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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2838/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI L'AQUILA Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di L'Aquila, composto dai Sigg. magistrati: Dott. Giovanni Spagnoli Presidente Dott. AB AN Giudice relatore Dott.ssa Maura Manzi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2838 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione ex art. 281 sexies co III cpc, all'esito udienza del 9/10/2025 svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter cpc;
tra
(cod. fisc. ), (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), cod. fisc. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Napolitano (cod. fisc. ; CodiceFiscale_4
p.e.c. , NT AT (cod. fisc. ; p.e.c. Email_1 CodiceFiscale_5
e RC OL (cod. fisc. ; p.e.c. Email_2 CodiceFiscale_6
, Email_3 elettivamente domiciliati presso gli indirizzi p.e.c. dei suddetti avvocati, giusta procura alle liti;
ricorrente e (cod. fisc. e P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Fara San Martino (CH), via Filippo De Cecco (nel seguito, ” o la CP_1
”), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro CP_2 tempore cav. , Parte_4 rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Rapisarda (cod. fisc. ; p.e.c. CodiceFiscale_7
e RC NE (cod. fisc. ; Email_4 CodiceFiscale_8
p.e.c. ), Email_5 elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei suddetti avvocati, giusta procura alle liti;
convenuta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, disposta per l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 e dell'art. 16 D.L. n. 228/2021. MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con atto introduttivo – originariamente denominato mera istanza e successivamente dal giudice istruttore qualificato quale ricorso - i ricorrenti avanzavano al Tribunale richiesta di determinazione del loro compenso quali componenti del collegio sindacale della Controparte_1
(di seguito, società).
[...]
Su ordine del giudice, l'atto veniva notificato alla società, la quale, costituendosi, aderiva alla richiesta del ricorrente. A fondamento della domanda, i ricorrenti, ma anche la stessa società, deducevano quanto segue:
- in data 11 ottobre 2024 si teneva l'Assemblea dei soci della società Controparte_1
(di seguito la ” o la ”) nel corso della quale, inter alia, il dott.
[...] CP_1 CP_2
, la dott.ssa e il dott. venivano nominati Sindaci Parte_1 Parte_2 Parte_3 effettivi della Società per il triennio 2024-2026;
- nonostante vari soci, tra i quali il Presidente e , avessero condiviso l'opportunità Parte_5 di riconoscere l'importo di Euro 60.000,00 a favore del Presidente del futuro Collegio Sindacale e l'importo di Euro 10.000,00 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi, al momento di deliberare sulla proposta di compensi formulata dal Presidente, in sede di votazione, lo stesso e Parte_5 altri soci, quali avevano poi deciso di rimettersi alle tariffe professionali, Parte_6 esprimendo voto contrario alla determinazione dei compensi sopra richiamati e l'assemblea, quindi, non riusciva a raggiungere la maggioranza richiesta dall'art. 14, comma 5 dello Statuto della Società;
- a fronte dell'impossibilità a raggiungere la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto per determinare in sede assembleare i compensi spettanti ai Sindaci, veniva quindi previsto che la retribuzione dell'organo di controllo venisse determinata “con il coinvolgimento, se del caso, delle autorità competenti e in ogni caso ai sensi di legge”;
- il dott. , la dott.ssa e il dott. - odierni ricorrenti- esternavano fin da subito Parte_1 Pt_2 Parte_3 alla Società la propria volontà di accettare la nomina ritenendo tuttavia di non poter accettare formalmente l'incarico prima dell'attribuzione di un compenso determinato per lo svolgimento della carica;
- sotto tale profilo, i ricorrenti richiamavano l'art. 2402 cod. civ., che sancisce la natura intrinsecamente onerosa della prestazione professionale svolta dai sindaci delle società di capitali;
