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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Gaetano Savona Presidente relatore dott. Bruno Malagoli Giudice
dott. Luca Angioi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7598 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
cui è riunita la causa iscritta al n. 8524 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
P.I. E C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. Pt_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Remo Montone e Pier Paolo Montone presso il cui
[...]
studio in Roma, nella Via delle Terme Deciane n. 8, è elettivamente domiciliata;
attrice
contro
c.f. ), con sede in Orosei Controparte_1 P.IVA_2
(Nu) nella Via del Mare snc in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore arch. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Serra presso il cui studio in CP_2
Sassari nella via Roma n. 15, è elettivamente domiciliata;
convenuta
(C.F. ), con sede in Orosei Controparte_3 P.IVA_3
(Nu) nella Via del Mare snc in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore arch. rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Mereu presso il cui studio in CP_2
Nuoro nella via Salvatore Fancello n. 17 è elettivamente domiciliato.
Intervenuta
All'udienza in trattazione scritta del 15.7.2024, con memorie ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: ““Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, così
provvedere: - in via preliminare: accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni preliminari
avanzate da controparte per tutti i motivi dedotti nei precedenti scritti difensivi a cui integralmente
ci si riporta;
- in via principale: accertato e dichiarato che l'Assemblea dei Soci del 22.07.2022 non
è stata validamente costituita per essere stata illegittimamente estromessa la Parte_1
in quanto non convocata, e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare detta
[...]
Assemblea e le deliberazioni assunte in quella sede, con ogni conseguente effetto di legge, nonché,
accertato e dichiarato che l'Assemblea dei Soci del 22.07.2022 non è stata validamente costituita,
né ha validamente deliberato, per evidente mancanza dei rispettivi quorum, e, per l'effetto,
dichiarare nulla e/o annullare detta Assemblea e le deliberazioni assunte in quella sede, con ogni
conseguente effetto di legge;
- in via principale: accertato e dichiarato che il sig. CP_2
nella sua qualità, non aveva convocato per l'assemblea del 24.12.2019 il socio
[...]
arrecando un grave pregiudizio alla ricorrente che si è vista privare di un Parte_1
suo legittimo e sacrosanto diritto, accertato e dichiarato altresì che il Sig. non Persona_1
aveva ricevuto alcuna delega da parte del socio e quindi ha Parte_1
reso una falsa dichiarazione al Notaio con ogni conseguenza di legge, accertare e Per_2 dichiarare che l'Assemblea dei Soci del 24.12.2019 non è stata validamente convocata e costituita
per essere stata illegittimamente estromessa la in quanto non Parte_1
convocata, e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o invalida e/o annullare detta Assemblea e le
deliberazioni assunte in quella sede, con ogni conseguente effetto di legge, nonchè accertare e
dichiarare che l'Assemblea dei Soci del 24.12.2019 non è stata validamente costituita, né ha
validamente deliberato, per evidente mancanza dei rispettivi quorum, e, per l'effetto, dichiarare
nulla e/o invalida e/o annullare detta Assemblea e le deliberazioni assunte in quella sede, con ogni
conseguente effetto di legge;
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle due delibere
assembleari oggetto del presente giudizio, ovvero pronunciarne il loro annullamento, con ogni
conseguenza di legge per tutti i motivi e le eccezioni dedotti nei relativi atti di citazione nonché
nelle memorie difensive ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., con particolare riferimento in relazione
all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'annualità 2021 alle contestazioni in tema di
violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza nella redazione del medesimo;
- in via
istruttoria: ammettere tutte le istanze istruttorie come articolate da questa difesa nelle proprie
memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c., nonché rigettare tutte le istanze istruttorie
formulate dalle controparti per i motivi esposti nelle medesime memorie;
- in ogni caso: con vittoria
di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali al 15% ai sensi del
D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori come per legge”;
Nell'interesse di parte convenuta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via
pregiudiziale 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto della società convenuta, accertare
e dichiarare la propria incompetenza in favore della competenza del collegio arbitrale, in via
subordinata e nel merito 1) rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice
[...]
siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa 2) sempre Parte_1
con il favore delle spese, diritti ed onorari;
in via istruttoria ci si oppone fin d'ora alla richiesta di
esibizione del libro assemblee nonché delle deleghe rilasciate dal socio in quanto Pt_1 inammissibile ed illegittima, perché trattasi di documentazione acquisibile alla disponibilità della
società attrice a norma di legge e dell'art. 6 dello statuto sociale e/o a norma dell'art. 2476 c.c.”;
Nell'interesse di parte intervenuta: “Voglia l'adito Ill.mo Tribunale, con riferimento ad
entrambe le cause riunite: I. Preliminarmente e pregiudizialmente: I) dichiarare il proprio difetto
di competenza a conoscere delle controversie in atti, in favore del Collegio Arbitrale previsto
dall'art. 28 del vigente Statuto Sociale, e comunque delle precedenti norme statutarie;
II. Nel
merito: rigettare in ogni caso tutte le avverse pretese in quanto inammissibili, improcedibili e
comunque destituite di fondamento fattuale e giuridico. III. Con salvezza di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23.12.2022, (di seguito Parte_1 Pt_3
ha convenuto in giudizio (di seguito ) al fine di ottenere
[...] Controparte_1 CP_4
l'annullamento e/o la declaratoria di nullità della delibera assembleare di del 24.12.2019, CP_4
iscrivendo il conseguente giudizio al n. r.g. 8524 del 2022.
A sostegno delle proprie domande, ha esposto che: Pt_3
a) il capitale sociale di è detenuto per il 50% da e per l'altro 50% da CP_4 Pt_3 [...]
(di seguito – il cui capitale sociale risulta sottoscritto in parti Controparte_3 CP_5
Per_ Per_ uguali dai germani , , , e Per_3 CP_2 Persona_6
b) in data 24 dicembre 2019, alle ore 22:15, si è tenuta in Roma, davanti al notaio Persona_7
l'assemblea dei soci di alla presenza di tale intervenuto in virtù di deleghe CP_4 Persona_1
rilasciate ex art. 2479 bis c.c. da e da nel corso della suddetta Assemblea è Pt_3 CP_5
stata deliberata la proroga della durata della società, il trasferimento della sede della stessa da Olbia
a Orosei, la modifica della scadenza dell'esercizio sociale (con la conseguente abbreviazione dell'esercizio sociale di quell'anno), l'adozione di un nuovo statuto sociale e la nomina di un revisore;
nel verbale relativo a detta assemblea il notaio ha constatato la regolare Per_2
costituzione della stessa, in quanto regolarmente convocata e atta a deliberare;
c) contrariamente a quanto verbalizzato, non ha ricevuto alcuna convocazione, non Pt_3
conosce , al quale non ha mai rilasciato alcuna delega – la cui visione è stata oggetto Persona_1
di esplicita richiesta rivolta al notaio verbalizzante, il quale ha rifiutato per indisponibilità dei documenti – e non ha mai concordato con l'amministratore né il cambio di sede della società né il testo del nuovo statuto;
d) ha avuto conoscenza della deliberazione de quo solo successivamente all'estrazione di una visura societaria dall'archivio ufficiale della C.C.I.A.A. di Nuoro;
e) negli anni l'amministratore unico ha sempre gestito come se l'unico socio fosse CP_4 [...]
estromettendo di fatto a tal proposito è indicativo il fatto che non ha CP_5 Pt_3 Pt_3
mai ricevuto alcuna informazione in merito all'attività gestionale e patrimoniale della società e che per anni (dal 2009 al 2020) l'attrice è stata estromessa dalle assemblee di approvazione del bilancio;
f) la circostanza che non abbia mai ricevuto alcuna delega da parte di Persona_1 Pt_3
per un verso, rende l'assemblea non validamente convocata, per altro verso, comporta che la relativa delibera sia stata adottata in assenza del quorum deliberativo richiesto dallo statuto;
In ragione delle irregolarità evidenziate e, dal momento che la regolare convocazione dell'assemblea costituisce un adempimento essenziale ed indispensabile per la valida costituzione dell'assemblea,
in forza della previsione ex art. 2479 ter c.c. la conseguente delibera deve essere dichiarata nulla e/o invalida e/o annullabile.
2. All'udienza del 18.4.2023 si è costituita – si ribadisce, di Controparte_6
seguito - la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in CP_4
favore di collegio arbitrale.
Difatti, l'art. 28 dello Statuto prevede che, ai sensi dell'art. 34 d. lgs. 5/2003, le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, nonché quelle tra soci e relative alla validità
delle delibere assembleari, sono devolute alla decisione di un collegio arbitrale.
ha proseguito eccependo, sempre in via preliminare, la decadenza dall'esercizio dell'azione CP_4 de qua, essendo decorso il termine (breve) di cui all'art. 2479 ter, comma I, c.c.: novanta giorni dalla trascrizione della delibera nel libro dei soci.
La convenuta, infatti, ha rappresentato che, anche a voler ritenere fondata l'allegazione di parte attrice secondo la quale la stessa non avrebbe mai rilasciato delega a , il vizio della Persona_1
delibera assembleare sarebbe, ex art. 2377 c.c., applicabile analogicamente alle società a responsabilità limitata, l'annullabilità.
Nel merito ha esposto che: CP_4
a) la domanda di accertamento riguardante il mancato conferimento della delega a Persona_1
è inammissibile in quanto lo stesso non è parte del giudizio;
b) la delibera contestata è valida, considerato che la società attrice risulta intervenuta nell'assemblea del 24.12.2019, rappresentata da che nulla ha opposto;
Persona_1
c) sono irrilevanti le doglianze circa il mancato coinvolgimento di nella gestione della Pt_3
società dal 2009 e, peraltro, la stessa ben avrebbe potuto consultare i documenti sociali, cosa che invece non ha mai fatto per oltre dieci anni, così dimostrando disinteresse rispetto alle vicende riguardanti . CP_4
Per queste ragioni la società convenuta ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le avverse pretese.
3. All'udienza del 18.4.2023, – di seguito – ha Controparte_3 CP_5
dispiegato atto di intervento volontario, allegando che:
i) è stata costituita nel 1988 e negli anni ha visto succedersi diversi titolari di quote sino al CP_4
22.12.1990, anno in cui la distribuzione del capitale vedeva il 90% nella titolarità di
[...]
e il restante 10% nella titolarità di CP_7 Persona_8
ii) nonostante la suddetta composizione, faceva in realtà riferimento ad , CP_4 Parte_2
Cont
- genero di e zio dei predetti fratelli con i quali ha sempre condiviso Controparte_7
diverse iniziative imprenditoriali – il quale, proprio in ragione della parentela e della pregressa collaborazione professionale, ha ottenuto che il nipote, accettasse l'intestazione CP_2 fiduciaria di partecipazioni e di cariche sociali in alcune sue società, tra cui - Controparte_8
l'odierna poi successivamente ritrasferite per una cifra irrisoria a Parte_3 Persona_9
moglie del medesimo;
Parte_2
Cont iii) agli inizi degli anni '90 si è prospettata, per i fratelli la possibilità di acquistare un complesso
Cont immobiliare in località Porto Istana (Olbia) e, onde facilitare tale operazione, i sig.ri hanno manifestato ad la volontà di concludere l'affare attraverso una delle sue società, Parte_2
la , previa l'acquisizione delle relative quote: è questa la ragione sottesa al rilascio di procura CP_4
speciale, recante data del 22.3.1991, da parte dell'amministratore unico di
[...]
a il quale si è poi fatto carico sia di sottoscrivere gli assegni per l'acconto Controparte_9 CP_10
in occasione della conclusione dell'acquisto dell'immobile sia di reperire ulteriori risorse finanziarie per onorare gli impegni presi;
Cont iv) in forza di dette operazioni, il 30.1.1992 – di proprietà dei fratelli acquistava il CP_5
50% delle quote sociali della da lasciando ai restanti due soci – CP_4 Controparte_7 [...]
e – l'intestazione fiduciaria delle rimanenti quote con l'obbligazione CP_7 Persona_8
di disporne a piacimento e a semplice richiesta dalla (intestazione fiduciaria che aveva, CP_5
tra le altre cose, lo scopo di garantire della restituzione di quanto investito da in Parte_2
via indiretta);
v) il totale controllo societario, che secondo gli accordi spettava a è stato consacrato CP_5
nella nomina come Amministratore Unico della di CP_4 CP_2
vi) è vero che nel tempo si sono succeduti diversi trasferimenti delle quote della appartenenti CP_4
alla famiglia ma questi sono rimasti meramente formali e sono avvenuti esclusivamente Pt_2
per esigenze del Gruppo Corbeddu.
vii) quanto sopra è dimostrato, da un lato, dalla circostanza che alla morte di Controparte_7
le figlie hanno inserito le quote della nella dichiarazione di successione solamente 5 anni CP_4
dopo e, dall'altro lato, dal fatto che si è sempre disinteressato alle vicende ed alle Parte_2 sorti di;
CP_4
viii) né , salvo il suo apporto iniziale, né hanno contribuito in alcun Parte_2 Pt_3
modo all'acquisizione del compendio immobiliare né alla ristrutturazione e all'ampliamento dello stesso che hanno portato alla creazione dell'attuale complesso alberghiero “Park Hotel Porto
Istana”.
Così ricostruita la vicenda societaria, ha eccepito pregiudizialmente il difetto di CP_5
competenza del Tribunale adito in favore di collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto e ha dato atto della connessione/collegamento con altra causa pendente nanti all'intestato Tribunale (R.G.7589/2022) riguardante altra delibera Assembleare.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, sottolineando come la CP_5
regolarità dell'assemblea risulti comprovata dal notaio che ha attestato la validità della convocazione e, conseguentemente, della deliberazione.
§§§
4. Come appena detto, precedentemente al giudizio r.g. 8524 del 2024, era già pendente il giudizio r.g. 7598/2022 introdotto da con atto di citazione del 16.11.2022 con cui ha convenuto in Pt_3
giudizio affinché venisse accertata e dichiarata non validamente costituita l'assemblea dei CP_4
soci tenutasi il 22.7.2022 e, conseguentemente, dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o invalidità
della delibera adottata in quella sede.
A sostegno delle proprie domande, ha allegato: Pt_3
1) di aver ricevuto, in data 28.4.2022, avviso di convocazione all'assemblea del 26.5.2022 avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021;
2) di aver chiesto, con pec del 18.5.2022, differimento dell'assemblea a data successiva al 30 giugno al fine di approfondire l'esame della bozza del bilancio e dei documenti a corredo di essa e,
contestualmente, di poter ricevere via e-mail copia dei documenti depositati ai sensi dell'art. 2429
c.c. presso la sede della società (pec rimasta priva di riscontro e a cui ha fatto seguito un'ulteriore pec del 21 giugno con la quale sono state domandate informazioni circa la fissazione della nuova data);
3) che, solo in occasione di una visura estratta dall'Archivio della C.C.I.A.A. di Nuoro del
26.10.2022, è venuta a conoscenza dell'avvenuta approvazione del bilancio di esercizio Pt_3
chiuso al 31.12.2021, in totale violazione delle disposizioni dello statuto;
3) che tale comportamento è stato protratto negli anni da e, in particolare, anche per CP_5
l'approvazione del bilancio del 31.12.2020 – avvenuta con verbale del 15.7.2021- nel quale è stata eseguita, da parte dell'amministratore, la rivalutazione dei beni dell'impresa per un importo di
18.265.967,43 euro, pari ad un incremento del 950% rispetto al valore in bilancio ante rivalutazione
(1.934.012,57 euro); tale inspiegabile operazione ha avuto come giustificazione un richiamo, nella nota integrativa, all'art. 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies, del d.l. 104/2020, che ha previsto, al fine di limitare gli effetti della pandemia da OV -19, la possibilità di derogare i principi sanciti dall'art. 2426 c.c. riguardanti l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali: le quote di ammortamento non utilizzate al 14.8.2020 potevano essere imputate all'esercizio 2021;
4) che suddetta rivalutazione ha avuto come conseguenza, una volta tornati al regime ordinario che prevede l'ammortamento per gli immobili al 3%, una perdita costante nei bilanci successivi con il rischio di un depauperamento, negli anni, del patrimonio netto;
conseguenze del tutto evidenti anche nel bilancio al 31.12.2021 nel quale è riportata una perdita di esercizio di 249.651,00 euro nonostante il valore della produzione sia incrementato del 58% (anomalia non evidenziata dal revisore indipendente, e dal rag. ; Persona_10 Persona_11
5) che detta operazione è stata finalizzata ad arrecare profitto a in danno di CP_5 Pt_3
anche in considerazione del fatto che le perdite di esercizio relative agli anni 2020 e 2021 sono state ripianate mediante l'utilizzo delle riserve appostate in bilancio che avrebbero dovuto spettare per il
50% a Pt_3
6) che la condotta posta in essere da configura una violazione dell'art. 2636 c.c. che CP_2 ha alterato scientemente la regolare costituzione dell'assemblea e il suo processo decisionale allo scopo di favorire la società a lui riferibile, CP_5
Per queste ragioni ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'irregolarità della Pt_3
costituzione e della mancanza dei quorum deliberativi dell'assemblea del 22.7.2022 in ragione dell'illegittima estromissione di e per l'effetto dichiararla nulla e/o annullabile insieme Pt_3
alle deliberazioni assunte in quella sede.
5. Con memoria di costituzione depositata il 6.2.2023, si è costituita in giudizio, eccependo CP_4
in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito in favore di collegio Arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 28 dello Statuto per tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari.
La convenuta, altresì, in via preliminare ha allegato di aver provveduto a convocare, a norma dell'art. 2377, comma 8, c.c., l'assemblea dei soci al fine di sostituire la deliberazione impugnata riservandosi, all'esito dell'adozione della delibera sostitutiva di quella oggetto del presente giudizio,
la richiesta di accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Nel merito, infine, ha rappresentato come l'assemblea fosse regolarmente costituita e CP_4
pienamente legittimata a deliberare a norma dell'art. 2479 bis c.c. essendo stati presenti tutti gli aventi diritto: i soci, l'amministratore unico e il sindaco come da attestazione a verbale, la presenza dei quali sana il vizio di mancata convocazione.
Ancora, la convenuta ha affermato la correttezza delle risultanze del bilancio chiuso al 31.12.2020,
pienamente valido ed efficace non essendo stato oggetto di alcuna impugnazione, nonché ha contestato il nesso tra la deliberazione del 15.7.2021 (di approvazione bilancio 2020) e quella del
22.7.2022 (di approvazione del bilancio 2021).
Altrettanto deve dirsi con riferimento alla domanda di parte attrice volta alla declaratoria di nullità
e/o annullabilità della delibera per mancanza del quorum deliberativo: l'assemblea è stata costituita in forma totalitaria, attesa la presenza, in persona e per delega, dell'intero capitale sociale e degli altri soggetti aventi diritto.
ha eccepito, infine, l'estrema vaghezza della doglianza circa l'illecita influenza CP_4
sull'assemblea che non permette di individuare né la condotta censurata né il soggetto cui dovrebbe imputarsi tale condotta.
6. Con memoria depositata il 6.2.2023, si è costituita e ha contestato le domande attoree CP_5
evidenziando, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale in favore di collegio arbitrale e, in via preliminare, dopo aver preso atto della convocazione dell'assemblea sostitutiva ex art. 2377 c.c.,
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione.
Nel merito, l'intervenuta, ha ribadito che l'Assemblea si è riunita in forma totalitaria ed è stata validamente costituita e ha validamente deliberato.
Infine, ha evidenziato come oggetto di contestazione non sia il verbale assembleare né CP_5
la deliberazione del 15.7.2021 né il bilancio al 31.12.2021 e che la violazione ex art. 2636 c.c.
dedotta dall'attrice oltre che essere infondata è anche inammissibile.
§§§
7. All'udienza di prima trattazione della causa r.g. 8524/2022, parte attrice ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta in calce al doc. n. 2 prodotto dalla costituente CP_4
la delega da parte del legale rappresentante di in favore di e il giudice, Pt_3 Persona_1
preso atto della contestuale pendenza tra le stesse parti di altro giudizio oggettivamente connesso,
ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione per la riunione, che a sua volta a rimesso al giudice titolare del fascicolo per l'eventuale riunione delle cause.
8. Con ordinanza del 26.9.2023, a scioglimento della riserva assunta in data 9.9.2023, il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 26.1.2024 da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
9. Con la prima memoria 183 c.p.c., l'attrice ha contestato le avverse pretese e, in particolare, che la clausola compromissoria invocata dalle controparti possa trovare applicazione, ciò in quanto è
stata introdotta dallo statuto approvato con delibera del 24.12.2019 oggetto di impugnativa per nullità e, in ogni caso, inefficace ed insuscettibile di operatività in quanto la presente controversia ha ad oggetto diritti indisponibili.
In particolare, sarebbero in causa a) il diritto indisponibile a prendere parte all'assemblea, leso con la mancata convocazione sia con riferimento all'assemblea del 24.12.2019 che con riferimento all'assemblea del 22.7.2022; b) relativamente alla sola delibera del 22.7.2022, il diritto a che il bilancio sia redatto in conformità a principi di chiarezza e precisione, inderogabili e dai quali derivano, appunto, diritti sottratti alla disponibilità delle parti.
L'attrice, pertanto, ha concluso che dall'indisponibilità di suddetti diritti deriva anche il termine decadenziale per l'impugnazione nella misura di tre anni.
A sostegno delle proprie pretese, sempre con la prima memoria istruttoria, ha esposto che Pt_3
nella redazione del bilancio al 31.12.2021 sono stati violati i principi di verità, chiarezza e correttezza dal momento che alcune voci del bilancio (immobilizzazioni materiali e immateriali,
perdite di esercizio e debiti entro ed oltre l'esercizio) sono poco chiare e sono la conseguenza di decisioni prese in totale autonomia dall'amministratore unico senza mai consultare Pt_2
. Secondo la ricostruzione dell'attrice, con il supporto del revisore unico
[...] CP_2
dott. , ha violato in maniera reiterata, nella valutazione delle voci di bilancio, Persona_12
i principi di prudenza compromettendo di fatto la continuità aziendale, in spregio al principio di legittimo affidamento riposto da nei confronti dei nipoti. Parte_2
10. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha insistito per l'accoglimento delle proprie CP_5
conclusioni come formulate nell'atto di costituzione e risposta specificando che la domanda di parte attrice, per entrambe le delibere assembleari impugnate, verte sulla violazione dell'iter formale di costituzione e deliberazione delle assemblee e, quindi, unicamente su vizi formali e non sulla violazione di diritti indisponibili. Infine, con riferimento al danno lamentato dall'attrice, l'intervenuta ha opposto che la rivalutazione compiuta è un'attività di pertinenza dell'organo amministrativo e, in ogni caso, della quale è stata fornita un'opportuna informazione nella nota integrativa che riporta i criteri secondo cui l'operazione è avvenuta.
11. Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. SOFIN, oltre a ribadire le proprie richieste formulate sia in sede di costituzione e risposta sia di prima memoria, ha lamentato il radicale mutamento della domanda effettuato da parte attrice con la prima memoria. La convenuta ha lamentato che l'oggetto della domanda del presente giudizio riguarda unicamente l'invalidità delle delibere assembleari per irregolarità nella convocazione e nel raggiungimento del quorum deliberativo e non anche le violazioni dei principi di verità, chiarezza e correttezza nella redazione del bilancio. Per queste ragioni, la società ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della domanda nuova.
12. Scaduto il termine per il deposito delle memorie in sostituzione dell'udienza del 26.1.2024, il
Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 4.6.2024, alla luce delle questioni preliminari di competenza e preso atto dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per travalicamento dei limiti ex art. 183 c.p.c. e ritenuto di dover rimettere al collegio la causa sulle questioni preliminari dirimenti, ha rinviato all'udienza del 21.7.2024 sostituita dal deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni.
13. All'esito dell'udienza il Giudice ha tenuto la causa a decisione e ha assegnato alle parti i termini
190 c.p.c..
***
A) Deve, in primo luogo, trattarsi delle domande dispiegate con riferimento alla delibera del
24.12.2019 in quanto preliminari per la trattazione di quelle inerenti alla successiva delibera.
Tali domande sono fondate e meritevoli di accoglimento.
La società ha proposto impugnazione della delibera di SOFIN in oggetto lamentando la Pt_3
propria estromissione in qualità di socio detentore del 50% del capitale sociale, rilevando che la propria partecipazione, a norma di legge e in forza dello statuto sociale, sarebbe stata determinante sia per la regolare convocazione dell'adunanza sia per il raggiungimento del quorum deliberativo,
invocando infine così l'assoluta mancanza di informazioni con conseguente nullità dell'assemblea.
Affinché la volontà deliberativa sociale possa considerarsi correttamente formata, l'art. 2479- bis c.c. pone due elementi essenziali: in primo luogo, l'informazione preventiva dei soci riguardante l'avvio del procedimento deliberativo e, secondariamente, l'informazione sugli argomenti da trattare.
Nel caso in esame, non risulta in atti l'avvenuta comunicazione della convocazione, né la stessa può
desumersi da alcun elemento, tanto più alla luce del disconoscimento della firma apposta nella delega. La circostanza che il notaio che ha ricevuto il verbale d'assemblea abbia dichiarato nello stesso di aver preso visione della convocazione del socio infatti, non può costituire prova Pt_3
di ciò, stante il fatto che il notaio certifica soltanto di aver preso visione di una comunicazione, ma non certo dell'esistenza giuridica della stessa.
In mancanza, nel presente giudizio, della produzione della convocazione del socio, il Tribunale non
è posto in condizione di valutarla e, pertanto, ritenerne l'esistenza e validità. Deve quindi ritenersi che manchi la prova della convocazione. Ne discende che il procedimento deliberativo nella sua interezza è viziato e invalido.
La giurisprudenza è pacificamente concorde sul punto: l'omessa convocazione integra la fattispecie di delibere prese in “mancanza assoluta di informazione”, sanzionata dall'art. 2479-ter c.c. con la nullità, eccepibile entro il termine di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Ciò posto, l'omessa convocazione di implica che l'assemblea del 24.12.2019 non sia stata Pt_3
regolarmente costituita e, pertanto, deve essere dichiarata nulla e con essa anche le deliberazioni adottate con tutte le conseguenze del caso che si riflettono anche sulla validità e applicabilità dello
Statuto come modificato in quella sede.
B) Avuto riguardo alla delibera del 20.7.2022, la stessa è stata oggetto di impugnativa per le medesime doglianze circa l'illegittima estromissione del socio e l'invalidità della Pt_3 deliberazione per mancato raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo.
Pregiudizialmente sia la convenuta che l'intervenuta hanno sollevato l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore di collegio arbitrale.
Parte attrice, altresì, opponendosi alle avverse eccezioni di incompetenza, ha sostenuto che i diritti oggetto della presente causa siano sottratti alla disponibilità delle parti e, quindi, non compromettibili, in quanto attengono alla verità, chiarezza e trasparenza dei bilanci.
Ciò posto, si osserva che, in seguito alla declaratoria di nullità della delibera del 25.12.2019, il testo dello statuto come modificato in quella sede non può essere applicato e deve invece farsi riferimento al vecchio testo statutario il quale, all'art. 19, prevede una clausola arbitrale secondo cui “tutte le
controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Soci, l'Amministratore o gli
Amministratori, I Liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente sempre alla Società sempreché non
vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte inappellabilmente e senza formalità di
procedura da tra arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna della parti
contendenti ed il terzo dal presidente della Camera Arbitrale di Roma”.
Così come formulata, suddetta clausola appare in contrasto l'art. 34, d.lgs. 5/2003, nella parte in cui non è previsto che tutti gli arbitri siano nominati da un soggetto esterno alla società.
Ne discende l'intervenuta nullità della clausola, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità: “La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non
adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non prevede che la nomina degli
arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare
la tesi del "doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario
in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il
principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione” (Cass. 17287 del 2012; Cass. 25610
del 2018).
Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza.
Venendo al merito, è necessario in via preliminare individuare il perimetro del giudizio, stante la circostanza che oltre a contestare la corretta convocazione dell'assemblea e il Pt_3
raggiungimento del quorum deliberativo, con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., ha allegato la violazione dei principi di chiarezza, verità e completezza del bilancio oggi contestato.
Per consolidata giurisprudenza la modificazione della domanda in sede di prime memorie 183 c.p.c.
può avere luogo, con riguardo ad entrambi gli elementi identificativi della stessa sul piano oggettivo,
quando la domanda modificata è connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio purché non vi sia una compromissione delle “potenzialità difensive” della controparte o un allungamento eccessivo dei tempi processuali (ex multis Cass. SS.UU. 12310/2015).
Dette indicazioni sono state specificate nel tempo con numerose altre decisioni della Suprema Corte,
la quale ha chiarito che domanda vecchia e nuova devono riguardare la medesima vicenda sostanziale, rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte pur contemperando il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, favorendo la risoluzione della complessiva vicenda sostanziale in un unico contesto, evitando così il moltiplicarsi dei processi.
Nel caso di specie la domanda proposta da con atto di citazione riguardava l'irregolare Pt_3
costituzione dell'assemblea e della conseguente deliberazione per mancanza di quorum deliberativo richiesto dalla legge e dallo statuto;
mentre la domanda precisata in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. riproponeva la stessa doglianza arricchita dalla richiesta di nullità per violazione dei principi di verità, chiarezza e completezza del bilancio approvato in quella sede.
Sebbene le due domande si pongano su piani differenti, deve affermarsi che la seconda attiene,
almeno in parte, alla stessa vicenda sostanziale, in quanto attinge ad una delle delibere assunte nel corso dell'assemblea del 22.7.2022, quella relativa all'approvazione del bilancio al 31.12.2021.
La domanda come formulata dall'attrice con la prima memoria istruttoria, allora, non può essere considerata una domanda nuova, ma una specificazione, seppur articolata, della domanda originaria,
volta alla caducazione della delibera assembleare.
Né, si osserva, aver articolato la domanda in maniera più complessa con la prima memoria istruttoria ha leso il diritto di difesa di convenuta e intervenuta, che ben hanno potuto usufruire della seconda e terza memoria istruttoria per prendere posizione, dedurre prova e articolare prova contraria.
C) Nel merito, tuttavia, devono esaminarsi prima le domande come dispiegate nell'atto introduttivo relative all'invalidità della costituzione dell'assemblea del 22.7.2022 e della deliberazione adottata in quella sede alla luce del combinato disposto delle norme statutarie e quelle di legge.
Lo statuto, così come modificato con la delibera del 26.1.1996, disciplina il funzionamento dell'assemblea agli artt. 7 e ss..
Con riferimento alle modalità di convocazione e al quorum costitutivo, invero, il testo statutario nulla dispone, dovendosi allora sul punto applicare le disposizioni del codice civile.
L'art. 2479-bis c.c. al comma primo, stabilisce che “l'atto costitutivo determina i modi di
convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli
argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza”.
Da quanto prodotto agli atti emerge che la convocazione è stata effettivamente spedita con mezzo idoneo a rendere edotta dell'avvio del procedimento deliberativo ma, poi, l'adunanza in Pt_3
esame si è tenuta in una data differente – seppur successiva- rispetto a quella indicata nella convocazione con un sostanziale nocumento al diritto del socio di parteciparvi.
Difatti, nello stesso verbale si legge la dichiarazione dell'amministratore circa l'assenza di formale convocazione che sarebbe stata sanata dalla presenza totalitaria dell'organo amministrativo e l'intero capitale sociale per delega o in proprio. Invero il verbale non dà atto dei soggetti presenti ed in che modo il capitale sociale sia stato rappresentato in quella sede.
Con la conseguenza che la mancanza di formale convocazione non può dirsi sanata e che, con riferimento alla delibera del 22.7.2022, devono ritenersi valide le motivazioni dispiegate circa la nullità della delibera del 24.12.2019.
Per quanto tutto premesso, l'assemblea tenutasi in data 22.7.2022 deve essere dichiarata nulla per assenza assoluta di informazione e con essa le deliberazioni in quella sede assunte. Gli ulteriori vizi dedotti restano assorbiti.
D) Le spese seguono la soccombenza, pertanto e devono essere condannate a CP_4 CP_5
rifondere delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto del Pt_3
valore indeterminabile della controversia, della sua media complessità, dell'assenza di assunzione di prova costituenda e del numero delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
A. Rigetta l'eccezione di incompetenza;
B. Dichiara la nullità della delibera assembleare di del 24.12.2019; Parte_4
C. Dichiara la nullità della delibera assembleare di del 22.7.2022; Parte_4
D. Condanna e a rifondere parte delle spese del presente Parte_4 CP_5 Pt_3
giudizio, che si liquidano in 8.000,00 euro, oltre spese generali del 15%, iva, c.p.a. e contributo unificato.
Cagliari, 17 aprile 2025
Il Presidente est.
dott. Gaetano Savona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Gaetano Savona Presidente relatore dott. Bruno Malagoli Giudice
dott. Luca Angioi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7598 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
cui è riunita la causa iscritta al n. 8524 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
P.I. E C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. Pt_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Remo Montone e Pier Paolo Montone presso il cui
[...]
studio in Roma, nella Via delle Terme Deciane n. 8, è elettivamente domiciliata;
attrice
contro
c.f. ), con sede in Orosei Controparte_1 P.IVA_2
(Nu) nella Via del Mare snc in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore arch. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Serra presso il cui studio in CP_2
Sassari nella via Roma n. 15, è elettivamente domiciliata;
convenuta
(C.F. ), con sede in Orosei Controparte_3 P.IVA_3
(Nu) nella Via del Mare snc in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore arch. rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Mereu presso il cui studio in CP_2
Nuoro nella via Salvatore Fancello n. 17 è elettivamente domiciliato.
Intervenuta
All'udienza in trattazione scritta del 15.7.2024, con memorie ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: ““Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, così
provvedere: - in via preliminare: accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni preliminari
avanzate da controparte per tutti i motivi dedotti nei precedenti scritti difensivi a cui integralmente
ci si riporta;
- in via principale: accertato e dichiarato che l'Assemblea dei Soci del 22.07.2022 non
è stata validamente costituita per essere stata illegittimamente estromessa la Parte_1
in quanto non convocata, e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare detta
[...]
Assemblea e le deliberazioni assunte in quella sede, con ogni conseguente effetto di legge, nonché,
accertato e dichiarato che l'Assemblea dei Soci del 22.07.2022 non è stata validamente costituita,
né ha validamente deliberato, per evidente mancanza dei rispettivi quorum, e, per l'effetto,
dichiarare nulla e/o annullare detta Assemblea e le deliberazioni assunte in quella sede, con ogni
conseguente effetto di legge;
- in via principale: accertato e dichiarato che il sig. CP_2
nella sua qualità, non aveva convocato per l'assemblea del 24.12.2019 il socio
[...]
arrecando un grave pregiudizio alla ricorrente che si è vista privare di un Parte_1
suo legittimo e sacrosanto diritto, accertato e dichiarato altresì che il Sig. non Persona_1
aveva ricevuto alcuna delega da parte del socio e quindi ha Parte_1
reso una falsa dichiarazione al Notaio con ogni conseguenza di legge, accertare e Per_2 dichiarare che l'Assemblea dei Soci del 24.12.2019 non è stata validamente convocata e costituita
per essere stata illegittimamente estromessa la in quanto non Parte_1
convocata, e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o invalida e/o annullare detta Assemblea e le
deliberazioni assunte in quella sede, con ogni conseguente effetto di legge, nonchè accertare e
dichiarare che l'Assemblea dei Soci del 24.12.2019 non è stata validamente costituita, né ha
validamente deliberato, per evidente mancanza dei rispettivi quorum, e, per l'effetto, dichiarare
nulla e/o invalida e/o annullare detta Assemblea e le deliberazioni assunte in quella sede, con ogni
conseguente effetto di legge;
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle due delibere
assembleari oggetto del presente giudizio, ovvero pronunciarne il loro annullamento, con ogni
conseguenza di legge per tutti i motivi e le eccezioni dedotti nei relativi atti di citazione nonché
nelle memorie difensive ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., con particolare riferimento in relazione
all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'annualità 2021 alle contestazioni in tema di
violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza nella redazione del medesimo;
- in via
istruttoria: ammettere tutte le istanze istruttorie come articolate da questa difesa nelle proprie
memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c., nonché rigettare tutte le istanze istruttorie
formulate dalle controparti per i motivi esposti nelle medesime memorie;
- in ogni caso: con vittoria
di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali al 15% ai sensi del
D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori come per legge”;
Nell'interesse di parte convenuta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via
pregiudiziale 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto della società convenuta, accertare
e dichiarare la propria incompetenza in favore della competenza del collegio arbitrale, in via
subordinata e nel merito 1) rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice
[...]
siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa 2) sempre Parte_1
con il favore delle spese, diritti ed onorari;
in via istruttoria ci si oppone fin d'ora alla richiesta di
esibizione del libro assemblee nonché delle deleghe rilasciate dal socio in quanto Pt_1 inammissibile ed illegittima, perché trattasi di documentazione acquisibile alla disponibilità della
società attrice a norma di legge e dell'art. 6 dello statuto sociale e/o a norma dell'art. 2476 c.c.”;
Nell'interesse di parte intervenuta: “Voglia l'adito Ill.mo Tribunale, con riferimento ad
entrambe le cause riunite: I. Preliminarmente e pregiudizialmente: I) dichiarare il proprio difetto
di competenza a conoscere delle controversie in atti, in favore del Collegio Arbitrale previsto
dall'art. 28 del vigente Statuto Sociale, e comunque delle precedenti norme statutarie;
II. Nel
merito: rigettare in ogni caso tutte le avverse pretese in quanto inammissibili, improcedibili e
comunque destituite di fondamento fattuale e giuridico. III. Con salvezza di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23.12.2022, (di seguito Parte_1 Pt_3
ha convenuto in giudizio (di seguito ) al fine di ottenere
[...] Controparte_1 CP_4
l'annullamento e/o la declaratoria di nullità della delibera assembleare di del 24.12.2019, CP_4
iscrivendo il conseguente giudizio al n. r.g. 8524 del 2022.
A sostegno delle proprie domande, ha esposto che: Pt_3
a) il capitale sociale di è detenuto per il 50% da e per l'altro 50% da CP_4 Pt_3 [...]
(di seguito – il cui capitale sociale risulta sottoscritto in parti Controparte_3 CP_5
Per_ Per_ uguali dai germani , , , e Per_3 CP_2 Persona_6
b) in data 24 dicembre 2019, alle ore 22:15, si è tenuta in Roma, davanti al notaio Persona_7
l'assemblea dei soci di alla presenza di tale intervenuto in virtù di deleghe CP_4 Persona_1
rilasciate ex art. 2479 bis c.c. da e da nel corso della suddetta Assemblea è Pt_3 CP_5
stata deliberata la proroga della durata della società, il trasferimento della sede della stessa da Olbia
a Orosei, la modifica della scadenza dell'esercizio sociale (con la conseguente abbreviazione dell'esercizio sociale di quell'anno), l'adozione di un nuovo statuto sociale e la nomina di un revisore;
nel verbale relativo a detta assemblea il notaio ha constatato la regolare Per_2
costituzione della stessa, in quanto regolarmente convocata e atta a deliberare;
c) contrariamente a quanto verbalizzato, non ha ricevuto alcuna convocazione, non Pt_3
conosce , al quale non ha mai rilasciato alcuna delega – la cui visione è stata oggetto Persona_1
di esplicita richiesta rivolta al notaio verbalizzante, il quale ha rifiutato per indisponibilità dei documenti – e non ha mai concordato con l'amministratore né il cambio di sede della società né il testo del nuovo statuto;
d) ha avuto conoscenza della deliberazione de quo solo successivamente all'estrazione di una visura societaria dall'archivio ufficiale della C.C.I.A.A. di Nuoro;
e) negli anni l'amministratore unico ha sempre gestito come se l'unico socio fosse CP_4 [...]
estromettendo di fatto a tal proposito è indicativo il fatto che non ha CP_5 Pt_3 Pt_3
mai ricevuto alcuna informazione in merito all'attività gestionale e patrimoniale della società e che per anni (dal 2009 al 2020) l'attrice è stata estromessa dalle assemblee di approvazione del bilancio;
f) la circostanza che non abbia mai ricevuto alcuna delega da parte di Persona_1 Pt_3
per un verso, rende l'assemblea non validamente convocata, per altro verso, comporta che la relativa delibera sia stata adottata in assenza del quorum deliberativo richiesto dallo statuto;
In ragione delle irregolarità evidenziate e, dal momento che la regolare convocazione dell'assemblea costituisce un adempimento essenziale ed indispensabile per la valida costituzione dell'assemblea,
in forza della previsione ex art. 2479 ter c.c. la conseguente delibera deve essere dichiarata nulla e/o invalida e/o annullabile.
2. All'udienza del 18.4.2023 si è costituita – si ribadisce, di Controparte_6
seguito - la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in CP_4
favore di collegio arbitrale.
Difatti, l'art. 28 dello Statuto prevede che, ai sensi dell'art. 34 d. lgs. 5/2003, le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, nonché quelle tra soci e relative alla validità
delle delibere assembleari, sono devolute alla decisione di un collegio arbitrale.
ha proseguito eccependo, sempre in via preliminare, la decadenza dall'esercizio dell'azione CP_4 de qua, essendo decorso il termine (breve) di cui all'art. 2479 ter, comma I, c.c.: novanta giorni dalla trascrizione della delibera nel libro dei soci.
La convenuta, infatti, ha rappresentato che, anche a voler ritenere fondata l'allegazione di parte attrice secondo la quale la stessa non avrebbe mai rilasciato delega a , il vizio della Persona_1
delibera assembleare sarebbe, ex art. 2377 c.c., applicabile analogicamente alle società a responsabilità limitata, l'annullabilità.
Nel merito ha esposto che: CP_4
a) la domanda di accertamento riguardante il mancato conferimento della delega a Persona_1
è inammissibile in quanto lo stesso non è parte del giudizio;
b) la delibera contestata è valida, considerato che la società attrice risulta intervenuta nell'assemblea del 24.12.2019, rappresentata da che nulla ha opposto;
Persona_1
c) sono irrilevanti le doglianze circa il mancato coinvolgimento di nella gestione della Pt_3
società dal 2009 e, peraltro, la stessa ben avrebbe potuto consultare i documenti sociali, cosa che invece non ha mai fatto per oltre dieci anni, così dimostrando disinteresse rispetto alle vicende riguardanti . CP_4
Per queste ragioni la società convenuta ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le avverse pretese.
3. All'udienza del 18.4.2023, – di seguito – ha Controparte_3 CP_5
dispiegato atto di intervento volontario, allegando che:
i) è stata costituita nel 1988 e negli anni ha visto succedersi diversi titolari di quote sino al CP_4
22.12.1990, anno in cui la distribuzione del capitale vedeva il 90% nella titolarità di
[...]
e il restante 10% nella titolarità di CP_7 Persona_8
ii) nonostante la suddetta composizione, faceva in realtà riferimento ad , CP_4 Parte_2
Cont
- genero di e zio dei predetti fratelli con i quali ha sempre condiviso Controparte_7
diverse iniziative imprenditoriali – il quale, proprio in ragione della parentela e della pregressa collaborazione professionale, ha ottenuto che il nipote, accettasse l'intestazione CP_2 fiduciaria di partecipazioni e di cariche sociali in alcune sue società, tra cui - Controparte_8
l'odierna poi successivamente ritrasferite per una cifra irrisoria a Parte_3 Persona_9
moglie del medesimo;
Parte_2
Cont iii) agli inizi degli anni '90 si è prospettata, per i fratelli la possibilità di acquistare un complesso
Cont immobiliare in località Porto Istana (Olbia) e, onde facilitare tale operazione, i sig.ri hanno manifestato ad la volontà di concludere l'affare attraverso una delle sue società, Parte_2
la , previa l'acquisizione delle relative quote: è questa la ragione sottesa al rilascio di procura CP_4
speciale, recante data del 22.3.1991, da parte dell'amministratore unico di
[...]
a il quale si è poi fatto carico sia di sottoscrivere gli assegni per l'acconto Controparte_9 CP_10
in occasione della conclusione dell'acquisto dell'immobile sia di reperire ulteriori risorse finanziarie per onorare gli impegni presi;
Cont iv) in forza di dette operazioni, il 30.1.1992 – di proprietà dei fratelli acquistava il CP_5
50% delle quote sociali della da lasciando ai restanti due soci – CP_4 Controparte_7 [...]
e – l'intestazione fiduciaria delle rimanenti quote con l'obbligazione CP_7 Persona_8
di disporne a piacimento e a semplice richiesta dalla (intestazione fiduciaria che aveva, CP_5
tra le altre cose, lo scopo di garantire della restituzione di quanto investito da in Parte_2
via indiretta);
v) il totale controllo societario, che secondo gli accordi spettava a è stato consacrato CP_5
nella nomina come Amministratore Unico della di CP_4 CP_2
vi) è vero che nel tempo si sono succeduti diversi trasferimenti delle quote della appartenenti CP_4
alla famiglia ma questi sono rimasti meramente formali e sono avvenuti esclusivamente Pt_2
per esigenze del Gruppo Corbeddu.
vii) quanto sopra è dimostrato, da un lato, dalla circostanza che alla morte di Controparte_7
le figlie hanno inserito le quote della nella dichiarazione di successione solamente 5 anni CP_4
dopo e, dall'altro lato, dal fatto che si è sempre disinteressato alle vicende ed alle Parte_2 sorti di;
CP_4
viii) né , salvo il suo apporto iniziale, né hanno contribuito in alcun Parte_2 Pt_3
modo all'acquisizione del compendio immobiliare né alla ristrutturazione e all'ampliamento dello stesso che hanno portato alla creazione dell'attuale complesso alberghiero “Park Hotel Porto
Istana”.
Così ricostruita la vicenda societaria, ha eccepito pregiudizialmente il difetto di CP_5
competenza del Tribunale adito in favore di collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto e ha dato atto della connessione/collegamento con altra causa pendente nanti all'intestato Tribunale (R.G.7589/2022) riguardante altra delibera Assembleare.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, sottolineando come la CP_5
regolarità dell'assemblea risulti comprovata dal notaio che ha attestato la validità della convocazione e, conseguentemente, della deliberazione.
§§§
4. Come appena detto, precedentemente al giudizio r.g. 8524 del 2024, era già pendente il giudizio r.g. 7598/2022 introdotto da con atto di citazione del 16.11.2022 con cui ha convenuto in Pt_3
giudizio affinché venisse accertata e dichiarata non validamente costituita l'assemblea dei CP_4
soci tenutasi il 22.7.2022 e, conseguentemente, dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o invalidità
della delibera adottata in quella sede.
A sostegno delle proprie domande, ha allegato: Pt_3
1) di aver ricevuto, in data 28.4.2022, avviso di convocazione all'assemblea del 26.5.2022 avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021;
2) di aver chiesto, con pec del 18.5.2022, differimento dell'assemblea a data successiva al 30 giugno al fine di approfondire l'esame della bozza del bilancio e dei documenti a corredo di essa e,
contestualmente, di poter ricevere via e-mail copia dei documenti depositati ai sensi dell'art. 2429
c.c. presso la sede della società (pec rimasta priva di riscontro e a cui ha fatto seguito un'ulteriore pec del 21 giugno con la quale sono state domandate informazioni circa la fissazione della nuova data);
3) che, solo in occasione di una visura estratta dall'Archivio della C.C.I.A.A. di Nuoro del
26.10.2022, è venuta a conoscenza dell'avvenuta approvazione del bilancio di esercizio Pt_3
chiuso al 31.12.2021, in totale violazione delle disposizioni dello statuto;
3) che tale comportamento è stato protratto negli anni da e, in particolare, anche per CP_5
l'approvazione del bilancio del 31.12.2020 – avvenuta con verbale del 15.7.2021- nel quale è stata eseguita, da parte dell'amministratore, la rivalutazione dei beni dell'impresa per un importo di
18.265.967,43 euro, pari ad un incremento del 950% rispetto al valore in bilancio ante rivalutazione
(1.934.012,57 euro); tale inspiegabile operazione ha avuto come giustificazione un richiamo, nella nota integrativa, all'art. 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies, del d.l. 104/2020, che ha previsto, al fine di limitare gli effetti della pandemia da OV -19, la possibilità di derogare i principi sanciti dall'art. 2426 c.c. riguardanti l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali: le quote di ammortamento non utilizzate al 14.8.2020 potevano essere imputate all'esercizio 2021;
4) che suddetta rivalutazione ha avuto come conseguenza, una volta tornati al regime ordinario che prevede l'ammortamento per gli immobili al 3%, una perdita costante nei bilanci successivi con il rischio di un depauperamento, negli anni, del patrimonio netto;
conseguenze del tutto evidenti anche nel bilancio al 31.12.2021 nel quale è riportata una perdita di esercizio di 249.651,00 euro nonostante il valore della produzione sia incrementato del 58% (anomalia non evidenziata dal revisore indipendente, e dal rag. ; Persona_10 Persona_11
5) che detta operazione è stata finalizzata ad arrecare profitto a in danno di CP_5 Pt_3
anche in considerazione del fatto che le perdite di esercizio relative agli anni 2020 e 2021 sono state ripianate mediante l'utilizzo delle riserve appostate in bilancio che avrebbero dovuto spettare per il
50% a Pt_3
6) che la condotta posta in essere da configura una violazione dell'art. 2636 c.c. che CP_2 ha alterato scientemente la regolare costituzione dell'assemblea e il suo processo decisionale allo scopo di favorire la società a lui riferibile, CP_5
Per queste ragioni ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'irregolarità della Pt_3
costituzione e della mancanza dei quorum deliberativi dell'assemblea del 22.7.2022 in ragione dell'illegittima estromissione di e per l'effetto dichiararla nulla e/o annullabile insieme Pt_3
alle deliberazioni assunte in quella sede.
5. Con memoria di costituzione depositata il 6.2.2023, si è costituita in giudizio, eccependo CP_4
in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito in favore di collegio Arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 28 dello Statuto per tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari.
La convenuta, altresì, in via preliminare ha allegato di aver provveduto a convocare, a norma dell'art. 2377, comma 8, c.c., l'assemblea dei soci al fine di sostituire la deliberazione impugnata riservandosi, all'esito dell'adozione della delibera sostitutiva di quella oggetto del presente giudizio,
la richiesta di accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Nel merito, infine, ha rappresentato come l'assemblea fosse regolarmente costituita e CP_4
pienamente legittimata a deliberare a norma dell'art. 2479 bis c.c. essendo stati presenti tutti gli aventi diritto: i soci, l'amministratore unico e il sindaco come da attestazione a verbale, la presenza dei quali sana il vizio di mancata convocazione.
Ancora, la convenuta ha affermato la correttezza delle risultanze del bilancio chiuso al 31.12.2020,
pienamente valido ed efficace non essendo stato oggetto di alcuna impugnazione, nonché ha contestato il nesso tra la deliberazione del 15.7.2021 (di approvazione bilancio 2020) e quella del
22.7.2022 (di approvazione del bilancio 2021).
Altrettanto deve dirsi con riferimento alla domanda di parte attrice volta alla declaratoria di nullità
e/o annullabilità della delibera per mancanza del quorum deliberativo: l'assemblea è stata costituita in forma totalitaria, attesa la presenza, in persona e per delega, dell'intero capitale sociale e degli altri soggetti aventi diritto.
ha eccepito, infine, l'estrema vaghezza della doglianza circa l'illecita influenza CP_4
sull'assemblea che non permette di individuare né la condotta censurata né il soggetto cui dovrebbe imputarsi tale condotta.
6. Con memoria depositata il 6.2.2023, si è costituita e ha contestato le domande attoree CP_5
evidenziando, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale in favore di collegio arbitrale e, in via preliminare, dopo aver preso atto della convocazione dell'assemblea sostitutiva ex art. 2377 c.c.,
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione.
Nel merito, l'intervenuta, ha ribadito che l'Assemblea si è riunita in forma totalitaria ed è stata validamente costituita e ha validamente deliberato.
Infine, ha evidenziato come oggetto di contestazione non sia il verbale assembleare né CP_5
la deliberazione del 15.7.2021 né il bilancio al 31.12.2021 e che la violazione ex art. 2636 c.c.
dedotta dall'attrice oltre che essere infondata è anche inammissibile.
§§§
7. All'udienza di prima trattazione della causa r.g. 8524/2022, parte attrice ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta in calce al doc. n. 2 prodotto dalla costituente CP_4
la delega da parte del legale rappresentante di in favore di e il giudice, Pt_3 Persona_1
preso atto della contestuale pendenza tra le stesse parti di altro giudizio oggettivamente connesso,
ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione per la riunione, che a sua volta a rimesso al giudice titolare del fascicolo per l'eventuale riunione delle cause.
8. Con ordinanza del 26.9.2023, a scioglimento della riserva assunta in data 9.9.2023, il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 26.1.2024 da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
9. Con la prima memoria 183 c.p.c., l'attrice ha contestato le avverse pretese e, in particolare, che la clausola compromissoria invocata dalle controparti possa trovare applicazione, ciò in quanto è
stata introdotta dallo statuto approvato con delibera del 24.12.2019 oggetto di impugnativa per nullità e, in ogni caso, inefficace ed insuscettibile di operatività in quanto la presente controversia ha ad oggetto diritti indisponibili.
In particolare, sarebbero in causa a) il diritto indisponibile a prendere parte all'assemblea, leso con la mancata convocazione sia con riferimento all'assemblea del 24.12.2019 che con riferimento all'assemblea del 22.7.2022; b) relativamente alla sola delibera del 22.7.2022, il diritto a che il bilancio sia redatto in conformità a principi di chiarezza e precisione, inderogabili e dai quali derivano, appunto, diritti sottratti alla disponibilità delle parti.
L'attrice, pertanto, ha concluso che dall'indisponibilità di suddetti diritti deriva anche il termine decadenziale per l'impugnazione nella misura di tre anni.
A sostegno delle proprie pretese, sempre con la prima memoria istruttoria, ha esposto che Pt_3
nella redazione del bilancio al 31.12.2021 sono stati violati i principi di verità, chiarezza e correttezza dal momento che alcune voci del bilancio (immobilizzazioni materiali e immateriali,
perdite di esercizio e debiti entro ed oltre l'esercizio) sono poco chiare e sono la conseguenza di decisioni prese in totale autonomia dall'amministratore unico senza mai consultare Pt_2
. Secondo la ricostruzione dell'attrice, con il supporto del revisore unico
[...] CP_2
dott. , ha violato in maniera reiterata, nella valutazione delle voci di bilancio, Persona_12
i principi di prudenza compromettendo di fatto la continuità aziendale, in spregio al principio di legittimo affidamento riposto da nei confronti dei nipoti. Parte_2
10. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha insistito per l'accoglimento delle proprie CP_5
conclusioni come formulate nell'atto di costituzione e risposta specificando che la domanda di parte attrice, per entrambe le delibere assembleari impugnate, verte sulla violazione dell'iter formale di costituzione e deliberazione delle assemblee e, quindi, unicamente su vizi formali e non sulla violazione di diritti indisponibili. Infine, con riferimento al danno lamentato dall'attrice, l'intervenuta ha opposto che la rivalutazione compiuta è un'attività di pertinenza dell'organo amministrativo e, in ogni caso, della quale è stata fornita un'opportuna informazione nella nota integrativa che riporta i criteri secondo cui l'operazione è avvenuta.
11. Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. SOFIN, oltre a ribadire le proprie richieste formulate sia in sede di costituzione e risposta sia di prima memoria, ha lamentato il radicale mutamento della domanda effettuato da parte attrice con la prima memoria. La convenuta ha lamentato che l'oggetto della domanda del presente giudizio riguarda unicamente l'invalidità delle delibere assembleari per irregolarità nella convocazione e nel raggiungimento del quorum deliberativo e non anche le violazioni dei principi di verità, chiarezza e correttezza nella redazione del bilancio. Per queste ragioni, la società ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della domanda nuova.
12. Scaduto il termine per il deposito delle memorie in sostituzione dell'udienza del 26.1.2024, il
Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 4.6.2024, alla luce delle questioni preliminari di competenza e preso atto dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per travalicamento dei limiti ex art. 183 c.p.c. e ritenuto di dover rimettere al collegio la causa sulle questioni preliminari dirimenti, ha rinviato all'udienza del 21.7.2024 sostituita dal deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni.
13. All'esito dell'udienza il Giudice ha tenuto la causa a decisione e ha assegnato alle parti i termini
190 c.p.c..
***
A) Deve, in primo luogo, trattarsi delle domande dispiegate con riferimento alla delibera del
24.12.2019 in quanto preliminari per la trattazione di quelle inerenti alla successiva delibera.
Tali domande sono fondate e meritevoli di accoglimento.
La società ha proposto impugnazione della delibera di SOFIN in oggetto lamentando la Pt_3
propria estromissione in qualità di socio detentore del 50% del capitale sociale, rilevando che la propria partecipazione, a norma di legge e in forza dello statuto sociale, sarebbe stata determinante sia per la regolare convocazione dell'adunanza sia per il raggiungimento del quorum deliberativo,
invocando infine così l'assoluta mancanza di informazioni con conseguente nullità dell'assemblea.
