Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1428/2025 Ruolo Generale
Corte D'Appello di Napoli
VI SEZIONE CIVILE il Consigliere designato, dott. Fabio Magistro, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 1428/2024 V.G., in materia di equa riparazione ex lege n.
89/2001, vertente tra
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), nella qualità di eredi di , deceduto in Parte_3 C.F._3 Persona_1 data 31.07.2024, rappresentati e difesi dall'Avvocato Gaetano Irollo;
- ricorrente -
e
, in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_1
- resistente - visto il ricorso nonché la documentazione depositata;
considerato che è stato richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo in ordine ai giudizi celebrati dinanzi:
• al Tribunale di Napoli, con il numero R.G. 26211/2010, introdotto in data 9.6.2010
e definito con sentenza 912/2012 del 14.6.2012;
• alla Corte di Appello di Napoli, n. RG 5028/2014, introdotto in data 14.6.2012 e definito con sentenza n. 3950/2021 del 10.9.2021;
• alla Corte di Cassazione n. RGN 2306/2022, con deposito del ricorso in data
26.1.2022 e ancora pendente;
vista la documentazione allegata e rilevato che il giudizio in esame ha avuto una durata di:
• 2 anni e 5 giorni per il primo grado,
• di 9 anni, 3 mesi e 6 giorni per grado di appello,
• di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni, per il giudizio di cassazione, tenuto conto del successivo decesso di;
Persona_1 per un totale di 13 anni, 9 mesi e 16 giorni. richiamato il principio a tenore del quale nel procedimento di equa riparazione, il termine per proporre impugnazione non va considerato ai fini del computo del termine di ragionevole durata, trattandosi di un lasso di tempo di stasi processuale nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo, come tale non addebitabile
n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il quale esprime un chiaro elemento interpretativo della "ratio" della legge sull'equa riparazione (Cass. Civ., II, ordinanza n. 23282 del 23/08/2021, n. 23282); ritenuto pertanto che il complessivo procedimento, in ragione della natura dei giudizi celebrati, ecceda i termini previsti dall'art. 2 della legge n. 89/2001, di 7 anni, 9 mesi e 13 giorni;
considerato che l'art. 2 bis della legge stabilisce che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”; ritenuto pertanto equo liquidare la misura di euro 400,00 per ogni anno, e dunque l'importo complessivo di euro 3.200,00; rilevato che le spese devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e che vanno distratte in favore del difensore;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e - per l'effetto – ingiunge al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, di pagare, senza dilazione, in Controparte_1 favore di parte ricorrente, la somma di € 3.200,00, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione;
• ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 27,00 per spese ed euro 473,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese in favore del difensore;
• manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali previsti ex lege.
Napoli, 16.4.2025.
Il consigliere designato
dott. Fabio Magistro