- richiamavano inoltre diversi provvedimenti di merito, secondo cui in caso di mancata previsione di un compenso per il Collegio Sindacale da parte dello Statuto e/o dell'assemblea dei soci, non potendosi di discorrere di gratuità dell'incarico, il compenso si sarebbe dovuto determinare ad opera del giudice secondo le tariffe vigenti a norma dell'art. 2233 c.c.” Non essendovi richieste istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
* * * Tutto ciò premesso, la domanda è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente pare opportuno ripercorrere brevemente il compendio probatorio presente in atti, costituito dai seguenti documenti: verbale di assemblea dell'11/10/2024, verbale di assemblea del 14/10/2024, bilancio relativo all'anno 2023. Sempre in via preliminare si osserva che si è al di fuori di un procedimento ricadente nell'alveo della volontaria giurisdizione, quale ad esempio l'art. 2367 co. II c.c., non essendovi norma che attribuisca al Tribunale la determinazione del compenso del sindaco in caso di inerzia degli organi sociali;
né peraltro, l'azione è stata iscritta dal ricorrente come volontaria giurisdizione. pagina 2 di 5 Trattasi quindi di procedimento contenzioso, nel quale i ricorrenti, con adesione della società, nominati componenti del collegio sindacale, avanzano la seguente richiesta: determinare quanto prima, ai sensi dell'art. 2233, comma 1, cod. civ. (e in applicazione dei citati parametri contenuti nell'art. 29 del D.M. n. 140 del 2012 e nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili), quelli che saranno i compensi che gli spetteranno per lo svolgimento della carica di Sindaci della nel corso del triennio 2024-2026.) Controparte_1
Se questo è il petitum, appare possibile rilevare la carenza di un effettivo interesse ad agire il quale
“richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti “il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498). Così, Cass. civ ord. n. 30584/ 2021 avente ad oggetto l'ammissibilità della domanda in via autonoma dell'accertamento di un inadempimento datoriale;
domanda ritenuta, condivisibilmente, affetta da carenza d'interesse non essendo ad essa causalmente collegata una domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento dei danni ex art. 1218 cod. civ.. alla stregua della seguente considerazione: Il mero accertamento dell'altrui inadempimento non comporta automaticamente una pretesa risarcitoria da parte del creditore costituendo l'inadempimento soltanto uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno;
in altri termini, l'inadempimento datoriale è una frazione della situazione giuridica oggetto della domanda, insuscettibile di integrare gli estremi di una domanda autonoma. Analogamente, nel caso di specie, l'eventuale accertamento del mero modo di calcolo del compenso costituirebbe solo uno degli elementi della fattispecie determinativa del diritto al compenso. Che appunto nel caso di specie, il procedimento giudiziale venga utilizzato dai ricorrenti non per richiedere il pagamento del compenso (del quale, sulla base delle scarne allegazioni, ed in particolare della dichiarazione contenuta nell'atto introduttivo, risulterebbe non possibile come si vedrà infra) , previa sua determinazione, ma solo per la determinazione del corretto modo di quantificazione del compenso, appare indubbio. Così impostati i termini della questione, appare evidente che la domanda sia inammissibile, alla stregua dei criteri sopra individuati dalla Suprema Corte, avendo gli odierni ricorrenti utilizzato il processo in previsione della soluzione di una questione (modalità di quantificazione del compenso) in vista di possibili eventuali e comunque future situazioni (richieste di pagamento del compenso). Sotto tale aspetto appare sufficiente osservare che, ove il Tribunale si pronunciasse sulla predetta determinazione, il ricorrente non avrebbe in mano alcun titolo esecutivo per ottenere il compenso, ma solo, appunto, una pronuncia statuente circa le modalità di calcolo del compenso. Compenso sul cui an, peraltro, né le parti del procedimento, né a quanto sembra, l'assemblea, dubitano.
