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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1701 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2021, avente ad oggetto somministrazione, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
84/2021, pubblicata il 14/01/2021 e vertente:
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. n. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Quarto (c.f. n. ) per mandato in C.F._1 calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore, in
San Marcellino, alla via G. Manica 22, il quale indica per le comunicazioni relative al presente procedimento n. fax 0815042059 e indirizzo P.E.C. ; Email_1
APPELLANTE
E
n persona del l.r.p.t. società con unico socio, Controparte_1 soggetta a direzione e coordinamento da (già CP_2 Controparte_3
, c.f. n. , rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Lopis (c.f. n.
[...] P.IVA_2
), elettivamente domiciliata, in Santa Maria Capua Vetere (CE), Traversa C.F._2
RI IO – Pal. , c/o lo studio dell'Avv. Giulio Papa, in virtù di procura rilasciata su Parte_2 foglio separato agli atti del primo grado, indirizzo P.E.C. ; Email_2
APPELLATA
1 CONCLUSIONI: come nelle comparse conclusionali e repliche depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4400/2018 del 10/10/2018 il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva alla
[...]
il pagamento in favore del dell'importo di € 14.848,20 oltre Parte_1 Controparte_1
gli interessi legali dalla scadenza delle fatture al soddisfo, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese, € 540,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA, CPA, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica presso l'utenza sita in Teverola (Ce) alla
Via Dietro Corte Lotto, punto di prelievo n. IT001E802469420.
Con atto di citazione ritualmente notificata la proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. Parte_1
al suddetto decreto eccependo l'inesistenza della prova del credito e l'infondatezza della pretesa;
contestava, dunque, il valore probatorio delle fatture, nonché l'infondatezza del conguaglio richiesto sulla base di una verifica del maggio 2015, in cui emergeva la anomalia del gruppo contatore, il quale
CP_ conteggiava il 26% in meno del consumo effettivo, verificato da senza possibilità di contestazione, tanto che il legale rappresentante, rifiutava la sottoscrizione del verbale (rappresentava di aver subito una precedente verifica nel giugno 2013 con sostituzione del gruppo contatore, allora rilevandosi una ridotta contabilizzazione del 31%).
Veniva eccepita, infine, la prescrizione del credito dal momento che la verifica del contatore risaliva a maggio 2015, mentre le fatture di conguaglio erano state emesse solo a giugno e agosto 2017, ovvero più di due anni dopo.
La chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e Parte_1 compensi di giudizio.
Co Con comparsa depositata il 17.4.2019 si costituiva il (d'ora in poi ) il Controparte_1
quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Premetteva la ripartizione dei ruoli, essendo società di vendita di energia nel mercato a maggior tutela, mentre E-Distribuzione S.p.A., restava unica responsabile della gestione della rete, del trasporto di energia e, soprattutto, della raccolta, validazione e registrazione delle misure dei consumi. Pertanto emetteva fatture basandosi sui dati di consumo comunicati da E-Distribuzione.
Deduceva che il credito era basato su una verifica del distributore in cui veniva rilevato un malfunzionamento del gruppo di misura, per quanto non imputabile all'utente, provvedendo, a seguito di verifiche, a fornire una tabella di ricostruzione dei consumi, con una differenza a credito della venditrice per cui emetteva la contestata fatture. Detta ricostruzione era avvenuta in ottemperanza alla normativa di
2 settore, ovvero la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 200/1999 del 28.12.1999, al ttolo
IV, art. 9, 10 ed 11.
Contestava l'eccepita prescrizione in quanto il termine breve biennale, introdotto dalla legge 205/2017 all'art. 1 comma 4, si applicava soltanto alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018, e dunque non a quelle oggetto di ingiunzione.
Osservava di aver assolto al proprio onere probatorio depositando le fatture, con allegato estratto autentico notarile delle scritture contabili, ovvero il libro giornale, assolvendo la prova nel procedimento monitorio ai sensi dell'art. 633 e 634 c.p.c. e nella fase di cognizione piena aveva allegato le letture e le verifiche sul contatore, ribadendo che queste fondavano una presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi (ex plurimis Cass. 17041/2002). A tali prove il debitore aveva contestato il credito in modo del tutto generico.
Pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18/04/2019, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il
Giudice non ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, né la prova testimoniale, avendo per oggetto circostanze pacifiche e non contestate ovvero documentalmente provate o comunque irrilevanti ai fini della decisione, per cui il giudizio veniva rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 84/2021 pubblicata in data 14.1.2021 il Tribunale di Napoli Nord: rigettava l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo opposto, segnatamente n. 4400/2018 del 10.10.2018 esecutivo e condannava l'opponente al pagamento in favore del creditore opposto delle spese di Parte_1
lite.
3 In particolare, il Tribunale, rilevava come parte opponente non avesse sollevato alcuna contestazione in merito alle circostanze che avevano condotto all'emissione delle fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto, ovvero la verifica effettuata dal personale di del maggio Parte_3
2015 da cui risultava la misurazione in difetto dell'energia consumata, quantificata nel 26% in meno del consumo effettivo, e pertanto rigettava l'opposizione.
Il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di prescrizione, sulla base del termine biennale introdotto dall'art. 1, comma 4, L. 205/2017, giacchè applicabile per il settore elettrico, alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018, mentre quelle a fondamento del credito ingiunto scadevano nel giugno, luglio e settembre 2017.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società con atto di citazione innanzi a Parte_1 questa Corte, ritualmente notificato a controparte in data 14.04.2021, chiedendo preliminarmente di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e nel merito: “riformare la sentenza n. 84/2021 del
Tribunale di Napoli Nord – I sezione Civile pubblicata il 14.01.2021 relativa al procedimento civile rubricato con rg 13262/2018; accogliere l'atto di appello e per l'effetto revocare il D.I. opposto n.
4400/2018 del 9.10.2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord notificato il 18.10.2018 con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di euro 14.848,20, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con il primo motivo lamentava il travisamento dei fatti e violazione del D.lgs 79/1999 e delle norme sulla prova in particolare l'art. 2696 c.c. e l'art. 115 c.p.c.. In particolare, il Tribunale aveva erroneamente applicato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. al fondamento del credito, mentre invece l'utente aveva contestato gli accertamenti compiuti dai verificatori, non sottoscrivendo il verbale in quanto compiuti unilateralmente, in assenza di contraddittorio, senza tenere conto della integrità del contatore, bloccato da sigilli stabilmente fissati, come segnalato dalle missive intercorse con il fornitore, allegate in atti. Non potendosi fondare sulla non contestazione dei fatti, restava alla creditrice l'onere di provare le maggiori somme dovute, essendo insufficiente le sole fatture.
Con il secondo motivo, si doleva della motivazione irragionevole ed errata valutazione degli atti, non essendo stati indicati i criteri previsti dall'art.
5.1. delle condizioni generali applicate al caso di specie, e rimanendo la anomalia del misuratore una mera illazione non dimostrata, anche per la mancata chiamata in giudizio di E – Distribuzioni.
Con comparsa depositata il 9.9.2021, si costituiva la società , che Controparte_1 contestava l'avverso gravame, eccependone l'inammissbilità ex art. 342 c.p.c., e infondatezza per la genericità delle contestazioni, ribadendo la legittimità della propria attività di fatturazione e di verificazione effettuata dal Distributore, in conformità alla normativa di settore. Ribadiva di aver
4 assolto al suo onere probatorio, posto che, incontestato il rapporto di fornitura, aveva allegato la contabilizzazione delle fatture ingiunte nel libro giornale, e la presunzione di veridicità della contabilizzazione tramite contatore e sulla base del riparto tra debitore e creditore degli oneri probatori.
Acquisito il fascicolo di primo grado in formato telematico, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Inizialmente assegnata all'ottava sezione di questa Corte, con ordinanza del 17.9.2021 la corte rigettava la chiesta sospensiva e rinviava per la precisazione delle conclusioni. A seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano in data 23.1.2025.
Alla udienza del 16.9.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni e acconsentivano a termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati di giorni 30 per le comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per repliche, e la causa era così assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata da parte appellata ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass.
Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Nel merito, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati, pur se necessitano una integrazione motivazionale rispetto alla decisione qui impugnata.
Occorre peraltro precisare come la decisione sulla mancata prescrizione del credito ingiunto sia divenuta definitiva a seguito della omessa formulazione di specifica doglianza sul punto di decisione. La reiterazione di tale eccezione nella comparsa conclusionale non può determinare il superamento del passaggio in
5 giudicato della questione, risultando del tutto tardivo ed inammissibile in quanto non contenuta nell'atto di impugnazione.
Non può essere confermata tout court la motivazione del primo giudice nella parte in cui dava conto della mancata contestazione della anomalia nel misuratore e della conseguente liquidazione e fatturazione.
Nondimeno nel corso del giudizio risultano raccolti elementi sufficienti per confermare l'esistenza e consistenza del credito.
È stato proprio l'appellante a depositare in primo grado il verbale della verifica eseguita da
[...]
in data 28.5.2015 (verifica n. D06C00207Z), in cui il personale della società di distribuzione Parte_3
dava atto di “un errore negativo del meno 26% causa guasto al TA fase S del complesso del trasformatore di corrente”, nonché della successiva missiva del 23.7.2015 in cui spediva Controparte_1 all'utente sia la copia del verbale della verifica, sia la tabella di ricostruzione dei consumi, a partire dal novembre 2013, in cui il punto di prelievo era associato al contratto con la . Parte_1
Orbene, il verbale di accertamento, sottoscritto dagli accertatori preposti, è stato elevato nei confronti della società appellante, alla presenza del dipendente , il quale rifiutava di firmare. Parte_4
A seguito della nota del 23.7.2015, la società ingiunta rispondeva con una contestazione apodittica del mal funzionamento: “contestiamo quanto da voi affermato rispetto all'irregolare funzionamento del gruppo di prelievo”, e poi indicava una diversa retrodatazione del ricalcolo al novembre 2014, data della sostituzione del gruppo di verifica.
Tuttavia tali doglianze, anche solo nella tempistica, non risultano fondate.
È ben vero che già in precedenza il gruppo di misura della medesima utenza aveva avuto problemi, sempre di malfunzionamento, non imputabili alla società somministrata. Ciò emerge dal precedente verbale di verifica n. D06M083869Z (prodotto dall'appellante) del 4.11.2013, conseguente alla sostituzione di un misuratore malfunzionante avvenuta il 28.6.2013 (come da verbale di rimozione apparecchio di misura in quella data, sottoscritto dal cliente).
Purtroppo, però, anche il nuovo misuratore non funzionava, e pertanto alla precedente ricostruzione dei consumi fino al novembre 2013, conseguente alla coeva verifica, seguiva tale ulteriore, senza che risulti una nuova sostituzione del misuratore, sulla base della documentazione allegata.
Sulla base di tali atti, parte opposta ha, quindi, emesso le fatture azionate nel presente giudizio.
6 Ciò detto, si osserva che l'accertamento effettuato dai tecnici di fa piena fede, fino a Parte_3
querela di falso, relativamente alle circostanze che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti o compiuti, senza alcun margine di apprezzamento o di valutazione.
CP_ Ritiene questa Corte che non è in discussione la fede privilegiata del verbale del personale riferibile sia alla società venditrice e di distribuzione), come asserito anche dalla Corte di legittimità, secondo cui “non CP_ v'è dubbio che l'attività dei dipendenti – rientrante tra gli organismi erogatori di un servizio pubblico disciplinato da norme di natura pubblicistica – incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato” (cfr. Cass. sez. trib. N. 7075/2020).
Al predetto atto, dunque, va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore - ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. (cfr. Cass. pen. n. 7566/20).
Nel caso di specie, dunque, dal verbale di accertamento del 28.5.2015 redatto dai tecnici di
[...]
, avente validità giuridica fino a querela di falso, risulta, come visto, sia una anomalia nel Parte_3
funzionamento sia la presenza di un dipendente della società utente, identificato, il quale rifiutava la firma ma partecipava al sopralluogo, non avvenuto, dunque, in assenza di contraddittorio.
