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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/11/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2163/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2163/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Maria SCAVONE, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Valentina BONOMI, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO in persona del Sindaco p.t., che si costituisce, da ult., in virtù di CP_2 deliberazione di G.C. n. 146/2021, rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Antonio Vito VERTONE, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: Azione contro il funzionario, amministratore o dipendente di ente locale -
Azione surrogatoria
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1 CP_1
ed il
[...] CP_2
Il aveva concesso in locazione al rappresentato, nella Parte_1 CP_2 circostanza, dall'Ing. , quale responsabile dell'Area Tecnica, un proprio Controparte_1 immobile, posto alla Contrada Taverna di Anzi.
1 N. 2163/2015 R.G.A.C.
La durata del rapporto era fissata in un semestre, salvo proroghe o disdette: il contratto veniva concluso il 10 Febbraio 2010, ma la decorrenza del rapporto veniva stabilita nella data del 1° Gennaio 2010, avendo sin da allora l'ente utilizzato il bene.
Il canone era determinato in euro 500,00 mensili.
Il canone veniva pagato per il primo semestre.
Il rapporto veniva prorogato, oralmente, per un altro semestre, ed il canone veniva, nuovamente, versato.
Il rapporto, poi, proseguiva, ma in via di mero fatto (così si esprime l'attore: «la durata del contratto veniva di fatto ulteriormente prorogata»), sino al Gennaio del 2015: i relativi canoni, per euro 24.500,00 complessi, non venivano, però, versati: e, anzi, l'ente collocava nell'immobile, all'insaputa del proprietario, dell'Eternit, materiale pericoloso, benché lo stesso ente, successivamente, curasse l'esecuzione della bonifica.
Il promuoveva la procedura di mediazione, nei confronti del conduttore: Parte_1 il Sindaco, in quella sede, affermava che poteva trattarsi di debito fuori bilancio, insuscettibile di essere estinto dal Comune.
Il contratto risultava, in effetti, concluso in difetto di impegno di spesa, e, dunque, il contraente, ai sensi dell'art. 23, d.l. 66/1989, conv. dalla l. 144/1989, e, poi, ai sensi dell'art. 35, d. lg. 77/1995, doveva agire contro il funzionario, amministratore o dipendente che aveva espresso il consenso dell'Amministrazione.
Il contraente, inoltre, poteva agire nei confronti della P.A., in via surrogatoria, «qualora esperita l'azione contro il funzionario pubblico il patrimonio di quest'ultimo si sia dimostrato incapiente anche con richiesta di condanna immediata del al pagamento del dovuto». CP_2
L'attore, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
2 N. 2163/2015 R.G.A.C.
2. Resistevano ambo i convenuti.
3. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente Giudice, di comporre per via negoziale la lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il lamenta che la procedura di mediazione obbligatoria non si sia svolta, CP_1 altresì, nei suoi confronti: ma, in realtà, risulta esperita, in corso di causa, la negoziazione assistita, equipollente.
2. Lo stesso convenuto eccepiva, poi, la violazione dell'art. 447 bis c.p.c., essendo stato il processo introdotto secondo il rito ordinario, e non secondo quello del lavoro: ma, ammesso che dovesse la causa seguire il rito del lavoro (o, meglio, il pur consimile c.d. rito locatizio), non è chiaro quale pregiudizio alla difesa della parte da tale circostanza possa essere scaturito
(Cass. civ., Sez. III, sent. 24.5.2023, n. 14374: «L'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza
3 N. 2163/2015 R.G.A.C.
ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.»).
3. Il rapporto assumeva le caratteristiche della locazione transitoria (art. 27, co. 5, l.
392/1978), trattandosi, come si legge nella premessa, di «deposito temporaneo»: e, dunque, non era possibile la rinnovazione tacita, astrattamente ammessa anche nei rispetti degli enti pubblici.
4. Il contratto, contrariamente a quanto asserisce l'attore, veniva preceduto da
Determinazione del , quale Responsabile dell'Area Tecnica (la n. 32, del CP_1
10.2.2010), contenente la previsione della copertura finanziaria, il che esclude che possa agirsi direttamente contro il funzionario:
5. Il documenta l'avvenuta decisione, mediante atto scritto, di una proroga. CP_1
Mediante Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 200, del 31.7.2010, infatti, egli (in quella qualità) prorogava il rapporto sino al 31 Dicembre del 2010, con la seguente attestazione di copertura di spesa:
Nuovamente, l'impegno di spesa è presente, a confutazione della possibilità di agire contro il funzionario.
Non risulta, in realtà, una corrispondente manifestazione di volontà del locatore, ma l'art. 1 del contratto di locazione permetteva al Comune di prorogare attraverso una propria unilaterale determinazione:
Con nota prot. n. 6437, in data 20 Novembre 2014, il nuovo Responsabile dell'Area
Tecnica del Comune comunicava, infine, la disdetta del contratto, con decorrenza dal 1°
Gennaio 2015: benché non risultino documentate proroghe scritte, per il periodo dal 1° Gennaio
2011 al 31 Dicembre 2014.
L'assenza di forma scritta è esiziale, ai fini della validità della fonte negoziale degli effetti voluti, anche laddove si tratti di mera proroga (cfr., in assenza di precedenti massimati recenziori, Cass. civ., Sez. I, sent. 27.7.2004, n. 14099: «La volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti (nella specie, di fatturazione di forniture), dovendo essere
4 N. 2163/2015 R.G.A.C.
manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta "ad substantiam", anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto), con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata "utilitas" della prestazione in favore della P.A.»: neretto apposto dallo scrivente).
Dinanzi all'invalidità negoziale, per assenza di forma essenziale, non è possibile agire direttamente contro l'amministratore, funzionario o dipendente, perché una simile azione implica la validità del contratto: in caso contrario, infatti, non è possibile la sostituzione nel rapporto obbligatorio («L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge.»: Cass. civ.,
Sez. I, ord. 29.2.2024, n. 5480: il principio, si noti, prescinde dall'esistenza stessa dell'impegno contabile, perché il primo requisito è che il contratto sia valido).
Avendo il ritenuto di agire contro il esperendo la Parte_1 CP_1 menzionata azione diretta, la domanda, come proposta contro tale convenuto, dev'essere rigettata.
6. La domanda contro il rimane assorbita dal rigetto di quella contro CP_2 [...]
se manca il credito contro tale convenuto, non si può configurare la Controparte_1 possibilità di vagliare l'esistenza dei requisiti dell'azione surrogatoria contro il preteso debitore del debitore.
7. La particolare complessità della lite consente di compensare le spese, fra tutte le parti della causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2163/2015 R.G.A.C., promossa da
[...] contro e contro il Parte_1 Controparte_1 CP_2 costituitosi in persona del Sindaco p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda contro Controparte_1
2. dichiara assorbita la domanda contro il CP_2
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Potenza, 2 Novembre 2025
5 N. 2163/2015 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
6
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2163/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Maria SCAVONE, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Valentina BONOMI, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO in persona del Sindaco p.t., che si costituisce, da ult., in virtù di CP_2 deliberazione di G.C. n. 146/2021, rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Antonio Vito VERTONE, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: Azione contro il funzionario, amministratore o dipendente di ente locale -
Azione surrogatoria
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1 CP_1
ed il
[...] CP_2
Il aveva concesso in locazione al rappresentato, nella Parte_1 CP_2 circostanza, dall'Ing. , quale responsabile dell'Area Tecnica, un proprio Controparte_1 immobile, posto alla Contrada Taverna di Anzi.
1 N. 2163/2015 R.G.A.C.
La durata del rapporto era fissata in un semestre, salvo proroghe o disdette: il contratto veniva concluso il 10 Febbraio 2010, ma la decorrenza del rapporto veniva stabilita nella data del 1° Gennaio 2010, avendo sin da allora l'ente utilizzato il bene.
Il canone era determinato in euro 500,00 mensili.
Il canone veniva pagato per il primo semestre.
Il rapporto veniva prorogato, oralmente, per un altro semestre, ed il canone veniva, nuovamente, versato.
Il rapporto, poi, proseguiva, ma in via di mero fatto (così si esprime l'attore: «la durata del contratto veniva di fatto ulteriormente prorogata»), sino al Gennaio del 2015: i relativi canoni, per euro 24.500,00 complessi, non venivano, però, versati: e, anzi, l'ente collocava nell'immobile, all'insaputa del proprietario, dell'Eternit, materiale pericoloso, benché lo stesso ente, successivamente, curasse l'esecuzione della bonifica.
Il promuoveva la procedura di mediazione, nei confronti del conduttore: Parte_1 il Sindaco, in quella sede, affermava che poteva trattarsi di debito fuori bilancio, insuscettibile di essere estinto dal Comune.
Il contratto risultava, in effetti, concluso in difetto di impegno di spesa, e, dunque, il contraente, ai sensi dell'art. 23, d.l. 66/1989, conv. dalla l. 144/1989, e, poi, ai sensi dell'art. 35, d. lg. 77/1995, doveva agire contro il funzionario, amministratore o dipendente che aveva espresso il consenso dell'Amministrazione.