pagina 3 di 5 Non stupisce peraltro osservare che dall'esame dei provvedimenti citati dai ricorrenti, nonché della totalità dei provvedimenti di legittimità e di merito rinvenuti sul tema, emerga sempre e comunque una pretesa condannatoria o, comunque la si voglia classificare, una richiesta di pagamento (opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione allo stato passivo). È, inoltre, sempre e solo in tali contesti che ricorre l'affermazione circa l'onerosità dell'incarico di sindaco e - nelle ipotesi di assenza di criteri cristallizzati in statuto o dall'assemblea – della possibilità per il giudice di integrare ex art. 2233 cc, al fine appunto di far conseguire all'attore il bene della vita, ovvero il pagamento del compenso. Analisi giurisprudenziale che conferma quindi la peculiarità del caso di specie, nel quale, appunto, la domanda è di tipo diverso o comunque del tutto slegata da una richiesta di condanna. Provvedimenti dai quali emergono, inoltre, sempre valutazioni concrete effettuate in relazione ad un'attività effettivamente prestata dal collegio sindacale, con precise allegazioni, prove e con applicazione dei criteri di cui alla tabella C allegata al D.M. 140/2012,e dei criteri generali di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo D.M., quali: il valore e la natura della pratica;
l'importanza, la difficoltà, la complessità della pratica;
le condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico. Elementi al contrario tutti assenti nel caso di specie, rinviandosi al compendio probatorio in precedenza passato in rassegna e comunque alla sibillina affermazione del collegio sindacale emergente dallo stesso atto introduttivo di seguito testualmente riportata non poter accettare formalmente l'incarico fintanto che non gli verrà attribuito un compenso determinato per lo svolgimento della carica. Affermazione che di per sé sembrerebbe porre in dubbio l'effettivo svolgimento dell'incarico. Assenza di prova che quindi comporterebbe, anche a voler ritenere sussistente un'implicita domanda condannatoria, il rigetto per radicale assenza di prova (v infatti, ad esempio T. Roma 19214/2015: È peraltro evidente che, a fronte della contestazione svolta in questa sede giudiziaria in ordine all'an ed al quantum della pretesa fatta valere in via monitoria, è specifico onere dell'opposto (attore sostanziale) allegare e provare l'esistenza del titolo, che giustifica la richiesta di pagamento del corrispettivo per le prestazioni asseritamente svolte, quali risultano indicate nel ricorso monitorio (controlli sul bilancio di esercizio 2010, verifiche periodiche nel corso del 2011 e partecipazione ad assemblee dei soci e a riunioni varie); quindi è onere del preteso creditore provare, in base a conferente allegazione, l'attività in concreto svolta, in coerenza con l'incarico e la funzione svolta, e la fondatezza del compenso richiesto.) considerandosi, appunto, l'affermazione in precedenza riportata , ed in ogni caso, le carenti allegazioni in atti.
* * * Tenuto conto dell'adesione della società convenuta alla domanda di parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) dichiara inammissibile la domanda per carenza d'interesse. II) compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Il giudice relatore pagina 4 di 5 AB AN
Il Presidente Giovanni Spagnoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI L'AQUILA Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di L'Aquila, composto dai Sigg. magistrati: Dott. Giovanni Spagnoli Presidente Dott. AB AN Giudice relatore Dott.ssa Maura Manzi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2838 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione ex art. 281 sexies co III cpc, all'esito udienza del 9/10/2025 svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter cpc;
tra
(cod. fisc. ), (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), cod. fisc. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Napolitano (cod. fisc. ; CodiceFiscale_4
p.e.c. , NT AT (cod. fisc. ; p.e.c. Email_1 CodiceFiscale_5
e RC OL (cod. fisc. ; p.e.c. Email_2 CodiceFiscale_6
, Email_3 elettivamente domiciliati presso gli indirizzi p.e.c. dei suddetti avvocati, giusta procura alle liti;
ricorrente e (cod. fisc. e P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Fara San Martino (CH), via Filippo De Cecco (nel seguito, ” o la CP_1
”), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro CP_2 tempore cav. , Parte_4 rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Rapisarda (cod. fisc. ; p.e.c. CodiceFiscale_7
e RC NE (cod. fisc. ; Email_4 CodiceFiscale_8
p.e.c. ), Email_5 elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei suddetti avvocati, giusta procura alle liti;
convenuta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, disposta per l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 e dell'art. 16 D.L. n. 228/2021. MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con atto introduttivo – originariamente denominato mera istanza e successivamente dal giudice istruttore qualificato quale ricorso - i ricorrenti avanzavano al Tribunale richiesta di determinazione del loro compenso quali componenti del collegio sindacale della Controparte_1
(di seguito, società).
[...]
Su ordine del giudice, l'atto veniva notificato alla società, la quale, costituendosi, aderiva alla richiesta del ricorrente. A fondamento della domanda, i ricorrenti, ma anche la stessa società, deducevano quanto segue:
- in data 11 ottobre 2024 si teneva l'Assemblea dei soci della società Controparte_1
(di seguito la ” o la ”) nel corso della quale, inter alia, il dott.
[...] CP_1 CP_2
, la dott.ssa e il dott. venivano nominati Sindaci Parte_1 Parte_2 Parte_3 effettivi della Società per il triennio 2024-2026;
- nonostante vari soci, tra i quali il Presidente e , avessero condiviso l'opportunità Parte_5 di riconoscere l'importo di Euro 60.000,00 a favore del Presidente del futuro Collegio Sindacale e l'importo di Euro 10.000,00 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi, al momento di deliberare sulla proposta di compensi formulata dal Presidente, in sede di votazione, lo stesso e Parte_5 altri soci, quali avevano poi deciso di rimettersi alle tariffe professionali, Parte_6 esprimendo voto contrario alla determinazione dei compensi sopra richiamati e l'assemblea, quindi, non riusciva a raggiungere la maggioranza richiesta dall'art. 14, comma 5 dello Statuto della Società;
- a fronte dell'impossibilità a raggiungere la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto per determinare in sede assembleare i compensi spettanti ai Sindaci, veniva quindi previsto che la retribuzione dell'organo di controllo venisse determinata “con il coinvolgimento, se del caso, delle autorità competenti e in ogni caso ai sensi di legge”;
- il dott. , la dott.ssa e il dott. - odierni ricorrenti- esternavano fin da subito Parte_1 Pt_2 Parte_3 alla Società la propria volontà di accettare la nomina ritenendo tuttavia di non poter accettare formalmente l'incarico prima dell'attribuzione di un compenso determinato per lo svolgimento della carica;
- sotto tale profilo, i ricorrenti richiamavano l'art. 2402 cod. civ., che sancisce la natura intrinsecamente onerosa della prestazione professionale svolta dai sindaci delle società di capitali;
- richiamavano inoltre diversi provvedimenti di merito, secondo cui in caso di mancata previsione di un compenso per il Collegio Sindacale da parte dello Statuto e/o dell'assemblea dei soci, non potendosi di discorrere di gratuità dell'incarico, il compenso si sarebbe dovuto determinare ad opera del giudice secondo le tariffe vigenti a norma dell'art. 2233 c.c.” Non essendovi richieste istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
* * * Tutto ciò premesso, la domanda è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente pare opportuno ripercorrere brevemente il compendio probatorio presente in atti, costituito dai seguenti documenti: verbale di assemblea dell'11/10/2024, verbale di assemblea del 14/10/2024, bilancio relativo all'anno 2023. Sempre in via preliminare si osserva che si è al di fuori di un procedimento ricadente nell'alveo della volontaria giurisdizione, quale ad esempio l'art. 2367 co. II c.c., non essendovi norma che attribuisca al Tribunale la determinazione del compenso del sindaco in caso di inerzia degli organi sociali;
né peraltro, l'azione è stata iscritta dal ricorrente come volontaria giurisdizione. pagina 2 di 5 Trattasi quindi di procedimento contenzioso, nel quale i ricorrenti, con adesione della società, nominati componenti del collegio sindacale, avanzano la seguente richiesta: determinare quanto prima, ai sensi dell'art. 2233, comma 1, cod. civ. (e in applicazione dei citati parametri contenuti nell'art. 29 del D.M. n. 140 del 2012 e nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili), quelli che saranno i compensi che gli spetteranno per lo svolgimento della carica di Sindaci della nel corso del triennio 2024-2026.) Controparte_1
Se questo è il petitum, appare possibile rilevare la carenza di un effettivo interesse ad agire il quale
“richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti “il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498). Così, Cass. civ ord. n. 30584/ 2021 avente ad oggetto l'ammissibilità della domanda in via autonoma dell'accertamento di un inadempimento datoriale;
domanda ritenuta, condivisibilmente, affetta da carenza d'interesse non essendo ad essa causalmente collegata una domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento dei danni ex art. 1218 cod. civ.. alla stregua della seguente considerazione: Il mero accertamento dell'altrui inadempimento non comporta automaticamente una pretesa risarcitoria da parte del creditore costituendo l'inadempimento soltanto uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno;
in altri termini, l'inadempimento datoriale è una frazione della situazione giuridica oggetto della domanda, insuscettibile di integrare gli estremi di una domanda autonoma. Analogamente, nel caso di specie, l'eventuale accertamento del mero modo di calcolo del compenso costituirebbe solo uno degli elementi della fattispecie determinativa del diritto al compenso. Che appunto nel caso di specie, il procedimento giudiziale venga utilizzato dai ricorrenti non per richiedere il pagamento del compenso (del quale, sulla base delle scarne allegazioni, ed in particolare della dichiarazione contenuta nell'atto introduttivo, risulterebbe non possibile come si vedrà infra) , previa sua determinazione, ma solo per la determinazione del corretto modo di quantificazione del compenso, appare indubbio. Così impostati i termini della questione, appare evidente che la domanda sia inammissibile, alla stregua dei criteri sopra individuati dalla Suprema Corte, avendo gli odierni ricorrenti utilizzato il processo in previsione della soluzione di una questione (modalità di quantificazione del compenso) in vista di possibili eventuali e comunque future situazioni (richieste di pagamento del compenso). Sotto tale aspetto appare sufficiente osservare che, ove il Tribunale si pronunciasse sulla predetta determinazione, il ricorrente non avrebbe in mano alcun titolo esecutivo per ottenere il compenso, ma solo, appunto, una pronuncia statuente circa le modalità di calcolo del compenso. Compenso sul cui an, peraltro, né le parti del procedimento, né a quanto sembra, l'assemblea, dubitano.
pagina 3 di 5 Non stupisce peraltro osservare che dall'esame dei provvedimenti citati dai ricorrenti, nonché della totalità dei provvedimenti di legittimità e di merito rinvenuti sul tema, emerga sempre e comunque una pretesa condannatoria o, comunque la si voglia classificare, una richiesta di pagamento (opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione allo stato passivo). È, inoltre, sempre e solo in tali contesti che ricorre l'affermazione circa l'onerosità dell'incarico di sindaco e - nelle ipotesi di assenza di criteri cristallizzati in statuto o dall'assemblea – della possibilità per il giudice di integrare ex art. 2233 cc, al fine appunto di far conseguire all'attore il bene della vita, ovvero il pagamento del compenso. Analisi giurisprudenziale che conferma quindi la peculiarità del caso di specie, nel quale, appunto, la domanda è di tipo diverso o comunque del tutto slegata da una richiesta di condanna. Provvedimenti dai quali emergono, inoltre, sempre valutazioni concrete effettuate in relazione ad un'attività effettivamente prestata dal collegio sindacale, con precise allegazioni, prove e con applicazione dei criteri di cui alla tabella C allegata al D.M. 140/2012,e dei criteri generali di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo D.M., quali: il valore e la natura della pratica;
l'importanza, la difficoltà, la complessità della pratica;
le condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico. Elementi al contrario tutti assenti nel caso di specie, rinviandosi al compendio probatorio in precedenza passato in rassegna e comunque alla sibillina affermazione del collegio sindacale emergente dallo stesso atto introduttivo di seguito testualmente riportata non poter accettare formalmente l'incarico fintanto che non gli verrà attribuito un compenso determinato per lo svolgimento della carica. Affermazione che di per sé sembrerebbe porre in dubbio l'effettivo svolgimento dell'incarico. Assenza di prova che quindi comporterebbe, anche a voler ritenere sussistente un'implicita domanda condannatoria, il rigetto per radicale assenza di prova (v infatti, ad esempio T. Roma 19214/2015: È peraltro evidente che, a fronte della contestazione svolta in questa sede giudiziaria in ordine all'an ed al quantum della pretesa fatta valere in via monitoria, è specifico onere dell'opposto (attore sostanziale) allegare e provare l'esistenza del titolo, che giustifica la richiesta di pagamento del corrispettivo per le prestazioni asseritamente svolte, quali risultano indicate nel ricorso monitorio (controlli sul bilancio di esercizio 2010, verifiche periodiche nel corso del 2011 e partecipazione ad assemblee dei soci e a riunioni varie); quindi è onere del preteso creditore provare, in base a conferente allegazione, l'attività in concreto svolta, in coerenza con l'incarico e la funzione svolta, e la fondatezza del compenso richiesto.) considerandosi, appunto, l'affermazione in precedenza riportata , ed in ogni caso, le carenti allegazioni in atti.
* * * Tenuto conto dell'adesione della società convenuta alla domanda di parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) dichiara inammissibile la domanda per carenza d'interesse. II) compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Il giudice relatore pagina 4 di 5 AB AN
Il Presidente Giovanni Spagnoli
pagina 5 di 5