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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 6894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6894 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dello svolgimento della udienza di discussione del 2 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1197/2024 RG OGGETTO: opposizione avviso addebito – gestione separata professionisti TRA
[c.f.: ], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Salerno alla via Irno n. 11 presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco Nunziata da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale CP_1 procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi CP_2 dell'Ufficio legale dell'ente, elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi n. 55
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.1.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371 2023 00155556 75 000 notificato in data 12.01.2024 per la somma di €. 22.459,92 per omesso pagamento di contributi (gestione separata), oltre sanzioni ed oneri di riscossione, per il periodo anno 2016. Eccepiva l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito relativo a mancato versamento di contributi su reddito arti e professioni – Gestione separata – anno 2014, portato dall'avviso innanzi indicato, nonché l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999 per la mancata tempestiva iscrizione a ruolo da parte dell' delle poste creditorie asseritamente dovute. CP_1
Deduceva inoltre la illegittimità del computo delle sanzioni applicate per insussistenza del presupposto dell'evasione contributiva e chiedeva l'annullamento delle stesse ovvero in subordine il ricalcolo degli importi nella misura dovuta per legge
Chiedeva al giudice adito pertanto: “in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività dell'impugnato avviso di addebito n. 371 2021 00111787 50 000 [cfr. all. 1], anche con atto inaudita altera parte, in ragione della documentata fondatezza dei motivi d'opposizione dedotti;
accertare e dichiarare la decadenza e/o prescrizione e/o nullità dell'impugnato avviso di addebito n. 371 2023 00155556 75 000ce dell'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 46/1999 e s.m.i.; dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficace e/o annullare l'avviso di addebito n. 371 2023 00155556 75 000, per prescrizione/decadenza, per inesistenza del credito e quindi del diritto del per tutte le ragioni in premessa, e dichiarare - in ogni caso - non CP_1 dovute le somme richieste;
sempre nel merito dichiarare l'inesistenza dei requisiti per l'iscrizione del sig. Dott. alla «gestione separata» e CP_3 per l'effetto ordinare la cancellazione;
in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge” con vittoria di spese ed attribuzione.
Il Giudice disponeva la chiesta sospensione, ritenuta la sussistenza di gravi motivi a fondamento della proposta opposizione.
Si costituiva l' opponendosi alla domanda e chiedendone il CP_1 rigetto;
innanzitutto eccepiva il difetto di legittimazione passiva della nel merito poi deduceva il mancato compimento della CP_2 prescrizione in quanto il ricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'annualità in parola, aveva omesso di compilare il quadro RR, condotta che integrava un doloso occultamento dei redditi;
deduceva pertanto che – a seguito di tale condotta volutamente occultatrice da parte del contribuente – si era verificata la sospensione del termine prescrizionale, con la conseguenza della tempestività della interruzione della prescrizione avvenuta già con la notificazione al ricorrente dell'avviso di iscrizione alla Gestione separata ( 29.11.22). Eccepiva che in ogni caso era intervenuta duplice sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per effetto della normativa VI.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione. All'udienza odierna, sentite le conclusioni esposte dalle parti e lette le note depositate, il giudice decideva come da sentenza allegata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della poiché trattandosi - nella specie - di crediti CP_2 maturati ed accertati successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
Quanto all'eccezione di decadenza per inosservanza dei termini di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, tempestivamente sollevata nel termine di cui all'art. 617 cpc (venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito), deve rilevarsi che al primo comma la citata disposizione prevede: «I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo».
In passato una parte della giurisprudenza aveva aderito alla tesi – propugnata per la verità da una certa dottrina – secondo cui nel rinnovato sistema di riscossione dei contributi previdenziali spettanti all' delineato dall'art. 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 le CP_1 previsioni di cui all'art. 25 cit. non potevano trovare applicazione, proprio perché l' non è più tenuto ad avvalersi del ruolo. CP_4
Ad una più approfondita analisi della questione, però, appare maggiormente convincente la tesi secondo cui l'art. 25 si applichi anche all'avviso di addebito.
Milita in questa direzione il già menzionato art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, secondo cui «Ai fini [della procedura di riscossione] di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo al al titolo esecutivo emesso dallo CP_1 stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».
La norma appena riportata estende dunque all'avviso di addebito tutte le disposizioni vigenti al ruolo e, soprattutto, alle “somme iscritte a ruolo”. Atteso che l'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 è norma attualmente vigente, deve ritenersi che anche per l'avviso di addebito operi il termine decadenziale ivi previsto.
D'altra parte, in dottrina si è correttamente osservato che il sistema di riscossione dei contributi previdenziali è sempre più accostato, dal punto di vista normativo, a quello di riscossione dei tributi. Sarebbe in contrasto con questa tendenza eliminare dal sistema di riscossione dei contributi ogni termine per la notifica dell'avviso, in sostanza consentendo all' di procedervi entro i ben più ampi termini di CP_1 prescrizione, mentre per le entrate fiscali dello Stato opera la stringente decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. 602/1973 (sulla necessità costituzionale di un termine decadenziale per la notifica della cartella esattoriale allo scopo di evitare che il contribuente sia assoggettabile all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato o comunque irragionevolmente lungo – e quindi in contrasto con l'art. 24 Cost – v. in particolare Corte cost. n. 208/2005, alla quale ha fatto seguito il decreto-legge n. 106/2005, conv. in legge n. 156/2005).
Deve conseguentemente ritenersi che la disciplina di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 si applichi anche all'avviso di addebito.
Quanto al caso di specie, i contributi di cui all'avviso opposto riguardano contributi gestione separata anno 2016, per cui essi avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo o, in questo caso, l'avviso di addebito avrebbe dovuto essere formato entro il 31 dicembre del 2017. L'avviso di addebito invece è stato formato il 9.12.2023.
Ne deriva pertanto che l'avviso di addebito in questione è illegittimo, perché formato oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999.
Tuttavia la Corte di cassazione ha chiarito che, data la natura meramente processuale (e non sostanziale) della decadenza ex art. 25 cit., l'inosservanza del termine comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, senza che con ciò risulti mutata la domanda (v. Cass. 26395/13, che si richiama a Cass. 23600/09 e 5763/02; più di recente, v. anche Cass. sez. VI-L ord. 5792/15).
L'opposizione avverso la cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), difatti, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo. Ciò perché l'iscrizione a ruolo (o, nella specie, la formazione dell'avviso di addebito) è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per CP_1 il recupero dei crediti contributivi, per cui resta ferma la possibilità che l'Istituto agisca nelle forme ordinarie (v. Cass. 14149/12).
Quanto al caso di specie, nelle conclusioni della memoria difensiva l' non si è limitato a chiedere la conferma dell'avviso di addebito CP_1 impugnato, ma ha anche domandato la condanna del ricorrente al pagamento in proprio favore delle somme ivi indicate. La pretesa fatta valere dall' , quindi, va esaminata anche nel Controparte_5 merito ed alla luce – in particolare – della eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente.
Come di è innanzi precisato, i crediti contributivi di cui l' CP_1 reclama l'omesso versamento si riferiscono a contributi gestione separata, per cui preliminarmente, in punto di diritto, si osserva quanto segue.
L'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 dispone:
“A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso e finalizzata CP_1 all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [..]”.
Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è chiarito poi che “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separat CP_1 sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [...]”.
L'art. 6 DM 281/96, dando esecuzione all'art. 2, co. 26, l. 335/95, ha affermato che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.
Occorre, dunque, stabilire quale significato debba attribuirsi all'espressione “attività non soggette al versamento contributivo” utilizzata dall'interprete autentico, tenendo conto che il termine
“ovvero”, come è noto, ha la funzione di congiunzione disgiuntiva nel linguaggio giuridico.
Orbene, dal chiaro tenore di tale disposizione si evince che il legislatore ha individuato due categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione separata:
- quelli non tenuti all'iscrizione in un albo o elenco professionale;
- quelli che, in base agli statuti degli enti di previdenza di categoria, non siano obbligati al versamento contributivo.
Secondo la tesi sostenuta dall' sussiste e permane l'obbligo del CP_1 versamento contributivo alla gestione separata per coloro che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l'ente previdenziale di categoria o perché abbiano esercitato la facoltà di non iscriversi alla relativa cassa o perché svolgano altra attività già assoggettata a contribuzione obbligatoria.
Ciò posto, occorre avere riguardo, senz'altro, alla finalità sottesa alla normativa di cui si controverte, definitivamente chiarita alla luce della norma di interpretazione autentica, che consiste nel garantire la
“copertura previdenziale” ai lavoratori autonomi che ne fossero privi fino a quel momento: o in ragione del tipo di attività, non subordinata all'iscrizione ad un albo professionale, oppure perché, pur svolgendo un'attività soggetta alla predetta iscrizione, questa non implichi, per statuto dell'istituzione previdenziale privata, anche il versamento di contributi in favore della , che provvede alla copertura Pt_2 previdenziale attraverso il versamento dei contributi soggettivi.
Pertanto con l'istituzione della Gestione separata si è voluto dare copertura previdenziale all'attività professionale, svolta anche in forma non esclusiva, ma abituale, per la quale - per quanto interessa in questa sede - è prevista in via generale la copertura previdenziale della ma della quale tuttavia non possono Parte_3 beneficiare quei professionisti che non abbiano raggiunto i limiti di reddito previsti da statuto e ordinamento, nonché, ratione temporis, solo facoltizzati all'iscrizione.
In questo caso, quindi, il reddito, comunque prodotto con l'attività di lavoro autonomo, va assoggettato a diverso obbligo contributivo, mediante il versamento alla gestione separata che in questa CP_1 prospettiva assume una funzione residuale, essendo l'unica forma di copertura previdenziale per l'attività svolta.
In definitiva, in via generale la mera iscrizione ad un BO non è sufficiente ad escludere l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata, essendo necessario che l'iscrizione comporti anche la riconducibilità dell'attività ad una gestione previdenziale facente capo agli enti di cui al comma 11, ossia gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
Solo una siffatta interpretazione, infatti, tiene nella dovuta considerazione, non solo la lettera della norma di interpretazione autentica, ma soprattutto la ratio della legge istitutiva della Gestione Separata, consistente, giova ribadirlo, nell'introdurre una tutela previdenziale residuale per le attività che fino a quel momento ne erano prive e per le quali l'iscrizione ad un albo professionale comporti altresì la copertura assicurativa da parte di una delle gestioni previdenziali indicate.
Né può essere condiviso l'assunto di chi ritiene che la copertura assicurativa debba essere prevista unicamente in astratto, non rilevando poi la concreta operatività della stessa secondo le regole della gestione previdenziale diversa dall' che resta libera di CP_1 determinare la sussistenza e l'entità degli obblighi contributivi e quindi delle conseguenti prestazioni previdenziali.