In ordine alla misura, calcolata dai verificatori della E- Distribuzione ed imputabile al guasto di uno specifico meccanismo del misuratore indicato, va rilevato che nel caso di cattivo funzionamento del contatore (come anche per la manomissione dello stesso) i consumi contabilizzati dalla società di distribuzione, a seguito di verifica sul contatore, così come il conseguente credito vantato dal gestore della somministrazione, possono ritenersi presuntivamente provati sulla scorta degli elementi indiziari convergenti fondati sull'assenza di specifica critica sul metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto applicato da E - Distribuzione per la rettifica del dato inattendibile scaturito dal contatore mal funzionante
(non essendo materialmente possibile estrapolare un dato numerico esatto, una volta accertato l'anomalo funzionamento del contatore) e sulla terzietà rispetto al contratto di somministrazione della E –
Distribuzione quale soggetto deputato alla verifica del regolare funzionamento del misuratore dei consumi in conformità alla delibera AEGG del 28.12.1999 n. 200. Tali elementi inducono a ritenere il ricalcolo effettuato da E – Distribuzione alle condizioni sopra indicate, sufficientemente affidabile, in carenza di elementi contrari allegati dal debitore (Cass. 13605/2019).
Ebbene, a fronte di tali elementi e della mancata proposizione di querela di falso, le generiche contestazioni dell'opponente circa le risultanze trasfuse nel verbale di accertamento non risultano congrue e concrete.
7 Né d'altra parte emerge la dedotta violazione dell'art.
5.1. delle condizioni generali di contratto secondo cui le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del distributore, poiché anzi, ciò è proprio stato precisamente adempiuto, né poteva risultare utile un raffronto con i dati storici, non attendibili, risultando sfortunatamente una anomalia seguita alla sostituzione per precedente anomalia. Ancora, a nulla sarebbe valsa la lettura annuale, non trattandosi di un conguaglio basato su una bolletta in acconto ma sulla rilevata anomalia del misuratore.
In detto contesto il fatto costituente il titolo della pretesa azionata in sede monitoria può dirsi provato.
Nessun elemento a supporto della tesi dell'appellante può essere tratta dalla sentenza allegata con la comparsa conclusionale e di segno opposto, in quanto nella sintetica esposizione del fatto non è chiaro quale sia il compendio documentale ritenuto insufficiente alla prova del credito da parte del somministrante.
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza, dunque, va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, negli importi minimi per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 84/2021, pubblicata il Parte_1
14/01/2021, così provvede ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi;
3) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento da parte della di un Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
8 Il Consigliere est.
dott.ssa Nicoletta Celentano
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1701 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2021, avente ad oggetto somministrazione, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
84/2021, pubblicata il 14/01/2021 e vertente:
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. n. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Quarto (c.f. n. ) per mandato in C.F._1 calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore, in
San Marcellino, alla via G. Manica 22, il quale indica per le comunicazioni relative al presente procedimento n. fax 0815042059 e indirizzo P.E.C. ; Email_1
APPELLANTE
E
n persona del l.r.p.t. società con unico socio, Controparte_1 soggetta a direzione e coordinamento da (già CP_2 Controparte_3
, c.f. n. , rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Lopis (c.f. n.
[...] P.IVA_2
), elettivamente domiciliata, in Santa Maria Capua Vetere (CE), Traversa C.F._2
RI IO – Pal. , c/o lo studio dell'Avv. Giulio Papa, in virtù di procura rilasciata su Parte_2 foglio separato agli atti del primo grado, indirizzo P.E.C. ; Email_2
APPELLATA
1 CONCLUSIONI: come nelle comparse conclusionali e repliche depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4400/2018 del 10/10/2018 il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva alla
[...]
il pagamento in favore del dell'importo di € 14.848,20 oltre Parte_1 Controparte_1
gli interessi legali dalla scadenza delle fatture al soddisfo, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese, € 540,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA, CPA, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica presso l'utenza sita in Teverola (Ce) alla
Via Dietro Corte Lotto, punto di prelievo n. IT001E802469420.
Con atto di citazione ritualmente notificata la proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. Parte_1
al suddetto decreto eccependo l'inesistenza della prova del credito e l'infondatezza della pretesa;
contestava, dunque, il valore probatorio delle fatture, nonché l'infondatezza del conguaglio richiesto sulla base di una verifica del maggio 2015, in cui emergeva la anomalia del gruppo contatore, il quale
CP_ conteggiava il 26% in meno del consumo effettivo, verificato da senza possibilità di contestazione, tanto che il legale rappresentante, rifiutava la sottoscrizione del verbale (rappresentava di aver subito una precedente verifica nel giugno 2013 con sostituzione del gruppo contatore, allora rilevandosi una ridotta contabilizzazione del 31%).
Veniva eccepita, infine, la prescrizione del credito dal momento che la verifica del contatore risaliva a maggio 2015, mentre le fatture di conguaglio erano state emesse solo a giugno e agosto 2017, ovvero più di due anni dopo.
La chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e Parte_1 compensi di giudizio.
Co Con comparsa depositata il 17.4.2019 si costituiva il (d'ora in poi ) il Controparte_1
quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Premetteva la ripartizione dei ruoli, essendo società di vendita di energia nel mercato a maggior tutela, mentre E-Distribuzione S.p.A., restava unica responsabile della gestione della rete, del trasporto di energia e, soprattutto, della raccolta, validazione e registrazione delle misure dei consumi. Pertanto emetteva fatture basandosi sui dati di consumo comunicati da E-Distribuzione.
Deduceva che il credito era basato su una verifica del distributore in cui veniva rilevato un malfunzionamento del gruppo di misura, per quanto non imputabile all'utente, provvedendo, a seguito di verifiche, a fornire una tabella di ricostruzione dei consumi, con una differenza a credito della venditrice per cui emetteva la contestata fatture. Detta ricostruzione era avvenuta in ottemperanza alla normativa di
2 settore, ovvero la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 200/1999 del 28.12.1999, al ttolo
IV, art. 9, 10 ed 11.
Contestava l'eccepita prescrizione in quanto il termine breve biennale, introdotto dalla legge 205/2017 all'art. 1 comma 4, si applicava soltanto alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018, e dunque non a quelle oggetto di ingiunzione.
Osservava di aver assolto al proprio onere probatorio depositando le fatture, con allegato estratto autentico notarile delle scritture contabili, ovvero il libro giornale, assolvendo la prova nel procedimento monitorio ai sensi dell'art. 633 e 634 c.p.c. e nella fase di cognizione piena aveva allegato le letture e le verifiche sul contatore, ribadendo che queste fondavano una presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi (ex plurimis Cass. 17041/2002). A tali prove il debitore aveva contestato il credito in modo del tutto generico.
Pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18/04/2019, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il
Giudice non ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, né la prova testimoniale, avendo per oggetto circostanze pacifiche e non contestate ovvero documentalmente provate o comunque irrilevanti ai fini della decisione, per cui il giudizio veniva rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 84/2021 pubblicata in data 14.1.2021 il Tribunale di Napoli Nord: rigettava l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo opposto, segnatamente n. 4400/2018 del 10.10.2018 esecutivo e condannava l'opponente al pagamento in favore del creditore opposto delle spese di Parte_1
lite.
3 In particolare, il Tribunale, rilevava come parte opponente non avesse sollevato alcuna contestazione in merito alle circostanze che avevano condotto all'emissione delle fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto, ovvero la verifica effettuata dal personale di del maggio Parte_3
2015 da cui risultava la misurazione in difetto dell'energia consumata, quantificata nel 26% in meno del consumo effettivo, e pertanto rigettava l'opposizione.
Il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di prescrizione, sulla base del termine biennale introdotto dall'art. 1, comma 4, L. 205/2017, giacchè applicabile per il settore elettrico, alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018, mentre quelle a fondamento del credito ingiunto scadevano nel giugno, luglio e settembre 2017.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società con atto di citazione innanzi a Parte_1 questa Corte, ritualmente notificato a controparte in data 14.04.2021, chiedendo preliminarmente di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e nel merito: “riformare la sentenza n. 84/2021 del
Tribunale di Napoli Nord – I sezione Civile pubblicata il 14.01.2021 relativa al procedimento civile rubricato con rg 13262/2018; accogliere l'atto di appello e per l'effetto revocare il D.I. opposto n.
4400/2018 del 9.10.2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord notificato il 18.10.2018 con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di euro 14.848,20, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con il primo motivo lamentava il travisamento dei fatti e violazione del D.lgs 79/1999 e delle norme sulla prova in particolare l'art. 2696 c.c. e l'art. 115 c.p.c.. In particolare, il Tribunale aveva erroneamente applicato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. al fondamento del credito, mentre invece l'utente aveva contestato gli accertamenti compiuti dai verificatori, non sottoscrivendo il verbale in quanto compiuti unilateralmente, in assenza di contraddittorio, senza tenere conto della integrità del contatore, bloccato da sigilli stabilmente fissati, come segnalato dalle missive intercorse con il fornitore, allegate in atti. Non potendosi fondare sulla non contestazione dei fatti, restava alla creditrice l'onere di provare le maggiori somme dovute, essendo insufficiente le sole fatture.
Con il secondo motivo, si doleva della motivazione irragionevole ed errata valutazione degli atti, non essendo stati indicati i criteri previsti dall'art.
5.1. delle condizioni generali applicate al caso di specie, e rimanendo la anomalia del misuratore una mera illazione non dimostrata, anche per la mancata chiamata in giudizio di E – Distribuzioni.
Con comparsa depositata il 9.9.2021, si costituiva la società , che Controparte_1 contestava l'avverso gravame, eccependone l'inammissbilità ex art. 342 c.p.c., e infondatezza per la genericità delle contestazioni, ribadendo la legittimità della propria attività di fatturazione e di verificazione effettuata dal Distributore, in conformità alla normativa di settore. Ribadiva di aver
4 assolto al suo onere probatorio, posto che, incontestato il rapporto di fornitura, aveva allegato la contabilizzazione delle fatture ingiunte nel libro giornale, e la presunzione di veridicità della contabilizzazione tramite contatore e sulla base del riparto tra debitore e creditore degli oneri probatori.
Acquisito il fascicolo di primo grado in formato telematico, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Inizialmente assegnata all'ottava sezione di questa Corte, con ordinanza del 17.9.2021 la corte rigettava la chiesta sospensiva e rinviava per la precisazione delle conclusioni. A seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano in data 23.1.2025.
Alla udienza del 16.9.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni e acconsentivano a termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati di giorni 30 per le comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per repliche, e la causa era così assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata da parte appellata ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass.
Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Nel merito, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati, pur se necessitano una integrazione motivazionale rispetto alla decisione qui impugnata.
Occorre peraltro precisare come la decisione sulla mancata prescrizione del credito ingiunto sia divenuta definitiva a seguito della omessa formulazione di specifica doglianza sul punto di decisione. La reiterazione di tale eccezione nella comparsa conclusionale non può determinare il superamento del passaggio in
5 giudicato della questione, risultando del tutto tardivo ed inammissibile in quanto non contenuta nell'atto di impugnazione.
Non può essere confermata tout court la motivazione del primo giudice nella parte in cui dava conto della mancata contestazione della anomalia nel misuratore e della conseguente liquidazione e fatturazione.
Nondimeno nel corso del giudizio risultano raccolti elementi sufficienti per confermare l'esistenza e consistenza del credito.
È stato proprio l'appellante a depositare in primo grado il verbale della verifica eseguita da
[...]
in data 28.5.2015 (verifica n. D06C00207Z), in cui il personale della società di distribuzione Parte_3
dava atto di “un errore negativo del meno 26% causa guasto al TA fase S del complesso del trasformatore di corrente”, nonché della successiva missiva del 23.7.2015 in cui spediva Controparte_1 all'utente sia la copia del verbale della verifica, sia la tabella di ricostruzione dei consumi, a partire dal novembre 2013, in cui il punto di prelievo era associato al contratto con la . Parte_1
Orbene, il verbale di accertamento, sottoscritto dagli accertatori preposti, è stato elevato nei confronti della società appellante, alla presenza del dipendente , il quale rifiutava di firmare. Parte_4
A seguito della nota del 23.7.2015, la società ingiunta rispondeva con una contestazione apodittica del mal funzionamento: “contestiamo quanto da voi affermato rispetto all'irregolare funzionamento del gruppo di prelievo”, e poi indicava una diversa retrodatazione del ricalcolo al novembre 2014, data della sostituzione del gruppo di verifica.
Tuttavia tali doglianze, anche solo nella tempistica, non risultano fondate.
È ben vero che già in precedenza il gruppo di misura della medesima utenza aveva avuto problemi, sempre di malfunzionamento, non imputabili alla società somministrata. Ciò emerge dal precedente verbale di verifica n. D06M083869Z (prodotto dall'appellante) del 4.11.2013, conseguente alla sostituzione di un misuratore malfunzionante avvenuta il 28.6.2013 (come da verbale di rimozione apparecchio di misura in quella data, sottoscritto dal cliente).