Affinché la volontà deliberativa sociale possa considerarsi correttamente formata, l'art. 2479- bis c.c. pone due elementi essenziali: in primo luogo, l'informazione preventiva dei soci riguardante l'avvio del procedimento deliberativo e, secondariamente, l'informazione sugli argomenti da trattare.
Nel caso in esame, non risulta in atti l'avvenuta comunicazione della convocazione, né la stessa può
desumersi da alcun elemento, tanto più alla luce del disconoscimento della firma apposta nella delega. La circostanza che il notaio che ha ricevuto il verbale d'assemblea abbia dichiarato nello stesso di aver preso visione della convocazione del socio infatti, non può costituire prova Pt_3
di ciò, stante il fatto che il notaio certifica soltanto di aver preso visione di una comunicazione, ma non certo dell'esistenza giuridica della stessa.
In mancanza, nel presente giudizio, della produzione della convocazione del socio, il Tribunale non
è posto in condizione di valutarla e, pertanto, ritenerne l'esistenza e validità. Deve quindi ritenersi che manchi la prova della convocazione. Ne discende che il procedimento deliberativo nella sua interezza è viziato e invalido.
La giurisprudenza è pacificamente concorde sul punto: l'omessa convocazione integra la fattispecie di delibere prese in “mancanza assoluta di informazione”, sanzionata dall'art. 2479-ter c.c. con la nullità, eccepibile entro il termine di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Ciò posto, l'omessa convocazione di implica che l'assemblea del 24.12.2019 non sia stata Pt_3
regolarmente costituita e, pertanto, deve essere dichiarata nulla e con essa anche le deliberazioni adottate con tutte le conseguenze del caso che si riflettono anche sulla validità e applicabilità dello
Statuto come modificato in quella sede.
B) Avuto riguardo alla delibera del 20.7.2022, la stessa è stata oggetto di impugnativa per le medesime doglianze circa l'illegittima estromissione del socio e l'invalidità della Pt_3 deliberazione per mancato raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo.
Pregiudizialmente sia la convenuta che l'intervenuta hanno sollevato l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore di collegio arbitrale.
Parte attrice, altresì, opponendosi alle avverse eccezioni di incompetenza, ha sostenuto che i diritti oggetto della presente causa siano sottratti alla disponibilità delle parti e, quindi, non compromettibili, in quanto attengono alla verità, chiarezza e trasparenza dei bilanci.
Ciò posto, si osserva che, in seguito alla declaratoria di nullità della delibera del 25.12.2019, il testo dello statuto come modificato in quella sede non può essere applicato e deve invece farsi riferimento al vecchio testo statutario il quale, all'art. 19, prevede una clausola arbitrale secondo cui “tutte le
controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Soci, l'Amministratore o gli
Amministratori, I Liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente sempre alla Società sempreché non
vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte inappellabilmente e senza formalità di
procedura da tra arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna della parti
contendenti ed il terzo dal presidente della Camera Arbitrale di Roma”.
Così come formulata, suddetta clausola appare in contrasto l'art. 34, d.lgs. 5/2003, nella parte in cui non è previsto che tutti gli arbitri siano nominati da un soggetto esterno alla società.
Ne discende l'intervenuta nullità della clausola, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità: “La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non
adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non prevede che la nomina degli
arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare
la tesi del "doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario
in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il
principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione” (Cass. 17287 del 2012; Cass. 25610
del 2018).
Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza.
Venendo al merito, è necessario in via preliminare individuare il perimetro del giudizio, stante la circostanza che oltre a contestare la corretta convocazione dell'assemblea e il Pt_3
raggiungimento del quorum deliberativo, con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., ha allegato la violazione dei principi di chiarezza, verità e completezza del bilancio oggi contestato.
Per consolidata giurisprudenza la modificazione della domanda in sede di prime memorie 183 c.p.c.
può avere luogo, con riguardo ad entrambi gli elementi identificativi della stessa sul piano oggettivo,
quando la domanda modificata è connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio purché non vi sia una compromissione delle “potenzialità difensive” della controparte o un allungamento eccessivo dei tempi processuali (ex multis Cass. SS.UU. 12310/2015).
Dette indicazioni sono state specificate nel tempo con numerose altre decisioni della Suprema Corte,
la quale ha chiarito che domanda vecchia e nuova devono riguardare la medesima vicenda sostanziale, rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte pur contemperando il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, favorendo la risoluzione della complessiva vicenda sostanziale in un unico contesto, evitando così il moltiplicarsi dei processi.
Nel caso di specie la domanda proposta da con atto di citazione riguardava l'irregolare Pt_3
costituzione dell'assemblea e della conseguente deliberazione per mancanza di quorum deliberativo richiesto dalla legge e dallo statuto;
mentre la domanda precisata in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. riproponeva la stessa doglianza arricchita dalla richiesta di nullità per violazione dei principi di verità, chiarezza e completezza del bilancio approvato in quella sede.
Sebbene le due domande si pongano su piani differenti, deve affermarsi che la seconda attiene,
almeno in parte, alla stessa vicenda sostanziale, in quanto attinge ad una delle delibere assunte nel corso dell'assemblea del 22.7.2022, quella relativa all'approvazione del bilancio al 31.12.2021.
La domanda come formulata dall'attrice con la prima memoria istruttoria, allora, non può essere considerata una domanda nuova, ma una specificazione, seppur articolata, della domanda originaria,
volta alla caducazione della delibera assembleare.
Né, si osserva, aver articolato la domanda in maniera più complessa con la prima memoria istruttoria ha leso il diritto di difesa di convenuta e intervenuta, che ben hanno potuto usufruire della seconda e terza memoria istruttoria per prendere posizione, dedurre prova e articolare prova contraria.
C) Nel merito, tuttavia, devono esaminarsi prima le domande come dispiegate nell'atto introduttivo relative all'invalidità della costituzione dell'assemblea del 22.7.2022 e della deliberazione adottata in quella sede alla luce del combinato disposto delle norme statutarie e quelle di legge.
Lo statuto, così come modificato con la delibera del 26.1.1996, disciplina il funzionamento dell'assemblea agli artt. 7 e ss..
Con riferimento alle modalità di convocazione e al quorum costitutivo, invero, il testo statutario nulla dispone, dovendosi allora sul punto applicare le disposizioni del codice civile.
L'art. 2479-bis c.c. al comma primo, stabilisce che “l'atto costitutivo determina i modi di
convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli
argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza”.
Da quanto prodotto agli atti emerge che la convocazione è stata effettivamente spedita con mezzo idoneo a rendere edotta dell'avvio del procedimento deliberativo ma, poi, l'adunanza in Pt_3
esame si è tenuta in una data differente – seppur successiva- rispetto a quella indicata nella convocazione con un sostanziale nocumento al diritto del socio di parteciparvi.
Difatti, nello stesso verbale si legge la dichiarazione dell'amministratore circa l'assenza di formale convocazione che sarebbe stata sanata dalla presenza totalitaria dell'organo amministrativo e l'intero capitale sociale per delega o in proprio. Invero il verbale non dà atto dei soggetti presenti ed in che modo il capitale sociale sia stato rappresentato in quella sede.
Con la conseguenza che la mancanza di formale convocazione non può dirsi sanata e che, con riferimento alla delibera del 22.7.2022, devono ritenersi valide le motivazioni dispiegate circa la nullità della delibera del 24.12.2019.
Per quanto tutto premesso, l'assemblea tenutasi in data 22.7.2022 deve essere dichiarata nulla per assenza assoluta di informazione e con essa le deliberazioni in quella sede assunte. Gli ulteriori vizi dedotti restano assorbiti.
D) Le spese seguono la soccombenza, pertanto e devono essere condannate a CP_4 CP_5
rifondere delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto del Pt_3
valore indeterminabile della controversia, della sua media complessità, dell'assenza di assunzione di prova costituenda e del numero delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
A. Rigetta l'eccezione di incompetenza;
B. Dichiara la nullità della delibera assembleare di del 24.12.2019; Parte_4
C. Dichiara la nullità della delibera assembleare di del 22.7.2022; Parte_4
D. Condanna e a rifondere parte delle spese del presente Parte_4 CP_5 Pt_3
giudizio, che si liquidano in 8.000,00 euro, oltre spese generali del 15%, iva, c.p.a. e contributo unificato.
Cagliari, 17 aprile 2025
Il Presidente est.
dott. Gaetano Savona