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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/09/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 700/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], con C.F._1
l'avv. Roberta Batini ATTORE/I contro nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_1 C.F._2 residente in [...], con l'avv. Marco Vitalizi
CONVENUTO/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 21/03/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RO TT (LI) il 14/06/2014 tra e Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
RO TT (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014 Parte 2 Serie A n. 13
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
A. le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ai genitori Per_1 Per_2 con frequentazione paritaria fra loro. In particolare, ciascun genitore, alternativamente, trascorrerà con le figlie dal lunedì fino al mercoledì. L'altro genitore preleverà le figlie all'uscita della scuola del mercoledì e le terrà con se fino al venerdi sera. I genitori si alterneranno anche i fine settimana dal venerdì sera fino al lunedi mattina, quando riaccompagneranno le figlie dall'altro genitore. I genitori, quando avranno le figlie con sè, si occuperanno di accompagnarle alle attività sportive ed extra scolastiche e, comunque, saranno liberi di concordare diverse modalità di visita.
pagina 2 di 3 Il genitore, nel giorno in cui non ha le figlie presso di sè, ha il diritto di massima libertà di visita e frequentazione delle stesse, previa accordo con l'altro genitore. Entrambi i genitori dovranno comunque tenere conto del primario interesse delle figlie alla regolarità della frequentazione, tenendo in considerazione i desideri delle figlie ed i loro impegni.
B. durante le vacanze invernali e/o estive ogni genitore trascorrerà, in via alternativa, una settimana con le figlie, per un periodo di quindici giorni ciascuno.
Le parti si impegnano a comunicare con congruo anticipo il calendario delle vacanze con indicazione, in caso di viaggi, delle destinazioni e della data di partenza e di rientro;
C. le figlie trascorreranno le principali festività (Natale, Capodanno da intendersi come ultimo giorno di ogni anno e Pasqua) ed il giorno del compleanno con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale o secondo criteri determinati da esigenze familiari specifiche che saranno convenute tra le parti;
D. le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie e, comunque di straordinaria amministrazione, verranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori mentre, rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente allorché ciascun genitore avrà le bimbe con sè;
E. dispone a carico del signor un assegno di mantenimento in favore della CP_1 ricorrente, quale contributo al mantenimento delle figlie, di euro 300,00= mensili (euro 150,00= per ogni figlia) con rivalutazione Istat, da versare entro i primi quindici giorni di ogni mese a decorrere dal 1.8.2025;
F. i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese necessarie per le figlie ed in particolare alle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche (libri e materiale scolastico, gite scolastiche, iscrizioni, tasse scolastiche e mensa scolastica) ludiche e sportive necessarie, abbonamenti per trasporto urbano, abbigliamento, regolando le spese straordinarie secondo il protocollo del consiglio nazionale forense
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di RO TT (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 19.9.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 700/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], con C.F._1
l'avv. Roberta Batini ATTORE/I contro nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_1 C.F._2 residente in [...], con l'avv. Marco Vitalizi
CONVENUTO/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 21/03/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RO TT (LI) il 14/06/2014 tra e Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
RO TT (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014 Parte 2 Serie A n. 13
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
A. le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ai genitori Per_1 Per_2 con frequentazione paritaria fra loro. In particolare, ciascun genitore, alternativamente, trascorrerà con le figlie dal lunedì fino al mercoledì. L'altro genitore preleverà le figlie all'uscita della scuola del mercoledì e le terrà con se fino al venerdi sera. I genitori si alterneranno anche i fine settimana dal venerdì sera fino al lunedi mattina, quando riaccompagneranno le figlie dall'altro genitore. I genitori, quando avranno le figlie con sè, si occuperanno di accompagnarle alle attività sportive ed extra scolastiche e, comunque, saranno liberi di concordare diverse modalità di visita.
pagina 2 di 3 Il genitore, nel giorno in cui non ha le figlie presso di sè, ha il diritto di massima libertà di visita e frequentazione delle stesse, previa accordo con l'altro genitore. Entrambi i genitori dovranno comunque tenere conto del primario interesse delle figlie alla regolarità della frequentazione, tenendo in considerazione i desideri delle figlie ed i loro impegni.
B. durante le vacanze invernali e/o estive ogni genitore trascorrerà, in via alternativa, una settimana con le figlie, per un periodo di quindici giorni ciascuno.
Le parti si impegnano a comunicare con congruo anticipo il calendario delle vacanze con indicazione, in caso di viaggi, delle destinazioni e della data di partenza e di rientro;
C. le figlie trascorreranno le principali festività (Natale, Capodanno da intendersi come ultimo giorno di ogni anno e Pasqua) ed il giorno del compleanno con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale o secondo criteri determinati da esigenze familiari specifiche che saranno convenute tra le parti;
D. le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie e, comunque di straordinaria amministrazione, verranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori mentre, rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente allorché ciascun genitore avrà le bimbe con sè;
E. dispone a carico del signor un assegno di mantenimento in favore della CP_1 ricorrente, quale contributo al mantenimento delle figlie, di euro 300,00= mensili (euro 150,00= per ogni figlia) con rivalutazione Istat, da versare entro i primi quindici giorni di ogni mese a decorrere dal 1.8.2025;
F. i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese necessarie per le figlie ed in particolare alle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche (libri e materiale scolastico, gite scolastiche, iscrizioni, tasse scolastiche e mensa scolastica) ludiche e sportive necessarie, abbonamenti per trasporto urbano, abbigliamento, regolando le spese straordinarie secondo il protocollo del consiglio nazionale forense
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di RO TT (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 19.9.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3