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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1300/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1300/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PERONA LUISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VOLVERA il Parte_1 Parte_2 28/05/1995.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.06.2006 e il 04.02.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica prevalente presso la madre, nell'abitazione in Bruino (TO), Via delle Camelie n. 28;
DISPONE che il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_2 della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé in ogni occasione concordata tra Per_2 le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze ed ai desideri del minore, e
– in difetto di accordo – secondo le seguenti cadenze;
- dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo l'orario di cena a settimane alterne e due sere infrasettimanali per cena;
- durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà col figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di Per_2 due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il padre versi, a titolo di contributo a mantenimento dei figli la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno figlio), somma che sarà versata anticipatamente, tramite bonifico bancario sul conto corrente che la signora intrattiene su Banca Mediolanum, IBAN Parte_1 [...], entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025 e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
i genitori concorreranno inoltre nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive e ludiche-ricreative sempre che le stesse siano necessitate o previamente concordate tra le parti e successivamente documentate così come previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento. Il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute da ciascun genitore dovrà avvenire entro il mese successivo a quello della relativa richiesta, previa esibizione dei documenti c.so Duca degli Abruzzi n. 37 - 10129 TORINO e-mail: 011. 2 giustificativi e purché la Email_1 P.IVA_1 spesa sia stata previamente concordata o rientri tra quelle necessitate;
PRENDE ATTO che, con riferimento al contratto di mutuo stipulato con Banca Cooperativa di Alba indicato in premessa, i coniugi stabiliscono che, con il consenso dell'istituto di credito, la signora Pt_1 si accollerà senza indugi, per intero, il contratto dal quale verrà liberato il signor tuttavia, per Pt_2 espresso accordo tra le parti, la rata mensile del mutuo verrà rimborsata con i proventi degli affitti dei due immobili siti in Nichelino, di cui i coniugi sono comproprietari, e così sino all'estinzione del mutuo. Pertanto, detratta mensilmente dagli affitti la rata del mutuo, la differenza verrà impiegata per la gestione dell'alloggio di Claviere;
qualora la differenza (affitti – rata mutuo) non risultasse più sufficiente a pagina 2 di 3 coprire totalmente e/o parzialmente le spese di gestione dell'alloggio di Claviere, i coniugi provvederanno ad integrarle e/o sostenerle per intero in ragione della metà ciascuno posto che gli affitti dovranno essere impiegati innanzitutto per il rimborso del finanziamento e, solo in via residuale, per la gestione della casa di montagna. Inoltre, nell'ipotesi in cui le entrate derivanti dagli affitti dovessero diminuire in misura tale da non coprire nemmeno la rata del mutuo, sarà la signora a farsene Pt_1 carico per la parte non compensata dagli affitti. L'IMU dei due immobili in Nichelino rimane invece a carico esclusivo della signora Nell'ipotesi in cui gli immobili di Nichelino dovessero continuare Pt_1 a restare nella disponibilità dei coniugi anche dopo l'estinzione del contratto di mutuo, sia i costi di gestione che le eventuali entrate verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
PRENDE ATTO che, salvo diverso accordo tra le parti, la casa di Claviere resterà nella disponibilità di ciascun coniuge a settimane alterne;
limitatamente ai mesi di luglio e agosto l'alternanza sarà di due settimane consecutive;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, di conseguenza, nessun assegno di mantenimento viene disposto a favore dell'uno ed a carico dell'altro coniuge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1300/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PERONA LUISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VOLVERA il Parte_1 Parte_2 28/05/1995.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.06.2006 e il 04.02.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica prevalente presso la madre, nell'abitazione in Bruino (TO), Via delle Camelie n. 28;
DISPONE che il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_2 della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé in ogni occasione concordata tra Per_2 le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze ed ai desideri del minore, e
– in difetto di accordo – secondo le seguenti cadenze;
- dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo l'orario di cena a settimane alterne e due sere infrasettimanali per cena;
- durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà col figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di Per_2 due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il padre versi, a titolo di contributo a mantenimento dei figli la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno figlio), somma che sarà versata anticipatamente, tramite bonifico bancario sul conto corrente che la signora intrattiene su Banca Mediolanum, IBAN Parte_1 [...], entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025 e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
i genitori concorreranno inoltre nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive e ludiche-ricreative sempre che le stesse siano necessitate o previamente concordate tra le parti e successivamente documentate così come previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento. Il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute da ciascun genitore dovrà avvenire entro il mese successivo a quello della relativa richiesta, previa esibizione dei documenti c.so Duca degli Abruzzi n. 37 - 10129 TORINO e-mail: 011. 2 giustificativi e purché la Email_1 P.IVA_1 spesa sia stata previamente concordata o rientri tra quelle necessitate;
PRENDE ATTO che, con riferimento al contratto di mutuo stipulato con Banca Cooperativa di Alba indicato in premessa, i coniugi stabiliscono che, con il consenso dell'istituto di credito, la signora Pt_1 si accollerà senza indugi, per intero, il contratto dal quale verrà liberato il signor tuttavia, per Pt_2 espresso accordo tra le parti, la rata mensile del mutuo verrà rimborsata con i proventi degli affitti dei due immobili siti in Nichelino, di cui i coniugi sono comproprietari, e così sino all'estinzione del mutuo. Pertanto, detratta mensilmente dagli affitti la rata del mutuo, la differenza verrà impiegata per la gestione dell'alloggio di Claviere;
qualora la differenza (affitti – rata mutuo) non risultasse più sufficiente a pagina 2 di 3 coprire totalmente e/o parzialmente le spese di gestione dell'alloggio di Claviere, i coniugi provvederanno ad integrarle e/o sostenerle per intero in ragione della metà ciascuno posto che gli affitti dovranno essere impiegati innanzitutto per il rimborso del finanziamento e, solo in via residuale, per la gestione della casa di montagna. Inoltre, nell'ipotesi in cui le entrate derivanti dagli affitti dovessero diminuire in misura tale da non coprire nemmeno la rata del mutuo, sarà la signora a farsene Pt_1 carico per la parte non compensata dagli affitti. L'IMU dei due immobili in Nichelino rimane invece a carico esclusivo della signora Nell'ipotesi in cui gli immobili di Nichelino dovessero continuare Pt_1 a restare nella disponibilità dei coniugi anche dopo l'estinzione del contratto di mutuo, sia i costi di gestione che le eventuali entrate verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
PRENDE ATTO che, salvo diverso accordo tra le parti, la casa di Claviere resterà nella disponibilità di ciascun coniuge a settimane alterne;
limitatamente ai mesi di luglio e agosto l'alternanza sarà di due settimane consecutive;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, di conseguenza, nessun assegno di mantenimento viene disposto a favore dell'uno ed a carico dell'altro coniuge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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