Una siffatta opzione ermeneutica, secondo cui per escludere la iscrizione alla Gestione Separata basterebbe in sostanza solo la possibilità di una contribuzione alternativa, e quindi soltanto potenziale, risulta infatti prescindere vistosamente dalla finalità solidaristica sottesa alla norma legislativa previdenziale istitutiva della Gestione Separata e, in genere, immanente nel vigente sistema previdenziale e assicurativo, indirizzata a tutti i lavoratori senza distinzioni per categorie di attività ( art. 38 Cost.).
Inoltre la norma di interpretazione autentica va necessariamente letta congiuntamente alla legge istitutiva che la stessa è andata a interpretare, finalizzata "...all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, (a)i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo…".
In altri termini la deroga prevista in presenza di gestioni previdenziali alternative deve essere sempre e comunque compatibile con la perseguita copertura assicurativa generale (finalità prioritaria della legge istitutiva della gestione separata), nel senso che opera solo ove concretamente essa garantisca la prestazione previdenziale al libero professionista iscritto all'BO.
In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione nelle recenti sentenze n. 30344/2017, 32167/2018 e 32608/2018.
Né nel caso in esame può dubitarsi del carattere di abitualità della professione svolta dal ricorrente in ragione da un lato dell'apertura da parte dello stesso della TA VA (aperta nel 2013 e cessata nel 2019, cfr. anagrafica Ag Entrate), dall'altro della tipologia di professione svolta (codice ateco 702209: attività di consulenza imprenditoriale ed altre attività di consulenza gestionale).
Deve, inoltre, rilevarsi osserva che non trova applicazione al caso in esame l'art. 44, comma 2°, del DL 269/2003, convertito in legge 326/2003 che individua il reddito imponibile di € 5.000,00 fino al quale non è dovuta contribuzione.
Tale norma, infatti, come si evince dal dato testuale, si riferisce a categorie di lavoratori diverse da quelle alla quale appartiene parte ricorrente e segnatamente: ai “produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939”; ai “soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale” e agli “incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra, deve ritenersi legittima l'iscrizione del ricorrente per l'anno 2016 nella gestione separata dell' CP_1
Nel caso in esame è stata eccepita - in via principale - la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi. A tale riguardo deve aderirsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 27950/2018) secondo cui “…in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. Deve difatti evidenziarsi che il credito sorge sulla base della produzione del reddito, mentre la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dalla D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Occorre tenere conto però della circostanza che la scadenza dei versamenti del saldo unico 2017 per i redditi 2016, come inizialmente fissata, è stata prorogata alla data del 20.7.2017 (in base al Dpcm 3 agosto 2017 pubblicato in GU n.191 del 17.08.2017). Da tale data pertanto prende a decorrere il termine prescrizionale.
Non può aderirsi invece alla ricostruzione dell' resistente CP_4 secondo la quale la prescrizione prende a decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè dal momento in cui l'ente era stato posto nella condizione di conoscere il reddito del professionista. Invero, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr Cass .n. 21371/2018). A tale riguardo l' ha poi fatto richiamo ad un orientamento CP_1 espresso dalla Suprema Corte secondo il quale il fatto di non avere compilato il quadro RR nel modulo della dichiarazione dei redditi è da considerare quale “occultamento doloso”. Invero assume l'Ente resistente che la redazione del quadro RR rileva ai soli fini contributivi previdenziali per coloro che sono iscritti alla gestione separata e consente all'Istituto di previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi, nel mentre la compilazione del quadro CM rileva ai soli fini fiscali. Pertanto, attese le diverse finalità, l'aver redatto tale quadro nel modello unico non esime dall'immettere i dati nell'altro. Tanto premesso, ritiene il giudicante che la dedotta incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) non può qualificarsi quale comportamento idoneo a sospendere (ex art. 2941, n. 8 c.c.) il termine di prescrizione per avere dolosamente occultato all' la circostanza di aver conseguito un reddito superiore a quello CP_1 imponibile. I Giudici di legittimità (Cass. n. 19640/2018 e Cass. 21567/2014), hanno precisato che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ., come già innanzi riportato, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113/2007). In applicazione dei richiamati principi, la mancata denuncia del reddito nel quadro RR non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' - CP_1 atteso che l'omissione deriva dall'affidamento dell'opponente nel non essere tenuto alla compilazione, avvalorato peraltro dai contrasti giurisprudenziali esistenti sul punto - né configura un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (Cass. 19640/2018 che richiama pure Cass. 17769/2015), come in concreto è avvenuto quando si è attivato d'ufficio per la iscrizione di ufficio del ricorrente nella gestione separata. In conformità dell'opzione ermeneutica innanzi esposta da ultimo la Cassazione, Sezione lavoro, con le ordinanze n. 14410 del 27.05.2019 e n. 16038 del 14.06.2019 e n. 25593 del 10.10.2019, ha ribadito che la mancata denuncia del reddito non equivale nè ad un doloso e preordinato occultamento del contributo né ad un CP_1 impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l' può invece sempre attivare, per cui la mancata compilazione CP_4 del quadro RR della dichiarazione dei redditi non realizza alcuna condotta dolosa A ciò aggiungasi che con la recente ordinanza della Cassazione n. 5413 del 27.02.2020 si è consolidato il principio secondo il quale
“…l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014)” Pertanto, alla luce dei principi di diritto espressi sopra, alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione, non contenendo la stessa alcun atto di riconoscimento del debito, né alla condotta di non aver compilato il quadro RR può attribuirsi il significato di condotta “intenzionale” del debitore idonea a far scattare l'efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8) c.c., sia per difetto di prova della intenzionalità specifica dell'atto di occultamento doloso della esistenza del preteso debito, sia perché dalla stessa non è derivata all'ente previdenziale un'assoluta impossibilità di agire bensì una mera difficoltà di accertamento, potendo sempre l' avvalersi dei sui poteri di CP_4 verifica. Pertanto nella fattispecie la ricostruzione del comportamento del ricorrente non è suscettibile di univoca interpretazione nel senso prospettato dall' con conseguente inapplicabilità della CP_1 sospensione del termine prescrizionale.
