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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 700 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 dall'avv. Enrico Scarazzati con domicilio eletto presso il suo studio in Ficarolo (RO),
Piazza Marconi n. 61/2.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) e CP_1 C.F._5 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Rossato ed C.F._6
Elena Rossato, con domicilio eletto presso il loro studio in Badia Polesine (RO), Via S.
Alberto n. 13/1.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 253 del Tribunale di Rovigo pubblicata il 19/3/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante in via istruttoria ammettersi la prova dichiarativa per testi dedotta in primo grado in memoria ex art. 183
VI° comma n.2 c.p.c. del 12.07.2021, sui seguenti capitoli:
1. Vero che nell'anno 2005 la larghezza dello stradello sede della servitù di passaggio a favore degli attori era di circa 3,00 m.l.?
2. Vero che di fatto, nell'anno 2005, la effettuava il servizio di asporto rifiuti CP_3
“porta a porta” utilizzando lo stradello sede della servitù di passaggio a favore degli attori di cui al cap.1) con i suoi automezzi?
3. Vero che nel giugno del 2005 i signori e hanno CP_1 CP_2 impedito il transito agli automezzi della CP_3
4. Vero che, a seguito della opposizione dei signori e di CP_1 CP_2 cui al cap.3), gli attori hanno fatto accertare, nel giudizio civile recante il n.937/05 RG- Tribunale di Rovigo, l'esistenza della servitù? 5. Vero che dopo la conciliazione giudiziale, avvenuta con verbale n.5/2008 del 21.05.2008, l'attività di asporto dei rifiuti “porta a porta” è stata esercitata fino all'anno 2017, con la tolleranza dei convenuti? 6. Vero che dall'anno 2018 fino ad oggi i signori e CP_1 CP_2 hanno impedito il passaggio degli automezzi di gestore del servizio di CP_4 asporto rifiuti, per accedere alla proprietà degli attori?
7. Vero che a seguito del mancato ritiro dei rifiuti presso la proprietà degli attori, il e sono intervenuti presso detta proprietà, per evitare Controparte_5 CP_4 che l'accumulo di rifiuti potesse creare problemi igienico-sanitari?
8. Vero che il 12.07.2019, con un trattore posizionato in mezzo allo stradello sede della servitù di passaggio a favore degli attori, i signori e CP_1 CP_2 hanno impedito il passaggio all'automezzo di inviato sul posto per CP_4 effettuare un asporto eccezionale di rifiuti dal fondo degli attori?
9. Vero che gli attori dall'anno 2018 ad oggi conferiscono i loro rifiuti all' CP_6
->.
[...]
Su tutti i capitoli si indicano i Sig.ri: - , residente a [...]
Silvio Pellico n.3/C - , residente a [...]
32 - , residente a [...] - , Testimone_3 Persona_1 residente in [...];
e, eventualmente, a prova contraria, in memoria ex art.183 VI° comma n.3 c.p.c. del
31.08.2021, sui seguenti capitoli: <>. Si indica a teste sui capitoli da 10 a 13 il geom.
residente in [...], P.tta Vittorio Veneto 3; Testimone_4 con opposizione all'eventuale ammissione dei capitoli avversari, sempre per le ragioni già espresse in tale ultima memoria disporsi supplemento di C.T.U. o, comunque, disporsi che il consulente d'ufficio risponda per iscritto alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice in primo grado;
nel merito accertarsi e dichiararsi che, in virtù di acquisto per usucapione dell'ulteriore titolo costituito dal verbale di conciliazione giudiziaria registrato il 02.07.2008, gli attori hanno diritto al transito, attraverso l'esistente stradello di proprietà dei convenuti, anche degli automezzi del gestore del servizio “porta a porta” per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
in subordine, costituirsi ai sensi dell'art. 1051, 3° comma c.c. servitù di passaggio, attraverso lo stradello esistente di proprietà dei convenuti, per il transito e l'accesso al fondo degli attori degli automezzi del gestore servizio “porta a porta”; con vittoria di spese e competenze legali, sia relative al primo grado di giudizio, che per quello di appello, spese e competenze di CTU, anche di primo grado;
oltre alla ripetizione di quelle liquidate al difensore dei convenuti in primo grado, come da dispositivo di sentenza del Tribunale, ivi compresa la tassa di registro e spese di CTU.
Per la parte appellata
- In via istruttoria dichiararsi inammissibili le prove orali richieste dagli appellanti per i motivi esposti nella memoria 183 comma 6 n. 3, a cui si rinvia, di parte appellata e in ogni caso dichiararsi le stesse irrilevanti ai fini della decisione della domanda. Nella denegata ipotesi di assunzione delle prove orali richieste dagli appellanti, ammettersi le prove richieste in primo grado e capitolate nelle memorie istruttorie di cui pag. 2/7 all'art. 183 sesto comma nn. 2 e 3 dagli odierni appellati. Rigettarsi sia la richiesta di integrazione della Ctu espletata in primo grado sia la richiesta che il consulente d'ufficio risponda per iscritto alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice in primo grado.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata di costituzione ai sensi dell'art. 1051, 3° comma c.c. di servitù di passaggio, attraverso lo stradello esistente di proprietà dei convenuti, per il transito e l'accesso al fondo degli attori degli automezzi del gestore servizio "porta a porta", disporsi integrazione di Ctu volta a quantificare sia il danno causato al fondo dei sigg. dall'aggravamento CP_7 della servitù ex art. 1051, 3° comma c.c. sia a quantificare il proporzionale indennizzo che gli appellanti devono corrispondere ai sigg. e . CP_1 CP_2
- Nel merito in via principale
"Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, respingersi l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, confermando integralmente la sentenza gravata.
Condannarsi gli appellanti alla rifusione degli onorari e spese di lite del grado."
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata di ampliamento della servitù ex art. 1051 c.c., condannarsi gli attori a corrispondere ai proprietari del fondo servente, sig. e sig.ra , una CP_1 Controparte_2 indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, ai sensi dell'art. 1053 c.c. In questa ultima ipotesi disporsi Ctu integrativa avente ad oggetto sia la quantificazione del danno causato al fondo dei sigg. dall'ampliamento della servitù ex CP_7 art. 1051 c.c. a favore del fondo dei sigg. sia la quantificazione del Controparte_8 proporzionale indennizzo ex art. 1053 cc che gli appellanti devono corrispondere ai sigg. e . CP_1 CP_2
Spese di lite e di ctu compensate in ipotesi di accoglimento della domanda subordinata ex art. 1051 c.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Rovigo, , , Parte_1 Parte_2
e rispettivamente comproprietari, nudi Parte_3 Parte_4 proprietari e usufruttuari per le corrispondenti quote indicate, chiedevano l'accertamento che in virtù di acquisto per usucapione e del verbale di conciliazione giudiziale del 2/7/2008, gli attori avevano diritto al transito, attraverso l'esistente stradello sulla proprietà dei convenuti, degli automezzi del gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Lendinara (RO).
Esponevano gli attori:
- per accedere e recedere dalla loro proprietà alla via ex Provinciale Rasa transitavano sullo stradello che corre lungo il lato est del mappale n. 69, di proprietà di entrambi i convenuti, e e del mappale n. 125, di proprietà CP_1 Controparte_2 della sola;
Controparte_2
- i convenuti avrebbero impedito il transito sulla proprietà privata agli automezzi del gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani richiamando il regolamento comunale che prevede il divieto di accedere nelle proprietà e/o aree private;
pag. 3/7 In subordine gli attori chiedevano che venisse costituita servitù di passaggio attraverso lo stesso stradello per il passaggio degli automezzi del servizio “porta a porta” ai sensi dell'art. 1051 c.c.. 2. Si costituivano i convenuti resistendo alle domande e chiedendone il rigetto in difetto dei presupposti, non contenendo il verbale di conciliazione quanto asserito dagli attori, e in assenza dei requisiti per l'ampliamento della servitù ex art. 1051 c.c..
3. Il Tribunale di Rovigo, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta la domanda.
Condanna gli attori alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- il titolo costitutivo della servitù prevede che il passaggio con autocarri è: “consentito agli attori, attraverso lo stradello dei convenuti, ma solo saltuariamente, e certo non può dirsi saltuario il passaggio degli automezzi del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, in quanto in questo caso il transito è quasi quotidiano”;
- aggiungeva il primo giudice che trattandosi di strada privata, non era applicabile, per quanto di interesse, la normativa invocata sullo smaltimento dei rifiuti urbani e comunque la servitù di passaggio spettante ad un soggetto su area in proprietà privata esclusiva di terzi non consente, oltre al passaggio, anche il deposito di rifiuti in strada,
“pur se anche solo per consentirne la raccolta agli addetti”;
- inoltre, affermava il giudice di prime cure, non sussistevano i presupposti per un ampliamento della servitù ex art. 1051 c.c., “da intendersi quale uso più intenso della servitù di passaggio esistente” non potendo comprendere, “se non previsto dal titolo, il diritto di far passare i mezzi della raccolta rifiuti”.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello , , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Si costituivano e chiedendone il rigetto come da CP_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta.
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1065 c.c. sostenendo che in assenza di contestazioni sull'esistenza della servitù, bensì solo sulla sua estensione o modalità di esercizio, il giudice avrebbe dovuto stabilirne l'uso attraverso la concreta situazione di possesso verificando le modalità del suo esercizio negli anni precedenti, come richiesto con la prova testimoniale articolata, ma non ammessa. Inoltre, l'oggetto del precedente giudizio definito con verbale di conciliazione del 2008 non era il contenuto della servitù di passaggio e dunque, non essendo vietato il transito con autocarri, doveva ritenersi legittimo il passaggio sul fondo dei convenuti degli automezzi per l'asporto dei rifiuti solidi urbani, da parte delle società che svolgono il servizio “porta a porta”.
pag. 4/7 Con il secondo motivo si deduce l'ingiustificato rigetto della prova testimoniale articolata riguardante le modalità di esercizio della servitù di passaggio carraio
“formulate chiaramente ai capitoli 2) 8)”. Con il terzo motivo, ove non accolta la domanda principale, si chiede l'accoglimento della domanda subordinata proposta da parte attrice per ottenere l'ampliamento “della servitù esistente, ai sensi dell'art 1051, 3° comma cc.”, erroneamente rigettata nonostante l'esito della c.t.u. che avrebbe “ritenuto possibile l'ampliamento utilizzando la banchina erbosa per la larghezza di 20 cm per parte e, quindi, di 40 cm complessivamente”.
Quanto al pregiudizio del passaggio con autocarri all'altezza dell'abitazione del signor
, il consulente avrebbe rilevato “la presenza di crepe sia internamente al solo CP_1 piano primo lato ovest, che esternamente, senza curarsi di descriverle e verificarne le cause”, relazione comunque non esaustiva, aggiungeva l'appellante, neanche sulla determinazione dell'indennità nel caso di accoglimento della domanda subordinata.
* * *
7. Il primo e il secondo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vanno respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Per una migliore comprensione appare utile una premessa.
La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante;
ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile (cfr. Cass. 19483/2018).
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. 11834/2021).
In particolare, è stato affermato, la servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto
è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso, mentre è irrilevante, nel caso di costituzione per usucapione, il contemperamento delle opposte esigenze del fondo dominante e di quello servente (cfr. Cass. 13818/2019 e
1616/2016).
7.2. Nella fattispecie, dalla c.t.u. svolta è emerso che:
- lo stradello sul quale viene esercitata la servitù ha una lunghezza di circa 220 m, dalla pubblica via fino all'inizio della particella n. 68 di proprietà di parte attrice: “risulta formato in tempi remoti, la sede stradale è composta da un misto di ghiaia e stabilizzato”, v. pag. 10 della relazione depositata il 26/6/2023;
- su quanto lamentato dai convenuti, in relazione al transito ritenuto pericoloso di mezzi pesanti sullo stradello di dimensioni insufficienti e per rumori e vibrazioni nella parte pag. 5/7 adiacente alla loro abitazione, il consulente ha rilevato sull'abitazione dei convenuti la presenza di crepe e che il passaggio degli autocarri per la raccolta dei rifiuti:
“considerata la posizione dell'edificio ed il suo stato di conservazione attuale, potrebbe aggravare ulteriormente la situazione di tali fessure a causa delle vibrazioni prodotte da tali mezzi”, v. pag. 12 della relazione depositata il 26/6/2023.
