TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1106/2024 promossa da:
nato a [...], il [...] e residente a [...]
Ortensia n. 22, C.F. , con l'avv. Orazio Marazzotta;
CodiceFiscale_1
-opponente;
contro società con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130/1999, con sede Controparte_1
legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi, C.F./P. I.V.A. , in persona del procuratore speciale P.IVA_1
con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, numero Controparte_2
d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F./P. I.V.A.
, in persona del procuratore speciale con sede P.IVA_2 Controparte_3
pagina 1 di 4 legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi, C.F./P. I.V.A. con l'avv. Nicola Vedovini;
P.IVA_3
-opposta;
avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI
Parte opponente: “CHIEDE L'accoglimento della presente opposizione con condanna alle spese di lite
come da DM 55/14 e successive modifiche da distrarsi al sottoscritto Legale munito di poteri in
procura e che si dichiarata antistatario. Si oppone a quanto dedotto nelle memorie depositate da
controparte in quanto l'errore non risulta essere scusabile in quanto in evidente contrasto con il tenore
letterale dell'opposizione da valutare, in ogni caso, in caso di soccombenza virtuale vista l'ammissione
dello stesso errore. Si conferma, per come evidenziato in udienza, alla rinuncia alla condanna ex art.
96 c.p.c.” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025).
Parte opposta: “- dato atto del mero lapsus calami nel quale è incorsa di- Controparte_1
chiarare che nulla è dovuto dal signor in relazione al D.I. n. 259/2024; - per i Parte_1
motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; - disporre la
compensazione integrale ovvero, in subordine, parziale, delle spese di lite” (cfr. comparsa di costituzione).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
oppone il decreto col quale il tribunale di Enna gli ha ingiunto di pagare, in favore Parte_1
di e in solido con la somma di euro 356.522,29 oltre Controparte_1 Controparte_4
interessi e spese. pagina 2 di 4 Deduce l'opponente di non aver mai avuto alcun rapporto con la controparte e che, invero, i negozi fideiussori spesi dall'opposta a fondamento della pretesa nei propri confronti sono invero firmati da tale con codice fiscale e, dunque, da un Persona_1 CodiceFiscale_2
soggetto terzo.
Deduce quindi la propria estraneità al rapporto sotteso alla pretesa spiegata in via monitoria e chiede la revoca del decreto emesso nei propri confronti.
L'opposta non contraddice l'assunto in questione, che è pacifico e risulta dagli atti, evidenziando che si
è trattato di un lapsus calami ingenerato dall'omonimia dell'effettivo debitore con l'opponente e dalla posizione di socio della debitrice principale pur rivestita da quest'ultimo.
Come si evince agevolmente, non sussiste controversia tra le parti in ordine alla insussistenza di qualsivoglia posizione debitoria dell'opponente.
Con ogni evidenza, quindi, il decreto ingiuntivo va revocato (beninteso, nella sola parte che riguarda l'opponente).
In ordine alle spese, benchè l'opposta abbia tenuto una condotta processuale leale, non vi sono ragioni idonee, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporne la compensazione (non emergono, cioè, eccezionali ragioni, né alcuna reciprocità della soccombenza), non potendo restare a carico dell'opponente le spese in questione visto che, con ogni evidenza, egli non doveva essere coinvolto nel giudizio.
In ragione della evidente soccombenza, dunque, le spese vanno poste carico dell'opposta.
In ragione del valore della causa (da individuare in base al criterio del disputatum, pari a euro
356.522,29), del tenore degli atti, dell'attività concretamente svolta, dell'assenza di effettiva controversia tra le parti sin dagli scritti introduttivi, si ritiene che le spese vadano liquidate secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/14, al di sotto dei quali non è consentito al giudice di liquidare (v.
Cass. 2025 n. 29925). pagina 3 di 4 Si ritiene, pur tuttavia, che dalla liquidazione vada esclusa la fase di trattazione-istruzione,
sostanzialmente assente in quanto concentratasi in un'unica udienza alla quale le parti hanno dato atto della inesistenza della materia del contendere.
Le spese si liquidano quindi nella misura di euro 6.023,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Le spese sopra liquidate vanno distratte in favore del procuratore dell'opponente, avv. Orazio
Marazzotta, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.pc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 259/2024 emesso dal tribunale di Enna nella parte relativa all'opponente
; Parte_1
condanna l'opposta al pagamento, in favore del procuratore dell'opponente, avv. Orazio Marazzotta,
delle spese di lite liquidate nella somma di euro 6.023,00 per onorari oltre accessori di legge.
Enna, 10.12.2025
Il GIUDICE
AV AZ
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1106/2024 promossa da:
nato a [...], il [...] e residente a [...]
Ortensia n. 22, C.F. , con l'avv. Orazio Marazzotta;
CodiceFiscale_1
-opponente;
contro società con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130/1999, con sede Controparte_1
legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi, C.F./P. I.V.A. , in persona del procuratore speciale P.IVA_1
con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, numero Controparte_2
d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F./P. I.V.A.
, in persona del procuratore speciale con sede P.IVA_2 Controparte_3
pagina 1 di 4 legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi, C.F./P. I.V.A. con l'avv. Nicola Vedovini;
P.IVA_3
-opposta;
avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI
Parte opponente: “CHIEDE L'accoglimento della presente opposizione con condanna alle spese di lite
come da DM 55/14 e successive modifiche da distrarsi al sottoscritto Legale munito di poteri in
procura e che si dichiarata antistatario. Si oppone a quanto dedotto nelle memorie depositate da
controparte in quanto l'errore non risulta essere scusabile in quanto in evidente contrasto con il tenore
letterale dell'opposizione da valutare, in ogni caso, in caso di soccombenza virtuale vista l'ammissione
dello stesso errore. Si conferma, per come evidenziato in udienza, alla rinuncia alla condanna ex art.
96 c.p.c.” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025).
Parte opposta: “- dato atto del mero lapsus calami nel quale è incorsa di- Controparte_1
chiarare che nulla è dovuto dal signor in relazione al D.I. n. 259/2024; - per i Parte_1
motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; - disporre la
compensazione integrale ovvero, in subordine, parziale, delle spese di lite” (cfr. comparsa di costituzione).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
oppone il decreto col quale il tribunale di Enna gli ha ingiunto di pagare, in favore Parte_1
di e in solido con la somma di euro 356.522,29 oltre Controparte_1 Controparte_4
interessi e spese. pagina 2 di 4 Deduce l'opponente di non aver mai avuto alcun rapporto con la controparte e che, invero, i negozi fideiussori spesi dall'opposta a fondamento della pretesa nei propri confronti sono invero firmati da tale con codice fiscale e, dunque, da un Persona_1 CodiceFiscale_2
soggetto terzo.
Deduce quindi la propria estraneità al rapporto sotteso alla pretesa spiegata in via monitoria e chiede la revoca del decreto emesso nei propri confronti.
L'opposta non contraddice l'assunto in questione, che è pacifico e risulta dagli atti, evidenziando che si
è trattato di un lapsus calami ingenerato dall'omonimia dell'effettivo debitore con l'opponente e dalla posizione di socio della debitrice principale pur rivestita da quest'ultimo.
Come si evince agevolmente, non sussiste controversia tra le parti in ordine alla insussistenza di qualsivoglia posizione debitoria dell'opponente.
Con ogni evidenza, quindi, il decreto ingiuntivo va revocato (beninteso, nella sola parte che riguarda l'opponente).
In ordine alle spese, benchè l'opposta abbia tenuto una condotta processuale leale, non vi sono ragioni idonee, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporne la compensazione (non emergono, cioè, eccezionali ragioni, né alcuna reciprocità della soccombenza), non potendo restare a carico dell'opponente le spese in questione visto che, con ogni evidenza, egli non doveva essere coinvolto nel giudizio.
In ragione della evidente soccombenza, dunque, le spese vanno poste carico dell'opposta.
In ragione del valore della causa (da individuare in base al criterio del disputatum, pari a euro
356.522,29), del tenore degli atti, dell'attività concretamente svolta, dell'assenza di effettiva controversia tra le parti sin dagli scritti introduttivi, si ritiene che le spese vadano liquidate secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/14, al di sotto dei quali non è consentito al giudice di liquidare (v.
Cass. 2025 n. 29925). pagina 3 di 4 Si ritiene, pur tuttavia, che dalla liquidazione vada esclusa la fase di trattazione-istruzione,
sostanzialmente assente in quanto concentratasi in un'unica udienza alla quale le parti hanno dato atto della inesistenza della materia del contendere.
Le spese si liquidano quindi nella misura di euro 6.023,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Le spese sopra liquidate vanno distratte in favore del procuratore dell'opponente, avv. Orazio
Marazzotta, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.pc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 259/2024 emesso dal tribunale di Enna nella parte relativa all'opponente
; Parte_1
condanna l'opposta al pagamento, in favore del procuratore dell'opponente, avv. Orazio Marazzotta,
delle spese di lite liquidate nella somma di euro 6.023,00 per onorari oltre accessori di legge.
Enna, 10.12.2025
Il GIUDICE
AV AZ
pagina 4 di 4