Per altro verso, tuttavia deve rilevarsi che la notifica dell'avviso di addebito emesso dall' nei confronti della parte ricorrente risulta CP_1 essere stato effettuata in data 12.1.2024, mentre quella relativa all'iscrizione d'ufficio nella Gestione separata è avvenuta in data 12.12.2022 (e pertanto successivamente alla scadenza del quinquennio decorrente dal 20.7.2017, e cioè al 20.7.2022). Tuttavia, nella fattispecie va tenuto conto – a tal fine – della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale relativa al periodo della pandemia da VI (e pertanto innanzitutto dal decreto cd. Cura Italia n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 per giorni 129, nonché dal successivo provvedimento normativo cd. milleproroghe - art. 11 del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21 - a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per ulteriori 182 giorni). In vista della sospensione in parola, pertanto, il termine quinquennale - in scadenza alla data del 20 luglio 2022 - va prolungato di ulteriori complessivi 129 + 182 giorni, giungendosi alla data del 27 maggio 2023; ne consegue che esso risulta validamente interrotto dalla notifica alla parte opponente dell'avviso di iscrizione in Gestione separata con calcolo delle contribuzioni dovute per il 2016, notifica pacificamente avvenuta il 12.12.2022 (cfr. cartolina AR in atti). Da tanto deriva che il diritto dell' alla riscossione dei contributi CP_1 non risulta prescritto e, conseguentemente, la pretesa creditoria posta a base dell'impugnato avviso di addebito (relativa al periodo 2016) risulta dovuta, essendo stato tale successivo atto notificato entro il termine quinquennale dall'atto interruttivo del 12.12.2022 innanzi indicato.
Quanto, poi, alla misura delle sanzioni ai sensi del comma 8 art. 116 L.388 del 23\12\2000 va premesso che la legge stabilisce, da un lato, una misura annua delle sanzioni (e cioè una misura calcolata per ciascun anno a far tempo dal periodo di contribuzione fino alla data della formazione del ruolo), e dall'altro un tetto massimo alle sanzioni stesse, evidentemente nel caso in cui il numero di anni per i quali esse sono applicate comporti il superamento di tale tetto. In particolare, l'art. 116 comma 8 l. 23/12/00 n. 388 stabilisce, per quanto in questa sede rileva, quanto segue: «I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge...». Dunque, la legge (art. 116) in primo luogo distingue i casi dell'omissione contributiva, contemplata alla lettera a) del comma 8, da quello dell'evasione vera e propria, contemplata alla lettera b) del comma 8. Nel caso, meno grave, dell'omissione la legge prevede un importo annuo delle sanzioni, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, ed un tetto massimo, pari al 40% del totale dei contributi omessi;
b) nel caso, più grave, dell'evasione (che si verifica quando il datore non denuncia il lavoratore o comunque omette di comunicare all'ente previdenziale i dati necessari per l'accertamento dell'esistenza di un obbligo contributivo), la legge prevede un importo annuo delle sanzioni, nella misura del 30%, ed un tetto massimo, pari al 60% dei contributi omessi.
Ora, ai fini dell'applicazione delle sanzioni in misura ridotta è necessario che la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. Ed invero, per costante insegnamento della Suprema Corte in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti lavorativi in essere e CP_1 relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie (Cass 5281/2017; conf n.17119/2015, n.10509/ 2012).
Mutuando siffatti principi al caso di specie, deve ritenersi che ricorre l'ipotesi più lieve (art. 116 comma 8, lett a) atteso che nella dichiarazione obbligatoria RPF 2017 presentata il 31.10.2017 il ricorrente non ha occultato (avendolo dichiarato) il reddito prodotto in ragione dell'attività professionale svolta nell'anno 2016. Lo stesso, piuttosto, ha “solo” omesso di versare i contributi dovuti alla Gestione Separata in quanto detto obbligo è scaturito ex lege per effetto dell'iscrizione d'ufficio da parte dell' alla detta Gestione, in CP_1 presenza di un quadro normativo di riferimento la cui incertezza interpretativa ha reso necessario anche l'intervento dell'interprete autentico.
Per tali motivi, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, deve concludersi per l'accertamento della sussistenza del credito contributivo fatto valere dall' non prescrittosi;
deve CP_1 inoltre dichiararsi il diritto dell'istante al ricalcolo delle sanzioni ai sensi dell'art 116, comma, 8 lett. a), sull'importo dovuto a titolo di contributi gestione separata con riferimento all'anno 2016.
In considerazione della soccombenza reciproca, della difficoltà interpretativa delle norme scrutinate, che ha reso necessario l'interpretazione autentica del legislatore, nonché del contrasto giurisprudenziale in materia, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione o eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
b) in accoglimento del motivo di opposizione riguardante la eccepita decadenza dell'art. 25 Dlgsl 46/99, annulla l'avviso di addebito impugnato;
c) nel merito accerta e dichiara la sussistenza, a carico dell'opponente, dell'obbligo al versamento dei contributi Gestione separata per l'anno 2016 e dichiara altresì il diritto del CP_1 ricorrente al ricalcolo delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) della legge 388/2000 sulla sorta capitale di € 13.044,75 dovuta a detto titolo, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme predette;
d) compensa le spese di lite tra le parti. Napoli, 2 ottobre 2025 Il Giudice del lavoro dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dello svolgimento della udienza di discussione del 2 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1197/2024 RG OGGETTO: opposizione avviso addebito – gestione separata professionisti TRA
[c.f.: ], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Salerno alla via Irno n. 11 presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco Nunziata da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale CP_1 procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi CP_2 dell'Ufficio legale dell'ente, elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi n. 55
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.1.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371 2023 00155556 75 000 notificato in data 12.01.2024 per la somma di €. 22.459,92 per omesso pagamento di contributi (gestione separata), oltre sanzioni ed oneri di riscossione, per il periodo anno 2016. Eccepiva l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito relativo a mancato versamento di contributi su reddito arti e professioni – Gestione separata – anno 2014, portato dall'avviso innanzi indicato, nonché l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999 per la mancata tempestiva iscrizione a ruolo da parte dell' delle poste creditorie asseritamente dovute. CP_1
Deduceva inoltre la illegittimità del computo delle sanzioni applicate per insussistenza del presupposto dell'evasione contributiva e chiedeva l'annullamento delle stesse ovvero in subordine il ricalcolo degli importi nella misura dovuta per legge
Chiedeva al giudice adito pertanto: “in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività dell'impugnato avviso di addebito n. 371 2021 00111787 50 000 [cfr. all. 1], anche con atto inaudita altera parte, in ragione della documentata fondatezza dei motivi d'opposizione dedotti;
accertare e dichiarare la decadenza e/o prescrizione e/o nullità dell'impugnato avviso di addebito n. 371 2023 00155556 75 000ce dell'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 46/1999 e s.m.i.; dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficace e/o annullare l'avviso di addebito n. 371 2023 00155556 75 000, per prescrizione/decadenza, per inesistenza del credito e quindi del diritto del per tutte le ragioni in premessa, e dichiarare - in ogni caso - non CP_1 dovute le somme richieste;
sempre nel merito dichiarare l'inesistenza dei requisiti per l'iscrizione del sig. Dott. alla «gestione separata» e CP_3 per l'effetto ordinare la cancellazione;
in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge” con vittoria di spese ed attribuzione.
Il Giudice disponeva la chiesta sospensione, ritenuta la sussistenza di gravi motivi a fondamento della proposta opposizione.
Si costituiva l' opponendosi alla domanda e chiedendone il CP_1 rigetto;
innanzitutto eccepiva il difetto di legittimazione passiva della nel merito poi deduceva il mancato compimento della CP_2 prescrizione in quanto il ricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'annualità in parola, aveva omesso di compilare il quadro RR, condotta che integrava un doloso occultamento dei redditi;
deduceva pertanto che – a seguito di tale condotta volutamente occultatrice da parte del contribuente – si era verificata la sospensione del termine prescrizionale, con la conseguenza della tempestività della interruzione della prescrizione avvenuta già con la notificazione al ricorrente dell'avviso di iscrizione alla Gestione separata ( 29.11.22). Eccepiva che in ogni caso era intervenuta duplice sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per effetto della normativa VI.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione. All'udienza odierna, sentite le conclusioni esposte dalle parti e lette le note depositate, il giudice decideva come da sentenza allegata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della poiché trattandosi - nella specie - di crediti CP_2 maturati ed accertati successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
Quanto all'eccezione di decadenza per inosservanza dei termini di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, tempestivamente sollevata nel termine di cui all'art. 617 cpc (venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito), deve rilevarsi che al primo comma la citata disposizione prevede: «I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo».
In passato una parte della giurisprudenza aveva aderito alla tesi – propugnata per la verità da una certa dottrina – secondo cui nel rinnovato sistema di riscossione dei contributi previdenziali spettanti all' delineato dall'art. 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 le CP_1 previsioni di cui all'art. 25 cit. non potevano trovare applicazione, proprio perché l' non è più tenuto ad avvalersi del ruolo. CP_4
Ad una più approfondita analisi della questione, però, appare maggiormente convincente la tesi secondo cui l'art. 25 si applichi anche all'avviso di addebito.
Milita in questa direzione il già menzionato art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, secondo cui «Ai fini [della procedura di riscossione] di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo al al titolo esecutivo emesso dallo CP_1 stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».
La norma appena riportata estende dunque all'avviso di addebito tutte le disposizioni vigenti al ruolo e, soprattutto, alle “somme iscritte a ruolo”. Atteso che l'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 è norma attualmente vigente, deve ritenersi che anche per l'avviso di addebito operi il termine decadenziale ivi previsto.
D'altra parte, in dottrina si è correttamente osservato che il sistema di riscossione dei contributi previdenziali è sempre più accostato, dal punto di vista normativo, a quello di riscossione dei tributi. Sarebbe in contrasto con questa tendenza eliminare dal sistema di riscossione dei contributi ogni termine per la notifica dell'avviso, in sostanza consentendo all' di procedervi entro i ben più ampi termini di CP_1 prescrizione, mentre per le entrate fiscali dello Stato opera la stringente decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. 602/1973 (sulla necessità costituzionale di un termine decadenziale per la notifica della cartella esattoriale allo scopo di evitare che il contribuente sia assoggettabile all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato o comunque irragionevolmente lungo – e quindi in contrasto con l'art. 24 Cost – v. in particolare Corte cost. n. 208/2005, alla quale ha fatto seguito il decreto-legge n. 106/2005, conv. in legge n. 156/2005).
Deve conseguentemente ritenersi che la disciplina di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 si applichi anche all'avviso di addebito.
Quanto al caso di specie, i contributi di cui all'avviso opposto riguardano contributi gestione separata anno 2016, per cui essi avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo o, in questo caso, l'avviso di addebito avrebbe dovuto essere formato entro il 31 dicembre del 2017. L'avviso di addebito invece è stato formato il 9.12.2023.
Ne deriva pertanto che l'avviso di addebito in questione è illegittimo, perché formato oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999.
Tuttavia la Corte di cassazione ha chiarito che, data la natura meramente processuale (e non sostanziale) della decadenza ex art. 25 cit., l'inosservanza del termine comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, senza che con ciò risulti mutata la domanda (v. Cass. 26395/13, che si richiama a Cass. 23600/09 e 5763/02; più di recente, v. anche Cass. sez. VI-L ord. 5792/15).
L'opposizione avverso la cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), difatti, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo. Ciò perché l'iscrizione a ruolo (o, nella specie, la formazione dell'avviso di addebito) è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per CP_1 il recupero dei crediti contributivi, per cui resta ferma la possibilità che l'Istituto agisca nelle forme ordinarie (v. Cass. 14149/12).
Quanto al caso di specie, nelle conclusioni della memoria difensiva l' non si è limitato a chiedere la conferma dell'avviso di addebito CP_1 impugnato, ma ha anche domandato la condanna del ricorrente al pagamento in proprio favore delle somme ivi indicate. La pretesa fatta valere dall' , quindi, va esaminata anche nel Controparte_5 merito ed alla luce – in particolare – della eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente.
Come di è innanzi precisato, i crediti contributivi di cui l' CP_1 reclama l'omesso versamento si riferiscono a contributi gestione separata, per cui preliminarmente, in punto di diritto, si osserva quanto segue.
L'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 dispone:
“A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso e finalizzata CP_1 all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [..]”.
Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è chiarito poi che “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separat CP_1 sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [...]”.
L'art. 6 DM 281/96, dando esecuzione all'art. 2, co. 26, l. 335/95, ha affermato che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.
Occorre, dunque, stabilire quale significato debba attribuirsi all'espressione “attività non soggette al versamento contributivo” utilizzata dall'interprete autentico, tenendo conto che il termine
“ovvero”, come è noto, ha la funzione di congiunzione disgiuntiva nel linguaggio giuridico.
Orbene, dal chiaro tenore di tale disposizione si evince che il legislatore ha individuato due categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione separata:
- quelli non tenuti all'iscrizione in un albo o elenco professionale;
- quelli che, in base agli statuti degli enti di previdenza di categoria, non siano obbligati al versamento contributivo.
Secondo la tesi sostenuta dall' sussiste e permane l'obbligo del CP_1 versamento contributivo alla gestione separata per coloro che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l'ente previdenziale di categoria o perché abbiano esercitato la facoltà di non iscriversi alla relativa cassa o perché svolgano altra attività già assoggettata a contribuzione obbligatoria.
Ciò posto, occorre avere riguardo, senz'altro, alla finalità sottesa alla normativa di cui si controverte, definitivamente chiarita alla luce della norma di interpretazione autentica, che consiste nel garantire la
“copertura previdenziale” ai lavoratori autonomi che ne fossero privi fino a quel momento: o in ragione del tipo di attività, non subordinata all'iscrizione ad un albo professionale, oppure perché, pur svolgendo un'attività soggetta alla predetta iscrizione, questa non implichi, per statuto dell'istituzione previdenziale privata, anche il versamento di contributi in favore della , che provvede alla copertura Pt_2 previdenziale attraverso il versamento dei contributi soggettivi.
Pertanto con l'istituzione della Gestione separata si è voluto dare copertura previdenziale all'attività professionale, svolta anche in forma non esclusiva, ma abituale, per la quale - per quanto interessa in questa sede - è prevista in via generale la copertura previdenziale della ma della quale tuttavia non possono Parte_3 beneficiare quei professionisti che non abbiano raggiunto i limiti di reddito previsti da statuto e ordinamento, nonché, ratione temporis, solo facoltizzati all'iscrizione.
In questo caso, quindi, il reddito, comunque prodotto con l'attività di lavoro autonomo, va assoggettato a diverso obbligo contributivo, mediante il versamento alla gestione separata che in questa CP_1 prospettiva assume una funzione residuale, essendo l'unica forma di copertura previdenziale per l'attività svolta.
In definitiva, in via generale la mera iscrizione ad un BO non è sufficiente ad escludere l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata, essendo necessario che l'iscrizione comporti anche la riconducibilità dell'attività ad una gestione previdenziale facente capo agli enti di cui al comma 11, ossia gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
Solo una siffatta interpretazione, infatti, tiene nella dovuta considerazione, non solo la lettera della norma di interpretazione autentica, ma soprattutto la ratio della legge istitutiva della Gestione Separata, consistente, giova ribadirlo, nell'introdurre una tutela previdenziale residuale per le attività che fino a quel momento ne erano prive e per le quali l'iscrizione ad un albo professionale comporti altresì la copertura assicurativa da parte di una delle gestioni previdenziali indicate.
Né può essere condiviso l'assunto di chi ritiene che la copertura assicurativa debba essere prevista unicamente in astratto, non rilevando poi la concreta operatività della stessa secondo le regole della gestione previdenziale diversa dall' che resta libera di CP_1 determinare la sussistenza e l'entità degli obblighi contributivi e quindi delle conseguenti prestazioni previdenziali.
Una siffatta opzione ermeneutica, secondo cui per escludere la iscrizione alla Gestione Separata basterebbe in sostanza solo la possibilità di una contribuzione alternativa, e quindi soltanto potenziale, risulta infatti prescindere vistosamente dalla finalità solidaristica sottesa alla norma legislativa previdenziale istitutiva della Gestione Separata e, in genere, immanente nel vigente sistema previdenziale e assicurativo, indirizzata a tutti i lavoratori senza distinzioni per categorie di attività ( art. 38 Cost.).
Inoltre la norma di interpretazione autentica va necessariamente letta congiuntamente alla legge istitutiva che la stessa è andata a interpretare, finalizzata "...all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, (a)i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo…".
In altri termini la deroga prevista in presenza di gestioni previdenziali alternative deve essere sempre e comunque compatibile con la perseguita copertura assicurativa generale (finalità prioritaria della legge istitutiva della gestione separata), nel senso che opera solo ove concretamente essa garantisca la prestazione previdenziale al libero professionista iscritto all'BO.
In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione nelle recenti sentenze n. 30344/2017, 32167/2018 e 32608/2018.
Né nel caso in esame può dubitarsi del carattere di abitualità della professione svolta dal ricorrente in ragione da un lato dell'apertura da parte dello stesso della TA VA (aperta nel 2013 e cessata nel 2019, cfr. anagrafica Ag Entrate), dall'altro della tipologia di professione svolta (codice ateco 702209: attività di consulenza imprenditoriale ed altre attività di consulenza gestionale).
Deve, inoltre, rilevarsi osserva che non trova applicazione al caso in esame l'art. 44, comma 2°, del DL 269/2003, convertito in legge 326/2003 che individua il reddito imponibile di € 5.000,00 fino al quale non è dovuta contribuzione.
Tale norma, infatti, come si evince dal dato testuale, si riferisce a categorie di lavoratori diverse da quelle alla quale appartiene parte ricorrente e segnatamente: ai “produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939”; ai “soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale” e agli “incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra, deve ritenersi legittima l'iscrizione del ricorrente per l'anno 2016 nella gestione separata dell' CP_1
Nel caso in esame è stata eccepita - in via principale - la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi. A tale riguardo deve aderirsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 27950/2018) secondo cui “…in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. Deve difatti evidenziarsi che il credito sorge sulla base della produzione del reddito, mentre la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dalla D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Occorre tenere conto però della circostanza che la scadenza dei versamenti del saldo unico 2017 per i redditi 2016, come inizialmente fissata, è stata prorogata alla data del 20.7.2017 (in base al Dpcm 3 agosto 2017 pubblicato in GU n.191 del 17.08.2017). Da tale data pertanto prende a decorrere il termine prescrizionale.
Non può aderirsi invece alla ricostruzione dell' resistente CP_4 secondo la quale la prescrizione prende a decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè dal momento in cui l'ente era stato posto nella condizione di conoscere il reddito del professionista. Invero, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr Cass .n. 21371/2018). A tale riguardo l' ha poi fatto richiamo ad un orientamento CP_1 espresso dalla Suprema Corte secondo il quale il fatto di non avere compilato il quadro RR nel modulo della dichiarazione dei redditi è da considerare quale “occultamento doloso”. Invero assume l'Ente resistente che la redazione del quadro RR rileva ai soli fini contributivi previdenziali per coloro che sono iscritti alla gestione separata e consente all'Istituto di previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi, nel mentre la compilazione del quadro CM rileva ai soli fini fiscali. Pertanto, attese le diverse finalità, l'aver redatto tale quadro nel modello unico non esime dall'immettere i dati nell'altro. Tanto premesso, ritiene il giudicante che la dedotta incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) non può qualificarsi quale comportamento idoneo a sospendere (ex art. 2941, n. 8 c.c.) il termine di prescrizione per avere dolosamente occultato all' la circostanza di aver conseguito un reddito superiore a quello CP_1 imponibile. I Giudici di legittimità (Cass. n. 19640/2018 e Cass. 21567/2014), hanno precisato che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ., come già innanzi riportato, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113/2007). In applicazione dei richiamati principi, la mancata denuncia del reddito nel quadro RR non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' - CP_1 atteso che l'omissione deriva dall'affidamento dell'opponente nel non essere tenuto alla compilazione, avvalorato peraltro dai contrasti giurisprudenziali esistenti sul punto - né configura un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (Cass. 19640/2018 che richiama pure Cass. 17769/2015), come in concreto è avvenuto quando si è attivato d'ufficio per la iscrizione di ufficio del ricorrente nella gestione separata. In conformità dell'opzione ermeneutica innanzi esposta da ultimo la Cassazione, Sezione lavoro, con le ordinanze n. 14410 del 27.05.2019 e n. 16038 del 14.06.2019 e n. 25593 del 10.10.2019, ha ribadito che la mancata denuncia del reddito non equivale nè ad un doloso e preordinato occultamento del contributo né ad un CP_1 impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l' può invece sempre attivare, per cui la mancata compilazione CP_4 del quadro RR della dichiarazione dei redditi non realizza alcuna condotta dolosa A ciò aggiungasi che con la recente ordinanza della Cassazione n. 5413 del 27.02.2020 si è consolidato il principio secondo il quale
“…l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014)” Pertanto, alla luce dei principi di diritto espressi sopra, alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione, non contenendo la stessa alcun atto di riconoscimento del debito, né alla condotta di non aver compilato il quadro RR può attribuirsi il significato di condotta “intenzionale” del debitore idonea a far scattare l'efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8) c.c., sia per difetto di prova della intenzionalità specifica dell'atto di occultamento doloso della esistenza del preteso debito, sia perché dalla stessa non è derivata all'ente previdenziale un'assoluta impossibilità di agire bensì una mera difficoltà di accertamento, potendo sempre l' avvalersi dei sui poteri di CP_4 verifica. Pertanto nella fattispecie la ricostruzione del comportamento del ricorrente non è suscettibile di univoca interpretazione nel senso prospettato dall' con conseguente inapplicabilità della CP_1 sospensione del termine prescrizionale.
Per altro verso, tuttavia deve rilevarsi che la notifica dell'avviso di addebito emesso dall' nei confronti della parte ricorrente risulta CP_1 essere stato effettuata in data 12.1.2024, mentre quella relativa all'iscrizione d'ufficio nella Gestione separata è avvenuta in data 12.12.2022 (e pertanto successivamente alla scadenza del quinquennio decorrente dal 20.7.2017, e cioè al 20.7.2022). Tuttavia, nella fattispecie va tenuto conto – a tal fine – della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale relativa al periodo della pandemia da VI (e pertanto innanzitutto dal decreto cd. Cura Italia n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 per giorni 129, nonché dal successivo provvedimento normativo cd. milleproroghe - art. 11 del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21 - a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per ulteriori 182 giorni). In vista della sospensione in parola, pertanto, il termine quinquennale - in scadenza alla data del 20 luglio 2022 - va prolungato di ulteriori complessivi 129 + 182 giorni, giungendosi alla data del 27 maggio 2023; ne consegue che esso risulta validamente interrotto dalla notifica alla parte opponente dell'avviso di iscrizione in Gestione separata con calcolo delle contribuzioni dovute per il 2016, notifica pacificamente avvenuta il 12.12.2022 (cfr. cartolina AR in atti). Da tanto deriva che il diritto dell' alla riscossione dei contributi CP_1 non risulta prescritto e, conseguentemente, la pretesa creditoria posta a base dell'impugnato avviso di addebito (relativa al periodo 2016) risulta dovuta, essendo stato tale successivo atto notificato entro il termine quinquennale dall'atto interruttivo del 12.12.2022 innanzi indicato.
Quanto, poi, alla misura delle sanzioni ai sensi del comma 8 art. 116 L.388 del 23\12\2000 va premesso che la legge stabilisce, da un lato, una misura annua delle sanzioni (e cioè una misura calcolata per ciascun anno a far tempo dal periodo di contribuzione fino alla data della formazione del ruolo), e dall'altro un tetto massimo alle sanzioni stesse, evidentemente nel caso in cui il numero di anni per i quali esse sono applicate comporti il superamento di tale tetto. In particolare, l'art. 116 comma 8 l. 23/12/00 n. 388 stabilisce, per quanto in questa sede rileva, quanto segue: «I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge...». Dunque, la legge (art. 116) in primo luogo distingue i casi dell'omissione contributiva, contemplata alla lettera a) del comma 8, da quello dell'evasione vera e propria, contemplata alla lettera b) del comma 8. Nel caso, meno grave, dell'omissione la legge prevede un importo annuo delle sanzioni, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, ed un tetto massimo, pari al 40% del totale dei contributi omessi;
b) nel caso, più grave, dell'evasione (che si verifica quando il datore non denuncia il lavoratore o comunque omette di comunicare all'ente previdenziale i dati necessari per l'accertamento dell'esistenza di un obbligo contributivo), la legge prevede un importo annuo delle sanzioni, nella misura del 30%, ed un tetto massimo, pari al 60% dei contributi omessi.
Ora, ai fini dell'applicazione delle sanzioni in misura ridotta è necessario che la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. Ed invero, per costante insegnamento della Suprema Corte in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti lavorativi in essere e CP_1 relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie (Cass 5281/2017; conf n.17119/2015, n.10509/ 2012).
Mutuando siffatti principi al caso di specie, deve ritenersi che ricorre l'ipotesi più lieve (art. 116 comma 8, lett a) atteso che nella dichiarazione obbligatoria RPF 2017 presentata il 31.10.2017 il ricorrente non ha occultato (avendolo dichiarato) il reddito prodotto in ragione dell'attività professionale svolta nell'anno 2016. Lo stesso, piuttosto, ha “solo” omesso di versare i contributi dovuti alla Gestione Separata in quanto detto obbligo è scaturito ex lege per effetto dell'iscrizione d'ufficio da parte dell' alla detta Gestione, in CP_1 presenza di un quadro normativo di riferimento la cui incertezza interpretativa ha reso necessario anche l'intervento dell'interprete autentico.
Per tali motivi, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, deve concludersi per l'accertamento della sussistenza del credito contributivo fatto valere dall' non prescrittosi;
deve CP_1 inoltre dichiararsi il diritto dell'istante al ricalcolo delle sanzioni ai sensi dell'art 116, comma, 8 lett. a), sull'importo dovuto a titolo di contributi gestione separata con riferimento all'anno 2016.
In considerazione della soccombenza reciproca, della difficoltà interpretativa delle norme scrutinate, che ha reso necessario l'interpretazione autentica del legislatore, nonché del contrasto giurisprudenziale in materia, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione o eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
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b) in accoglimento del motivo di opposizione riguardante la eccepita decadenza dell'art. 25 Dlgsl 46/99, annulla l'avviso di addebito impugnato;
c) nel merito accerta e dichiara la sussistenza, a carico dell'opponente, dell'obbligo al versamento dei contributi Gestione separata per l'anno 2016 e dichiara altresì il diritto del CP_1 ricorrente al ricalcolo delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) della legge 388/2000 sulla sorta capitale di € 13.044,75 dovuta a detto titolo, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme predette;
d) compensa le spese di lite tra le parti. Napoli, 2 ottobre 2025 Il Giudice del lavoro dott. Maria Rosaria Elmino