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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
482/2019 R.G.
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 482/2019 R.G. vertente
tra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ripepi, PEC ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palmi, in Via Oberdan n. 33
Email_2
contro
con sede in Firenze, Via Jacopo da Diaceto, n. 48, C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Arturo Tripepi Margiotta, del Foro di Reggio Calabria, indirizzo PEC:
ed elettivamente domiciliata in Palmi presso Email_3 lo studio dell'Avv. Felice Badolati.
-APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. ***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.03.2017 veniva notificato all'odierno appellante il decreto ingiuntivo n. 148/2017 con il quale il Tribunale civile di Palmi gli ingiungeva il pagamento della somma di euro
63.648,22, oltre interessi e spese di lite, in favore di , la quale aveva Controparte_1 domandato l'ingiunzione asserendo di essere creditrice del predetto importo per rate insolute, capitale residuo al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e penalità contrattuali relative ad un contratto di finanziamento stipulato con l'ingiunto.
proponeva formale opposizione ed il relativo giudizio veniva incardinato Parte_1 innanzi il Tribunale Civile di Palmi al num. 844/2017 RGAC.
Opponendosi al decreto ingiuntivo, l'odierno appellante eccepiva la nullità del contratto, in quanto stipulato al fine di concedere nuova liquidità al cliente per estinguere integralmente un precedente contratto di finanziamento;
eccepiva altresì la nullità del predetto contratto in quanto sottoscritto unicamente dal cliente e non dalla società opposta e, da ultimo, eccepiva anche l'usurarietà ab origine delle condizioni economiche pattuite, nonché
l'indeterminatezza del tasso applicato e l'illegittimità del TAEG, così come previsto in contratto.
In data 13.10.2017 si costituiva la società , la quale impugnava e Controparte_1 contestava integralmente il contenuto dell'atto di opposizione ed eccepiva la illegittimità, la inammissibilità e la assoluta infondatezza della opposizione medesima, peraltro sprovvista di qualsiasi supporto probatorio.
Il giudice in data 29.11.2018 all'esito della discussione orale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
Con la suddetta sentenza il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea e per l'effetto dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo attoreo n.148/2017.
In data 6.6.2019 il proponeva gravame, avverso la sentenza n. 1166/2018 Parte_1 per i motivi di censura che di seguito si espongono.
1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'onere della prova.
2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto destinato a saldare altra posizione debitoria – Inesistenza e/o Contraddittorietà
e/o illogicità della motivazione - Errata valutazione delle prove assunte
3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto in merito alla previsione di tassi ultra-legali ed usurari ed alla indeterminatezza del tasso passivo applicato in relazione al primo contratto concluso e poi saldato con il secondo finanziamento
4. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto in merito alla indeterminatezza del tasso passivo applicato in relazione al contratto azionato – Inesistenza e/o Contraddittorietà e/o illogicità della motivazione -
Errata valutazione delle prove assunte
Inoltre, in via istruttoria veniva richiesta CTU tecnico contabile al fine di accertare l'avvenuto superamento del tasso soglia e la indeterminatezza del tasso passivo applicato.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 23.12.2019 si costituiva in giudizio CP_1
la quale impugnava e contestava integralmente il contenuto dell'atto di appello e
[...] contestualmente ne eccepiva l'illegittimità- inammissibilità e la assoluta infondatezza dell'impugnazione spiegata da controparte.
Difatti, parte appellata a sostegno delle proprie ragioni e a detrimento dei motivi d'appello esperiti da controparte, evidenziava la validità e correttezza della sentenza impugnata, sulla scorta di molteplici motivi che di seguito in breve si riportano:
1. in relazione al primo motivo di appello, la Società opposta ha provveduto a produrre in giudizio l'intera documentazione probatoria riguardante il rapporto di credito/debito intercorso tra le parti, comprensiva anche dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs.
385/1993.
2. In secondo luogo ed in relazione al secondo motivo di appello, la ricostruzione fattuale esposta dall'appellante è infondata ed errata;
quest'ultimo formula una eccezione nuova rispetto a quelle formulate nel giudizio di primo grado, e cioè
l'eccezione di nullità del contratto di mutuo (finanziamento), intercorso tra le parti per
“difetto di causa” tale eccezione, che come detto- si pone come eccezione nuova, è inammissibile in questa sede, sia perché in contrasto con la normativa di cui all'art. 345
c.p.c., sia perché la stessa avrebbe dovuto essere formulata da controparte nel giudizio di primo grado non oltre i limiti/termini stabiliti ex art. 183 c.p.c. in relazione alle memorie di cui al comma 6.
3. In riferimento al terzo motivo d'appello, va qui riportato quanto correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado dal Tribunale di Palmi: "Altresì generiche le ulteriori eccezioni circa l'indeterminatezza dei tassi pattuiti, non avendone parte opponente specificato le ragioni e dovendosi, peraltro, evidenziare che il contratto depositato in fase monitoria e nella presente fase di opposizione contempla
l'ammontare del finanziamento (euro 60.000,00), il numero della rate (108);
l'ammontare di ogni singola rata (euro 805,70), il TAN (7,20%), il TAEG (7,44%),
l'indennità per ritardato pagamento (10% calcolata sull'importo delle mensilità scadute e impagate) e la penale per decadenza dal beneficio del termine (10% sul capitale residuo risultante dovuto)"; si evidenzia poi che la ricostruzione effettuata dalla controparte in relazione al rapporto di credito/debito intercorso tra la e il Sig. , anche con Controparte_1 Parte_1 riferimento alla materia degli interessi, è totalmente infondata, confusa, e non corrispondente alla reale situazione esistente tra la società opposta e il debitore sopra indicato.
4. In ultimo, relativamente al quarto motivo d'appello, la ricostruzione contabile effettuata dall'appellante è del tutto errata oltre che innovativa rispetto ad analoga eccezione effettuata in sede di giudizio di primo grado e quindi inammissibile.
All'udienza del 07.02.2025 la causa veniva assunta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per: “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'onere della prova.”
Parte appellante preliminarmente contesta un errore procedurale, in quanto, a suo dire, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere non assolto l'onere della prova in capo all'odierno appellato, il quale nel giudizio di primo grado -secondo la disciplina regolante il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo- sebbene formalmente rivestisse la qualità di convenuto, sostanzialmente ne assumeva la qualità di “attore” e, pertanto, era suo onore soddisfare l'onere probatorio relativamente alle domanda giudiziale esperita.
Nel caso di specie, sostiene l'appellante che “l'opponente ha espressamente contestato il credito azionato, sotto il profilo dei reiterati vizi lamentati e costituiva espresso onere dell'opposta comprovare la legittimità del proprio credito azionato, così come era espresso onere del giudicante di accertare, in via preliminare, l'esistenza del credito e, successivamente, valutare eventualmente la fondatezza delle specifiche eccezioni dell'opponente. Nel caso di specie, la documentazione offerta dalla opposta non era sufficiente
a ritenere fondata la prova del credito azionato.”
Il motivo è infondato.
Nello specifico è ictu oculi evidente come la società abbia prodotto sin dal primo CP_1 momento a sostegno della propria pretesa la documentazione comprovante il proprio diritto di credito e, conseguentemente, fondante la domanda di pagamento delle residue somme quale sorte capitale ed interessi per quanto rimasto impagato a seguito della stipula del contratto di finanziamento –prestito personale- chiesto da in data 25.10.2011 e concesso Parte_1 in data 4.11.2011.
Orbene, secondo gli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., è onore di chi vuol far valere un diritto in giudizio dar prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento, d'altro canto il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
inoltre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel caso di specie, l'odierno appellante non solo si limita ad un'eccezione generica “il contratto di finanziamento serviva ad estinguere altro e precedente contratto di finanziamento esistente tra le parti” ma non fornisce alcuna prova di quanto sostenuto;
mentre d'altro lato, e come già evidenziato, la società procedeva a produrre tutta la documentazione necessaria a CP_1 comprovare la legittimità e l'esatto ammontare del proprio credito.
