Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. _________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Addì ______ Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 12626/2024 R.G. L promossa ______
__
D A
[...] spedizion
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1 e in forma
, rappresentato e difeso dall'Avv Christian Alessi, per mandato in atti C.F._1 esecutiva all'Avv.
Ricorrente ________
________
CONTRO ______
, in persona del legale rappresentante pro tempore con ________ Controparte_1 ________ ______ sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciro il Grande n. 21, C.F . P.IVA_1
per
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2 ________ ________
___ con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14.
________
Convenuti contumaci ________
______
________ ________ All'udienza del 13.2.2025, alle ore 16.00, ha pronunciato ______
S E N T E N Z A Il Cancellier dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della e decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e di che qui si dichiara: CP_1 CP_2
- Dichiara prescritti i crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 59620170003358405 e n.
59620170005602836, sottesi all'intimazione di pagamento n. 29620239019531402/000;
oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cristian Alessi.
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e . Controparte_4
Esposizione delle ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con ricorso depositato il 3.9.2024, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di Parte_1
pagamento n. 29620239019531402/000 notificata il 2.08.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n.. 59620170003358405 di euro 3.841,63 e n. 59620170005602836, di euro 1.084,51, aventi ad oggetto contributi IVS anni 2013 e 2016.
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, infine la nullità degli interessi per violazione di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, benché evocati in giudizio, l' e non si CP_1 CP_2
costituivano, pertanto ne va qui dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo di avere avuto contezza CP_1
per la prima volta degli avvisi di addebito tramite la ricezione della intimazione di pagamento per cui
è ricorso e che il termine quinquennale sarebbe decorso sia per la mancata notifica degli avvisi di addebito, sia, in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ebbene l'eccezione di prescrizione va ritenuta fondata.
CP_ L' su cui gravava l'onere, rimanendo contumace non ha infatti depositato documentazione attestante la notifica degli avvisi di addebito in oggetto.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_5
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Orbene nella odierna fattispecie mancando la prova della notifica degli avvisi di addebito ed essendo i crediti relativi agli anni 2013 e 2016, non vi è dubbio che la prescrizione sia maturata prima della notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 2.08.2024, anche tenuto contro della sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria covid.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi la prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito n 59620170003358405 e n. 59620170005602836, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale della Controparte_2
ed all'esclusiva responsabilità dell' per l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa, CP_1
per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 13.2.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile