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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/07/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 209/2020 promosso da:
c.f , rappresentato e difeso dall' avv. Anna Marciano, e Parte_1 C.F._1
presso di lei elettivamente domiciliato in SS. Cosma e Damiano Via Ferrovia n. 434 …………...Attore
contro c.f. in persona l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Mariani ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Formia nello studio dell'avv. Erika Poccia Via Vitruvio 302…. Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 19 febbraio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha esposto che in data 17 ottobre 2019, intorno alle ore 20:00, il sig. percorreva, alla guida della propria autovettura Fiat Tipo, Parte_1
targata FK254PD, la Strada Provinciale “Ausente”, al km 3+700, nel territorio di Careno US
(FR), procedendo in direzione SS. Cosma e Damiano – Cassino, a velocità moderata. Il ha Pt_1
lamentato che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, improvvisamente, un cinghiale di grossa taglia emerse con estrema rapidità da un'area boscosa adiacente alla carreggiata e, nel tentativo di pagina 1 di 5 attraversare la strada, andò a collidere violentemente contro la fiancata anteriore sinistra del veicolo,
cagionando danni ingenti alla carrozzeria e a componenti meccaniche, tanto da provocarne l'immediato arresto. A seguito di ciò il , resosi conto dell'impossibilità di rimettere in marcia il mezzo, Pt_1
richiese l'intervento di un carroattrezzi, e con il veicolo fermo sulla sede stradale, fu richiesto anche l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Pontecorvo (FR), i quali accorsero prontamente e redassero il verbale di accertamento. L'attore ha anche riferito che il veicolo fu ricoverato presso la sede della medesima concessionaria per le necessarie riparazioni e che i danni riportati dall'autovettura vennero inizialmente quantificati in € 5.731,80. L'attore ha infine, riferito che la vettura costituiva l'unico mezzo a sua disposizione per recarsi sul luogo di lavoro, non servito da mezzi pubblici, e che le sue mansioni venivano espletate esclusivamente in orario notturno. Tale circostanza gli arrecò rilevanti disagi e danni economici, anche in ragione della svalutazione del veicolo, di recente acquisto e con modesta percorrenza chilometrica. Sul fondamento di tali presupposti il ha rassegnato le Pt_1
seguenti conclusioni: “…condannare, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della stessa Regione, in Roma, via Rosa
Raimondo Garibaldi n. 7, cap 00145, per aver omesso di adottare qualsivoglia forma di prevenzione
volta a impedire che animali selvatici della specie dei cinghiali (come nel caso di cui trattasi)
potessero incidere sulla sicurezza stradale e sulla libera circolazione dei veicoli, nonché anche sulla
sicurezza delle persone (com'è di comune cognizione), provvedendo, magari, a recintare i luoghi o a
segnalare il pericolo di attraversamento degli stessi animali;
al risarcimento dei danni, così come
analiticamente indicati: a) € 5.200,00, come da fattura di spesa n. 3137 del 19/11/2019, rilasciata
dalla concessionaria Eco S.P.A.;b) € 800,00 per sosta tecnica del veicolo per giorni venti (€ 40,00 x
20 gg = € 800,00);c) € 1.000,00 per deprezzamento del veicolo, tenuto conto della sua recente
immatricolazione; e così, complessivamente, nella misura di € 7.000,00, oltre agli interessi legali
decorrenti dal giorno del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese e
pagina 2 di 5 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge. Ogni altro diritto è salvo ed
incondizionato”.
Si è costituita la che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e ha così concluso: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice siccome
infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di competenze onorari di causa
ed oneri riflessi in favore dell'Avvocato pubblico”.
Instauratosi il giudizio le parti hanno depositato le memorie istruttorie e il Giudice ha ammesso le prove orali: dopo l'audizione dei testi il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza virtuale del 19 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla al riguardo la Suprema Corte con l'ordinanza n. 14555 del 24 maggio 2024, ha confermato CP_1
che la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice civile trova applicazione anche nel caso di danni cagionati da fauna selvatica. L'articolo 2052 c.c. stabilisce, infatti, che il proprietario o il detentore di un animale è responsabile dei danni cagionati dal medesimo, salvo che provi il caso fortuito, prova non fornita nel caso di specie. La Corte di cassazione ha precisato che tale norma non si applica esclusivamente agli animali domestici, ma anche alle specie selvatiche protette ai sensi della
Legge n. 157/1992. Queste ultime, infatti, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale CP_1
dell'ambiente e dell'ecosistema.
Nella fattispecie, dal verbale redatto dai Carabinieri, intervenuti dopo l'incidente, emerge che non vi erano persone presenti al sinistro in grado di riferire sull'accaduto né segni di frenata sulla carreggiata.
I militari hanno precisato che la vettura era fornita di ABS e sul veicolo vi erano tracce di fango e peli:
non può affermarsi, da quanto risulta dallo stesso documento, che vi sia un concorso di colpa pagina 3 di 5 dell'attore per una presunta elevata velocità, poiché non è mai menzionata alcuna elevata velocità né è
possibile individuare una omessa prudenza da parte dell'attore nella sua condotta di guida.
L'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro come esposto dal : il teste Pt_1 [...]
ha riferito di aver percorso la strada ove è avvenuto il fatto, in direzione opposta rispetto a Tes_1
quella tenuta dal , e di aver, a un certo punto, notato un cinghiale che, arrivando Pt_1
improvvisamente dalla propria destra, attraversò la carreggiata dirigendosi verso la montagna;
il non ebbe modo di evitare l'animale, che ha impattò contro il lato anteriore sinistro della sua Pt_1
Fiat Tipo: subito dopo la collisione, il cinghiale si allontanò rapidamente nella vegetazione del bosco. Il
dichiarante ha, inoltre, esposto di essersi fermato sul posto per qualche minuto e di aver notato che il conducente del veicolo incidentato era visibilmente scosso: la zona era completamente buia, cosa che ha reso impossibile l'avvistamento dell'animale in tempo per evitarlo.
L'altro teste ha confermato i danni subiti dalla vettura e la fattura depositata agli atti. Testimone_2
Le deposizioni dei testi escussi sono pienamente coerenti e corroborate dai riscontri documentali,
trovando conferma nella relazione di incidente stradale redatto dai Carabinieri.
Il teste fu indicato nella memoria 183 n. 2 cpc e sul punto la nulla oppose, non Testimone_1 CP_1
avendo depositato, a sua volta, alcuna memoria ai sensi del predetto articolo: lo fu addotto a Tes_1
sospetto solo al termine della sua audizione da parte del difensore della ma la difesa attorea ha CP_1
simultaneamente controbattuto in maniera convincente. Inoltre, la in seguito non ha più CP_1
insistito su tale argomento, neppure con gli scritti conclusionali;
fra l'altro, la stessa non ha CP_1
mai negato il fatto storico in maniera espressa, indicando a sua difesa altri aspetti. Ad esempio, essa ha allegato un verbale di sopralluogo in cui è indicato che sul tratto stradale vi è segnaletica che indica attraversamento di fauna selvatica: ciononostante la strada risultava priva di illuminazione, di recinzioni o altri dispositivi di sicurezza in grado di prevenire il pericolo di attraversamento e collisione con tali animali. Si ritiene per tali ragioni certamente responsabile l'ente convenuto, per non aver adottato le necessarie cautele idonee a evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per gli utenti della pagina 4 di 5 strada di cui si tratta da parte della fauna selvatica (ad esempio, l'utilizzo di dissuasori ottici ed acustici,
l'utilizzo di recinzioni lungo i tratti stradali sui quali è frequente tale tipo di incidente, il posizionamento di cartellonistica stradale luminosa e visibile nelle ore notturne. ecc.).
Infine, circa il quantum, agli atti l'attore ha depositato una fattura di riparazione del veicolo confermata dal carrozziere per un importo complessivo pari ad € 5200,00. Non possono essere reputate meritevoli di accoglimento le altre voci di danno richieste dal perché non suffragate da alcun elemento Pt_1
probatorio: si tratta di preventivi senza alcun seguito o di documento attestante l'arrivo del carroattrezzi senza indicazione di spese.
Le richieste istruttorie, come quelle di prova contraria, formulate dalla con la comparsa CP_1
conclusionale non possono accogliersi perché tardive: esse potevano, al più, essere formulate con le memorie 183 cpc, mai depositate dalle CP_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni e al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
NA
La al pagamento in favore di della somma di € 5.200,00,oltre interessi CP_1 Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo.
Condanna la al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 2.789,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali.
Cassino, 3 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 209/2020 promosso da:
c.f , rappresentato e difeso dall' avv. Anna Marciano, e Parte_1 C.F._1
presso di lei elettivamente domiciliato in SS. Cosma e Damiano Via Ferrovia n. 434 …………...Attore
contro c.f. in persona l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Mariani ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Formia nello studio dell'avv. Erika Poccia Via Vitruvio 302…. Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 19 febbraio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha esposto che in data 17 ottobre 2019, intorno alle ore 20:00, il sig. percorreva, alla guida della propria autovettura Fiat Tipo, Parte_1
targata FK254PD, la Strada Provinciale “Ausente”, al km 3+700, nel territorio di Careno US
(FR), procedendo in direzione SS. Cosma e Damiano – Cassino, a velocità moderata. Il ha Pt_1
lamentato che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, improvvisamente, un cinghiale di grossa taglia emerse con estrema rapidità da un'area boscosa adiacente alla carreggiata e, nel tentativo di pagina 1 di 5 attraversare la strada, andò a collidere violentemente contro la fiancata anteriore sinistra del veicolo,
cagionando danni ingenti alla carrozzeria e a componenti meccaniche, tanto da provocarne l'immediato arresto. A seguito di ciò il , resosi conto dell'impossibilità di rimettere in marcia il mezzo, Pt_1
richiese l'intervento di un carroattrezzi, e con il veicolo fermo sulla sede stradale, fu richiesto anche l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Pontecorvo (FR), i quali accorsero prontamente e redassero il verbale di accertamento. L'attore ha anche riferito che il veicolo fu ricoverato presso la sede della medesima concessionaria per le necessarie riparazioni e che i danni riportati dall'autovettura vennero inizialmente quantificati in € 5.731,80. L'attore ha infine, riferito che la vettura costituiva l'unico mezzo a sua disposizione per recarsi sul luogo di lavoro, non servito da mezzi pubblici, e che le sue mansioni venivano espletate esclusivamente in orario notturno. Tale circostanza gli arrecò rilevanti disagi e danni economici, anche in ragione della svalutazione del veicolo, di recente acquisto e con modesta percorrenza chilometrica. Sul fondamento di tali presupposti il ha rassegnato le Pt_1
seguenti conclusioni: “…condannare, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della stessa Regione, in Roma, via Rosa
Raimondo Garibaldi n. 7, cap 00145, per aver omesso di adottare qualsivoglia forma di prevenzione
volta a impedire che animali selvatici della specie dei cinghiali (come nel caso di cui trattasi)
potessero incidere sulla sicurezza stradale e sulla libera circolazione dei veicoli, nonché anche sulla
sicurezza delle persone (com'è di comune cognizione), provvedendo, magari, a recintare i luoghi o a
segnalare il pericolo di attraversamento degli stessi animali;
al risarcimento dei danni, così come
analiticamente indicati: a) € 5.200,00, come da fattura di spesa n. 3137 del 19/11/2019, rilasciata
dalla concessionaria Eco S.P.A.;b) € 800,00 per sosta tecnica del veicolo per giorni venti (€ 40,00 x
20 gg = € 800,00);c) € 1.000,00 per deprezzamento del veicolo, tenuto conto della sua recente
immatricolazione; e così, complessivamente, nella misura di € 7.000,00, oltre agli interessi legali
decorrenti dal giorno del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese e
pagina 2 di 5 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge. Ogni altro diritto è salvo ed
incondizionato”.
Si è costituita la che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e ha così concluso: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice siccome
infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di competenze onorari di causa
ed oneri riflessi in favore dell'Avvocato pubblico”.
Instauratosi il giudizio le parti hanno depositato le memorie istruttorie e il Giudice ha ammesso le prove orali: dopo l'audizione dei testi il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza virtuale del 19 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla al riguardo la Suprema Corte con l'ordinanza n. 14555 del 24 maggio 2024, ha confermato CP_1
che la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice civile trova applicazione anche nel caso di danni cagionati da fauna selvatica. L'articolo 2052 c.c. stabilisce, infatti, che il proprietario o il detentore di un animale è responsabile dei danni cagionati dal medesimo, salvo che provi il caso fortuito, prova non fornita nel caso di specie. La Corte di cassazione ha precisato che tale norma non si applica esclusivamente agli animali domestici, ma anche alle specie selvatiche protette ai sensi della
Legge n. 157/1992. Queste ultime, infatti, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale CP_1
dell'ambiente e dell'ecosistema.
Nella fattispecie, dal verbale redatto dai Carabinieri, intervenuti dopo l'incidente, emerge che non vi erano persone presenti al sinistro in grado di riferire sull'accaduto né segni di frenata sulla carreggiata.
I militari hanno precisato che la vettura era fornita di ABS e sul veicolo vi erano tracce di fango e peli:
non può affermarsi, da quanto risulta dallo stesso documento, che vi sia un concorso di colpa pagina 3 di 5 dell'attore per una presunta elevata velocità, poiché non è mai menzionata alcuna elevata velocità né è
possibile individuare una omessa prudenza da parte dell'attore nella sua condotta di guida.
L'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro come esposto dal : il teste Pt_1 [...]
ha riferito di aver percorso la strada ove è avvenuto il fatto, in direzione opposta rispetto a Tes_1
quella tenuta dal , e di aver, a un certo punto, notato un cinghiale che, arrivando Pt_1
improvvisamente dalla propria destra, attraversò la carreggiata dirigendosi verso la montagna;
il non ebbe modo di evitare l'animale, che ha impattò contro il lato anteriore sinistro della sua Pt_1
Fiat Tipo: subito dopo la collisione, il cinghiale si allontanò rapidamente nella vegetazione del bosco. Il
dichiarante ha, inoltre, esposto di essersi fermato sul posto per qualche minuto e di aver notato che il conducente del veicolo incidentato era visibilmente scosso: la zona era completamente buia, cosa che ha reso impossibile l'avvistamento dell'animale in tempo per evitarlo.
L'altro teste ha confermato i danni subiti dalla vettura e la fattura depositata agli atti. Testimone_2
Le deposizioni dei testi escussi sono pienamente coerenti e corroborate dai riscontri documentali,
trovando conferma nella relazione di incidente stradale redatto dai Carabinieri.
Il teste fu indicato nella memoria 183 n. 2 cpc e sul punto la nulla oppose, non Testimone_1 CP_1
avendo depositato, a sua volta, alcuna memoria ai sensi del predetto articolo: lo fu addotto a Tes_1
sospetto solo al termine della sua audizione da parte del difensore della ma la difesa attorea ha CP_1
simultaneamente controbattuto in maniera convincente. Inoltre, la in seguito non ha più CP_1
insistito su tale argomento, neppure con gli scritti conclusionali;
fra l'altro, la stessa non ha CP_1
mai negato il fatto storico in maniera espressa, indicando a sua difesa altri aspetti. Ad esempio, essa ha allegato un verbale di sopralluogo in cui è indicato che sul tratto stradale vi è segnaletica che indica attraversamento di fauna selvatica: ciononostante la strada risultava priva di illuminazione, di recinzioni o altri dispositivi di sicurezza in grado di prevenire il pericolo di attraversamento e collisione con tali animali. Si ritiene per tali ragioni certamente responsabile l'ente convenuto, per non aver adottato le necessarie cautele idonee a evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per gli utenti della pagina 4 di 5 strada di cui si tratta da parte della fauna selvatica (ad esempio, l'utilizzo di dissuasori ottici ed acustici,
l'utilizzo di recinzioni lungo i tratti stradali sui quali è frequente tale tipo di incidente, il posizionamento di cartellonistica stradale luminosa e visibile nelle ore notturne. ecc.).
Infine, circa il quantum, agli atti l'attore ha depositato una fattura di riparazione del veicolo confermata dal carrozziere per un importo complessivo pari ad € 5200,00. Non possono essere reputate meritevoli di accoglimento le altre voci di danno richieste dal perché non suffragate da alcun elemento Pt_1
probatorio: si tratta di preventivi senza alcun seguito o di documento attestante l'arrivo del carroattrezzi senza indicazione di spese.
Le richieste istruttorie, come quelle di prova contraria, formulate dalla con la comparsa CP_1
conclusionale non possono accogliersi perché tardive: esse potevano, al più, essere formulate con le memorie 183 cpc, mai depositate dalle CP_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni e al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
NA
La al pagamento in favore di della somma di € 5.200,00,oltre interessi CP_1 Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo.
Condanna la al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 2.789,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali.
Cassino, 3 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5