Difatti, nel corso del giudizio di prima istanza la società depositava tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'intera evoluzione del rapporto di credito/debito esistente tra le parti fin dal suo sorgere, attraverso una descrizione dettagliata e analitica di tutte le voci contabili idonee ad individuare l'importo richiesto da e pienamente Controparte_1 corrispondente alla somma ingiunta dal Tribunale. Nello specifico produceva: il contratto di finanziamento;
l'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. n. 385/1993; la lettera di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora (racc. A/R), nonché il piano di ammortamento.
Tutta la suddetta documentazione si rivela estremamente conducente sotto il profilo probatorio e pertanto, deve ritenersi ampiamente soddisfatto l'onere probatorio richiesto ex art. 2697 C.C in capo all'attore nonché convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, la doglianza esperita dall'appellante si rileva priva di pregio ed infondata.
Con il secondo motivo d'appello la parte censura la sentenza di primo grado per: Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto destinato a saldare altra posizione debitoria.
L'appellante tramite il suddetto motivo “impugna e contesta la sentenza nella parte in cui ritiene di non accogliere la eccezione di nullità del contratto stipulato al fine di concedere nuova liquidità al cliente per estinguere integralmente un precedente contratto di finanziamento. Ed invero, il contratto concluso nel 2011 è stato, parzialmente, utilizzato a definizione del precedente contratto di finanziamento stipulato nell'anno 2007, contratto di finanziamento n. 200 940 345 150 13. I due contratti sono strettamente collegati sotto il profilo funzionale.”
Tramite il suddetto motivo di doglianza, per le ragioni esposte, l'istante sostiene vi sia una nullità per difetto di causa del contratto di finanziamento –prestito personale- n° 111111 del
2011.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, si rileva che la tale eccezione è stata esperita per la prima volta nel presente giudizio di appello, e, conseguentemente, essendo un'eccezione non rilevabile d'ufficio, secondo la disciplina legale contenuta nell'articolo 345, comma 2, c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
In ogni caso, il contratto sulla base del quale ha agito in via Controparte_1 monitoria per il recupero del proprio credito certificato -v. relativo estratto conto certificato dal diretto della filiale bancaria- è l'unico contratto in essere fra le parti ed è perfettamente valido ed efficace. Difatti, il ha presentato una richiesta di prestito personale in data Pt_1
25/10/2011; la suddetta richiesta, debitamente sottoscritta, veniva inoltrata ai funzionari di successivamente, a stretto giro, e cioè in data 04/11/2011, il Controparte_1 finanziamento veniva erogato e il contratto si perfezionava validamente ai sensi dell'art. 2 delle
Condizioni Generali del contratto. D'altro canto, l'appellante eccetto una contestazione generica, e- a differenza di quanto fatto dall'odierna parte appellata- non ha prodotto alcuna documentazione comprovante quanto sostenuto nel giudizio di primo grado, in violazione dell'articolo 2697 C.C., comma 2, a mente del quale “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”.
