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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/12/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5728/2024 promossa da:
(C.F. ), e per essa rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Giovanni Perlasca in virtù di procura posta a corredo dell'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare, per le causali meglio specificate nel presente atto, l'Ing. C.F. Controparte_1
, al pagamento in favore di qui rappresentata dalla C.F._1 Parte_1 [...]
giusta procura speciale di della complessiva Controparte_2 Parte_2 somma di Euro 923.730,86, oltre interessi di mora dal 1/1/2018 al saldo effettivo, o comunque della diversa, maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. pagina 1 di 14
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in Parte_3
Concordato e l'ing. proponevano opposizione avverso il decreto Parte_4 Controparte_1 ingiuntivo n. 1179/2019 emesso dal Tribunale di Pesaro, mediante il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 923.730,86, quanto alla Parte_1
e della somma di € 854.787,77 quanto all'ing. (il tutto Parte_3 Controparte_1 oltre interessi e spese liquidate in Euro 870,00 per esborsi, in Euro 4.185,00 per compenso del difensore, oltre al 15% di rimborso forfettario, Iva e c.p.a., come per legge).
La pretesa creditoria azionata derivava dal saldo del conto corrente ordinario n. 10371 (acceso in data
3.10.2007 - doc. 5 fascicolo monitorio) pari ad € 68.943,09 nonché dall'insoluto relativo al contratto di mutuo ipotecario, rep. n. 40771 racc. n. 14651 (stipulato in data 25.9.2009, a rogito del Notaio Dott.ssa
, di originari Euro 800.000,00 - doc. 7 fascicolo monitorio) pari alla somma di € Persona_1
854.787,77 (oltre interessi di mora maturati e maturandi sino alla data del soddisfo).
Veniva quindi incardinato avanti al Tribunale di Pesaro il giudizio di opposizione a d.i. n. 256/2020
R.G., nell'ambito del quale gli opponenti chiedevano accogliersi le seguenti letterali conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale tempestivamente formulata dagli odierni opponenti, declinare, con pronuncia sul rito, la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Ancona dichiarando, per l'effetto, nullo e/o annullando e comunque revocando e dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento delle ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dagli opponenti, dichiarare, con pronuncia sul rito, improcedibile, inammissibile ovvero nullo e per quanto di ragione annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo telematico il decreto ingiuntivo n. 1179/2019, emesso in data
25.11.209 e depositato in data 26.11.2019 dal Giudice del Tribunale di Pesaro, in persona della pagina 2 di 14
Dott.ssa Manuela Mari, su ricorso di con sede in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n. 1, Parte_1
Cod. Fisc. , rappresentata, in virtù di procura speciale, da P.IVA_1 Parte_2
con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, Cod. Fisc. in persona del
[...] P.IVA_2
Procuratore Avv. Lorenzo Tavaglione, con il quale si ingiungeva alla società Parte_3 ed all'Ing. il pagamento, in solido, quanto alla società della complessiva somma di Controparte_1
€ 923.730,86 e quanto all'Ing. il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
854.787,77 oltre interessi come da domanda e, quindi, oltre gli interessi di mora maturati sino alla data del soddisfo, oltre alle spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in € 870,00 per esborsi, in € 4.185,00 per compenso al difensore, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA se dovuta e C.P.A. come per legge.
In ulteriore e gradato subordine, nel merito, piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione in atti, dichiarare che nulla è tenuto a versare e corrispondere l'Ing. in favore e, per l'effetto, dichiarare, nullo e/o revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto nella misura in cui ingiunge all'Ing. il pagamento, in Controparte_1 solido della complessiva somma di € 854.787,77 oltre interessi come da domanda e, quindi, oltre gli interessi di mora maturati sino alla data del soddisfo, oltre alle spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in € 870,00 per esborsi, in €4.185,00 per compenso al difensore, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA se dovuta e C.P.A. come per legge.
In ulteriore e gradato subordine, nel merito piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza della pretesa creditoria avversaria nell'an e, dunque, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o inefficacia dell'asserito saldo del conto corrente n. 10731
e del contratto di mutuo ipotecario condizionato del 25.09.2009, stipulato con atto a rogito della
Dott.ssa , Notaio in Fano, Rep. 40771, Racc. 14651, nonché delle conseguenti Persona_1 iscrizioni ipotecarie effettuate sulla base dello stesso per il complessivo importo € 1.600.000,00, sul fabbricato sito nel Comune di Saltara, frazione di Calcinelli, Via Ponte Metauro 2-4-6 composto da piano interrato, rialzato, primo e secondo, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 10 pagina 3 di 14
con il mappale 1, sub. 3, piano T-1-2, categoria a/3, Cl. 1, vani 13, R.C. 631.11, confinante cin
Fraticelli da due lati, Strada Statale flaminia, Via Ponte Metauro dichiarare che nulla sono tenuti a versare e corrispondere gli odierni opponenti in favore dell'opposta e, per l'effetto, dichiarare, nullo
e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ulteriore e denegato subordine sempre nel merito, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali e degli interessi nelle sole ipotesi di applicazione dell'interesse usurario, volta a volta rilevato, delle commissioni di massimo scoperto e
l'illegittimità dell'applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo pretese ed applicate, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione che verrà prodotta in atti, dall'inizio del rapporto di conto corrente alla chiusura, così depurando dal conto le somme tutte determinate ed applicate per il titolo di interessi anatocistici, per quello di interessi ultralegali e per il titolo di interessi (nelle sole ipotesi di applicazione dell'interesse usurario a volta a volta rilevato), di commissioni di massimo scoperto, per l'erroneo computo dei giorni <> oltre che per le ulteriori spese applicate e per le varie commissioni richieste, nonché per ogni diverso titolo preteso e addebitato. Voglia, dunque, l'adìto Tribunale ridurre gli importi pretesi da parte opposta e, nel caso in cui dal computo delle somme illegittimamente pretese risultasse che queste sono superiori alle somme di cui viene richiesta la restituzione, condannare
l'opposta alla restituzione delle maggiori somme indebitamente riscosse e da riferire al rapporto di conto corrente instaurato, oltre agli interessi al tasso convenzionale o, in via subordinata, al tasso
TUB, maturati dalla data della riscossione e sino all'effettivo saldo, nella misura che dovesse risultare nel corso del giudizio.
