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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4417 r.g.a.c. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Galeotti Ines, come da mandato Parte_1
in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Ginosa (TA) in data 6.12.2004 con , che dalla Controparte_1
loro unione era nato il figlio in data 7.08.2005 e che con sentenza n. 2288/2019 Per_1
pubblicata in data 23.09.2019 il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio civile, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
domandava, in particolare, la conferma di tutte le statuizioni previste in favore del figlio , ormai Per_1 maggiorenne, ma non indipendente economicamente, e la riduzione da euro 100,00 ad euro 50,00 dell'assegno di mantenimento statuito in suo favore in sede di separazione;
insisteva, infine, per l'assegnazione della casa coniugale, attesa la non autosufficienza economica del figlio , con ella convivente. Per_1
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.03.2025, la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto in ricorso, rinunziando espressamente alla domanda di assegno divorzile inizialmente formulata.
La causa veniva quindi riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 2288/2019 pubblicata in data 23.09.2019 con la quale il Tribunale di
Taranto aveva pronunziato la separazione dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice
Delegato nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato che la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione giudiziale riferite al figlio , rinunziando espressamente al Per_1
riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda, non risultando a tal proposito documentata nel corso del giudizio alcuna significativa variazione delle condizioni economiche delle parti e della prole rispetto a quelle valutate in sede di separazione, giustificative di una modifica dell'assetto economico attualmente costituito.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale, il Collegio ritiene
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
conformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la casa familiare può essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole se ed in quanto sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente ( Cass. n.
3015/2018; Cass. n. 20452/2022), con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla . Parte_1
È opportuno osservare, inoltre, che il resistente, non costituendosi, nulla ha inteso controdedurre.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 12.10.2024 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 6.12.2004 in NA da
, nata in San Giorgio a [...] l'[...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune di NA , dell'anno 2004, numero 62, parte I, s. sez.K;
2. ASSEGNA la casa coniugale sita in Marina di Ginosa (TA) alla via Carducci n. 20 a
; Parte_1
3. PONE a carico di l'onere di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , da Per_1 corrispondersi in forma anticipata ed entro il giorno 20 di ciascun mese;
oltre alla rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
4. REVOCA l'onere posto a carico di di corrispondere l'assegno di Controparte_1
mantenimento in favore di;
Parte_1
5. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 15.05.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4417 r.g.a.c. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Galeotti Ines, come da mandato Parte_1
in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Ginosa (TA) in data 6.12.2004 con , che dalla Controparte_1
loro unione era nato il figlio in data 7.08.2005 e che con sentenza n. 2288/2019 Per_1
pubblicata in data 23.09.2019 il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio civile, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
domandava, in particolare, la conferma di tutte le statuizioni previste in favore del figlio , ormai Per_1 maggiorenne, ma non indipendente economicamente, e la riduzione da euro 100,00 ad euro 50,00 dell'assegno di mantenimento statuito in suo favore in sede di separazione;
insisteva, infine, per l'assegnazione della casa coniugale, attesa la non autosufficienza economica del figlio , con ella convivente. Per_1
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.03.2025, la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto in ricorso, rinunziando espressamente alla domanda di assegno divorzile inizialmente formulata.
La causa veniva quindi riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 2288/2019 pubblicata in data 23.09.2019 con la quale il Tribunale di
Taranto aveva pronunziato la separazione dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice
Delegato nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato che la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione giudiziale riferite al figlio , rinunziando espressamente al Per_1
riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda, non risultando a tal proposito documentata nel corso del giudizio alcuna significativa variazione delle condizioni economiche delle parti e della prole rispetto a quelle valutate in sede di separazione, giustificative di una modifica dell'assetto economico attualmente costituito.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale, il Collegio ritiene
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
conformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la casa familiare può essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole se ed in quanto sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente ( Cass. n.
3015/2018; Cass. n. 20452/2022), con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla . Parte_1
È opportuno osservare, inoltre, che il resistente, non costituendosi, nulla ha inteso controdedurre.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 12.10.2024 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 6.12.2004 in NA da
, nata in San Giorgio a [...] l'[...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune di NA , dell'anno 2004, numero 62, parte I, s. sez.K;
2. ASSEGNA la casa coniugale sita in Marina di Ginosa (TA) alla via Carducci n. 20 a
; Parte_1
3. PONE a carico di l'onere di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , da Per_1 corrispondersi in forma anticipata ed entro il giorno 20 di ciascun mese;
oltre alla rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
4. REVOCA l'onere posto a carico di di corrispondere l'assegno di Controparte_1
mantenimento in favore di;
Parte_1
5. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 15.05.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
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