7.3. In questo contesto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante anche a sostegno della richiesta di espletamento della prova testimoniale articolata, condivisibilmente non ammessa dal primo giudice, la circostanza che precedentemente alla conciliazione sottoscritta dalle stesse parti il 21/5/2008, nel giudizio innanzi al
Tribunale di Rovigo n. 937/2005, + 1 c/ + Altri, Controparte_9 CP_1 doc. 2 fasc. parte attrice, potrebbe essersi verificato un transito da parte degli automezzi per la raccolta dei rifiuti, appare irrilevante, come si desume dalla contraria e concorde volontà di entrambe le parti in causa in quel giudizio di limitare il transito con autocarri (si legge nelle premesse del verbale di conciliazione sottoscritto: “le parti hanno convenuto che la servitù di passaggio a favore degli attori…è stata da sempre esercitata, attraverso lo stradello sopra menzionato, per il transito a piedi, con biciclette, ciclomotori e, in qualche circostanza, con autocarri, per accedere alla strada pubblica
Via Ex Provinciale Rasa”) e dunque in via precaria e non certo stabile né quotidiana.
8. Anche il terzo motivo di appello sulla domanda subordinata ex art. 1051, comma 3,
c.c., è infondato. Ha affermato il primo giudice sul punto: “Va premesso che lo stradello de quo è pacificamente considerato strada privata, e su ciò non sono sorte contestazioni…Ebbene, è noto che solo il proprietario di una strada soggetta all'uso pubblico deve assoggettarsi al potere-dovere del Comune di provvedere allo smaltimento dei rifiuti urbani (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e, poi, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; L. 8 giugno 1990, n. 142). Il sistema normativo equipara, ai fini della raccolta e smaltimento rifiuti, le aree e strade pubbliche a quelle private soggette ad uso pubblico (D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7), ed attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti. Nella specie il regolamento comunale non consente agli addetti l'accesso ad aree esclusivamente private”, v. pag. 2 sentenza appellata;
- per quanto appena sopra esposto, non oggetto di specifica censura, l'intendimento di utilizzare la gestione come sopra riportata della raccolta rifiuti con il transito di autocarri su strada privata senza il consenso del proprietario, non appare realizzabile.
8.1. Peraltro, si aggiunge per completezza:
- per consolidata giurisprudenza, la domanda di ampliamento della servitù
(art. 1051, comma terzo, c.c.) presuppone la preesistenza di un passaggio e la possibilità di allargamento (cfr. Cass. 3973/1997 e 6673/2005);
- come evidenziato dal primo giudice, la servitù di passaggio spettante ad un soggetto su area in proprietà privata esclusiva di terzi non consente, oltre al passaggio, anche la facoltà di depositare rifiuti in strada, pur se anche solo per consentirne la raccolta agli addetti;
- nella fattispecie, il c.t.u. al fine di valutare la possibilità di ampliamento, dopo aver premesso che lo stradello sul quale viene esercitata la servitù è composto da sede stradale + banchine “inerbite” (così escludendo le banchine, ovvero le parti esterne alla pag. 6/7 carreggiata e dunque di regola non destinate al transito di veicoli, dal sedime della servitù di passaggio per intervenuta usucapione), ha rilevato: “che, da metà stradello circa fino alla particella 68 di parte attrice, i lati Est ed Ovest dello stesso sono interessati anche da pali in cemento per l'energia elettrica e da pali in legno per la linea telefonica i quali necessiterebbero di apposita autorizzazione degli enti preposti per il loro spostamento”, v. pag. 11 e 12 della relazione depositata il 26/6/2023. Anche per tali ragioni, le censure proposte dall'appellante non possono essere accolte.
9. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese del grado che, tenuto conto del valore della controversia e della ridotta attività difensiva nella fase decisoria, vengono liquidate come da dispositivo in favore di e in CP_1 Controparte_2 solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
Parte_4
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e in solido;
CP_1 Controparte_2
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato il 7/5/2025.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 700 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 dall'avv. Enrico Scarazzati con domicilio eletto presso il suo studio in Ficarolo (RO),
Piazza Marconi n. 61/2.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) e CP_1 C.F._5 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Rossato ed C.F._6
Elena Rossato, con domicilio eletto presso il loro studio in Badia Polesine (RO), Via S.
Alberto n. 13/1.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 253 del Tribunale di Rovigo pubblicata il 19/3/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante in via istruttoria ammettersi la prova dichiarativa per testi dedotta in primo grado in memoria ex art. 183
VI° comma n.2 c.p.c. del 12.07.2021, sui seguenti capitoli:
1. Vero che nell'anno 2005 la larghezza dello stradello sede della servitù di passaggio a favore degli attori era di circa 3,00 m.l.?
2. Vero che di fatto, nell'anno 2005, la effettuava il servizio di asporto rifiuti CP_3
“porta a porta” utilizzando lo stradello sede della servitù di passaggio a favore degli attori di cui al cap.1) con i suoi automezzi?
3. Vero che nel giugno del 2005 i signori e hanno CP_1 CP_2 impedito il transito agli automezzi della CP_3
4. Vero che, a seguito della opposizione dei signori e di CP_1 CP_2 cui al cap.3), gli attori hanno fatto accertare, nel giudizio civile recante il n.937/05 RG- Tribunale di Rovigo, l'esistenza della servitù? 5. Vero che dopo la conciliazione giudiziale, avvenuta con verbale n.5/2008 del 21.05.2008, l'attività di asporto dei rifiuti “porta a porta” è stata esercitata fino all'anno 2017, con la tolleranza dei convenuti? 6. Vero che dall'anno 2018 fino ad oggi i signori e CP_1 CP_2 hanno impedito il passaggio degli automezzi di gestore del servizio di CP_4 asporto rifiuti, per accedere alla proprietà degli attori?
7. Vero che a seguito del mancato ritiro dei rifiuti presso la proprietà degli attori, il e sono intervenuti presso detta proprietà, per evitare Controparte_5 CP_4 che l'accumulo di rifiuti potesse creare problemi igienico-sanitari?
8. Vero che il 12.07.2019, con un trattore posizionato in mezzo allo stradello sede della servitù di passaggio a favore degli attori, i signori e CP_1 CP_2 hanno impedito il passaggio all'automezzo di inviato sul posto per CP_4 effettuare un asporto eccezionale di rifiuti dal fondo degli attori?
9. Vero che gli attori dall'anno 2018 ad oggi conferiscono i loro rifiuti all' CP_6
->.
[...]
Su tutti i capitoli si indicano i Sig.ri: - , residente a [...]
Silvio Pellico n.3/C - , residente a [...]
32 - , residente a [...] - , Testimone_3 Persona_1 residente in [...];
e, eventualmente, a prova contraria, in memoria ex art.183 VI° comma n.3 c.p.c. del
31.08.2021, sui seguenti capitoli: <>. Si indica a teste sui capitoli da 10 a 13 il geom.
residente in [...], P.tta Vittorio Veneto 3; Testimone_4 con opposizione all'eventuale ammissione dei capitoli avversari, sempre per le ragioni già espresse in tale ultima memoria disporsi supplemento di C.T.U. o, comunque, disporsi che il consulente d'ufficio risponda per iscritto alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice in primo grado;
nel merito accertarsi e dichiararsi che, in virtù di acquisto per usucapione dell'ulteriore titolo costituito dal verbale di conciliazione giudiziaria registrato il 02.07.2008, gli attori hanno diritto al transito, attraverso l'esistente stradello di proprietà dei convenuti, anche degli automezzi del gestore del servizio “porta a porta” per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
in subordine, costituirsi ai sensi dell'art. 1051, 3° comma c.c. servitù di passaggio, attraverso lo stradello esistente di proprietà dei convenuti, per il transito e l'accesso al fondo degli attori degli automezzi del gestore servizio “porta a porta”; con vittoria di spese e competenze legali, sia relative al primo grado di giudizio, che per quello di appello, spese e competenze di CTU, anche di primo grado;
oltre alla ripetizione di quelle liquidate al difensore dei convenuti in primo grado, come da dispositivo di sentenza del Tribunale, ivi compresa la tassa di registro e spese di CTU.
