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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 436/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IOVINE FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
elett CALATA ITALIA, 17 57037 PORTOFERRAIO presso il difensore avv. LEONARDI CARLA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale.
pagina 1 di 5 La causa è risultata documentale e, nel corso della istruttoria, si è svolto l'ascolto dei minori, del 2009 e del 2012 al fine di decidere in ordine al loro Per_1 Per_2 affidament mpi di freq ione con ciascun genitore. Nel corso del giudizio sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“Autorizza le parti a vivere separate;
2. Affida i minori in modo condiviso alle parti, con collocamento prevalente presso la madre;
3. I minori nel periodo inverale vedranno il genitore non collocatario secondo il seguente regime: una settimana due gg infrasettimanali con pernotto, l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal venerdì alla domenica con due pernotti;
nel periodo estivo a settimane alterne;
durante le festività natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana consecutiva e durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
4. Assegna la casa familiare alla ricorrente;
5. Il padre verserà entro il 5 di ogni mese nel periodo invernale che va da ottobre a maggio compreso e con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento la somma di € 350,00 per entrambi i figli, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre nel medesimo periodo;
nel periodo estivo verserà la minor somma di € 250,00 al mese, oltre Istat;
l'assegno unico verrà percepito al 50% ciascuno;
”
Le parti hanno concluso come segue. La ricorrente ha concluso per il recepimento dei provvedimenti provvisori in odine all'affidamento e gestione della prole, ha chiesto invece la somma di € 500 Euro complessivi per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla ricorrente nel periodo invernale, al 50% in quello estivo;
infine ha chiesto la previsione di un mantenimento in favore della ricorrente stessa di € 150 Euro mensili, salvo nei mesi estivi da maggio a settembre in cui la ricorrente lavora. Il resistente ha concluso chiedendo il recepimento dei provvedimenti provvisori su tutti gli aspetti controversi e il rigetto della richiesta di mantenimento in favore della moglie.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori sulla prole vanno confermati i provvedimenti provvisori, su cui entrambe le parti concordano e che sono stati adottati tenendo in considerazione i desideri espressi dai figli della coppia durante il loro ascolto.
pagina 2 di 5 La casa familiare resta quindi assegnata alla ricorrente.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, la ricorrente fino alla separazione non lavorava, nell'estate del
2024 ha ripreso a lavorare con un reddito di circa € 1500,00 nei mesi da maggio a settembre e percepimento della nei mesi di inoccupazione;
il resistente ha CP_2 un reddito mensile medio super circa € 2250-2300, per dodici mensilità ( pari ad € 35.000,00 lordi annui); il resistente, però, ogni mese deve pagare la somma di € 220,00 quale rata di un finanziamento acceso, con scadenza ottobre
2025, nonché la somma di € 450,00 a titolo di canone di locazione della abitazione dove vive, quando non sta a casa della di lui madre a Portoferraio per frequentare i figli;
inoltre, le parti sono comproprietari della casa familiare assegnata alla ricorrente, ma su cui grava un mutuo di € 1100,00 al mese circa a cui ha fatto fronte, sino ad ora, il resistente con il suo reddito. Alla luce di tali elementi e del fatto che durante il periodo estivo i ragazzi stanno pari tempo con le parti e la ricorrente lavora, appare equo, a differenza di quanto previsto nei provvedimenti provvisori, prevedere che i figli della coppia siano mantenuti dalle parti in maniera diretta, le spese straordinarie saranno al 50% ciascuno;
nel periodo invernale, in cui, invece, i minori trascorrono molto più tempo con la madre e in cui questa ultima percepisce la sola Naspi, appare congruo prevedere un mantenimento di € 450,00 per entrambi i figli, con spese straordinarie al 50% su ciascun genitore. L'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente nel periodo invernale, in quello estivo dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
pagina 3 di 5 4. Venendo alla domanda di mantenimento va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017). Nel caso in esame, la domanda di mantenimento della ricorrente non può essere accolta. Ed infatti, se è vero che la stessa ha un reddito da lavoro inferiore a quello del marito e solo nel periodo estivo, è altrettanto vero che la stessa continua a vivere nella casa familiare e il reddito del resistente è gravato dal canone di locazione per
€ 450,00, dalla rata del mutuo superiore ad € 1100,00 al mese, e dal mantenimento della prole, in via diretta nel periodo estivo, e anche indiretta in quello invernale per € 450,00 al mese.
Le spese di lite, stante la natura della causa, l'accordo delle parti sull'affidamento della prole e gestione della stessa e l'esito del giudizio sul mantenimento della prole e della moglie, vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di PORTOFERRAIO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in il giorno 20/09/2008 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n.15 parte I anno 20/09/2008;
DISPONE CHE
1. i figli della coppia restino affidati ad entrambi in modo congiunto, con collocazione prevalente presso la madre;
2. la casa familiare resta assegnata alla ricorrente;
pagina 4 di 5 3. la prole frequenterà il padre come indicato in parte motiva;
4. il resistente verserà con decorrenza dal mese di aprile 2025 la somma di € 450 al mese, per il mantenimento dei figli nei mesi che vanno da ottobre a maggio;
negli altri mesi le parti provvederanno al mantenimento diretto;
le spese straordinarie saranno divise al 50%; l'assegno unico verrà percepito nel periodo estivo da entrambi i genitori in pari misura, nel periodo invernale dalla sola ricorrente;
5. rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente;
compensa le spese di lite
Livorno,05/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 436/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IOVINE FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
elett CALATA ITALIA, 17 57037 PORTOFERRAIO presso il difensore avv. LEONARDI CARLA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale.
pagina 1 di 5 La causa è risultata documentale e, nel corso della istruttoria, si è svolto l'ascolto dei minori, del 2009 e del 2012 al fine di decidere in ordine al loro Per_1 Per_2 affidament mpi di freq ione con ciascun genitore. Nel corso del giudizio sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“Autorizza le parti a vivere separate;
2. Affida i minori in modo condiviso alle parti, con collocamento prevalente presso la madre;
3. I minori nel periodo inverale vedranno il genitore non collocatario secondo il seguente regime: una settimana due gg infrasettimanali con pernotto, l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal venerdì alla domenica con due pernotti;
nel periodo estivo a settimane alterne;
durante le festività natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana consecutiva e durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
4. Assegna la casa familiare alla ricorrente;
5. Il padre verserà entro il 5 di ogni mese nel periodo invernale che va da ottobre a maggio compreso e con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento la somma di € 350,00 per entrambi i figli, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre nel medesimo periodo;
nel periodo estivo verserà la minor somma di € 250,00 al mese, oltre Istat;
l'assegno unico verrà percepito al 50% ciascuno;
”
Le parti hanno concluso come segue. La ricorrente ha concluso per il recepimento dei provvedimenti provvisori in odine all'affidamento e gestione della prole, ha chiesto invece la somma di € 500 Euro complessivi per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla ricorrente nel periodo invernale, al 50% in quello estivo;
infine ha chiesto la previsione di un mantenimento in favore della ricorrente stessa di € 150 Euro mensili, salvo nei mesi estivi da maggio a settembre in cui la ricorrente lavora. Il resistente ha concluso chiedendo il recepimento dei provvedimenti provvisori su tutti gli aspetti controversi e il rigetto della richiesta di mantenimento in favore della moglie.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori sulla prole vanno confermati i provvedimenti provvisori, su cui entrambe le parti concordano e che sono stati adottati tenendo in considerazione i desideri espressi dai figli della coppia durante il loro ascolto.
pagina 2 di 5 La casa familiare resta quindi assegnata alla ricorrente.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, la ricorrente fino alla separazione non lavorava, nell'estate del
2024 ha ripreso a lavorare con un reddito di circa € 1500,00 nei mesi da maggio a settembre e percepimento della nei mesi di inoccupazione;
il resistente ha CP_2 un reddito mensile medio super circa € 2250-2300, per dodici mensilità ( pari ad € 35.000,00 lordi annui); il resistente, però, ogni mese deve pagare la somma di € 220,00 quale rata di un finanziamento acceso, con scadenza ottobre
2025, nonché la somma di € 450,00 a titolo di canone di locazione della abitazione dove vive, quando non sta a casa della di lui madre a Portoferraio per frequentare i figli;
inoltre, le parti sono comproprietari della casa familiare assegnata alla ricorrente, ma su cui grava un mutuo di € 1100,00 al mese circa a cui ha fatto fronte, sino ad ora, il resistente con il suo reddito. Alla luce di tali elementi e del fatto che durante il periodo estivo i ragazzi stanno pari tempo con le parti e la ricorrente lavora, appare equo, a differenza di quanto previsto nei provvedimenti provvisori, prevedere che i figli della coppia siano mantenuti dalle parti in maniera diretta, le spese straordinarie saranno al 50% ciascuno;
nel periodo invernale, in cui, invece, i minori trascorrono molto più tempo con la madre e in cui questa ultima percepisce la sola Naspi, appare congruo prevedere un mantenimento di € 450,00 per entrambi i figli, con spese straordinarie al 50% su ciascun genitore. L'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente nel periodo invernale, in quello estivo dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
pagina 3 di 5 4. Venendo alla domanda di mantenimento va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017). Nel caso in esame, la domanda di mantenimento della ricorrente non può essere accolta. Ed infatti, se è vero che la stessa ha un reddito da lavoro inferiore a quello del marito e solo nel periodo estivo, è altrettanto vero che la stessa continua a vivere nella casa familiare e il reddito del resistente è gravato dal canone di locazione per
€ 450,00, dalla rata del mutuo superiore ad € 1100,00 al mese, e dal mantenimento della prole, in via diretta nel periodo estivo, e anche indiretta in quello invernale per € 450,00 al mese.
Le spese di lite, stante la natura della causa, l'accordo delle parti sull'affidamento della prole e gestione della stessa e l'esito del giudizio sul mantenimento della prole e della moglie, vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di PORTOFERRAIO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in il giorno 20/09/2008 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n.15 parte I anno 20/09/2008;
DISPONE CHE
1. i figli della coppia restino affidati ad entrambi in modo congiunto, con collocazione prevalente presso la madre;
2. la casa familiare resta assegnata alla ricorrente;
pagina 4 di 5 3. la prole frequenterà il padre come indicato in parte motiva;
4. il resistente verserà con decorrenza dal mese di aprile 2025 la somma di € 450 al mese, per il mantenimento dei figli nei mesi che vanno da ottobre a maggio;
negli altri mesi le parti provvederanno al mantenimento diretto;
le spese straordinarie saranno divise al 50%; l'assegno unico verrà percepito nel periodo estivo da entrambi i genitori in pari misura, nel periodo invernale dalla sola ricorrente;
5. rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente;
compensa le spese di lite
Livorno,05/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
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