina, quantificato nella misura dell'80% per circa 900 giorni (dal settembre 2018 al 5 marzo 2021 quando si è svolta la visita otorinolaringoiatrica da cui hanno preso avvio gli accertamenti mirati, all'esito dei quali è stata definita la diagnosi ed iniziato il percorso curativo-riabilitativo, della cui durata viceversa non si tiene conto in quanto da sostenersi comunque, anche in ipotesi di diagnosi tempestiva) in considerazione del periodo di parziale isolamento dal mondo sonoro per mancata diagnosi di ipoacusia, cui hanno concorso entrambe le parti convenute, e Dott.ssa COroparte_6
in uguale proporzione (50% ciascuno). COroparte_3
La quantificazione così operata, 80% di invalidità temporanea, appare adeguata al danno concretamente subito tenuto conto che il barème medico-legale di riferimento ( Per_11
, edita da Giuffre, edizione del 2015) valuta la sordità completa bilaterale Persona_12 Per_13 in età pre-linguale con danno biologico dell'80 % e che il periodo di perdita momentanea, sebbene non riguardi evidentemente tutte le funzioni esistenziali, ha lasciato la bambina in condizioni di deficit di accesso alla comunicazione verbale in chiave fonemica e mancanza di stimolazione uditiva.
Il danno non patrimoniale subito dalla bambina risulta dovuto, in assenza di stabilizzazione degli eventuali postumi permanenti, limitatamente al danno biologico da invalidità temporanea e al danno morale e viene liquidato secondo il criterio di liquidazione equitativa, tenuto conto della Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) ed entrata in vigore il 5 marzo 2025 in attuazione del disposto dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, nella somma complessiva di € 51.704,64, ottenuta moltiplicando l'indennità giornaliera di € 71,81, comprensiva dell'aumento del 30% per danno morale del valore del punto base di € 55,24, per il numero dei giorni di invalidità (80% x 71,81 x 900)
Reputa lo scrivente che, come condivisibilmente affermato dal Tribunale Perugia sez. II, 31/03/2025, (ud. 31/03/2025, dep. 31/03/2025), n. 424 la Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 debba trovare applicazione alla fattispecie, in quanto “alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle, la nuova Tabella Unica Nazionale ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabella Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità" (..). Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione, la stessa non potrà che essere condotta facendo governo dei criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene.
(In termini si veda il principio enunciato su questione analoga, in quel caso relativa al rapporto tra il sistema tabellare ed il meccanismo di liquidazione del danno di cui alla legge 2017 n. 24, da Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 (Rv. 655965 - 01), secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”).
L'importo così determinato di € 51.704,64 costituisce debito di valore, sottoposto ad interessi e rivalutazione calcolati sull'importo che, devalutato alla data del sinistro (€ 44.041,43), è periodicamente maggiorato dal sinistro alla data della presente sentenza, con la conseguente debenza dell'importo comprensivo della rivalutazione e degli interessi pari ad € 56.676,34.
Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria relativa al danno autonomamente patito dai genitori, ha carattere extracontrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e della pediatra per i danni subiti iure proprio dai genitori della paziente a causa del ritardo diagnostico.
Va ricordato che 'ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito altrui, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto danno;
ne consegue che in tal caso il congiunto é legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile' (cfr., Cass., Sez. Un., 01.07.2002 n. 9556; Cass. Pen, sez. III, 21.09.2007 n. 38952).
Trattasi quindi di un danno, non già 'riflesso' o 'da rimbalzo', ma diretto ed immediato sulla base di un illecito plurioffensivo.
Al fine di accedere alla relativa tutela risarcitoria é sufficiente la puntuale allegazione del pregiudizio patito, ben potendo operare sul diverso piano della prova un ragionamento di tipo presuntivo imperniato su massime di esperienza, le quali consentono di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione.
Le massime di esperienza integrano difatti una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio risulta doverosa per il giudice.
Nella specie, gli odierni ricorrenti hanno dedotto di aver subito un pregiudizio consistente nel danno morale ed esistenziale, dato lo stretto legame parentale tra la danneggiata e i ricorrenti (genitori e figlia sono conviventi) e la gravità delle lesioni subìte per quantità e entità dei deficit sviluppati a danno di quale diretta conseguenza della mancata/ritardata diagnosi di ipoacusia;
hanno Per_1 allegato la sofferenza morale patita e lo stravolgimento della loro quotidianità all'indomani dell'accertamento (ritardato) della patologia uditiva della figlia: trasferimenti continui tra Varese, Firenze e Milano;
terapie logopediche 3 volte a settimana;
assistenza full time alla piccola Per_1 con perdita di numerose ore di lavoro per il padre e l'impossibilità, invece, per la madre di trovare occupazione lavorativa (nel 2021 ha dovuto smettere di lavorare per poter seguire doc. Per_1
19). Hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale delle spese sostenute per le trasferte fuori regione e per le sedute di logopedia.
Orbene, considerata l'incertezza sulle chances di recupero da parte della vittima primaria delle facoltà uditive per effetto del ritardo occorso nella diagnosi della grave patologia e l'urgenza di avviare le terapie opportune, il suo rapporto di convivenza con i genitori, la necessità di assistere la figlia nella sua vita quotidiana quantomeno nella presente fase di riabilitazione, consente di ritenere esistente il danno denunciato.
Non vi è prova di alcun danno da lucro cessante per perdita della occupazione lavorativa specifica poiché dalla documentazione prodotta riguardante soltanto la madre della bambina risulta che il rapporto lavorativo part time era a tempo determinato e non vi è prova in ogni caso che la ricorrente sia stata costretta ad interrompere l'attività lavorativa a causa della impossibilità di provvedere altrimenti ai bisogni della figlia.
Dunque non spetta alcun danno patrimoniale da lucro cessante per perdita dei redditi futuri, tanto più che non vi è prova delle retribuzioni che ella avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, tanto più che a tempo determinato.
In funzione della liquidazione del dolore causato dal ritardo con cui sono state prestate le opportune cure e terapie, considerato lo stretto rapporto affettivo sussistente tra i genitori e la figlia, la convivenza nonché la tenera età in cui sono avvenuti i fatti di causa, la urgenza con cui è stato intrapreso il percorso curativo e organizzate le trasferte si ritiene – considerato che la lesione del rapporto parentale nella specie è connessa al ritardo nel diagnosticare patologia avente autonoma genesi –debba trovare applicazione una valutazione equitativa "pura” (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022)
Ai fini della liquidazione di tale pregiudizio si ritiene di condividere nota dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, datata 8.03.2018, secondo cui 'la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria é disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura ed intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni). La difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione”.
Pertanto, ritenendosi raggiunta la prova del danno dai genitori patito in via esclusivamente presuntiva, in difetto di ulteriori elementi istruttori atti a comprovare la maggiore entità del pregiudizio subìto, appare equo riconoscere a ciascuno dei genitori un risarcimento di importo pari ad € 10.000,00, oltre rivalutazione ed interessi.
Spetta il rimborso delle spese di trasferta, documentate in € 1.150,79, quale danno patrimoniale risarcibile ex art. 1223 c.c., essendo le modalità con cui si sono svolti i fatti differenti, per via dell'urgenza, da quelle che si sarebbero verificate in caso di diagnosi tempestiva, e in € 720,00 per spese dei trattamenti di logopedia, necessari a recuperare uno sviluppo adeguato.
Quanto alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei riguardi della terza chiamata CP_3
il diritto all'indennizzo da versarsi all'assicurata (o alla in caso di regresso o CP_4 CP_6 rivalsa) è operante atteso che la prescrizione medica della visita audiologica, in difetto di conoscenza dell'esito della visita che verrà eseguita dalla paziente solo nel marzo 2021, riguarda patologia, al momento del contratto di assicurazione, ancora da accertarsi attraverso specifici e particolari esami;
dalla precedente copertura assicurativa con venuta a scadenza il CP_8
22.12.2020 (doc. 32 e 36 allegati alla comparsa cost. comparsa , pg. 15) CP_3 CP_4
l'assicurata era decaduta senza colpa avendo ricevuto la notifica del ricorso per atp in data 10 maggio 2022, allorquando erano già decorsi 12 mesi dalla cessazione della polizza (doc. 36). Va respinta altresì l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 29 delle condizioni generali di assicurazione secondo cui la garanzia opera “sempreché la richiesta di risarcimento: a) non sia assistita da coperture assicurative in essere anteriormente alla data di effetto della CO polizza”, in ragione della copertura
Ciò in quanto la clausola deve interpretarsi con riferimento ad altre polizze contratte dallo stesso soggetto assicurato e non anche da terzi per fatto dell'assicurato, altrimenti si finirebbe per vanificare l'obbligatorietà prevista dall'art. 5, D.P.R. n. 137/2012 per il medico privato di assicurarsi per i danni derivanti dalla attività professionale. In ogni caso, poi, le aziende sanitarie, gli ospedali pubblici e quelli privati non hanno l'obbligo di assicurare la propria responsabilità civile, ma solo la facoltà di farlo. Essi infatti possono scegliere se assicurarsi contro i rischi della responsabilità civile, ovvero adottare “altre analoghe misure”. Il comma 6 dell'art. 10, L. n. 24/2017 ha delegato al Ministro dello Sviluppo economico la determinazione dei “requisiti minimi delle polizze assicurative”, e ciò entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. La delega è stata attuata solo con D.M. n. 232/2023. Allo stato, pertanto, le strutture sanitarie pubbliche e private sono libere di scegliere se assicurarsi o meno;
se decidono di assicurarsi, debbono farlo alle condizioni stabilite dal D.M. 232/2023. Se decidono di non assicurarsi, debbono però adottare le
“altre analoghe misure” di cui all'art. 10 L. n. 24/2017, i cui contenuti sono stati definiti dal D.M. n. 232/2023. Nella specie dunque, fatto salvo il dirimente rilievo sulla interpretazione preferibile della CO clausola, non essendovi un obbligo di assicurazione della responsabilità civile in capo alla che potrebbe aver optato per misure alternative (es. accantonamento), non ha comunque CP_4 provato ai sensi dell'art. 29 della polizza che la richiesta di risarcimento sia assistita da copertura CO assicurativa in essere della
Da ultimo va disattesa l'eccezione sollevata dalla terza chiamata con riferimento alle spese di resistenza ed invocando l'art. 4 della polizza secondo cui la Compagnia non rimborsa le spese sostenute dall' per legali e tecnici che non siano da essa designati, in quanto si tratta di Parte_5 clausola affetta da nullità per violazione dell'art. 1932 c.c.. Sul punto si veda Cassazione Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021, secondo cui “In tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti”.
Va pertanto condannata la a tenere indenne e manlevare la dott.ssa dal CP_4 CP_3 pagamento pro quota del 50% di quanto sia condannata a versare ai ricorrenti (ovvero tenuta a corrispondere alla in via di regresso o di rivalsa) e a indennizzare le spese di resistenza del CP_6 presente giudizio alla propria assicurata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mod,, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa per il presente giudizio, stante la semplicità della fase istruttoria (perché documentale) e l'oralità della discussione, sono liquidate come da dispositivo.
