Sentenza 18 aprile 2025
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- 1. Il dipendente puo’ rifiutarsi di svolgere la prestazione lavorativa?Support@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 10 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5655/24, est. Dott.ssa Maria Beatrice Gigli, posta in decisione all'udienza collegiale del 10/4/25 e promossa
DA
(c.f. ), residente a [...] in Parte_1 C.F._1
Via Milano n. 2, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso in appello, dagli Avv.ti Giuseppe Pelazza e Margherita Pelazza, presso lo studio dei quali, in Milano – Via F. Melzi d'Eril n. 38 – è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. Controparte_1
), con sede legale in Milano, Via Olgettina n. 25, in persona del P.IVA_1 suo Amministratore Delegato Dott. Ing. giusti Controparte_2 poteri che si allegano sub ns. doc. 1), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Giuseppe Sacco, giusta delega su foglio separato allegata alla memoria difensiva del precedente grado di giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo – Avvocati in Milano, Controparte_3
Via San Barnaba n. 32.
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“a) Dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente con raccomandata datata 29 marzo 2024 e conseguentemente condannare a reintegrarlo nel CP_1 posto di lavoro, e condannarla altresì a risarcirgli il danno corrispondendogli una indennità
c) In via subordinata, per mero scrupolo e con riserva di impugnazione, accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa, condannare ex art.18, c. 5 Statuto, a pagare al ricorrente CP_1 una indennità risarcitoria determinata ne sulla base della sopra indicata retribuzione globale di fatto.
d) In via istruttoria - omissis - testi i signori via San Maurizio al Lambro n.43, Brugherio (MB); Testimone_1 [...]
, via Monte Grappa n.8, Pozzo d'Adda (MI) ; via Mario Colombi n.5 Tes_2 Testimone_3 Salerano sul Lambro (LO); , via dei Livelli n.26, Caselle Lurani (LO), testi che si indicano Tes_4 anche a prova contraria.
e) Sentenza esecutiva.
f) Spese del doppio grado di giudizio, da maggiorarsi di IVA, 4% CPA, e 15% rimborso forfettario, rifuse. Rifuso altresì l'importo del Contributo Unificato.”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
In via principale e nel merito, respingere l'avversario appello con integrale conferma della sentenza di primo e rigetto delle domande rassegnate dal signor . Pt_1
In subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo e per l'effetto rigettare le avversarie domande formulate in ricorso.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione degli avversari capitoli di prova, perché irrilevanti, generici e, comunque, contenenti valutazioni. Nelle denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
In ogni caso, sempre senza inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi a prova per testi su tutte le circostanze in fatto della memoria difensiva articolate nei capitoli da 1) a 60) che si intendono qui per integralmente richiamate e ritrascritte precedute dalle parole “vero che”.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova della memoria difensiva ed anche ai fini della prova contraria sui capitoli di prova avversari, i signori: (Responsabile dipartimento Testimone_5
, (Capo Turno), (aiuto Capo Turno), (aiuto CP_4 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Capo Turno) e (Responsabile struttura Igiene del Suolo). Testimone_9
Sempre in via istruttoria, si chiede che, per i motivi in atti, l'Ill.mo Giudice adito:
- ordini al ricorrente l'esibizione della scheda professionale disponga tutti gli accertamenti presso gli Uffici pubblici competenti, ivi compreso il Ministero delle Finanze, al fine di verificare se il ricorrente abbia percepito altri e diversi redditi da lavoro, anche autonomo, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l'esponente. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver istruito la causa con la escussioni di alcuni testi, con la sentenza n. 5655/24 rigettava il ricorso presentato da - in forza ad dal 18/2/08 Parte_1 CP_1 come Operatore Ecologico con inquadramento, da ultimo, nel livello 3 A del CCNL Utilitalia, addetto dall'1/2/10 alle mansioni di “Servizi Igiene Ambientale” presso il Dipartimento di nel reparto operativo 26510-AREE SENSIBILI e CP_4 licenziato con raccomandata datata 29/3/24, previa contestazione di addebito del 4/3/24 (essersi recato con il mezzo aziendale, durante i turni del 20 e del 21 febbraio 2024, senza alcuna autorizzazione e/o ragione di servizio e senza aver preventivamente avvisato alcuno dei superiori, presso la Pizzeria “C Matto 1" ed avere proceduto a raccogliere e conferire all'interno della vasca del mezzo una ingente quantità di sacchi di rifiuti indifferenziati e diversi cartoni) e poneva le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,00, oltre IVA, CPA e spese generali, a carico del soccombente.