Per la parte appellata
- In via istruttoria dichiararsi inammissibili le prove orali richieste dagli appellanti per i motivi esposti nella memoria 183 comma 6 n. 3, a cui si rinvia, di parte appellata e in ogni caso dichiararsi le stesse irrilevanti ai fini della decisione della domanda. Nella denegata ipotesi di assunzione delle prove orali richieste dagli appellanti, ammettersi le prove richieste in primo grado e capitolate nelle memorie istruttorie di cui pag. 2/7 all'art. 183 sesto comma nn. 2 e 3 dagli odierni appellati. Rigettarsi sia la richiesta di integrazione della Ctu espletata in primo grado sia la richiesta che il consulente d'ufficio risponda per iscritto alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice in primo grado.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata di costituzione ai sensi dell'art. 1051, 3° comma c.c. di servitù di passaggio, attraverso lo stradello esistente di proprietà dei convenuti, per il transito e l'accesso al fondo degli attori degli automezzi del gestore servizio "porta a porta", disporsi integrazione di Ctu volta a quantificare sia il danno causato al fondo dei sigg. dall'aggravamento CP_7 della servitù ex art. 1051, 3° comma c.c. sia a quantificare il proporzionale indennizzo che gli appellanti devono corrispondere ai sigg. e . CP_1 CP_2
- Nel merito in via principale
"Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, respingersi l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, confermando integralmente la sentenza gravata.
Condannarsi gli appellanti alla rifusione degli onorari e spese di lite del grado."
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata di ampliamento della servitù ex art. 1051 c.c., condannarsi gli attori a corrispondere ai proprietari del fondo servente, sig. e sig.ra , una CP_1 Controparte_2 indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, ai sensi dell'art. 1053 c.c. In questa ultima ipotesi disporsi Ctu integrativa avente ad oggetto sia la quantificazione del danno causato al fondo dei sigg. dall'ampliamento della servitù ex CP_7 art. 1051 c.c. a favore del fondo dei sigg. sia la quantificazione del Controparte_8 proporzionale indennizzo ex art. 1053 cc che gli appellanti devono corrispondere ai sigg. e . CP_1 CP_2
Spese di lite e di ctu compensate in ipotesi di accoglimento della domanda subordinata ex art. 1051 c.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Rovigo, , , Parte_1 Parte_2
e rispettivamente comproprietari, nudi Parte_3 Parte_4 proprietari e usufruttuari per le corrispondenti quote indicate, chiedevano l'accertamento che in virtù di acquisto per usucapione e del verbale di conciliazione giudiziale del 2/7/2008, gli attori avevano diritto al transito, attraverso l'esistente stradello sulla proprietà dei convenuti, degli automezzi del gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Lendinara (RO).
Esponevano gli attori:
- per accedere e recedere dalla loro proprietà alla via ex Provinciale Rasa transitavano sullo stradello che corre lungo il lato est del mappale n. 69, di proprietà di entrambi i convenuti, e e del mappale n. 125, di proprietà CP_1 Controparte_2 della sola;
Controparte_2
- i convenuti avrebbero impedito il transito sulla proprietà privata agli automezzi del gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani richiamando il regolamento comunale che prevede il divieto di accedere nelle proprietà e/o aree private;
pag. 3/7 In subordine gli attori chiedevano che venisse costituita servitù di passaggio attraverso lo stesso stradello per il passaggio degli automezzi del servizio “porta a porta” ai sensi dell'art. 1051 c.c.. 2. Si costituivano i convenuti resistendo alle domande e chiedendone il rigetto in difetto dei presupposti, non contenendo il verbale di conciliazione quanto asserito dagli attori, e in assenza dei requisiti per l'ampliamento della servitù ex art. 1051 c.c..
3. Il Tribunale di Rovigo, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta la domanda.
Condanna gli attori alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- il titolo costitutivo della servitù prevede che il passaggio con autocarri è: “consentito agli attori, attraverso lo stradello dei convenuti, ma solo saltuariamente, e certo non può dirsi saltuario il passaggio degli automezzi del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, in quanto in questo caso il transito è quasi quotidiano”;
- aggiungeva il primo giudice che trattandosi di strada privata, non era applicabile, per quanto di interesse, la normativa invocata sullo smaltimento dei rifiuti urbani e comunque la servitù di passaggio spettante ad un soggetto su area in proprietà privata esclusiva di terzi non consente, oltre al passaggio, anche il deposito di rifiuti in strada,
“pur se anche solo per consentirne la raccolta agli addetti”;
- inoltre, affermava il giudice di prime cure, non sussistevano i presupposti per un ampliamento della servitù ex art. 1051 c.c., “da intendersi quale uso più intenso della servitù di passaggio esistente” non potendo comprendere, “se non previsto dal titolo, il diritto di far passare i mezzi della raccolta rifiuti”.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello , , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Si costituivano e chiedendone il rigetto come da CP_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta.
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
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6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1065 c.c. sostenendo che in assenza di contestazioni sull'esistenza della servitù, bensì solo sulla sua estensione o modalità di esercizio, il giudice avrebbe dovuto stabilirne l'uso attraverso la concreta situazione di possesso verificando le modalità del suo esercizio negli anni precedenti, come richiesto con la prova testimoniale articolata, ma non ammessa. Inoltre, l'oggetto del precedente giudizio definito con verbale di conciliazione del 2008 non era il contenuto della servitù di passaggio e dunque, non essendo vietato il transito con autocarri, doveva ritenersi legittimo il passaggio sul fondo dei convenuti degli automezzi per l'asporto dei rifiuti solidi urbani, da parte delle società che svolgono il servizio “porta a porta”.
pag. 4/7 Con il secondo motivo si deduce l'ingiustificato rigetto della prova testimoniale articolata riguardante le modalità di esercizio della servitù di passaggio carraio
“formulate chiaramente ai capitoli 2) 8)”. Con il terzo motivo, ove non accolta la domanda principale, si chiede l'accoglimento della domanda subordinata proposta da parte attrice per ottenere l'ampliamento “della servitù esistente, ai sensi dell'art 1051, 3° comma cc.”, erroneamente rigettata nonostante l'esito della c.t.u. che avrebbe “ritenuto possibile l'ampliamento utilizzando la banchina erbosa per la larghezza di 20 cm per parte e, quindi, di 40 cm complessivamente”.
Quanto al pregiudizio del passaggio con autocarri all'altezza dell'abitazione del signor
, il consulente avrebbe rilevato “la presenza di crepe sia internamente al solo CP_1 piano primo lato ovest, che esternamente, senza curarsi di descriverle e verificarne le cause”, relazione comunque non esaustiva, aggiungeva l'appellante, neanche sulla determinazione dell'indennità nel caso di accoglimento della domanda subordinata.
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7. Il primo e il secondo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vanno respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Per una migliore comprensione appare utile una premessa.
La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante;
ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile (cfr. Cass. 19483/2018).
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. 11834/2021).
In particolare, è stato affermato, la servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto
è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso, mentre è irrilevante, nel caso di costituzione per usucapione, il contemperamento delle opposte esigenze del fondo dominante e di quello servente (cfr. Cass. 13818/2019 e
1616/2016).
7.2. Nella fattispecie, dalla c.t.u. svolta è emerso che:
- lo stradello sul quale viene esercitata la servitù ha una lunghezza di circa 220 m, dalla pubblica via fino all'inizio della particella n. 68 di proprietà di parte attrice: “risulta formato in tempi remoti, la sede stradale è composta da un misto di ghiaia e stabilizzato”, v. pag. 10 della relazione depositata il 26/6/2023;
- su quanto lamentato dai convenuti, in relazione al transito ritenuto pericoloso di mezzi pesanti sullo stradello di dimensioni insufficienti e per rumori e vibrazioni nella parte pag. 5/7 adiacente alla loro abitazione, il consulente ha rilevato sull'abitazione dei convenuti la presenza di crepe e che il passaggio degli autocarri per la raccolta dei rifiuti:
“considerata la posizione dell'edificio ed il suo stato di conservazione attuale, potrebbe aggravare ulteriormente la situazione di tali fessure a causa delle vibrazioni prodotte da tali mezzi”, v. pag. 12 della relazione depositata il 26/6/2023.
7.3. In questo contesto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante anche a sostegno della richiesta di espletamento della prova testimoniale articolata, condivisibilmente non ammessa dal primo giudice, la circostanza che precedentemente alla conciliazione sottoscritta dalle stesse parti il 21/5/2008, nel giudizio innanzi al
Tribunale di Rovigo n. 937/2005, + 1 c/ + Altri, Controparte_9 CP_1 doc. 2 fasc. parte attrice, potrebbe essersi verificato un transito da parte degli automezzi per la raccolta dei rifiuti, appare irrilevante, come si desume dalla contraria e concorde volontà di entrambe le parti in causa in quel giudizio di limitare il transito con autocarri (si legge nelle premesse del verbale di conciliazione sottoscritto: “le parti hanno convenuto che la servitù di passaggio a favore degli attori…è stata da sempre esercitata, attraverso lo stradello sopra menzionato, per il transito a piedi, con biciclette, ciclomotori e, in qualche circostanza, con autocarri, per accedere alla strada pubblica
Via Ex Provinciale Rasa”) e dunque in via precaria e non certo stabile né quotidiana.
8. Anche il terzo motivo di appello sulla domanda subordinata ex art. 1051, comma 3,
c.c., è infondato. Ha affermato il primo giudice sul punto: “Va premesso che lo stradello de quo è pacificamente considerato strada privata, e su ciò non sono sorte contestazioni…Ebbene, è noto che solo il proprietario di una strada soggetta all'uso pubblico deve assoggettarsi al potere-dovere del Comune di provvedere allo smaltimento dei rifiuti urbani (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e, poi, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; L. 8 giugno 1990, n. 142). Il sistema normativo equipara, ai fini della raccolta e smaltimento rifiuti, le aree e strade pubbliche a quelle private soggette ad uso pubblico (D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7), ed attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti. Nella specie il regolamento comunale non consente agli addetti l'accesso ad aree esclusivamente private”, v. pag. 2 sentenza appellata;
- per quanto appena sopra esposto, non oggetto di specifica censura, l'intendimento di utilizzare la gestione come sopra riportata della raccolta rifiuti con il transito di autocarri su strada privata senza il consenso del proprietario, non appare realizzabile.
8.1. Peraltro, si aggiunge per completezza:
- per consolidata giurisprudenza, la domanda di ampliamento della servitù
(art. 1051, comma terzo, c.c.) presuppone la preesistenza di un passaggio e la possibilità di allargamento (cfr. Cass. 3973/1997 e 6673/2005);
- come evidenziato dal primo giudice, la servitù di passaggio spettante ad un soggetto su area in proprietà privata esclusiva di terzi non consente, oltre al passaggio, anche la facoltà di depositare rifiuti in strada, pur se anche solo per consentirne la raccolta agli addetti;
- nella fattispecie, il c.t.u. al fine di valutare la possibilità di ampliamento, dopo aver premesso che lo stradello sul quale viene esercitata la servitù è composto da sede stradale + banchine “inerbite” (così escludendo le banchine, ovvero le parti esterne alla pag. 6/7 carreggiata e dunque di regola non destinate al transito di veicoli, dal sedime della servitù di passaggio per intervenuta usucapione), ha rilevato: “che, da metà stradello circa fino alla particella 68 di parte attrice, i lati Est ed Ovest dello stesso sono interessati anche da pali in cemento per l'energia elettrica e da pali in legno per la linea telefonica i quali necessiterebbero di apposita autorizzazione degli enti preposti per il loro spostamento”, v. pag. 11 e 12 della relazione depositata il 26/6/2023. Anche per tali ragioni, le censure proposte dall'appellante non possono essere accolte.
9. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese del grado che, tenuto conto del valore della controversia e della ridotta attività difensiva nella fase decisoria, vengono liquidate come da dispositivo in favore di e in CP_1 Controparte_2 solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
Parte_4
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e in solido;
CP_1 Controparte_2
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato il 7/5/2025.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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