TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1028 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
26/10/1989,
e c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato LAROCCA ANTONIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso sottoscritto:
“1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre, in Tezze sul Brenta (VI) alla Via Villa n.97, ove conserverà la propria residenza.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
per le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di Persona_2
1 seguito indicati, compatibilmente con la volontà e gli impegni scolatici ed extrascolastici del minore:
- il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita di scuola (o dalle ore 17:00 in periodo non scolastico) e fino al riaccompagnamento a scuola il giorno dopo (o dalle ore 08:00 in periodo non scolastico, con riaccompagnamento del figlio presso la casa della madre); tuttavia, fino a quando il padre, per motivi di lavoro, non sarà nelle condizioni di tenere il figlio per la notte, lo stesso riaccompagnerà il figlio presso la casa della madre entro le ore 21,00 del mercoledì stesso;
- un week end ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio (dall'uscita di scuola o dalle ore 15:30 in periodo non scolastico) e fino al riaccompagnamento a scuola il lunedì (o dalle ore 08:00 in periodo non scolastico);
- 3 giorni durante le festività Pasquali, da concordare tra i genitori;
- una settimana durante le vacanze Natalizie, dal giorno di fine lezioni scolastiche al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, con la precisazione che il giorno di Natale il figlio trascorrerà in ogni caso mezza giornata con la madre e mezza con il padre;
- 2 settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
- il giorno del compleanno del bambino, lo stesso trascorrerà mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre;
- inoltre il bambino trascorrerà la giornata con ciascun genitore il giorno di compleanno di questi;
3. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre , entro il Persona_2 Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di euro 400,00
(quattrocento), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
4. Le spese straordinarie per il figlio, come determinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore. Il genitore che le avrà anticipate dovrà rendicontare le spese sostenute ogni mese e l'altro genitore dovrà provvedere al versamento della quota di propria spettanza entro 10 giorni dal ricevimento della rendicontazione.
5. L'assegno unico sarà percepito dalla madre ”. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2025 e Controparte_1 Parte_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del loro
[...] figlio minore (nato il [...]). Persona_1
All'esito dell'udienza del 22/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
2 sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato in Persona_1 conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 22/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1028 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
26/10/1989,
e c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato LAROCCA ANTONIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso sottoscritto:
“1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre, in Tezze sul Brenta (VI) alla Via Villa n.97, ove conserverà la propria residenza.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
per le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di Persona_2
1 seguito indicati, compatibilmente con la volontà e gli impegni scolatici ed extrascolastici del minore:
- il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita di scuola (o dalle ore 17:00 in periodo non scolastico) e fino al riaccompagnamento a scuola il giorno dopo (o dalle ore 08:00 in periodo non scolastico, con riaccompagnamento del figlio presso la casa della madre); tuttavia, fino a quando il padre, per motivi di lavoro, non sarà nelle condizioni di tenere il figlio per la notte, lo stesso riaccompagnerà il figlio presso la casa della madre entro le ore 21,00 del mercoledì stesso;
- un week end ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio (dall'uscita di scuola o dalle ore 15:30 in periodo non scolastico) e fino al riaccompagnamento a scuola il lunedì (o dalle ore 08:00 in periodo non scolastico);
- 3 giorni durante le festività Pasquali, da concordare tra i genitori;
- una settimana durante le vacanze Natalizie, dal giorno di fine lezioni scolastiche al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, con la precisazione che il giorno di Natale il figlio trascorrerà in ogni caso mezza giornata con la madre e mezza con il padre;
- 2 settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
- il giorno del compleanno del bambino, lo stesso trascorrerà mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre;
- inoltre il bambino trascorrerà la giornata con ciascun genitore il giorno di compleanno di questi;
3. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre , entro il Persona_2 Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di euro 400,00
(quattrocento), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
4. Le spese straordinarie per il figlio, come determinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore. Il genitore che le avrà anticipate dovrà rendicontare le spese sostenute ogni mese e l'altro genitore dovrà provvedere al versamento della quota di propria spettanza entro 10 giorni dal ricevimento della rendicontazione.
5. L'assegno unico sarà percepito dalla madre ”. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2025 e Controparte_1 Parte_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del loro
[...] figlio minore (nato il [...]). Persona_1
All'esito dell'udienza del 22/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
2 sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato in Persona_1 conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 22/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3