Il giudice a quo (punto 15) disattendeva la eccepita violazione del diritto di difesa, poiché “l'accesso agli atti è dovuto solo quando la consultazione della documentazione è imprescindibile per comprendere gli addebiti e poter predisporre le proprie difese (V., tra le molte, Cassazione civile sez. lav. n. 6337/2013). Nel caso in esame, al contrario, l'addebito è chiaramente identificato nella contestazione, tanto che il ricorrente si è adeguatamente difeso. “; e ( punto 16) la carenza di potere disciplinare in capo al soggetto che aveva sottoscritto il la lettera di licenziamento (“Per A2A Spa Mandataria Capogruppo Personale Ambiente CP_1
GI AT), poiché “ da un lato, ha dimostrato il conferimento del potere CP_1 disciplinare in capo al responsabile del personale della capogruppo A2A S.P.A. (v. doc.ti 16 e 17) e, dall'altro lato, ha richiamato il condivisibile orientamento secondo cui la dichiarazione di recesso proveniente da un organo proveniente da un organo della società datrice di lavoro sfornito del potere di rappresentanza della medesima può essere efficacemente ratificata dall'organo rappresentativo della società anche in sede di costituzione in giudizio per resistere all'impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore che deduca il detto difetto di rappresentanza (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, n. 17999).”
Riportata la contestazione disciplinare e le deposizioni raccolte (capo 4 e seg,), riteneva (capo 12 e seg.) gli addebiti sussistenti ed idonei ad integrare la giusta causa di recesso: “Le dichiarazioni rese dai testi hanno confermato che ha svolto il Pt_1 servizio di raccolta di rifiuti non differenziati, in zona non di sua competenza, senza essere stato a ciò autorizzato dalla società, previo accordo con il titolare dell'esercizio commerciale. La condotta è idonea a ledere il vincolo fiduciario nella corretta e diligente esecuzione della prestazione in futuro nonché a esporre la società a danni di natura economica (di norma, il servizio è regolato e svolto a pagamento) e all'immagine.
13. Va poi ricordato il condivisibile orientamento secondo cui “l'esecuzione di un ordine illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad impedire la configurabilità di una giusta causa di recesso, non trovando applicazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. in assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge. a ciò aggiungasi che ai fini della configurabilità della responsabilità per fatti illeciti, commessi in violazione degli obblighi discendenti dal contratto di lavoro, vale – anche in questo ramo del diritto
– il principio di matrice penalistica secondo cui non impedire consapevolmente e volontariamente un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (Tribunale Roma sez. lav., 01/10/2020, n. 5818).
14. Appare, quindi, nel caso di specie, irrilevante che abbia o meno agito su esecuzione di Pt_1 un ordine dei suoi responsabili, circostanza che, comunque, non ha trovato conferma in sede testimoniale. Nemmeno ha trovato alcuna conferma che il ricorrente fosse minacciato dai suoi superiori, ragion per cui l'indagine su tali circostanze ai sensi dell'art. 421 c.p.c., sollecitata dalla difesa del lavoratore nel corso della discussione, sarebbe stata inammissibile oltre che, per le ragioni sopra dette, superflua”. ha proposto appello, affidandosi a cinque ordini di censure. Parte_1 Con il primo motivo (pag. 19 e seg.) denuncia le violazione degli artt.111 Cost. e 429 c.p.c. (mancanza di motivazione), dell'art. 421 c.p.c. (mancato doveroso utilizzo dei propri poteri istruttori), degli articoli 1362 e ss. c.c. (in tema di interpretazione delle norme disciplinari stabilite dal CCNL) e dell'art.116 c.p.c. (mancata prudente valutazione delle testimonianze).