I resistenti in particolare vanno condannati in solido alla rifusione delle spese legali sostenute dai ricorrenti che si liquidano per il presente giudizio in € 286,00 per esborsi e € 7.052,00 per compensi oltre 15% per spese generali e accessori di legge e per il giudizio ex art. 696 bis cpc, secondo i valori medi, in € 3.500,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge, oltre rimborso delle spese della perizia di € 1.831,00 a firma Dr e rimborso del contributo unificato e Persona_14 delle spese di CTU come già liquidate nel procedimento n. 760/2022.
Le spese legali sostenute dalla parte assicurata liquidate in € 7.052,00 per COroparte_3 compensi del presente giudizio, oltre 15% per spese generali e accessori di legge vanno poste a carico di in forza della polizza come sopra esposto. CP_4
PQM
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- Dichiara inammissibile per difetto di interesse attuale la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente;
- Condanna l , in persona del legale COroparte_9 rappresentante p.t., e la Dott.ssa in solido tra loro al pagamento in COroparte_3 favore di parte ricorrente della somma di € 56.676,34 già calcolata all'attualità e comprensiva di interessi e rivalutazione a titolo di danno non patrimoniale subito da oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché al pagamento della Persona_1 somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 5.3.2021 alla data della sentenza, a titolo di danno non patrimoniale in favore di ciascuno dei genitori, ossia di e di , oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_2 Parte_1 saldo, nonché della somma di € 1.870,79 per risarcimento del danno patrimoniale;
- Dichiara che la quota di responsabilità della e della dott.ssa COroparte_6 CP_3 per i danni di cui al punto che precede è pari al 50% per ciascuno;
[...]
- dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t. CP_4
a tenere indenne e manlevare la dott.ssa nei limiti della quota del 50% COroparte_3 di quanto dovuto ai ricorrenti, anche per spese legali (ossia il 50% delle seguenti somme: € 56.676,34 per danno patito da € 20.000,00 per danno non Persona_1 patrimoniale dei genitori, € 1.870,79 per danno patrimoniale, € 286,00 per esborsi, € 7.052,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge per spese di lite di parte ricorrente, € 3.500,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge per il giudizio ex art. 696 bis cpc, oltre € 1.831,00 per spese di perizia, oltre c.u. e spese di CTU come liquidate nel procedimento n. 760/2022), nonché la dichiara tenuta alle spese di resistenza liquidate in € 7.052,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge in favore della propria assicurata dott.ssa COroparte_3
Imperia, 07.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 293 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 25.06.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], in proprio e quali genitori esercenti la potestà/responsabilità genitoriale, nonché tutori legali della figlia minore , nata Persona_1
a NR (IM) il 07.09.2018, residente in [...], C.F.:
, elettivamente domiciliati in GL (IM), Via Roma n. 16, presso lo C.F._3 studio dell'Avvocato Luca Esposito del Foro di Imperia, (C.F. , FAX: C.F._4
0184/238036, pec: , che li rappresenta e difende giusta Email_1 procura alle liti allegata al ricorso ex art. 702 bis cpc;
-ricorrenti-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Direttore Generale COroparte_1 P.IVA_1 dott. , con sede in Bussana di NR (IM), Via Aurelia Ponente n. 97, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Michel'Angelo Piccinini del Foro di Genova giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Giorgio Saguato (C.F.
) sito in 18100 Imperia, Via Alfieri n. 10, C.F._5
NONCHE' CONTRO
Dott.ssa nata ad [...] il [...] ( , COroparte_3 CodiceFiscale_6 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppina Macrì del Foro di Arezzo ( ); CodiceFiscale_7 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, Email_2
Viale Michelangelo n. 8, come da procura notarile ai rogiti del Notaio Dott.ssa del Persona_2 giorno 11 luglio 2023 Rep. n.33547, in atti;
- RESISTENTI -
E
(cod. fisc. ), in persona del suo procuratore, rappresentato e difeso CP_4 P.IVA_2 dall'avv. Fabrizio Fiori (cod. fisc. – PEC CodiceFiscale_8 Email_3
e dall'avv. Gianluca Lanteri (cod. fisc. – PEC CodiceFiscale_9
, presso cui domicilia come in atti;
Email_4
Terzo chiamato
Oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e per le motivazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti e dalla Ctu espletata in sede di ATP tra le stesse parti, emerge che in data 5.3.2021 quando la piccola aveva due anni e mezzo i genitori, spinti da dubbi relativi Per_1 alla capacità uditiva della figlia, si sono rivolti ad uno specialista, il dottor che ha Pt_3 consigliato esame audiometrico eseguito il 17.3.2021 dal dott. il quale, riscontrando Per_3 assenza di risposta al peep show in campo libero e rilevando forte sospetto clinico strumentale di deficit uditivo profondo, ha consigliato una valutazione presso un centro di terzo livello.
Dal 7.4.2021 è stata presa in carico dalla dott.ssa presso il servizio di Per_1 Per_4 audiovestibologia della Fondazione Macchi di Varese, ove veniva diagnosticata “sordità grave profonda bilaterale di tipo percettivo” con necessità di immediata protesizzazione acustica e training logopedico adeguato.
Seguiva la protesizzazione acustica, effettuata in data 20.4.2021, che non sortiva risultati soddisfacenti, di modo che in data 31.1.2022 si procedeva ad intervento per il posizionamento di impianto cocleare, con successiva attivazione il 25.2.2022 presso l'azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze.
L'esito finale della diagnosi evidenziava sordità percettiva bilaterale asimmetrica medio grave profonda, diagnosticata a due anni e sette mesi, in malformazione bilaterale dell'orecchio interno con abilità comunicative non adeguate all'età. Il ricorso qui in esame risulta volto ad attribuire la responsabilità del ritardo diagnostico in via solidale e concorrente alla e alla pediatra che ha preso in carico la bambina dal 20.9.2018 CP_5 sino al 22.12.2020.
Dalla documentazione agli atti risulta che in data 9.9.2021 ossia prima dell'applicazione dell'impianto cocleare, la valutazione logopedica dava atto che la bambina “raramente si gira se chiamata” “produce vocalizzi e lallazioni che spesso accompagnano il gioco” “labile aggancio oculare”.
Alla data del 5.3.2021 l'otorinolaringoiatra dott. annotava “Ritardo del linguaggio. Persona_5
Sospetta ipoacusia” e programmava esame audiometrico condizionato infantile.
Dunque vi sono evidenze mediche della assenza di attivazione agli stimoli sonori e rumori ambientali e del ritardo del linguaggio della piccola, che hanno confermato i dubbi nutriti dai genitori sulla regolare capacità uditiva della figlia.
La anamnesi raccolta dal centro audiologico descrive “lallazione a 12 mesi” e riporta che attorno ai 12 mesi la madre si è accorta che la bambina non si girava in presenza di suoni, indicando “mancata progressione nell'acquisizione del linguaggio”.
Orbene in tale contesto la prescrizione in data 22.12.2020 da parte della pediatra dott.ssa CP_3 di visita lotorinolaringoiatrica per sospetta ipocusia non trova alcuna giustificazione se non
[...] nel contesto di una verosimile insistenza da parte della madre della bambina, posto che appare insolito che il sospetto sia sorto dopo che alla visita del 15.1.2020 si annotava “mamma e papà” e che nelle tre visite seguenti, effettuate in data 27.1.2020, 5.3.2020 e 4.6.2020 non emergeva alcuna criticità con riguardo alla capacità di linguaggio e uditiva della bambina. Deve pertanto presumersi che vi sia stata superficialità e scarsa attenzione da parte della pediatra nel monitorare e valutare la funzionalità uditiva della paziente, atteso che il quarto bilancio di salute (29.4.2019) omette le informazioni rilevanti ai fini del controllo uditivo (ricerca la fonte del suono e lallazione), mentre il quinto bilancio (29.8.2019) annota “linguaggio: mamma – papà”, ma tale annotazione, secondo quanto si legge nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta, non sarebbe la certificazione di quanto direttamente percepito dal medico bensì soltanto la riproduzione di quanto riferito dalla mamma alla domanda della pediatra sul linguaggio acquisito dalla bambina (“rispondeva che pronunciava le parole “mamma e papà”), come pure accaduto in Per_1 occasione dell'undicesimo bilancio di salute del 15 gennaio 2020 (la bambina aveva 16 mesi ed 8 giorni) laddove l'annotazione apposta sul libretto sanitario pediatrico “linguaggio adeguato”: sì) è la mera riproduzione - secondo quanto affermato in comparsa di costituzione – del fatto che la mamma alla domanda della pediatra sul linguaggio acquisito della bambina avrebbe risposto “prime parole”. Orbene, la dichiarazione in atti da un lato appare contrastare con i segnali avvertiti dalla madre, che la hanno indotta a richiedere la prescrizione di una visita audiologica, dall'altro non fornisce certo evidenza adatta a giudicare in modo professionale della assenza di deterioramento uditivo, essendo il monitoraggio della corretta crescita del bambino affidato al , che deve Pt_4 prendersi carico anche della sorveglianza della funzionalità uditiva, ponendo l'attenzione alle tappe di sviluppo comunicativo-linguistico. Dunque manca nella specie l'evidenza di una autonoma valutazione da parte del pediatra sulla adeguatezza del linguaggio della bambina, sì da verificare ad esempio se si trattasse di lallazione o di linguaggio vero e proprio, e sulla ricerca della fonte del suono.
Alla luce di ciò, considerato altresì che il 1.4.2021 il dott. (otorino) riscontrava Persona_6
“grave ritardo linguistico” e il 7.4.2021 la valutazione audiologica resa all'esito della somministrazione dei test TAUV e ACC recitava “la comprensione del linguaggio verbale è assente, non risponde al proprio nome se chiamata. La produzione verbale è limitata a vocalizzi prodotti in modo reiterato e afinalistico. (..) il contatto di sguardo è presente solo sporadicamente (..) non indica” e che soltanto dopo i recenti trattamenti chirurgici, ha iniziato a proferire le Per_1 parole “mamma”, “papà”, “acqua”, “su” “giù”, ma nulla più, si condivide con il Ctu che è improbabile che le parole “mamma" e “papà" siano state nel gennaio 2020 effettivamente pronunciate dalla piccola tanto più che laddove così fosse stato, la bimba avrebbe Per_1 continuato a pronunciarle.
Alla luce degli elementi che precedono, l'ipotesi che l'ipoacusia abbia iniziato a manifestarsi solo dopo il primo anno di vita appare meno probabile quanto a verificazione nel caso concreto, essendo emerso dagli atti che all'età di sette mesi e 22 giorni non è stato rilevato lo sviluppo psicosensoriale della bambina, neppure nel senso della normalità, e che all'età di 11 mesi e 22 giorni e a 16 mesi e 8 giorni quanto annotato nel libretto sanitario non è frutto dell'esame critico da parte della pediatra del comportamento e del linguaggio della bambina e che d'improvviso e senza giustificazione apparente la pediatra avrebbe condiviso nel dicembre dello stesso anno (2020) il sospetto di ipoacusia.
Ciò posto e considerato altresì che nella certificazione di sordità civile del 20.4.21 la dott.ssa presso il servizio di audiovestibologia della Fondazione Macchi di Varese ha Persona_7 affermato che la sordità (superiore a 60 dB nell'orecchio migliore) non ha permesso il normale apprendimento del linguaggio verbale (nel senso che la sordità ha reso e rende difficile l'uso della comunicazione verbale), appare più probabile che lo sviluppo comunicativo-linguistico della bambina non sia stato adeguato dapprincipio.
Il Pediatra è riconosciuto come la figura che, occupandosi del monitoraggio della corretta crescita del bambino, deve prendersi carico anche della sorveglianza della funzionalità uditiva, ponendo attenzione alle tappe del suo sviluppo, tanto più che nella specie, come risultante dalla cartella clinica di (doc. 16 fasc. parte ricorrente), in occasione dello screening neonatale Persona_1 audiologico eseguito nel secondo giorno di vita (8.9.2018) dal personale infermieristico del nido, il primo esame per la registrazione delle OAE aveva avuto esito Refer per entrambe le orecchie, sebbene il retest eseguito il giorno seguente (9.9.2018) avesse dato esito opposto, ovvero pass per entrambe le orecchie. Tale elemento avrebbe dovuto suggerire particolare attenzione alla pediatra nel focalizzarsi sulla valutazione delle tappe dello sviluppo del comportamento verbale della bambina e, in caso di sospetto di ipoacusia, indirizzare la famiglia ad una valutazione audiologica.
Nella specie ricorre pertanto il dedotto ritardo nella diagnosi di ipoacusia congenita da cui è affetta diagnosticato il 7.4.2021, così come il nesso causale con l'evento dannoso - allo Persona_1 stato apprezzabile soltanto in termini di danno da invalidità temporanea - avendo il Collegio peritale, composto dai C.T.U. Dott. di , Specialista in Otorinolaringoiatria, Persona_8 Per_9
e Dott. Specialista in Medicina Legale, concluso nel senso che “una diagnosi Persona_10 precoce avrebbe potuto evitare al 90% quanto oggi evidenziato”, dando conto nella relazione (cfr doc. 15, pg. 35 e sgg.) della letteratura specialistica in merito all'utilità di un intervento di impianto cocleare nella finestra temporale compresa tra i 12 e i 18 mesi di vita e alla rilevanza ed efficacia di detta tempestività, ed operando il giudizio controfattuale alla stregua delle emergenze processuali, di modo che, non ravvisandosi interferenza di fattori alternativi, risulta giustificata la conclusione per cui qualora l'azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta, l'evento lesivo avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva.
Va rammentato che la responsabilità della nei confronti del paziente ha natura contrattuale e CP_5 può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico. Del pari contrattuale è la responsabilità della struttura sanitaria, come espressamente previsto dall'art. 7, comma 1, L. n. 24/2017, ex artt. 1218 e 1228 c.c., per il fatto doloso o colposo degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, di cui si avvalga nell'adempimento della propria obbligazione”.
Nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Nella specie i ricorrenti hanno convenuto la , invocandone la responsabilità sia per COroparte_6
l'omissione dei sanitari del nido che per l'omissione della pediatra di libera scelta, allegando che questi ultimi non hanno eseguito in modo diligente la propria prestazione professionale, concorrendo ciascuno con la propria condotta a determinare gli esiti dell'aggravamento della situazione patologica di ipoacusia congenita della piccola per effetto dell'omessa Persona_1 tempestiva diagnosi.
Occorre osservare che ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto/contatto sociale e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile
Nella specie parte ricorrente, quale paziente danneggiato, ha provato l'esistenza del contatto con la struttura del nido di NR, il ritardo diagnostico della patologia di più probabile insorgenza alla nascita, la sussistenza di un danno risarcibile per invalidità temporanea, allegando l'omissione dei sanitari e/o struttura, astrattamente idonei a costituire concausa efficiente del danno lamentato.
La non ha fornito dimostrazione o dell'esatto adempimento o dell'irrilevanza COroparte_6 dell'inadempimento.
Non vi è prova infatti che la prestazione fornita al paziente sia stata ineccepibile, in quanto il rispetto delle linee guida regionali non esonerano il personale medico-sanitario dalla responsabilità nel caso di negligenza o imprudenza, dovendosi valorizzare il ruolo non meccanicistico delle linee guida che hanno un rilievo probatorio indubbio ma non esaustivo, contenendo indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma è altrettanto evidente che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano ciascun concreto caso. Va condiviso sul punto il giudizio espresso dai CTU secondo cui, attesi gli esiti opposti dei due esami OAE eseguiti nell'arco di poche ore, “alla luce delle circostanze specifiche appariva comunque ragionevole, sulla scorta dei più tradizionali canoni di prudenza e diligenza a cui deve in ogni circostanza uniformarsi la condotta dei sanitari, sottoporre la perizianda a nuovi esami al fine di verificarne l'effettivo stato”. Dunque a fronte dell'anzidetta discordanza negli esiti del test di screening uditivo, sarebbe stato necessario disporre l'effettuazione della ripetizione del test a distanza di qualche giorno, tanto più che l'esame in questione è rapido e di facile esecuzione (o al limite combinare la registrazione delle OAE con la misurazione dell'ABR).
CO Mentre la responsabilità dell' è di natura contrattuale, quella del pediatra convenzionato operante nel comune di residenza degli utenti del SSN è extracontrattuale in base alla Legge Gelli e, in base all'art. 7 trattasi di norma imperativa.
CO L è responsabile ex art. 1228 c.c. del fatto illecito commesso dal medico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal Servizio sanitario nazionale in base ai livelli stabiliti dalla legge.
La scelta del medico convenzionato per l'assistenza medico-generica deve avvenire nei confronti CO della che cura la tenuta degli elenchi dei medici con i quali ha instaurato lo specifico rapporto di convenzionamento, rapporto che si distingue per le sue peculiarità da quello di lavoro subordinato ma anche da quello del libero professionista poiché pur svolgendosi in autonomia e su un piano di parità è diretto a soddisfare le finalità istituzionali del S.S.N.
C La prestazione professionale del medico convenzionato scrive dunque nel momento esecutivo di CO un obbligo preesistente derivante dalla legge che grava esclusivamente sull' e non anche sul CO medico convenzionato del cui operato l' si sia avvalsa per adempiere alla propria obbligazione e di cui è responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c.
L'art. 7, L. n. 24/2017 ha espressamente previsto che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. a meno che non sia configurabile un rapporto contrattuale ed estende tale responsabilità aquiliana anche ai rapporti con il servizio sanitario nazionale, oltre ai rapporti intramoenia e alla telemedicina.
Si afferma, infatti, che “la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Quindi non è configurabile alcun rapporto contrattuale tra il paziente e il pediatra.
Dunque era onere di parte ricorrente provare gli elementi costituivi della responsabilità professionale della dott.ssa CP_3
Nella specie, date le considerazioni sopra svolte, vi è prova della condotta colposa della convenuta che non ha provveduto a indirizzare per tempo la piccola paziente presso lo specialista più competente e non ha provveduto personalmente e con la dovuta diligenza a monitorare la funzionalità uditiva della paziente in occasione delle visite programmate, specie in presenza delle risultanze discordanti dello screening neonatale uditivo, di cui doveva essere a conoscenza riguardando lo stato di salute di propria assistita, e delle perplessità prospettate dalla madre della paziente sulla reazione agli stimoli sonori.
Sussiste il nesso di causalità tra l'omissione dei sanitari del nido, così come tra l'omissione del medico pediatra e il ritardo diagnostico, considerato che l'interruzione del nesso di causalità tra una determinata condotta e un evento si ha solo quando dalla causa sopravvenuta derivi un “rischio nuovo ed incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta”. Va dunque affermata la responsabilità solidale nei riguardi del terzo danneggiato di entrambe le parti convenute.
Nella specie le risultanze istruttorie e documentali dimostrano che una tempestiva comunicazione avrebbe evitato alla salute di che la situazione di invalidità si protraesse più a lungo prima Per_1 dell'inizio del percorso terapeutico e riabilitativo mirato alla risoluzione del deficit percettivo e del conseguente disturbo del linguaggio.
La Ctu ha ritenuto che il danno permanente “non sia assolutamente ad oggi stabilizzato, essendo in corso un programma di recupero, i cui esiti hanno portato un certo recupero ed altro si presume ne porteranno. L'eventuale danno biologico permanente sarà valutabile, salvo recuperi importanti certificati dai medici che la seguono, non prima che la paziente abbia iniziato il percorso Scolastico”.
Per tale ragione si ritiene esistente allo stato il solo danno biologico temporaneo della bambina, quantificato nella misura dell'80% per circa 900 giorni (dal settembre 2018 al 5 marzo 2021 quando si è svolta la visita otorinolaringoiatrica da cui hanno preso avvio gli accertamenti mirati, all'esito dei quali è stata definita la diagnosi ed iniziato il percorso curativo-riabilitativo, della cui durata viceversa non si tiene conto in quanto da sostenersi comunque, anche in ipotesi di diagnosi tempestiva) in considerazione del periodo di parziale isolamento dal mondo sonoro per mancata diagnosi di ipoacusia, cui hanno concorso entrambe le parti convenute, e Dott.ssa COroparte_6
in uguale proporzione (50% ciascuno). COroparte_3
La quantificazione così operata, 80% di invalidità temporanea, appare adeguata al danno concretamente subito tenuto conto che il barème medico-legale di riferimento ( Per_11
, edita da Giuffre, edizione del 2015) valuta la sordità completa bilaterale Persona_12 Per_13 in età pre-linguale con danno biologico dell'80 % e che il periodo di perdita momentanea, sebbene non riguardi evidentemente tutte le funzioni esistenziali, ha lasciato la bambina in condizioni di deficit di accesso alla comunicazione verbale in chiave fonemica e mancanza di stimolazione uditiva.
Il danno non patrimoniale subito dalla bambina risulta dovuto, in assenza di stabilizzazione degli eventuali postumi permanenti, limitatamente al danno biologico da invalidità temporanea e al danno morale e viene liquidato secondo il criterio di liquidazione equitativa, tenuto conto della Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) ed entrata in vigore il 5 marzo 2025 in attuazione del disposto dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, nella somma complessiva di € 51.704,64, ottenuta moltiplicando l'indennità giornaliera di € 71,81, comprensiva dell'aumento del 30% per danno morale del valore del punto base di € 55,24, per il numero dei giorni di invalidità (80% x 71,81 x 900)
Reputa lo scrivente che, come condivisibilmente affermato dal Tribunale Perugia sez. II, 31/03/2025, (ud. 31/03/2025, dep. 31/03/2025), n. 424 la Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 debba trovare applicazione alla fattispecie, in quanto “alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle, la nuova Tabella Unica Nazionale ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabella Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità" (..). Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione, la stessa non potrà che essere condotta facendo governo dei criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene.
(In termini si veda il principio enunciato su questione analoga, in quel caso relativa al rapporto tra il sistema tabellare ed il meccanismo di liquidazione del danno di cui alla legge 2017 n. 24, da Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 (Rv. 655965 - 01), secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”).
L'importo così determinato di € 51.704,64 costituisce debito di valore, sottoposto ad interessi e rivalutazione calcolati sull'importo che, devalutato alla data del sinistro (€ 44.041,43), è periodicamente maggiorato dal sinistro alla data della presente sentenza, con la conseguente debenza dell'importo comprensivo della rivalutazione e degli interessi pari ad € 56.676,34.
Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria relativa al danno autonomamente patito dai genitori, ha carattere extracontrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e della pediatra per i danni subiti iure proprio dai genitori della paziente a causa del ritardo diagnostico.
Va ricordato che 'ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito altrui, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto danno;
ne consegue che in tal caso il congiunto é legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile' (cfr., Cass., Sez. Un., 01.07.2002 n. 9556; Cass. Pen, sez. III, 21.09.2007 n. 38952).
Trattasi quindi di un danno, non già 'riflesso' o 'da rimbalzo', ma diretto ed immediato sulla base di un illecito plurioffensivo.
Al fine di accedere alla relativa tutela risarcitoria é sufficiente la puntuale allegazione del pregiudizio patito, ben potendo operare sul diverso piano della prova un ragionamento di tipo presuntivo imperniato su massime di esperienza, le quali consentono di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione.
Le massime di esperienza integrano difatti una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio risulta doverosa per il giudice.
Nella specie, gli odierni ricorrenti hanno dedotto di aver subito un pregiudizio consistente nel danno morale ed esistenziale, dato lo stretto legame parentale tra la danneggiata e i ricorrenti (genitori e figlia sono conviventi) e la gravità delle lesioni subìte per quantità e entità dei deficit sviluppati a danno di quale diretta conseguenza della mancata/ritardata diagnosi di ipoacusia;
hanno Per_1 allegato la sofferenza morale patita e lo stravolgimento della loro quotidianità all'indomani dell'accertamento (ritardato) della patologia uditiva della figlia: trasferimenti continui tra Varese, Firenze e Milano;
terapie logopediche 3 volte a settimana;
assistenza full time alla piccola Per_1 con perdita di numerose ore di lavoro per il padre e l'impossibilità, invece, per la madre di trovare occupazione lavorativa (nel 2021 ha dovuto smettere di lavorare per poter seguire doc. Per_1
19). Hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale delle spese sostenute per le trasferte fuori regione e per le sedute di logopedia.
Orbene, considerata l'incertezza sulle chances di recupero da parte della vittima primaria delle facoltà uditive per effetto del ritardo occorso nella diagnosi della grave patologia e l'urgenza di avviare le terapie opportune, il suo rapporto di convivenza con i genitori, la necessità di assistere la figlia nella sua vita quotidiana quantomeno nella presente fase di riabilitazione, consente di ritenere esistente il danno denunciato.
Non vi è prova di alcun danno da lucro cessante per perdita della occupazione lavorativa specifica poiché dalla documentazione prodotta riguardante soltanto la madre della bambina risulta che il rapporto lavorativo part time era a tempo determinato e non vi è prova in ogni caso che la ricorrente sia stata costretta ad interrompere l'attività lavorativa a causa della impossibilità di provvedere altrimenti ai bisogni della figlia.
Dunque non spetta alcun danno patrimoniale da lucro cessante per perdita dei redditi futuri, tanto più che non vi è prova delle retribuzioni che ella avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, tanto più che a tempo determinato.
In funzione della liquidazione del dolore causato dal ritardo con cui sono state prestate le opportune cure e terapie, considerato lo stretto rapporto affettivo sussistente tra i genitori e la figlia, la convivenza nonché la tenera età in cui sono avvenuti i fatti di causa, la urgenza con cui è stato intrapreso il percorso curativo e organizzate le trasferte si ritiene – considerato che la lesione del rapporto parentale nella specie è connessa al ritardo nel diagnosticare patologia avente autonoma genesi –debba trovare applicazione una valutazione equitativa "pura” (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022)
Ai fini della liquidazione di tale pregiudizio si ritiene di condividere nota dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, datata 8.03.2018, secondo cui 'la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria é disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura ed intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni). La difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione”.
Pertanto, ritenendosi raggiunta la prova del danno dai genitori patito in via esclusivamente presuntiva, in difetto di ulteriori elementi istruttori atti a comprovare la maggiore entità del pregiudizio subìto, appare equo riconoscere a ciascuno dei genitori un risarcimento di importo pari ad € 10.000,00, oltre rivalutazione ed interessi.
Spetta il rimborso delle spese di trasferta, documentate in € 1.150,79, quale danno patrimoniale risarcibile ex art. 1223 c.c., essendo le modalità con cui si sono svolti i fatti differenti, per via dell'urgenza, da quelle che si sarebbero verificate in caso di diagnosi tempestiva, e in € 720,00 per spese dei trattamenti di logopedia, necessari a recuperare uno sviluppo adeguato.
Quanto alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei riguardi della terza chiamata CP_3
il diritto all'indennizzo da versarsi all'assicurata (o alla in caso di regresso o CP_4 CP_6 rivalsa) è operante atteso che la prescrizione medica della visita audiologica, in difetto di conoscenza dell'esito della visita che verrà eseguita dalla paziente solo nel marzo 2021, riguarda patologia, al momento del contratto di assicurazione, ancora da accertarsi attraverso specifici e particolari esami;
dalla precedente copertura assicurativa con venuta a scadenza il CP_8
22.12.2020 (doc. 32 e 36 allegati alla comparsa cost. comparsa , pg. 15) CP_3 CP_4
l'assicurata era decaduta senza colpa avendo ricevuto la notifica del ricorso per atp in data 10 maggio 2022, allorquando erano già decorsi 12 mesi dalla cessazione della polizza (doc. 36). Va respinta altresì l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 29 delle condizioni generali di assicurazione secondo cui la garanzia opera “sempreché la richiesta di risarcimento: a) non sia assistita da coperture assicurative in essere anteriormente alla data di effetto della CO polizza”, in ragione della copertura
Ciò in quanto la clausola deve interpretarsi con riferimento ad altre polizze contratte dallo stesso soggetto assicurato e non anche da terzi per fatto dell'assicurato, altrimenti si finirebbe per vanificare l'obbligatorietà prevista dall'art. 5, D.P.R. n. 137/2012 per il medico privato di assicurarsi per i danni derivanti dalla attività professionale. In ogni caso, poi, le aziende sanitarie, gli ospedali pubblici e quelli privati non hanno l'obbligo di assicurare la propria responsabilità civile, ma solo la facoltà di farlo. Essi infatti possono scegliere se assicurarsi contro i rischi della responsabilità civile, ovvero adottare “altre analoghe misure”. Il comma 6 dell'art. 10, L. n. 24/2017 ha delegato al Ministro dello Sviluppo economico la determinazione dei “requisiti minimi delle polizze assicurative”, e ciò entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. La delega è stata attuata solo con D.M. n. 232/2023. Allo stato, pertanto, le strutture sanitarie pubbliche e private sono libere di scegliere se assicurarsi o meno;
se decidono di assicurarsi, debbono farlo alle condizioni stabilite dal D.M. 232/2023. Se decidono di non assicurarsi, debbono però adottare le
“altre analoghe misure” di cui all'art. 10 L. n. 24/2017, i cui contenuti sono stati definiti dal D.M. n. 232/2023. Nella specie dunque, fatto salvo il dirimente rilievo sulla interpretazione preferibile della CO clausola, non essendovi un obbligo di assicurazione della responsabilità civile in capo alla che potrebbe aver optato per misure alternative (es. accantonamento), non ha comunque CP_4 provato ai sensi dell'art. 29 della polizza che la richiesta di risarcimento sia assistita da copertura CO assicurativa in essere della
Da ultimo va disattesa l'eccezione sollevata dalla terza chiamata con riferimento alle spese di resistenza ed invocando l'art. 4 della polizza secondo cui la Compagnia non rimborsa le spese sostenute dall' per legali e tecnici che non siano da essa designati, in quanto si tratta di Parte_5 clausola affetta da nullità per violazione dell'art. 1932 c.c.. Sul punto si veda Cassazione Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021, secondo cui “In tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti”.
Va pertanto condannata la a tenere indenne e manlevare la dott.ssa dal CP_4 CP_3 pagamento pro quota del 50% di quanto sia condannata a versare ai ricorrenti (ovvero tenuta a corrispondere alla in via di regresso o di rivalsa) e a indennizzare le spese di resistenza del CP_6 presente giudizio alla propria assicurata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mod,, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa per il presente giudizio, stante la semplicità della fase istruttoria (perché documentale) e l'oralità della discussione, sono liquidate come da dispositivo.
I resistenti in particolare vanno condannati in solido alla rifusione delle spese legali sostenute dai ricorrenti che si liquidano per il presente giudizio in € 286,00 per esborsi e € 7.052,00 per compensi oltre 15% per spese generali e accessori di legge e per il giudizio ex art. 696 bis cpc, secondo i valori medi, in € 3.500,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge, oltre rimborso delle spese della perizia di € 1.831,00 a firma Dr e rimborso del contributo unificato e Persona_14 delle spese di CTU come già liquidate nel procedimento n. 760/2022.
Le spese legali sostenute dalla parte assicurata liquidate in € 7.052,00 per COroparte_3 compensi del presente giudizio, oltre 15% per spese generali e accessori di legge vanno poste a carico di in forza della polizza come sopra esposto. CP_4
PQM
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- Dichiara inammissibile per difetto di interesse attuale la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente;
- Condanna l , in persona del legale COroparte_9 rappresentante p.t., e la Dott.ssa in solido tra loro al pagamento in COroparte_3 favore di parte ricorrente della somma di € 56.676,34 già calcolata all'attualità e comprensiva di interessi e rivalutazione a titolo di danno non patrimoniale subito da oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché al pagamento della Persona_1 somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 5.3.2021 alla data della sentenza, a titolo di danno non patrimoniale in favore di ciascuno dei genitori, ossia di e di , oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_2 Parte_1 saldo, nonché della somma di € 1.870,79 per risarcimento del danno patrimoniale;
- Dichiara che la quota di responsabilità della e della dott.ssa COroparte_6 CP_3 per i danni di cui al punto che precede è pari al 50% per ciascuno;
[...]
- dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t. CP_4
a tenere indenne e manlevare la dott.ssa nei limiti della quota del 50% COroparte_3 di quanto dovuto ai ricorrenti, anche per spese legali (ossia il 50% delle seguenti somme: € 56.676,34 per danno patito da € 20.000,00 per danno non Persona_1 patrimoniale dei genitori, € 1.870,79 per danno patrimoniale, € 286,00 per esborsi, € 7.052,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge per spese di lite di parte ricorrente, € 3.500,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge per il giudizio ex art. 696 bis cpc, oltre € 1.831,00 per spese di perizia, oltre c.u. e spese di CTU come liquidate nel procedimento n. 760/2022), nonché la dichiara tenuta alle spese di resistenza liquidate in € 7.052,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge in favore della propria assicurata dott.ssa COroparte_3
Imperia, 07.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa De Sanctis