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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8491/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina DÒ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
1. , nato il: 07/11/1991, luogo di Parte_1
nascita: Pedralva - (MG) - Brasile, residente in [...]1164, 154B,
Campinas/SP | CAP: 13033-740;
2. , nata il: 07/11/1969, luogo di Parte_2
nascita: Itajubá - (MG) - Brasile, residente in [...]1164, 154B,
Campinas/SP, CAP: 13033-740;
3. , nato il: 19/07/1982, luogo di nascita: Parte_3
Itajubá - (MG) - Brasile, residente in [...]das Rosas 1071, Vila Assumpção, Águas de Lindóia/SP | CAP: 13940-000;
4. , nato il: 28/04/1994, luogo di CP_1 Parte_1
nascita: Jacareí - (SP) - Brasile, residente in [...]74, App. 102, São
Paulo/SP, 05016-010;
5. , nata il: 16/01/1997, luogo di Controparte_2
nascita: Sinop - (MT) - Brasile, residente in [...]1164, 154B,
Campinas/SP CAP: 13033-740;
pagina 1 di 7
6. nata il: 11/05/1974, Controparte_3
luogo di nascita: Lorena - (SP) - Brasile, residente in [...]57, Águas de
Lindóia/SP , 13940-000;
7. nato il [...], Controparte_4 Controparte_3
luogo di nascita: Itajubá - (MG) - Brasile, residente in [...]57, Águas de Lindóia/SP, CAP: 13940-000;
8. , nato il: 15/06/1989, luogo di nascita: Pedralva - Persona_1
(MG) - Brasile, residente in [...]57, Águas de Lindóia/SP | CAP:
13940-000,
9. minorenne, nata il: Parte_4
13/07/2009, luogo di nascita: Itajubá - (MG) - Brasile, residente in [...]
57, Águas de Lindóia/SP | CAP: 13940-000, in questo atto rappresentata dai suoi genitori sopra nominati, CP_3 Controparte_3
e nato il [...], luogo di Controparte_5
nascita: Piumhi - Minas Gerais (MG) - Brasile, residente in [...]57,
Águas de Lindóia/SP | CAP: 13940-000, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_6
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
pagina 2 di 7 Il giudice dott.ssa Caterina DÒ, all'esito della trattazione cartolare del giorno 23.9.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il [...], da Persona_2
genitori italiani nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana, cittadino italiano poi emigrato in
Brasile.
Nel ricorso si legge che “In data 26.05.1888 contraevano matrimonio il predetto Persona_2
(indicato nei successivi certificati anche come ou ou Parte_5 Parte_5 Pt_6
ou ) e
[...] Parte_7 Parte_8
(doc.3) e dalla loro unione nasceva in Brasile il sig. il 21.07.1893
[...] Persona_3
(doc.4),
- Dall'unione tra il predetto e nasceva in Persona_3 Controparte_7
Brasile il sig. il 4.10.1919 (doc.5), Parte_9
- Dall'unione tra la predetta e nasceva in Parte_9 Controparte_8
Brasile la sig.ra il 28.06.1950 (doc.6), Persona_4
pagina 3 di 7 - Dall'unione tra la predetta e Persona_4 CP_9
nascevano in Brasile:
[...]
- , il 7.11.1969 (doc.7), Parte_2
- , l'11.05.1974 (doc.8), Persona_5
- , il 19.07.1982 (doc.9), Parte_10
- , il 15.06.1989 (doc.10), Persona_6
- Dall'unione tra la predetta E Parte_11 Persona_7
nascevano in Brasile:
[...]
- , il 7.11.1991 (doc.11), Parte_12
- , il 28.11.1994 (doc.12), Parte_13
- , il 16.01.1997 (doc.13), Parte_14
- Dall'unione tra la predetta e Persona_5 Controparte_5
nascevano in Brasile:
[...]
- il 13.07.2009 (doc.14), Parte_15
- il 4.11.2005 (doc.15), Parte_16
- Dall'unione tra il predetto e da Parte_10 CP_10 Per_8
nasceva in Brasile il sig. , il 12.01.2015 – non
[...] Persona_9
ricorrente,”.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_6
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
pagina 4 di 7 (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_6
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti “inoltravano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Generale d'Italia a San Paolo – Brasile, Pt_17
tentando finanche di prenotare attraverso il sistema c.d. “Prenot@mi” di recente introdotto dal Pt_17
(doc. 16); Tuttavia, le richieste risultano, allo stato, inevase, non avendo gli interessati ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risultano gli stessi inseriti in una Lista
d'attesa..
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez.
pagina 5 di 7 un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_2
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_18
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
pagina 6 di 7 • accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_6
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina DÒ
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina DÒ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
1. , nato il: 07/11/1991, luogo di Parte_1
nascita: Pedralva - (MG) - Brasile, residente in [...]1164, 154B,
Campinas/SP | CAP: 13033-740;
2. , nata il: 07/11/1969, luogo di Parte_2
nascita: Itajubá - (MG) - Brasile, residente in [...]1164, 154B,
Campinas/SP, CAP: 13033-740;
3. , nato il: 19/07/1982, luogo di nascita: Parte_3
Itajubá - (MG) - Brasile, residente in [...]das Rosas 1071, Vila Assumpção, Águas de Lindóia/SP | CAP: 13940-000;
4. , nato il: 28/04/1994, luogo di CP_1 Parte_1
nascita: Jacareí - (SP) - Brasile, residente in [...]74, App. 102, São
Paulo/SP, 05016-010;
5. , nata il: 16/01/1997, luogo di Controparte_2
nascita: Sinop - (MT) - Brasile, residente in [...]1164, 154B,
Campinas/SP CAP: 13033-740;
pagina 1 di 7
6. nata il: 11/05/1974, Controparte_3
luogo di nascita: Lorena - (SP) - Brasile, residente in [...]57, Águas de
Lindóia/SP , 13940-000;
7. nato il [...], Controparte_4 Controparte_3
luogo di nascita: Itajubá - (MG) - Brasile, residente in [...]57, Águas de Lindóia/SP, CAP: 13940-000;
8. , nato il: 15/06/1989, luogo di nascita: Pedralva - Persona_1
(MG) - Brasile, residente in [...]57, Águas de Lindóia/SP | CAP:
13940-000,
9. minorenne, nata il: Parte_4
13/07/2009, luogo di nascita: Itajubá - (MG) - Brasile, residente in [...]
57, Águas de Lindóia/SP | CAP: 13940-000, in questo atto rappresentata dai suoi genitori sopra nominati, CP_3 Controparte_3
e nato il [...], luogo di Controparte_5
nascita: Piumhi - Minas Gerais (MG) - Brasile, residente in [...]57,
Águas de Lindóia/SP | CAP: 13940-000, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_6
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
pagina 2 di 7 Il giudice dott.ssa Caterina DÒ, all'esito della trattazione cartolare del giorno 23.9.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il [...], da Persona_2
genitori italiani nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana, cittadino italiano poi emigrato in
Brasile.
Nel ricorso si legge che “In data 26.05.1888 contraevano matrimonio il predetto Persona_2
(indicato nei successivi certificati anche come ou ou Parte_5 Parte_5 Pt_6
ou ) e
[...] Parte_7 Parte_8
(doc.3) e dalla loro unione nasceva in Brasile il sig. il 21.07.1893
[...] Persona_3
(doc.4),
- Dall'unione tra il predetto e nasceva in Persona_3 Controparte_7
Brasile il sig. il 4.10.1919 (doc.5), Parte_9
- Dall'unione tra la predetta e nasceva in Parte_9 Controparte_8
Brasile la sig.ra il 28.06.1950 (doc.6), Persona_4
pagina 3 di 7 - Dall'unione tra la predetta e Persona_4 CP_9
nascevano in Brasile:
[...]
- , il 7.11.1969 (doc.7), Parte_2
- , l'11.05.1974 (doc.8), Persona_5
- , il 19.07.1982 (doc.9), Parte_10
- , il 15.06.1989 (doc.10), Persona_6
- Dall'unione tra la predetta E Parte_11 Persona_7
nascevano in Brasile:
[...]
- , il 7.11.1991 (doc.11), Parte_12
- , il 28.11.1994 (doc.12), Parte_13
- , il 16.01.1997 (doc.13), Parte_14
- Dall'unione tra la predetta e Persona_5 Controparte_5
nascevano in Brasile:
[...]
- il 13.07.2009 (doc.14), Parte_15
- il 4.11.2005 (doc.15), Parte_16
- Dall'unione tra il predetto e da Parte_10 CP_10 Per_8
nasceva in Brasile il sig. , il 12.01.2015 – non
[...] Persona_9
ricorrente,”.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_6
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
pagina 4 di 7 (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_6
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti “inoltravano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Generale d'Italia a San Paolo – Brasile, Pt_17
tentando finanche di prenotare attraverso il sistema c.d. “Prenot@mi” di recente introdotto dal Pt_17
(doc. 16); Tuttavia, le richieste risultano, allo stato, inevase, non avendo gli interessati ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risultano gli stessi inseriti in una Lista
d'attesa..
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez.
pagina 5 di 7 un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_2
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_18
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
pagina 6 di 7 • accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_6
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina DÒ
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7