Lamenta l'omesso esame delle disposizioni in materia disciplinare dettate dal CCNL 18/5/22 (sub 10 estratto). Reitera la difesa svolta nel ricorso ex art. 414 c.p.c., rilevando come le pretese mancanze che gli sono state imputate non sono inserite nell'art. 68, punto 3 lettera G, che disciplina il licenziamento senza preavviso e come il 2^ comma di detta norma stabilisca che “nella individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze l'azienda terrà conto delle caratteristiche oggettive del fatto, nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore”. Al riguardo osserva di non essere stato colpito da alcun provvedimento disciplinare e che - come già dedotto in primo grado - “i suoi responsabili, e gli Controparte_5 Persona_1 chiedevano spesso di passare, ad inizio turno, da “C TO per portare loro la pizza, ovvero dal panettiere per prendere e portar loro dei panini, con la minaccia, qualora non fossero state eseguite le loro disposizioni di far spostare il malcapitato dal turno o dal servizio”.
Sostiene poi che le testimonianze sono cariche di contraddizioni anche alla luce di quanto dedotto da controparte in memoria (pag. 16), in particolare quella di
, che ha un “interesse in causa dal momento che ammettere di aver preteso Testimone_7 dal ricorrente le condotte contestategli lo esporrebbe al forte rischio di subire un provvedimento disciplinare”.
Nell'ottica del gravame, inoltre, a fronte “della esistenza di una pista probatoria dell'esecuzione, da parte del signor , di quanto richiesto, dietro minaccia, dai suoi Pt_1 superiori, avrebbe dovuto usare, come anche richiesto da questa difesa, dei suoi poteri istruttori ex art.421 cpc, esercizio che non costituisce solo un potere, ma anche un dovere”.
Con il secondo motivo (pag. 24) denuncia la violazione degli artt. 244 e 421 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6, par.1, Cedu là dove il Tribunale di Milano ha affermato che l'assunto di avere agito su esecuzione di un ordine dei suoi responsabili o di essere stato minacciato dagli stessi non ha trovato conferma in istruttoria, pur non avendo ammesso la prova testimoniale dedotta in ricorso.
Osserva che “il Tribunale ha impedito che il ricorrente potesse provare tali circostanze, sulla base della erronea argomentazione che “il capitolo articolato dalla parte ricorrente appare generico”, dimenticando che “la disposizione dell'art.244 cpc sulla necessità di una indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività ( Cass. n. 9823/2021 ) “.
Con il terzo motivo (pag. 25 e seg.) denuncia l'erroneo richiamo dell'art.51 c.p. e la mancanza di motivazione circa le caratteristiche oggettive del fatto ed il comportamento complessivo tenuto dal lavoratore (art. 68, n.1, comma 2, CCNL).
Sostiene che più conferente è il richiamo agli artt. 46 (costringimento fisico) e 54 c.p. (stato di necessità), deducendo che il Capo è stato Controparte_6 recentemente sanzionato con 10 giorni di sospensione per minacce (o molestie) ad un suo sottoposto dello stesso Dipartimento CP_4 Con il quarto motivo (pag. 26 e seg.) si duole della violazione dell'art. 1375 c.c. e dell'art.24 Costituzione nella parte in cui il Tribunale di Milano ha escluso la lesione al diritto di difesa.
Sostiene che “il Tribunale dimentica quanto già esposto nel ricorso introduttivo, e cioè che non è in questione la intelleggibilità dell'addebito, che costituirebbe ex sé un vizio del procedimento disciplinare ma piuttosto la ulteriore esigenza di garantire al lavoratore una difesa effettiva ed adeguata e non meramente formale…. sarebbe stato necessario, ad esempio, fornire al ricorrente documentazione relativa a chi aveva riferito i fatti che avrebbero determinato i successivi controlli, e a chi, e con quali modalità, li avrebbe svolti, in modo che il ricorrente potesse metterne in luce la inattendibilità o la scarsa rispondenza ai dati di realtà.”
Infine, con il quinto motivo (pag. 27 e seg.) denuncia la violazione degli artt. 41 Cost. e 2094 c.c. nonché dell'art. 31, 3^ comma del D.L.vo n. 276/03 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disatteso la eccepita carenza del potere disciplinare in capo al soggetto che ha risolto il rapporto di lavoro.
Osserva che “GI EL , così come risulta dallo stesso doc. 17 citato dal Tribunale, non è affatto responsabile del personale della capogruppo, bensì è un semplice procuratore speciale dotato di un procura conferitagli da procuratore e direttore “People and CP_7
Transformation” della società A2A spa.” resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata, replicando CP_1 puntualmente ai motivi di gravame avversari.
In subordine chiede – in via di eccezione riconvenzionale - che venga disposta la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e ripropone in via ulteriormente gradata la eccezione di aliunde perceptum.
All'udienza del 10/4/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Violazione del diritto di difesa (IV motivo)
La doglianza è priva di pregio.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che “… il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine" (cfr. Cass. n. 15966/17; conf. Cass. n. 6337/13).
Anche recentemente la Suprema Corte ha ricordato come la messa a disposizione dei documenti a supporto della contestazione non sia prevista dalla legge sul procedimento disciplinare, fermo restando che in giudizio il dipendente può ottenere al riguardo un ordine di esibizione (cfr. Cass. n. 8149/25).
Nel caso in esame la contestazione di addebito è estremamente dettagliata e la circostanza è rilevante, come correttamente messo in luce dal giudice a quo. L'accesso agli atti è invero consentito quando la consultazione della documentazione è imprescindibile per capire gli addebiti e poter predisporre la propria difesa.
La mancata visione della documentazione cui il lavoratore fa riferimento (“chi aveva riferito tali pretesi fatti all'azienda, e in base a quali fonti, e sempre in base a quali fonti sarebbe risultata l'esistenza di un accordo fra lo stesso ricorrente ed il dipendente di “C TO che avrebbe conferito diversi sacchi di rifiuti all'interno della vasca del motocarro”, così ricorso ex art. 414 c.p.c.) - a prescindere dalla eccepita genericità della richiesta - non ha inciso sul suo diritto di difesa, avendo perfettamente compreso le mancanze che gli erano state imputate, replicandovi puntualmente, come si evince dalle giustificazioni rese nella lettera del 19/3/24 (doc. 2 ricorrente).
*Carenza del potere disciplinare (V motivo)
La censura non coglie nel segno.
con atto notarile del 31/7/17 ha conferito procura speciale ad CP_1
A2A S.p.A. “affinché la stessa, avvalendosi delle proprie strutture organizzative e dei propri rappresentanti legali e procuratori, in funzione e nei limiti dei poteri a questi conferiti per il compimento degli atti in questione, possa esercitare tutti i necessari ed opportuni poteri di rappresentanza compiendo i seguenti atti in nome e per conto della Società: (omissis) 27.
….assumere, …. Licenziare personale, … gestire i procedimenti disciplinari irrogando i relativi provvedimenti disciplinari irrogando ed applicando i relativi provvedimenti (compreso il licenziamento” (doc. 16 resistente).
A2A s.p.a., a sua volta, ha conferito al dott. GI EL, Responsabile del Personale e facente parte della struttura “People and CP_8
Transformation”, con procura notarile del 4/8/20 il potere di “2. …… licenziare personale (omissis) 3. gestire i procedimenti disciplinari e previa contestazione, applicare al personale applicare al personale, eccetto i dirigenti, tutti ii provvedimenti disciplinari (compreso il licenziamento)” (doc. 17 resistente).
Si ricava perciò per tabulas che il dott. GI EL aveva il potere di risolvere il rapporto di lavoro de quo.
*Sussistenza degli addebiti e proporzionalità della sanzione espulsiva (I, II e III motivo)
Le doglianze - che possono essere trattate insieme, stante la loro connessione - non sono persuasive.
Sulla mancata ammissione della prova testimoniale e sulle risultanze istruttorie
Il licenziamento è stato intimato per avere in orario di lavoro, Parte_1 abbandonato la propria zona per raccogliere, su chiamata, rifiuti presso un esercizio commerciale privato - la Pizzeria “C Matto 1” - senza avere alcuna autorizzazione da parte della datrice di lavoro, impiegando altresì per effettuare detta raccolta i mezzi aziendali e svolgendo dunque un (ulteriore) servizio (raccolta dei rifiuti presenti presso esercizi commerciali privati) che CP_1 fornisce a pagamento (circostanza non contestata e comunque documentale).
L'odierno appellante si duole di non essere stato posto nella condizione di poter provare il proprio assunto e nello specifico quanto dedotto alla lettera d), pag. 18 del ricorso ex art.414 c.p.c.: “Vero che i signori e non solo erano Testimone_6 Tes_8 al corrente che il signor , nel percorso dal dipartimento alla sua zona (Duomo) si Pt_1 CP_4 fermava presso la pizzeria “C TO per prendere la pizza da portare loro, ovvero in panetteria per prendere panini sempre da portare loro, ma addirittura glielo ordinavano sotto minaccia di punizioni, quali cambiamenti di turno o di sede, così come, sotto minaccia, ordinavano di raccogliere i sacchi di rifiuti indifferenziati o gli scarichi abusivi (plastica, cartone, legname, ingombranti, rifiuti “sciolti” ecc “.
Il Collegio osserva che la prova offerta dal lavoratore non è idonea a dimostrare la non imputabilità dell'addebito e ciò per due ordini di ragioni.
Innanzi tutto la formulazione del capitolo è in parte irrilevante ed in parte generica. Irrilevante là dove vuole provare che si sarebbe fermato presso la pizzeria in questione per prendere delle pizze da portare a fine turno a Tes_6
e su richiesta degli stessi, poiché nell'episodio contestato non risulta Tes_8 essere uscito dall'esercizio con delle pizze, mentre risulta avere proceduto a raccogliere e a collocare all'interno della vasca dell'automezzo dei sacchi di rifiuti indifferenziati oltre a diversi cartoni;
e generica perché non è dato sapere se dette pretese imposizioni le abbia ricevute in relazione ai fatti posti alla base del recesso o in altre situazioni.
In secondo luogo poiché, anche se nelle due occasioni contestate l'attuale appellante avesse eseguito ordini impartitigli da e - Tes_6 Tes_8 rispettivamente e - come messo correttamente in Parte_2 Pt_3 Parte_2 evidenza dal giudice a quo non opererebbe il disposto dell'art. 51 c.p., in quanto l'esecuzione di una eventuale disposizione che si pone in contrasto con le regole aziendali non legittima, né giustifica il lavoratore che la esegue (cfr. per tutte Cass. n. 23600/18). E in un tale contesto avrebbe potuto - Parte_1 rectius dovuto - rivolgersi a quale Responsabile del Dipartimento e a Tes_5
quale Responsabile Servizio Igiene Suolo. Tes_9
Non si ravvisano poi contraddizioni e/o incongruenze degne di nota nelle deposizioni raccolte.
(responsabile del dipartimento di , in relazione all'episodio del 21 Tes_5 CP_4 febbraio 2024, ha dichiarato: “il 21 febbraio 24 il capoufficio mi ha riferito che Tes_9
ha parcheggiato vicino a un esercizio commerciale, un kebab pizzeria di nome CI Pt_1
Matto mi pare e i dipendenti dello stesso hanno caricato sul mezzo di dei sacchi, non so se Pt_1 differenziati o meno. Mi sono sincerato con il capo e lo staff se vi era in essere qualche accordo di servizio a pagamento per questo ritiro ma non risultava… sono andato quindi prima dell'inizio del turno davanti a CI Matto, ho visto un dipendente del locale fare una telefonata e mettere fuori sacchi e un cartone;
sono rimasto in attesa e verso le 22 è arrivato , ha parcheggiato vicino Pt_1
a un passo carraio, ha caricato i rifiuti, ha salutato il titolare, ha preso due lattine di Coca cola e le ha messe sul mezzo, non le ha pagate. A quel punto mi sono palesato e gli ho contestato verbalmente, previa visione della sua cartelletta con indicazione della zona, che era fuori zona e che avevo visto la scena dalla telefonata in poi, gli ho chiesto se era la prima volta, mi ha confermato che era già successo. Gli ho fatto presente le conseguenze problematiche, nel senso che è un servizio a pagamento contrattualizzato”
AN (aiuto capo turno), in relazione ad entrambi gli episodi, ha riferito: “Una sera, il 21-2-24, sono stato contattato dal capo dipartimento mi ha chiesto se Testimone_5 potevo raggiungerlo in zona Castelbarco dove c'è un locale, mi pare che si chiami , ho Parte_4 assistito stando dall'altra parte del marciapiede alla scena. Ho visto che raccoglieva dei Pt_1 sacchi davanti alla pizzeria. Il servizio non era programmato, non era tra quelli concordati e a pagamento, il inoltre era fuori zona. E' poi intervenuto il capo, e io mi Pt_1 Testimone_5 sono allontanato.
Infine, ha dichiarato “Mi è giunta una segnalazione di e di che Tes_9 Tes_6 Tes_7 mi hanno detto che faceva cose che non andavano bene, ho avvisato quindi il mio capo Pt_1 Tes_ dipartimento, sig. .
Valutando complessivamente le testimonianze - non inficiate dai rilievi dell'attuale appellante - risultano dunque dimostrate le condotte addebitate a
Parte_1
Sul mancato esame dell'art. 68, punto 3 lettera G del CCNL del settore che individua le condotte suscettibili di sanzione espulsiva senza preavviso e dell'art. 68, 2^ comma del citato CCNL, che indica gli elementi da considerare per la irrogazione della sanzione sono infondati.
Premesso che il principio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione irrogata rispetto alla gravità del fatto addebitato al lavoratore è consacrato nell'art. 2106 c.c. e che la valutazione del nesso di proporzionalità tra l'illecito disciplinare ed il licenziamento irrogato deve essere condotta alla stregua di un apprezzamento di fatto, da svolgere non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto (cfr. per tutte Cass. n. 5693/17), la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che la elencazione contenuta nei CCNL è esemplificativa: “la giusta causa di licenziamento è nozione legale ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo;
ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore;
per altro verso il giudice può escludere che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato” (così Cass. n. 4060/10; conf. Cass. n. 1405/12).
E' la stessa previsione pattizia d'altra parte a prevedere - “G) Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso” - che “Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'impresa, relativa a doveri anche non espressamente richiamati dal presente CCNL di entità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come di seguito riportato a titolo indicativo e non esaustivo…”
Nella fattispecie in esame le reiterate condotte poste in essere da Pt_1 integrano la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., avendo questo
[...] ultimo durante l'orario di lavoro svolto arbitrariamente una attività di raccolta rifiuti non rientrante nelle sue abituali mansioni con l'utilizzo, a tale fine, di beni aziendali. In particolare, va posto l'accento sulle specifiche mansioni affidate al lavoratore, poiché l'espletamento della prestazione avveniva al di fuori del perimetro aziendale e quindi senza essere soggetta ad alcun controllo datoriale e sul danno, non tanto economico (il servizio in questione era a pagamento), quanto all'immagine della appellata (che quale società municipalizzata svolge per il Comune di Milano e altri comuni limitrofi il servizio di pulizia delle strade, di raccolta dei rifiuti, differenziati e non e di igiene ambientale). Alla medesima conclusione si perviene, peraltro, alla luce delle previsioni del Codice Etico di là dove all'art. 6.4 (“Svolgimento di attività diverse”) CP_1 dispone che “Chiunque svolga durante l'orario di lavoro attività non rientranti tra le mansioni affidate, sarà passibile del provvedimento disciplinare della multa. Qualora si verificassero disservizi, danni economici o di immagine (anche potenziali) per l'Azienda, ovvero dall'attività posta in essere dal lavoratore derivi un vantaggio per sé o per terzi la sanzione disciplinare comminata andrà dalla sospensione al licenziamento. Costituisce circostanza aggravante l'utilizzo per le suddette attività di qualsivoglia bene o strumento aziendale” (doc. 2 appellata).
Sul richiamo all'art. 51 c.p.
Il Tribunale di Milano ha giustamente escluso la applicabilità del disposto citato come sopra già chiarito, mentre non appare pertinente il richiamo - effettuato solo in questa sede - dall'attuale appellante agli artt. 46 e 54 c.p., attesa la carenza di allegazioni sul fatto di aver agito per costringimento fisico e/o per stato di necessità.
Per tutte le considerazioni che precedono il gravame va dunque rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese del grado, liquidate ai sensi del D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia, alla assenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti, seguono la soccombenza.
L'attuale appellante è inoltre tenuto a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5655/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Condanna l'attuale appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012.
Milano, 10/4/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau