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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 887/2020
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Impresa, così
composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 887/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.10.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del OGGETTO:
5 marzo 2025 senza concessione dei termini ex art 190 cpc Altri istituti di diritto d a societario
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Francesco Ferrara del foro di Brescia
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
con il patrocinio dell'avv. Giorgio Paris del foro di Brescia
APPELLATA
E contro Controparte_2
[...]
Rappresentati e difesi dall'avv. Gianantonio Taddei del foro di Brescia
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- Sezione
Specializzata Impresa in data 11.3.2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, voglia la ecc.ma
Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere con qualsivoglia statuizione le domande della società con condanna di alla CP_1 CP_1
restituzione della somma di € 71.728,07= pagata, con riserva di ripetizione, in forza della esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con gl'interessi dalla data dell'avvenuto pagamento, come da copia bonifico prodotta.
Spese di ambedue i gradi rifuse.
Riconoscersi in ogni caso la ritualità dell'intervento volontario ad adiuvandum di e della societa' CP_3 Controparte_4
[...]
[...]
In via principale e nel merito: Dichiarare inammissibile ex art 342 c.p.c. e comunque rigettare nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da avverso la sentenza n° Parte_1
665/2020 del 11.3.2020 del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa con conseguente conferma della medesima.
In ogni caso dichiarare inammissibile l'intervento Controparte_2
e per le ragioni in atti e/o comunque
[...] CP_3
respingersi le domande di accoglimento dell'appello principale da queste proposte in quanto, oltre che infondate, anche inammissibili siccome nuove e/o comunque provenienti da soggetto non contradditore e/o parte legittimata a stare in giudizio.
Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio.
Per e per CP_2 Controparte_2 CP_3
In via principale,
Accogliersi le conclusioni rassegnate dalla appellante
[...]
n riforma della impugnata sentenza. Parte_1
In ogni caso,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
(di seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia su istanza della società CP_1
(di seguito con il quale le è stato ingiunto il pagamento della
[...] CP_1 somma di euro 68.000,00 oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di un finanziamento soci.
Al riguardo ha esposto:
-che è stata socia per la quota di un terzo del capitale sociale CP_1
della Parte_1
-che dall'ultimo bilancio approvato non risulta sussistere alcun finanziamento da parte della o di altri soci e parimenti nulla risulta CP_1
in tal senso dal libro delle deliberazioni di assemblea;
-che, a fronte della pretesa di l'amministratore unico nominato il CP_1
12 ottobre 2015 ha chiesto informazioni al precedente amministratore,
e al precedente socio unico, CP_3 Controparte_2
(di seguito , i quali hanno escluso trattarsi di
[...] CP_2
finanziamento soci e hanno precisato che era stato l'amministratore unico della società ingiungente, a redigere la contabilità ed i Controparte_5
bilanci della tramite il suo studio di consulenza e che la Parte_1
permanenza in bilancio del finanziamento soci di era rimasta CP_1
inosservata a causa della fiducia riposta nei suoi confronti, ma che la verità
dei rapporti è quella emergente dall'ultimo bilancio approvato al
31.12.2014;
-che ove la sia effettivamente creditrice di il CP_1 Parte_1
precedente amministratore, sarebbe responsabile nei CP_3
confronti della società, avendone alterato il bilancio o redatto un bilancio non rispondente a verità, e ciò con il consenso del socio CP_2 Tanto premesso, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande di ha altresì chiamato direttamente in CP_1
giudizio e chiedendo, in CP_3 Controparte_2
via subordinata, ove la pretesa di si riveli fondata, la loro CP_1
condanna, in solido, a risarcire (rectius manlevare) quanto sia Parte_1
costretta a pagare a per capitale, interessi e spese. CP_1
Si è costituita in giudizio e, preliminarmente, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'estensione del contraddittorio in assenza di autorizzazione del giudice, nei confronti di e nel CP_2 CP_3
merito, ha dedotto che i versamenti effettuati in favore di Parte_1
risultavano già dalla documentazione prodotta nel procedimento monitorio e ha evidenziato che ha depositato nel 2015 due Parte_1
bilanci: il primo, in data 29.07.2015, nel quale compare espressamente il riferimento al prestito soci nella apposita voce “Debito verso soci per finanziamento”; il secondo in data 21.10.2015, a seguito dell'uscita di dalla compagine sociale (avvenuta il 12.10.2015) e della CP_1
variazione della composizione dell'organo gestorio, in cui l'importo è
stato classificato dal nuovo organo gestorio quale “Versamenti a copertura perdite”. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Si sono costituiti in giudizio anche e e CP_2 CP_3
hanno chiesto il rigetto delle pretese formulate dalla società opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
all'udienza del 30 maggio 2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza del 11.3.2020 il Tribunale ha, preliminarmente, ritenuto irrituale la chiamata diretta proposta dall'opponente nei confronti della società e di in assenza di previa richiesta CP_2 CP_3
di autorizzazione all'estensione del contraddittorio e dell'autorizzazione stessa da parte del Giudice, e ha dichiarato decaduta dalla Parte_1
facoltà di chiamare terzi in giudizio ed inidonea a determinare sanatoria l'intervenuta costituzione dei chiamati, escludendo che la stessa potesse valere come intervento volontario.
Nel merito, il Tribunale, ritenuto pacifico il trasferimento da a CP_1
di somme di denaro in misura pari ad euro 118.000,00 tra il Parte_1
2012 ed il 2013, e rilevato che in contestazione è la natura di tale versamento – prestito soci (con conseguente obbligo di restituzione) o apporto a fondo perduto (diretto a ripianare le perdite maturate) - ha evidenziato, a favore della qualificazione dell'operazione come finanziamento, che:
-i bilanci relativi all'esercizio 2012, 2013 e 2014 (prima versione), dai quali risulta che i versamenti sono stati iscritti tra i debiti della società
verso i soci, fanno prova contro la società, mentre il secondo bilancio
2014, che ha rettificato tale voce come “copertura perdite”, non può fare prova a suo favore;
-i due soci, titolari di quote differenti (1/3 e 2/3 , CP_1 CP_2
hanno effettuato versamenti di uguale entità, mentre i conferimenti, di norma avvengono in misura proporzionale alla partecipazione sociale;
-anche nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2012, al 31.12.2013 e alla prima versione di bilancio 2014 (depositata prima della fuoriuscita di dalla compagine sociale), si dà atto che i soci hanno effettuato CP_1
finanziamenti infruttiferi, sia pure per consentire alla società di estinguere i proprio debiti;
-i soci nel 2012 hanno rinunciato pro quota ad una parte dei finanziamenti effettuati ( euro 50.000), come risulta dalla delibera assembleare CP_1
del 12.12.2012;
-gli elementi indiziari evidenziati dal c.t.u. a favore della diversa natura di apporto di capitale sono irrilevanti, quanto all'assenza di un accordo scritto, mentre quanto al fatto che il credito vantato da a titolo di CP_1
finanziamento non sia stato opposto in compensazione verso a Parte_1
fronte del credito vantato da quest'ultima per la vendita a di un CP_1
immobile sociale, è stato allegato dai chiamati, le cui difese sono inutilizzabili, e solo richiamato da con la prima memoria Parte_1
istruttoria mediante sintetico rinvio integrale alla comparsa di costituzione dei terzi chiamati, sicché le considerazioni espresse dal c.t.u. sul punto su fatti che hanno trovato irrituale ingresso nel processo non possono essere oggetto di esame nel merito;
-analogamente non può tenersi conto delle valutazioni espresse dal c.t.u.
in ordine al carattere postergato o meno del finanziamento soci effettuato da atteso che anche su tale tema nulla ha dedotto e CP_1 Parte_1 allegato nei termini.
Qualificata pertanto l'erogazione della somma di euro 68.000 da parte di in favore di come finanziamento soci rimborsabile, da CP_1 Parte_1
ritenere certo, liquido ed esigibile, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa dei terzi, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite anche in favore dei terzi chiamati.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base di quattro Parte_1
motivi.
Si è costituita che ha chiesto che l'appello venga dichiarato CP_1
inammissibile ex artt. 342 cod.proc.civ. e rigettato.
Si sono costituiti e Controparte_2 CP_3
chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate dall'appellante in riforma della impugnata sentenza.
Alla udienza del 25 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter cod.proc.civ.
dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per decidere nel contraddittorio delle parti sull'istanza di rimessione in termini avanzata dal difensore dell'appellante.
Alla successiva udienza del 5 febbraio 2025, previa rinuncia alla concessione di nuovi termini, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art 342 c.p.c. dal momento che l'atto CP_1
introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare,
come emerge dalla sintesi già riportata dei motivi di gravame, sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che, in questo senso, si è pronunciata la Cassazione
a sezioni unite (27199/2017) che ha chiarito che <
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. da ultimo Cass. S.U. 36481/2022). Procedendo, dunque, con l'esame delle censure sollevate da Parte_1
con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia escluso che i finanziamenti dei soci potessero essere qualificati come versamenti in conto capitale e contesta le singole argomentazioni addotte dal primo giudice in favore della diversa qualificazione.
In particolare, l'appellante rileva che il bilancio è costituito da tre elaborati, per cui se un debito compare in bilancio nello stato patrimoniale non può essere classificato diversamente nella nota integrativa che è parte di esso, e in ogni caso si tratta di fatti successivi all'erogazione del finanziamento, mentre, secondo la giurisprudenza in materia, ha rilevanza preponderante il momento genetico del versamento, quale che sia la successiva qualificazione conferita nelle scritture contabili.
Rileva, a tal proposito, di avere in primo grado evidenziato che dal bilancio al 31.12.2011 risultava una perdita d'esercizio di (all'epoca Parte_1
Centro Daf S.r.l.) pari ad euro 103.690,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 19.389,00 e che nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio del 27 aprile 2012 il presidente aveva fatto presente la necessità
dell'integrale copertura della perdita da parte dei soci e gli era stato conferito mandato di riconvocare l'assemblea per ricapitalizzare la società, e ha sottolineato che proprio a seguito di tale deliberazione,
adottata con il consenso anche di i soci avevano effettuato i CP_1
versamenti oggetto di causa e che in tale occasione la società non si era impegnata alla restituzione. Sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo in mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, si può avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, redatto,
peraltro, in conflitto di interessi dal legale rappresentante di CP_1
Quanto agli altri argomenti valorizzati dal Tribunale, ne evidenzia il significato non univoco, mentre con riferimento alla mancata compensazione dell'asserito credito con parte del prezzo dell'immobile acquistato da sottolinea come l'unica spiegazione razionale sia CP_1
quella che le erogazioni eseguite dai soci nel corso del 2012 fossero in conto capitale di rischio.
Deduce inoltre che il Tribunale avrebbe errato escludendo dalla propria valutazione argomenti e ragioni diverse perché solo accennati e dedotti genericamente da Parte_1
Sostiene l'inapplicabilità nella specie del principio interpretativo di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., di tal che gli eventi successivi, diretti a modificare la portata e gli effetti del conferimento, sarebbero inefficaci essendo la destinazione non più modificabile, e lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel dare rilevanza esclusiva ai fatti successivi ignorando quelli anteriori e/o contestuali all'erogazione dei soci.
Con il secondo motivo la società appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere esigibile il credito ingiunto in quanto dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della c.t.u. è
emerso che versava nelle condizioni previste dal secondo Parte_1 comma dell'art. 2467 c.c. allorchè i soci, nel 2012, eseguirono i versamenti per cui è causa con la conseguenza che, anche ove ritenuti finanziamenti,
il relativo credito doveva ritenersi postergato e quindi non esigibile.
Censura, altresì, la affermazione del Tribunale secondo cui non Parte_1
avrebbe sollevato una formale eccezione ex art 2467 c.c., in quanto l'esigibilità è una qualità del credito che va accertata dal Giudice e la questione relativa alla postergazione, sulla quale, peraltro, le parti hanno ampiamente argomentato nelle conclusionali, avrebbe potuto essere anche sollevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. in quanto rilevante per la decisione.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle argomentazioni proposte dalle parti, confondendo le eccezioni proprie, soggette ai termini di decadenza, e le eccezioni improprie o mere argomentazioni, che possono essere fatte proprie dal giudice.
Censura altresì l'erronea attribuzione dell'onere della prova a carico dell'opponente in quanto sarebbe spettato all'opposta Parte_1 CP_1
[... provare sia che al momento dell'erogazione vi era stato il contestuale impegno alla restituzione, circostanza non provata e smentita dalla delibera assembleare, adottata all'unanimità, del 27 aprile 2012 e dal pagamento dell'immobile da parte di in luogo della CP_1
compensazione con il presunto credito, sia l'esigibilità del credito.
Con il quarto motivo la società appellante censura la dichiarazione di nullità della chiamata in giudizio dei terzi da parte di giudicata Parte_1
irrituale ed inidonea a valere come intervento volontario, sottolineando che i terzi chiamati avevano dichiarato di intervenire anche in modo autonomo e contestando che la nullità dell'atto di una parte possa essere idonea a provocare la nullità di un atto di altra parte, di per sé
perfettamente valido.
Contesta, inoltre, la violazione del terzo comma dell'art 156 c.p.c., avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo.
*****
Per ragioni di ordine logico-giuridico si procede in via preliminare all'esame dell'ultima doglianza.
Il quarto motivo è infondato e va respinto.
non ha censurato la statuizione del primo giudice sotto il profilo Parte_1
della irritualità della chiamata diretta in giudizio dei terzi da parte dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendosi limitata ad invocare il principio di cui all'ultimo comma dell'art 156 cpc che nella specie non può tuttavia operare, in ossequio al principio di diritto espresso recentemente dalla Suprema Corte, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la costituzione in giudizio del chiamato non può
sanare la nullità della chiamata in assenza della autorizzazione del giudice
<in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo
presuppone (che) un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è
stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio
l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello
scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere
effetto sanante>> (cfr. Cass. civile sez. III, 12/03/2024, n.6503).
Difetta, poi, l'interesse di ad impugnare la statuizione del Parte_1
Tribunale secondo cui la costituzione in giudizio dei terzi <non può
valere nemmeno come intervento volontario>>, poiché in questo caso l'appellante censura non già la dichiarazione di nullità della chiamata diretta dei terzi da essa effettuata, bensì gli effetti che tale nullità produce sul diritto dei terzi ad intervenire in giudizio, della cui lesione solo questi ultimi potevano dolersi.
Al riguardo va rilevato che i terzi chiamati si sono costituiti in giudizio senza nulla eccepire in ordine alla loro chiamata diretta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e senza precisare che la loro costituzione dovesse essere in ogni caso intesa quale intervento volontario adesivo, che sarebbe stato peraltro incompatibile con la richiesta di rigetto della domanda di manleva proposta nei loro confronti dalla chiamante
Parte_1
A fronte, poi, dell'eccezione relativa alla inammissibilità della loro chiamata diretta sollevata da nella comparsa di costituzione e CP_1
risposta in primo grado, alla prima udienza del 6 ottobre 2016 il difensore dei terzi chiamati ha dichiarato di rimettersi al giudizio del Tribunale in ordine alla loro chiamata in causa, chiedendo di considerare la costituzione dei terzi come intervento autonomo adesivo alle ragioni dell'opponente.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato la decadenza di dalla facoltà di chiamare terzi, non sanabile neppure dalla Parte_1
costituzione in giudizio, che <
volontario>>.
Avverso tale statuizione i terzi chiamati non hanno proposto appello,
neppure in via incidentale: la loro estraneità al giudizio, anche come intervenuti, è quindi coperta dal giudicato e tutte le loro difese, come già
affermato dal primo giudice, sono da considerare tamquam non essent e non saranno esaminate.
Tanto premesso, gli altri tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, citato anche dalle parti, <L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano
alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il
conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una
determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto
non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o
altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un
credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei
limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al
capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori
sociali e per la posizione del socio quale residual claimant (Cass. 9
dicembre 2015, n. 24861; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758). La
qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della
volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è
onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione
dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto
dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità
pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi
(Cass. 8 giugno 2018, n. 15035; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471; Cass. 3
dicembre 2014, n. 25585; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758 cit., ove i
richiami a Cass. 30 marzo 2007, n. 7980 e a Cass. 6 luglio 2001 n. 9209).
Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione
dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel
bilancio (Cass. 8 giugno 2018, n. 15035 cit.; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471
cit.; Cass. 13 agosto 2008, n. 21563)>> (cfr. Cass. civile sez. I,
20/04/2020 n.7919).
A tal riguardo la società appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il momento genetico del rapporto che diede origine alle erogazioni, in particolare il bilancio al 31.12.2011 ed il verbale dell'assemblea della società del 27 aprile 2012, dai quali risultava una perdita di esercizio ed un patrimonio netto negativo a seguito del quale l'assemblea aveva dato mandato al presidente di convocare l'assemblea allo scopo di ricapitalizzare la società e che proprio a seguito di tale deliberazione erano stati eseguiti i versamenti per cui è causa ragion per cui si deve presumere che i soci avessero inteso ricapitalizzare la società.
La censura non può essere condivisa.
E' vero che il bilancio al 31.12.2011 (cfr. doc. 8 di parte appellante)
evidenzia una perdita di euro 103.690,00 e nella nota integrativa si dà atto che “la società si trova quindi nella fattispecie prevista dall'art. 2482-ter
del codice civile a seguito dell'integrale annullamento del capitale
sociale; vi è quindi la necessità che i soci procedano con conferimenti di
capitale che, oltre che coprire dal punto di vista contabile la suddetta
perdita, permettano una corrispondente riduzione dell'esposizione
bancaria”. Risulta altresì dalla lettura del verbale del 27 aprile 2012 di approvazione del bilancio (cfr. doc. 8, cit) che l'assemblea, preso atto di tale situazione, ha dato mandato all'amministratore di provvedere a convocare l'assemblea per ricapitalizzare la società, ed il verbale risulta sottoscritto, quale segretario, dal legale rappresentante della società
appellata, che ne era dunque sicuramente a conoscenza. Controparte_5
L'assemblea ex art 2482 ter cpc, che avrebbe dovuto essere convocata senza indugio per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo, non è stata, tuttavia, convocata,
sicché il fatto che dopo l'assemblea del 27 aprile 2012 entrambi i soci abbiano eseguito versamenti in favore della società - peraltro indicati come
“finanziamento socio” o “finanziamento infruttifero socio” e in eguale entità pur essendo i soci titolari di quote differenti (cfr. contabili di bonifico all. 4 alla ctu) – non è un dato univoco che, di per sè solo, possa condurre a ricostruire la volontà dei soci nel senso di effettuare versamenti in conto ricapitalizzazione della società, atteso che a tal fine sarebbe stata necessaria la convocazione di un'apposita assemblea.
Non può dunque ritenersi che dal bilancio al 31.12.2011 e dal successivo verbale di approvazione del 27 aprile 2012 possa trarsi la chiara ed univoca volontà delle parti nel senso voluto dall'appellante.
In senso contrario depone, infatti, la nota integrativa al bilancio al
31.12.2012, in cui, pur facendosi riferimento alle perdite del 2011 ed al risultato gestionale del 2012, si dà atto che tale situazione aveva in effetti comportato la necessità per i soci di procedere alla ricapitalizzazione della società ma che a tal fine essi, che avevano già effettuato un finanziamento infruttifero per estinguere il debito a breve termine della società, avevano provveduto rinunciando pro-quota, per un importo complessivo pari ad euro 150.000,00, al predetto finanziamento, residuando pertanto un finanziamento soci per euro 62.000,00. Ciò è conforme a quanto risulta dal bilancio di esercizio al 31.12.2012, nel quale l'eccesso rispetto alla somma destinata a coprire le perdite pregresse è stato contabilizzato fra i debiti verso terzi alla voce debiti verso finanziamento soci e nei bilanci dei soci è stato contabilizzato come credito immobilizzato e/o circolante.
Le erogazioni effettuate originariamente a titolo di finanziamento possono, infatti, essere successivamente convertite, in tutto o in parte, dai soci che le abbiano eseguite in contributi in conto capitale o a fondo perduto, mediante rinunzia a crediti a favore della società in modo da provvedere alla copertura delle perdite e scongiurare così l'applicazione degli artt.2446-2447 c.c. Ciò deve avvenire per volontà dei soci eroganti e risultare, come è appunto avvenuto nel caso in esame, in modo chiaro e inequivoco, non potendo la società altrimenti disporne per finalità diverse da quella originariamente impressa loro dai medesimi soggetti eroganti.
Tale elemento appare di particolare rilevanza in favore della tesi del finanziamento, posto che il fatto che i soci abbiano espressamente rinunciato ad una parte della somma erogata destinandola a coprire le perdite pregresse e di nuova formazione, presuppone che in origine la somma fosse stata versata con l'intesa che dovesse essere in seguito restituita.
Anche il fatto che la somma sia stata erogata dai soci in parti uguali e non
pro quota, depone per tale interpretazione, come già evidenziato dal
Tribunale, poiché, in caso contrario, sarebbe stata danneggiata CP_1
dalla iscrizione a riserva in conto capitale o per copertura perdite, posto che l'eventuale distribuzione in futuro sarebbe avvenuta in proporzione alla quota detenuta, pari ad 1/3, indipendentemente dalla quota apportata.
In senso contrario ritiene la Corte che non sia decisivo l'argomento svolto dall'appellante relativo alla non attendibilità delle scritture contabili di riportanti l'indicazione dei versamenti come debito della società Parte_1
verso i soci in quanto tenute da il quale, in veste di Controparte_5
consulente sia della società che dei soci, sarebbe stato in conflitto di interessi: se è vero che, per affermazione, mai contestata, di il Parte_1
ha curato la contabilità della società e dei soci e la formazione dei CP_5
bilanci relativi agli anni 2012, 2013 e la prima versione del bilancio 2014
(cfr. all.ti 14, 15, 16, 17 di , in cui la somma erogata dai soci risulta CP_1
indicata come “debito verso soci per finanziamenti”, è pur vero che il medesimo aveva predisposto anche il bilancio 2011 in cui risultava la perdita di 103.690,00 e lo aveva approvato all'assemblea del 27 aprile
2012, sottoscrivendo anche il verbale in qualità di segretario, verbale in cui si dà atto della necessità di ricapitalizzare la società. In ogni caso, al di là della sua materiale redazione, il bilancio viene predisposto dall'amministratore che se ne assume ex art 2476 cc la responsabilità;
inoltre, i bilanci 2012 e 2013 sono stati approvati all'unanimità
dall'assemblea dei soci, e non risulta credibile che l'altro socio,
[...]
non si sia accorto della pretesa errata appostazione Controparte_2
in bilancio, esplicitata anche a verbale, ove essa non fosse stata corrispondente alla volontà di entrambi i soci.
Quanto all'assenza, nel contratto di cessione delle quote di a CP_1
di qualsiasi richiamo al credito del cedente derivante dal CP_2
finanziamento, evidenzia la Corte che non esiste alcun obbligo di indicare nel contratto di cessione l'esistenza di finanziamenti, tenuto, peraltro,
conto che il debito della società verso il socio uscente risultava dai bilanci approvati da acquirente della quota, e che, come affermato CP_2
dalla Suprema Corte con sentenza n. 15049 del 29 luglio 2015, il trasferimento della partecipazione sociale non include necessariamente anche il diritto di credito del socio cedente alla restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, che può, pertanto,
rimanere in capo al cedente.
Per quanto riguarda, poi, la mancata compensazione del credito che sostiene di vantare a titolo di finanziamento con il credito vantato CP_1
da a titolo di prezzo per la vendita di un immobile a Parte_1 CP_1
argomento che l'appellante spende a favore della natura di conferimento dell'erogazione, appare sufficiente rilevare che, sicuramente alla data della vendita (novembre 2014), il credito di non poteva essere CP_1
compensato in quanto non esigibile poiché postergato.