Purtroppo, però, anche il nuovo misuratore non funzionava, e pertanto alla precedente ricostruzione dei consumi fino al novembre 2013, conseguente alla coeva verifica, seguiva tale ulteriore, senza che risulti una nuova sostituzione del misuratore, sulla base della documentazione allegata.
Sulla base di tali atti, parte opposta ha, quindi, emesso le fatture azionate nel presente giudizio.
6 Ciò detto, si osserva che l'accertamento effettuato dai tecnici di fa piena fede, fino a Parte_3
querela di falso, relativamente alle circostanze che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti o compiuti, senza alcun margine di apprezzamento o di valutazione.
CP_ Ritiene questa Corte che non è in discussione la fede privilegiata del verbale del personale riferibile sia alla società venditrice e di distribuzione), come asserito anche dalla Corte di legittimità, secondo cui “non CP_ v'è dubbio che l'attività dei dipendenti – rientrante tra gli organismi erogatori di un servizio pubblico disciplinato da norme di natura pubblicistica – incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato” (cfr. Cass. sez. trib. N. 7075/2020).
Al predetto atto, dunque, va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore - ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. (cfr. Cass. pen. n. 7566/20).
Nel caso di specie, dunque, dal verbale di accertamento del 28.5.2015 redatto dai tecnici di
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, avente validità giuridica fino a querela di falso, risulta, come visto, sia una anomalia nel Parte_3
funzionamento sia la presenza di un dipendente della società utente, identificato, il quale rifiutava la firma ma partecipava al sopralluogo, non avvenuto, dunque, in assenza di contraddittorio.
In ordine alla misura, calcolata dai verificatori della E- Distribuzione ed imputabile al guasto di uno specifico meccanismo del misuratore indicato, va rilevato che nel caso di cattivo funzionamento del contatore (come anche per la manomissione dello stesso) i consumi contabilizzati dalla società di distribuzione, a seguito di verifica sul contatore, così come il conseguente credito vantato dal gestore della somministrazione, possono ritenersi presuntivamente provati sulla scorta degli elementi indiziari convergenti fondati sull'assenza di specifica critica sul metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto applicato da E - Distribuzione per la rettifica del dato inattendibile scaturito dal contatore mal funzionante
(non essendo materialmente possibile estrapolare un dato numerico esatto, una volta accertato l'anomalo funzionamento del contatore) e sulla terzietà rispetto al contratto di somministrazione della E –
Distribuzione quale soggetto deputato alla verifica del regolare funzionamento del misuratore dei consumi in conformità alla delibera AEGG del 28.12.1999 n. 200. Tali elementi inducono a ritenere il ricalcolo effettuato da E – Distribuzione alle condizioni sopra indicate, sufficientemente affidabile, in carenza di elementi contrari allegati dal debitore (Cass. 13605/2019).
Ebbene, a fronte di tali elementi e della mancata proposizione di querela di falso, le generiche contestazioni dell'opponente circa le risultanze trasfuse nel verbale di accertamento non risultano congrue e concrete.
7 Né d'altra parte emerge la dedotta violazione dell'art.
5.1. delle condizioni generali di contratto secondo cui le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del distributore, poiché anzi, ciò è proprio stato precisamente adempiuto, né poteva risultare utile un raffronto con i dati storici, non attendibili, risultando sfortunatamente una anomalia seguita alla sostituzione per precedente anomalia. Ancora, a nulla sarebbe valsa la lettura annuale, non trattandosi di un conguaglio basato su una bolletta in acconto ma sulla rilevata anomalia del misuratore.
In detto contesto il fatto costituente il titolo della pretesa azionata in sede monitoria può dirsi provato.
Nessun elemento a supporto della tesi dell'appellante può essere tratta dalla sentenza allegata con la comparsa conclusionale e di segno opposto, in quanto nella sintetica esposizione del fatto non è chiaro quale sia il compendio documentale ritenuto insufficiente alla prova del credito da parte del somministrante.
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza, dunque, va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, negli importi minimi per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 84/2021, pubblicata il Parte_1
14/01/2021, così provvede ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi;
3) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento da parte della di un Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
8 Il Consigliere est.
dott.ssa Nicoletta Celentano
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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