Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
01 690 202 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO IT JANO LA COR Oggetto contratto di somministrazione di SEZIONE TERZA CIVILE -acqua potabile tariffa applicabile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10424/00 - Presidente Dott. Vittorio DUVA - Consigliere- Dott. Ugo FAVARA 4269 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere- Rep. 481 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Ud. 21/11/01 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. pro per diritti 155 COMUNE DI COLLESANO, in persona EL Sindaco il tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIE RE CAPODISTRIA 18 presso lo studio ELl'avvocato SERENA MICELI, difeso dagli avvocati PASQUALE MOGAVERO, SERAFINO BELLISSIMO, giusta ELega in atti;
ricorrente - contro domiciliata in FATTA DEL BOSCO LAURA, elettivamente ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio ELl'avvocato VARIE DCV FABIO ROCCELLA, LUCIO NICOLAIS, difesa dall'avvocato 2001 giusta ELega in atti;
1992 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 276/99 ELla Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 05/02/99 e depositata il 24/03/99 (R.G. 810/96); udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 21/11/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Pasquale MOGAVERO (per ELega Avv. S. BELLISSIMO); udito l'Avvocato Fabio ROCCELLA;
udito il P.M., in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto EL ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Collesano ricorre per cassazione, ar- ticolando quattro motivi di censura, avverso la sen- tenza n. 276/99 ELla corte d'appello di Palermo che, in riforma ELla sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di RA TT EL CO volta alla declarato- ria che la fornitura di acqua potabile effettuata dall'ente territoriale in suo favore era soggetta alla tariffa per usi irrigui. Ha ritenuto la corte territoriale che, essendo sta- to specificato in contratto che la concessione di acqua potabile concerneva un "immobile ad uso azienda agrico- comunale ELl'aprile 1992 la" ed avendo la ELibera 2 fissato tariffe sia per l'acqua destinata ad abitazione sia per quella destinata ad usi industriali ed irrigui, alla fornitura in questione dovessero applicarsi tali ultime tariffe, considerato altresì che l'interessata era proprietaria anche di appezzamenti di terreno de- stinati a pascolo, suscettibili di essere "adacquati" nella stagione secca, con un uso rientrante tra quelli irrigui. Resiste con controricorso RA TT EL CO, che ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il comune ricorrente prospetta un unico motivo di censura, articolato in quattro profili, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 189, comma 1, 227, comma 1, c.p.c., 1362 e SS. C.C. (e di numerose ELiberazioni EL consiglio comunale, ELla giunta municipale e EL commissario straordinario), nonché omessa, illogica ed insufficiente motivazione su punti decisivi.
1.1. Sotto il primo profilo si duole che la corte d'appello abbia EL tutto pretermesso la considerazione ELla ELiberazione n. 160 EL 29.5.1986 (e ELle suc- cessive nn. 349/87 e 50 ovvero 501/91), il cui articolo 41 bis stabiliva che tutte le utenze extraurbane, anche se "provviste" di terreno limitrofo, erano soggette al- 3 la disciplina contestualmente stabilita, secondo la quale l'uso consentito era esclusivamente quello pota- bile, con espresso divieto di innaffiare piante. Con cui la l'utente aveva per anni tale ELiberazione prestato acquiescenza si mirava evidentemente ad evi- - tare, in un contesto connotato da frequenti crisi idri- che, che venisse impropriamente usata acqua potabile per usi irrigui. Da qui la tariffazione appunto previ- sta per l'acqua potabile, costituente EL resto l'uso che la TT EL CO aveva contrattualmente accetta- to. La corte d'appello era dunque incorsa in omessa pronuncia per non aver statuito sul "contenuto e la va- lenza ELl'art. 41 bis EL regolamento di distribuzione ELl'acqua potabile".
1.2. Sotto il secondo è prospettata, per le ragioni suddette e per avere la corte considerato solo una par- te EL contratto e soltanto una ELle tante ELibera- zioni invocate dal comune, anche violazione ELl'art. 360, n. 5, c.p.c.. In sostanza la corte aveva omesso di tenere conto di tutte le ulteriori risultanze istrutto- rie e di motivare in punto di prevista esclusione ELl'uso irriguo per le utenze extraurbane, di unicità ELla tariffa per tali utenze, di rilevanza ELla natu- ra esclusivamente potabile ELl'acqua fornita, di 4 espressa assunzione ELl'impegno ELl'utente di accet- tare le variazioni tariffarie che il comune avrebbe eventualmente apportato, con la sola facoltà di "chiedere la rescissione EL contratto". La ELibera n. 128/92, l'unica considerata dalla corte d'appello, concerneva in realtà solo aumenti ta- riffari e non anche la modifica ELle tipologie ELle tariffe;
né era stato spiegato in sentenza per quali ragioni l'analisi EL giudice di merito non fosse stata estesa anche alle altre ELiberazioni. Del tutto illogico appariva poi il ragionamento ELla corte nella parte in cui aveva ritenuto che, con- cernendo l'utenza un'azienda agricola, l'uso pattuito non potesse essere che irriguo, se non altro perché п un'azienda agricola sulla quale insistano fabbricati р и ha certamente necessità di disporre di acqua anche ad т uso alimentare. ул Infine, l'assunto che l'acqua fosse destinata ad uso irriguo in quanto pascoli venivano "adacquati" durante l'estate, costituiva ipotesi contraria a quella prospettata dalla stessa interessata, la quale aveva affermato che l'acqua era destinata all'abbeveraggio degli animali.
1.3. Sotto il terzo profilo viene genericamente prospettata violazione ELle regole ermeneutiche di cui 5 agli artt. 1262 e ss. c.c. ed insufficienza ELla moti- vazione, tale da non consentire di cogliere il procedi- mento logico giuridico seguito dal giudice per giungere alla propria decisione.
1.4. Sotto il quarto, da ultimo, il comune ricor- rente denuncia violazione ELl'art. 112 c.p.c. per non essersi la corte d'appello pronunciata in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione.
2.1. Il quarto profilo di doglianza, il cui esame è logicamente preliminare, è infondato, dovendo ritenersi che il giudice si sia implicitamente pronunciato sulla giurisdizione per il fatto stesso di aver emesso una pronuncia di merito. Il che esaurisce ogni questione sul punto, non avendo il ricorrente contestato in questa sede la giu- risdizione EL giudice ordinario.
2.2. Il terzo profilo di censura è inammissibile in riferimento alla dedotta violazione di legge, in quan- to, per la sua assoluta genericità, non soddisfa i re- i n l a n A quisiti di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., non essendo specificamente indicate le regole ermeneutiche che il giudice avrebbe violato;
ed è infondato in relazione al denunciato vizio di motivazione, essendo assolutamente chiara la ratio decidendi posta a fondamento ELla de- cisione (al di là di quanto si osserverà appresso). 6 2.3. Vanno dunque esaminati i primi due profili, trattazione congiunta stante la comunanza ELle con questioni che pongono. Nella parte in cui è prospettata omessa pronuncia sul "contenuto e la valenza ELl'art. 41 bis EL rego- lamento di distribuzione ELl'acqua potabile", la cen- sura è infondata perché la relativa questione non era posta in funzione di accertamento sul quale avrebbe po- tuto formarsi il giudicato, ma costituiva il contenuto di una difesa ELla parte volta alla dimostrazione EL- la infondatezza ELla tesi ELla controparte, integran- do dunque una mera difesa.
2.4. Per il resto, le censure sono invece fondate nel senso di seguito precisato. La corte d'appello ha ritenuto che, essendo stato contrattualmente stabilito che la fornitura fosse de- stinata ad un immobile ad uso di azienda agricola, non potessero applicarsi le tariffe relative agli usi abi- tativi, ma invece quelle stabilite per gli usi "industriali, irrigui, ecc.", considerato in particola- re che la dizione "ecc." consentiva di ricomprendere negli usi industriali tutte le attività produttive. Ha poi soggiunto che, essendo taluni appezzamenti destinati a pascolo, l'acqua era destinata, quantomeno in estate, anche ad uso irriguo. 7 Il ricorrente si duole in sostanza che la corte non abbia considerato che, ai sensi ELl'art. 41 bis EL regolamento per la distribuzione di acqua potabile (adottato anche a fini di deterrenza da un uso impro- prio), per tutte le utenze extraurbane (quale si assume essere quella di specie) vigeva un'unica tariffa, con concessione ad esclusivo uso potabile ELl'acqua. E con sostanziale indifferenza, dunque, in relazione agli scopi perseguiti dall'amministrazione, che l'acqua ve- nisse usata per scopi diversi da quello potabile, fos- sero essi industriali, irrigui, zootecnici o produttivi in genere. Ora è evidente che, ove così fosse stato, le moti- vate considerazioni in fatto svolte dalla corte d'appello non avrebbero potuto rivestire rilevanza al- cuna, in quanto l'assimilabilità ELl'uso ELl'acqua destinata ad un'azienda agricola a quello industriale, piuttosto che a quello abitativo, non avrebbe avuto al- cuna conseguenza ai fini ELla decisione. Sicché la di- g n i k a r u h C samina ELla questione posta dall'amministrazione per un verso era logicamente preliminare e, per altro ver- SO, certamente atteneva ad un punto decisivo ELla con- troversia, posto che dalla sua soluzione poteva dipen- dere l'esito ELla causa. Si impone dunque la cassazione ELla sentenza af- 8 finché il giudice di rinvio- che si designa in diversa sezione ELla stessa corte d'appello e che provvederà anche a regolare le spese EL giudizio di cassazione si faccia carico ELla relativa questione alla luce ELle complessive risultanze istruttorie.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione ELla corte d'appello di Palermo. Roma, 21 novembre 2001 В Арсовий Il presidenteVictoris fuis 10 -129,11 L'estensore 30.99 + TOT. 160,10 IL CANCELLIERE C1Depositata in Cancelleria Gina Casa joggi, H. CANCELLIERE C1 Gina Casoli E ROMA : 12610.2002 4 N AGENZIA 25625 23.10 (euro) A p. (De #Responsati 300 9