Il contraente, inoltre, poteva agire nei confronti della P.A., in via surrogatoria, «qualora esperita l'azione contro il funzionario pubblico il patrimonio di quest'ultimo si sia dimostrato incapiente anche con richiesta di condanna immediata del al pagamento del dovuto». CP_2
L'attore, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
2 N. 2163/2015 R.G.A.C.
2. Resistevano ambo i convenuti.
3. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente Giudice, di comporre per via negoziale la lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il lamenta che la procedura di mediazione obbligatoria non si sia svolta, CP_1 altresì, nei suoi confronti: ma, in realtà, risulta esperita, in corso di causa, la negoziazione assistita, equipollente.
2. Lo stesso convenuto eccepiva, poi, la violazione dell'art. 447 bis c.p.c., essendo stato il processo introdotto secondo il rito ordinario, e non secondo quello del lavoro: ma, ammesso che dovesse la causa seguire il rito del lavoro (o, meglio, il pur consimile c.d. rito locatizio), non è chiaro quale pregiudizio alla difesa della parte da tale circostanza possa essere scaturito
(Cass. civ., Sez. III, sent. 24.5.2023, n. 14374: «L'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza
3 N. 2163/2015 R.G.A.C.
ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.»).
3. Il rapporto assumeva le caratteristiche della locazione transitoria (art. 27, co. 5, l.
392/1978), trattandosi, come si legge nella premessa, di «deposito temporaneo»: e, dunque, non era possibile la rinnovazione tacita, astrattamente ammessa anche nei rispetti degli enti pubblici.
4. Il contratto, contrariamente a quanto asserisce l'attore, veniva preceduto da
Determinazione del , quale Responsabile dell'Area Tecnica (la n. 32, del CP_1
10.2.2010), contenente la previsione della copertura finanziaria, il che esclude che possa agirsi direttamente contro il funzionario:
5. Il documenta l'avvenuta decisione, mediante atto scritto, di una proroga. CP_1
Mediante Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 200, del 31.7.2010, infatti, egli (in quella qualità) prorogava il rapporto sino al 31 Dicembre del 2010, con la seguente attestazione di copertura di spesa:
Nuovamente, l'impegno di spesa è presente, a confutazione della possibilità di agire contro il funzionario.
Non risulta, in realtà, una corrispondente manifestazione di volontà del locatore, ma l'art. 1 del contratto di locazione permetteva al Comune di prorogare attraverso una propria unilaterale determinazione:
Con nota prot. n. 6437, in data 20 Novembre 2014, il nuovo Responsabile dell'Area
Tecnica del Comune comunicava, infine, la disdetta del contratto, con decorrenza dal 1°
Gennaio 2015: benché non risultino documentate proroghe scritte, per il periodo dal 1° Gennaio
2011 al 31 Dicembre 2014.
L'assenza di forma scritta è esiziale, ai fini della validità della fonte negoziale degli effetti voluti, anche laddove si tratti di mera proroga (cfr., in assenza di precedenti massimati recenziori, Cass. civ., Sez. I, sent. 27.7.2004, n. 14099: «La volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti (nella specie, di fatturazione di forniture), dovendo essere
4 N. 2163/2015 R.G.A.C.
manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta "ad substantiam", anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto), con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata "utilitas" della prestazione in favore della P.A.»: neretto apposto dallo scrivente).
Dinanzi all'invalidità negoziale, per assenza di forma essenziale, non è possibile agire direttamente contro l'amministratore, funzionario o dipendente, perché una simile azione implica la validità del contratto: in caso contrario, infatti, non è possibile la sostituzione nel rapporto obbligatorio («L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge.»: Cass. civ.,
Sez. I, ord. 29.2.2024, n. 5480: il principio, si noti, prescinde dall'esistenza stessa dell'impegno contabile, perché il primo requisito è che il contratto sia valido).
Avendo il ritenuto di agire contro il esperendo la Parte_1 CP_1 menzionata azione diretta, la domanda, come proposta contro tale convenuto, dev'essere rigettata.
6. La domanda contro il rimane assorbita dal rigetto di quella contro CP_2 [...]
se manca il credito contro tale convenuto, non si può configurare la Controparte_1 possibilità di vagliare l'esistenza dei requisiti dell'azione surrogatoria contro il preteso debitore del debitore.
7. La particolare complessità della lite consente di compensare le spese, fra tutte le parti della causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2163/2015 R.G.A.C., promossa da
[...] contro e contro il Parte_1 Controparte_1 CP_2 costituitosi in persona del Sindaco p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda contro Controparte_1
2. dichiara assorbita la domanda contro il CP_2
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Potenza, 2 Novembre 2025
5 N. 2163/2015 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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