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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 15372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15372/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. MORESCHI MAURO Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. MORESCHI MAURO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La SI.ra continuerà a risiedere unitamente ai figli e MA presso la casa Parte_1 Per_1
famigliare, dalla prima condotta in locazione sita in Brescia, Via Fornaci n. 11 int. 8;
3. Il SI. si impegna a formalizzare il cambio di residenza entro il 31 dicembre 2024. Parte_2
4. I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1
5. Le parti convengono che il figlio minore venga affidato congiuntamente. Per_1
6. Il padre, attesa l'età dei figli potrà vederli e frequentarli liberamente, compatibilmente con le eSIenze e desideri degli stessi.
7. Il figlio MA, maggiorenne, risulta essere altresì indipendente dal punto di vista economico.
1 8. Il SI. si impegna a versare in favore della SI.ra , quale contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento del figlio , minorenne, l'importo mensile di € 250,00, soggetto a rivalutazione Per_1 annuale ISTAT, ciò sino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica. I coniugi convengono di suddividersi nella misura del 50% le spese straordinarie relative al figlio così come Per_1 previste nel protocollo d'intesa in uso presso l'intestato Tribunale, da considerarsi qui interamente richiamato, con l'intesa che vadano corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario (con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il più diligente laddove l'importo della spesa sia consistente potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata del 50 % della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento).
9. I coniugi dichiarano di aver già suddiviso quanto tra loro in condivisione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o titolo, anche in conseguenza dello scioglimento della comunione ordinaria dei beni.
10. I SI.ri e dichiarano di essere autosufficienti sotto l'aspetto Parte_1 Parte_2
economico/reddituale e conseguentemente confermano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di contributo per il loro mantenimento personale.
11. I coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del documento d'identità e/o passaporto validi anche per l'espatrio relativamente al figlio minore ”. Persona_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/01/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Brescia (atto n. 4, parte I)
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
2 compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15372/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. MORESCHI MAURO Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. MORESCHI MAURO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La SI.ra continuerà a risiedere unitamente ai figli e MA presso la casa Parte_1 Per_1
famigliare, dalla prima condotta in locazione sita in Brescia, Via Fornaci n. 11 int. 8;
3. Il SI. si impegna a formalizzare il cambio di residenza entro il 31 dicembre 2024. Parte_2
4. I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1
5. Le parti convengono che il figlio minore venga affidato congiuntamente. Per_1
6. Il padre, attesa l'età dei figli potrà vederli e frequentarli liberamente, compatibilmente con le eSIenze e desideri degli stessi.
7. Il figlio MA, maggiorenne, risulta essere altresì indipendente dal punto di vista economico.
1 8. Il SI. si impegna a versare in favore della SI.ra , quale contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento del figlio , minorenne, l'importo mensile di € 250,00, soggetto a rivalutazione Per_1 annuale ISTAT, ciò sino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica. I coniugi convengono di suddividersi nella misura del 50% le spese straordinarie relative al figlio così come Per_1 previste nel protocollo d'intesa in uso presso l'intestato Tribunale, da considerarsi qui interamente richiamato, con l'intesa che vadano corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario (con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il più diligente laddove l'importo della spesa sia consistente potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata del 50 % della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento).
9. I coniugi dichiarano di aver già suddiviso quanto tra loro in condivisione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o titolo, anche in conseguenza dello scioglimento della comunione ordinaria dei beni.
10. I SI.ri e dichiarano di essere autosufficienti sotto l'aspetto Parte_1 Parte_2
economico/reddituale e conseguentemente confermano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di contributo per il loro mantenimento personale.
11. I coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del documento d'identità e/o passaporto validi anche per l'espatrio relativamente al figlio minore ”. Persona_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/01/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Brescia (atto n. 4, parte I)
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
2 compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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