CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 522/2022
All'udienza collegiale del giorno 20/05/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROPR E N Q EREDE E N Q Parte_1 CP_1
Avv. BENCIVENGA DOMENICO Avv. Napoli in sostituzione
Avv. GRASSO GENEROSO
Appellato/i
Già Controparte_2 Controparte_3
Avv. ALBERICI FABIO Avv. Casto in sostituzione
Controparte_4
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante chiede un nuovo termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello a CP_4
.
[...]
L'appellato si oppone avendo già la Corte provveduto su analoga richiesta.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 522/2022 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), in proprio nonché nella qualità di Parte_1 C.F._1
esercente la potestà sulle figlie minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._2
, tutte elettivamente domiciliate in Parete (CE), Parte_2
via Matteotti n.12, presso lo studio degli avv.ti Generoso Grasso (C.F. ), C.F._3
OM GA (C.F. e UI MA (C.F. C.F._4
), dai quali sono rappresentate e difese, giusta delega in atti C.F._5
APPELLANTI
E già (Partita IVA ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alberici (C.F. ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio in MA, Via delle Fornaci n. 38, giusta delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_4
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto regolarmente notificato , in proprio quale figlia ed erede del Parte_1
defunto , nonché nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori Persona_2 Per_1
e ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2
Velletri, n. 23/2022, pubblicata il 04/01/2022, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “1 Si controverte del sinistro stradale avvenuto il 6 novembre 2013 alle ore 14,00 circa in Anzio, loc. Falasche Via
Nettunense all'altezza del km. 34,200 che ha coinvolto l'autovettura Peugeot 207 tg. DP900XF di proprietà e condotta da e il motociclo Yamaha TMax tg. BB57001 con alla guida Controparte_4
, deceduto in seguito all'impatto. Con l'odierna domanda le due figlie dello Persona_2
, e , quest'ultima anche quale genitore delle figlie minori Parte_1 Parte_3 Parte_1
e , deducendo che la responsabilità del sinistro era Persona_1 Parte_2 ascrivibile alla condotta del conducente dell'autovettura, hanno chiamato in giudizio il CP_4
e la sua compagnia di assicurazioni per ottenere il ristoro di tutti i danni patiti, sia in proprio che come eredi del padre deceduto. 2 Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazioni, la cui difesa ha eccepito, in via preliminare, l'accordo transattivo intervenuto con entrambe le parti attrici,
a favore delle quali era stata liquidata, per ciascuna, la somma di € 180.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, con contestuale rilascio di quietanza liberatoria a saldo di tutti i danni.
Nel merito, ha contestato la responsabilità del proprio assicurato, allegando che il conducente del motociclo procedeva oltre il limite di velocità prescritto in quel tratto di strada e che, pertanto, ricorrevano gli estremi per riconoscere quantomeno un concorso di colpa nella causazione del sinistro. In ogni caso, la difesa della compagnia ha contestato l'entità dei danni richiesti dalle due figlie, nonché il diritto delle due minori al ristoro del danno da perdita parentale”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “DICHIARA estinto il giudizio tra
e parte convenuta. ACCERTATA la esclusiva responsabilità di Parte_3 Controparte_4
relativamente al sinistro per cui è domanda, determina in € 180.000,00 l'importo dovuto a favore di
per il risarcimento del danno iure proprio conseguente alla perdita del padre Parte_1
, dando atto che l'attrice ha già ricevuto tale importo dalla . Persona_2 Controparte_5
RIGETTA la domanda di risarcimento proposta dalle nipoti e Persona_1 Parte_2
. COMPENSA le spese processuali, ponendo definitivamente i costi della ctu a carico dei
[...] convenuti”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “…in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 23/2022, emessa dal Tribunale di
Velletri - Il sezione civile, G.U. Presidente Dott. Marcello Buscema - R.G.9111/2016, pubblicata il 04.01.2022 e notificata tramite pec in data 05.01.2022, accertata la esclusiva responsabilità di
relativamente al sinistro per cui è domanda, determinare in €219.670,08 Controparte_4
l'importo complessivo dovuto a favore di per il risarcimento iure proprio Parte_1 conseguente alla perdita del padre , e sottratta da tale importo la somma di € Persona_2
180.000,00 già percepita dall'attrice, condannare i convenuti e CP_4 [...] in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire la residuale somma di € Controparte_6
39.670,08 (o diversa somma che si dovesse ritenere congrua); condannare, i convenuti in solido al pagamento alle minori e della somma di € 96.105,66 Persona_1 Parte_2
ciascuna , o delle somme che si ritengano di giustizia. Condannare i convenuti in solido alla refusione delle spese processuali per entrambi i procedimenti che liquida in €.20.000,00 per il procedimento di primo grado ed €.35.000,00 per il presente giudizio di appello (o nella somma complessiva che si reputi congrua) oltre oneri, da attribuirsi ai procuratori dichiaratosi anticipatari”.
Si è costituita in giudizio in persona del Controparte_7 legale rappresentante p.t., proponendo appello e così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - rigettare integralmente l'appello principale proposto dalla Sig.ra
[...]
in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle figlie minori ed Parte_1 Persona_1 [...]
, avverso la sentenza n. 23/2022, pubblicata il 04.01.2022 emessa dal Parte_2
Tribunale Civile di Velletri perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti
i motivi esposti nel presente atto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla odierna concludente, Voglia:
1. dichiarare la tardività dell'avvenuto disconoscimento della firma da parte della Sig.ra e per l'effetto dichiarare, in difetto di tempestivo disconoscimento, Parte_1
l'avvenuto riconoscimento della scrittura prodotta con conseguente rigetto della domanda di parte attrice per aver la stessa accettato la somma di Euro 180.000,00 a definitiva tacitazione di ogni diritto presente e futuro, e dichiarato di non aver più nulla a pretendere in relazione all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;
2. accertare e dichiarare l'autenticità della firma apposta sull'atto di quietanza con conseguente rigetto della domanda di parte attrice per aver la stessa accettato la somma di Euro 180.000,00 a definitiva tacitazione di ogni diritto presente e futuro, e dichiarato di non aver più nulla a pretendere in relazione all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;
3. accertare e dichiarare che, in base alle Tabelle di MA edizione 2019 i punti da riconoscere ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sono 25 e non 28
e che pertanto l'importo tabellare massimo previsto è € 245.167,50 che ridotto alla metà diventa
122.583,75; che quindi l'importo riconoscibile oscilla tra € 245.167,50 ed € 122.583,75 e non come erroneamente indicato dal Tribunale tra € 274.587,60 ed € 137.293,80 conseguendone che l'importo di € 180.000,00 già liquidato dalla è congruo e coerente Controparte_8
con le tabelle del Tribunale di MA;
4. Voglia condannare la Sig.ra al pagamento Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna concludente;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.01.2023, la Corte ha rigettato le istanze avanzate dalle parti e rinviato la causa per decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 30 giorni prima per il deposito di memorie difensive.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2,29
e 30 della Costituzione nonché dell'art. 8 Cedu. Mancato rispetto del granitico e recentissimo orientamento della Cassazione sulla non necessarietà della convivenza nel riconoscimento della perdita del rapporto parentale”, l'appellante impugna la sentenza di prime cure per non essersi uniformata ai principi consolidati della Suprema corte in materia di danno da perdita del rapporto parentale, oltre ad essere violativa dei principi costituzionali di cui agli artt. 2,29 e 30.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea applicazione e valutazione dell'art. 91
c.p.c. Difetto di motivazione”, si lamenta la compensazione delle spese di lite avvenuta peraltro senza un'adeguata motivazione, in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Quantum. Errata applicazione delle tabelle del
Tribunale di MA”, si contesta la percentuale di riduzione applicata dal giudice di primo grado, non essendo motivata né adeguata al caso di specie.
L'appello incidentale condizionato proposto da è Controparte_8
articolato in tre motivi.
Con il primo motivo di appello incidentale, rubricato “Sulla erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nelle pagine 4 e 5 (punto5) della motivazione per erronea statuizione in merito alla tempestività del disconoscimento di firma;
violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. ed errata interpretazione della giurisprudenza citata”, l'appellante incidentale deduce l'erroneo accertamento da parte del tribunale della tempestività del disconoscimento della firma da parte di , Parte_1 la violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., oltre ad un'errata interpretazione della giurisprudenza richiamata.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Sulla erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nelle pagine 5,6,7,8,9 (punto 6) della motivazione per la omessa e/o erronea valutazione delle prove e la conseguente errata dichiarazione di non autenticità della firma apposta sull'atto di quietanza”, si lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio con conseguente errata dichiarazione di non autenticità della firma apposta sull'atto di quietanza, ritenuta apocrifa.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Sulla erroneità della sentenza di primo grado nella pagina 18 (punto12) della motivazione per la errata indicazione dei punti totali riconosciuti ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale”, si censura il capo della sentenza in cui il giudice ha determinato i punti totali della liquidazione del danno parentale subito da . Parte_1
Infine, con il quarto motivo di appello incidentale, rubricato “Sulla erroneità della sentenza di primo grado nella pagina 19 per la errata compensazione delle spese lite”, si contesta la compensazione delle spese di lite effettuata dal tribunale.
L'appello principale è inammissibile.
Nella specie, essendo stata proposta in primo grado domanda di condanna al risarcimento dei danni da sinistro stradale nei confronti di quale proprietario e conducente del veicolo, Controparte_4
la cui circolazione ha cagionato i lamentati danni, nonché nei confronti di Controparte_8 compagnia assicuratrice, l'appello proposto da , e
[...] Controparte_9 Persona_1 [...]
avverso la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere notificato al Parte_2
responsabile civile ed alla società assicuratrice, quali litisconsorti necessari (processuali).
Invero, la S. C. ha affermato: «In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli,
l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art. 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore CA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l'azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore CA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale» (Cass. 13-11-2018, n.
29038).
All'udienza del 15.6.2022, la parte appellante ha chiesto termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto d'appello a;
il Collegio ha concesso il suddetto termine, Controparte_4 vertendosi nell'ipotesi disciplinata dall'art. 331 c.p.c. La notificazione dell'atto d'appello in rinnovazione non è andata a buon fine, essendo risultato il “sconosciuto”. CP_4
All'udienza del 24 gennaio 2023, l'appellante ha chiesto ulteriore termine per gli stessi incombenti ma la Corte considerato che il termine di cui all'articolo 331 c.p.c. è da ritenersi perentorio e non può essere prorogato, posto che l'appellante avrebbe potuto autonomamente riattivare il procedimento notificatorio, eventualmente a norma dell'art. 143 c.p.c., rigettava l'istanza.
Va rilevato infatti che nessun tentativo di notificazione neppure ai sensi dell'art. 143 c.p.c. veniva eseguito subito dopo il detto riscontro.
Orbene, il termine assegnato dalla Corte all'udienza del 15.6.2022 deve intendersi come perentorio.
Parte appellante, dopo avere tentato la notifica a prima della scadenza del nuovo termine CP_4
assegnato (venuto a scadere il 14.9.2022) tentativo andato a vuoto, non ha richiesto la notificazione ex art. 143 c.p.c. né ha allegato di avere effettuato subito dopo alcuna attività in tal senso.
Dunque, il termine perentorio assegnato ex art. 291 c.p.c. (giorni sessanta) non è stato osservato, essendo spirato al più tardi, il 14.9.2022 mentre la prima ed unica richiesta di notifica dopo l'udienza del 15.6.2022 è stata fatta in data 3.8.2022.
E' ben vero che l'esito negativo del procedimento notificatorio, quand'anche dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà e non prevedibili, non possa farsi ricadere sul notificante, ma tuttavia questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (cfr Cass cit).
Orbene, l'appellante non solo ha provveduto alla notifica dell'atto dopo 46 giorni dal nuovo termine assegnato (non considerando i 3 giorni di agosto coperti dal periodo di sospensione feriale dei termini) ma oltretutto, non ha mai allegato e provato di avere riattivato in un tempo ragionevole il procedimento non andato a buon fine. A tal fine, la Cassazione ha stabilito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass Sezioni Unite
n. 14594/2016, Cass. n. 9146/2019).
L'esito della notifica non ha dunque impedito all'appellante di riattivare tempestivamente, dopo la scadenza del termine concesso, il procedimento notificatorio essendo la parte a conoscenza già dal
3.8.2022 dell'impossibilità di eseguire la notificazione all'ultimo indirizzo conosciuto del destinatario, né di richiedere tempestivamente la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.; la rimessione in termini, al fine di chiedere all'ufficiale giudiziario di provvedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. previe tempestive indagini cui la parte era tenuta, non veniva avanzata neppure all'udienza del 24.1.2023 allorquando il procuratore di parte appellante chiedeva semplicemente l'assegnazione di un nuovo termine non essendo la notifica nei confronti del andata a buon fine. CP_4
Non sussistono in ogni caso i presupposti per la rimessione in termini.
Ed in vero, non vale ad integrare il fattore estraneo alla propria volontà la indicazione nella relata
“sconosciuto” riferito al destinatario del plico, posto che l'ufficiale notificante ha comunque tentato all'indirizzo indicato, senza esito, di notificare l'atto al destinatario a prescindere dalla CP_4 circostanza che la notifica era stata tentata all'indirizzo anagrafico ciò che tra l'altro non esclude che l'appellante non potesse in ogni caso eseguire idonee ed opportune ricerche e riattivare in tempo ragionevole il procedimento. Né varrebbe sostenere il principio di scissione nel procedimento di notificazione.
“In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante,
l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione) (Cass. Sentenza n. 13394 del 28/04/2022).
Ed in ogni caso non era certo necessario per procedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. che l'irreperibilità fosse anagraficamente certificata e dunque che risultasse dai registri anagrafici, essendo necessaria e sufficiente la effettiva ed oggettiva irreperibilità, cioé la impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza (Cass. 8-8-1963, n. 2249; nel senso che la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. può e deve essere fatta anche quando il notificando non risulti irreperibile dai registri anagrafici, ma risulti residente in un certo luogo e tuttavia abbia abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscere la nuova, cfr. Cass. 19-1-2000, n. 540).
L'omessa notificazione va, allora, imputata alla stessa parte appellante principale.
Ne consegue che, non avendo parte appellante ottemperato all'ordine di rinnovazione della notifica al fine di integrazione del contraddittorio nel termine a tal fine concesso, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c e nemmeno è concedibile nuovo termine, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291
c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo (Cass Sentenza n. 13637 del 30/05/2017 (Rv. 644465 - 01).
È pertanto assorbito l'esame nel merito dei motivi dell'appello principale mentre l'appello incidentale, da considerarsi tardivo essendo stato proposto il 6.5.2022 ovvero dopo 30 giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta il 5.1.2022, ha peso efficacia ex art. 334 2^ comma c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 147/22
(valore della controversia: valore fino ad € 260.000 compensi minimi ridotti del 50% ex art. 4, comma
9, in considerazione della natura della decisione).
Al presente giudizio si applica l'art. 1, comma 17 della L. n.228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115) e, di conseguenza, venendosi a dichiarare inammissibile l'impugnazione, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , in Parte_1
proprio e nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori e Persona_1 Parte_2
e su quello incidentale di avverso la sentenza definitiva del
[...] Controparte_2
Tribunale di Velletri n. 23/2022, pubblicata il 4/01/2022, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello principale;
dichiara l'inefficacia dell'appello incidentale;
condanna , in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori Parte_1 Per_1
e alla rifusione, in favore di delle spese
[...] Parte_2 Controparte_2
processuali del presente grado, che liquida in € 3580 oltre a rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, a carico di , in proprio nonché nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori Parte_1
e . Persona_1 Parte_2
Così deciso in MA 20.5.2025
L'estensore
-Domenica Capezzera- Il presidente
-Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 522/2022
All'udienza collegiale del giorno 20/05/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROPR E N Q EREDE E N Q Parte_1 CP_1
Avv. BENCIVENGA DOMENICO Avv. Napoli in sostituzione
Avv. GRASSO GENEROSO
Appellato/i
Già Controparte_2 Controparte_3
Avv. ALBERICI FABIO Avv. Casto in sostituzione
Controparte_4
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante chiede un nuovo termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello a CP_4
.
[...]
L'appellato si oppone avendo già la Corte provveduto su analoga richiesta.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 522/2022 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), in proprio nonché nella qualità di Parte_1 C.F._1
esercente la potestà sulle figlie minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._2
, tutte elettivamente domiciliate in Parete (CE), Parte_2
via Matteotti n.12, presso lo studio degli avv.ti Generoso Grasso (C.F. ), C.F._3
OM GA (C.F. e UI MA (C.F. C.F._4
), dai quali sono rappresentate e difese, giusta delega in atti C.F._5
APPELLANTI
E già (Partita IVA ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alberici (C.F. ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio in MA, Via delle Fornaci n. 38, giusta delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_4
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto regolarmente notificato , in proprio quale figlia ed erede del Parte_1
defunto , nonché nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori Persona_2 Per_1
e ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2
Velletri, n. 23/2022, pubblicata il 04/01/2022, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “1 Si controverte del sinistro stradale avvenuto il 6 novembre 2013 alle ore 14,00 circa in Anzio, loc. Falasche Via
Nettunense all'altezza del km. 34,200 che ha coinvolto l'autovettura Peugeot 207 tg. DP900XF di proprietà e condotta da e il motociclo Yamaha TMax tg. BB57001 con alla guida Controparte_4
, deceduto in seguito all'impatto. Con l'odierna domanda le due figlie dello Persona_2
, e , quest'ultima anche quale genitore delle figlie minori Parte_1 Parte_3 Parte_1
e , deducendo che la responsabilità del sinistro era Persona_1 Parte_2 ascrivibile alla condotta del conducente dell'autovettura, hanno chiamato in giudizio il CP_4
e la sua compagnia di assicurazioni per ottenere il ristoro di tutti i danni patiti, sia in proprio che come eredi del padre deceduto. 2 Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazioni, la cui difesa ha eccepito, in via preliminare, l'accordo transattivo intervenuto con entrambe le parti attrici,
a favore delle quali era stata liquidata, per ciascuna, la somma di € 180.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, con contestuale rilascio di quietanza liberatoria a saldo di tutti i danni.
Nel merito, ha contestato la responsabilità del proprio assicurato, allegando che il conducente del motociclo procedeva oltre il limite di velocità prescritto in quel tratto di strada e che, pertanto, ricorrevano gli estremi per riconoscere quantomeno un concorso di colpa nella causazione del sinistro. In ogni caso, la difesa della compagnia ha contestato l'entità dei danni richiesti dalle due figlie, nonché il diritto delle due minori al ristoro del danno da perdita parentale”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “DICHIARA estinto il giudizio tra
e parte convenuta. ACCERTATA la esclusiva responsabilità di Parte_3 Controparte_4
relativamente al sinistro per cui è domanda, determina in € 180.000,00 l'importo dovuto a favore di
per il risarcimento del danno iure proprio conseguente alla perdita del padre Parte_1
, dando atto che l'attrice ha già ricevuto tale importo dalla . Persona_2 Controparte_5
RIGETTA la domanda di risarcimento proposta dalle nipoti e Persona_1 Parte_2
. COMPENSA le spese processuali, ponendo definitivamente i costi della ctu a carico dei
[...] convenuti”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “…in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 23/2022, emessa dal Tribunale di
Velletri - Il sezione civile, G.U. Presidente Dott. Marcello Buscema - R.G.9111/2016, pubblicata il 04.01.2022 e notificata tramite pec in data 05.01.2022, accertata la esclusiva responsabilità di
relativamente al sinistro per cui è domanda, determinare in €219.670,08 Controparte_4
l'importo complessivo dovuto a favore di per il risarcimento iure proprio Parte_1 conseguente alla perdita del padre , e sottratta da tale importo la somma di € Persona_2
180.000,00 già percepita dall'attrice, condannare i convenuti e CP_4 [...] in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire la residuale somma di € Controparte_6
39.670,08 (o diversa somma che si dovesse ritenere congrua); condannare, i convenuti in solido al pagamento alle minori e della somma di € 96.105,66 Persona_1 Parte_2
ciascuna , o delle somme che si ritengano di giustizia. Condannare i convenuti in solido alla refusione delle spese processuali per entrambi i procedimenti che liquida in €.20.000,00 per il procedimento di primo grado ed €.35.000,00 per il presente giudizio di appello (o nella somma complessiva che si reputi congrua) oltre oneri, da attribuirsi ai procuratori dichiaratosi anticipatari”.
Si è costituita in giudizio in persona del Controparte_7 legale rappresentante p.t., proponendo appello e così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - rigettare integralmente l'appello principale proposto dalla Sig.ra
[...]
in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle figlie minori ed Parte_1 Persona_1 [...]
, avverso la sentenza n. 23/2022, pubblicata il 04.01.2022 emessa dal Parte_2
Tribunale Civile di Velletri perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti
i motivi esposti nel presente atto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla odierna concludente, Voglia:
1. dichiarare la tardività dell'avvenuto disconoscimento della firma da parte della Sig.ra e per l'effetto dichiarare, in difetto di tempestivo disconoscimento, Parte_1
l'avvenuto riconoscimento della scrittura prodotta con conseguente rigetto della domanda di parte attrice per aver la stessa accettato la somma di Euro 180.000,00 a definitiva tacitazione di ogni diritto presente e futuro, e dichiarato di non aver più nulla a pretendere in relazione all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;
2. accertare e dichiarare l'autenticità della firma apposta sull'atto di quietanza con conseguente rigetto della domanda di parte attrice per aver la stessa accettato la somma di Euro 180.000,00 a definitiva tacitazione di ogni diritto presente e futuro, e dichiarato di non aver più nulla a pretendere in relazione all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;
3. accertare e dichiarare che, in base alle Tabelle di MA edizione 2019 i punti da riconoscere ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sono 25 e non 28
e che pertanto l'importo tabellare massimo previsto è € 245.167,50 che ridotto alla metà diventa
122.583,75; che quindi l'importo riconoscibile oscilla tra € 245.167,50 ed € 122.583,75 e non come erroneamente indicato dal Tribunale tra € 274.587,60 ed € 137.293,80 conseguendone che l'importo di € 180.000,00 già liquidato dalla è congruo e coerente Controparte_8
con le tabelle del Tribunale di MA;
4. Voglia condannare la Sig.ra al pagamento Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna concludente;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.01.2023, la Corte ha rigettato le istanze avanzate dalle parti e rinviato la causa per decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 30 giorni prima per il deposito di memorie difensive.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2,29
e 30 della Costituzione nonché dell'art. 8 Cedu. Mancato rispetto del granitico e recentissimo orientamento della Cassazione sulla non necessarietà della convivenza nel riconoscimento della perdita del rapporto parentale”, l'appellante impugna la sentenza di prime cure per non essersi uniformata ai principi consolidati della Suprema corte in materia di danno da perdita del rapporto parentale, oltre ad essere violativa dei principi costituzionali di cui agli artt. 2,29 e 30.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea applicazione e valutazione dell'art. 91
c.p.c. Difetto di motivazione”, si lamenta la compensazione delle spese di lite avvenuta peraltro senza un'adeguata motivazione, in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Quantum. Errata applicazione delle tabelle del
Tribunale di MA”, si contesta la percentuale di riduzione applicata dal giudice di primo grado, non essendo motivata né adeguata al caso di specie.
L'appello incidentale condizionato proposto da è Controparte_8
articolato in tre motivi.
Con il primo motivo di appello incidentale, rubricato “Sulla erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nelle pagine 4 e 5 (punto5) della motivazione per erronea statuizione in merito alla tempestività del disconoscimento di firma;
violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. ed errata interpretazione della giurisprudenza citata”, l'appellante incidentale deduce l'erroneo accertamento da parte del tribunale della tempestività del disconoscimento della firma da parte di , Parte_1 la violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., oltre ad un'errata interpretazione della giurisprudenza richiamata.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Sulla erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nelle pagine 5,6,7,8,9 (punto 6) della motivazione per la omessa e/o erronea valutazione delle prove e la conseguente errata dichiarazione di non autenticità della firma apposta sull'atto di quietanza”, si lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio con conseguente errata dichiarazione di non autenticità della firma apposta sull'atto di quietanza, ritenuta apocrifa.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Sulla erroneità della sentenza di primo grado nella pagina 18 (punto12) della motivazione per la errata indicazione dei punti totali riconosciuti ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale”, si censura il capo della sentenza in cui il giudice ha determinato i punti totali della liquidazione del danno parentale subito da . Parte_1
Infine, con il quarto motivo di appello incidentale, rubricato “Sulla erroneità della sentenza di primo grado nella pagina 19 per la errata compensazione delle spese lite”, si contesta la compensazione delle spese di lite effettuata dal tribunale.
L'appello principale è inammissibile.
Nella specie, essendo stata proposta in primo grado domanda di condanna al risarcimento dei danni da sinistro stradale nei confronti di quale proprietario e conducente del veicolo, Controparte_4
la cui circolazione ha cagionato i lamentati danni, nonché nei confronti di Controparte_8 compagnia assicuratrice, l'appello proposto da , e
[...] Controparte_9 Persona_1 [...]
avverso la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere notificato al Parte_2
responsabile civile ed alla società assicuratrice, quali litisconsorti necessari (processuali).
Invero, la S. C. ha affermato: «In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli,
l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art. 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore CA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l'azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore CA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale» (Cass. 13-11-2018, n.
29038).
All'udienza del 15.6.2022, la parte appellante ha chiesto termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto d'appello a;
il Collegio ha concesso il suddetto termine, Controparte_4 vertendosi nell'ipotesi disciplinata dall'art. 331 c.p.c. La notificazione dell'atto d'appello in rinnovazione non è andata a buon fine, essendo risultato il “sconosciuto”. CP_4
All'udienza del 24 gennaio 2023, l'appellante ha chiesto ulteriore termine per gli stessi incombenti ma la Corte considerato che il termine di cui all'articolo 331 c.p.c. è da ritenersi perentorio e non può essere prorogato, posto che l'appellante avrebbe potuto autonomamente riattivare il procedimento notificatorio, eventualmente a norma dell'art. 143 c.p.c., rigettava l'istanza.
Va rilevato infatti che nessun tentativo di notificazione neppure ai sensi dell'art. 143 c.p.c. veniva eseguito subito dopo il detto riscontro.
Orbene, il termine assegnato dalla Corte all'udienza del 15.6.2022 deve intendersi come perentorio.
Parte appellante, dopo avere tentato la notifica a prima della scadenza del nuovo termine CP_4
assegnato (venuto a scadere il 14.9.2022) tentativo andato a vuoto, non ha richiesto la notificazione ex art. 143 c.p.c. né ha allegato di avere effettuato subito dopo alcuna attività in tal senso.
Dunque, il termine perentorio assegnato ex art. 291 c.p.c. (giorni sessanta) non è stato osservato, essendo spirato al più tardi, il 14.9.2022 mentre la prima ed unica richiesta di notifica dopo l'udienza del 15.6.2022 è stata fatta in data 3.8.2022.
E' ben vero che l'esito negativo del procedimento notificatorio, quand'anche dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà e non prevedibili, non possa farsi ricadere sul notificante, ma tuttavia questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (cfr Cass cit).
Orbene, l'appellante non solo ha provveduto alla notifica dell'atto dopo 46 giorni dal nuovo termine assegnato (non considerando i 3 giorni di agosto coperti dal periodo di sospensione feriale dei termini) ma oltretutto, non ha mai allegato e provato di avere riattivato in un tempo ragionevole il procedimento non andato a buon fine. A tal fine, la Cassazione ha stabilito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass Sezioni Unite
n. 14594/2016, Cass. n. 9146/2019).
L'esito della notifica non ha dunque impedito all'appellante di riattivare tempestivamente, dopo la scadenza del termine concesso, il procedimento notificatorio essendo la parte a conoscenza già dal
3.8.2022 dell'impossibilità di eseguire la notificazione all'ultimo indirizzo conosciuto del destinatario, né di richiedere tempestivamente la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.; la rimessione in termini, al fine di chiedere all'ufficiale giudiziario di provvedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. previe tempestive indagini cui la parte era tenuta, non veniva avanzata neppure all'udienza del 24.1.2023 allorquando il procuratore di parte appellante chiedeva semplicemente l'assegnazione di un nuovo termine non essendo la notifica nei confronti del andata a buon fine. CP_4
Non sussistono in ogni caso i presupposti per la rimessione in termini.
Ed in vero, non vale ad integrare il fattore estraneo alla propria volontà la indicazione nella relata
“sconosciuto” riferito al destinatario del plico, posto che l'ufficiale notificante ha comunque tentato all'indirizzo indicato, senza esito, di notificare l'atto al destinatario a prescindere dalla CP_4 circostanza che la notifica era stata tentata all'indirizzo anagrafico ciò che tra l'altro non esclude che l'appellante non potesse in ogni caso eseguire idonee ed opportune ricerche e riattivare in tempo ragionevole il procedimento. Né varrebbe sostenere il principio di scissione nel procedimento di notificazione.
“In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante,
l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione) (Cass. Sentenza n. 13394 del 28/04/2022).
Ed in ogni caso non era certo necessario per procedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. che l'irreperibilità fosse anagraficamente certificata e dunque che risultasse dai registri anagrafici, essendo necessaria e sufficiente la effettiva ed oggettiva irreperibilità, cioé la impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza (Cass. 8-8-1963, n. 2249; nel senso che la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. può e deve essere fatta anche quando il notificando non risulti irreperibile dai registri anagrafici, ma risulti residente in un certo luogo e tuttavia abbia abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscere la nuova, cfr. Cass. 19-1-2000, n. 540).
L'omessa notificazione va, allora, imputata alla stessa parte appellante principale.
Ne consegue che, non avendo parte appellante ottemperato all'ordine di rinnovazione della notifica al fine di integrazione del contraddittorio nel termine a tal fine concesso, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c e nemmeno è concedibile nuovo termine, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291
c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo (Cass Sentenza n. 13637 del 30/05/2017 (Rv. 644465 - 01).
È pertanto assorbito l'esame nel merito dei motivi dell'appello principale mentre l'appello incidentale, da considerarsi tardivo essendo stato proposto il 6.5.2022 ovvero dopo 30 giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta il 5.1.2022, ha peso efficacia ex art. 334 2^ comma c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 147/22
(valore della controversia: valore fino ad € 260.000 compensi minimi ridotti del 50% ex art. 4, comma
9, in considerazione della natura della decisione).
Al presente giudizio si applica l'art. 1, comma 17 della L. n.228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115) e, di conseguenza, venendosi a dichiarare inammissibile l'impugnazione, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , in Parte_1
proprio e nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori e Persona_1 Parte_2
e su quello incidentale di avverso la sentenza definitiva del
[...] Controparte_2
Tribunale di Velletri n. 23/2022, pubblicata il 4/01/2022, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello principale;
dichiara l'inefficacia dell'appello incidentale;
condanna , in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori Parte_1 Per_1
e alla rifusione, in favore di delle spese
[...] Parte_2 Controparte_2
processuali del presente grado, che liquida in € 3580 oltre a rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, a carico di , in proprio nonché nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori Parte_1
e . Persona_1 Parte_2
Così deciso in MA 20.5.2025
L'estensore
-Domenica Capezzera- Il presidente
-Giulia Spadaro-