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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/12/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 235/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Nella causa civile iscritta al n. 235/2021 R.G. promossa da:
D A
, nato a [...], il [...], C.F Parte_1
. residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Cateno Di Dio La legge
O P P O N E N T E
C O N T R O
(già Controparte_1 Controparte_2
, società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
[...] [...]
C.F./P.I./R.I. con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, , in CP_2 P.IVA_1 persona del suo Procuratore, dott. (C.F. ), in Controparte_3 C.F._2 qualità di legale rappresentante pro tempore di (C.F./P.I./R.I. ), CP_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri
C O N V E N U T A
Conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato Il sig. proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 412/2020 del 16.12.2020, col quale il Tribunale di Caltagirone, in persona della dott.ssa Elisa Milazzo, ingiungeva al sig. di pagare Parte_1 all'opposta, la “…somma di Euro 11.740,46…”, oltre Controparte_1
“…gli interessi come da domanda…”, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in “… Euro 540,00 per compenso, ex DM 55/2014, in Euro 145,50 per esborsi,
1 oltre I.v.a. e C.p.a. e oltre rimborso forfettario in misura pari al 15% ex art. 2 DM
55/2014…”.
L'opponente deduceva ed eccepiva che l'opposto decreto era stato emesso ingiustamente nonostante la carenza della prova circa la sussistenza del credito ingiunto;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 125 e 163 c.p.c.; la prescrizione del credito ingiunto e l'inesistenza della pretesa azionata. Per tali motivi chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “…Voglia L'On. le Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
- accertare e dichiarare la nullità, la carenza di legittimazione e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi suddetti, e per l'effetto revocare il medesimo con le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare che nessuna somma di denaro deve il signor , per i motivi suddetti;
- in subordine, accertare e Parte_1 dichiarare, la prescrizione per i motivi suddetti, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
Con vittoria di spese e compensi di causa.…” .
Si costituiva, con propria comparsa, contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'opponente, in quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto chiedendo la conferma integrale del decreto e l'accoglimento delle seguenti : “…CONCLUSIONI 1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare l'opposto
Decreto Ingiuntivo n. 412/2020 del 16.12.2020, emesso dall'On.le Tribunale di
Caltagirone, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) in via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M.
Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.” .
La causa subiva veri rinvii e perveniva per la prima vola dinanzi a questo decidente in data
7 ottobre 2024.
2
Ritenuto che
tue le richieste istruttorie erano state rigettate dal precedente giudice: Dott.ssa
Valeria Peritore, esaminati gli atti di causa questo decidente, ritenuta la causa matura per la decisione all'udienza del 17 febbraio 2025, questo decidente l'assumeva in decisione.
. **********************
La domanda attorea va rigettata per le ragioni che seguono:
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Dall'esame degli atti di causa emerge, che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dalle verifiche e dagli accertamenti condotti in data 11.07.2018 dai tecnici di
[...]
incaricati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo ubicato in Parte_2
San Michele di Ganzaria (CT), via IV Novembre 146, contraddistinto con il n. POD
IT001E93980928, associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata, di fatto ed abusivamente, dal sig. , sì come Parte_1 attestato in seno al relativo verbale n. 541437474/2018.
Nel corso di tale loro intervento i tecnici accertatori, col citato verbale, documentando fotograficamente la situazione da loro riscontrata, relazionavano quanto segue: “NEL
CORSO DELLA VERIFICA SI RISCONTRA UN ALLACCIO DIRETTO ABUSIVO ALLA
RETE ENEL. TALE ALLACCIO È STATO REALIZZATO INTERCETTANDO I CAVI
ENEL DI SEZIONE 2X6 mmq. SI È VERIFICATO CHE TALE ALLACCIO ALIMENTAVA
IN MANIERA INEQUIVOCABILE IL MAGAZZINO SITO IN VIA IV NOVEMBRE 146
DEL COMUNE SAN MICHELE DI GANZARIA. ALLA VERIFICA HA PRESENZIATO IL
SIGNOR CHE HA DICHIARATO DI ESSERE Parte_1
UTILIZZATORE DI TALE ALLACCIO ABUSIVO. IL CLIENTE È STATO
RICONOSCIUTO PER MEZZO DI CARTA D'IDENTITÀ ALLA FINE Numero_1
3 DELLA VERIFICA SONO STATE RIPRISTINATE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA”.
Dal medesimo verbale si rileva, inoltre che scopo di tale allaccio abusivo era: “non misurare l'energia prelevata… escludere la limitazione della potenza prelevata… non misurare la potenza prelevata…prelevare energia senza l'autorizzazione dell'
[...]
”. CP_5
Sempre, dall'esame del verbale de quo, si è accertato che esso è stato firmato dallo stesso
, firma che non è stata contestata né, tantomeno, disconosciuta. Da Parte_1 rilevare, inoltre, che detta firma risulta estremamente somigliante a quella apposta dal nella procura conferita al proprio difensore che l'ha autenticata. Parte_1
Questo decidente, anzitutto alla luce dei superiori rilievi, ritiene che la condotta fraudolenta dell'attore costituisca un fatto da ritenersi provato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova a cui il creditore che agisca per il recupero di quanto allo stesso dovuto, come nel caso che ci occupa a seguito, di illecita appropriazione di energia elettrica, deve fornire al giudice del danno e quello di dare prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione del fatto posto alla base e dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore, destinatario del decreto ingiuntivo opposto, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). A prova della propria discolpa, l'opponente chiedeva con la memoria 183cpc n.2, in maniera del tutto generica di chiamare certa sig.ra affinché la stessa dichiarasse di aver Testimone_1 consegnato al sig. la chiave del piccolo magazzino, che dalla Parte_1 stessa sarebbe stato detenuto per ripostiglio, sino a gennaio 2018. Con ordinanza del
16.06.2022, tale richiesta veniva, correttamente, rigettata dal G.I. dell'epoca, per la sua genericità ed in ogni caso per mancanza di documento attestante a quale titolo la Tes_1 detenesse detto magazzino e l'inizio della detenzione. In ogni caso da tale richiesta, si evince l'ulteriore indizio che il è l'effettivo possessore del magazzino Parte_3 nel quale i tecnici accertatori anno rilevato venisse utilizzata l'energia elettrica abusivamente sottratta e che, in ogni caso si è presentato ai tecnici quale utilizzatore:
“…HA DICHIARATO DI ESSERE UTILIZZATORE DI TALE ALLACCIO ABUSIVO…”.
Va, peraltro, ricordato che la condotta dell'attore potrebbe integrare gli estremi del reato di furto aggravato, come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle pronunce di seguito riportate, secondo cui:
”Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta
4 frazionata), perché l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il delitto è flagrante se all'atto dell'intervento della P.G. la captazione di energia elettrica è ancora in atto). (Sez. 4, n. 1537 del 02/10/2009 - dep. 14/01/2010, P.M. in proc. Durro, Rv. 246294)
In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento, e pertanto integra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete tramite un
"cavo volante" per la sottrazione dell'elettricità. (Sez. 4, n. 47170 del 08/11/2007 - dep.
20/12/2007, Nicosia, Rv. 238354)
I superiori fatti giustificano, senza ombra di dubbio, la legittimazione passiva del
! Parte_1
In ordine alla mancanza di prova dei consumi che avrebbero dato luogo all'emissione della fattura, va evidenziato che, in fase di opposizione, la fattura commerciale, ritenuta la sua formazione unilaterale, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto di fatto già costituito. Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova. Per quanto riguarda il fatto costitutivo del rapporto è stato sopra chiarito: rapporto nato da fatto
[... illecito. Per quanto riguarda la ricostruzione dei consumi, essa è stata effettuata da terzo, che non è stata oggetto di contestazione specifica e Parte_2 circostanziata da parte del , che si è limitato a contestarla solo in maniera Parte_1 generica.
Anche in ordine alla eccepita prescrizione del debito azionato dall'opposta, va rilevata l'infondatezza della stessa. Premesso che per le fatture con scadenza successiva al 01 marzo 2018 per le forniture di Energia Elettrica il termine di prescrizione degli importi fatturati relativi ai consumi è di due anni mentre per la ricostruzione dei consumi essa va fatta sino a cinque anni precedenti dall'accertamento 11.07.2018. La Fattura
87465181111528A oggetto del presente giudizio è stata emessa in data 24.09.2018, con scadenza per il pagamento entro il 15.10.2018. da tale inizia a decorrere il termine per la
5 prescrizione dei due anni per cui la prescrizione si sarebbe perfezionata il 14.10.2020.
Ritenuto che il solo deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non è sufficiente a interrompere la prescrizione e che l'interruzione avviene solo al momento della notifica del ricorso e dell'emesso decreto ingiuntivo al debitore. La notifica è necessaria perché porta l'atto a conoscenza legale del debitore, che è il requisito essenziale per interrompere il termine di prescrizione, secondo l'articolo 2943 del Codice civile, degli ultimi due anni.
Nel caso che ci occupa il ricorso col pedissequo decreto ingiuntivo risulta notificato solo il
25 gennaio 2021, per cui è necessario esaminare se vi siano stati atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione, in quanto in caso di risultato positivo, come chiarito dall'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - la richiesta di prescrizione si applicherebbe a tutti i corrispettivi oggetto della superiore fattura. Nei propri atti difensivi parte ricorrente non indica il proprio indirizzo di residenza, solo nella nota di iscrizione a ruolo viene dichiarato che il abita in via IV Novembre in San Parte_1
Michele di Ganzaria. Tra gli Atti prodotti da parte attrice vi è la diffida, a cura del difensore, oggi costituito, con la quale il viene messo in mora relativamente Parte_1 all'importo di complessivi €. 11.740,46. Tale missiva veniva spedita il 19.06.2020, mediante raccomandata a.r. n. 66580867053-6, e la relativa consegna veniva tentata in data 25.06.2020 come dichiarato dal portalettere in San Michele di Ganzaria, in via IV
Novembre n.144. Tale documento risulta essere atto idoneo ad interrompere la prescrizione stante il termine ultimo entro cui inviare l'atto interruttivo era il 14 ottobre 2020.. La prova della consegna postale è data dall'attestazione del portalettere che è considerato un pubblico ufficiale. L'atto che questi compila quando consegna una raccomandata o immette un avviso di giacenza nella buca delle lettere si considera “atto pubblico” e fa piena prova. La sua validità può essere contestata solo con la querela di falso.
Contestazione che nel presente giudizio non è avvenuta essendosi limitato l'opponente solo ad una generica contestazione. Da giugno 2020 è iniziato a decorrere il nuovo termine di due anni per maturare la prescrizione termine che alla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto, 25 gennaio 2021, non era, pertanto maturato.
In ordine all'ultima eccezione formulata dal : “…la nullità del decreto ingiuntivo Parte_1 in quanto emesso in violazione dell'art. 125 e 163 cpc che prevede l'allegazione dei fatti/ragioni della domanda (causa petendi), cosa che nel nostro caso è totalmente omessa, stante che non si è cliente e neppure proprietario dell'immobile di cui ad oggetto”, sulla base della superiore ricostruzione dei fatti risulta infondata. Il decreto ingiuntivo è stata effettuata nel domicilio e residenza del sita in via IV Novembre n.144, Parte_3
6 San Michele di Ganzaria, medesimo indirizzo in cui è avvenuto l'allaccio delittuoso alla rete elettrica, e dove sono state inviate tutte le comunicazioni ( fattura e diffida) da parte dell'opposta e da quanto sopra accertato il ha determinato il rapporto con Parte_1
l'opposta nel momento in cui ha senza alcuna autorizzazione effettuato abusivamente l'allaccio diretto ai fili elettrici dell'opposta, è lo stesso che ha dichiarato essere Parte_1
l'utilizzatore dell'energia elettrica abusivamente carpita ai tecnici accertatori nel citato verbale: ”…ALLA VERIFICA HA PRESENZIATO IL SIGNOR
[...]
CHE HA DICHIARATO DI ESSERE UTILIZZATORE DI TALE Parte_1
ALLACCIO ABUSIVO. IL CLIENTE È STATO RICONOSCIUTO PER MEZZO DI CARTA
D'IDENTITÀ ALLA FINE DELLA VERIFICA SONO STATE RIPRISTINATE Numero_1
LE CONDIZIONI DI SICUREZZA”. Verbale nei confronti del quale non è stata proposta querela di falso.
Le fatture in uno con gli estratti conto e le certificazioni del Distributore, danno piena prova del credito vantato dall'opposta. Per tutto quanto sopra evidenziato, l'opposizione va rigettata. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe,
- rigetta la domanda di Parte_3
- conferma, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 412/2020 del 16.12.2020, col quale il
Tribunale di Caltagirone, in persona della dott.ssa Elisa Milazzo, nel procedimento monitorio n. 1085/2020 R.G..
-condanna a pagare a favore di le Parte_3 Controparte_1 spese del presente procedimento che liquida, in assenza di istruttoria, essendosi le parti limitate a depositare solo l'atto introduttivo in complessivi €.4.500,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Caltagirone 02.12.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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