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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2688/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'avv. SPAMPATTI LUCIO, presso lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi e vivranno separati di tetto e di mensa, liberi Parte_1 Parte_2
di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) I figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad entrami Persona_1 Persona_2
i genitori, pur rimanendo nella prevalente residenza presso l'abitazione della madre;
3) La casa familiare sita a Mestre, via Eridesio (Terraglio) n. 26 è assegnata alla madre
. Parte_1
4) Il padre potrà tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo con la moglie e in considerazione dei loro impegni scolastici e ricreativi, in ogni caso:
- un giorno infrasettimanale da concordare congiuntamente, dalle 16,30 con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre nel periodo delle vacanze scolastiche);
- a settimane alterne, dal sabato mattina alle 9,00 alla domenica alle ore 21.30, con riaccompagnamento dei minori presso l'abitazione della madre;
- una settimana a Natale o a Capodanno ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
- quindici giorni d'estate da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5) Ognuno dei coniugi provvederà da sè al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa economica derivante dal trascorso rapporto coniugale;
6) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla comparizione delle parti e dal secondo anno sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat.
7) L'assegno unico universale per i figli viene attribuito esclusivamente alla madre.
8) Le spese straordinarie sono ripartite al 50% tra i coniugi secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Venezia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra
di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla
scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per
attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito civile in data 23.06.2011 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 14, Parte I, ufficio 8, anno 2011, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori a Mirano (Venezia) il 13.11.2011 e Persona_1 Persona_2
a Dolo (Venezia) il 01.04.2014.
[...]
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 02.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 09.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi e vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di Parte_1 Parte_2
fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) I figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad entrami Persona_1 Persona_2
i genitori, pur rimanendo nella prevalente residenza presso l'abitazione della madre;
3) La casa familiare sita a Mestre, via Eridesio (Terraglio) n. 26 è assegnata alla madre
. Parte_1
4) Il padre potrà tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo con la moglie e in considerazione dei loro impegni scolastici e ricreativi, in ogni caso:
- un giorno infrasettimanale da concordare congiuntamente, dalle 16,30 con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre nel periodo delle vacanze scolastiche);
- a settimane alterne, dal sabato mattina alle 9,00 alla domenica alle ore 21.30, con riaccompagnamento dei minori presso l'abitazione della madre;
- una settimana a Natale o a Capodanno ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
- quindici giorni d'estate da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5) Ognuno dei coniugi provvederà da sè al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa economica derivante dal trascorso rapporto coniugale;
6) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla comparizione delle parti e dal secondo anno sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat.
7) L'assegno unico universale per i figli viene attribuito esclusivamente alla madre.
8) Le spese straordinarie sono ripartite al 50% tra i coniugi secondo le “Linee Guida”
approvate dal Tribunale di Venezia e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per
attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 16.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2688/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'avv. SPAMPATTI LUCIO, presso lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi e vivranno separati di tetto e di mensa, liberi Parte_1 Parte_2
di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) I figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad entrami Persona_1 Persona_2
i genitori, pur rimanendo nella prevalente residenza presso l'abitazione della madre;
3) La casa familiare sita a Mestre, via Eridesio (Terraglio) n. 26 è assegnata alla madre
. Parte_1
4) Il padre potrà tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo con la moglie e in considerazione dei loro impegni scolastici e ricreativi, in ogni caso:
- un giorno infrasettimanale da concordare congiuntamente, dalle 16,30 con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre nel periodo delle vacanze scolastiche);
- a settimane alterne, dal sabato mattina alle 9,00 alla domenica alle ore 21.30, con riaccompagnamento dei minori presso l'abitazione della madre;
- una settimana a Natale o a Capodanno ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
- quindici giorni d'estate da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5) Ognuno dei coniugi provvederà da sè al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa economica derivante dal trascorso rapporto coniugale;
6) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla comparizione delle parti e dal secondo anno sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat.
7) L'assegno unico universale per i figli viene attribuito esclusivamente alla madre.
8) Le spese straordinarie sono ripartite al 50% tra i coniugi secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Venezia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra
di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla
scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per
attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito civile in data 23.06.2011 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 14, Parte I, ufficio 8, anno 2011, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori a Mirano (Venezia) il 13.11.2011 e Persona_1 Persona_2
a Dolo (Venezia) il 01.04.2014.
[...]
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 02.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 09.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi e vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di Parte_1 Parte_2
fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) I figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad entrami Persona_1 Persona_2
i genitori, pur rimanendo nella prevalente residenza presso l'abitazione della madre;
3) La casa familiare sita a Mestre, via Eridesio (Terraglio) n. 26 è assegnata alla madre
. Parte_1
4) Il padre potrà tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo con la moglie e in considerazione dei loro impegni scolastici e ricreativi, in ogni caso:
- un giorno infrasettimanale da concordare congiuntamente, dalle 16,30 con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre nel periodo delle vacanze scolastiche);
- a settimane alterne, dal sabato mattina alle 9,00 alla domenica alle ore 21.30, con riaccompagnamento dei minori presso l'abitazione della madre;
- una settimana a Natale o a Capodanno ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
- quindici giorni d'estate da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5) Ognuno dei coniugi provvederà da sè al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa economica derivante dal trascorso rapporto coniugale;
6) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla comparizione delle parti e dal secondo anno sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat.
7) L'assegno unico universale per i figli viene attribuito esclusivamente alla madre.
8) Le spese straordinarie sono ripartite al 50% tra i coniugi secondo le “Linee Guida”
approvate dal Tribunale di Venezia e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per
attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 16.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero