Versione
7 febbraio 1991
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Versione
1 gennaio 2004
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18 agosto 2012
18 agosto 2012
Art. 2501-quater.
(Situazione patrimoniale).
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione ((redige)) con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa' ((ovvero pubblicato sul sito Internet di questa))
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima ((del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma)) ((La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.))
(Situazione patrimoniale).
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione ((redige)) con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa' ((ovvero pubblicato sul sito Internet di questa))
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima ((del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma)) ((La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.))
Commentari • 124
- 1. SOCIETA' - Fusioni e controllo patrimonialehttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 265.74338
Se c'è il consenso unanime dei soci, nella fusione si può omettere la redazione della situazione patrimoniale (la cui presenza è altrimenti necessaria, ex articolo 2501-quater del Codice civile). È questo l'orientamento del Consiglio Notarile di Milano nella nuova massima n. 137. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 68
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 551Provvedimento: […] a norma del quale le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c. che, nel caso in esame, era pari ad euro 3.650.258, cosicché le perdite utilizzabili in compensazione dall'incorporante non erano di importo pari a euro 4.019.548, […]Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- art. 172 d.p.r. 917/1986·
- art. 36 bis d.p.r. 600/1973·
- art. 15 d.lgs. 546/1992·
- accertamento con adesione·
- sgravio parziale·
- art. 54 bis d.p.r. 633/1972·
- ricorso rigettato·
- cartella di pagamento·
- IRES·
- compensazione spese·
- cessazione materia del contendere·
- art. 2501-quater c.c.