Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 03/06/2025, n. 10719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10719 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10719/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12381/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12381 del 2021, proposto da
NA AB, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli, Elena Provenzani e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota prot. n. 95586 del 9.08.2021, ricevuta in pari data, contenente rigetto dell’istanza di estensione della durata della concessione ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2015 e ordine di sgombero dell’area demaniale marittima di mq. 86, di cui mq. 33 coperti occupati da un cottage ad uso residenza estiva, fila A9, identificato al N.C.E.U. al foglio 1123, particella 3313, sub 2, in lungomare Amerigo Vespucci n. 90, Ostia Lido.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con il ricorso all’esame, la parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 95595 del 9.08.2021, contenente rigetto dell’istanza di estensione della durata della concessione ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n.145/2015 e ordine di sgombero dell’area demaniale marittima di mq. 86, di cui mq. 33 coperti occupati da un cottage ad uso residenza estiva, fila A9, identificato al N.C.E.U. al foglio 1123, particella 3313, sub 2, in lungomare Amerigo Vespucci n. 90, Ostia Lido.
Rilevato che, con dichiarazione depositata in vista della trattazione di merito del ricorso, la difesa attorea ha rappresentato che, a seguito del decesso della ricorrente, i suoi eredi “procedevano alla riconsegna del Cottage oggetto dell’ordine di sgombero impugnato, come da nota di trasmissione del verbale di riconsegna prot. n. 164447 del 29.11.2023 in allegato ”, ed ha chiesto conseguentemente di dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che non possa trovare applicazione, nella specie, l’istituto dell’interruzione del processo, non sussistendo alcun interesse degli eredi della ricorrente a riassumere il presente giudizio avverso il provvedimento in questa sede gravato, avendo gli stessi prestato acquiescenza allo stesso mediante riconsegna del bene per cui vi è causa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite, stante la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO