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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 12.9.25 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG previdenza n. 602/25 tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Buonanno Giuseppe, Parte_1
OPPONENTE
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti
OPPOSTO
in persona dei legali rappresentanti p.t. difesi come in atti CP_2
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.1.25 il ricorrente in epigrafe ha agito a seguito di notifica in data 11.12.24 di comunicazione preventiva di ipoteca n. 02876202400002672000
E' risultata l'esistenza di pretese debitorie per somme dovute all' in relazione ai CP_2 seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito 32820160006413823000, notificato in data 09/12/2016
Avviso di addebito 32820160006417257000 notificato in data 09/12/2016
Avviso di addebito 32820160006438887000, notificato in data 09/12/2016
Avviso di addebito 32820170005295475000 notificato in data 14/12/2017
Avviso di addebito 32820220004380548000 notificato in data 16/01/2023 1 Avviso di addebito 32820230004940551000 notificato in data 22/01/2024
L'istante ha dedotto la mancata notifica degli avvisi;
ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e ha concluso chiedendo l'accertamento dell'estinzione del credito per effetto dell'intervenuta prescrizione dei crediti e dell'azione esecutiva, spese vinte.
Le convenute si sono costituite in giudizio deducendo la nullità della domanda e l'infondatezza dei motivi di opposizione fondati sulla prescrizione del credito.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, il giudicante, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
In relazione all'avviso di addebito Avviso di addebito 32820160006413823000, notificato in data 09/12/2016 Avviso di addebito 32820160006417257000 notificato in data 09/12/2016
Avviso di addebito 32820160006438887000, notificato in data 09/12/2016 va accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva. Ed invero, la Cassazione a SSUU, con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016 ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
Nella fattispecie, al momento della notifica degli avvisi, 9.12.16 in assenza di ogni atto interruttivo fino alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 24.6.22, primo atto produttivo di effetti ai fini del decorso del termine di prescrizione, risulta decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica degli avvisi
In relazione ai restanti avvisi di addebito si osserva quanto segue.
La notificazione delle cartelle esattoriali è regolata dalla speciale disciplina prevista dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, che dispone: “1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda.
2 In ordine alla notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale, è condivisibile il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 che ne ha confermato la validità.
Secondo la Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla.
La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014 ha dato conferma, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 602/1973, della legittimità della notifica, che viene perfezionata con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr conf. sentenza della Cassazione
19 giugno 2009, n. 14327).
Ad attestare la coincidenza del destinatario col soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella esattoriale è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 cc, come chiarito dalla stessa Cassazione nella sentenza del 27 maggio 2011,
n. 11708. In termini, la sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che “La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la
3 relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
L'opposizione avverso l'avviso di addebito 32820170005295475000 notificato in data
14/12/2017; avverso l'Avviso di addebito 32820220004380548000 notificato in data
16/01/2023 ed avverso l'Avviso di addebito 32820230004940551000 notificato in data
22/01/2024 qualora la si voglia far rientrare nell' art.24 del dlgs 46/99, è pertanto inammissibile perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di ciascun avviso, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito, nonchè, del termine sancito dall'art. 617 cpc per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi, cui vanno senz'altro annoverate le doglianze del ricorso sulla formazione del titolo. Sono quindi immeritevoli di considerazione, perché non più proponibili, i vizi relativi alla prescrizione dei crediti ex art.3,9° comma della legge 335/95.
All'esito, superflua ogni altra valutazione, in quanto assorbita e/o preclusa dall'esito del giudizio, l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso quanto alla domanda di prescrizione della azione esecutiva e dichiara non dovute le somme di cui all' Avviso di addebito 32820160006413823000, all'
Avviso di addebito 32820160006417257000 ed all' Avviso di addebito
32820160006438887000
Rigetta il ricorso per il resto e dichiara dovute le somme di cui all'avviso di addebito
32820170005295475000; di cui all'Avviso di addebito 32820220004380548000 e di cui all'Avviso di addebito 32820230004940551000
4 condanna le convenute in solido alla refusione della metà delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidando le stesse in complessivi euro 1200,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Compensa la restante metà delle spese di lite
Aversa 1.10.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 12.9.25 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG previdenza n. 602/25 tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Buonanno Giuseppe, Parte_1
OPPONENTE
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti
OPPOSTO
in persona dei legali rappresentanti p.t. difesi come in atti CP_2
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.1.25 il ricorrente in epigrafe ha agito a seguito di notifica in data 11.12.24 di comunicazione preventiva di ipoteca n. 02876202400002672000
E' risultata l'esistenza di pretese debitorie per somme dovute all' in relazione ai CP_2 seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito 32820160006413823000, notificato in data 09/12/2016
Avviso di addebito 32820160006417257000 notificato in data 09/12/2016
Avviso di addebito 32820160006438887000, notificato in data 09/12/2016
Avviso di addebito 32820170005295475000 notificato in data 14/12/2017
Avviso di addebito 32820220004380548000 notificato in data 16/01/2023 1 Avviso di addebito 32820230004940551000 notificato in data 22/01/2024
L'istante ha dedotto la mancata notifica degli avvisi;
ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e ha concluso chiedendo l'accertamento dell'estinzione del credito per effetto dell'intervenuta prescrizione dei crediti e dell'azione esecutiva, spese vinte.
Le convenute si sono costituite in giudizio deducendo la nullità della domanda e l'infondatezza dei motivi di opposizione fondati sulla prescrizione del credito.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, il giudicante, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
In relazione all'avviso di addebito Avviso di addebito 32820160006413823000, notificato in data 09/12/2016 Avviso di addebito 32820160006417257000 notificato in data 09/12/2016
Avviso di addebito 32820160006438887000, notificato in data 09/12/2016 va accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva. Ed invero, la Cassazione a SSUU, con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016 ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
Nella fattispecie, al momento della notifica degli avvisi, 9.12.16 in assenza di ogni atto interruttivo fino alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 24.6.22, primo atto produttivo di effetti ai fini del decorso del termine di prescrizione, risulta decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica degli avvisi
In relazione ai restanti avvisi di addebito si osserva quanto segue.
La notificazione delle cartelle esattoriali è regolata dalla speciale disciplina prevista dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, che dispone: “1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda.
2 In ordine alla notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale, è condivisibile il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 che ne ha confermato la validità.
Secondo la Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla.
La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014 ha dato conferma, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 602/1973, della legittimità della notifica, che viene perfezionata con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr conf. sentenza della Cassazione
19 giugno 2009, n. 14327).
Ad attestare la coincidenza del destinatario col soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella esattoriale è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 cc, come chiarito dalla stessa Cassazione nella sentenza del 27 maggio 2011,
n. 11708. In termini, la sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che “La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la
3 relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
L'opposizione avverso l'avviso di addebito 32820170005295475000 notificato in data
14/12/2017; avverso l'Avviso di addebito 32820220004380548000 notificato in data
16/01/2023 ed avverso l'Avviso di addebito 32820230004940551000 notificato in data
22/01/2024 qualora la si voglia far rientrare nell' art.24 del dlgs 46/99, è pertanto inammissibile perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di ciascun avviso, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito, nonchè, del termine sancito dall'art. 617 cpc per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi, cui vanno senz'altro annoverate le doglianze del ricorso sulla formazione del titolo. Sono quindi immeritevoli di considerazione, perché non più proponibili, i vizi relativi alla prescrizione dei crediti ex art.3,9° comma della legge 335/95.
All'esito, superflua ogni altra valutazione, in quanto assorbita e/o preclusa dall'esito del giudizio, l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso quanto alla domanda di prescrizione della azione esecutiva e dichiara non dovute le somme di cui all' Avviso di addebito 32820160006413823000, all'
Avviso di addebito 32820160006417257000 ed all' Avviso di addebito
32820160006438887000
Rigetta il ricorso per il resto e dichiara dovute le somme di cui all'avviso di addebito
32820170005295475000; di cui all'Avviso di addebito 32820220004380548000 e di cui all'Avviso di addebito 32820230004940551000
4 condanna le convenute in solido alla refusione della metà delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidando le stesse in complessivi euro 1200,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Compensa la restante metà delle spese di lite
Aversa 1.10.25
Il giudice del lavoro
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