Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
RE PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Lombardi ha emesso a seguito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. .la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.6744 del 2024 avente ad oggetto: Differenze retributive vertente
TRA Parte 1 rapp.ta e dif.sa dall'Avv. Giuseppe Cianniello RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come dai rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Controparte_2Con ricorso del 18.03.2024 la ricorrente in epigrafe agiva nei confronti della
[...] dinanzi questo Tribunale chiedendo l'emissione dei seguenti provvedimenti: a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL
2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare l' [...] Controparte_3 in persona del Direttore Generale و
1.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 1.921,65 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di
CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario.
In punto di fatto la ricorrente affermava di essere dipendente dell' Parte 2 evocata in giudizio, in qualità di infermieria Ctg. D. In diritto richiamava gli att. 9 e 34 commi 7–8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018.
Ed invero, parte ricorrente ha individuato le disposizioni contrattuali che assume applicabili alla fattispecie, nonché, gli elementi fattuali che determinerebbero il riconoscimento. Sono presenti gli elementi di fatto e di diritto che l'art 414 c.p.c. richiede che consentono alla controparte di difendersi ed a questo Giudice di conoscere compiutamente la controversia. In relazione, poi, alla dedotta decadenza a parere di chi scrive non può ritenersi che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, atteso che la norma in questione non prevede decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza dovendosi interpretare al più venuta mena la facoltà di scelta del lavoratore in essa prevista.
Trattandosi inoltre di istituto eccezionale, prevedendo la deroga al libero esercizio dei diritti soggettivi, la decadenza va testualmente prevista. Quanto alla eccepita prescrizione trattandosi di crediti dovuti per il periodo dal 2020 in poi, applicandosi nella specie la prescrizione quinquennale, il credito non è perento. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente chiede l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituito dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
Chi scrive intende uniformarsi a quanto sostenuto dai giudici di legittimità che hanno enunciato il principio anzidetto sulla base di un'interpretazione sistematica e letterale condivisa. In particolare i Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali prevista dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". Si è considerata, poi, la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. La tesi difensiva risulta infondata oltre che in parte inconferente al fine della decisione della presente controversia.
Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì sotto il profilo sistematico - che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Tanto premesso in diritto, in fatto, la resistente assume di avere concesso alla ricorrente in luogo delle festività lavorate riposi compensativi.
Ed invero, come chiarito dalla parte ricorrente nelle note di trattazione, i riposi compensativi erano in realtà dovuti avendo la parte svolto lavoro in pronta disponibilità tanto da esservi corrispondenza tra le giornate così lavorate ed i riposi riconosciuti. Le contestazioni sollevate poi, in relazione ai conteggi, sono infondate in considerazione dell'analitica esposizione dei criteri di calcolo in uno al riferimento alle ore lavorate nelle giornate di festività infrasettimanali, così come indicate nei cartellini marcatempo.
Ne consegue pertanto che la resistente va condannata al pagamento della somma così come richiesta oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 1921,65 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 1350,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Si Comunichi
Così deciso in Napoli, 30 gennaio 2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.M.R.Lombrdi