Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 13/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 12/06/2025 nella causa n. 13/2023 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to SPANU MARIA TERESA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CABIDDU DANIELA;
CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1 il riconoscimento, dalla data del 15.12.2019, della rendita conseguente alla malattia professionale (sindrome del Tunnel Carpale bilaterale) contratta nell'esecuzione della prestazione lavorativa di operaio quadrista e operaio esterno di impianto con mansioni di manutenzione ordinaria presso “Vinyls Italia” dal 2001 al 2011 e come operaio generico con mansioni di carico e scarico sacchi di mangime, manutenzione di saldature, tagli con mola, tassellatori, montaggio e smontaggio motori elettrici presso il Mangimificio di Chessa s.r.l. di Giave dal 2011 al 2018;
- il ricorrente ha dedotto che, a seguito della domanda amministrativa, l' ha CP_1 rigettato l'istanza in quanto “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale. La pratica pertanto viene archiviata” e la Collegiale Medica convocata a seguito del giudizio di opposizione ha concluso in maniera discorde;
- ha concluso chiedendo:
“A) reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dell'avvocato difensore a norma dell'art.93 cpc, per aver egli anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari.”
- parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda e ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto;
- la causa è stata istruita con prova per testi e CTU.
Rilevato che:
- i testi escussi, colleghi di parte ricorrente presso Mangimificio di Chessa s.r.l., hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso dichiarando che il ricorrente si occupava in particolare di manutenzione dell'impianto e della movimentazione dei sacchi (cfr. testimonianze di : “le mansioni erano quelle che mi Testimone_1 sono state indicate;
si lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 5.00 alle ore 13.00 oppure alle ore 13.00 alle ore 21.00; il ricorrente in particolare si occupava di manutenzione pertanto poteva essere reperibile” e : “lui lavorava Persona_1 dal lunedì al venerdì con un giornaliero 8.00-13.00 14-17.00;si occupava di movimentazione sacchi e manutenzione impianto”.);
- il c.t.u. dott. , all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei Per_2 migliori criteri della scienza medica, con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, ha affermato che:
“Alla data odierna, in base alle notizie anamnestiche e alla valutazione clinica corredata da certificazioni e da esami radiologici, si possono trarre le seguenti considerazioni: In casi similari è innanzitutto opportuno eseguire una premessa riguardante l'etiopatogenesi delle patologie chiamate in causa e la loro possibile correlazione con l'attività lavorativa.
La sindrome del tunnel carpale rappresenta una patologia di frequente riscontro la cui origine può essere multifattoriale (pregressi traumatismi, altre patologie osteoarticolari, malattie reumatiche, fattori ormonali, abitudini di vita, etc.) che si può manifestare in tutti i settori e in tutte le occupazioni lavorative.
Studi sperimentali e statistico-epidemiologici hanno dimostrato che alcuni settori e alcuni gruppi di occupazione presentino rilevanti fattori di rischio per lo sviluppo di tale patologia. Si tratta delle lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema manobraccio, nonchè l'esecuzione di movimenti ripetuti, quotidiani, prolungati, di ritmo elevato, in condizioni non adeguate e non confortevoli a livello delle articolazioni dei polsi, con conseguente ipersollecitazione biomeccanica cronica delle strutture presenti in tale sede.
Entrando nello specifico del caso in oggetto: - il periziando risulta affetto da sdr. del tunnel carpale bilaterale, trattata chirurgicamente nel 2019 a sx - il periziando risulta avere svolto dal 2001 al 2011 la mansione di operaio quadrista addetto a monitor tastiera e mouse e operaio esterno di impianto con mansioni di manutenzione ordinaria, e dal 2011 al 2018 mansione di operaio generico presso mangimificio - si prende visione dello specifico mansionario fornito dal mangimificio Chessa che segnala “mansione di mugnaio addetto alla produzione, verifica le fasi di preparazione dei mangimi e del processo di trasformazione delle materie prime in mangimi/prodotti finiti, utilizzo impianti e macchinari per la produzione (gestione quadro sinottico linea produttiva), monitoraggio magazzino (controllo dei prodotti finiti prima della vendita e verifica disposizione lotti, controllo giacenze e scorte magazzino, approvvigionamento materie prime e merci”. - si prende visione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) della dal quale non risulta un rischio lavorativo (esposizione a vibrazioni Parte_2 braccio-mano né Movimentazione Manuale di Carichi) idoneo e correlabile alla patologia denunciata - si prende visione di prove testimoniali raccolte da Colleghi di Lavoro in Udienza dell'8.4.2024 i quali dichiarano che il periziando si occupava di manutenzione impianto e movimentazione di sacchi con orario quotidiano di 8 ore lavorative.
Dopo queste indispensabili premesse che riassumono i diversi aspetti del caso e la documentazione disponibile in atti, si fa presente che il mansionario, il DVR e le visite periodiche di idoneità alla mansione, nonché le stesse prove testimoniali (elementi tutti che sono indicativi di quella che è stata l'effettiva mansione svolta e l'effettiva esposizione a rischio lavorativo) non dimostrano una esposizione (a vibrazioni, né a movimenti ripetitivi del sistema mano-braccio) per natura, intensità e durata che possa essere ritenuta significativa per giustificare una genesi lavorativa relativa alla patologia sdr. del tunnel carpale”.
Ritenuto che:
- le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto, ovvero l'impossibilità in concreto di correlare la malattia di origine multifattoriale patita con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante;
- deve infatti rilevarsi che, “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.” (Cass. n. 8773/18);
- infine, alla luce delle osservazioni mosse da parte ricorrente in ordine all'acquisizione del DVR della Mangimificio Chessa srl durante le operazioni peritali, deve rilevarsi che tale attività è consentita al CTU, autorizzato a compiere ogni indagine necessaria al fine di rispondere al quesito posto, nel rispetto del principio del contraddittorio (cfr. Cass. SU n. 3086/22); d'altro lato, tale documentazione non è risultata da sola dirimente al fine di esprimere il giudizio tecnico qui condiviso, mancando quindi in radice un vulnus dei principi processuali;
- la domanda deve, pertanto, essere respinta;
- nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
- le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 13/06/2025
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso