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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15638/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Nadia Piscitello, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Christian Chiaramonte, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 12 e del 6 dicembre 2024, per l'udienza del 13/12/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 24/11/2021, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 27/9/2004 a Palermo e che da tale Controparte_1
1 unione erano nati i figli il 7/7/2007, e SC, il 16/8/2010, deduceva che, Per_1
dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 3-20/7/2017, non si erano più riconciliati.
Aggiungeva che le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle un assegno di € 500,00 mensili, di cui € 100,00 per il proprio mantenimento personale ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 60% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Chiedeva, pertanto: la pronuncia di scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni di separazione in ordine all'affidamento dei figli minori;
la revoca dell'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al di lei mantenimento personale;
la conferma dell'assegno di mantenimento per i figli, pari, a seguito di rivalutazione, ad € 412,86 mensili.
Si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di divorzio, ma deducendo di avere subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche e, particolare: che, pur essendo ancora dipendente della “AR.CO” s.r.l., il suo compenso mensile si era ridotto da € 1.468,30 ad € 700,00-735,00 circa mensili;
che, inoltre, era stato costretto a lasciare la porzione della villetta appartenente alla propria famiglia, ove abitava al tempo della separazione, a seguito della richiesta dei fratelli, i quali gli avevano liquidato la sua quota di eredità; che, con tale modesta somma, era riuscito ad acquistare il piccolo appartamento dove attualmente abitava, ma che, necessitando lo stesso di opere di ristrutturazione, oltre che di arredo, era stato costretto ad accendere un finanziamento di € 30.000,00, con una rata mensile di € 177,32; che, di contro, la situazione economica della ricorrente era nettamente migliorata, in quanto al tempo della separazione non svolgeva alcuna attività lavorativa, mentre adesso era titolare di una ditta individuale con denominazione sociale “Cuoche
Combattenti”; che, inoltre, la ricorrente, da marzo 2020, aveva intrapreso una stabile convivenza con un altro uomo presso l'appartamento di cui era proprietaria pro quota e per il quale aveva riscattato l'intera proprietà, dopo la morte del padre;
che la ricorrente nella primavera del 2021 aveva venduto la ex casa coniugale, di cui era esclusiva proprietaria, per acquistare una villa a Selinunte ove trascorrere le vacanze estive.
Chiedeva, pertanto, la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con le medesime modalità di visita già previste negli accordi di separazione,
2 lasciando ai ragazzi, ormai adolescenti, la facoltà di ampliarle o modificarle in ragione delle loro esigenze, e l'obbligo a suo carico di corrispondere alla ricorrente un assegno di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 40% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 10/2/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. rimetteva le parti dinanzi a giudice istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori con ordinanza del 13/2/2023:
- autorizzazione a continuare a vivere separati;
- affidamento condiviso dei figli minori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come stabilito in sede di separazione;
- incarico al Servizio di neuropsichiatria infantile di avviare un percorso di valutazione ed eventuale presa in carico di entrambi i figli minori delle parti;
- assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- obbligo a carico di di corrispondere a un assegno Controparte_1 Parte_1 di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Con ordinanza istruttoria del 22/12/2023 il G.I. rigettava le prove orali e disponeva la prosecuzione dell'incarico alla NPIA.
Nelle more del giudizio, instaurava apposito sub procedimento ex art. Controparte_1
709 ter c.p.c., rappresentando che i figli stavano con ciascun genitore a settimane alterne e chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, con obbligo di contribuzione diretta a carico di ciascun genitore.
Con ordinanza del 12/6/2024 il Giudice formulava alle parti specifica proposta conciliativa per la definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale, con riduzione del quantum del mantenimento ordinario per i figli a carico di ad € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio). Controparte_1
All'udienza del 25/10/2024 la ricorrente dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice, mentre il resistente dichiarava di non accettarla in considerazione delle nuove circostanze esposte nel ricorso introduttivo del sub procedimento dallo stesso instaurato.
Nell'ambito del predetto sub procedimento, veniva espletata l'audizione dei minori e, successivamente, con ordinanza del 13/12/2024, ne veniva disposta l'archiviazione, con
3 remissione al Collegio, in sede di decisione relativa al presente giudizio principale, di ogni determinazione in merito alle domande ivi proposte.
La causa – istruita con le produzioni documentali – veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorso più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 3-20/7/2017, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
3. Provvedimenti nell'interesse della prole. Regime di affidamento.
In merito all'affidamento dei figli minori delle parti, e SC, all'esito Per_1 dell'attività istruttoria espletata, e, in particolare, alla luce di quanto relazionato dal servizio di neuropsichiatria infantile (cfr. depositi telematici del 12/9/2023 e del 12/6/2024) e dell'esito dell'audizione espletata all'udienza del 20/11/2024 nell'ambito del sub procedimento iscritto al n. 15638-1/2021 R.G., non si rilevano ragioni di pregiudizio per derogare al regime ordinario di affidamento.
Deve, pertanto, confermarsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
In relazione al collocamento, considerato quanto emerso in sede di audizione dei minori e tenuto conto del fatto che è prossimo alla maggiore età, deve disporsi che lo Per_1 stesso possa continuare a scegliere liberamente di trascorrere alternativamente le settimane presso la residenza paterna e materna.
Quanto al minore SC, invece, deve confermarsi il collocamento prevalente presso la madre, con facoltà di di incontrare e tenere con sé il figlio minore Controparte_1
liberamente, nel rispetto della volontà, nonché degli impegni scolastici e ludici di quest'ultimo in ragione dell'età e della maturità dallo stesso raggiunta.
4. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento dei figli.
Procedendo all'esame delle domande di contenuto economico e, in particolare, con riferimento, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto
4 ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, la ricorrente ha esposto: che nel 2018 aveva avviato l'attività “Cuoche Combattenti”, un progetto di imprenditoria sociale con l'obiettivo dell'emancipazione economica delle donne vittime di violenza, ma che tra pandemia, guerra, aumento dei costi delle materie prime e dell'elettricità, l'attività versava in difficoltà economiche;
di essere stata successivamente assunta dalla “Ciauli Società Cooperativa” con contratto a tempo determinato e parziale per
20 ore settimanali;
di avere ereditato dalla madre la quota del 50% di un immobile a Palermo
e che, con il ricavato della vendita, aveva acquistato una casa di campagna con terreno circostante;
che l'autovettura Twingo era della madre, caduta in eredità ed in comproprietà con la sorella, e che aveva acquistato l'altra mediante un finanziamento.
Dalla documentazione in atti, effettivamente, risulta che la ricorrente ha cessato l'attività
Cuoche Combattenti in data 31/8/2023 (all. 1 al deposito telematico del 6/11/2023) e che dall'8/3/2024 è stata assunta con regolare contratto a tempo determinato per la Ciauli
Società Cooperativa (cfr. all. 1 al deposito telematico del 22/3/2024).
Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta: per l'anno di imposta 2020, un
5 reddito complessivo di € 7.091,00; per l'anno di imposta 2021, un reddito complessivo di €
5.087,00; per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo di € 3.461,00 (cfr. all.ti 2 e 3 al deposito telematico del 10/2/2023 e all.to 1 al deposito telematico del 23/1/2024).
Quanto al resistente, lo stesso ha esposto: di lavorare come operatore vendita per la
“AR.CO” s.r.l. con uno stipendio mensile di circa € 700,00-735,00 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione); di avere acquistato un piccolo immobile con l'eredità ricevuta e di avere acceso un finanziamento di € 30.000,00 con per ristrutturarlo (cfr. all.ti 3-5 alla CP_2
comparsa di costituzione); di subire una cessione del quinto sullo stipendio per il pignoramento effettuato dalla ricorrente (cfr. all.ti 2 e 3 al deposito telematico del
3/11/2023).
Dalle certificazioni uniche in atti risulta: per l'anno di imposta 2020, un reddito da lavoro dipendente di € 13.595,02; per l'anno di imposta 2021, un reddito 19.153,44 (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione); per l'anno di imposta 2022, un reddito da lavoro dipendente di
€ 15.783,05 (cfr. all. 1 al deposito telematico del 3/11/2023).
Ebbene, sulla base degli elementi suesposti, deve disporsi l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento ordinario del figlio in via diretta nei Per_1 periodi di rispettiva permanenza, nonché l'obbligo a carico di di Controparte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 Parte_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore SC, convivente con la madre, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori, inoltre, saranno tenuti al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Palermo.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, si ritengono sussistenti le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in ragione del contenuto della decisione e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo in data 27/9/2004 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
6 , nato a [...] l'[...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2004, al n. 95, Parte II, Serie C;
b) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e SC, con Per_1 collocamento alternato del primo presso ciascun genitore e collocamento prevalente del secondo presso la madre, con diritto di visita paterno liberamente esercitabile secondo quanto indicato in parte motiva;
c) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio in via diretta, nei periodi di rispettiva permanenza;
Per_1
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili a titolo di
[...]
contributo al mantenimento del figlio SC, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
e) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
f) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
g) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona SC Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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