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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2024, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3.12.24, la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1236/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALFREDO Parte_1
RICCARDI;
APPELLANTE
E C
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
[...]
Controparte_4 [...] rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello stato;
Controparte_5
APPELLATO/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n° 2236/24, in atti, con la quale il Tribunale così si pronunciava
“dichiara il diritto della ricorrente alla attribuzione del punteggio di complessivi 59 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative alla provincia di a.s. 2022/2023 e CP_5
2023/2024 per la classe di concorso ADSS, con condanna delle amministrazioni convenute all'attribuzione della posizione corrispondente al maggior punteggio accertato;
compensa le spese di lite, anche della fase cautelare ”. Il primo gudice rilevava che effettivamente la ricorrente aveva errato nell'inserimento dei titoli posseduti nella piattaforma informatica, motivo per il quale l'amministrazione non le aveva riconosciuto i relativi punteggi;
ma che trattandosi di errore materiale, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Ha pertanto accolto la domanda compensando, però le spese di lite anche della fase cautelare, in considerazione delle complessità e novità della questione. Ha proposto gravame l'appellante lamentando l'erroneità della decisione impugnata con riguardo alla statuizione di integrale compensazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., evidenziando l'insussistenza delle gravi ragioni di compensazione di cui all'art. 92 Ha, dunque, chiesto la riforma parziale della sentenza in accoglimento dei motivi formulati.
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La controversia alla presente udienza è discussa decisa come da dispositivo in atti.
L'appello non può trovare accoglimento. Va detto che si è formato il giudicato sul diritto fatto valere dalla ricorrente.
Oggetto del gravame è la sola parte della pronuncia attinente al governo delle spese. Sul punto si osserva che il primo Giudice ha motivato la compensazione in considerazione della complessità e novità della questione giuridica trattata. Ebbene, questa Corte ritiene che la motivazione addotta dal Giudice di prime cure a fondamento della compensazione, ad oggi, possa essere condivisa, con le ulteriori osservazioni ci cui di seguito.
Va evidenziato che, in materia, occorre fare riferimento ratione temporis alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 ,norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014), norma su cui è intervenuta la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018. Il giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva della sentenza ha affermato : ... che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. 16. Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l'azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Infatti, dopo l'introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare l'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra l'altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe
a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi– l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico
e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….” Alla luce di tale decisione e della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni», come nella formulazione previgente, è possibile per il Giudice addivenire alla compensazione anche in altre ipotesi non tipizzate in base ad un procedimento valutativo che, soppesando la gravità delle ragioni che hanno determinato il comportamento processuale della parte soccombente ed ogni altro elemento rilevante, ne ravvisi l'idoneità a giustificare una deroga all'ordinario principio di cui all'art. 91, co. I, c.p.c.. A tal fine, potranno quindi risultare ancora utili elementi di riferimento quelli che già in passato la giurisprudenza ha indicato come di particolare consistenza, quali ad esempio ( oltre le oscillazioni giurisprudenziali), oggettive difficoltà di accertamenti in fatto incidenti sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, palesi sproporzioni tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, comportamenti extraprocessuali nonché processuali non plausibili della parte vittoriosa in relazione alle concrete risultanze processuali (cfr.
Cass., SS. UU, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008, cit.). Si sono registrati vari interventi della Suprema Corte, anche recenti, secondo cui “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, risultante dalle modifiche introdotte dal D.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c.(cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 14/02/2019, n. 4360; Cass. Sez. VI, Sentenza del 18/02/2019,
n.4696). Secondo la Suprema Corte, peraltro, la statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633). Così ancora si è espressa la Corte: ”L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise. ( cfr.
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2022, n.7992).
Da ultimo – a conferma della stabilità degli orientamenti richiamati- è intervenuta anche Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7064 secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo
l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell'art. 92 Cpc che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 del Cpc”. Quanto poi alla concreta applicazione dei principi richiamati ed alle concrete ipotesi in cui si possono estrinsecare le gravi ed eccezionali ragioni, la Suprema Corte ha rimarcato la necessità di una motivazione non meramente stereotipata delle ragioni della compensazione e la necessità di rifuggire da mere clausole di stile (così si è espressa “…Quanto al sindacato, in sede di legittimità, sulla regolamentazione delle spese, questa Corte è costante nell'affermare che in linea generale l'attore vittorioso, seppure in parte, non può essere condannato a rifondere le spese di lite alla controparte soccombente (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061).Per quel che concerne la compensazione, il giudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti, come la prolissità degli atti di causa (Cass., sez. VI-1,
14 ottobre 2022, n. 30328), il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424), l'esiguità della pretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite (Cass., sez. VI-3, 1 giugno 2015, n. 11301), la contumacia della parte (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083), la mera peculiarità della fattispecie (Cass., sez. VI- 5, 14 luglio 2016, n. 14411). Si configura il vizio di violazione di legge, quando le gravi ed eccezionali ragioni indicate come giustificazione della compensazione, totale o parziale, siano illogiche o erronee
(Cass., sez. VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977). A questa Corte è demandata, dunque, una verifica "in negativo" circa la non illogicità delle giustificazioni esposte, «in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che (…) caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)» (Cass., sez. VI-3, 26 luglio
2021, n. 21400, in motivazione). Ove, con riguardo alle gravi ed eccezionali ragioni, «il giudice si limitasse a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata» (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto 2.1.1. delle Ragioni della decisione). In concreto, "anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza" possono essere annoverate tra le gravi ed eccezionali ragioni, sintomatiche "di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise" (Cass., sez. VI-2, 11 marzo 2022, n. 7992, punto 2 del Considerato). ( Cassazione civile sez. lav., 23/08/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 23/08/2024), n.23051).
Sulla scorta di questi principi occorre riempire di contenuto anche le clausole astrattamente idonee a sostenere la decisione sulla compensazione.
Ed allora, nel caso di specie, non vi è dubbio, come ben evidenziato dal primo giudice, che venga in rilievo la novità della questione trattata. Invero è pacifico che il sistema automatizzato mediante algoritmo sia stato applicato per la procedura in oggetto, come procedura del tutto nuova. In quest'ambito si inserisce il fatto, anch'esso pacifico, la ricorrente ha pacificamente errato nel compilare i campi disponibili, inserendo i titoli posseduti solo nelle sezioni TAB4 – B14 punti 6, TAB4 – B15 punti 1 e TAB4-B17 punti 2, sulla classe di concorso
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE TAB4 senza tuttavia caricare gli stessi titoli anche nelle sezioni TAB7 – B14, TAB7 – B15 e TAB7-B17 della domanda ADSS SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO TAB7. Sulla scorta dell' O.M. 112 del 2022 i titoli accademici, professionali e culturali andavano ripetuti distintamente per ciascuna graduatoria in cui ci si inserisce l'aspirante, perchè la procedura informatizzata delle GPS non recepisce in forma automatica i titoli dichiarati nella domanda per tutte le graduatorie. Sicché, ove l'aspirante li dichiari per una graduatoria, il sistema informativo, non valuta, in automatico, tutti i titoli dichiarati alle altre graduatorie a cui si è iscritti.
Non vi è dubbio allora che la mancata attribuzione del punteggio sia dipesa da errore della ricorrente la cui scusabilità è elisa dallo spessore culturale dimostrato. La particolarità della procedura posta in essere, e le concrete modalità di attuazione della stessa, su cui non si riscontra allo stato consolidato contenzioso, già consolidano la complessità e novità della questione trattata ben sottolineata dal primo giudice.
Su questa situazione di fatto il primo giudice ha ritenuto applicabile principio del cd. soccorso istruttorio.
Ebbene va detto anche che la disciplina del soccorso istruttorio in ambito concorsuale risente dell'interpretazione giurisprudenziale che necessariamente parte dall'analisi di casi concreti, spesso difficilmente sovrapponibili, di qui la ampia produzione giurisprudenziale non omogenea. Corretta è la documentazione del contrasto effettuata dall'appellato. Ed allora, come ben osservato dal primo giudice, vale a giustificare la compensazione la complessità
e la novità della questione trattata;
cui, ad avviso del collegio, va aggiunto il contrasto oggettivamente percepibile nella giurisprudenza applicata sul soccorso istruttorio. L'insieme di queste ragioni, da sole ed insieme gravi ed eccezionali, giustificano la compensazione delle spese del primo grado di giudizio. L'appello va, perciò, rigettato. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1000,00, oltre oneri se dovuti;
• Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, il 3.12.24
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Anna Rita Motti dr. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3.12.24, la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1236/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALFREDO Parte_1
RICCARDI;
APPELLANTE
E C
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
[...]
Controparte_4 [...] rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello stato;
Controparte_5
APPELLATO/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n° 2236/24, in atti, con la quale il Tribunale così si pronunciava
“dichiara il diritto della ricorrente alla attribuzione del punteggio di complessivi 59 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative alla provincia di a.s. 2022/2023 e CP_5
2023/2024 per la classe di concorso ADSS, con condanna delle amministrazioni convenute all'attribuzione della posizione corrispondente al maggior punteggio accertato;
compensa le spese di lite, anche della fase cautelare ”. Il primo gudice rilevava che effettivamente la ricorrente aveva errato nell'inserimento dei titoli posseduti nella piattaforma informatica, motivo per il quale l'amministrazione non le aveva riconosciuto i relativi punteggi;
ma che trattandosi di errore materiale, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Ha pertanto accolto la domanda compensando, però le spese di lite anche della fase cautelare, in considerazione delle complessità e novità della questione. Ha proposto gravame l'appellante lamentando l'erroneità della decisione impugnata con riguardo alla statuizione di integrale compensazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., evidenziando l'insussistenza delle gravi ragioni di compensazione di cui all'art. 92 Ha, dunque, chiesto la riforma parziale della sentenza in accoglimento dei motivi formulati.
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La controversia alla presente udienza è discussa decisa come da dispositivo in atti.
L'appello non può trovare accoglimento. Va detto che si è formato il giudicato sul diritto fatto valere dalla ricorrente.
Oggetto del gravame è la sola parte della pronuncia attinente al governo delle spese. Sul punto si osserva che il primo Giudice ha motivato la compensazione in considerazione della complessità e novità della questione giuridica trattata. Ebbene, questa Corte ritiene che la motivazione addotta dal Giudice di prime cure a fondamento della compensazione, ad oggi, possa essere condivisa, con le ulteriori osservazioni ci cui di seguito.
Va evidenziato che, in materia, occorre fare riferimento ratione temporis alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 ,norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014), norma su cui è intervenuta la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018. Il giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva della sentenza ha affermato : ... che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. 16. Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l'azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Infatti, dopo l'introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare l'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra l'altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe
a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi– l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico
e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….” Alla luce di tale decisione e della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni», come nella formulazione previgente, è possibile per il Giudice addivenire alla compensazione anche in altre ipotesi non tipizzate in base ad un procedimento valutativo che, soppesando la gravità delle ragioni che hanno determinato il comportamento processuale della parte soccombente ed ogni altro elemento rilevante, ne ravvisi l'idoneità a giustificare una deroga all'ordinario principio di cui all'art. 91, co. I, c.p.c.. A tal fine, potranno quindi risultare ancora utili elementi di riferimento quelli che già in passato la giurisprudenza ha indicato come di particolare consistenza, quali ad esempio ( oltre le oscillazioni giurisprudenziali), oggettive difficoltà di accertamenti in fatto incidenti sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, palesi sproporzioni tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, comportamenti extraprocessuali nonché processuali non plausibili della parte vittoriosa in relazione alle concrete risultanze processuali (cfr.
Cass., SS. UU, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008, cit.). Si sono registrati vari interventi della Suprema Corte, anche recenti, secondo cui “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, risultante dalle modifiche introdotte dal D.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c.(cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 14/02/2019, n. 4360; Cass. Sez. VI, Sentenza del 18/02/2019,
n.4696). Secondo la Suprema Corte, peraltro, la statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633). Così ancora si è espressa la Corte: ”L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise. ( cfr.
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2022, n.7992).
