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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/05/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1057 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 01/02/2024
da
( , con l'avv. Parte_1 C.F._1
BAMBINI PAOLO
ricorrente nei confronti di
( , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“Contrariis reiectis;
In via principale e di merito
D a t o a t t o che il resistente, regolarmente notificato, non si è costituito,
né è comparso in udienza, d i c h i a r a t a conseguentemente la sua contumacia, a
c c e r t a t o il disinteresse del IG. nei riguardi della prole, Controparte_1
a f f i d a r e i figli minori e Controparte_2 Persona_1
in via esclusiva alla madre e d i s p o r s i la residenza prevalente dei
[...] 2
figli presso la medesima e tempi e modalità di incontro con il padre solo previo
accordo tra i genitori;
A c c e r t a t a la sussistenza di redditi in capo al resistente, tenuto conto
delle condizioni economico patrimoniali della ricorrente e delle eIGenze economiche
inerenti la prole, d i c h i a r a r s i il IG. tenuto alla Controparte_1
corresponsione del contributo al mantenimento in favore dei figli minori nella
misura che si reputa congruo individuare nell'importo di € 600,00 quale assegno
periodico mensile (ovvero € 300,00 per ciascun figlio), ciò a far data dalla
proposizione della presente domanda giudiziale, somma rivalutabile secondo indice
Istat, o in quell'altra misura, anche maggiore, che il Tribunale riterrà di
determinare; d i c h i a r a r s i il IG. tenuto a Controparte_1
corrispondere alla IG.ra , a far data dalla proposizione Parte_1
della presente domanda giudiziale, il 50% delle spese accessorie sanitarie non
coperte dal S.S.N., scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative per i figli,
secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia per i procedimenti in materia di
persone, minorenni e famiglie IGlato presso il Tribunale di Verona in data
13.12.2024, a cui ci si riporta integralmente;
D i s p o r s i l'erogazione del beneficio dell'assegno unico ed universale in
favore della IG.ra nella misura del cento per cento. Parte_2
In ogni caso:
P r e s o a t t o del contegno tenuto dal resistente, d i c h i a r a t a la
contumacia dello stesso nel presente giudizio, c o n d a n n a r e il IG.
[...]
alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre Controparte_1
c.p.a., I.v.a. e spese generali”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 1090 emessa in data 21.3.2022 dal Tribunale
di Drobeta – Turnu Severin (Romania) è stato dichiarato lo
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scioglimento del matrimonio per comune accordo delle parti e la riassunzione da parte della moglie del cognome avuto prima del matrimonio, ovvero quello di;
in merito alle domande Parte_1
ulteriori dell'odierna ricorrente, aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale e il mantenimento dei figli minori, il
Tribunale rumeno ha dichiarato il difetto di competenza giurisdizionale e ha statuito che, vista la residenza dei minori in
Italia, sussisteva la competenza giurisdizionale dei Tribunali italiani
(doc. 3 di parte ricorrente).
La ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tribunale di
Verona, affinché fossero disposti l'affidamento condiviso dei figli minori nata il [...] e Controparte_2 Persona_1
nato il [...] con residenza presso la madre e con incontri
[...]
con il padre su accordo dei genitori, e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600 mensili (€
300 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto della madre di percepire l'intero assegno unico universale.
Il resistente, al quale sono stati regolarmente notificatiil ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito, né è
comparso all'udienza dell'11.6.2024.
Sentita la ricorrente, regolarmente comparsa, la Presidente
delegata ha pronunciato la seguente ordinanza riservata, depositata l'11.6.2024:
“dato atto che il resistente, regolarmente notificato, non si è costituito, né è
comparso in udienza, cosicché va dichiarata la sua contumacia;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
dato atto che con sentenza del Tribunale rumeno di Parte_3
è stato dichiarato il divorzio tra le parti;
[...]
