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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 456/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 456/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Alessandra Coviello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montepulciano Stazione (SI), Via Firenze n. 75,
e
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Andrea Mugnai, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sinalunga (SI), Via dell'Opera n. 2/B,
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025; per l'Avv. Alessandra Coviello e, per l'Avv. Parte_1 CP_1
Andrea Mugnai, hanno concluso chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 3
1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi concordano che l'immobile di proprietà del sig. costituente la ex CP_1
casa coniugale è assegnata definitivamente ed esclusivamente al medesimo e la sig.ra Parte_1
trasferirà altrove la sua residenza entro 20 giorni dal deposito del presente atto ed
[...] entro tale termine si obbliga a ritirare ogni bene mobile di sua proprietà posto all'interno dell'abitazione;
3) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento godendo ciascuno di autonomo reddito;
4) il Sig. nell'ambito ed in conseguenza degli accordi di separazione CP_1 intercorsi, si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra la somma di €.15.000,00 Pt_1
(quindicimila/euro) con i seguenti termini e modalità : a) €.5.000,00 (cinquemila/euro) alla firma del presente ricorso;
b) €.5.000,00 (cinquemila/euro alla data di omologa della separazione;
c)
€.5.000,00 (cinquemila/euro) entro e non oltre 10 giorni dalla data di omologazione della separazione;
detti pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra con BA : [...]; Parte_1
5) l'autovettura FIAT 500 tg. FR063MP di proprietà del sig. rimarrà in uso CP_1
alla moglie che si obbligherà al pagamento di tutte le spese connesse all'uso della vettura, comprese quelle relative alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria alle tasse di circolazione e alle eventuali contravvenzioni;
6) entrambe le parti si obbligano a rimettere reciprocamente eventuali querele sporte l'una nei confronti dell'altra;
7) entrambe le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni questione patrimoniale di non avere null'altro da pretendere o rivendicare l'una nei confronti dell'altra.
Pubblico Ministero: visto in data 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data
[...] CP_1
3.7.2004 in Montepulciano (SI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Montepulciano (SI), all'anno 2004, parte 2, serie A, atto n.25, e che dal matrimonio non erano nati figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra. 3 / 3
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 CP_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: , alle condizioni concordate indicate supra; CP_1 C.F._2
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montepulciano (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa IA Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 456/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Alessandra Coviello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montepulciano Stazione (SI), Via Firenze n. 75,
e
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Andrea Mugnai, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sinalunga (SI), Via dell'Opera n. 2/B,
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025; per l'Avv. Alessandra Coviello e, per l'Avv. Parte_1 CP_1
Andrea Mugnai, hanno concluso chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 3
1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi concordano che l'immobile di proprietà del sig. costituente la ex CP_1
casa coniugale è assegnata definitivamente ed esclusivamente al medesimo e la sig.ra Parte_1
trasferirà altrove la sua residenza entro 20 giorni dal deposito del presente atto ed
[...] entro tale termine si obbliga a ritirare ogni bene mobile di sua proprietà posto all'interno dell'abitazione;
3) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento godendo ciascuno di autonomo reddito;
4) il Sig. nell'ambito ed in conseguenza degli accordi di separazione CP_1 intercorsi, si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra la somma di €.15.000,00 Pt_1
(quindicimila/euro) con i seguenti termini e modalità : a) €.5.000,00 (cinquemila/euro) alla firma del presente ricorso;
b) €.5.000,00 (cinquemila/euro alla data di omologa della separazione;
c)
€.5.000,00 (cinquemila/euro) entro e non oltre 10 giorni dalla data di omologazione della separazione;
detti pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra con BA : [...]; Parte_1
5) l'autovettura FIAT 500 tg. FR063MP di proprietà del sig. rimarrà in uso CP_1
alla moglie che si obbligherà al pagamento di tutte le spese connesse all'uso della vettura, comprese quelle relative alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria alle tasse di circolazione e alle eventuali contravvenzioni;
6) entrambe le parti si obbligano a rimettere reciprocamente eventuali querele sporte l'una nei confronti dell'altra;
7) entrambe le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni questione patrimoniale di non avere null'altro da pretendere o rivendicare l'una nei confronti dell'altra.
Pubblico Ministero: visto in data 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data
[...] CP_1
3.7.2004 in Montepulciano (SI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Montepulciano (SI), all'anno 2004, parte 2, serie A, atto n.25, e che dal matrimonio non erano nati figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra. 3 / 3
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 CP_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: , alle condizioni concordate indicate supra; CP_1 C.F._2
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montepulciano (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa IA Serrao