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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3176/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025059869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 08/01/2026 1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Tanto premesso il ricorrente ut sopra rapp.ta e difesa chiede alla On.le Corte di Giustizia di primo grado di Salerno adita compiacersi per ivi sentir accogliere, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, le seguenti
CONCLUSIONI Voglia, l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, accogliere il presente ricorso per le causali di cui in narrativa e per l'effetto in accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione:
1. Accertare e dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento n. 100 2025 0025059869 000 per tutte le causali innanzi riportate e, per l'effetto, annullare anche tutti gli altri atti presupposti e/o comunque ad essa collegati;
2. Condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione di diritti, onorari e spese di giudizio da attribuirsi, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore antistatario.
Con riserva di costituirsi nei termini di legge e salvo meglio spiegare, aggiungere ed asseverare, ed articolare quei mezzi istruttori che si renderanno necessari in relazione alle difese dell'Ente resistente.
Ufficio resistente AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE Per tutti i motivi sopra esposti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come rappresentata e difesa, con il presente atto, così
CONCLUDE
“Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis, così decidere: in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14 c. 6 bis D.lgs. 546/92, così per come motivato in narrativa;
nel merito, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva di ADER relativamente alle eccezioni tutte riguardanti l'operato dell'Ente impositore, rigettare la domanda giudiziale, così per come proposta, nei confronti dell'odierna resistente, ovvero, in subordine, tenere indenne l'Agenzia delle Entrate-Riscossione da qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda.”
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
2 Con riserva di produzione documentale ulteriore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, impugnava nei confronti. Della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e della Regione Campania una cartella di pagamento notificata al ricorrente, a mezzo pec, cartella di pagamento n. 100 2025 0025059869 000 con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno ingiungeva il pagamento di complessivi € 1.076,32; esponendo che la suddetta cartella di pagamento sarebbe stata formata in seguito al mancato pagamento della tassa automobilistica ex art. 17
Targa_1Legge 449/97 relativa all'anno 2020 per i veicoli tg per € 472,07 e per il veicolo tg Targa_2 per € 598,37, il tutto maggiorato di sanzioni, interessi e spese;
che delle predette somme risulterebbe creditrice, così come riportato nel documento impugnato, la Regione
Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti prima degli atti impugnati e, quindi, che tali atti stato formati in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e precisamente eccepiva la nullità dei titoli posti alla base della relativa cartella esattoriale senza che sia stato notificato alcun atto prodromico, eccependo la prescrizione e decadenza del tributo, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, come rappresentata e difesa, concludeva come segue:
“Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis, così decidere in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14 c. 6 bis D.lgs. 546/92, così per come motivato in narrativa;
previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva di ADER relativamente nel merito, alle eccezioni tutte riguardanti l'operato dell'Ente impositore, rigettare la domanda giudiziale,
3 così per come proposta, nei confronti dell'odierna resistente, ovvero, in subordine, tenere indenne l'Agenzia delle Entrate-Riscossione da qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda.”
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La IO MP, benché ritualmente citata, non si costituiva ritualmente giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
L'art. 4 del D. L.vo 546/92 dispone che le Corti di Giustizia Tributarie di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 4 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione era competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. 4 Incompetenza territoriale
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4, D. Lgs. n°
546/92, difatti la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del
D.lgs. n° 446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede. Nel caso di specie essendo il ricorso afferente bolli auto il cui ente impositore è la Regione
Campania con sede in Napoli la competenza territoriale sarà della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli e non di Salerno.
Municipia spa risponde solo dell'attività di riscossione non è responsabile per la notifica degli atti dell'ente impositore quale accertamento e ingiunzione di cui è competente la Regione Campania
Conseguentemente questo GM, rilevata l'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali della presente fase tra le parti costituite.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli.
Riassunzione nei termini di legge.
Spese della presente fase compensate.
Così deciso in Salerno, il 15 dicembre 2025.
5
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3176/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025059869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 08/01/2026 1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Tanto premesso il ricorrente ut sopra rapp.ta e difesa chiede alla On.le Corte di Giustizia di primo grado di Salerno adita compiacersi per ivi sentir accogliere, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, le seguenti
CONCLUSIONI Voglia, l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, accogliere il presente ricorso per le causali di cui in narrativa e per l'effetto in accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione:
1. Accertare e dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento n. 100 2025 0025059869 000 per tutte le causali innanzi riportate e, per l'effetto, annullare anche tutti gli altri atti presupposti e/o comunque ad essa collegati;
2. Condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione di diritti, onorari e spese di giudizio da attribuirsi, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore antistatario.
Con riserva di costituirsi nei termini di legge e salvo meglio spiegare, aggiungere ed asseverare, ed articolare quei mezzi istruttori che si renderanno necessari in relazione alle difese dell'Ente resistente.
Ufficio resistente AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE Per tutti i motivi sopra esposti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come rappresentata e difesa, con il presente atto, così
CONCLUDE
“Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis, così decidere: in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14 c. 6 bis D.lgs. 546/92, così per come motivato in narrativa;
nel merito, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva di ADER relativamente alle eccezioni tutte riguardanti l'operato dell'Ente impositore, rigettare la domanda giudiziale, così per come proposta, nei confronti dell'odierna resistente, ovvero, in subordine, tenere indenne l'Agenzia delle Entrate-Riscossione da qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda.”
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
2 Con riserva di produzione documentale ulteriore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, impugnava nei confronti. Della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e della Regione Campania una cartella di pagamento notificata al ricorrente, a mezzo pec, cartella di pagamento n. 100 2025 0025059869 000 con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno ingiungeva il pagamento di complessivi € 1.076,32; esponendo che la suddetta cartella di pagamento sarebbe stata formata in seguito al mancato pagamento della tassa automobilistica ex art. 17
Targa_1Legge 449/97 relativa all'anno 2020 per i veicoli tg per € 472,07 e per il veicolo tg Targa_2 per € 598,37, il tutto maggiorato di sanzioni, interessi e spese;
che delle predette somme risulterebbe creditrice, così come riportato nel documento impugnato, la Regione
Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti prima degli atti impugnati e, quindi, che tali atti stato formati in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e precisamente eccepiva la nullità dei titoli posti alla base della relativa cartella esattoriale senza che sia stato notificato alcun atto prodromico, eccependo la prescrizione e decadenza del tributo, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, come rappresentata e difesa, concludeva come segue:
“Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis, così decidere in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14 c. 6 bis D.lgs. 546/92, così per come motivato in narrativa;
previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva di ADER relativamente nel merito, alle eccezioni tutte riguardanti l'operato dell'Ente impositore, rigettare la domanda giudiziale,
3 così per come proposta, nei confronti dell'odierna resistente, ovvero, in subordine, tenere indenne l'Agenzia delle Entrate-Riscossione da qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda.”
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La IO MP, benché ritualmente citata, non si costituiva ritualmente giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
L'art. 4 del D. L.vo 546/92 dispone che le Corti di Giustizia Tributarie di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 4 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione era competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. 4 Incompetenza territoriale
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4, D. Lgs. n°
546/92, difatti la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del
D.lgs. n° 446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede. Nel caso di specie essendo il ricorso afferente bolli auto il cui ente impositore è la Regione
Campania con sede in Napoli la competenza territoriale sarà della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli e non di Salerno.
Municipia spa risponde solo dell'attività di riscossione non è responsabile per la notifica degli atti dell'ente impositore quale accertamento e ingiunzione di cui è competente la Regione Campania
Conseguentemente questo GM, rilevata l'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali della presente fase tra le parti costituite.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli.
Riassunzione nei termini di legge.
Spese della presente fase compensate.
Così deciso in Salerno, il 15 dicembre 2025.
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Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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