3 4
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo
di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse dei figli nata il [...] e Controparte_2
nato in data [...]; Persona_1
rilevato che entrambi i figli e i genitori risiedono abitualmente in Italia,
cosicché sussiste la competenza giurisdizionale, come già dichiarato dal
Tribunale rumeno, e trova applicazione la legge italiana;
ritenuto che, vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione, in
considerazione delle allegazioni riguardo il disinteresse del resistente e nella
contumacia del medesimo, appare preferibile fin dalla presente fase, disporre
la residenza prevalente dei figli presso la madre, con affidamento esclusivo
alla medesima e tempi e modalità d'incontro con il padre solo previo accordo
tra i genitori;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento corrispondendo alla madre un contributo in denaro che
appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo
fisso mensile di € 400 (€ 200 ciascuno) rivalutabile, tenuto conto delle
presumibili eIGenze dei figli, delle risorse economiche e delle capacità
reddituali dei genitori (non constano impedimenti al lavoro del padre), dei
compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti
esclusivamente dalla madre, dell'assenza di contribuzione diretta e del
percepimento dell'assegno unico universale esclusivamente da parte di
quest'ultima, quale affidataria esclusiva;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
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ritenuto che, nella contumacia del padre, vadano richieste d'ufficio,
nell'interesse dei figli minori, informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle
Entrate sull'estratto conto contributivo e sui redditi del padre;
ritenuto che la necessità di assumere i mezzi di prova orale richiesti sarà
valutata all'esito dell'ascolto della figlia ulterdodicenne;
per questi motivi
dichiara la contumacia del resistente;
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Affida i figli minore in via esclusiva alla madre;
gli incontri tra il padre e
il/la minore saranno concordati tra i genitori;
2) Dispone che il IG. , con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo
mensilmente alla madre IG. , Parte_1
entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 400 (€ 200 ciascuno),
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre,
affidataria esclusiva.
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo del IG.
nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente anagraficamente a VIA CAMPAGNOLA N. 58/5 37011
CISANO DI BARDOLINO ITALIA (codice fiscale: C.F._2
) e all'Agenzia delle Entrate di inviare informazioni sui redditi del
medesimo relativi agli ultimi tre anni. Assegna termine fino al per la
trasmissione.
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Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
- udienza del 26.9.2024 h. 15.00 per ascolto della figlia ultradodicenne
e per esame dell'esito delle informazioni;
Controparte_2
- udienza del 20.3.2025 h.
9.45 per rimessione della causa al Collegio con
termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note scritte di
precisazione delle conclusioni e della documentazione sui redditi aggiornata
e fino a quindici giorni prima per il deposito di comparse conclusionali.”
Acquisite le informazioni sui redditi e sui rapporti lavorativi richieste, all'udienza del 26.9.205 la Presidente delegata la figlia ultradodicenne esaurita l'istruttoria, all'udienza Controparte_2
del 20.3.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate nel senso sopra riportato dalla ricorrente e previo deposito da parte di quest'ultima della comparsa conclusionale.
La sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale rumeno va senz'altro riconosciuta incidentalmente, non ravvisandosi allo stato motivi di diniego ai sensi dell'art. 38 del Reg. UE n. 2019/2011,
applicabile ratione temporis.
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale,
che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Reg. UE 1111/2019 – applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato dopo l'1.8.2022, data di applicabilità del regolamento -
attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Nel caso in esame, i due figli minorenni risiedono con la madre a Cavaion Veronese e frequentano
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le scuole in Italia, cosicché ai sensi del citato art. 7 va senz'altro affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di incontro.
Con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli, trova applicazione il Regolamento (CE) n. 4/2009 del ConIGlio, del 18 dicembre 2008,
"relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011. Anche quest'ultimo Regolamento trova applicazione a prescindere dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali i criteri generali ai sensi dell'art. 3 lettera d) la competenza del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa alla responsabilità genitoriale.
Sussiste pertanto la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte nel ricorso.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, è necessario distinguere le varie domande.
Quanto all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare, il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), va rilevato che, fermo il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale,
alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori,
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perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità
genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Conseguentemente, nel caso concreto, essendo i minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Da ultimo, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento, viene in considerazione l'art. 15 del Regolamento
(CE) n. 4/2019, già sopra menzionato, a norma del quale "la legge
applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo
dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.”: l'art. 3 del
Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile,
prevede che, in mancanza di una specifica deIGnazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, ossia dagli artt. 337 bis e seguenti del codice.
Passando al merito, va confermato l'affidamento esclusivo dei figli alla madre in considerazione dei seguenti elementi:
a) dall'ascolto della figlia nata il [...], Controparte_2
emerge una relazione problematica con il padre (“Vedo il
PÀ una volta ogni due mesi, mi scrive sul cellulare ogni due
settimane, lui dice che non chiama mai perché è occupato ma io
sono sicura che non è così. L'ho visto un mese due fa, d'estate,
non mi ricordo bene quando. Siamo stati insieme qualche oretta
con mio fratello. Mio padre è interessato solo alla scuola, mi
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chiede sempre se prendo bei voti, io qualche volta non gli dico se
prendo 7 perché secondo lui è un voto basso. Qualche volta torno
in Romania con mia mamma ma non ci sono mai andata da sola
con mio PÀ. I genitori di mio PÀ vivono in Romania ma li
vedo solo una volta l'anno se va bene. Vedo poco anche la sorella
di mio PÀ e i miei cugini che vivono in Romania, mentre i
fratelli di mio PÀ vivono qui ma li vedo raramente. Non provo
nulla per mio padre, non è stato un vero padre per me, si è
comportato male con mia mamma.”;
b) il padre non consta aver adempiuto agli obblighi di mantenimento, anche successivamente alla pronuncia dei provvedimenti provvisori;
c) il padre è scarsamente presente nella vita dei figli.
Reputa il Collegio che vada altresì confermato l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei figli nella misura stabilità in via provvisoria, posto che dalle informazioni assunte e dai documenti prodotti risulta quanto segue.
La madre, nata nel 1988, risulta avere avuto redditi annui di circa
€ 17.500 come cameriera ai piani con rapporti stagionali (doc. 25 di parte ricorrente), convive con il nuovo compagno, il quale risulta avere avuto nell'ultimo anno redditi lordi di € 28.138 (€ 4537 imposta netta, doc. 26 di parte ricorrente), in linea con quelli degli anni precedenti;
la coppia vive in una casa in locazione con contratto è
stato stipulato dal compagno per la quale il canone è di € 700 mensili
(doc. 15 di parte ricorrente), che deve presumersi sostenuto da entrambi;
peraltro, il compagno ha avuto tre figli da una precedente relazione, al cui mantenimento deve concorrere. La ricorrente percepisce inoltre l'intero assegno unico pari ad € 378 mensili.
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Il resistente, nato nel 1986, risulta avere avuto dal 2012 al 2020
(anno in cui deve presumersi collocarsi la crisi coniugale) vari rapporti di lavoro dipendente, con alcuni periodi di disoccupazione
(si veda estratto conto contributivo dell'INPS), con redditi mediamente modesti. Dalle informazioni inviate dall'Agenzia delle
Entrate risultano redditi lordi pari ad € 7.523 nel 2021, € 24.395 nel
2022 ed € 14.384 nel 2023. Non essendosi il resistente costituito, non emergono spese abitative o eventuali convivenze.
Valutate comparativamente le situazioni economiche dei genitori,
reputa il Collegio che vadano confermati i provvedimenti provvisori anche in ordine agli obblighi del padre di contribuire al mantenimento dei figli.
Per il principio della soccombenza, il resistente va condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione
dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta (introduttiva, studio, istruttoria e decisionale),
della complessità delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida i figli minori nata il [...] e Controparte_2
nato il [...] in [...] esclusiva alla madre;
gli Persona_1
incontri tra il padre e i minori saranno concordati tra i genitori;
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2) Dispone che il IG. , con decorrenza Controparte_1
dalla domanda, contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente alla madre IG.
[...]
, entro il 5° giorno di ciascun mese, Parte_1
l'importo di € 400 (€ 200 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre, affidataria esclusiva;
4) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5431 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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