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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 01/07/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 114/2024 R.G.,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Mereu, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cagliari, via Dante n. 8, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Attore
CONTRO
P.IV , in persona del Sindaco pro tempore avv. Controparte_1 P.IV_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Marrosu, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cagliari, via S. Satta n. 7, come da procura in atti;
Convenuto
Oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale – art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2024, l'attore ha convenuto in Parte_1 giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro occorso in Controparte_1 data 16 agosto 2016 nel viale Don Bosco di in prossimità delle strisce pedonali site davanti al CP_1 negozio “Fer Color Hobby”. Secondo la prospettazione attorea, la caduta sarebbe stata determinata dallo stato di dissesto del manto stradale, imputabile all'ente custode della sede viaria. A sostegno delle proprie pretese, l'attore ha dedotto lesioni personali, invalidità temporanea e permanente, danno biologico, morale, patrimoniale e da lucro cessante, quantificando il danno in complessivi € 13.619,09. pagina 1 di 2 Il si è costituito in giudizio contestando integralmente la domanda. Ha eccepito Controparte_1
l'assenza di nesso causale tra la pavimentazione e l'evento dannoso, sottolineando la mancata prova della pericolosità occulta e del punto esatto della caduta. Ha inoltre sostenuto che la difformità accertata (circa 2 cm) non integra una insidia ai sensi dell'art. 2051 c.c., e che il sinistro sarebbe piuttosto riconducibile a disattenzione dell'attore, costituente caso fortuito. In subordine, ha richiesto il rigetto di alcune voci di danno (in particolare quello morale e da mala gestio) e ha sollevato dubbi sulla documentazione medica prodotta.
All'udienza del 15 ottobre 2024, il Giudice – valutate le allegazioni e i documenti, ed esaminate le richieste istruttorie – ha formulato, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa:
“Pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 4.000,00, oltre alle spese mediche documentate”.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, le parti hanno dichiarato di aderire integralmente alla proposta del
Giudice, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., dando atto dell'intervenuta adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 15 ottobre 2024.
Lanusei, 1° luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 114/2024 R.G.,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Mereu, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cagliari, via Dante n. 8, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Attore
CONTRO
P.IV , in persona del Sindaco pro tempore avv. Controparte_1 P.IV_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Marrosu, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cagliari, via S. Satta n. 7, come da procura in atti;
Convenuto
Oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale – art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2024, l'attore ha convenuto in Parte_1 giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro occorso in Controparte_1 data 16 agosto 2016 nel viale Don Bosco di in prossimità delle strisce pedonali site davanti al CP_1 negozio “Fer Color Hobby”. Secondo la prospettazione attorea, la caduta sarebbe stata determinata dallo stato di dissesto del manto stradale, imputabile all'ente custode della sede viaria. A sostegno delle proprie pretese, l'attore ha dedotto lesioni personali, invalidità temporanea e permanente, danno biologico, morale, patrimoniale e da lucro cessante, quantificando il danno in complessivi € 13.619,09. pagina 1 di 2 Il si è costituito in giudizio contestando integralmente la domanda. Ha eccepito Controparte_1
l'assenza di nesso causale tra la pavimentazione e l'evento dannoso, sottolineando la mancata prova della pericolosità occulta e del punto esatto della caduta. Ha inoltre sostenuto che la difformità accertata (circa 2 cm) non integra una insidia ai sensi dell'art. 2051 c.c., e che il sinistro sarebbe piuttosto riconducibile a disattenzione dell'attore, costituente caso fortuito. In subordine, ha richiesto il rigetto di alcune voci di danno (in particolare quello morale e da mala gestio) e ha sollevato dubbi sulla documentazione medica prodotta.
All'udienza del 15 ottobre 2024, il Giudice – valutate le allegazioni e i documenti, ed esaminate le richieste istruttorie – ha formulato, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa:
“Pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 4.000,00, oltre alle spese mediche documentate”.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, le parti hanno dichiarato di aderire integralmente alla proposta del
Giudice, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., dando atto dell'intervenuta adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 15 ottobre 2024.
Lanusei, 1° luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 2 di 2