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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/05/2024, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3324/2022 R.G. lavoro e vertente
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'avv. CONTARDO Parte_1
ROCCO LEONARDO, presso il cui studio elettivamente è domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p.t. , rappresentato e difeso dall'avvocatura interna avv. To Giovanna CP_1
Sereno
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.10.2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. OI-00017913 dell'importo complessivo di €. 22.500,00
(comprensivo di sanzione amministrativa e spese) notificata in data 26.02.2022 a titolo di sanzione pecuniaria di cui al Decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983, convertito in legge 11 novembre 1983 n.
638 e segg., per un presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel periodo
2010.
Eccepiva il mancato invio del prodromico avviso di accertamento posto alla base della ordinanza ingiunzione, la prescrizione e la decadenza dell'ente dal richiedere il pagamento delle sanzioni. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva impugnazione, nel merito, deduceva che l'avviso di accertamento prodromico era stato notificato a mezzo raccomandata A/R in data
21.02.2017. Aggiungeva che con l'ordinanza ingiunzione si richiedeva il pagamento della sanzione pecuniaria conseguente alla commissione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, per cui è prevista - dall'art 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983 - la sanzione pecuniaria di un importo da € 10.000 ad € 50.000 se l'importo omesso non è superiore ad € 10.000 annui, come nel caso di specie.
1 CP_ L negava la prescrizione del credito, dovendosi considerare quale dies a quo il 15.1.2016, giorno di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che ha depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali lavoro, sostituendo la sanzione della reclusione con la sanzione pecuniaria.
Termine tempestivamente interrotto con la notifica dell'avviso di accertamento prodromico, e non successivamente maturato vista la sospensione dei termini disposta con la normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19. Concludeva che la sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione è stata legittimamente irrogata e chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Disposta la sospensione dell'ordinanza ingiunzione, nelle more del giudizio l'opponente depositava CP_ il provvedimento con cui era stata ricalcolata la sanzione alla luce del decreto legge n. 48/2023.
Concesso termine per note conclusionali onde verificare la eventuale cessazione della materia del contendere, non veniva dedotto, né documentato, il pagamento della sanzione come rideterminata ex lege.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Quindi, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Si deve prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D. L. n. 48 del 4.5.2023 (c.d. “decreto lavoro”) che ha stabilito il ricalcolo in autotutela della sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, e quindi anche quanto alle omissioni verificatesi in data precedente il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del cit. decreto, come nella fattispecie. La sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, e quindi, va applicato il principio della retroattività in bonam partem (v. C. Cost. sent. n. 63/2019 e 193/2016) e, per effetto del cit. art. 23, l'art.
2. comma 1bis del D. L. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione in
CP_ opposizione sollevata dall' in quanto la notifica dell'ordinanza è avvenuta in data 26.2.2022 ed il ricorso è stato depositato in data 2.3.2022, e pertanto il ricorso è stato tempestivamente proposto.
La risoluzione della fattispecie richiede di accertare la legittimità della sanzione applicata ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dunque all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato a tale profilo, non investendo tale pronuncia la legittimità sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del Giudice di rilevare
2 d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, l'adempimento dell'obbligazione contributiva.
Osserva, poi, il Giudice che con la odierna opposizione viene impugnata l'ordinanza ingiunzione con la quale è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Parte ricorrente non ha comprovato il pagamento dell'obbligazione contributiva e pertanto,
l'ordinanza risulta essere stata legittimamente emessa, salvo quanto appresso per il regime sanzionatorio, non essendo state versate nel termine assegnato le quote omesse.
Poiché il versamento delle ritenute previdenziali costituisce una l'obbligazione ex lege, la parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre e provare l'avvenuto adempimento di tale obbligazione o, alternativamente, l'esistenza di fatti estintivi dell'obbligazione diversi dall'adempimento o, ancora,
l'insussistenza dei presupposti fattuali per la nascita della medesima obbligazione.