In ulteriore e denegato subordine sempre nel merito, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, accertare l'applicazione di interessi usurari e comunque illegittimi in virtù del contratto di mutuo ex adverso azionato ed accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo in capo agli odierni opponenti.
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore, in quanto antistatario.” pagina 4 di 14 Si costituiva in tale giudizio la (cessionaria dei crediti di Parte_1 Controparte_3 quest'ultima incorporante di , per mezzo della procuratrice Controparte_4 [...]
rassegnando le seguenti letterali conclusioni: Parte_2
“l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, Voglia:
In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art.648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1179/2019 del Tribunale di Pesaro;
Nel merito:
rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le suesposte ragioni e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1179/2019 del Tribunale di Pesaro;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertata l'esistenza del credito vantato da nei confronti della e Parte_1 Parte_3 del fideiussore Sig. condannare la e il sig. Controparte_1 Parte_3 CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di per le causali di cui in
[...] Parte_1 narrativa, della somma di €.923.730,86, con limitazione dell'importo ad €.854.787,77 per quanto riguarda il fideiussore Sig. , oltre interessi di mora maturati e maturandi Controparte_1 contrattualmente pattuiti sino alla data del soddisfo, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, maggiorato comunque degli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo.
In ogni caso condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Nel corso del giudizio, in data 15.3.2021 veniva dichiarato il fallimento della società
[...]
e il processo veniva interrotto e, successivamente riassunto dall'opponente Parte_3 CP_1
[...]
Costituendosi nel giudizio riassunto la società convenuta opposta aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente.
Con sentenza n. 658/2024 pubblicata il 17.9.2024 il Tribunale di Pesaro (doc. 5) definitivamente pronunciando sulla causa promossa da e contro Parte_3 Controparte_1 Parte_1 pagina 5 di 14 S.r.l., così provvedeva:
“1) dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti di Parte_3
2) dichiara la propria incompetenza per territorio sulla domanda proposta nei confronti di CP_1
in favore del tribunale di Ancona, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel
[...] termine di legge, ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1179/2019 emesso da questo tribunale.”.
La riassumeva tempestivamente il giudizio avanti all'intestato Tribunale chiedendo, Parte_1 alla luce della intervenuta revoca del decreto ingiuntivo, la condanna del garante Ing. CP_1 al pagamento della complessiva somma di Euro 923.730,86, dal momento che quest'ultimo
[...] aveva garantito non solo il contratto di mutuo mediante fideiussione specifica contenuta all'interno dello stesso (doc. 7 fascicolo monitorio e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta
16/10/2020 – giudizio n. 256/2020 R.G. ), ma anche il saldo passivo del cc n. 10371 mediante CP_5 fidejussione omnibus del 29.5.2009 rilasciata fino alla concorrenza della somma di € 1.000.000,00 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Evidenziava, in particolare, l'attrice in riassunzione che l'ing. era Amministratore Controparte_1
Unico e legale rappresentante della debitrice principale come risultante dallo Parte_3 stesso contratto di mutuo nonché dalla visura della società.
L'attore opponente e convenuto in riassunzione, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e la causa, su conforme richiesta della parte attrice in riassunzione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025.
In tale sede il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui al comma terzo della sopra citata norma.
Tanto premesso la pretesa creditoria avanzata dalla parte attrice in riassunzione risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Occorre in tal senso muovere dallo scrutinio dei motivi di opposizione di perdurante rilevanza nell'ambito del presente giudizio dal momento che, come noto, il processo tempestivamente riassunto costituisce prosecuzione di quello originariamente avviato, sicché la mancata costituzione in riassunzione del convenuto, per un verso, non ne determina la contumacia e, per altro verso, non pagina 6 di 14 autorizza a ritenere che la domanda dallo stesso proposta si debba intendere rinunziata (cfr. Cass. n.
8917/1994; Cass. 21334/2010).
Principiando quindi dalle censure sollevate dall'opponente e relative alla supposta carenza di prova del credito azionato in via monitoria -stante l'insufficienza delle dichiarazioni ex art. 50 TUB ai fini della prova della complessiva pretesa creditoria azionata- le stesse si appalesano infondate.
E infatti, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non già a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata al solo fine di accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa anche in sede di giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Inoltre, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame la società opposta, attrice sostanziale, ha fornito, nell'ambito del presente giudizio -ed invero fin dal ricorso monitorio- una completa produzione documentale, depositando, in particolare, oltre ai contratti azionati, la relativa documentazione contabile e tutti (contrariamente a quanto lamentato dalla parte opponente) gli estratti conto afferenti all'operatività dei rapporti, sicché la censura avanzata dalla parte opponente risulta infondata anche per la sostanziale carenza del relativo interesse, avendo l'opposta in ogni caso compiutamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, comma 1, c.c., comprovando il titolo delle obbligazioni azionate nonché il quantum ed pagina 7 di 14 esigibilità della propria pretesa.
In particolare, con specifico riferimento all'onere probatorio in relazione al contratto di mutuo, pertanto, si ricorda che “in caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del
d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria” (cfr. di recente anche Cass. n. 10507 del 15.04.2019).
Sotto tale profilo, nel caso di specie, si osserva che l'effettiva erogazione, avvenuta in più tranches, della somma mutuata risulta provata dai movimenti di accredito delle stesse sul conto corrente della società debitrice principale risultanti dagli estratti conto prodotti già in sede monitoria.
A quanto osservato consegue pertanto l'infondatezza dei motivi di opposizione volti a lamentare la carenza di prova della dazione della somma mutuata.
Quanto, poi, alle argomentazioni della parte opponente -invero alquanto scarne e generiche- volte a sostenere l'intervenuta liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., le stesse si appalesano infondate, in primis alla luce della presenza della clausola di cui al punto 5 del contratto di fideiussione -ai sensi della quale il fideiussore si era assunto l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la banca- nonché in considerazione della ancor più dirimente circostanza che, come si è visto supra, il fideiussore rivestiva la qualifica di amministratore della società debitrice principale.
In proposito la S.C. ha, infatti, ben chiarito, con orientamento in tal senso consolidato, che: “La banca creditrice che, pur in presenza di clausola di dispensa dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito, conceda finanziamenti al debitore principale, conoscendone o dovendone conoscere la difficoltà economiche, in caso di mutamento delle sue condizioni patrimoniali, senza informare il fideiussore, è responsabile per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità della garanzia fideiussoria. Deve - tuttavia - escludersi la responsabilità della banca qualora si possa presumere che il fideiussore sia a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale, come nella ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di legale rappresentante o pagina 8 di 14
di socio.” (v. Cassazione civile sez. I, n. 2911/2016).
Tale principio è stato, ancor più di recente, affermato dalla S.C., la quale, con sentenza n. 20713/2023, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che dei tre fideiussori ricorrenti uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore.
Si osserva, in ogni caso, che parte opponente non ha neppure assolto al proprio onere di allegazione, prima ancora che di prova, in relazione alla sussistenza, secondo i principi espressi dalla Cassazione
(da ultimo con sentenza n. 6685/2024), delle condizioni di applicabilità dell'articolo 1956 c.c., essendo onere del garante, e non già del creditore garantito, nei cui confronti la regola è invocata, dimostrare che il creditore aveva concesso credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore, causando, anzi, tale peggioramento (cfr. Cass. 21288/2022).
Si osserva, inoltre, sempre alla luce di quanto asserito dalla Suprema Corte, che, nel caso di specie, era necessario allegare e dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore idonea a ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (cfr. Cass. 11772/2002), condizione che la S.C. ritiene diversa e ben più complessa della mera circostanza che il conto corrente del soggetto garantito presentasse un saldo negativo (cfr. Cass. 34685/2022).
A tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto consegue la piena legittimità e validità del vincolo fideiussorio assunto dall'opponente, da ritenersi pienamente valido ed efficace.
Parimenti infondate risultano le varie contestazioni sollevate dall'opponente in relazione all'operatività del conto corrente n. 10371.
E infatti, come puntualmente rilevato anche dalla difesa della società convenuta opposta in sede di costituzione nel giudizio avanti al Tribunale di Pesaro, quanto alla contestazione relativa alla mancata produzione dei contratti di apertura di credito, che operavano sul conto corrente n. 10731, si rileva che, per costante giurisprudenza (si veda ex multis Cassazione, I Sez. Civile, n. 2463 del 29 gennaio 2019), il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta imposta in generale ai contratti bancari ex art. 117 TUB nel caso in cui esso abbia una connessione funzionale ed operativa con un sottostante contratto di conto corrente concluso in forma scritta, nel quale -come riscontrabile per tabulas nel caso in esame- l'affidamento bancario sia regolamentato in modo completo nei suoi elementi essenziali.
pagina 9 di 14 Quanto poi alla dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici nell'ambito del rapporto di conto corrente de quo, basta osservare che tale contratto è stato stipulato nell'anno 2007 e all'art. 7 delle relative condizioni generali di contratto, è dato leggere: “Gli interessi sono riconosciuti al
Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel presente contratto. […] I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con l'identica periodicità pattuita ed indicata nel presente contratto, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali.
Il saldo, così calcolato, produce interessi secondo le medesime modalità.
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel presente contratto. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
In ordine, infine, alle generiche deduzioni della parte opponente, secondo cui la pattuizione delle CMS trimestrali avrebbe determinato la illegittima applicazione di interessi usurari deve ricordarsi come per costante giurisprudenza la commissione di massimo scoperto va inclusa nel computo del TEG solo per i rapporti bancari successivi al 1 gennaio 2010 laddove per quelli stipulati, come nel caso di specie, in data anteriore, la S.C. ha chiarito che, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura, come determinato in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, occorre effettuare la separata comparazione, da un lato, del TEG con il "tasso soglia" e, dall'altro, della CMS applicata, con la "CMS soglia" (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge n. 108/2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. n. 24591 del 02.10.2019).
Nel caso di specie la commissione di massimo scoperto pattuita risulta pari allo 0,125%, laddove la
CMS media rilevata dalla Banca d'Italia nel trimestre 01.10.2007 – 31.12.2007 è dello 0,70% e la CMS soglia di riferimento è, pertanto, del 1,05%, sicché non ricorre alcun superamento della soglia.
Quanto, poi, alle censure concernenti la ritenuta pattuizione e applicazione indebita di interessi moratori usurari nell'ambito del contratto di mutuo le stesse risultano infondate. pagina 10 di 14 Non appare superfluo richiamare, in proposito, i principi afferenti al riparto dell'onere della prova in materia bancaria, quando è la banca (o la cessionaria del credito) a pretendere giudizialmente -a chiusura del rapporto- il pagamento del saldo risultante a debito del correntista, instaurando, come nel caso di specie, un procedimento monitorio nei confronti del debitore principale e/o dei fideiussori o garanti in solido per il soddisfacimento del medesimo credito, essa/e, ancorché figurante/i quale/i parte/i opposta/e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mantiene/mantengono la posizione di
"attore/i in senso sostanziale" e, pertanto, sulla/e medesima/e ricadrà l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto di credito ingiunto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c.
A fronte di tale produzione, sulla parte opponente, che intenda avversare la pretesa creditoria avanzando domande od eccezioni riconvenzionali di accertamento negativo del saldo a debito ovvero la restituzione di una posta a credito del correntista ex art. 2033 c.c. per l'illegittima applicazione, durante tutto il corso del rapporto, di interessi e commissioni indebite e non dovute, grava non solo l'onere di contestare specificamente (ex art. 115, co. 1 c.p.c.) le annotazioni (per spese, commissioni, interessi, ecc.) ritenute illegalmente o illegittimamente applicate, ma, altresì, dimostrare la fondatezza delle domande (costitutive di un controcredito, eventualmente da porre in compensazione sul dovuto) ed eccezioni c.d. impeditive o estintive dell'altrui diritto, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697, co. 1 e 2 c.c..
Tale orientamento non è contraddetto (semmai è alleggerito) dalla possibilità-dovere per il giudice di rilevare ex officio la nullità delle clausole contrattuali per contrarietà a norme imperative (ad es., l'art. 1284 c.c o art. 644, co 3 c.p in tema di usura) ovvero per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c, come per le commissioni di massimo scoperto e spese analoghe) ovvero ancora per difetto di forma scritta ad substantiam (art. 1284 co 3 c.c per gli interessi ultralegali, art. 117
TUB per il contratto bancario in generale) e per le altre ipotesi di nullità testuali previste dal T.U.B (art. 117 e 117 bis TUB), in quanto la rilevabilità d'ufficio presuppone e non può prescindere dalla rituale allegazione degli elementi di fatto che la riguardano.
In proposito, la giurisprudenza ha opportunamente precisato che: "La rilevabilità della nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Quand'anche bastasse la sola produzione del contratto, in tesi pagina 11 di 14
viziato di nullità, comunque un minimo "elemento di fatto" vi deve essere per consentire al giudice il rilievo officioso della nullità e tale onere introduttivo – anche se assolto per altri fini - spetta alle parti, per il principio dispositivo in senso formale" (v. Cass. civ, n 17924/2015).
Nel caso in esame l'allegazione della parte opponente sconta una evidente genericità, oltre ad essere fondata su presupposti erronei (il tasso soglia è stato indicato nella misura del 4,88% senza specificare gli elementi sottesi al calcolo effettuato e senza fare neppure riferimento al decreto ministeriale idoneo ad individuare la soglia per il trimestre di riferimento).
Sul punto giova ricordare che la S.C. ha precisato che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo, invece, necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (specificando se corrispettivi o anche moratori); diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018).
In proposito deve peraltro essere evidenziato come ai fini dell'assolvimento dell'onere di allegazione non possa ritenersi sufficiente il mero rinvio ad una perizia di parte -nel caso di specie neppure depositata in atti- i cui contenuti devono essere doviziosamente esplicitati negli atti (v. Cass. S.U. n.
2435/2008) dal momento che l'onere allegatorio va adempiuto dalla parte all'interno del processo e non mediante richiamo a documenti di formazione extraprocessuale, le cui risultanze non valgono ad integrare fatti rilevanti ex art. 115 c.p.c..
Parimenti deficitarie in termini di allegazione prima ancora che di prova risultano le generiche censure di nullità del mutuo de quo per dedotta violazione dell'art. 1344 c.c., mala fede e usura soggettiva.
Le stesse si appalesano, in ogni caso, infondate.
In proposito va rilevato che, per giurisprudenza ormai costante, e autorevolmente avallata dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per pagina 12 di 14 l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 5841 del 5 marzo 2025, hanno, quindi, ribadito il principio per cui il fatto che le somme erogate siano state utilizzate immediatamente per ripianare pregresse situazioni debitorie nei confronti della banca mutuante, non inficia la validità del mutuo come titolo esecutivo, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. (Cass. SS.UU. - Sentenza n. 5841 del 05/03/2025, ma cfr. anche Cass. Sez. U - Sentenza
n. 5968 del 06/03/2025; Cass. Civ. n. 17139 del 25/06/2025).
Nella citata pronuncia, peraltro, la S.C. ha ben chiarito che “Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale.
La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico
e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto
1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).”
Quanto alla dedotta usura soggettiva, la giurisprudenza (v. ex multis Corte appello Ancona sez. I,
14/03/2024, n.446) ha ripetutamente chiarito che i relativi indici rivelatori si rinvengono nella ricorrenza delle seguenti condizioni:
1. la sproporzione tra le condizioni contrattuali applicate e quelle praticate per operazioni simili, ossia la prova che la banca ha imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato, speculando così sul momento di difficoltà del cliente;
2. la situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente, per tale intendendosi la carenza, anche temporanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale nel complesso sana, laddove la condizione di difficoltà finanziaria investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni;
3. la conoscenza di tale situazione da parte della banca, con conseguente approfittamento.
Tanto premesso, è sufficiente evidenziare che la difesa dell'opponente è del tutto sfornita di concrete e specifiche allegazioni di fatto nonché di prova in ordine a tutti i presupposti dell'invocata responsabilità. pagina 13 di 14 Ed invero, la parte che eccepisce l'usura soggettiva deve allegare e fornire prova di dell'unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, data non solo dai debiti pregressi, ma anche dall'impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore (Cass.
n. 19282/2014).
Nulla di tutto questo è stato allegato e provato dall'opponente sicché anche sotto tale profilo i motivi di opposizione risultano infondati.
Alla luce, pertanto, dell'infondatezza di tutti i motivi di opposizione scrutinati l'opposizione deve essere rigettata e il convenuto in riassunzione deve essere condannato al pagamento della complessiva somma richiesta dalla società attrice in riassunzione avendo quest'ultima fornito l'integrale prova del titolo e del quantum della pretesa creditoria azionata.
Su tale somma vanno calcolati ulteriormente gli interessi moratori tempo per tempo applicabili dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese, alla luce dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore della società attrice in riassunzione della somma di
€ 923.730,86, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
CONDANNA il convenuto a rimborsare alla parte attrice in riassunzione le spese di lite, che si liquidano, anche in considerazione della fase avanti al Tribunale di Pesaro, in € 1.713,00 per spese ed €
20.000,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 27.12.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5728/2024 promossa da:
(C.F. ), e per essa rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Giovanni Perlasca in virtù di procura posta a corredo dell'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare, per le causali meglio specificate nel presente atto, l'Ing. C.F. Controparte_1
, al pagamento in favore di qui rappresentata dalla C.F._1 Parte_1 [...]
giusta procura speciale di della complessiva Controparte_2 Parte_2 somma di Euro 923.730,86, oltre interessi di mora dal 1/1/2018 al saldo effettivo, o comunque della diversa, maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. pagina 1 di 14
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in Parte_3
Concordato e l'ing. proponevano opposizione avverso il decreto Parte_4 Controparte_1 ingiuntivo n. 1179/2019 emesso dal Tribunale di Pesaro, mediante il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 923.730,86, quanto alla Parte_1
e della somma di € 854.787,77 quanto all'ing. (il tutto Parte_3 Controparte_1 oltre interessi e spese liquidate in Euro 870,00 per esborsi, in Euro 4.185,00 per compenso del difensore, oltre al 15% di rimborso forfettario, Iva e c.p.a., come per legge).
La pretesa creditoria azionata derivava dal saldo del conto corrente ordinario n. 10371 (acceso in data
3.10.2007 - doc. 5 fascicolo monitorio) pari ad € 68.943,09 nonché dall'insoluto relativo al contratto di mutuo ipotecario, rep. n. 40771 racc. n. 14651 (stipulato in data 25.9.2009, a rogito del Notaio Dott.ssa
, di originari Euro 800.000,00 - doc. 7 fascicolo monitorio) pari alla somma di € Persona_1
854.787,77 (oltre interessi di mora maturati e maturandi sino alla data del soddisfo).
Veniva quindi incardinato avanti al Tribunale di Pesaro il giudizio di opposizione a d.i. n. 256/2020
R.G., nell'ambito del quale gli opponenti chiedevano accogliersi le seguenti letterali conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale tempestivamente formulata dagli odierni opponenti, declinare, con pronuncia sul rito, la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Ancona dichiarando, per l'effetto, nullo e/o annullando e comunque revocando e dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento delle ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dagli opponenti, dichiarare, con pronuncia sul rito, improcedibile, inammissibile ovvero nullo e per quanto di ragione annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo telematico il decreto ingiuntivo n. 1179/2019, emesso in data
25.11.209 e depositato in data 26.11.2019 dal Giudice del Tribunale di Pesaro, in persona della pagina 2 di 14
Dott.ssa Manuela Mari, su ricorso di con sede in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n. 1, Parte_1
Cod. Fisc. , rappresentata, in virtù di procura speciale, da P.IVA_1 Parte_2
con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, Cod. Fisc. in persona del
[...] P.IVA_2
Procuratore Avv. Lorenzo Tavaglione, con il quale si ingiungeva alla società Parte_3 ed all'Ing. il pagamento, in solido, quanto alla società della complessiva somma di Controparte_1
€ 923.730,86 e quanto all'Ing. il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
854.787,77 oltre interessi come da domanda e, quindi, oltre gli interessi di mora maturati sino alla data del soddisfo, oltre alle spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in € 870,00 per esborsi, in € 4.185,00 per compenso al difensore, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA se dovuta e C.P.A. come per legge.
In ulteriore e gradato subordine, nel merito, piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione in atti, dichiarare che nulla è tenuto a versare e corrispondere l'Ing. in favore e, per l'effetto, dichiarare, nullo e/o revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto nella misura in cui ingiunge all'Ing. il pagamento, in Controparte_1 solido della complessiva somma di € 854.787,77 oltre interessi come da domanda e, quindi, oltre gli interessi di mora maturati sino alla data del soddisfo, oltre alle spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in € 870,00 per esborsi, in €4.185,00 per compenso al difensore, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA se dovuta e C.P.A. come per legge.
In ulteriore e gradato subordine, nel merito piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza della pretesa creditoria avversaria nell'an e, dunque, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o inefficacia dell'asserito saldo del conto corrente n. 10731
e del contratto di mutuo ipotecario condizionato del 25.09.2009, stipulato con atto a rogito della
Dott.ssa , Notaio in Fano, Rep. 40771, Racc. 14651, nonché delle conseguenti Persona_1 iscrizioni ipotecarie effettuate sulla base dello stesso per il complessivo importo € 1.600.000,00, sul fabbricato sito nel Comune di Saltara, frazione di Calcinelli, Via Ponte Metauro 2-4-6 composto da piano interrato, rialzato, primo e secondo, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 10 pagina 3 di 14
con il mappale 1, sub. 3, piano T-1-2, categoria a/3, Cl. 1, vani 13, R.C. 631.11, confinante cin
Fraticelli da due lati, Strada Statale flaminia, Via Ponte Metauro dichiarare che nulla sono tenuti a versare e corrispondere gli odierni opponenti in favore dell'opposta e, per l'effetto, dichiarare, nullo
e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ulteriore e denegato subordine sempre nel merito, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali e degli interessi nelle sole ipotesi di applicazione dell'interesse usurario, volta a volta rilevato, delle commissioni di massimo scoperto e
l'illegittimità dell'applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo pretese ed applicate, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione che verrà prodotta in atti, dall'inizio del rapporto di conto corrente alla chiusura, così depurando dal conto le somme tutte determinate ed applicate per il titolo di interessi anatocistici, per quello di interessi ultralegali e per il titolo di interessi (nelle sole ipotesi di applicazione dell'interesse usurario a volta a volta rilevato), di commissioni di massimo scoperto, per l'erroneo computo dei giorni <> oltre che per le ulteriori spese applicate e per le varie commissioni richieste, nonché per ogni diverso titolo preteso e addebitato. Voglia, dunque, l'adìto Tribunale ridurre gli importi pretesi da parte opposta e, nel caso in cui dal computo delle somme illegittimamente pretese risultasse che queste sono superiori alle somme di cui viene richiesta la restituzione, condannare
l'opposta alla restituzione delle maggiori somme indebitamente riscosse e da riferire al rapporto di conto corrente instaurato, oltre agli interessi al tasso convenzionale o, in via subordinata, al tasso
TUB, maturati dalla data della riscossione e sino all'effettivo saldo, nella misura che dovesse risultare nel corso del giudizio.
In ulteriore e denegato subordine sempre nel merito, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previo rigetto, ove formulata ex adverso, dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, accertare l'applicazione di interessi usurari e comunque illegittimi in virtù del contratto di mutuo ex adverso azionato ed accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo in capo agli odierni opponenti.
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore, in quanto antistatario.” pagina 4 di 14 Si costituiva in tale giudizio la (cessionaria dei crediti di Parte_1 Controparte_3 quest'ultima incorporante di , per mezzo della procuratrice Controparte_4 [...]
rassegnando le seguenti letterali conclusioni: Parte_2
“l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, Voglia:
In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art.648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1179/2019 del Tribunale di Pesaro;
Nel merito:
rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le suesposte ragioni e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1179/2019 del Tribunale di Pesaro;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertata l'esistenza del credito vantato da nei confronti della e Parte_1 Parte_3 del fideiussore Sig. condannare la e il sig. Controparte_1 Parte_3 CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di per le causali di cui in
[...] Parte_1 narrativa, della somma di €.923.730,86, con limitazione dell'importo ad €.854.787,77 per quanto riguarda il fideiussore Sig. , oltre interessi di mora maturati e maturandi Controparte_1 contrattualmente pattuiti sino alla data del soddisfo, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, maggiorato comunque degli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo.
In ogni caso condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Nel corso del giudizio, in data 15.3.2021 veniva dichiarato il fallimento della società
[...]
e il processo veniva interrotto e, successivamente riassunto dall'opponente Parte_3 CP_1
[...]
Costituendosi nel giudizio riassunto la società convenuta opposta aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente.
Con sentenza n. 658/2024 pubblicata il 17.9.2024 il Tribunale di Pesaro (doc. 5) definitivamente pronunciando sulla causa promossa da e contro Parte_3 Controparte_1 Parte_1 pagina 5 di 14 S.r.l., così provvedeva:
“1) dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti di Parte_3
2) dichiara la propria incompetenza per territorio sulla domanda proposta nei confronti di CP_1
in favore del tribunale di Ancona, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel
[...] termine di legge, ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1179/2019 emesso da questo tribunale.”.
La riassumeva tempestivamente il giudizio avanti all'intestato Tribunale chiedendo, Parte_1 alla luce della intervenuta revoca del decreto ingiuntivo, la condanna del garante Ing. CP_1 al pagamento della complessiva somma di Euro 923.730,86, dal momento che quest'ultimo
[...] aveva garantito non solo il contratto di mutuo mediante fideiussione specifica contenuta all'interno dello stesso (doc. 7 fascicolo monitorio e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta
16/10/2020 – giudizio n. 256/2020 R.G. ), ma anche il saldo passivo del cc n. 10371 mediante CP_5 fidejussione omnibus del 29.5.2009 rilasciata fino alla concorrenza della somma di € 1.000.000,00 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Evidenziava, in particolare, l'attrice in riassunzione che l'ing. era Amministratore Controparte_1
Unico e legale rappresentante della debitrice principale come risultante dallo Parte_3 stesso contratto di mutuo nonché dalla visura della società.
L'attore opponente e convenuto in riassunzione, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e la causa, su conforme richiesta della parte attrice in riassunzione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025.
In tale sede il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui al comma terzo della sopra citata norma.
Tanto premesso la pretesa creditoria avanzata dalla parte attrice in riassunzione risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Occorre in tal senso muovere dallo scrutinio dei motivi di opposizione di perdurante rilevanza nell'ambito del presente giudizio dal momento che, come noto, il processo tempestivamente riassunto costituisce prosecuzione di quello originariamente avviato, sicché la mancata costituzione in riassunzione del convenuto, per un verso, non ne determina la contumacia e, per altro verso, non pagina 6 di 14 autorizza a ritenere che la domanda dallo stesso proposta si debba intendere rinunziata (cfr. Cass. n.
8917/1994; Cass. 21334/2010).
Principiando quindi dalle censure sollevate dall'opponente e relative alla supposta carenza di prova del credito azionato in via monitoria -stante l'insufficienza delle dichiarazioni ex art. 50 TUB ai fini della prova della complessiva pretesa creditoria azionata- le stesse si appalesano infondate.
E infatti, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non già a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata al solo fine di accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa anche in sede di giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Inoltre, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame la società opposta, attrice sostanziale, ha fornito, nell'ambito del presente giudizio -ed invero fin dal ricorso monitorio- una completa produzione documentale, depositando, in particolare, oltre ai contratti azionati, la relativa documentazione contabile e tutti (contrariamente a quanto lamentato dalla parte opponente) gli estratti conto afferenti all'operatività dei rapporti, sicché la censura avanzata dalla parte opponente risulta infondata anche per la sostanziale carenza del relativo interesse, avendo l'opposta in ogni caso compiutamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, comma 1, c.c., comprovando il titolo delle obbligazioni azionate nonché il quantum ed pagina 7 di 14 esigibilità della propria pretesa.
In particolare, con specifico riferimento all'onere probatorio in relazione al contratto di mutuo, pertanto, si ricorda che “in caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del
d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria” (cfr. di recente anche Cass. n. 10507 del 15.04.2019).
Sotto tale profilo, nel caso di specie, si osserva che l'effettiva erogazione, avvenuta in più tranches, della somma mutuata risulta provata dai movimenti di accredito delle stesse sul conto corrente della società debitrice principale risultanti dagli estratti conto prodotti già in sede monitoria.
A quanto osservato consegue pertanto l'infondatezza dei motivi di opposizione volti a lamentare la carenza di prova della dazione della somma mutuata.
Quanto, poi, alle argomentazioni della parte opponente -invero alquanto scarne e generiche- volte a sostenere l'intervenuta liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., le stesse si appalesano infondate, in primis alla luce della presenza della clausola di cui al punto 5 del contratto di fideiussione -ai sensi della quale il fideiussore si era assunto l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la banca- nonché in considerazione della ancor più dirimente circostanza che, come si è visto supra, il fideiussore rivestiva la qualifica di amministratore della società debitrice principale.
In proposito la S.C. ha, infatti, ben chiarito, con orientamento in tal senso consolidato, che: “La banca creditrice che, pur in presenza di clausola di dispensa dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito, conceda finanziamenti al debitore principale, conoscendone o dovendone conoscere la difficoltà economiche, in caso di mutamento delle sue condizioni patrimoniali, senza informare il fideiussore, è responsabile per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità della garanzia fideiussoria. Deve - tuttavia - escludersi la responsabilità della banca qualora si possa presumere che il fideiussore sia a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale, come nella ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di legale rappresentante o pagina 8 di 14
di socio.” (v. Cassazione civile sez. I, n. 2911/2016).
Tale principio è stato, ancor più di recente, affermato dalla S.C., la quale, con sentenza n. 20713/2023, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che dei tre fideiussori ricorrenti uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore.
Si osserva, in ogni caso, che parte opponente non ha neppure assolto al proprio onere di allegazione, prima ancora che di prova, in relazione alla sussistenza, secondo i principi espressi dalla Cassazione
(da ultimo con sentenza n. 6685/2024), delle condizioni di applicabilità dell'articolo 1956 c.c., essendo onere del garante, e non già del creditore garantito, nei cui confronti la regola è invocata, dimostrare che il creditore aveva concesso credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore, causando, anzi, tale peggioramento (cfr. Cass. 21288/2022).
Si osserva, inoltre, sempre alla luce di quanto asserito dalla Suprema Corte, che, nel caso di specie, era necessario allegare e dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore idonea a ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (cfr. Cass. 11772/2002), condizione che la S.C. ritiene diversa e ben più complessa della mera circostanza che il conto corrente del soggetto garantito presentasse un saldo negativo (cfr. Cass. 34685/2022).
A tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto consegue la piena legittimità e validità del vincolo fideiussorio assunto dall'opponente, da ritenersi pienamente valido ed efficace.
Parimenti infondate risultano le varie contestazioni sollevate dall'opponente in relazione all'operatività del conto corrente n. 10371.
E infatti, come puntualmente rilevato anche dalla difesa della società convenuta opposta in sede di costituzione nel giudizio avanti al Tribunale di Pesaro, quanto alla contestazione relativa alla mancata produzione dei contratti di apertura di credito, che operavano sul conto corrente n. 10731, si rileva che, per costante giurisprudenza (si veda ex multis Cassazione, I Sez. Civile, n. 2463 del 29 gennaio 2019), il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta imposta in generale ai contratti bancari ex art. 117 TUB nel caso in cui esso abbia una connessione funzionale ed operativa con un sottostante contratto di conto corrente concluso in forma scritta, nel quale -come riscontrabile per tabulas nel caso in esame- l'affidamento bancario sia regolamentato in modo completo nei suoi elementi essenziali.
pagina 9 di 14 Quanto poi alla dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici nell'ambito del rapporto di conto corrente de quo, basta osservare che tale contratto è stato stipulato nell'anno 2007 e all'art. 7 delle relative condizioni generali di contratto, è dato leggere: “Gli interessi sono riconosciuti al
Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel presente contratto. […] I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con l'identica periodicità pattuita ed indicata nel presente contratto, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali.
Il saldo, così calcolato, produce interessi secondo le medesime modalità.
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel presente contratto. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
In ordine, infine, alle generiche deduzioni della parte opponente, secondo cui la pattuizione delle CMS trimestrali avrebbe determinato la illegittima applicazione di interessi usurari deve ricordarsi come per costante giurisprudenza la commissione di massimo scoperto va inclusa nel computo del TEG solo per i rapporti bancari successivi al 1 gennaio 2010 laddove per quelli stipulati, come nel caso di specie, in data anteriore, la S.C. ha chiarito che, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura, come determinato in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, occorre effettuare la separata comparazione, da un lato, del TEG con il "tasso soglia" e, dall'altro, della CMS applicata, con la "CMS soglia" (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge n. 108/2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. n. 24591 del 02.10.2019).
Nel caso di specie la commissione di massimo scoperto pattuita risulta pari allo 0,125%, laddove la
CMS media rilevata dalla Banca d'Italia nel trimestre 01.10.2007 – 31.12.2007 è dello 0,70% e la CMS soglia di riferimento è, pertanto, del 1,05%, sicché non ricorre alcun superamento della soglia.
Quanto, poi, alle censure concernenti la ritenuta pattuizione e applicazione indebita di interessi moratori usurari nell'ambito del contratto di mutuo le stesse risultano infondate. pagina 10 di 14 Non appare superfluo richiamare, in proposito, i principi afferenti al riparto dell'onere della prova in materia bancaria, quando è la banca (o la cessionaria del credito) a pretendere giudizialmente -a chiusura del rapporto- il pagamento del saldo risultante a debito del correntista, instaurando, come nel caso di specie, un procedimento monitorio nei confronti del debitore principale e/o dei fideiussori o garanti in solido per il soddisfacimento del medesimo credito, essa/e, ancorché figurante/i quale/i parte/i opposta/e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mantiene/mantengono la posizione di
"attore/i in senso sostanziale" e, pertanto, sulla/e medesima/e ricadrà l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto di credito ingiunto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c.
A fronte di tale produzione, sulla parte opponente, che intenda avversare la pretesa creditoria avanzando domande od eccezioni riconvenzionali di accertamento negativo del saldo a debito ovvero la restituzione di una posta a credito del correntista ex art. 2033 c.c. per l'illegittima applicazione, durante tutto il corso del rapporto, di interessi e commissioni indebite e non dovute, grava non solo l'onere di contestare specificamente (ex art. 115, co. 1 c.p.c.) le annotazioni (per spese, commissioni, interessi, ecc.) ritenute illegalmente o illegittimamente applicate, ma, altresì, dimostrare la fondatezza delle domande (costitutive di un controcredito, eventualmente da porre in compensazione sul dovuto) ed eccezioni c.d. impeditive o estintive dell'altrui diritto, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697, co. 1 e 2 c.c..
Tale orientamento non è contraddetto (semmai è alleggerito) dalla possibilità-dovere per il giudice di rilevare ex officio la nullità delle clausole contrattuali per contrarietà a norme imperative (ad es., l'art. 1284 c.c o art. 644, co 3 c.p in tema di usura) ovvero per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c, come per le commissioni di massimo scoperto e spese analoghe) ovvero ancora per difetto di forma scritta ad substantiam (art. 1284 co 3 c.c per gli interessi ultralegali, art. 117
TUB per il contratto bancario in generale) e per le altre ipotesi di nullità testuali previste dal T.U.B (art. 117 e 117 bis TUB), in quanto la rilevabilità d'ufficio presuppone e non può prescindere dalla rituale allegazione degli elementi di fatto che la riguardano.
In proposito, la giurisprudenza ha opportunamente precisato che: "La rilevabilità della nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Quand'anche bastasse la sola produzione del contratto, in tesi pagina 11 di 14
viziato di nullità, comunque un minimo "elemento di fatto" vi deve essere per consentire al giudice il rilievo officioso della nullità e tale onere introduttivo – anche se assolto per altri fini - spetta alle parti, per il principio dispositivo in senso formale" (v. Cass. civ, n 17924/2015).
Nel caso in esame l'allegazione della parte opponente sconta una evidente genericità, oltre ad essere fondata su presupposti erronei (il tasso soglia è stato indicato nella misura del 4,88% senza specificare gli elementi sottesi al calcolo effettuato e senza fare neppure riferimento al decreto ministeriale idoneo ad individuare la soglia per il trimestre di riferimento).
Sul punto giova ricordare che la S.C. ha precisato che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo, invece, necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (specificando se corrispettivi o anche moratori); diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018).
In proposito deve peraltro essere evidenziato come ai fini dell'assolvimento dell'onere di allegazione non possa ritenersi sufficiente il mero rinvio ad una perizia di parte -nel caso di specie neppure depositata in atti- i cui contenuti devono essere doviziosamente esplicitati negli atti (v. Cass. S.U. n.
2435/2008) dal momento che l'onere allegatorio va adempiuto dalla parte all'interno del processo e non mediante richiamo a documenti di formazione extraprocessuale, le cui risultanze non valgono ad integrare fatti rilevanti ex art. 115 c.p.c..
Parimenti deficitarie in termini di allegazione prima ancora che di prova risultano le generiche censure di nullità del mutuo de quo per dedotta violazione dell'art. 1344 c.c., mala fede e usura soggettiva.
Le stesse si appalesano, in ogni caso, infondate.
In proposito va rilevato che, per giurisprudenza ormai costante, e autorevolmente avallata dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per pagina 12 di 14 l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 5841 del 5 marzo 2025, hanno, quindi, ribadito il principio per cui il fatto che le somme erogate siano state utilizzate immediatamente per ripianare pregresse situazioni debitorie nei confronti della banca mutuante, non inficia la validità del mutuo come titolo esecutivo, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. (Cass. SS.UU. - Sentenza n. 5841 del 05/03/2025, ma cfr. anche Cass. Sez. U - Sentenza
n. 5968 del 06/03/2025; Cass. Civ. n. 17139 del 25/06/2025).
Nella citata pronuncia, peraltro, la S.C. ha ben chiarito che “Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale.
La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico
e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto
1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).”
Quanto alla dedotta usura soggettiva, la giurisprudenza (v. ex multis Corte appello Ancona sez. I,
14/03/2024, n.446) ha ripetutamente chiarito che i relativi indici rivelatori si rinvengono nella ricorrenza delle seguenti condizioni:
1. la sproporzione tra le condizioni contrattuali applicate e quelle praticate per operazioni simili, ossia la prova che la banca ha imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato, speculando così sul momento di difficoltà del cliente;
2. la situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente, per tale intendendosi la carenza, anche temporanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale nel complesso sana, laddove la condizione di difficoltà finanziaria investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni;
3. la conoscenza di tale situazione da parte della banca, con conseguente approfittamento.
Tanto premesso, è sufficiente evidenziare che la difesa dell'opponente è del tutto sfornita di concrete e specifiche allegazioni di fatto nonché di prova in ordine a tutti i presupposti dell'invocata responsabilità. pagina 13 di 14 Ed invero, la parte che eccepisce l'usura soggettiva deve allegare e fornire prova di dell'unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, data non solo dai debiti pregressi, ma anche dall'impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore (Cass.
n. 19282/2014).
Nulla di tutto questo è stato allegato e provato dall'opponente sicché anche sotto tale profilo i motivi di opposizione risultano infondati.
Alla luce, pertanto, dell'infondatezza di tutti i motivi di opposizione scrutinati l'opposizione deve essere rigettata e il convenuto in riassunzione deve essere condannato al pagamento della complessiva somma richiesta dalla società attrice in riassunzione avendo quest'ultima fornito l'integrale prova del titolo e del quantum della pretesa creditoria azionata.
Su tale somma vanno calcolati ulteriormente gli interessi moratori tempo per tempo applicabili dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese, alla luce dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore della società attrice in riassunzione della somma di
€ 923.730,86, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
CONDANNA il convenuto a rimborsare alla parte attrice in riassunzione le spese di lite, che si liquidano, anche in considerazione della fase avanti al Tribunale di Pesaro, in € 1.713,00 per spese ed €
20.000,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 27.12.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini pagina 14 di 14