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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2024, n. 12767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12767 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°4738\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rapp.ti e difesi
[...] Parte_5 Parte_6 dall'avv.to A. Ciaffi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t. CO rapp.ta e difesa dagli avv.ti M. Marazza e D. De Feo in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
OGGETTO: assorbimento\riduzione superminimo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati esponendo che lavoravano alle dipendenze della società convenuta, e prima per e con le CP_2 CO decorrenze e le qualifiche dedotte, che erano stati riconosciuti loro incrementi retributivi successivi a titolo di sovraminimo “ad personam” individuale nella misura indicata e secondo le decorrenze dedotte, che nonostante l'espressa previsione della assorbibilità di tale superminimo, in sede di aumenti contrattuali e passaggi di livello il datore di lavoro non aveva provveduto all'assorbimento, che solo dal mese di febbraio 2018 la società convenuta aveva iniziato a riassorbire il superminimo in occasione degli aumenti del minimo tabellare, che gli assorbimenti ammontavano agli importi indicati per ciascuno dei ricorrenti, che il comportamento concludente della società aveva evidenziato la volontà della stessa di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento, che, in subordine, si configura un uso aziendale, che, quanto la ricorrente il superminimo attribuito nel dicembre 2014 è stato Pt_6
Cont espressamente qualificato da come “segnale tangibile dell'apprezzamento dell' per il particolare impegno da te Pt_7 dimostrato e i risultati raggiunti” e perciò non riassorbibile, hanno chiesto accertare e dichiarare, in via principale per la motivazione indicata al paragrafo a) e in via subordinata per la causale indicata al paragrafo b), la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Superminimo individuale” operati da CO
in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 e in conseguenza e
[...] per l'effetto, condannare , in persona CO del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché alla pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nelle seguenti misure Euro
5.033,35 per Euro 5.033,35 per Parte_2 Parte_3
, Euro 4.489,5 per , Euro 5.033,35 per
[...] Parte_1 [...]
, Euro 4.489,5 per o nelle diverse misure Pt_5 Parte_4 maggiori o minori ritenute di giustizia e per il ricorrente Pt_6
“Accertare e dichiarare, in via principale per le causali indicate ai paragrafi a) e c) e in via subordinata per la causale indicata al paragrafo b), la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Superminimo individuale” operati da CO
in danno del Sig. dal febbraio 2018 e in
[...] Parte_6 conseguenza e per l'effetto, condannare CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...] ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché alla pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nella misura di euro 3.650,00 per o nelle Parte_6 diverse misure maggiori o minori ritenute di giustizia , 0ltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita eccependo che le CO domande sono inammissibili per mancato assolvimento degli oneri allegatori e probatori sulla volontà datoriale di non assorbibilità del superminimo e sul conseguente comportamento concludente della società idoneo a determinare di mutamento del titolo dell'attribuzione, che non è mai intervenuto tra le parti accordo diretto ad escludere la facoltà dell'assorbimento, che non vi sono allegazioni a sostegno della premialità dell'emolumento, che con l'accordo del 23.11.2017 è stato realizzato il parziale assorbimento del superminimo nel limite degli aumenti corrisposti tenuto conto della congiuntura economica e nell'ambito della ridefinizione del
Part trattamento economico con l'introduzione del c.d. che ha compensato la parziale riduzione del superminimo, che è legittimo l'assorbimento del superminimo in occasione di modifica contrattuale, che è legittimo il recesso della convenuta dal presunto uso aziendale nonché il conseguente riassorbimento del superminimo stante la natura contrattuale dell'uso medesimo;
ha chiesto il rigetto delle domande, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate nei rispetti atti introduttivi.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande atteso che nel ricorso in esame sono sufficientemente indicati l'oggetto della domanda, individuato nell'accertamento dell'illegittimità dell'assorbimento del superminimo e nella conseguente condanna al pagamento della somma a tale titolo maturata, nonché le circostanze di fatto e di diritto addotte a fondamento della pretesa creditoria quali configurabilità dell'uso aziendale sussistenza del comportamento concludente con la conseguenza che eventuali carenze dell'atto introduttivo sarebbero eventualmente idonee ad incidere sul diverso piano dell'ammissibilità degli eventuali mezzi istruttori richiesti e, di conseguenza, sulla fondatezza della domanda. Nel merito va ribadito che la Suprema Corte nel confermare il principio di assorbibilità del c.d. superminimo costituito dalla parte della retribuzione eccedente i minimi tabellari, ha statuito che “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (Cass.
Sez.Lav.n.19750\2008; conf.Cass. sez. Lav.sent.n.14689\2012).
Ciò posto, deve, anzitutto, escludersi che il mancato assorbimento del superminimo in occasione degli aumenti contrattuali riconosciuti dal 2002 fino al 2018 costituisce comportamento concludente in termini di idoneità a configurare la volontà della società convenuta di rinunciare alla assorbibilità medesima.
Rilevato che in occasione di ciascuna attribuzione di tale incremento retributivo la società convenuta ha espressamente ribadito la natura di sovraminimo “ad personam” individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e\o di livello” (si vedano le relative comunicazioni della società prodotte unitamente al ricorso), parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea a ritenere che, nonostante tale manifestazione di volontà costantemente espressa, la società convenuta abbia inteso escludere la natura assorbibile dello stesso.
Inoltre, è pacifico tra le parti che tale incremento retributivo non
è in alcun modo legato in termini di corrispettività a particolari meriti ovvero a specifiche modalità di svolgimento della prestazione.
Alla medesima conclusione deve giungersi, altresì, con riferimento al ricorrente quanto al superminimo attribuitogli nel Pt_6 dicembre 2014; tenuto conto della genericità dell'espressione utilizzata in termini di “segnale tangibile dell'apprezzamento dell' per il particolare impegno da te dimostrato” e Pt_7 dell'omessa specificazione dei “risultati raggiunti” a corrispettivo dei quali l'emolumento sarebbe stato erogato rimane ferma l'assorbibilità dello stesso similmente al superminimo attribuito alla generalità dei dipendenti.
Quanto alla natura di uso aziendale dell'omesso assorbimento, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che esso “costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori.” (Cass. Sez. Lav. sent. n.3296\2016).
Da ciò discende che, seppure si riconoscesse la natura di uso aziendale all'omesso assorbimento del superminimo protrattosi per un periodo obiettivamente rilevante, tale uso non diviene elemento del contratto individuale con conseguente derogabilità per effetto del successivo accordo collettivo. Deve, perciò, affermarsi la legittimità dell'accordo del 23.11.2017 con il quale è stato realizzato il parziale assorbimento del superminimo non potendo il trattamento migliorativo conseguente al mancato assorbimento protratto per il periodo dedotto vincolare “sine die” il datore di lavoro anche in costanza di accordo collettivo sopravvenuto che, in grado di innovare l'uso aziendale connotato dalla medesima natura di fonte c.d. sociale, legittima l'esercizio della facoltà di assorbimento senza la necessità di espressa revoca dell'uso medesimo stante la natura assorbibile del superminimo.
Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate determina la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta le domande e compensa le spese di giudizio tra le parti.
Roma 12.12.2024 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°4738\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rapp.ti e difesi
[...] Parte_5 Parte_6 dall'avv.to A. Ciaffi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t. CO rapp.ta e difesa dagli avv.ti M. Marazza e D. De Feo in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
OGGETTO: assorbimento\riduzione superminimo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati esponendo che lavoravano alle dipendenze della società convenuta, e prima per e con le CP_2 CO decorrenze e le qualifiche dedotte, che erano stati riconosciuti loro incrementi retributivi successivi a titolo di sovraminimo “ad personam” individuale nella misura indicata e secondo le decorrenze dedotte, che nonostante l'espressa previsione della assorbibilità di tale superminimo, in sede di aumenti contrattuali e passaggi di livello il datore di lavoro non aveva provveduto all'assorbimento, che solo dal mese di febbraio 2018 la società convenuta aveva iniziato a riassorbire il superminimo in occasione degli aumenti del minimo tabellare, che gli assorbimenti ammontavano agli importi indicati per ciascuno dei ricorrenti, che il comportamento concludente della società aveva evidenziato la volontà della stessa di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento, che, in subordine, si configura un uso aziendale, che, quanto la ricorrente il superminimo attribuito nel dicembre 2014 è stato Pt_6
Cont espressamente qualificato da come “segnale tangibile dell'apprezzamento dell' per il particolare impegno da te Pt_7 dimostrato e i risultati raggiunti” e perciò non riassorbibile, hanno chiesto accertare e dichiarare, in via principale per la motivazione indicata al paragrafo a) e in via subordinata per la causale indicata al paragrafo b), la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Superminimo individuale” operati da CO
in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 e in conseguenza e
[...] per l'effetto, condannare , in persona CO del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché alla pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nelle seguenti misure Euro
5.033,35 per Euro 5.033,35 per Parte_2 Parte_3
, Euro 4.489,5 per , Euro 5.033,35 per
[...] Parte_1 [...]
, Euro 4.489,5 per o nelle diverse misure Pt_5 Parte_4 maggiori o minori ritenute di giustizia e per il ricorrente Pt_6
“Accertare e dichiarare, in via principale per le causali indicate ai paragrafi a) e c) e in via subordinata per la causale indicata al paragrafo b), la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Superminimo individuale” operati da CO
in danno del Sig. dal febbraio 2018 e in
[...] Parte_6 conseguenza e per l'effetto, condannare CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...] ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché alla pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nella misura di euro 3.650,00 per o nelle Parte_6 diverse misure maggiori o minori ritenute di giustizia , 0ltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita eccependo che le CO domande sono inammissibili per mancato assolvimento degli oneri allegatori e probatori sulla volontà datoriale di non assorbibilità del superminimo e sul conseguente comportamento concludente della società idoneo a determinare di mutamento del titolo dell'attribuzione, che non è mai intervenuto tra le parti accordo diretto ad escludere la facoltà dell'assorbimento, che non vi sono allegazioni a sostegno della premialità dell'emolumento, che con l'accordo del 23.11.2017 è stato realizzato il parziale assorbimento del superminimo nel limite degli aumenti corrisposti tenuto conto della congiuntura economica e nell'ambito della ridefinizione del
Part trattamento economico con l'introduzione del c.d. che ha compensato la parziale riduzione del superminimo, che è legittimo l'assorbimento del superminimo in occasione di modifica contrattuale, che è legittimo il recesso della convenuta dal presunto uso aziendale nonché il conseguente riassorbimento del superminimo stante la natura contrattuale dell'uso medesimo;
ha chiesto il rigetto delle domande, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate nei rispetti atti introduttivi.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande atteso che nel ricorso in esame sono sufficientemente indicati l'oggetto della domanda, individuato nell'accertamento dell'illegittimità dell'assorbimento del superminimo e nella conseguente condanna al pagamento della somma a tale titolo maturata, nonché le circostanze di fatto e di diritto addotte a fondamento della pretesa creditoria quali configurabilità dell'uso aziendale sussistenza del comportamento concludente con la conseguenza che eventuali carenze dell'atto introduttivo sarebbero eventualmente idonee ad incidere sul diverso piano dell'ammissibilità degli eventuali mezzi istruttori richiesti e, di conseguenza, sulla fondatezza della domanda. Nel merito va ribadito che la Suprema Corte nel confermare il principio di assorbibilità del c.d. superminimo costituito dalla parte della retribuzione eccedente i minimi tabellari, ha statuito che “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (Cass.
Sez.Lav.n.19750\2008; conf.Cass. sez. Lav.sent.n.14689\2012).
Ciò posto, deve, anzitutto, escludersi che il mancato assorbimento del superminimo in occasione degli aumenti contrattuali riconosciuti dal 2002 fino al 2018 costituisce comportamento concludente in termini di idoneità a configurare la volontà della società convenuta di rinunciare alla assorbibilità medesima.
Rilevato che in occasione di ciascuna attribuzione di tale incremento retributivo la società convenuta ha espressamente ribadito la natura di sovraminimo “ad personam” individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e\o di livello” (si vedano le relative comunicazioni della società prodotte unitamente al ricorso), parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea a ritenere che, nonostante tale manifestazione di volontà costantemente espressa, la società convenuta abbia inteso escludere la natura assorbibile dello stesso.
Inoltre, è pacifico tra le parti che tale incremento retributivo non
è in alcun modo legato in termini di corrispettività a particolari meriti ovvero a specifiche modalità di svolgimento della prestazione.
Alla medesima conclusione deve giungersi, altresì, con riferimento al ricorrente quanto al superminimo attribuitogli nel Pt_6 dicembre 2014; tenuto conto della genericità dell'espressione utilizzata in termini di “segnale tangibile dell'apprezzamento dell' per il particolare impegno da te dimostrato” e Pt_7 dell'omessa specificazione dei “risultati raggiunti” a corrispettivo dei quali l'emolumento sarebbe stato erogato rimane ferma l'assorbibilità dello stesso similmente al superminimo attribuito alla generalità dei dipendenti.
Quanto alla natura di uso aziendale dell'omesso assorbimento, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che esso “costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori.” (Cass. Sez. Lav. sent. n.3296\2016).
Da ciò discende che, seppure si riconoscesse la natura di uso aziendale all'omesso assorbimento del superminimo protrattosi per un periodo obiettivamente rilevante, tale uso non diviene elemento del contratto individuale con conseguente derogabilità per effetto del successivo accordo collettivo. Deve, perciò, affermarsi la legittimità dell'accordo del 23.11.2017 con il quale è stato realizzato il parziale assorbimento del superminimo non potendo il trattamento migliorativo conseguente al mancato assorbimento protratto per il periodo dedotto vincolare “sine die” il datore di lavoro anche in costanza di accordo collettivo sopravvenuto che, in grado di innovare l'uso aziendale connotato dalla medesima natura di fonte c.d. sociale, legittima l'esercizio della facoltà di assorbimento senza la necessità di espressa revoca dell'uso medesimo stante la natura assorbibile del superminimo.
Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate determina la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta le domande e compensa le spese di giudizio tra le parti.
Roma 12.12.2024 Il Giudice