Da ultimo – a conferma della stabilità degli orientamenti richiamati- è intervenuta anche Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7064 secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo
l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell'art. 92 Cpc che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 del Cpc”. Quanto poi alla concreta applicazione dei principi richiamati ed alle concrete ipotesi in cui si possono estrinsecare le gravi ed eccezionali ragioni, la Suprema Corte ha rimarcato la necessità di una motivazione non meramente stereotipata delle ragioni della compensazione e la necessità di rifuggire da mere clausole di stile (così si è espressa “…Quanto al sindacato, in sede di legittimità, sulla regolamentazione delle spese, questa Corte è costante nell'affermare che in linea generale l'attore vittorioso, seppure in parte, non può essere condannato a rifondere le spese di lite alla controparte soccombente (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061).Per quel che concerne la compensazione, il giudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti, come la prolissità degli atti di causa (Cass., sez. VI-1,
14 ottobre 2022, n. 30328), il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424), l'esiguità della pretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite (Cass., sez. VI-3, 1 giugno 2015, n. 11301), la contumacia della parte (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083), la mera peculiarità della fattispecie (Cass., sez. VI- 5, 14 luglio 2016, n. 14411). Si configura il vizio di violazione di legge, quando le gravi ed eccezionali ragioni indicate come giustificazione della compensazione, totale o parziale, siano illogiche o erronee
(Cass., sez. VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977). A questa Corte è demandata, dunque, una verifica "in negativo" circa la non illogicità delle giustificazioni esposte, «in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che (…) caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)» (Cass., sez. VI-3, 26 luglio
2021, n. 21400, in motivazione). Ove, con riguardo alle gravi ed eccezionali ragioni, «il giudice si limitasse a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata» (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto 2.1.1. delle Ragioni della decisione). In concreto, "anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza" possono essere annoverate tra le gravi ed eccezionali ragioni, sintomatiche "di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise" (Cass., sez. VI-2, 11 marzo 2022, n. 7992, punto 2 del Considerato). ( Cassazione civile sez. lav., 23/08/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 23/08/2024), n.23051).
Sulla scorta di questi principi occorre riempire di contenuto anche le clausole astrattamente idonee a sostenere la decisione sulla compensazione.
Ed allora, nel caso di specie, non vi è dubbio, come ben evidenziato dal primo giudice, che venga in rilievo la novità della questione trattata. Invero è pacifico che il sistema automatizzato mediante algoritmo sia stato applicato per la procedura in oggetto, come procedura del tutto nuova. In quest'ambito si inserisce il fatto, anch'esso pacifico, la ricorrente ha pacificamente errato nel compilare i campi disponibili, inserendo i titoli posseduti solo nelle sezioni TAB4 – B14 punti 6, TAB4 – B15 punti 1 e TAB4-B17 punti 2, sulla classe di concorso
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE TAB4 senza tuttavia caricare gli stessi titoli anche nelle sezioni TAB7 – B14, TAB7 – B15 e TAB7-B17 della domanda ADSS SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO TAB7. Sulla scorta dell' O.M. 112 del 2022 i titoli accademici, professionali e culturali andavano ripetuti distintamente per ciascuna graduatoria in cui ci si inserisce l'aspirante, perchè la procedura informatizzata delle GPS non recepisce in forma automatica i titoli dichiarati nella domanda per tutte le graduatorie. Sicché, ove l'aspirante li dichiari per una graduatoria, il sistema informativo, non valuta, in automatico, tutti i titoli dichiarati alle altre graduatorie a cui si è iscritti.
Non vi è dubbio allora che la mancata attribuzione del punteggio sia dipesa da errore della ricorrente la cui scusabilità è elisa dallo spessore culturale dimostrato. La particolarità della procedura posta in essere, e le concrete modalità di attuazione della stessa, su cui non si riscontra allo stato consolidato contenzioso, già consolidano la complessità e novità della questione trattata ben sottolineata dal primo giudice.
Su questa situazione di fatto il primo giudice ha ritenuto applicabile principio del cd. soccorso istruttorio.
Ebbene va detto anche che la disciplina del soccorso istruttorio in ambito concorsuale risente dell'interpretazione giurisprudenziale che necessariamente parte dall'analisi di casi concreti, spesso difficilmente sovrapponibili, di qui la ampia produzione giurisprudenziale non omogenea. Corretta è la documentazione del contrasto effettuata dall'appellato. Ed allora, come ben osservato dal primo giudice, vale a giustificare la compensazione la complessità
e la novità della questione trattata;
cui, ad avviso del collegio, va aggiunto il contrasto oggettivamente percepibile nella giurisprudenza applicata sul soccorso istruttorio. L'insieme di queste ragioni, da sole ed insieme gravi ed eccezionali, giustificano la compensazione delle spese del primo grado di giudizio. L'appello va, perciò, rigettato. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1000,00, oltre oneri se dovuti;
• Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, il 3.12.24
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Anna Rita Motti dr. Piero Francesco De Pietro