La parte ricorrente, tuttavia, si è limitata a contestare l'efficacia probatoria degli atti di accertamento e non ha dedotto, né provato, alcuna delle circostanze sopra indicate, e la parte resistente nelle conclusioni non ha chiesto il pagamento dell'obbligazione contribuiva limitandosi a chiedere la sola conferma del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Così delimitato l'oggetto del ricorso, limitato cioè alla valutazione della legittimità della sanzione applicata, ferma restando la sussistenza a carico del ricorrente dell'incontestato obbligo contributivo, vanno esaminati gli specifici motivi di ricorso.
Ebbene, deve innanzitutto, ritenersi infondata la contestazione attorea di omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione, e di prescrizione.
CP_ Per resistere a tale eccezione, l' ha allegato la copia dell'avviso di accertamento notificata in data
21.2.2017.
Per quanto concerne la prescrizione, l'art. 28 L. 689/1981, dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che
" Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ...." (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
3 Nel caso di specie il D. Lgs 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016. In particolare, l'art. art. 2 comma 1-bis del D.L.
463/83 è stato sostituito dall'art. 3 e pertanto la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il
6.2.2016.
Per quanto interessa, in ogni caso, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica in data 10.08.2017 degli atti di accertamento, ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e, poi dal 23 febbraio al
31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
In definitiva, pertanto, il termine prescrizionale non risulta consumato.
Tuttavia, sussiste, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ora, per difendersi in relazione al mancato rispetto del termine di cui all'articolo 14 cit., l' ha CP_1
proposto la tesi per cui tale norma non sarebbe applicabile alla situazione in parola.
Ha, infatti, sostenuto che la particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
8), che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevederebbe la non punibilità o la non assoggettabilità alla sanzione qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentuerebbe il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che disporrebbe espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
Si deve, del resto, rammentare che l'articolo 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 stabilisce che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla
4 sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque, per tale disposizione, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma a tale previsione non esonera in alcun modo l'amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit..
Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta, altresì pienamente confermata dal recente articolo 23 del DL n. 48/23 per cui “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente proprio all'articolo 2, co. 1 bis in parola, infatti, risulta pacifica l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quelle fatte proprie dall'articolo 23 suddetto.
Parte ricorrente ha ricevuto, in data 21.02.2017, l'atto di “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (…) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689)”. Nella stessa è indicato che si tratta di omissione contributiva per il periodo 2010, e solo, dopo quasi 5 anni, ha ricevuto l'Ordinanza - Ingiunzione Impugnata notificatagli 26.02.2022.
Si deve, dunque, rilevare come, pur trattandosi di contributi omessi, l'ente pubblico non abbia allegato alcun elemento in fatto, idoneo a giustificare per la particolare situazione dell'opponente - ed eventualmente per adempimenti istruttori complessi rispetto alla posizione di questi - il mancato rispetto del termine suddetto di 90 giorni prima dell'inoltro dell'avviso di accertamento menzionato.
Condividendosi tale principio per cui il Giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, non si può non rilevare come nella memoria dell'ente, pur dandosi atto che gli inadempimenti risalgono al lasso temporale 2010, non vi è, poi, alcuna indicazione della data di
5 inizio degli accertamenti istruttori e di quella della loro conclusione, nonché della loro complessità, in modo che si possa poter giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Nemmeno l'ente ha allegato, prima ancora che provato, particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro e i conseguenti inviti a regolarizzare, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass. 17673/2022;
27405/2019; 25836/2011; 9311/2007).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte ed assorbita ogni ulteriore questione il ricorso va accolto;
per l'effetto, va annullata l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa.
Per quanto attiene al governo delle spese di lite, la complessità della materia, dimostrata dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal G.L. del Tribunale di Verbania con ordinanza del
13.10.2022 e dalla sopravvenuta disciplina legale con rideterminazione della sanzione, e la condotta processuale delle parti costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
• accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 15.5.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3324/2022 R.G. lavoro e vertente
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'avv. CONTARDO Parte_1
ROCCO LEONARDO, presso il cui studio elettivamente è domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p.t. , rappresentato e difeso dall'avvocatura interna avv. To Giovanna CP_1
Sereno
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.10.2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. OI-00017913 dell'importo complessivo di €. 22.500,00
(comprensivo di sanzione amministrativa e spese) notificata in data 26.02.2022 a titolo di sanzione pecuniaria di cui al Decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983, convertito in legge 11 novembre 1983 n.
638 e segg., per un presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel periodo
2010.
Eccepiva il mancato invio del prodromico avviso di accertamento posto alla base della ordinanza ingiunzione, la prescrizione e la decadenza dell'ente dal richiedere il pagamento delle sanzioni. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva impugnazione, nel merito, deduceva che l'avviso di accertamento prodromico era stato notificato a mezzo raccomandata A/R in data
21.02.2017. Aggiungeva che con l'ordinanza ingiunzione si richiedeva il pagamento della sanzione pecuniaria conseguente alla commissione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, per cui è prevista - dall'art 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983 - la sanzione pecuniaria di un importo da € 10.000 ad € 50.000 se l'importo omesso non è superiore ad € 10.000 annui, come nel caso di specie.
1 CP_ L negava la prescrizione del credito, dovendosi considerare quale dies a quo il 15.1.2016, giorno di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che ha depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali lavoro, sostituendo la sanzione della reclusione con la sanzione pecuniaria.
Termine tempestivamente interrotto con la notifica dell'avviso di accertamento prodromico, e non successivamente maturato vista la sospensione dei termini disposta con la normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19. Concludeva che la sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione è stata legittimamente irrogata e chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Disposta la sospensione dell'ordinanza ingiunzione, nelle more del giudizio l'opponente depositava CP_ il provvedimento con cui era stata ricalcolata la sanzione alla luce del decreto legge n. 48/2023.
Concesso termine per note conclusionali onde verificare la eventuale cessazione della materia del contendere, non veniva dedotto, né documentato, il pagamento della sanzione come rideterminata ex lege.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Quindi, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Si deve prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D. L. n. 48 del 4.5.2023 (c.d. “decreto lavoro”) che ha stabilito il ricalcolo in autotutela della sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, e quindi anche quanto alle omissioni verificatesi in data precedente il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del cit. decreto, come nella fattispecie. La sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, e quindi, va applicato il principio della retroattività in bonam partem (v. C. Cost. sent. n. 63/2019 e 193/2016) e, per effetto del cit. art. 23, l'art.
2. comma 1bis del D. L. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione in
CP_ opposizione sollevata dall' in quanto la notifica dell'ordinanza è avvenuta in data 26.2.2022 ed il ricorso è stato depositato in data 2.3.2022, e pertanto il ricorso è stato tempestivamente proposto.
La risoluzione della fattispecie richiede di accertare la legittimità della sanzione applicata ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dunque all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato a tale profilo, non investendo tale pronuncia la legittimità sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del Giudice di rilevare
2 d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, l'adempimento dell'obbligazione contributiva.
Osserva, poi, il Giudice che con la odierna opposizione viene impugnata l'ordinanza ingiunzione con la quale è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Parte ricorrente non ha comprovato il pagamento dell'obbligazione contributiva e pertanto,
l'ordinanza risulta essere stata legittimamente emessa, salvo quanto appresso per il regime sanzionatorio, non essendo state versate nel termine assegnato le quote omesse.
Poiché il versamento delle ritenute previdenziali costituisce una l'obbligazione ex lege, la parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre e provare l'avvenuto adempimento di tale obbligazione o, alternativamente, l'esistenza di fatti estintivi dell'obbligazione diversi dall'adempimento o, ancora,
l'insussistenza dei presupposti fattuali per la nascita della medesima obbligazione.