Pertanto, la suddetta eccezione, oltre che inammissibile, risulta anche infondata nel merito. Con il terzo motivo d'appello la parte censura la sentenza di primo grado per: Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto in merito alla previsione di tassi ultralegali ed usurari ed alla indeterminatezza del tasso passivo applicato in relazione al primo contratto concluso e poi saldato con il secondo finanziamento
L'attore con il seguente motivo di doglianza lamenta che “il tasso applicato dalla banca non
è inferiore al tasso soglia di usura indicato dalla Banca d'Italia, tenendo conto, per la determinazione dello stesso, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” e che “la clausola contrattuale degli interessi NON risponde quanto a determinatezza e/o determinabilità ai requisiti di “assoluta univocità” e pertanto di facile ed immediata comprensione dei criteri di calcolo ( c.c. 1284, terzo comma ) o se siano rilevabili i presupposti per l'applicazione della
Legge 154/92 e le sue conseguenze”;
Ebbene, alla luce delle contestazioni esperite dall'appellante, tra l'altro prive di qualsivoglia riscontro probatorio, si ritengono totalmente condivisibili le considerazioni svolte dal giudice di prime cure sul punto, che qui brevemente si richiamano “....Altresì generiche le ulteriori eccezioni circa l'indeterminatezza dei tassi pattuiti, non avendone parte opponente specificato le ragioni e dovendosi, peraltro, evidenziare che il contratto depositato in fase monitoria e nella presente fase di opposizione contempla l'ammontare del finanziamento (euro 60.000,00), il numero delle rate (108), l'ammontare di ogni singola rata (euro 805,70), il TAN (7,20%), il
TAEG (7,44%), l'indennità per ritardato pagamento (10% calcolata sull'importo delle mensilità scadute ed impagate) e la penale per decadenza dal beneficio del termine (10% sul capitale residuo risultante dovuto).....”
Come rilevato dal giudice di prima istanza, con motivazione logica e lineare, si dà atto che le condizioni contrattuali del presente contratto di finanziamento personale, sono tutte contenute nel relativo prospetto alla voce “CONDIZIONI ECONOMICHE”, dove in conformità alla normativa di settore “TUB”, vengono riportate tutte le informazioni previste. Difatti, nel citato prospetto, si riscontrano, oltre a già menzionati “TAN” e “TAEG”, anche l'importo totale degli interessi del finanziamento pari ad euro “21.702,00” e l'importo totale dovuto dal cliente pari ad euro “87.015,00”.
Inoltre, il TAEG della presente operazione di finanziamento è pienamente rispettoso della disciplina di cui al D.M. 8 luglio 1992. Articolo 2 rubricato “TASSO ANNUO EFFETTIVO
GLOBALE”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597-2020 hanno affermato il seguente principio: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Parte appellante, invece, ha solo genericamente dedotto l'usurarietà degli interessi applicati, senza specificare quali fossero le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, collegate all'erogazione del credito, di cui tenere conto nella determinazione della usurarietà.
Infine, si dà atto che la CTU tecnico contabile allegata da parte appellante non è ammissibile nel presente grado di giudizio, poiché da ritenersi documento/allegazione nuova, ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.
Con l'ultimo motivo d'appello si censura la sentenza di primo grado per: Violazione di legge
e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto in merito alla indeterminatezza del tasso passivo applicato in relazione al contratto azionato.
Nello specifico l'attore lamenta la “indeterminatezza del tasso passivo applicato, in quanto lo stesso non prevede tutte le commissioni e remunerazioni connesse al credito.”
La suddetta doglianza, si fonda sulla circostanza che l'istituto di credito nel calcolare il TAEG dell'operazione pari al 7,44%, omette di considerare tra le voci di costo sottese alla formazione del suddetto indicatore percentuale di costo complessivo del finanziamento erogato, l'importo della polizza facoltativa di euro 5.313,60, la quale ripartita mensilmente sulle rate del finanziamento, comporta una rata mensile di rimborso del finanziamento pari a €. 805,67; la quale a sua volta determina un TAEG pari a 9,14%.
Ebbene, l'appellante omette di considerare che trattandosi di assicurazione facoltativa, il relativo costo non va calcolato ai fini della formazione dell'indice percentuale denominato
TAEG, giusto quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 lettera E del D.M.
8.7.1992. In proposito vedasi “ABF- Collegio di Napoli 16.10.2023 n.5195.” e “ABF- Collegio di coordinamento del 14 03. 2023 n. 2461”.
Spese legali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 52.001 a €
260.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del
13.8.2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate, in complessivi € 7.116,00 di cui € 1.489,00 per la fase di studio della controversia;
€
956,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 2.552,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi € 7.116,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svolta sulla piattaforma Microsoft Teams il 27.06.2025.
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 482/2019 R.G. vertente
tra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ripepi, PEC ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palmi, in Via Oberdan n. 33
Email_2
contro
con sede in Firenze, Via Jacopo da Diaceto, n. 48, C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Arturo Tripepi Margiotta, del Foro di Reggio Calabria, indirizzo PEC:
ed elettivamente domiciliata in Palmi presso Email_3 lo studio dell'Avv. Felice Badolati.
-APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. ***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.03.2017 veniva notificato all'odierno appellante il decreto ingiuntivo n. 148/2017 con il quale il Tribunale civile di Palmi gli ingiungeva il pagamento della somma di euro
63.648,22, oltre interessi e spese di lite, in favore di , la quale aveva Controparte_1 domandato l'ingiunzione asserendo di essere creditrice del predetto importo per rate insolute, capitale residuo al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e penalità contrattuali relative ad un contratto di finanziamento stipulato con l'ingiunto.
proponeva formale opposizione ed il relativo giudizio veniva incardinato Parte_1 innanzi il Tribunale Civile di Palmi al num. 844/2017 RGAC.
Opponendosi al decreto ingiuntivo, l'odierno appellante eccepiva la nullità del contratto, in quanto stipulato al fine di concedere nuova liquidità al cliente per estinguere integralmente un precedente contratto di finanziamento;
eccepiva altresì la nullità del predetto contratto in quanto sottoscritto unicamente dal cliente e non dalla società opposta e, da ultimo, eccepiva anche l'usurarietà ab origine delle condizioni economiche pattuite, nonché
l'indeterminatezza del tasso applicato e l'illegittimità del TAEG, così come previsto in contratto.
In data 13.10.2017 si costituiva la società , la quale impugnava e Controparte_1 contestava integralmente il contenuto dell'atto di opposizione ed eccepiva la illegittimità, la inammissibilità e la assoluta infondatezza della opposizione medesima, peraltro sprovvista di qualsiasi supporto probatorio.
Il giudice in data 29.11.2018 all'esito della discussione orale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
Con la suddetta sentenza il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea e per l'effetto dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo attoreo n.148/2017.
In data 6.6.2019 il proponeva gravame, avverso la sentenza n. 1166/2018 Parte_1 per i motivi di censura che di seguito si espongono.
1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'onere della prova.
2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto destinato a saldare altra posizione debitoria – Inesistenza e/o Contraddittorietà
e/o illogicità della motivazione - Errata valutazione delle prove assunte
3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto in merito alla previsione di tassi ultra-legali ed usurari ed alla indeterminatezza del tasso passivo applicato in relazione al primo contratto concluso e poi saldato con il secondo finanziamento
4. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto in merito alla indeterminatezza del tasso passivo applicato in relazione al contratto azionato – Inesistenza e/o Contraddittorietà e/o illogicità della motivazione -
Errata valutazione delle prove assunte
Inoltre, in via istruttoria veniva richiesta CTU tecnico contabile al fine di accertare l'avvenuto superamento del tasso soglia e la indeterminatezza del tasso passivo applicato.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 23.12.2019 si costituiva in giudizio CP_1
la quale impugnava e contestava integralmente il contenuto dell'atto di appello e
[...] contestualmente ne eccepiva l'illegittimità- inammissibilità e la assoluta infondatezza dell'impugnazione spiegata da controparte.
Difatti, parte appellata a sostegno delle proprie ragioni e a detrimento dei motivi d'appello esperiti da controparte, evidenziava la validità e correttezza della sentenza impugnata, sulla scorta di molteplici motivi che di seguito in breve si riportano:
1. in relazione al primo motivo di appello, la Società opposta ha provveduto a produrre in giudizio l'intera documentazione probatoria riguardante il rapporto di credito/debito intercorso tra le parti, comprensiva anche dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs.
385/1993.
2. In secondo luogo ed in relazione al secondo motivo di appello, la ricostruzione fattuale esposta dall'appellante è infondata ed errata;
quest'ultimo formula una eccezione nuova rispetto a quelle formulate nel giudizio di primo grado, e cioè
l'eccezione di nullità del contratto di mutuo (finanziamento), intercorso tra le parti per
“difetto di causa” tale eccezione, che come detto- si pone come eccezione nuova, è inammissibile in questa sede, sia perché in contrasto con la normativa di cui all'art. 345
c.p.c., sia perché la stessa avrebbe dovuto essere formulata da controparte nel giudizio di primo grado non oltre i limiti/termini stabiliti ex art. 183 c.p.c. in relazione alle memorie di cui al comma 6.
3. In riferimento al terzo motivo d'appello, va qui riportato quanto correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado dal Tribunale di Palmi: "Altresì generiche le ulteriori eccezioni circa l'indeterminatezza dei tassi pattuiti, non avendone parte opponente specificato le ragioni e dovendosi, peraltro, evidenziare che il contratto depositato in fase monitoria e nella presente fase di opposizione contempla
l'ammontare del finanziamento (euro 60.000,00), il numero della rate (108);
l'ammontare di ogni singola rata (euro 805,70), il TAN (7,20%), il TAEG (7,44%),
l'indennità per ritardato pagamento (10% calcolata sull'importo delle mensilità scadute e impagate) e la penale per decadenza dal beneficio del termine (10% sul capitale residuo risultante dovuto)"; si evidenzia poi che la ricostruzione effettuata dalla controparte in relazione al rapporto di credito/debito intercorso tra la e il Sig. , anche con Controparte_1 Parte_1 riferimento alla materia degli interessi, è totalmente infondata, confusa, e non corrispondente alla reale situazione esistente tra la società opposta e il debitore sopra indicato.
4. In ultimo, relativamente al quarto motivo d'appello, la ricostruzione contabile effettuata dall'appellante è del tutto errata oltre che innovativa rispetto ad analoga eccezione effettuata in sede di giudizio di primo grado e quindi inammissibile.
All'udienza del 07.02.2025 la causa veniva assunta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per: “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'onere della prova.”
Parte appellante preliminarmente contesta un errore procedurale, in quanto, a suo dire, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere non assolto l'onere della prova in capo all'odierno appellato, il quale nel giudizio di primo grado -secondo la disciplina regolante il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo- sebbene formalmente rivestisse la qualità di convenuto, sostanzialmente ne assumeva la qualità di “attore” e, pertanto, era suo onore soddisfare l'onere probatorio relativamente alle domanda giudiziale esperita.
Nel caso di specie, sostiene l'appellante che “l'opponente ha espressamente contestato il credito azionato, sotto il profilo dei reiterati vizi lamentati e costituiva espresso onere dell'opposta comprovare la legittimità del proprio credito azionato, così come era espresso onere del giudicante di accertare, in via preliminare, l'esistenza del credito e, successivamente, valutare eventualmente la fondatezza delle specifiche eccezioni dell'opponente. Nel caso di specie, la documentazione offerta dalla opposta non era sufficiente
a ritenere fondata la prova del credito azionato.”
Il motivo è infondato.
Nello specifico è ictu oculi evidente come la società abbia prodotto sin dal primo CP_1 momento a sostegno della propria pretesa la documentazione comprovante il proprio diritto di credito e, conseguentemente, fondante la domanda di pagamento delle residue somme quale sorte capitale ed interessi per quanto rimasto impagato a seguito della stipula del contratto di finanziamento –prestito personale- chiesto da in data 25.10.2011 e concesso Parte_1 in data 4.11.2011.
Orbene, secondo gli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., è onore di chi vuol far valere un diritto in giudizio dar prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento, d'altro canto il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
inoltre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel caso di specie, l'odierno appellante non solo si limita ad un'eccezione generica “il contratto di finanziamento serviva ad estinguere altro e precedente contratto di finanziamento esistente tra le parti” ma non fornisce alcuna prova di quanto sostenuto;
mentre d'altro lato, e come già evidenziato, la società procedeva a produrre tutta la documentazione necessaria a CP_1 comprovare la legittimità e l'esatto ammontare del proprio credito.
Difatti, nel corso del giudizio di prima istanza la società depositava tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'intera evoluzione del rapporto di credito/debito esistente tra le parti fin dal suo sorgere, attraverso una descrizione dettagliata e analitica di tutte le voci contabili idonee ad individuare l'importo richiesto da e pienamente Controparte_1 corrispondente alla somma ingiunta dal Tribunale. Nello specifico produceva: il contratto di finanziamento;
l'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. n. 385/1993; la lettera di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora (racc. A/R), nonché il piano di ammortamento.
Tutta la suddetta documentazione si rivela estremamente conducente sotto il profilo probatorio e pertanto, deve ritenersi ampiamente soddisfatto l'onere probatorio richiesto ex art. 2697 C.C in capo all'attore nonché convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, la doglianza esperita dall'appellante si rileva priva di pregio ed infondata.
Con il secondo motivo d'appello la parte censura la sentenza di primo grado per: Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto destinato a saldare altra posizione debitoria.
L'appellante tramite il suddetto motivo “impugna e contesta la sentenza nella parte in cui ritiene di non accogliere la eccezione di nullità del contratto stipulato al fine di concedere nuova liquidità al cliente per estinguere integralmente un precedente contratto di finanziamento. Ed invero, il contratto concluso nel 2011 è stato, parzialmente, utilizzato a definizione del precedente contratto di finanziamento stipulato nell'anno 2007, contratto di finanziamento n. 200 940 345 150 13. I due contratti sono strettamente collegati sotto il profilo funzionale.”
Tramite il suddetto motivo di doglianza, per le ragioni esposte, l'istante sostiene vi sia una nullità per difetto di causa del contratto di finanziamento –prestito personale- n° 111111 del
2011.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, si rileva che la tale eccezione è stata esperita per la prima volta nel presente giudizio di appello, e, conseguentemente, essendo un'eccezione non rilevabile d'ufficio, secondo la disciplina legale contenuta nell'articolo 345, comma 2, c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
In ogni caso, il contratto sulla base del quale ha agito in via Controparte_1 monitoria per il recupero del proprio credito certificato -v. relativo estratto conto certificato dal diretto della filiale bancaria- è l'unico contratto in essere fra le parti ed è perfettamente valido ed efficace. Difatti, il ha presentato una richiesta di prestito personale in data Pt_1
25/10/2011; la suddetta richiesta, debitamente sottoscritta, veniva inoltrata ai funzionari di successivamente, a stretto giro, e cioè in data 04/11/2011, il Controparte_1 finanziamento veniva erogato e il contratto si perfezionava validamente ai sensi dell'art. 2 delle
Condizioni Generali del contratto. D'altro canto, l'appellante eccetto una contestazione generica, e- a differenza di quanto fatto dall'odierna parte appellata- non ha prodotto alcuna documentazione comprovante quanto sostenuto nel giudizio di primo grado, in violazione dell'articolo 2697 C.C., comma 2, a mente del quale “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”.
Pertanto, la suddetta eccezione, oltre che inammissibile, risulta anche infondata nel merito. Con il terzo motivo d'appello la parte censura la sentenza di primo grado per: Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto in merito alla previsione di tassi ultralegali ed usurari ed alla indeterminatezza del tasso passivo applicato in relazione al primo contratto concluso e poi saldato con il secondo finanziamento
L'attore con il seguente motivo di doglianza lamenta che “il tasso applicato dalla banca non
è inferiore al tasso soglia di usura indicato dalla Banca d'Italia, tenendo conto, per la determinazione dello stesso, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” e che “la clausola contrattuale degli interessi NON risponde quanto a determinatezza e/o determinabilità ai requisiti di “assoluta univocità” e pertanto di facile ed immediata comprensione dei criteri di calcolo ( c.c. 1284, terzo comma ) o se siano rilevabili i presupposti per l'applicazione della
Legge 154/92 e le sue conseguenze”;
Ebbene, alla luce delle contestazioni esperite dall'appellante, tra l'altro prive di qualsivoglia riscontro probatorio, si ritengono totalmente condivisibili le considerazioni svolte dal giudice di prime cure sul punto, che qui brevemente si richiamano “....Altresì generiche le ulteriori eccezioni circa l'indeterminatezza dei tassi pattuiti, non avendone parte opponente specificato le ragioni e dovendosi, peraltro, evidenziare che il contratto depositato in fase monitoria e nella presente fase di opposizione contempla l'ammontare del finanziamento (euro 60.000,00), il numero delle rate (108), l'ammontare di ogni singola rata (euro 805,70), il TAN (7,20%), il
TAEG (7,44%), l'indennità per ritardato pagamento (10% calcolata sull'importo delle mensilità scadute ed impagate) e la penale per decadenza dal beneficio del termine (10% sul capitale residuo risultante dovuto).....”
Come rilevato dal giudice di prima istanza, con motivazione logica e lineare, si dà atto che le condizioni contrattuali del presente contratto di finanziamento personale, sono tutte contenute nel relativo prospetto alla voce “CONDIZIONI ECONOMICHE”, dove in conformità alla normativa di settore “TUB”, vengono riportate tutte le informazioni previste. Difatti, nel citato prospetto, si riscontrano, oltre a già menzionati “TAN” e “TAEG”, anche l'importo totale degli interessi del finanziamento pari ad euro “21.702,00” e l'importo totale dovuto dal cliente pari ad euro “87.015,00”.
Inoltre, il TAEG della presente operazione di finanziamento è pienamente rispettoso della disciplina di cui al D.M. 8 luglio 1992. Articolo 2 rubricato “TASSO ANNUO EFFETTIVO
GLOBALE”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597-2020 hanno affermato il seguente principio: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Parte appellante, invece, ha solo genericamente dedotto l'usurarietà degli interessi applicati, senza specificare quali fossero le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, collegate all'erogazione del credito, di cui tenere conto nella determinazione della usurarietà.
Infine, si dà atto che la CTU tecnico contabile allegata da parte appellante non è ammissibile nel presente grado di giudizio, poiché da ritenersi documento/allegazione nuova, ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.
Con l'ultimo motivo d'appello si censura la sentenza di primo grado per: Violazione di legge
e difetto di motivazione in ordine alla nullità del contratto in merito alla indeterminatezza del tasso passivo applicato in relazione al contratto azionato.
Nello specifico l'attore lamenta la “indeterminatezza del tasso passivo applicato, in quanto lo stesso non prevede tutte le commissioni e remunerazioni connesse al credito.”
La suddetta doglianza, si fonda sulla circostanza che l'istituto di credito nel calcolare il TAEG dell'operazione pari al 7,44%, omette di considerare tra le voci di costo sottese alla formazione del suddetto indicatore percentuale di costo complessivo del finanziamento erogato, l'importo della polizza facoltativa di euro 5.313,60, la quale ripartita mensilmente sulle rate del finanziamento, comporta una rata mensile di rimborso del finanziamento pari a €. 805,67; la quale a sua volta determina un TAEG pari a 9,14%.
Ebbene, l'appellante omette di considerare che trattandosi di assicurazione facoltativa, il relativo costo non va calcolato ai fini della formazione dell'indice percentuale denominato
TAEG, giusto quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 lettera E del D.M.
8.7.1992. In proposito vedasi “ABF- Collegio di Napoli 16.10.2023 n.5195.” e “ABF- Collegio di coordinamento del 14 03. 2023 n. 2461”.
Spese legali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 52.001 a €
260.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del
13.8.2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate, in complessivi € 7.116,00 di cui € 1.489,00 per la fase di studio della controversia;
€
956,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 2.552,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi € 7.116,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svolta sulla piattaforma Microsoft Teams il 27.06.2025.
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito