CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 637/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 637/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura su atto separato da intendersi parte integrante dell'atto di citazione, dall'avv. Fabrizio Moccia (c.f.: ) presso il cui studio C.F._2 in Cimitile (Na) alla Via Gramsci n. 9 elettivamente domicilia.
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente,
(c.f.: ) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
di Barano d'Ischia del 14.3.2018, elettivamente domiciliata Controparte_2 in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.12.2021 e poi rinotificato ai sensi dell'art. 176 R.D. n. 1775/33 il 7.10.2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio la affinché l'adito Tribunale, Controparte_1 previo accertamento della sua responsabilità per l'esondazione dell' CP_3
(o canale in seguito a cedimento del suo argine
[...] CP_4 spondale sinistro verificatasi a Nola (Na) il giorno 5.01.2021, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 19.545,00, ovvero del diverso importo da accertarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal fondo agricolo di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che:
--all'epoca dell'esondazione, era proprietario e conduttore del terreno agricolo sito nel Comune di Nola, località , riportato nel CP_4 catasto di detto Comune al “foglio 9, particelle n. 330, superficie agricola totale 32.83 seminativo Irriguo Classe I, con reddito dominicale pari ad €
28,82 e reddito agrario pari ad € 97,49” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione), coltivato a rapa ed ortaggi per uso familiare (in particolare, cavoli, lattughe, fave, piselli, finocchi, cime di rapa, carciofi, aglio e cipolle) su una superficie di are 05, parte di una più ampia area di are 32.83;
--il giorno 5.01.2021, l'alveo ” esondava in seguito a cedimento CP_3 dell'argine sinistro, causando lo sversamento di acqua nel suo terreno;
--l'alveo nel tratto che attraversa il Comune di Nola (Na) “si presenta CP_3
[convogliato] con argini realizzati con muratura di pietra di tufo, che all'attualità si [mostra] completamente avvolto da vegetazione erbacea e
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
legnosa e pieno di rifiuti di ogni genere e dimensioni, completamente abbandonato e non manutentato dagli organi competenti” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione);
--la causa principale dell'esondazione, perdurata anche a causa delle piogge dei giorni 7, 8, 9 e 10 gennaio 2021, è nella mancanza di interventi strutturali di pulizia e di sistemazione degli argini;
--i detriti e la massa di fango alluvionale non solo hanno danneggiato le piante e colture in essere, ma hanno comportato la sommersione del pozzo, determinato il cedimento di un piccolo locale funzionale al deposito di mezzi tecnici nonché lasciato sul terreno una coltre superficiale (circa 10 cm di detriti e melma) che rende vano qualsiasi trattamento per la coltivazione erbacea del terreno, ostacola l'alimentazione e la respirazione delle piante e mette a rischio i raccolti futuri (cfr. pagg.
4-5 della perizia di parte);
--il perito incaricato, dottor agrotecnico recatosi sul fondo Testimone_1 sia in prossimità dell'evento (5-7 gennaio 2021), sia nei giorni successivi, esaminato lo stato dei luoghi, ha valutato i danni, quantificandoli in €
19.545,00, ritenendo necessari ed urgenti, al fine di liberare i terreni dal fango, i seguenti lavori di risanamento e bonifica: “pulizia superficiale del terreno con rimozione dei detriti vari, sgombero dello strato di fango e sabbia, trasporto a discarico dei materiali speciali di risulta, [nonché] la necessità di effettuare pratiche agronomiche [e] di disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno con l'utilizzo di idonei prodotti chimici” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione);
--nessun riscontro hanno ricevuto le note pec dell'8.02.2021, del 27.04.2021
e del 18.10.2021 con le quali ha richiesto alla un Controparte_1 intervento immediato volto alla riparazione dell'argine ed il contestuale risarcimento dei danni, con invito alla negoziazione assistita.
Il ricorrente, su questi presupposti in fatto, ed esposta, altresì, in punto di diritto, la responsabilità della con riferimento all'art. 2051 Controparte_1
c.c., ha così concluso:
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
“1) Voglia il Giudice adito, accertati i fatti, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare la convenuta, sulla quale incombe l'obbligo, omesso, di manutenzione del corso d'acqua per cui è lite, al pagamento in favore dell'istante, quale proprietario del fondo danneggiato, della somma di € 19.545,00 così come quantificata in virtù della relazione allegata;
2) In via gradata, accertati i fatti, accogliere la domanda attorea e, per
l'effetto, condannare la convenuta, sulla quale incombe l'obbligo, omesso, di manutenzione del corso d'acqua per cui è lite, al pagamento in favore dell'istante, quale proprietario del fondo danneggiato, della somma ritenuta equa e dunque maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche
a seguito di espletanda C.T.U. se necessaria, a titolo di risarcimento di danni subiti e subendi dal fondo attoreo;
3) Voglia il Giudice adito condannare, altresì, la convenuta alla refusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario delle spese.
(cfr. pagg.
5-6 dell'atto di citazione).
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 3.04.2023, si è costituita la eccependo: Controparte_1
--la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
nel cui articolato idrografico Controparte_6 rientra l'alveo argomentando che il Piano di Classifica del detto CP_3
menziona espressamente il carattere artificiale del bacino dei Regi CP_6
Lagni, di cui l'alveo fa parte, di guisa che spetta al la CP_3 CP_6 manutenzione, la gestione e la vigilanza sugli alvei e sui bacini indicati nel
Piano di Classifica, in virtù della normativa statale (R.D. n. 215/1933), della
L.R. n. 4 del 25.2.2003, del Piano di Azione per l'Area Vasta dei Regi Lagni
e, infine, del collegato Protocollo di intesa firmato nel 2009 tra la CP_1 ed il , dal
[...] Controparte_6 quale risulta che il è soggetto attuatore degli interventi di bonifica, CP_6
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
riqualificazione ambientale e ripristino dell'assetto idrogeologico dei Regi
Lagni;
--la competenza del sia in virtù del D.lgs. n. 152/06, sia, più in CP_7 generale, per lo smaltimento dei rifiuti grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26.05.2016 e per la gestione di fognature e di canali di immissione in fiumi;
--l'infondatezza della pretesa risarcitoria ex art. 2051 c.c. in capo alla CP_1 quale custode, non essendo l'alveo né di sua proprietà né da essa CP_3 gestito;
--l'infondatezza della dedotta responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in particolare, la mancata prova del nesso causale tra la condotta tenuta dall'amministrazione regionale ed il danno;
-- il concorso colposo ex art. 1227, comma 1 e 2 c.c., per violazione degli obblighi di manutenzione (artt. 915-916 c.c.), di rispetto di fasce di distanza delle coltivazioni (art. 96 lett. f del R.D. n. 523/1904), infine dell'obbligo generale di diligenza e prudenza;
--la carenza di prova del quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno, poiché le attività di ripristino dei luoghi e le spese elencate andrebbero dimostrate con l'esibizione di idonei documenti probatori e l'inammissibilità della prova testimoniale.
Ha concluso chiedendo all'adito tribunale:
“1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti altri enti;
Controparte_1
2) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt.
1227, commi 1 e 2, c.c., con conseguente rigetto delle avverse domande;
3) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite” (cfr. pagg. 16-17 della comparsa di costituzione).
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2.1. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5.04.2022, non essendo costituita la e rilevato il mancato deposito della Controparte_1 busta telematica contenente la notifica telematica, il giudice delegato ha disposto l'aggiornamento dell'udienza per il 4.10.2022 al fine di acquisire la prova mancante. All'esito della successiva trattazione scritta, accertata la rituale notifica e rilevato che la convenuta pur Controparte_1 regolarmente citata, non si era costituita, ha disposto la rinotifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33, rinviando la causa all'udienza del 2.05.2023.
2.2. Concessi i termini per le memorie istruttorie, all'esito della trattazione scritta del 2.05.2023 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di Nola e rinviando all'1.10.2024 per la precisazione delle conclusioni;
alla trattazione scritta dell'1.10.2024, acquisita la prova delegata, le parti hanno precisato le conclusioni. Quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.10.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 18.09.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, il
Tribunale in data 8.10.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La legittimazione attiva
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno ai beni immobili ed alle colture, peraltro mai contestata dalla convenuta, si ricava in via documentale dell'atto notarile di donazione - divisione per notaio del 3.01.2020, registrato Persona_1
l'8.01.2020, nonché dalla visura catastale datata 20.01.2020, entrambe allegate alla perizia di parte (cfr. pagg. 15-21 della perizia), che dimostrano la proprietà del fondo indicato in ricorso in capo all'istante.
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati al proprio fondo agricolo e alle colture per uso familiare ivi presenti, provocati dall'esondazione dell'alveo avvenuta il 5.01.2021, come descritti e CP_3 quantificati nella relazione tecnico-peritale dell'agronomo Testimone_1 datata 11.01.2021.
Trattandosi di responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051
c.c., grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis,
Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 5.01.2021 l'alveo è CP_3 esondato, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, risulta dalla relazione della Polizia Municipale, dalla relazione peritale dell'agrotecnico ed è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova Testimone_1 contraria è stata offerta dalla In particolare, il teste Controparte_1
ha affermato: “poco dopo l'inizio dell'anno 2021, dopo la Testimone_2
Befana, accompagnavo mio figlio verso la zona industriale di Nola;
invero, ad un certo punto ho dovuto necessariamente effettuare una manovra di inversione di marcia in quanto la strada era sbarrata”, “sia la via che i terreni circostanti erano completamente allagati e presentavano rifiuti e
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
detriti di ogni specie”, “ […] 5/6 giorni dopo, detto tratto viario si presentava ancora del tutto inagibile in virtù delle condizioni di allagamento ivi presenti”, infine, “il cespite [ ] risultava allagato in maniera Parte_1 evidente per cinque giorni dall'alveo sino alla strada” (cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023).
Inoltre, l'allagamento del fondo in questione risulta dimostrato in base alla documentazione fotografica costituente parte integrante della perizia tecnica prodotta (cfr. pagg.
7-11 della perizia)
Nondimeno, la circostanza che l'alveo all'epoca dei fatti indicati in CP_3 ricorso era esondato invadendo i terreni situati in Via Boscofangone, ovvero nella località dove è collocato il fondo del ricorrente, risulta documentata anche dalla relazione redatta dal Settore della Polizia Municipale U.O.
Polvica di Nola Prot. n°116/U.O. dell'1.02.2021 dalla cui lettura si evince che
“Nella prima area di via Boscofangone, esattamente località Ruggente dove
l'alveo costeggia numerosi fondi agricoli, […] si poteva constatare CP_3 come l'alveo, a causa delle incessanti piogge, avesse rotto i propri argini nell'intero percorso idraulico esondando nelle campagne circostanti. Inoltre, si constatava che a causa della totale mancanza di manutenzione, il livello dell'alveo si presentava completamente interrito da risalire al livello dei terreni circostanti” nonché, dalla successiva nota prot. n. 154/U. CP_8 di Nola del 11.02.2021, con la quale la polizia municipale sollecitava l'intervento da parte degli enti competenti per le attività di manutenzione e pulizia dei canali, onde ripristinare la corretta funzionalità idraulica (sul punto cfr. relazioni di servizio P.M. di Nola inserite nella produzione attorea depositata).
Per quanto concerne il cattivo stato di manutenzione dell'alveo, dalle dichiarazioni del teste riportatosi “pedissequamente” alla Testimone_1 perizia di cui è autore (cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023), è emerso che il canale risultava invaso da detriti e vegetazione: “a mio parere il deflusso delle acque proveniente da monte veniva ostruito dalla presenza
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
di numerosi detriti, meglio descritti in perizia, [..] che pertanto hanno deviato anche il flusso di acqua e di fango riversatosi sul fondo del mio assistito” (cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023) e “l'alveo
, o canale di nel tratto che attraversa il Comune di Nola CP_3 CP_4 si presenta convogliato in argini realizzati con muratura in pietra di tufo, che allo stato attuale, si presenta in uno stato pietoso per la presenza di ricca e rigogliosa vegetazione sia erbacea che legnosa, da rifiuti di ogni genere e non manutentato dagli organi a questo deputati. [Inoltre,] l'alveo in questione presenta un lume di appena 1 mt, e presenta un rialzo dal letto di mt 2, dati, questi, confermati da verifiche e approfondimenti, effettuati dal
, sui Controparte_9 CP_6 principali canali (Boscofangone, …) che hanno evidenziato interramenti pari
a 15 mc/ml. A seguito, quindi, delle piogge di stagione verificatesi il 5
Gennaio soprattutto a monte del di Nola, la massa d'acqua portata CP_7 dall'Alveo non avendo libero deflusso a causa dei motivi sopra riportati ha esondato in seguito a rotta spondale, in sinistra idrografica, riversandosi nei terreni adiacenti” (cfr. pag. 3 della perizia).
Peraltro, la quale ente istituzionalmente competente in ragione di CP_1 quanto si dirà infra, non ha documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
Allo stesso tempo, è da escludersi che il ricorrente abbia concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla in quanto non è stato provato che il ricorrente CP_1 abbia violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
Per quanto riguarda poi la dedotta violazione del divieto di costruire o di piantare lungo i corsi d'acqua e i canali di bonifica, rispettando la distanza minima dei 4 metri prevista dalla legge ex art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
e dei 10 metri stabiliti dalla competente Autorità di Bacino, rileva la Corte che tale circostanza, pur astrattamente rilevante, non risulta adeguatamente dimostrata.
Deve escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (cfr. Cass.
n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad asserire, del tutto genericamente, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e in che misura il fondo insistesse in tale fascia.
5. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi escussi.
5.1. Dopo aver effettuato vari sopralluoghi “nella immediatezza dei fatti ed anche successivamente” (cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023), il perito di parte ha riferito che il fondo del ricorrente era stato invaso da “una notevole quantità di detriti e melma per uno spessore di circa 10 cm per tutta
[la sua] estensione” e, per conseguenza,“[subito la] sommersione con relativa distruzione delle colture in atto” per uso familiare (cavoli di varia specie, lattuga, fave piselli, finocchi, cime di rapa giunte a maturazione commerciale, carciofi, aglio, cipolle) impiantate su una piccola superficie di are 05. Inoltre, ha accertato la sommersione di un pozzo ivi presente ed il cedimento di un piccolo locale adibito a deposito di mezzi tecnici (cfr. pagg.
2 e 4 della perizia).
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ebbene, nell'identificare e quantificare i danni il consulente tecnico di parte ha calcolato la somma complessiva di € 19.545,00 tenendo conto delle seguenti voci di danno:
“1) Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale all'esecuzione della semina (erpicatura, ripuntatura, spianamento della superficie ecc.) …
€ 2.500,00;
2) Sterri manuali per l'allontanamento del materiale alloctono … € 1.000,00;
3) Trattamento insetticida-nematocida con PR … € 195,00;
4) Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i seguenti patogeni: Fusarium spp, Verticillumspp, Rhizoctoniaspp, Pythium spp
Thielaviaspp, ecc. con ET … € 850,00;
5) Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o similare … €
8.000,00;
6) Perdita degli ortaggi per uso familiare … € 2.000,00;
7) Pozzo e ricovero mezzi tecnici … € 3.000,00;
8) Perdita Plv cime di rapa … € 2.500” (cfr. pag. 5 della perizia).
5.2. Innanzitutto, va rilevato che la relazione peritale è generica nella descrizione delle condizioni del fondo post esondazione, in quanto il tecnico, pur dichiarando che l'elaborato è stato redatto per l'accertamento dei danni subiti dai terreni sui quali si è recato “nell'immediatezza dei fatti ed anche successivamente” (cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023), ha indistintamente affermato, nel paragrafo denominato “DANNI ARRECATI”
(pagg.
4-5 della perizia), che il cespite del ricorrente è risultato invaso da “una notevole quantità di detriti e melma per uno spessore di 10 cm per tutta
l'estensione del fondo” (pag. 4), non specificando i criteri tecnici di misurazione di tale spessore, né tantomeno, chiarendo quando si sia verificata tale circostanza, se all'esito di tutti gli eventi meteorologici considerati o in relazione ad uno specifico evento (5, 7, 8, 9, 10 Gennaio 2021).
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Né è indicato dal perito di parte il tempo occorso perchè tale spessore di materiale alluvionale si riducesse, il che limita l'attendibilità della quantificazione dei danni.
E' ragionevole ritenere che quanto più lungo sia stato il tempo entro il quale il fondo è stato ripulito, tanto più gravi siano stati i danni arrecati allo stesso e alle colture ivi presenti.
Ma è inverosimile che nei giorni seguenti ai singoli eventi esondativi la misura dello spessore del materiale alluvionale riversatosi sul terreno sia rimasto invariato di 10 cm, in quanto è inevitabile che nei giorni successivi ad ogni evento tale spessore si sia fisiologicamente e progressivamente ridotto.
Né alcuna utile informazione circa lo spessore raggiunto dal materiale alluvionale e l'estensione territoriale dalla stessa occupata si ricava dalle dichiarazioni dei testi, quantomai generiche.
Relativamente alle voci “perdita degli ortaggi per uso familiare” impiantati su una superficie onnicomprensiva di are 05 (cfr. pag. 3 della perizia), il perito di parte, quantificato tout court un importo complessivo di € 2.000,00, non ha fornito alcuna indicazione riguardo alle porzioni di terreno occupate dalle singole colture, alla classificazione delle coltivazioni ivi impiantate, genericamente identificate in “cavoli, varie specie, lattuga, fave piselli, finocchi, cime di rapa, carciofi, aglio, cipolle” (cfr. pag. 2 della perizia), né al quantitativo di quelle esistenti e di quelle andate perdute né, tantomeno, ai parametri economici adoperati per il predetto calcolo.
Tuttavia, in qualità di teste, riportandosi pedissequamente Testimone_1 alla perizia, afferma che la mancanza di ossigenazione ha determinato la distruzione del raccolto e delle coltivazioni stesse. Nessuna indicazione è stata, invece, fornita riguardo al danneggiamento degli ortaggi dal testimone
, il quale si è limitato a confermare che “il cespite risultava Testimone_2 allagato in maniera evidente per cinque giorni dall'alveo sino alla strada”
(cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023).
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 12 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Pertanto, tenuto conto della estrema genericità della dichiarazione resa dal solo teste circa il danneggiamento degli ortaggi destinati ad Testimone_1 uso familiare, mancando ogni indicazione circa la composizione del nucleo familiare al fine di calcolarne il fabbisogno, va riconosciuta al ricorrente in via equitativa la sola somma di € 300,00.
Quanto alla voce di danno “perdita Plv cime di rapa”1, per quanto esposto negli atti di parte coltivate entro la superficie di 0,5 are unitamente agli altri ortaggi (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione e pagg.
2-3 della perizia) e di cui si assume siano giunte a maturazione commerciale, il perito ha quantificato un importo di € 2.500,00.
Ancora una volta, preme rilevare l'assoluta mancanza di qualsivoglia documento e di qualunque criterio oggettivo a giustificazione dell'importo richiesto: porzione di fondo occupata dalla coltura, quantitativo di quella esistente e di quella andata perduta, parametri economici adoperati per il calcolo, documentazione di spese per la semina, tutti dati mancanti.
Inoltre, nemmeno i rilievi fotografici offrono chiarimenti sul punto.
Infine, nessuna indicazione di rilievo è ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali. Invero, come già detto, il solo ha Testimone_1 genericamente riportato la distruzione del raccolto e delle coltivazioni per mancanza di ossigeno, per poi richiamarsi “pedissequamente” alla perizia
(cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023).
A fronte della genericità degli assunti circa il danneggiamento delle cime di rapa di cui non è possibile desumere l'estensione colturale, considerato, anche, che non c'è nessuna documentazione di redditi percepiti dalla vendita delle stesse cime di rapa negli anni precedenti, va riconosciuto al ricorrente in via equitativa il 30% di quanto richiesto per tale voce di danno e, pertanto, la somma di € 750,00. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
5.3. Anche le cifre indicate nella perizia per le attività di pulizia e bonifica del suolo e per la somministrazione di concimi organici (cfr. pag. 5, punti 1-5 della perizia) non possono essere riconosciute integralemnte, in quanto la
CTP è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che dovrebbero essere svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra-specialistico.
Relativamente ai “Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale all'esecuzione della semina (erpicatura, ripuntatura, spianamento della superficie ecc.)” appare verosimile che, in seguito all'allagamento, sia stato necessario compiere l'attività di pulizia e di ripristino dei luoghi e che la stessa sia stata compiuta in economia dal ricorrente;
relativamente alla voce di danno “sterri manuali per l'allontanamento del materiale alloctono”, non
è stata provato in giudizio il compimento della detta attività; quanto alle voci di danno contrassegnate ai numeri 3), 4) e 5) ossia “Trattamento insetticida- nematocida con PR, “Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i seguenti patogeni: Fusarium spp, Verticillumspp,
Rhizoctoniaspp, Pythium spp Thielaviaspp, ecc. con ET” e
“Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o similare” la relazione peritale non fornisce alcun dato circa la metratura del terreno interessato dai suddetti interventi né, tantomeno, i soggetti esecutori di tali attività, se aziende specializzate o direttamente il ricorrente. Inoltre, manca qualsiasi riferimento alle caratteristiche del terreno post eventi esondativi che hanno indotto il tecnico a prevedere la necessità del compimento delle già menzionate opere.
Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni testimoniali, che non riferiscono nulla riguardo alle menzionate attività di ripristino dello stato dei luoghi.
Tuttavia, sia la perizia, anche in difetto di preventivi e fatture di aziende specializzate in ordine ai lavori di pulizia e ripristino menzionati nella stessa, che le dichiarazioni testimoniali, riguardanti l'invasione di melma sui terreni, rendono verosimile che il ricorrente abbia dovuto compiere tali attività
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 14
Controparte_5 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma complessiva di €
1.000,00.
La domanda comprende infine la voce di danno “pozzo e [piccolo locale per] ricovero mezzi tecnici”. Invero, il consulente non ha indicato in perizia né le caratteristiche del pozzo e del locale né la precisa tipologia di danno riscontrato, essendosi limitato a parlare genericamente di “sommersione” per il pozzo e di “cedimento” per il locale, per poi allegare due soli rilievi fotografici del 7.01.2021 (pag. 10 della perizia) di per sé insufficienti a consentire una seria valutazione delle doglianze lamentate e degli eventuali lavori di rifacimento effettuati.
Va poi precisato che nessuna indicazione al riguardo è dato ricavare dalle dichiarazioni dei testimoni.
Né a distanza di diversi anni dai fatti il ricorrente ha documentato spese effettivamente sostenute.
5.4. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 2.050,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
§§§
6. La legittimazione passiva
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 15
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Infine, una volta quantificati i danni, occorre dare atto della responsabilità dell'Ente convenuto.
Al riguardo giova premettere che lo stesso concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nel caso di specie, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale ritiene di aderire (da ultimo, Cass., SS.UU., n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo, di contro, al merito della controversia la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sul punto, questo Tribunale in conformità con sue precedenti decisioni, rileva quanto segue.
I Regi Lagni rappresentano un sistema idraulico di bonifica di origine borbonica per la regimentazione e lo smaltimento delle acque superficiali della pianura campana. Il loro bacino si estende per circa 1.398 kmq e raccoglie le acque alte di un ampio comprensorio montano che comprende i versanti dei Monti Tifatini, dei Monti di Avella, dei Monti di Sarno e del rivestendo così per il territorio una importante infrastruttura CP_10 di bonifica e raccolta delle acque anche per il recapito in essa dei cinque impianti di depurazione comprensoriali (Nola, Acerra, Napoli Nord,
Marcianise e Foce Regi Lagni) e di molti scarichi di acque di pioggia.
Per la sua funzione, il bacino dei Regi Lagni rientra tra i grandi colatori, ovvero opere idrauliche su acque pubbliche, e, pertanto, al medesimo può essere riconosciuta la duplice natura di acqua pubblica ed opera di bonifica.
Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della poiché Controparte_1 ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con specifico riguardo
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 16 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
all'attività di manutenzione, e, in particolare, alla sistemazione degli alvei ed al contenimento delle acque dei grandi colatori.
Anche l'art. 10, lett. f) della legge n. 183/89 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1 permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (quali quelli in oggetto).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema
Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n. 32730 del 18/12/2018 e Cass., Sezioni Unite, n. 25928 del
05/12/2011).
Accertata così la responsabilità della le eventuali Controparte_1 responsabilità del Controparte_11
non implicano che si instauri un litisconsorzio necessario.
[...]
Infine, la non ha fornito adeguata allegazione e prova Controparte_1 della concorrente responsabilità del non essendo a ciò CP_12 sufficiente la circostanza della mancata rimozione dei rifiuti, comunque non provata dalla atteso lo strutturale e risalente stato di cattiva CP_1
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 17
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
manutenzione nel quale risultano all'epoca dei fatti tenuti gli alvei, come risulta dal complesso dell'istruttoria svolta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la va Controparte_1 condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma sopra indicata.
7. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 637/2022 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo
[...] Controparte_1 favore, dell'importo complessivo di € 2.050,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (5.01.2021) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Napoli addì 8.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ Email_ N. 637/2022 Sentenza pag. 18
Controparte_5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le cime di rapa sono la parte superiore (foglie e infiorescenze) della pianta da cui si ricava la radice carnosa, chiamata rapa. _______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 13 Parte_
Controparte_5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 637/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura su atto separato da intendersi parte integrante dell'atto di citazione, dall'avv. Fabrizio Moccia (c.f.: ) presso il cui studio C.F._2 in Cimitile (Na) alla Via Gramsci n. 9 elettivamente domicilia.
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente,
(c.f.: ) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
di Barano d'Ischia del 14.3.2018, elettivamente domiciliata Controparte_2 in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.12.2021 e poi rinotificato ai sensi dell'art. 176 R.D. n. 1775/33 il 7.10.2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio la affinché l'adito Tribunale, Controparte_1 previo accertamento della sua responsabilità per l'esondazione dell' CP_3
(o canale in seguito a cedimento del suo argine
[...] CP_4 spondale sinistro verificatasi a Nola (Na) il giorno 5.01.2021, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 19.545,00, ovvero del diverso importo da accertarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal fondo agricolo di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che:
--all'epoca dell'esondazione, era proprietario e conduttore del terreno agricolo sito nel Comune di Nola, località , riportato nel CP_4 catasto di detto Comune al “foglio 9, particelle n. 330, superficie agricola totale 32.83 seminativo Irriguo Classe I, con reddito dominicale pari ad €
28,82 e reddito agrario pari ad € 97,49” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione), coltivato a rapa ed ortaggi per uso familiare (in particolare, cavoli, lattughe, fave, piselli, finocchi, cime di rapa, carciofi, aglio e cipolle) su una superficie di are 05, parte di una più ampia area di are 32.83;
--il giorno 5.01.2021, l'alveo ” esondava in seguito a cedimento CP_3 dell'argine sinistro, causando lo sversamento di acqua nel suo terreno;
--l'alveo nel tratto che attraversa il Comune di Nola (Na) “si presenta CP_3
[convogliato] con argini realizzati con muratura di pietra di tufo, che all'attualità si [mostra] completamente avvolto da vegetazione erbacea e
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
legnosa e pieno di rifiuti di ogni genere e dimensioni, completamente abbandonato e non manutentato dagli organi competenti” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione);
--la causa principale dell'esondazione, perdurata anche a causa delle piogge dei giorni 7, 8, 9 e 10 gennaio 2021, è nella mancanza di interventi strutturali di pulizia e di sistemazione degli argini;
--i detriti e la massa di fango alluvionale non solo hanno danneggiato le piante e colture in essere, ma hanno comportato la sommersione del pozzo, determinato il cedimento di un piccolo locale funzionale al deposito di mezzi tecnici nonché lasciato sul terreno una coltre superficiale (circa 10 cm di detriti e melma) che rende vano qualsiasi trattamento per la coltivazione erbacea del terreno, ostacola l'alimentazione e la respirazione delle piante e mette a rischio i raccolti futuri (cfr. pagg.
4-5 della perizia di parte);
--il perito incaricato, dottor agrotecnico recatosi sul fondo Testimone_1 sia in prossimità dell'evento (5-7 gennaio 2021), sia nei giorni successivi, esaminato lo stato dei luoghi, ha valutato i danni, quantificandoli in €
19.545,00, ritenendo necessari ed urgenti, al fine di liberare i terreni dal fango, i seguenti lavori di risanamento e bonifica: “pulizia superficiale del terreno con rimozione dei detriti vari, sgombero dello strato di fango e sabbia, trasporto a discarico dei materiali speciali di risulta, [nonché] la necessità di effettuare pratiche agronomiche [e] di disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno con l'utilizzo di idonei prodotti chimici” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione);
--nessun riscontro hanno ricevuto le note pec dell'8.02.2021, del 27.04.2021
e del 18.10.2021 con le quali ha richiesto alla un Controparte_1 intervento immediato volto alla riparazione dell'argine ed il contestuale risarcimento dei danni, con invito alla negoziazione assistita.
Il ricorrente, su questi presupposti in fatto, ed esposta, altresì, in punto di diritto, la responsabilità della con riferimento all'art. 2051 Controparte_1
c.c., ha così concluso:
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
“1) Voglia il Giudice adito, accertati i fatti, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare la convenuta, sulla quale incombe l'obbligo, omesso, di manutenzione del corso d'acqua per cui è lite, al pagamento in favore dell'istante, quale proprietario del fondo danneggiato, della somma di € 19.545,00 così come quantificata in virtù della relazione allegata;
2) In via gradata, accertati i fatti, accogliere la domanda attorea e, per
l'effetto, condannare la convenuta, sulla quale incombe l'obbligo, omesso, di manutenzione del corso d'acqua per cui è lite, al pagamento in favore dell'istante, quale proprietario del fondo danneggiato, della somma ritenuta equa e dunque maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche
a seguito di espletanda C.T.U. se necessaria, a titolo di risarcimento di danni subiti e subendi dal fondo attoreo;
3) Voglia il Giudice adito condannare, altresì, la convenuta alla refusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario delle spese.
(cfr. pagg.
5-6 dell'atto di citazione).
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 3.04.2023, si è costituita la eccependo: Controparte_1
--la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
nel cui articolato idrografico Controparte_6 rientra l'alveo argomentando che il Piano di Classifica del detto CP_3
menziona espressamente il carattere artificiale del bacino dei Regi CP_6
Lagni, di cui l'alveo fa parte, di guisa che spetta al la CP_3 CP_6 manutenzione, la gestione e la vigilanza sugli alvei e sui bacini indicati nel
Piano di Classifica, in virtù della normativa statale (R.D. n. 215/1933), della
L.R. n. 4 del 25.2.2003, del Piano di Azione per l'Area Vasta dei Regi Lagni
e, infine, del collegato Protocollo di intesa firmato nel 2009 tra la CP_1 ed il , dal
[...] Controparte_6 quale risulta che il è soggetto attuatore degli interventi di bonifica, CP_6
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
riqualificazione ambientale e ripristino dell'assetto idrogeologico dei Regi
Lagni;
--la competenza del sia in virtù del D.lgs. n. 152/06, sia, più in CP_7 generale, per lo smaltimento dei rifiuti grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26.05.2016 e per la gestione di fognature e di canali di immissione in fiumi;
--l'infondatezza della pretesa risarcitoria ex art. 2051 c.c. in capo alla CP_1 quale custode, non essendo l'alveo né di sua proprietà né da essa CP_3 gestito;
--l'infondatezza della dedotta responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in particolare, la mancata prova del nesso causale tra la condotta tenuta dall'amministrazione regionale ed il danno;
-- il concorso colposo ex art. 1227, comma 1 e 2 c.c., per violazione degli obblighi di manutenzione (artt. 915-916 c.c.), di rispetto di fasce di distanza delle coltivazioni (art. 96 lett. f del R.D. n. 523/1904), infine dell'obbligo generale di diligenza e prudenza;
--la carenza di prova del quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno, poiché le attività di ripristino dei luoghi e le spese elencate andrebbero dimostrate con l'esibizione di idonei documenti probatori e l'inammissibilità della prova testimoniale.
Ha concluso chiedendo all'adito tribunale:
“1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti altri enti;
Controparte_1
2) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt.
1227, commi 1 e 2, c.c., con conseguente rigetto delle avverse domande;
3) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite” (cfr. pagg. 16-17 della comparsa di costituzione).
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2.1. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5.04.2022, non essendo costituita la e rilevato il mancato deposito della Controparte_1 busta telematica contenente la notifica telematica, il giudice delegato ha disposto l'aggiornamento dell'udienza per il 4.10.2022 al fine di acquisire la prova mancante. All'esito della successiva trattazione scritta, accertata la rituale notifica e rilevato che la convenuta pur Controparte_1 regolarmente citata, non si era costituita, ha disposto la rinotifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33, rinviando la causa all'udienza del 2.05.2023.
2.2. Concessi i termini per le memorie istruttorie, all'esito della trattazione scritta del 2.05.2023 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di Nola e rinviando all'1.10.2024 per la precisazione delle conclusioni;
alla trattazione scritta dell'1.10.2024, acquisita la prova delegata, le parti hanno precisato le conclusioni. Quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.10.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 18.09.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, il
Tribunale in data 8.10.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La legittimazione attiva
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno ai beni immobili ed alle colture, peraltro mai contestata dalla convenuta, si ricava in via documentale dell'atto notarile di donazione - divisione per notaio del 3.01.2020, registrato Persona_1
l'8.01.2020, nonché dalla visura catastale datata 20.01.2020, entrambe allegate alla perizia di parte (cfr. pagg. 15-21 della perizia), che dimostrano la proprietà del fondo indicato in ricorso in capo all'istante.
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati al proprio fondo agricolo e alle colture per uso familiare ivi presenti, provocati dall'esondazione dell'alveo avvenuta il 5.01.2021, come descritti e CP_3 quantificati nella relazione tecnico-peritale dell'agronomo Testimone_1 datata 11.01.2021.
Trattandosi di responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051
c.c., grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis,
Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 5.01.2021 l'alveo è CP_3 esondato, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, risulta dalla relazione della Polizia Municipale, dalla relazione peritale dell'agrotecnico ed è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova Testimone_1 contraria è stata offerta dalla In particolare, il teste Controparte_1
ha affermato: “poco dopo l'inizio dell'anno 2021, dopo la Testimone_2
Befana, accompagnavo mio figlio verso la zona industriale di Nola;
invero, ad un certo punto ho dovuto necessariamente effettuare una manovra di inversione di marcia in quanto la strada era sbarrata”, “sia la via che i terreni circostanti erano completamente allagati e presentavano rifiuti e
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
detriti di ogni specie”, “ […] 5/6 giorni dopo, detto tratto viario si presentava ancora del tutto inagibile in virtù delle condizioni di allagamento ivi presenti”, infine, “il cespite [ ] risultava allagato in maniera Parte_1 evidente per cinque giorni dall'alveo sino alla strada” (cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023).
Inoltre, l'allagamento del fondo in questione risulta dimostrato in base alla documentazione fotografica costituente parte integrante della perizia tecnica prodotta (cfr. pagg.
7-11 della perizia)
Nondimeno, la circostanza che l'alveo all'epoca dei fatti indicati in CP_3 ricorso era esondato invadendo i terreni situati in Via Boscofangone, ovvero nella località dove è collocato il fondo del ricorrente, risulta documentata anche dalla relazione redatta dal Settore della Polizia Municipale U.O.
Polvica di Nola Prot. n°116/U.O. dell'1.02.2021 dalla cui lettura si evince che
“Nella prima area di via Boscofangone, esattamente località Ruggente dove
l'alveo costeggia numerosi fondi agricoli, […] si poteva constatare CP_3 come l'alveo, a causa delle incessanti piogge, avesse rotto i propri argini nell'intero percorso idraulico esondando nelle campagne circostanti. Inoltre, si constatava che a causa della totale mancanza di manutenzione, il livello dell'alveo si presentava completamente interrito da risalire al livello dei terreni circostanti” nonché, dalla successiva nota prot. n. 154/U. CP_8 di Nola del 11.02.2021, con la quale la polizia municipale sollecitava l'intervento da parte degli enti competenti per le attività di manutenzione e pulizia dei canali, onde ripristinare la corretta funzionalità idraulica (sul punto cfr. relazioni di servizio P.M. di Nola inserite nella produzione attorea depositata).
Per quanto concerne il cattivo stato di manutenzione dell'alveo, dalle dichiarazioni del teste riportatosi “pedissequamente” alla Testimone_1 perizia di cui è autore (cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023), è emerso che il canale risultava invaso da detriti e vegetazione: “a mio parere il deflusso delle acque proveniente da monte veniva ostruito dalla presenza
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
di numerosi detriti, meglio descritti in perizia, [..] che pertanto hanno deviato anche il flusso di acqua e di fango riversatosi sul fondo del mio assistito” (cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023) e “l'alveo
, o canale di nel tratto che attraversa il Comune di Nola CP_3 CP_4 si presenta convogliato in argini realizzati con muratura in pietra di tufo, che allo stato attuale, si presenta in uno stato pietoso per la presenza di ricca e rigogliosa vegetazione sia erbacea che legnosa, da rifiuti di ogni genere e non manutentato dagli organi a questo deputati. [Inoltre,] l'alveo in questione presenta un lume di appena 1 mt, e presenta un rialzo dal letto di mt 2, dati, questi, confermati da verifiche e approfondimenti, effettuati dal
, sui Controparte_9 CP_6 principali canali (Boscofangone, …) che hanno evidenziato interramenti pari
a 15 mc/ml. A seguito, quindi, delle piogge di stagione verificatesi il 5
Gennaio soprattutto a monte del di Nola, la massa d'acqua portata CP_7 dall'Alveo non avendo libero deflusso a causa dei motivi sopra riportati ha esondato in seguito a rotta spondale, in sinistra idrografica, riversandosi nei terreni adiacenti” (cfr. pag. 3 della perizia).
Peraltro, la quale ente istituzionalmente competente in ragione di CP_1 quanto si dirà infra, non ha documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
Allo stesso tempo, è da escludersi che il ricorrente abbia concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla in quanto non è stato provato che il ricorrente CP_1 abbia violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
Per quanto riguarda poi la dedotta violazione del divieto di costruire o di piantare lungo i corsi d'acqua e i canali di bonifica, rispettando la distanza minima dei 4 metri prevista dalla legge ex art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
e dei 10 metri stabiliti dalla competente Autorità di Bacino, rileva la Corte che tale circostanza, pur astrattamente rilevante, non risulta adeguatamente dimostrata.
Deve escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (cfr. Cass.
n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad asserire, del tutto genericamente, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e in che misura il fondo insistesse in tale fascia.
5. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi escussi.
5.1. Dopo aver effettuato vari sopralluoghi “nella immediatezza dei fatti ed anche successivamente” (cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023), il perito di parte ha riferito che il fondo del ricorrente era stato invaso da “una notevole quantità di detriti e melma per uno spessore di circa 10 cm per tutta
[la sua] estensione” e, per conseguenza,“[subito la] sommersione con relativa distruzione delle colture in atto” per uso familiare (cavoli di varia specie, lattuga, fave piselli, finocchi, cime di rapa giunte a maturazione commerciale, carciofi, aglio, cipolle) impiantate su una piccola superficie di are 05. Inoltre, ha accertato la sommersione di un pozzo ivi presente ed il cedimento di un piccolo locale adibito a deposito di mezzi tecnici (cfr. pagg.
2 e 4 della perizia).
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ebbene, nell'identificare e quantificare i danni il consulente tecnico di parte ha calcolato la somma complessiva di € 19.545,00 tenendo conto delle seguenti voci di danno:
“1) Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale all'esecuzione della semina (erpicatura, ripuntatura, spianamento della superficie ecc.) …
€ 2.500,00;
2) Sterri manuali per l'allontanamento del materiale alloctono … € 1.000,00;
3) Trattamento insetticida-nematocida con PR … € 195,00;
4) Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i seguenti patogeni: Fusarium spp, Verticillumspp, Rhizoctoniaspp, Pythium spp
Thielaviaspp, ecc. con ET … € 850,00;
5) Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o similare … €
8.000,00;
6) Perdita degli ortaggi per uso familiare … € 2.000,00;
7) Pozzo e ricovero mezzi tecnici … € 3.000,00;
8) Perdita Plv cime di rapa … € 2.500” (cfr. pag. 5 della perizia).
5.2. Innanzitutto, va rilevato che la relazione peritale è generica nella descrizione delle condizioni del fondo post esondazione, in quanto il tecnico, pur dichiarando che l'elaborato è stato redatto per l'accertamento dei danni subiti dai terreni sui quali si è recato “nell'immediatezza dei fatti ed anche successivamente” (cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023), ha indistintamente affermato, nel paragrafo denominato “DANNI ARRECATI”
(pagg.
4-5 della perizia), che il cespite del ricorrente è risultato invaso da “una notevole quantità di detriti e melma per uno spessore di 10 cm per tutta
l'estensione del fondo” (pag. 4), non specificando i criteri tecnici di misurazione di tale spessore, né tantomeno, chiarendo quando si sia verificata tale circostanza, se all'esito di tutti gli eventi meteorologici considerati o in relazione ad uno specifico evento (5, 7, 8, 9, 10 Gennaio 2021).
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Né è indicato dal perito di parte il tempo occorso perchè tale spessore di materiale alluvionale si riducesse, il che limita l'attendibilità della quantificazione dei danni.
E' ragionevole ritenere che quanto più lungo sia stato il tempo entro il quale il fondo è stato ripulito, tanto più gravi siano stati i danni arrecati allo stesso e alle colture ivi presenti.
Ma è inverosimile che nei giorni seguenti ai singoli eventi esondativi la misura dello spessore del materiale alluvionale riversatosi sul terreno sia rimasto invariato di 10 cm, in quanto è inevitabile che nei giorni successivi ad ogni evento tale spessore si sia fisiologicamente e progressivamente ridotto.
Né alcuna utile informazione circa lo spessore raggiunto dal materiale alluvionale e l'estensione territoriale dalla stessa occupata si ricava dalle dichiarazioni dei testi, quantomai generiche.
Relativamente alle voci “perdita degli ortaggi per uso familiare” impiantati su una superficie onnicomprensiva di are 05 (cfr. pag. 3 della perizia), il perito di parte, quantificato tout court un importo complessivo di € 2.000,00, non ha fornito alcuna indicazione riguardo alle porzioni di terreno occupate dalle singole colture, alla classificazione delle coltivazioni ivi impiantate, genericamente identificate in “cavoli, varie specie, lattuga, fave piselli, finocchi, cime di rapa, carciofi, aglio, cipolle” (cfr. pag. 2 della perizia), né al quantitativo di quelle esistenti e di quelle andate perdute né, tantomeno, ai parametri economici adoperati per il predetto calcolo.
Tuttavia, in qualità di teste, riportandosi pedissequamente Testimone_1 alla perizia, afferma che la mancanza di ossigenazione ha determinato la distruzione del raccolto e delle coltivazioni stesse. Nessuna indicazione è stata, invece, fornita riguardo al danneggiamento degli ortaggi dal testimone
, il quale si è limitato a confermare che “il cespite risultava Testimone_2 allagato in maniera evidente per cinque giorni dall'alveo sino alla strada”
(cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023).
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 12 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Pertanto, tenuto conto della estrema genericità della dichiarazione resa dal solo teste circa il danneggiamento degli ortaggi destinati ad Testimone_1 uso familiare, mancando ogni indicazione circa la composizione del nucleo familiare al fine di calcolarne il fabbisogno, va riconosciuta al ricorrente in via equitativa la sola somma di € 300,00.
Quanto alla voce di danno “perdita Plv cime di rapa”1, per quanto esposto negli atti di parte coltivate entro la superficie di 0,5 are unitamente agli altri ortaggi (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione e pagg.
2-3 della perizia) e di cui si assume siano giunte a maturazione commerciale, il perito ha quantificato un importo di € 2.500,00.
Ancora una volta, preme rilevare l'assoluta mancanza di qualsivoglia documento e di qualunque criterio oggettivo a giustificazione dell'importo richiesto: porzione di fondo occupata dalla coltura, quantitativo di quella esistente e di quella andata perduta, parametri economici adoperati per il calcolo, documentazione di spese per la semina, tutti dati mancanti.
Inoltre, nemmeno i rilievi fotografici offrono chiarimenti sul punto.
Infine, nessuna indicazione di rilievo è ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali. Invero, come già detto, il solo ha Testimone_1 genericamente riportato la distruzione del raccolto e delle coltivazioni per mancanza di ossigeno, per poi richiamarsi “pedissequamente” alla perizia
(cfr. verbale di escussione teste in data 11.07.2023).
A fronte della genericità degli assunti circa il danneggiamento delle cime di rapa di cui non è possibile desumere l'estensione colturale, considerato, anche, che non c'è nessuna documentazione di redditi percepiti dalla vendita delle stesse cime di rapa negli anni precedenti, va riconosciuto al ricorrente in via equitativa il 30% di quanto richiesto per tale voce di danno e, pertanto, la somma di € 750,00. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
5.3. Anche le cifre indicate nella perizia per le attività di pulizia e bonifica del suolo e per la somministrazione di concimi organici (cfr. pag. 5, punti 1-5 della perizia) non possono essere riconosciute integralemnte, in quanto la
CTP è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che dovrebbero essere svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra-specialistico.
Relativamente ai “Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale all'esecuzione della semina (erpicatura, ripuntatura, spianamento della superficie ecc.)” appare verosimile che, in seguito all'allagamento, sia stato necessario compiere l'attività di pulizia e di ripristino dei luoghi e che la stessa sia stata compiuta in economia dal ricorrente;
relativamente alla voce di danno “sterri manuali per l'allontanamento del materiale alloctono”, non
è stata provato in giudizio il compimento della detta attività; quanto alle voci di danno contrassegnate ai numeri 3), 4) e 5) ossia “Trattamento insetticida- nematocida con PR, “Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i seguenti patogeni: Fusarium spp, Verticillumspp,
Rhizoctoniaspp, Pythium spp Thielaviaspp, ecc. con ET” e
“Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o similare” la relazione peritale non fornisce alcun dato circa la metratura del terreno interessato dai suddetti interventi né, tantomeno, i soggetti esecutori di tali attività, se aziende specializzate o direttamente il ricorrente. Inoltre, manca qualsiasi riferimento alle caratteristiche del terreno post eventi esondativi che hanno indotto il tecnico a prevedere la necessità del compimento delle già menzionate opere.
Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni testimoniali, che non riferiscono nulla riguardo alle menzionate attività di ripristino dello stato dei luoghi.
Tuttavia, sia la perizia, anche in difetto di preventivi e fatture di aziende specializzate in ordine ai lavori di pulizia e ripristino menzionati nella stessa, che le dichiarazioni testimoniali, riguardanti l'invasione di melma sui terreni, rendono verosimile che il ricorrente abbia dovuto compiere tali attività
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 14
Controparte_5 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma complessiva di €
1.000,00.
La domanda comprende infine la voce di danno “pozzo e [piccolo locale per] ricovero mezzi tecnici”. Invero, il consulente non ha indicato in perizia né le caratteristiche del pozzo e del locale né la precisa tipologia di danno riscontrato, essendosi limitato a parlare genericamente di “sommersione” per il pozzo e di “cedimento” per il locale, per poi allegare due soli rilievi fotografici del 7.01.2021 (pag. 10 della perizia) di per sé insufficienti a consentire una seria valutazione delle doglianze lamentate e degli eventuali lavori di rifacimento effettuati.
Va poi precisato che nessuna indicazione al riguardo è dato ricavare dalle dichiarazioni dei testimoni.
Né a distanza di diversi anni dai fatti il ricorrente ha documentato spese effettivamente sostenute.
5.4. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 2.050,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
§§§
6. La legittimazione passiva
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 15
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Infine, una volta quantificati i danni, occorre dare atto della responsabilità dell'Ente convenuto.
Al riguardo giova premettere che lo stesso concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nel caso di specie, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale ritiene di aderire (da ultimo, Cass., SS.UU., n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo, di contro, al merito della controversia la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sul punto, questo Tribunale in conformità con sue precedenti decisioni, rileva quanto segue.
I Regi Lagni rappresentano un sistema idraulico di bonifica di origine borbonica per la regimentazione e lo smaltimento delle acque superficiali della pianura campana. Il loro bacino si estende per circa 1.398 kmq e raccoglie le acque alte di un ampio comprensorio montano che comprende i versanti dei Monti Tifatini, dei Monti di Avella, dei Monti di Sarno e del rivestendo così per il territorio una importante infrastruttura CP_10 di bonifica e raccolta delle acque anche per il recapito in essa dei cinque impianti di depurazione comprensoriali (Nola, Acerra, Napoli Nord,
Marcianise e Foce Regi Lagni) e di molti scarichi di acque di pioggia.
Per la sua funzione, il bacino dei Regi Lagni rientra tra i grandi colatori, ovvero opere idrauliche su acque pubbliche, e, pertanto, al medesimo può essere riconosciuta la duplice natura di acqua pubblica ed opera di bonifica.
Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della poiché Controparte_1 ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con specifico riguardo
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 16 Parte_
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
all'attività di manutenzione, e, in particolare, alla sistemazione degli alvei ed al contenimento delle acque dei grandi colatori.
Anche l'art. 10, lett. f) della legge n. 183/89 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1 permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (quali quelli in oggetto).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema
Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n. 32730 del 18/12/2018 e Cass., Sezioni Unite, n. 25928 del
05/12/2011).
Accertata così la responsabilità della le eventuali Controparte_1 responsabilità del Controparte_11
non implicano che si instauri un litisconsorzio necessario.
[...]
Infine, la non ha fornito adeguata allegazione e prova Controparte_1 della concorrente responsabilità del non essendo a ciò CP_12 sufficiente la circostanza della mancata rimozione dei rifiuti, comunque non provata dalla atteso lo strutturale e risalente stato di cattiva CP_1
_______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 17
Controparte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
manutenzione nel quale risultano all'epoca dei fatti tenuti gli alvei, come risulta dal complesso dell'istruttoria svolta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la va Controparte_1 condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma sopra indicata.
7. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 637/2022 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo
[...] Controparte_1 favore, dell'importo complessivo di € 2.050,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (5.01.2021) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Napoli addì 8.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ Email_ N. 637/2022 Sentenza pag. 18
Controparte_5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le cime di rapa sono la parte superiore (foglie e infiorescenze) della pianta da cui si ricava la radice carnosa, chiamata rapa. _______________________________________________________________________ N. 637/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 13 Parte_
Controparte_5