La parte ricorrente, tuttavia, si è limitata a contestare l'efficacia probatoria degli atti di accertamento e non ha dedotto, né provato, alcuna delle circostanze sopra indicate, e la parte resistente nelle conclusioni non ha chiesto il pagamento dell'obbligazione contribuiva limitandosi a chiedere la sola conferma del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Così delimitato l'oggetto del ricorso, limitato cioè alla valutazione della legittimità della sanzione applicata, ferma restando la sussistenza a carico del ricorrente dell'incontestato obbligo contributivo, vanno esaminati gli specifici motivi di ricorso.
Ebbene, deve innanzitutto, ritenersi infondata la contestazione attorea di omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione, e di prescrizione.
CP_ Per resistere a tale eccezione, l' ha allegato la copia dell'avviso di accertamento notificata in data
21.2.2017.
Per quanto concerne la prescrizione, l'art. 28 L. 689/1981, dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che
" Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ...." (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
3 Nel caso di specie il D. Lgs 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016. In particolare, l'art. art. 2 comma 1-bis del D.L.
463/83 è stato sostituito dall'art. 3 e pertanto la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il
6.2.2016.
Per quanto interessa, in ogni caso, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica in data 10.08.2017 degli atti di accertamento, ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e, poi dal 23 febbraio al
31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
In definitiva, pertanto, il termine prescrizionale non risulta consumato.
Tuttavia, sussiste, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ora, per difendersi in relazione al mancato rispetto del termine di cui all'articolo 14 cit., l' ha CP_1
proposto la tesi per cui tale norma non sarebbe applicabile alla situazione in parola.
Ha, infatti, sostenuto che la particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
8), che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevederebbe la non punibilità o la non assoggettabilità alla sanzione qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentuerebbe il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che disporrebbe espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
Si deve, del resto, rammentare che l'articolo 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 stabilisce che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla
4 sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque, per tale disposizione, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma a tale previsione non esonera in alcun modo l'amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit..
Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta, altresì pienamente confermata dal recente articolo 23 del DL n. 48/23 per cui “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente proprio all'articolo 2, co. 1 bis in parola, infatti, risulta pacifica l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quelle fatte proprie dall'articolo 23 suddetto.
Parte ricorrente ha ricevuto, in data 21.02.2017, l'atto di “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (…) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689)”. Nella stessa è indicato che si tratta di omissione contributiva per il periodo 2010, e solo, dopo quasi 5 anni, ha ricevuto l'Ordinanza - Ingiunzione Impugnata notificatagli 26.02.2022.
Si deve, dunque, rilevare come, pur trattandosi di contributi omessi, l'ente pubblico non abbia allegato alcun elemento in fatto, idoneo a giustificare per la particolare situazione dell'opponente - ed eventualmente per adempimenti istruttori complessi rispetto alla posizione di questi - il mancato rispetto del termine suddetto di 90 giorni prima dell'inoltro dell'avviso di accertamento menzionato.
Condividendosi tale principio per cui il Giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, non si può non rilevare come nella memoria dell'ente, pur dandosi atto che gli inadempimenti risalgono al lasso temporale 2010, non vi è, poi, alcuna indicazione della data di
5 inizio degli accertamenti istruttori e di quella della loro conclusione, nonché della loro complessità, in modo che si possa poter giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Nemmeno l'ente ha allegato, prima ancora che provato, particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro e i conseguenti inviti a regolarizzare, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass. 17673/2022;
27405/2019; 25836/2011; 9311/2007).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte ed assorbita ogni ulteriore questione il ricorso va accolto;
per l'effetto, va annullata l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa.
Per quanto attiene al governo delle spese di lite, la complessità della materia, dimostrata dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal G.L. del Tribunale di Verbania con ordinanza del
13.10.2022 e dalla sopravvenuta disciplina legale con rideterminazione della sanzione, e la condotta processuale delle parti costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
• accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 15.5.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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