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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/12/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15 dicembre 2025, sentite i procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2136/2021 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
01/10/1972, C.F. , elettivamente domiciliato in Brolo Via C.F._1
Vittorio Emanuele III n. 26 presso lo studio dell'Avv. OCCHIUTO CARMELO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FOTI MICHELA e dall'Avv. CAMMAROTO MARIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazioni giornate agricole e richieste prestazioni previdenziali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 giugno 2021, parte ricorrente deduceva che con provvedimento del 6 novembre 2020 era stato comunicato dall' un debito di CP_2 € 3.024,64 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2019810100963 conseguente alla cancellazione delle giornate in agricoltura come da terzo elenco di variazione del 2020; contestava le deduzioni dell'istituto deducendo di aver lavorato come dipendente bracciante agricolo per l'azienda OCEANIA SOC.
COOP. Agricola nell'anno 2018 per complessive 51 giornate da ottobre a dicembre;
chiedeva, dunque, il riconoscimento della propria attività lavorativa con annullamento dell'indebito relativo al trattamento di disoccupazione agricola e di assegni al nucleo familiare, con vittoria di spese.
Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché CP_1 infondato. Richiamava, sul punto, l'attività ispettiva svolta con riferimento alla ditta OCEANIA ed eccepiva la mancanza di prova da parte ricorrente.
Costituitosi un nuovo difensore per parte ricorrente, la causa veniva istruita tramite prova testimoniale ed infine decisa all'udienza odierna, dopo che era stata riassegnata allo scrivente ex DP 50/2022.
Le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di disconoscimento o di mancata iscrizione negli elenchi grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. Sez. lav. n. 7995/2000, e da ultimo Cass. n. 14296/11)”.
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto
2 qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione o di disconoscimento dagli elenchi. La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali o datoriali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo dal datore.
La prova espletata, invero, non appare sufficiente per contrastare quanto contestato tramite l'attività ispettiva.
Difatti, la teste ha affermato: Testimone_1
Conosco il ricorrente perché lavoravamo insieme a , presso la ditta CP_3
IE RU, come braccianti agricoli, per l'anno 2018, per 51 giornate. Si faceva quello che vi era da fare, raccolta nocciole, roncatura, pulitura e bruciare legna. Orario di lavoro dalle sette alle sedici con pausa pranzo alle 13. Ci dirigeva , per conto della ditta. Non ho lavorato con il ricorrente Parte_1
per la ditta Oceania. Venivo pagata in contanti a fine mese. Ho cause contro
l' per i medesimi motivi. Non ricordo se il ricorrente è mio testimone. CP_1
Invece, la teste ha affermato: Testimone_2
Non parente, indifferente. Ho cause contro l' ed il ricorrente a quanto è a CP_1
mia conoscenza non è mio testimone. Corrisponde al vero che il ricorrente ha lavorato per 51 giornate nell'anno 2018 presso la ditta Oceania con sede in
Ragusa e sono a conoscenza di ciò in quanto eravamo insieme al lavoro e pernottavamo la sera a Ragusa in campagna nei terreni del titolare della ditta
IE ND. Io ho lavorato anche 51 giornate sempre nell'anno 2018. Ci occupavamo della pulizia del terreno e della raccolta delle olive. Orario di lavoro dalle sette alle dodici con pausa pranzo fino alle 16,00. Andavamo al lavoro con nostro mezzo proprio insieme ad altri colleghi di lavoro. Il titolare ci pagava euro: 50,00 al giorno sul posto di lavoro in contanti.”
Parte ricorrente, liberamente sentito all'udienza odierna, ha affermato il ricorrente dichiara ho lavorato nell'anno 2018 per la ditta Oceania;
non conosco una
3 signora IE RU;
conosco però una signora di nome , se Persona_1 non ricordo male è una signora che ha un'altra ditta. Se è quella che penso io, ho lavorato per lei nel 2015 e non nel 2018. Sempre se non faccio errori di persona.
Con la signora ho lavorato nel 2018 per la ditta Oceania;
Testimone_1
non ricordo se ho lavorato con la signora anche per la ditta prima, non Per_1
ricordo se abbiamo lavorato nel 2015 ma non mi ricordo.
Innanzitutto, le prove testimoniali sono contraddittorie tra di loro.
E' pur vero che la dichiarazione della teste può ritenersi Testimone_1
inattendibile, poiché probabile frutto di un fraintendimento e di un cattivo ricordo rispetto all'espletamento della medesima attività lavorativa, per altre ditte, in anni diversi (essendo trascorso anche un notevole lasso di tempo tra gli anni in questione e l'udienza di espletamento della prova testimoniale).
Tuttavia, anche la testimonianza della teste non può Testimone_2
ritenersi esaustiva rispetto alla prova richiesta a parte ricorrente.
Da un lato, infatti, non vi è prova – sulla base delle sue dichiarazioni – dell'effettiva subordinazione e quindi dell'eterorganizzazione intesa come inserimento nell'altrui organizzazione lavorativa, impiego di attrezzature altrui, assenza di rischio economico (non si parla, infatti, dell'attività di gestione e controllo da parte del datore di lavoro, non potendosi escludere le diverse ipotesi di collaborazione o altre forme di lavoro autonomo o parasubordinato).
Dall'altro, la prova fornita non risulta idonea a sconfessare quanto dedotto nei verbali prodotti dall' . CP_1
È consolidato l'orientamento secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso unicamente dai fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte (
v. Cass SU. N.12545/1992 e n. 17355/2009) . I rapporti ispettivi pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno tuttavia un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in
4 particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. n. 18174/2020).
Emergono infatti discrepanze relative alle sedi di lavoro ed ai terreni eventualmente della disponibilità dell'azienda (oltre al carattere dell'antieconomicità quale sintomo della mancata verosimiglianza dei rapporti di lavoro denunciati).
Tutti gli elementi sopra indicati, dunque, impongono il rigetto del ricorso.
Ogni altra questione, relative alle prestazioni previdenziali richieste, rimangono assorbite dalla mancata prova del presupposto delle stesse, consistente nello svolgimento dell'attività lavorativa agricola.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
CP_
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp att c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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