Appare, poi, significativo, come già sottolineato dal primo giudice, che nei bilanci relativi all'esercizio 2012, 2013 e nella prima versione del bilancio
2014, oltre che nelle relative note integrative, l'erogazione sia stata iscritta alla voce “debito verso soci” e solo dopo la fuoriuscita di dalla CP_1
compagine societaria, si sia provveduto, senza che di ciò ne sia stata data giustificazione alcuna, alla rettifica della qualificazione della suddetta erogazione da “debito verso soci” a “copertura perdite”. Nel verbale del
22 settembre 2015, redatto dall'allora amministratore e CP_3
sottoscritto dal socio unico si dà , infatti, semplicemente CP_2
atto che si procedeva al deposito di un nuovo bilancio al 31.12.2014 “per correggere errori materiali e di imputazioni presenti in quello depositato in precedenza”, ma tale correzione è in realtà consistita nella diversa ed appostazione dei versamenti in precedenza fatti dai soci dalla voce “Debiti verso soci” – che avrebbe comportato l'obbligo restitutorio nei confronti di fuoriuscita dalla compagine societaria – alla voce “copertura CP_1
perdite”, con conseguente venire meno di tale obbligo per la società.
A ciò si aggiunga che la seconda versione del bilancio al 31.12.2014 ed i verbali di assemblea del 4.8.2015 e del 22.9.2015 sono successivi al momento in cui faceva parte della compagine societaria e non CP_1
sono quindi utili a comprendere la volontà dei soci.
Rileva, in ogni caso, la Corte che in una precedente delibera di assemblea di in data 4 agosto 2015, all'indomani della fuoriuscita di Parte_1
il socio unico ha provveduto unilateralmente a CP_1 CP_2
qualificare i versamenti effettuati dai soci nei precedenti esercizi 2012,
2013 e 2014 e fino ad allora iscritti in bilancio come debiti verso i soci,
come “poste di patrimonio netto e precisamente versamenti in conto copertura perdite”, a rinunciare irrevocabilmente “al rimborso degli stessi”
e ad “accettare la dichiarazione di remissione di debito” da parte del socio unico “con conseguente estinzione del debito in capo” alla società
debitrice: ciò conferma come la volontà dei soci in origine, al momento dei versamenti, fosse proprio quella finanziaria, con obbligo restitutorio a carico della società, non avendo altrimenti alcun senso la previsione della rinuncia al rimborso e remissione del debito da parte del socio che aveva effettuato (una parte di) tali versamenti.
La denominazione “finanziamento soci” dell'erogazione effettuata da entrambi i soci dell'allora Centro Daf srl, ora , si ritrova altresì Parte_1 nella contabilità di quest'ultima, in particolare nel partitario del contribuente;
inoltre, vi è totale coincidenza tra la contabilizzazione nei predetti bilanci della società dei versamenti come “Debiti verso terzi” o
“debiti verso soci per finanziamenti”, e la contabilizzazione dei medesimi versamenti nei bilanci dei soci e come “Crediti CP_1 CP_2
verso Centro Daf” nell'attivo dello Stato patrimoniale.
Per non tacere del fatto che nel bilancio al 31.12.2014 del socio CP_2
imanga la indicazione del “trattasi del credito per un finanziamento
[...]
infruttifero effettuato alla società controllata CENTRO DAF SRL”, in contrasto, quindi, con la “correzione” del bilancio al 31.12.2014 della effettuata dallo stesso socio. Parte_1
In favore della tesi dell'appellante non può, infine, valere l'argomento per cui le operazioni di finanziamento effettuate dai soci non risultino da atto scritto o da verbale di assemblea, atteso che il contratto di mutuo non deve necessariamente essere redatto in forma scritta, è pacifica l'avvenuta erogazione della somma e sussistevano le condizioni previste dal TUB per l'ammissibilità del finanziamento soci (previsto dall'art 5 dello statuto della società, era socio da più di tre mesi e la sua partecipazione CP_1
era superiore al 2%), mentre alla mancata previsione di un termine per la restituzione era possibile supplire con la procedura prevista dall'art. 1817
c.c.
Giova, infine, evidenziare che anche a ritenere che tutti gli elementi sopra illustrati non siano suscettibili di una lettura univoca e non possano, quindi, condurre a ricostruire la “chiara manifestazione di volontà delle parti” nei termini della natura di finanziamento dei versamenti effettuati,
in ossequio al principio consolidato della giurisprudenza sopra riportato dovrebbe farsi riferimento ai dati risultanti dai bilanci nel momento in cui gli stessi sono stati effettuati.
Come ampiamente si è illustrato, nei bilanci di regolarmente Parte_1
approvati dai soci e depositati presso il Registro delle Imprese, relativi agli esercizi 2012, 2013 e la prima versione del bilancio relativo all'esercizio
2014, le erogazioni risultano iscritte alla voce “debito verso soci” e ciò fa prova ai sensi dell'art. 2709 c.c., come evidenziato dal Tribunale, contro la società stessa, non potendo essa, invece, invocare a suo favore le risultanze del bilancio rettificato 2014.
Non è oggetto di contestazione da parte di e in ogni caso risulta CP_1
chiaramente dai bilanci 2011 e 2012 e dal verbale di approvazione del bilancio al 27 aprile 2012 nonché dalle risultanze della ctu, che i predetti finanziamenti siano stati erogati dai soci in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o comunque in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento, con conseguente postergazione del loro rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori terzi ai sensi del secondo comma dell'art. 2467 c.c., rilevabile anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 15.5.2019 n. 12994).
Una delle situazioni suddette deve sussistere non solo al momento del finanziamento ma anche a quello in cui è chiesto il rimborso;
sicché <<
nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c.: non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito>> (Cass. 12994/2019).
né con l'atto di citazione in opposizione e neppure con la Parte_1
memoria ex art 183, comma 6, n. 1 cpc, ha mai allegato il perdurare della insufficienza del patrimonio alla data di notifica del decreto ingiuntivo e in data <> (in verità, non aveva allegato tale condizione neppure con riferimento alla data del finanziamento) e, in ogni caso, non sarebbe stato sufficiente, al fine di provare la attualità della situazione di crisi, fare riferimento alla situazione economica e patrimoniale o dedurre la “permanenza della crisi societaria”, senza indicare quali ne siano le prove. Né l'appellante può lamentare la impossibilità di assolvere all'onere di provare il perdurare di tale situazione entro i termini dell'art. 183 sesto comma cod.proc.civ., atteso che, ove sopravvenuti, i presupposti per la postergazione avrebbero potuto essere provati, non essendovi alcuna preclusione alla produzione di documenti di formazione successiva alla scadenza di tali termini.
Non può poi sottacersi che tale vincolo di postergazione può ritenersi rimosso per effetto del compimento di nuove operazioni immobiliari da parte del nuovo socio unico , come si evince dal Controparte_6
bilancio al 31.12.2016 della (cfr. doc. 25 allegato alla ctu) da Parte_1
cui risulta un patrimonio netto di euro 101.122,00, ricavi per euro
126.000,00, un utile netto di euro 27.780,00.
La società appellante non può dunque rifiutare all'ex socio il CP_1
rimborso del finanziamento effettuato non risultando provata la persistenza di una delle condizioni di inesigibilità del credito previste dall'art. 2467 c.c.
A ciò non osta, infatti, che nelle conclusioni rassegnate nel CP_1
presente grado, abbia chiesto solo la conferma della sentenza impugnata senza riproporre le conclusioni svolte in primo grado, in particolare senza insistere nella domanda subordinata di condanna di al Parte_1
pagamento delle somme già richieste con il decreto ingiuntivo,
rinunciando così a tale domanda.
La sentenza appellata ha, infatti, rigettato l'opposizione confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, e il rigetto dell'appello comporta la conferma integrale della sentenza impugnata che ha accolto la domanda principale dell'ingiungente.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.5 5/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001 ad €
260.000,00), ad eccezione della fase istruttoria in considerazione della minima attività svolta, per la quale si applicano i valori minimi.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione Specializzata Impresa – del
11.3.2020;
e CP_7 Parte_1 CP_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2163,00 per la “fase di trattazione”
ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 887/2020
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Impresa, così
composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 887/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.10.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del OGGETTO:
5 marzo 2025 senza concessione dei termini ex art 190 cpc Altri istituti di diritto d a societario
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Francesco Ferrara del foro di Brescia
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
con il patrocinio dell'avv. Giorgio Paris del foro di Brescia
APPELLATA
E contro Controparte_2
[...]
Rappresentati e difesi dall'avv. Gianantonio Taddei del foro di Brescia
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- Sezione
Specializzata Impresa in data 11.3.2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, voglia la ecc.ma
Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere con qualsivoglia statuizione le domande della società con condanna di alla CP_1 CP_1
restituzione della somma di € 71.728,07= pagata, con riserva di ripetizione, in forza della esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con gl'interessi dalla data dell'avvenuto pagamento, come da copia bonifico prodotta.
Spese di ambedue i gradi rifuse.
Riconoscersi in ogni caso la ritualità dell'intervento volontario ad adiuvandum di e della societa' CP_3 Controparte_4
[...]
[...]
In via principale e nel merito: Dichiarare inammissibile ex art 342 c.p.c. e comunque rigettare nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da avverso la sentenza n° Parte_1
665/2020 del 11.3.2020 del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa con conseguente conferma della medesima.
In ogni caso dichiarare inammissibile l'intervento Controparte_2
e per le ragioni in atti e/o comunque
[...] CP_3
respingersi le domande di accoglimento dell'appello principale da queste proposte in quanto, oltre che infondate, anche inammissibili siccome nuove e/o comunque provenienti da soggetto non contradditore e/o parte legittimata a stare in giudizio.
Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio.
Per e per CP_2 Controparte_2 CP_3
In via principale,
Accogliersi le conclusioni rassegnate dalla appellante
[...]
n riforma della impugnata sentenza. Parte_1
In ogni caso,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
(di seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia su istanza della società CP_1
(di seguito con il quale le è stato ingiunto il pagamento della
[...] CP_1 somma di euro 68.000,00 oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di un finanziamento soci.
Al riguardo ha esposto:
-che è stata socia per la quota di un terzo del capitale sociale CP_1
della Parte_1
-che dall'ultimo bilancio approvato non risulta sussistere alcun finanziamento da parte della o di altri soci e parimenti nulla risulta CP_1
in tal senso dal libro delle deliberazioni di assemblea;
-che, a fronte della pretesa di l'amministratore unico nominato il CP_1
12 ottobre 2015 ha chiesto informazioni al precedente amministratore,
e al precedente socio unico, CP_3 Controparte_2
(di seguito , i quali hanno escluso trattarsi di
[...] CP_2
finanziamento soci e hanno precisato che era stato l'amministratore unico della società ingiungente, a redigere la contabilità ed i Controparte_5
bilanci della tramite il suo studio di consulenza e che la Parte_1
permanenza in bilancio del finanziamento soci di era rimasta CP_1
inosservata a causa della fiducia riposta nei suoi confronti, ma che la verità
dei rapporti è quella emergente dall'ultimo bilancio approvato al
31.12.2014;
-che ove la sia effettivamente creditrice di il CP_1 Parte_1
precedente amministratore, sarebbe responsabile nei CP_3
confronti della società, avendone alterato il bilancio o redatto un bilancio non rispondente a verità, e ciò con il consenso del socio CP_2 Tanto premesso, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande di ha altresì chiamato direttamente in CP_1
giudizio e chiedendo, in CP_3 Controparte_2
via subordinata, ove la pretesa di si riveli fondata, la loro CP_1
condanna, in solido, a risarcire (rectius manlevare) quanto sia Parte_1
costretta a pagare a per capitale, interessi e spese. CP_1
Si è costituita in giudizio e, preliminarmente, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'estensione del contraddittorio in assenza di autorizzazione del giudice, nei confronti di e nel CP_2 CP_3
merito, ha dedotto che i versamenti effettuati in favore di Parte_1
risultavano già dalla documentazione prodotta nel procedimento monitorio e ha evidenziato che ha depositato nel 2015 due Parte_1
bilanci: il primo, in data 29.07.2015, nel quale compare espressamente il riferimento al prestito soci nella apposita voce “Debito verso soci per finanziamento”; il secondo in data 21.10.2015, a seguito dell'uscita di dalla compagine sociale (avvenuta il 12.10.2015) e della CP_1
variazione della composizione dell'organo gestorio, in cui l'importo è
stato classificato dal nuovo organo gestorio quale “Versamenti a copertura perdite”. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Si sono costituiti in giudizio anche e e CP_2 CP_3
hanno chiesto il rigetto delle pretese formulate dalla società opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
all'udienza del 30 maggio 2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza del 11.3.2020 il Tribunale ha, preliminarmente, ritenuto irrituale la chiamata diretta proposta dall'opponente nei confronti della società e di in assenza di previa richiesta CP_2 CP_3
di autorizzazione all'estensione del contraddittorio e dell'autorizzazione stessa da parte del Giudice, e ha dichiarato decaduta dalla Parte_1
facoltà di chiamare terzi in giudizio ed inidonea a determinare sanatoria l'intervenuta costituzione dei chiamati, escludendo che la stessa potesse valere come intervento volontario.
Nel merito, il Tribunale, ritenuto pacifico il trasferimento da a CP_1
di somme di denaro in misura pari ad euro 118.000,00 tra il Parte_1
2012 ed il 2013, e rilevato che in contestazione è la natura di tale versamento – prestito soci (con conseguente obbligo di restituzione) o apporto a fondo perduto (diretto a ripianare le perdite maturate) - ha evidenziato, a favore della qualificazione dell'operazione come finanziamento, che:
-i bilanci relativi all'esercizio 2012, 2013 e 2014 (prima versione), dai quali risulta che i versamenti sono stati iscritti tra i debiti della società
verso i soci, fanno prova contro la società, mentre il secondo bilancio
2014, che ha rettificato tale voce come “copertura perdite”, non può fare prova a suo favore;
-i due soci, titolari di quote differenti (1/3 e 2/3 , CP_1 CP_2
hanno effettuato versamenti di uguale entità, mentre i conferimenti, di norma avvengono in misura proporzionale alla partecipazione sociale;
-anche nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2012, al 31.12.2013 e alla prima versione di bilancio 2014 (depositata prima della fuoriuscita di dalla compagine sociale), si dà atto che i soci hanno effettuato CP_1
finanziamenti infruttiferi, sia pure per consentire alla società di estinguere i proprio debiti;
-i soci nel 2012 hanno rinunciato pro quota ad una parte dei finanziamenti effettuati ( euro 50.000), come risulta dalla delibera assembleare CP_1
del 12.12.2012;
-gli elementi indiziari evidenziati dal c.t.u. a favore della diversa natura di apporto di capitale sono irrilevanti, quanto all'assenza di un accordo scritto, mentre quanto al fatto che il credito vantato da a titolo di CP_1
finanziamento non sia stato opposto in compensazione verso a Parte_1
fronte del credito vantato da quest'ultima per la vendita a di un CP_1
immobile sociale, è stato allegato dai chiamati, le cui difese sono inutilizzabili, e solo richiamato da con la prima memoria Parte_1
istruttoria mediante sintetico rinvio integrale alla comparsa di costituzione dei terzi chiamati, sicché le considerazioni espresse dal c.t.u. sul punto su fatti che hanno trovato irrituale ingresso nel processo non possono essere oggetto di esame nel merito;
-analogamente non può tenersi conto delle valutazioni espresse dal c.t.u.
in ordine al carattere postergato o meno del finanziamento soci effettuato da atteso che anche su tale tema nulla ha dedotto e CP_1 Parte_1 allegato nei termini.
Qualificata pertanto l'erogazione della somma di euro 68.000 da parte di in favore di come finanziamento soci rimborsabile, da CP_1 Parte_1
ritenere certo, liquido ed esigibile, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa dei terzi, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite anche in favore dei terzi chiamati.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base di quattro Parte_1
motivi.
Si è costituita che ha chiesto che l'appello venga dichiarato CP_1
inammissibile ex artt. 342 cod.proc.civ. e rigettato.
Si sono costituiti e Controparte_2 CP_3
chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate dall'appellante in riforma della impugnata sentenza.
Alla udienza del 25 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter cod.proc.civ.
dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per decidere nel contraddittorio delle parti sull'istanza di rimessione in termini avanzata dal difensore dell'appellante.
Alla successiva udienza del 5 febbraio 2025, previa rinuncia alla concessione di nuovi termini, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art 342 c.p.c. dal momento che l'atto CP_1
introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare,
come emerge dalla sintesi già riportata dei motivi di gravame, sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che, in questo senso, si è pronunciata la Cassazione
a sezioni unite (27199/2017) che ha chiarito che <
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. da ultimo Cass. S.U. 36481/2022). Procedendo, dunque, con l'esame delle censure sollevate da Parte_1
con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia escluso che i finanziamenti dei soci potessero essere qualificati come versamenti in conto capitale e contesta le singole argomentazioni addotte dal primo giudice in favore della diversa qualificazione.
In particolare, l'appellante rileva che il bilancio è costituito da tre elaborati, per cui se un debito compare in bilancio nello stato patrimoniale non può essere classificato diversamente nella nota integrativa che è parte di esso, e in ogni caso si tratta di fatti successivi all'erogazione del finanziamento, mentre, secondo la giurisprudenza in materia, ha rilevanza preponderante il momento genetico del versamento, quale che sia la successiva qualificazione conferita nelle scritture contabili.
Rileva, a tal proposito, di avere in primo grado evidenziato che dal bilancio al 31.12.2011 risultava una perdita d'esercizio di (all'epoca Parte_1
Centro Daf S.r.l.) pari ad euro 103.690,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 19.389,00 e che nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio del 27 aprile 2012 il presidente aveva fatto presente la necessità
dell'integrale copertura della perdita da parte dei soci e gli era stato conferito mandato di riconvocare l'assemblea per ricapitalizzare la società, e ha sottolineato che proprio a seguito di tale deliberazione,
adottata con il consenso anche di i soci avevano effettuato i CP_1
versamenti oggetto di causa e che in tale occasione la società non si era impegnata alla restituzione. Sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo in mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, si può avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, redatto,
peraltro, in conflitto di interessi dal legale rappresentante di CP_1
Quanto agli altri argomenti valorizzati dal Tribunale, ne evidenzia il significato non univoco, mentre con riferimento alla mancata compensazione dell'asserito credito con parte del prezzo dell'immobile acquistato da sottolinea come l'unica spiegazione razionale sia CP_1
quella che le erogazioni eseguite dai soci nel corso del 2012 fossero in conto capitale di rischio.
Deduce inoltre che il Tribunale avrebbe errato escludendo dalla propria valutazione argomenti e ragioni diverse perché solo accennati e dedotti genericamente da Parte_1
Sostiene l'inapplicabilità nella specie del principio interpretativo di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., di tal che gli eventi successivi, diretti a modificare la portata e gli effetti del conferimento, sarebbero inefficaci essendo la destinazione non più modificabile, e lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel dare rilevanza esclusiva ai fatti successivi ignorando quelli anteriori e/o contestuali all'erogazione dei soci.
Con il secondo motivo la società appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere esigibile il credito ingiunto in quanto dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della c.t.u. è
emerso che versava nelle condizioni previste dal secondo Parte_1 comma dell'art. 2467 c.c. allorchè i soci, nel 2012, eseguirono i versamenti per cui è causa con la conseguenza che, anche ove ritenuti finanziamenti,
il relativo credito doveva ritenersi postergato e quindi non esigibile.
Censura, altresì, la affermazione del Tribunale secondo cui non Parte_1
avrebbe sollevato una formale eccezione ex art 2467 c.c., in quanto l'esigibilità è una qualità del credito che va accertata dal Giudice e la questione relativa alla postergazione, sulla quale, peraltro, le parti hanno ampiamente argomentato nelle conclusionali, avrebbe potuto essere anche sollevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. in quanto rilevante per la decisione.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle argomentazioni proposte dalle parti, confondendo le eccezioni proprie, soggette ai termini di decadenza, e le eccezioni improprie o mere argomentazioni, che possono essere fatte proprie dal giudice.
Censura altresì l'erronea attribuzione dell'onere della prova a carico dell'opponente in quanto sarebbe spettato all'opposta Parte_1 CP_1
[... provare sia che al momento dell'erogazione vi era stato il contestuale impegno alla restituzione, circostanza non provata e smentita dalla delibera assembleare, adottata all'unanimità, del 27 aprile 2012 e dal pagamento dell'immobile da parte di in luogo della CP_1
compensazione con il presunto credito, sia l'esigibilità del credito.
Con il quarto motivo la società appellante censura la dichiarazione di nullità della chiamata in giudizio dei terzi da parte di giudicata Parte_1
irrituale ed inidonea a valere come intervento volontario, sottolineando che i terzi chiamati avevano dichiarato di intervenire anche in modo autonomo e contestando che la nullità dell'atto di una parte possa essere idonea a provocare la nullità di un atto di altra parte, di per sé
perfettamente valido.
Contesta, inoltre, la violazione del terzo comma dell'art 156 c.p.c., avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo.
*****
Per ragioni di ordine logico-giuridico si procede in via preliminare all'esame dell'ultima doglianza.
Il quarto motivo è infondato e va respinto.
non ha censurato la statuizione del primo giudice sotto il profilo Parte_1
della irritualità della chiamata diretta in giudizio dei terzi da parte dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendosi limitata ad invocare il principio di cui all'ultimo comma dell'art 156 cpc che nella specie non può tuttavia operare, in ossequio al principio di diritto espresso recentemente dalla Suprema Corte, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la costituzione in giudizio del chiamato non può
sanare la nullità della chiamata in assenza della autorizzazione del giudice
<in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo
presuppone (che) un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è
stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio
l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello
scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere
effetto sanante>> (cfr. Cass. civile sez. III, 12/03/2024, n.6503).
Difetta, poi, l'interesse di ad impugnare la statuizione del Parte_1
Tribunale secondo cui la costituzione in giudizio dei terzi <non può
valere nemmeno come intervento volontario>>, poiché in questo caso l'appellante censura non già la dichiarazione di nullità della chiamata diretta dei terzi da essa effettuata, bensì gli effetti che tale nullità produce sul diritto dei terzi ad intervenire in giudizio, della cui lesione solo questi ultimi potevano dolersi.
Al riguardo va rilevato che i terzi chiamati si sono costituiti in giudizio senza nulla eccepire in ordine alla loro chiamata diretta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e senza precisare che la loro costituzione dovesse essere in ogni caso intesa quale intervento volontario adesivo, che sarebbe stato peraltro incompatibile con la richiesta di rigetto della domanda di manleva proposta nei loro confronti dalla chiamante
Parte_1
A fronte, poi, dell'eccezione relativa alla inammissibilità della loro chiamata diretta sollevata da nella comparsa di costituzione e CP_1
risposta in primo grado, alla prima udienza del 6 ottobre 2016 il difensore dei terzi chiamati ha dichiarato di rimettersi al giudizio del Tribunale in ordine alla loro chiamata in causa, chiedendo di considerare la costituzione dei terzi come intervento autonomo adesivo alle ragioni dell'opponente.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato la decadenza di dalla facoltà di chiamare terzi, non sanabile neppure dalla Parte_1
costituzione in giudizio, che <
volontario>>.
Avverso tale statuizione i terzi chiamati non hanno proposto appello,
neppure in via incidentale: la loro estraneità al giudizio, anche come intervenuti, è quindi coperta dal giudicato e tutte le loro difese, come già
affermato dal primo giudice, sono da considerare tamquam non essent e non saranno esaminate.
Tanto premesso, gli altri tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, citato anche dalle parti, <L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano
alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il
conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una
determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto
non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o
altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un
credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei
limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al
capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori
sociali e per la posizione del socio quale residual claimant (Cass. 9
dicembre 2015, n. 24861; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758). La
qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della
volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è
onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione
dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto
dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità
pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi
(Cass. 8 giugno 2018, n. 15035; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471; Cass. 3
dicembre 2014, n. 25585; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758 cit., ove i
richiami a Cass. 30 marzo 2007, n. 7980 e a Cass. 6 luglio 2001 n. 9209).
Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione
dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel
bilancio (Cass. 8 giugno 2018, n. 15035 cit.; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471
cit.; Cass. 13 agosto 2008, n. 21563)>> (cfr. Cass. civile sez. I,
20/04/2020 n.7919).
A tal riguardo la società appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il momento genetico del rapporto che diede origine alle erogazioni, in particolare il bilancio al 31.12.2011 ed il verbale dell'assemblea della società del 27 aprile 2012, dai quali risultava una perdita di esercizio ed un patrimonio netto negativo a seguito del quale l'assemblea aveva dato mandato al presidente di convocare l'assemblea allo scopo di ricapitalizzare la società e che proprio a seguito di tale deliberazione erano stati eseguiti i versamenti per cui è causa ragion per cui si deve presumere che i soci avessero inteso ricapitalizzare la società.
La censura non può essere condivisa.
E' vero che il bilancio al 31.12.2011 (cfr. doc. 8 di parte appellante)
evidenzia una perdita di euro 103.690,00 e nella nota integrativa si dà atto che “la società si trova quindi nella fattispecie prevista dall'art. 2482-ter
del codice civile a seguito dell'integrale annullamento del capitale
sociale; vi è quindi la necessità che i soci procedano con conferimenti di
capitale che, oltre che coprire dal punto di vista contabile la suddetta
perdita, permettano una corrispondente riduzione dell'esposizione
bancaria”. Risulta altresì dalla lettura del verbale del 27 aprile 2012 di approvazione del bilancio (cfr. doc. 8, cit) che l'assemblea, preso atto di tale situazione, ha dato mandato all'amministratore di provvedere a convocare l'assemblea per ricapitalizzare la società, ed il verbale risulta sottoscritto, quale segretario, dal legale rappresentante della società
appellata, che ne era dunque sicuramente a conoscenza. Controparte_5
L'assemblea ex art 2482 ter cpc, che avrebbe dovuto essere convocata senza indugio per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo, non è stata, tuttavia, convocata,
sicché il fatto che dopo l'assemblea del 27 aprile 2012 entrambi i soci abbiano eseguito versamenti in favore della società - peraltro indicati come
“finanziamento socio” o “finanziamento infruttifero socio” e in eguale entità pur essendo i soci titolari di quote differenti (cfr. contabili di bonifico all. 4 alla ctu) – non è un dato univoco che, di per sè solo, possa condurre a ricostruire la volontà dei soci nel senso di effettuare versamenti in conto ricapitalizzazione della società, atteso che a tal fine sarebbe stata necessaria la convocazione di un'apposita assemblea.
Non può dunque ritenersi che dal bilancio al 31.12.2011 e dal successivo verbale di approvazione del 27 aprile 2012 possa trarsi la chiara ed univoca volontà delle parti nel senso voluto dall'appellante.
In senso contrario depone, infatti, la nota integrativa al bilancio al
31.12.2012, in cui, pur facendosi riferimento alle perdite del 2011 ed al risultato gestionale del 2012, si dà atto che tale situazione aveva in effetti comportato la necessità per i soci di procedere alla ricapitalizzazione della società ma che a tal fine essi, che avevano già effettuato un finanziamento infruttifero per estinguere il debito a breve termine della società, avevano provveduto rinunciando pro-quota, per un importo complessivo pari ad euro 150.000,00, al predetto finanziamento, residuando pertanto un finanziamento soci per euro 62.000,00. Ciò è conforme a quanto risulta dal bilancio di esercizio al 31.12.2012, nel quale l'eccesso rispetto alla somma destinata a coprire le perdite pregresse è stato contabilizzato fra i debiti verso terzi alla voce debiti verso finanziamento soci e nei bilanci dei soci è stato contabilizzato come credito immobilizzato e/o circolante.
Le erogazioni effettuate originariamente a titolo di finanziamento possono, infatti, essere successivamente convertite, in tutto o in parte, dai soci che le abbiano eseguite in contributi in conto capitale o a fondo perduto, mediante rinunzia a crediti a favore della società in modo da provvedere alla copertura delle perdite e scongiurare così l'applicazione degli artt.2446-2447 c.c. Ciò deve avvenire per volontà dei soci eroganti e risultare, come è appunto avvenuto nel caso in esame, in modo chiaro e inequivoco, non potendo la società altrimenti disporne per finalità diverse da quella originariamente impressa loro dai medesimi soggetti eroganti.
Tale elemento appare di particolare rilevanza in favore della tesi del finanziamento, posto che il fatto che i soci abbiano espressamente rinunciato ad una parte della somma erogata destinandola a coprire le perdite pregresse e di nuova formazione, presuppone che in origine la somma fosse stata versata con l'intesa che dovesse essere in seguito restituita.
Anche il fatto che la somma sia stata erogata dai soci in parti uguali e non
pro quota, depone per tale interpretazione, come già evidenziato dal
Tribunale, poiché, in caso contrario, sarebbe stata danneggiata CP_1
dalla iscrizione a riserva in conto capitale o per copertura perdite, posto che l'eventuale distribuzione in futuro sarebbe avvenuta in proporzione alla quota detenuta, pari ad 1/3, indipendentemente dalla quota apportata.
In senso contrario ritiene la Corte che non sia decisivo l'argomento svolto dall'appellante relativo alla non attendibilità delle scritture contabili di riportanti l'indicazione dei versamenti come debito della società Parte_1
verso i soci in quanto tenute da il quale, in veste di Controparte_5
consulente sia della società che dei soci, sarebbe stato in conflitto di interessi: se è vero che, per affermazione, mai contestata, di il Parte_1
ha curato la contabilità della società e dei soci e la formazione dei CP_5
bilanci relativi agli anni 2012, 2013 e la prima versione del bilancio 2014
(cfr. all.ti 14, 15, 16, 17 di , in cui la somma erogata dai soci risulta CP_1
indicata come “debito verso soci per finanziamenti”, è pur vero che il medesimo aveva predisposto anche il bilancio 2011 in cui risultava la perdita di 103.690,00 e lo aveva approvato all'assemblea del 27 aprile
2012, sottoscrivendo anche il verbale in qualità di segretario, verbale in cui si dà atto della necessità di ricapitalizzare la società. In ogni caso, al di là della sua materiale redazione, il bilancio viene predisposto dall'amministratore che se ne assume ex art 2476 cc la responsabilità;
inoltre, i bilanci 2012 e 2013 sono stati approvati all'unanimità
dall'assemblea dei soci, e non risulta credibile che l'altro socio,
[...]
non si sia accorto della pretesa errata appostazione Controparte_2
in bilancio, esplicitata anche a verbale, ove essa non fosse stata corrispondente alla volontà di entrambi i soci.
Quanto all'assenza, nel contratto di cessione delle quote di a CP_1
di qualsiasi richiamo al credito del cedente derivante dal CP_2
finanziamento, evidenzia la Corte che non esiste alcun obbligo di indicare nel contratto di cessione l'esistenza di finanziamenti, tenuto, peraltro,
conto che il debito della società verso il socio uscente risultava dai bilanci approvati da acquirente della quota, e che, come affermato CP_2
dalla Suprema Corte con sentenza n. 15049 del 29 luglio 2015, il trasferimento della partecipazione sociale non include necessariamente anche il diritto di credito del socio cedente alla restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, che può, pertanto,
rimanere in capo al cedente.
Per quanto riguarda, poi, la mancata compensazione del credito che sostiene di vantare a titolo di finanziamento con il credito vantato CP_1
da a titolo di prezzo per la vendita di un immobile a Parte_1 CP_1
argomento che l'appellante spende a favore della natura di conferimento dell'erogazione, appare sufficiente rilevare che, sicuramente alla data della vendita (novembre 2014), il credito di non poteva essere CP_1
compensato in quanto non esigibile poiché postergato.
Appare, poi, significativo, come già sottolineato dal primo giudice, che nei bilanci relativi all'esercizio 2012, 2013 e nella prima versione del bilancio
2014, oltre che nelle relative note integrative, l'erogazione sia stata iscritta alla voce “debito verso soci” e solo dopo la fuoriuscita di dalla CP_1
compagine societaria, si sia provveduto, senza che di ciò ne sia stata data giustificazione alcuna, alla rettifica della qualificazione della suddetta erogazione da “debito verso soci” a “copertura perdite”. Nel verbale del
22 settembre 2015, redatto dall'allora amministratore e CP_3
sottoscritto dal socio unico si dà , infatti, semplicemente CP_2
atto che si procedeva al deposito di un nuovo bilancio al 31.12.2014 “per correggere errori materiali e di imputazioni presenti in quello depositato in precedenza”, ma tale correzione è in realtà consistita nella diversa ed appostazione dei versamenti in precedenza fatti dai soci dalla voce “Debiti verso soci” – che avrebbe comportato l'obbligo restitutorio nei confronti di fuoriuscita dalla compagine societaria – alla voce “copertura CP_1
perdite”, con conseguente venire meno di tale obbligo per la società.
A ciò si aggiunga che la seconda versione del bilancio al 31.12.2014 ed i verbali di assemblea del 4.8.2015 e del 22.9.2015 sono successivi al momento in cui faceva parte della compagine societaria e non CP_1
sono quindi utili a comprendere la volontà dei soci.
Rileva, in ogni caso, la Corte che in una precedente delibera di assemblea di in data 4 agosto 2015, all'indomani della fuoriuscita di Parte_1
il socio unico ha provveduto unilateralmente a CP_1 CP_2
qualificare i versamenti effettuati dai soci nei precedenti esercizi 2012,
2013 e 2014 e fino ad allora iscritti in bilancio come debiti verso i soci,
come “poste di patrimonio netto e precisamente versamenti in conto copertura perdite”, a rinunciare irrevocabilmente “al rimborso degli stessi”
e ad “accettare la dichiarazione di remissione di debito” da parte del socio unico “con conseguente estinzione del debito in capo” alla società
debitrice: ciò conferma come la volontà dei soci in origine, al momento dei versamenti, fosse proprio quella finanziaria, con obbligo restitutorio a carico della società, non avendo altrimenti alcun senso la previsione della rinuncia al rimborso e remissione del debito da parte del socio che aveva effettuato (una parte di) tali versamenti.
La denominazione “finanziamento soci” dell'erogazione effettuata da entrambi i soci dell'allora Centro Daf srl, ora , si ritrova altresì Parte_1 nella contabilità di quest'ultima, in particolare nel partitario del contribuente;
inoltre, vi è totale coincidenza tra la contabilizzazione nei predetti bilanci della società dei versamenti come “Debiti verso terzi” o
“debiti verso soci per finanziamenti”, e la contabilizzazione dei medesimi versamenti nei bilanci dei soci e come “Crediti CP_1 CP_2
verso Centro Daf” nell'attivo dello Stato patrimoniale.
Per non tacere del fatto che nel bilancio al 31.12.2014 del socio CP_2
imanga la indicazione del “trattasi del credito per un finanziamento
[...]
infruttifero effettuato alla società controllata CENTRO DAF SRL”, in contrasto, quindi, con la “correzione” del bilancio al 31.12.2014 della effettuata dallo stesso socio. Parte_1
In favore della tesi dell'appellante non può, infine, valere l'argomento per cui le operazioni di finanziamento effettuate dai soci non risultino da atto scritto o da verbale di assemblea, atteso che il contratto di mutuo non deve necessariamente essere redatto in forma scritta, è pacifica l'avvenuta erogazione della somma e sussistevano le condizioni previste dal TUB per l'ammissibilità del finanziamento soci (previsto dall'art 5 dello statuto della società, era socio da più di tre mesi e la sua partecipazione CP_1
era superiore al 2%), mentre alla mancata previsione di un termine per la restituzione era possibile supplire con la procedura prevista dall'art. 1817
c.c.
Giova, infine, evidenziare che anche a ritenere che tutti gli elementi sopra illustrati non siano suscettibili di una lettura univoca e non possano, quindi, condurre a ricostruire la “chiara manifestazione di volontà delle parti” nei termini della natura di finanziamento dei versamenti effettuati,
in ossequio al principio consolidato della giurisprudenza sopra riportato dovrebbe farsi riferimento ai dati risultanti dai bilanci nel momento in cui gli stessi sono stati effettuati.
Come ampiamente si è illustrato, nei bilanci di regolarmente Parte_1
approvati dai soci e depositati presso il Registro delle Imprese, relativi agli esercizi 2012, 2013 e la prima versione del bilancio relativo all'esercizio
2014, le erogazioni risultano iscritte alla voce “debito verso soci” e ciò fa prova ai sensi dell'art. 2709 c.c., come evidenziato dal Tribunale, contro la società stessa, non potendo essa, invece, invocare a suo favore le risultanze del bilancio rettificato 2014.
Non è oggetto di contestazione da parte di e in ogni caso risulta CP_1
chiaramente dai bilanci 2011 e 2012 e dal verbale di approvazione del bilancio al 27 aprile 2012 nonché dalle risultanze della ctu, che i predetti finanziamenti siano stati erogati dai soci in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o comunque in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento, con conseguente postergazione del loro rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori terzi ai sensi del secondo comma dell'art. 2467 c.c., rilevabile anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 15.5.2019 n. 12994).
Una delle situazioni suddette deve sussistere non solo al momento del finanziamento ma anche a quello in cui è chiesto il rimborso;
sicché <<
nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c.: non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito>> (Cass. 12994/2019).
né con l'atto di citazione in opposizione e neppure con la Parte_1
memoria ex art 183, comma 6, n. 1 cpc, ha mai allegato il perdurare della insufficienza del patrimonio alla data di notifica del decreto ingiuntivo e in data <> (in verità, non aveva allegato tale condizione neppure con riferimento alla data del finanziamento) e, in ogni caso, non sarebbe stato sufficiente, al fine di provare la attualità della situazione di crisi, fare riferimento alla situazione economica e patrimoniale o dedurre la “permanenza della crisi societaria”, senza indicare quali ne siano le prove. Né l'appellante può lamentare la impossibilità di assolvere all'onere di provare il perdurare di tale situazione entro i termini dell'art. 183 sesto comma cod.proc.civ., atteso che, ove sopravvenuti, i presupposti per la postergazione avrebbero potuto essere provati, non essendovi alcuna preclusione alla produzione di documenti di formazione successiva alla scadenza di tali termini.
Non può poi sottacersi che tale vincolo di postergazione può ritenersi rimosso per effetto del compimento di nuove operazioni immobiliari da parte del nuovo socio unico , come si evince dal Controparte_6
bilancio al 31.12.2016 della (cfr. doc. 25 allegato alla ctu) da Parte_1
cui risulta un patrimonio netto di euro 101.122,00, ricavi per euro
126.000,00, un utile netto di euro 27.780,00.
La società appellante non può dunque rifiutare all'ex socio il CP_1
rimborso del finanziamento effettuato non risultando provata la persistenza di una delle condizioni di inesigibilità del credito previste dall'art. 2467 c.c.
A ciò non osta, infatti, che nelle conclusioni rassegnate nel CP_1
presente grado, abbia chiesto solo la conferma della sentenza impugnata senza riproporre le conclusioni svolte in primo grado, in particolare senza insistere nella domanda subordinata di condanna di al Parte_1
pagamento delle somme già richieste con il decreto ingiuntivo,
rinunciando così a tale domanda.
La sentenza appellata ha, infatti, rigettato l'opposizione confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, e il rigetto dell'appello comporta la conferma integrale della sentenza impugnata che ha accolto la domanda principale dell'ingiungente.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.5 5/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001 ad €
260.000,00), ad eccezione della fase istruttoria in considerazione della minima attività svolta, per la quale si applicano i valori minimi.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione Specializzata Impresa – del
11.3.2020;
e CP_7 Parte_1 CP_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2163,00 per la “fase di trattazione”
ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Impresa, così
composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 887/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.10.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del OGGETTO:
5 marzo 2025 senza concessione dei termini ex art 190 cpc Altri istituti di diritto d a societario
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Francesco Ferrara del foro di Brescia
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
con il patrocinio dell'avv. Giorgio Paris del foro di Brescia
APPELLATA
E contro Controparte_2
[...]
Rappresentati e difesi dall'avv. Gianantonio Taddei del foro di Brescia
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- Sezione
Specializzata Impresa in data 11.3.2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, voglia la ecc.ma
Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere con qualsivoglia statuizione le domande della società con condanna di alla CP_1 CP_1
restituzione della somma di € 71.728,07= pagata, con riserva di ripetizione, in forza della esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con gl'interessi dalla data dell'avvenuto pagamento, come da copia bonifico prodotta.
Spese di ambedue i gradi rifuse.
Riconoscersi in ogni caso la ritualità dell'intervento volontario ad adiuvandum di e della societa' CP_3 Controparte_4
[...]
[...]
In via principale e nel merito: Dichiarare inammissibile ex art 342 c.p.c. e comunque rigettare nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da avverso la sentenza n° Parte_1
665/2020 del 11.3.2020 del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa con conseguente conferma della medesima.
In ogni caso dichiarare inammissibile l'intervento Controparte_2
e per le ragioni in atti e/o comunque
[...] CP_3
respingersi le domande di accoglimento dell'appello principale da queste proposte in quanto, oltre che infondate, anche inammissibili siccome nuove e/o comunque provenienti da soggetto non contradditore e/o parte legittimata a stare in giudizio.
Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio.
Per e per CP_2 Controparte_2 CP_3
In via principale,
Accogliersi le conclusioni rassegnate dalla appellante
[...]
n riforma della impugnata sentenza. Parte_1
In ogni caso,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
(di seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia su istanza della società CP_1
(di seguito con il quale le è stato ingiunto il pagamento della
[...] CP_1 somma di euro 68.000,00 oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di un finanziamento soci.
Al riguardo ha esposto:
-che è stata socia per la quota di un terzo del capitale sociale CP_1
della Parte_1
-che dall'ultimo bilancio approvato non risulta sussistere alcun finanziamento da parte della o di altri soci e parimenti nulla risulta CP_1
in tal senso dal libro delle deliberazioni di assemblea;
-che, a fronte della pretesa di l'amministratore unico nominato il CP_1
12 ottobre 2015 ha chiesto informazioni al precedente amministratore,
e al precedente socio unico, CP_3 Controparte_2
(di seguito , i quali hanno escluso trattarsi di
[...] CP_2
finanziamento soci e hanno precisato che era stato l'amministratore unico della società ingiungente, a redigere la contabilità ed i Controparte_5
bilanci della tramite il suo studio di consulenza e che la Parte_1
permanenza in bilancio del finanziamento soci di era rimasta CP_1
inosservata a causa della fiducia riposta nei suoi confronti, ma che la verità
dei rapporti è quella emergente dall'ultimo bilancio approvato al
31.12.2014;
-che ove la sia effettivamente creditrice di il CP_1 Parte_1
precedente amministratore, sarebbe responsabile nei CP_3
confronti della società, avendone alterato il bilancio o redatto un bilancio non rispondente a verità, e ciò con il consenso del socio CP_2 Tanto premesso, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande di ha altresì chiamato direttamente in CP_1
giudizio e chiedendo, in CP_3 Controparte_2
via subordinata, ove la pretesa di si riveli fondata, la loro CP_1
condanna, in solido, a risarcire (rectius manlevare) quanto sia Parte_1
costretta a pagare a per capitale, interessi e spese. CP_1
Si è costituita in giudizio e, preliminarmente, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'estensione del contraddittorio in assenza di autorizzazione del giudice, nei confronti di e nel CP_2 CP_3
merito, ha dedotto che i versamenti effettuati in favore di Parte_1
risultavano già dalla documentazione prodotta nel procedimento monitorio e ha evidenziato che ha depositato nel 2015 due Parte_1
bilanci: il primo, in data 29.07.2015, nel quale compare espressamente il riferimento al prestito soci nella apposita voce “Debito verso soci per finanziamento”; il secondo in data 21.10.2015, a seguito dell'uscita di dalla compagine sociale (avvenuta il 12.10.2015) e della CP_1
variazione della composizione dell'organo gestorio, in cui l'importo è
stato classificato dal nuovo organo gestorio quale “Versamenti a copertura perdite”. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Si sono costituiti in giudizio anche e e CP_2 CP_3
hanno chiesto il rigetto delle pretese formulate dalla società opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
all'udienza del 30 maggio 2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza del 11.3.2020 il Tribunale ha, preliminarmente, ritenuto irrituale la chiamata diretta proposta dall'opponente nei confronti della società e di in assenza di previa richiesta CP_2 CP_3
di autorizzazione all'estensione del contraddittorio e dell'autorizzazione stessa da parte del Giudice, e ha dichiarato decaduta dalla Parte_1
facoltà di chiamare terzi in giudizio ed inidonea a determinare sanatoria l'intervenuta costituzione dei chiamati, escludendo che la stessa potesse valere come intervento volontario.
Nel merito, il Tribunale, ritenuto pacifico il trasferimento da a CP_1
di somme di denaro in misura pari ad euro 118.000,00 tra il Parte_1
2012 ed il 2013, e rilevato che in contestazione è la natura di tale versamento – prestito soci (con conseguente obbligo di restituzione) o apporto a fondo perduto (diretto a ripianare le perdite maturate) - ha evidenziato, a favore della qualificazione dell'operazione come finanziamento, che:
-i bilanci relativi all'esercizio 2012, 2013 e 2014 (prima versione), dai quali risulta che i versamenti sono stati iscritti tra i debiti della società
verso i soci, fanno prova contro la società, mentre il secondo bilancio
2014, che ha rettificato tale voce come “copertura perdite”, non può fare prova a suo favore;
-i due soci, titolari di quote differenti (1/3 e 2/3 , CP_1 CP_2
hanno effettuato versamenti di uguale entità, mentre i conferimenti, di norma avvengono in misura proporzionale alla partecipazione sociale;
-anche nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2012, al 31.12.2013 e alla prima versione di bilancio 2014 (depositata prima della fuoriuscita di dalla compagine sociale), si dà atto che i soci hanno effettuato CP_1
finanziamenti infruttiferi, sia pure per consentire alla società di estinguere i proprio debiti;
-i soci nel 2012 hanno rinunciato pro quota ad una parte dei finanziamenti effettuati ( euro 50.000), come risulta dalla delibera assembleare CP_1
del 12.12.2012;
-gli elementi indiziari evidenziati dal c.t.u. a favore della diversa natura di apporto di capitale sono irrilevanti, quanto all'assenza di un accordo scritto, mentre quanto al fatto che il credito vantato da a titolo di CP_1
finanziamento non sia stato opposto in compensazione verso a Parte_1
fronte del credito vantato da quest'ultima per la vendita a di un CP_1
immobile sociale, è stato allegato dai chiamati, le cui difese sono inutilizzabili, e solo richiamato da con la prima memoria Parte_1
istruttoria mediante sintetico rinvio integrale alla comparsa di costituzione dei terzi chiamati, sicché le considerazioni espresse dal c.t.u. sul punto su fatti che hanno trovato irrituale ingresso nel processo non possono essere oggetto di esame nel merito;
-analogamente non può tenersi conto delle valutazioni espresse dal c.t.u.
in ordine al carattere postergato o meno del finanziamento soci effettuato da atteso che anche su tale tema nulla ha dedotto e CP_1 Parte_1 allegato nei termini.
Qualificata pertanto l'erogazione della somma di euro 68.000 da parte di in favore di come finanziamento soci rimborsabile, da CP_1 Parte_1
ritenere certo, liquido ed esigibile, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa dei terzi, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite anche in favore dei terzi chiamati.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base di quattro Parte_1
motivi.
Si è costituita che ha chiesto che l'appello venga dichiarato CP_1
inammissibile ex artt. 342 cod.proc.civ. e rigettato.
Si sono costituiti e Controparte_2 CP_3
chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate dall'appellante in riforma della impugnata sentenza.
Alla udienza del 25 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter cod.proc.civ.
dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per decidere nel contraddittorio delle parti sull'istanza di rimessione in termini avanzata dal difensore dell'appellante.
Alla successiva udienza del 5 febbraio 2025, previa rinuncia alla concessione di nuovi termini, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art 342 c.p.c. dal momento che l'atto CP_1
introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare,
come emerge dalla sintesi già riportata dei motivi di gravame, sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che, in questo senso, si è pronunciata la Cassazione
a sezioni unite (27199/2017) che ha chiarito che <
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. da ultimo Cass. S.U. 36481/2022). Procedendo, dunque, con l'esame delle censure sollevate da Parte_1
con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia escluso che i finanziamenti dei soci potessero essere qualificati come versamenti in conto capitale e contesta le singole argomentazioni addotte dal primo giudice in favore della diversa qualificazione.
In particolare, l'appellante rileva che il bilancio è costituito da tre elaborati, per cui se un debito compare in bilancio nello stato patrimoniale non può essere classificato diversamente nella nota integrativa che è parte di esso, e in ogni caso si tratta di fatti successivi all'erogazione del finanziamento, mentre, secondo la giurisprudenza in materia, ha rilevanza preponderante il momento genetico del versamento, quale che sia la successiva qualificazione conferita nelle scritture contabili.
Rileva, a tal proposito, di avere in primo grado evidenziato che dal bilancio al 31.12.2011 risultava una perdita d'esercizio di (all'epoca Parte_1
Centro Daf S.r.l.) pari ad euro 103.690,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 19.389,00 e che nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio del 27 aprile 2012 il presidente aveva fatto presente la necessità
dell'integrale copertura della perdita da parte dei soci e gli era stato conferito mandato di riconvocare l'assemblea per ricapitalizzare la società, e ha sottolineato che proprio a seguito di tale deliberazione,
adottata con il consenso anche di i soci avevano effettuato i CP_1
versamenti oggetto di causa e che in tale occasione la società non si era impegnata alla restituzione. Sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo in mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, si può avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, redatto,
peraltro, in conflitto di interessi dal legale rappresentante di CP_1
Quanto agli altri argomenti valorizzati dal Tribunale, ne evidenzia il significato non univoco, mentre con riferimento alla mancata compensazione dell'asserito credito con parte del prezzo dell'immobile acquistato da sottolinea come l'unica spiegazione razionale sia CP_1
quella che le erogazioni eseguite dai soci nel corso del 2012 fossero in conto capitale di rischio.
Deduce inoltre che il Tribunale avrebbe errato escludendo dalla propria valutazione argomenti e ragioni diverse perché solo accennati e dedotti genericamente da Parte_1
Sostiene l'inapplicabilità nella specie del principio interpretativo di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., di tal che gli eventi successivi, diretti a modificare la portata e gli effetti del conferimento, sarebbero inefficaci essendo la destinazione non più modificabile, e lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel dare rilevanza esclusiva ai fatti successivi ignorando quelli anteriori e/o contestuali all'erogazione dei soci.
Con il secondo motivo la società appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere esigibile il credito ingiunto in quanto dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della c.t.u. è
emerso che versava nelle condizioni previste dal secondo Parte_1 comma dell'art. 2467 c.c. allorchè i soci, nel 2012, eseguirono i versamenti per cui è causa con la conseguenza che, anche ove ritenuti finanziamenti,
il relativo credito doveva ritenersi postergato e quindi non esigibile.
Censura, altresì, la affermazione del Tribunale secondo cui non Parte_1
avrebbe sollevato una formale eccezione ex art 2467 c.c., in quanto l'esigibilità è una qualità del credito che va accertata dal Giudice e la questione relativa alla postergazione, sulla quale, peraltro, le parti hanno ampiamente argomentato nelle conclusionali, avrebbe potuto essere anche sollevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. in quanto rilevante per la decisione.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle argomentazioni proposte dalle parti, confondendo le eccezioni proprie, soggette ai termini di decadenza, e le eccezioni improprie o mere argomentazioni, che possono essere fatte proprie dal giudice.
Censura altresì l'erronea attribuzione dell'onere della prova a carico dell'opponente in quanto sarebbe spettato all'opposta Parte_1 CP_1
[... provare sia che al momento dell'erogazione vi era stato il contestuale impegno alla restituzione, circostanza non provata e smentita dalla delibera assembleare, adottata all'unanimità, del 27 aprile 2012 e dal pagamento dell'immobile da parte di in luogo della CP_1
compensazione con il presunto credito, sia l'esigibilità del credito.
Con il quarto motivo la società appellante censura la dichiarazione di nullità della chiamata in giudizio dei terzi da parte di giudicata Parte_1
irrituale ed inidonea a valere come intervento volontario, sottolineando che i terzi chiamati avevano dichiarato di intervenire anche in modo autonomo e contestando che la nullità dell'atto di una parte possa essere idonea a provocare la nullità di un atto di altra parte, di per sé
perfettamente valido.
Contesta, inoltre, la violazione del terzo comma dell'art 156 c.p.c., avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo.
*****
Per ragioni di ordine logico-giuridico si procede in via preliminare all'esame dell'ultima doglianza.
Il quarto motivo è infondato e va respinto.
non ha censurato la statuizione del primo giudice sotto il profilo Parte_1
della irritualità della chiamata diretta in giudizio dei terzi da parte dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendosi limitata ad invocare il principio di cui all'ultimo comma dell'art 156 cpc che nella specie non può tuttavia operare, in ossequio al principio di diritto espresso recentemente dalla Suprema Corte, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la costituzione in giudizio del chiamato non può
sanare la nullità della chiamata in assenza della autorizzazione del giudice
<in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo
presuppone (che) un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è
stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio
l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello
scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere
effetto sanante>> (cfr. Cass. civile sez. III, 12/03/2024, n.6503).
Difetta, poi, l'interesse di ad impugnare la statuizione del Parte_1
Tribunale secondo cui la costituzione in giudizio dei terzi <non può
valere nemmeno come intervento volontario>>, poiché in questo caso l'appellante censura non già la dichiarazione di nullità della chiamata diretta dei terzi da essa effettuata, bensì gli effetti che tale nullità produce sul diritto dei terzi ad intervenire in giudizio, della cui lesione solo questi ultimi potevano dolersi.
Al riguardo va rilevato che i terzi chiamati si sono costituiti in giudizio senza nulla eccepire in ordine alla loro chiamata diretta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e senza precisare che la loro costituzione dovesse essere in ogni caso intesa quale intervento volontario adesivo, che sarebbe stato peraltro incompatibile con la richiesta di rigetto della domanda di manleva proposta nei loro confronti dalla chiamante
Parte_1
A fronte, poi, dell'eccezione relativa alla inammissibilità della loro chiamata diretta sollevata da nella comparsa di costituzione e CP_1
risposta in primo grado, alla prima udienza del 6 ottobre 2016 il difensore dei terzi chiamati ha dichiarato di rimettersi al giudizio del Tribunale in ordine alla loro chiamata in causa, chiedendo di considerare la costituzione dei terzi come intervento autonomo adesivo alle ragioni dell'opponente.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato la decadenza di dalla facoltà di chiamare terzi, non sanabile neppure dalla Parte_1
costituzione in giudizio, che <
volontario>>.
Avverso tale statuizione i terzi chiamati non hanno proposto appello,
neppure in via incidentale: la loro estraneità al giudizio, anche come intervenuti, è quindi coperta dal giudicato e tutte le loro difese, come già
affermato dal primo giudice, sono da considerare tamquam non essent e non saranno esaminate.
Tanto premesso, gli altri tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, citato anche dalle parti, <L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano
alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il
conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una
determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto
non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o
altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un
credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei
limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al
capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori
sociali e per la posizione del socio quale residual claimant (Cass. 9
dicembre 2015, n. 24861; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758). La
qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della
volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è
onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione
dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto
dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità
pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi
(Cass. 8 giugno 2018, n. 15035; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471; Cass. 3
dicembre 2014, n. 25585; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758 cit., ove i
richiami a Cass. 30 marzo 2007, n. 7980 e a Cass. 6 luglio 2001 n. 9209).
Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione
dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel
bilancio (Cass. 8 giugno 2018, n. 15035 cit.; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471
cit.; Cass. 13 agosto 2008, n. 21563)>> (cfr. Cass. civile sez. I,
20/04/2020 n.7919).
A tal riguardo la società appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il momento genetico del rapporto che diede origine alle erogazioni, in particolare il bilancio al 31.12.2011 ed il verbale dell'assemblea della società del 27 aprile 2012, dai quali risultava una perdita di esercizio ed un patrimonio netto negativo a seguito del quale l'assemblea aveva dato mandato al presidente di convocare l'assemblea allo scopo di ricapitalizzare la società e che proprio a seguito di tale deliberazione erano stati eseguiti i versamenti per cui è causa ragion per cui si deve presumere che i soci avessero inteso ricapitalizzare la società.
La censura non può essere condivisa.
E' vero che il bilancio al 31.12.2011 (cfr. doc. 8 di parte appellante)
evidenzia una perdita di euro 103.690,00 e nella nota integrativa si dà atto che “la società si trova quindi nella fattispecie prevista dall'art. 2482-ter
del codice civile a seguito dell'integrale annullamento del capitale
sociale; vi è quindi la necessità che i soci procedano con conferimenti di
capitale che, oltre che coprire dal punto di vista contabile la suddetta
perdita, permettano una corrispondente riduzione dell'esposizione
bancaria”. Risulta altresì dalla lettura del verbale del 27 aprile 2012 di approvazione del bilancio (cfr. doc. 8, cit) che l'assemblea, preso atto di tale situazione, ha dato mandato all'amministratore di provvedere a convocare l'assemblea per ricapitalizzare la società, ed il verbale risulta sottoscritto, quale segretario, dal legale rappresentante della società
appellata, che ne era dunque sicuramente a conoscenza. Controparte_5
L'assemblea ex art 2482 ter cpc, che avrebbe dovuto essere convocata senza indugio per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo, non è stata, tuttavia, convocata,
sicché il fatto che dopo l'assemblea del 27 aprile 2012 entrambi i soci abbiano eseguito versamenti in favore della società - peraltro indicati come
“finanziamento socio” o “finanziamento infruttifero socio” e in eguale entità pur essendo i soci titolari di quote differenti (cfr. contabili di bonifico all. 4 alla ctu) – non è un dato univoco che, di per sè solo, possa condurre a ricostruire la volontà dei soci nel senso di effettuare versamenti in conto ricapitalizzazione della società, atteso che a tal fine sarebbe stata necessaria la convocazione di un'apposita assemblea.
Non può dunque ritenersi che dal bilancio al 31.12.2011 e dal successivo verbale di approvazione del 27 aprile 2012 possa trarsi la chiara ed univoca volontà delle parti nel senso voluto dall'appellante.
In senso contrario depone, infatti, la nota integrativa al bilancio al
31.12.2012, in cui, pur facendosi riferimento alle perdite del 2011 ed al risultato gestionale del 2012, si dà atto che tale situazione aveva in effetti comportato la necessità per i soci di procedere alla ricapitalizzazione della società ma che a tal fine essi, che avevano già effettuato un finanziamento infruttifero per estinguere il debito a breve termine della società, avevano provveduto rinunciando pro-quota, per un importo complessivo pari ad euro 150.000,00, al predetto finanziamento, residuando pertanto un finanziamento soci per euro 62.000,00. Ciò è conforme a quanto risulta dal bilancio di esercizio al 31.12.2012, nel quale l'eccesso rispetto alla somma destinata a coprire le perdite pregresse è stato contabilizzato fra i debiti verso terzi alla voce debiti verso finanziamento soci e nei bilanci dei soci è stato contabilizzato come credito immobilizzato e/o circolante.
Le erogazioni effettuate originariamente a titolo di finanziamento possono, infatti, essere successivamente convertite, in tutto o in parte, dai soci che le abbiano eseguite in contributi in conto capitale o a fondo perduto, mediante rinunzia a crediti a favore della società in modo da provvedere alla copertura delle perdite e scongiurare così l'applicazione degli artt.2446-2447 c.c. Ciò deve avvenire per volontà dei soci eroganti e risultare, come è appunto avvenuto nel caso in esame, in modo chiaro e inequivoco, non potendo la società altrimenti disporne per finalità diverse da quella originariamente impressa loro dai medesimi soggetti eroganti.
Tale elemento appare di particolare rilevanza in favore della tesi del finanziamento, posto che il fatto che i soci abbiano espressamente rinunciato ad una parte della somma erogata destinandola a coprire le perdite pregresse e di nuova formazione, presuppone che in origine la somma fosse stata versata con l'intesa che dovesse essere in seguito restituita.
Anche il fatto che la somma sia stata erogata dai soci in parti uguali e non
pro quota, depone per tale interpretazione, come già evidenziato dal
Tribunale, poiché, in caso contrario, sarebbe stata danneggiata CP_1
dalla iscrizione a riserva in conto capitale o per copertura perdite, posto che l'eventuale distribuzione in futuro sarebbe avvenuta in proporzione alla quota detenuta, pari ad 1/3, indipendentemente dalla quota apportata.
In senso contrario ritiene la Corte che non sia decisivo l'argomento svolto dall'appellante relativo alla non attendibilità delle scritture contabili di riportanti l'indicazione dei versamenti come debito della società Parte_1
verso i soci in quanto tenute da il quale, in veste di Controparte_5
consulente sia della società che dei soci, sarebbe stato in conflitto di interessi: se è vero che, per affermazione, mai contestata, di il Parte_1
ha curato la contabilità della società e dei soci e la formazione dei CP_5
bilanci relativi agli anni 2012, 2013 e la prima versione del bilancio 2014
(cfr. all.ti 14, 15, 16, 17 di , in cui la somma erogata dai soci risulta CP_1
indicata come “debito verso soci per finanziamenti”, è pur vero che il medesimo aveva predisposto anche il bilancio 2011 in cui risultava la perdita di 103.690,00 e lo aveva approvato all'assemblea del 27 aprile
2012, sottoscrivendo anche il verbale in qualità di segretario, verbale in cui si dà atto della necessità di ricapitalizzare la società. In ogni caso, al di là della sua materiale redazione, il bilancio viene predisposto dall'amministratore che se ne assume ex art 2476 cc la responsabilità;
inoltre, i bilanci 2012 e 2013 sono stati approvati all'unanimità
dall'assemblea dei soci, e non risulta credibile che l'altro socio,
[...]
non si sia accorto della pretesa errata appostazione Controparte_2
in bilancio, esplicitata anche a verbale, ove essa non fosse stata corrispondente alla volontà di entrambi i soci.
Quanto all'assenza, nel contratto di cessione delle quote di a CP_1
di qualsiasi richiamo al credito del cedente derivante dal CP_2
finanziamento, evidenzia la Corte che non esiste alcun obbligo di indicare nel contratto di cessione l'esistenza di finanziamenti, tenuto, peraltro,
conto che il debito della società verso il socio uscente risultava dai bilanci approvati da acquirente della quota, e che, come affermato CP_2
dalla Suprema Corte con sentenza n. 15049 del 29 luglio 2015, il trasferimento della partecipazione sociale non include necessariamente anche il diritto di credito del socio cedente alla restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, che può, pertanto,
rimanere in capo al cedente.
Per quanto riguarda, poi, la mancata compensazione del credito che sostiene di vantare a titolo di finanziamento con il credito vantato CP_1
da a titolo di prezzo per la vendita di un immobile a Parte_1 CP_1
argomento che l'appellante spende a favore della natura di conferimento dell'erogazione, appare sufficiente rilevare che, sicuramente alla data della vendita (novembre 2014), il credito di non poteva essere CP_1
compensato in quanto non esigibile poiché postergato.
Appare, poi, significativo, come già sottolineato dal primo giudice, che nei bilanci relativi all'esercizio 2012, 2013 e nella prima versione del bilancio
2014, oltre che nelle relative note integrative, l'erogazione sia stata iscritta alla voce “debito verso soci” e solo dopo la fuoriuscita di dalla CP_1
compagine societaria, si sia provveduto, senza che di ciò ne sia stata data giustificazione alcuna, alla rettifica della qualificazione della suddetta erogazione da “debito verso soci” a “copertura perdite”. Nel verbale del
22 settembre 2015, redatto dall'allora amministratore e CP_3
sottoscritto dal socio unico si dà , infatti, semplicemente CP_2
atto che si procedeva al deposito di un nuovo bilancio al 31.12.2014 “per correggere errori materiali e di imputazioni presenti in quello depositato in precedenza”, ma tale correzione è in realtà consistita nella diversa ed appostazione dei versamenti in precedenza fatti dai soci dalla voce “Debiti verso soci” – che avrebbe comportato l'obbligo restitutorio nei confronti di fuoriuscita dalla compagine societaria – alla voce “copertura CP_1
perdite”, con conseguente venire meno di tale obbligo per la società.
A ciò si aggiunga che la seconda versione del bilancio al 31.12.2014 ed i verbali di assemblea del 4.8.2015 e del 22.9.2015 sono successivi al momento in cui faceva parte della compagine societaria e non CP_1
sono quindi utili a comprendere la volontà dei soci.
Rileva, in ogni caso, la Corte che in una precedente delibera di assemblea di in data 4 agosto 2015, all'indomani della fuoriuscita di Parte_1
il socio unico ha provveduto unilateralmente a CP_1 CP_2
qualificare i versamenti effettuati dai soci nei precedenti esercizi 2012,
2013 e 2014 e fino ad allora iscritti in bilancio come debiti verso i soci,
come “poste di patrimonio netto e precisamente versamenti in conto copertura perdite”, a rinunciare irrevocabilmente “al rimborso degli stessi”
e ad “accettare la dichiarazione di remissione di debito” da parte del socio unico “con conseguente estinzione del debito in capo” alla società
debitrice: ciò conferma come la volontà dei soci in origine, al momento dei versamenti, fosse proprio quella finanziaria, con obbligo restitutorio a carico della società, non avendo altrimenti alcun senso la previsione della rinuncia al rimborso e remissione del debito da parte del socio che aveva effettuato (una parte di) tali versamenti.
La denominazione “finanziamento soci” dell'erogazione effettuata da entrambi i soci dell'allora Centro Daf srl, ora , si ritrova altresì Parte_1 nella contabilità di quest'ultima, in particolare nel partitario del contribuente;
inoltre, vi è totale coincidenza tra la contabilizzazione nei predetti bilanci della società dei versamenti come “Debiti verso terzi” o
“debiti verso soci per finanziamenti”, e la contabilizzazione dei medesimi versamenti nei bilanci dei soci e come “Crediti CP_1 CP_2
verso Centro Daf” nell'attivo dello Stato patrimoniale.
Per non tacere del fatto che nel bilancio al 31.12.2014 del socio CP_2
imanga la indicazione del “trattasi del credito per un finanziamento
[...]
infruttifero effettuato alla società controllata CENTRO DAF SRL”, in contrasto, quindi, con la “correzione” del bilancio al 31.12.2014 della effettuata dallo stesso socio. Parte_1
In favore della tesi dell'appellante non può, infine, valere l'argomento per cui le operazioni di finanziamento effettuate dai soci non risultino da atto scritto o da verbale di assemblea, atteso che il contratto di mutuo non deve necessariamente essere redatto in forma scritta, è pacifica l'avvenuta erogazione della somma e sussistevano le condizioni previste dal TUB per l'ammissibilità del finanziamento soci (previsto dall'art 5 dello statuto della società, era socio da più di tre mesi e la sua partecipazione CP_1
era superiore al 2%), mentre alla mancata previsione di un termine per la restituzione era possibile supplire con la procedura prevista dall'art. 1817
c.c.
Giova, infine, evidenziare che anche a ritenere che tutti gli elementi sopra illustrati non siano suscettibili di una lettura univoca e non possano, quindi, condurre a ricostruire la “chiara manifestazione di volontà delle parti” nei termini della natura di finanziamento dei versamenti effettuati,
in ossequio al principio consolidato della giurisprudenza sopra riportato dovrebbe farsi riferimento ai dati risultanti dai bilanci nel momento in cui gli stessi sono stati effettuati.
Come ampiamente si è illustrato, nei bilanci di regolarmente Parte_1
approvati dai soci e depositati presso il Registro delle Imprese, relativi agli esercizi 2012, 2013 e la prima versione del bilancio relativo all'esercizio
2014, le erogazioni risultano iscritte alla voce “debito verso soci” e ciò fa prova ai sensi dell'art. 2709 c.c., come evidenziato dal Tribunale, contro la società stessa, non potendo essa, invece, invocare a suo favore le risultanze del bilancio rettificato 2014.
Non è oggetto di contestazione da parte di e in ogni caso risulta CP_1
chiaramente dai bilanci 2011 e 2012 e dal verbale di approvazione del bilancio al 27 aprile 2012 nonché dalle risultanze della ctu, che i predetti finanziamenti siano stati erogati dai soci in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o comunque in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento, con conseguente postergazione del loro rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori terzi ai sensi del secondo comma dell'art. 2467 c.c., rilevabile anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 15.5.2019 n. 12994).
Una delle situazioni suddette deve sussistere non solo al momento del finanziamento ma anche a quello in cui è chiesto il rimborso;
sicché <<
nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c.: non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito>> (Cass. 12994/2019).
né con l'atto di citazione in opposizione e neppure con la Parte_1
memoria ex art 183, comma 6, n. 1 cpc, ha mai allegato il perdurare della insufficienza del patrimonio alla data di notifica del decreto ingiuntivo e in data <> (in verità, non aveva allegato tale condizione neppure con riferimento alla data del finanziamento) e, in ogni caso, non sarebbe stato sufficiente, al fine di provare la attualità della situazione di crisi, fare riferimento alla situazione economica e patrimoniale o dedurre la “permanenza della crisi societaria”, senza indicare quali ne siano le prove. Né l'appellante può lamentare la impossibilità di assolvere all'onere di provare il perdurare di tale situazione entro i termini dell'art. 183 sesto comma cod.proc.civ., atteso che, ove sopravvenuti, i presupposti per la postergazione avrebbero potuto essere provati, non essendovi alcuna preclusione alla produzione di documenti di formazione successiva alla scadenza di tali termini.
Non può poi sottacersi che tale vincolo di postergazione può ritenersi rimosso per effetto del compimento di nuove operazioni immobiliari da parte del nuovo socio unico , come si evince dal Controparte_6
bilancio al 31.12.2016 della (cfr. doc. 25 allegato alla ctu) da Parte_1
cui risulta un patrimonio netto di euro 101.122,00, ricavi per euro
126.000,00, un utile netto di euro 27.780,00.
La società appellante non può dunque rifiutare all'ex socio il CP_1
rimborso del finanziamento effettuato non risultando provata la persistenza di una delle condizioni di inesigibilità del credito previste dall'art. 2467 c.c.
A ciò non osta, infatti, che nelle conclusioni rassegnate nel CP_1
presente grado, abbia chiesto solo la conferma della sentenza impugnata senza riproporre le conclusioni svolte in primo grado, in particolare senza insistere nella domanda subordinata di condanna di al Parte_1
pagamento delle somme già richieste con il decreto ingiuntivo,
rinunciando così a tale domanda.
La sentenza appellata ha, infatti, rigettato l'opposizione confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, e il rigetto dell'appello comporta la conferma integrale della sentenza impugnata che ha accolto la domanda principale dell'ingiungente.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.5 5/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001 ad €
260.000,00), ad eccezione della fase istruttoria in considerazione della minima attività svolta, per la quale si applicano i valori minimi.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione Specializzata Impresa – del
11.3.2020;
e CP_7 Parte_1 CP_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2163,00 per la “fase di trattazione”
ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 887/2020
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Impresa, così
composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 887/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.10.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del OGGETTO:
5 marzo 2025 senza concessione dei termini ex art 190 cpc Altri istituti di diritto d a societario
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Francesco Ferrara del foro di Brescia
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
con il patrocinio dell'avv. Giorgio Paris del foro di Brescia
APPELLATA
E contro Controparte_2
[...]
Rappresentati e difesi dall'avv. Gianantonio Taddei del foro di Brescia
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- Sezione
Specializzata Impresa in data 11.3.2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, voglia la ecc.ma
Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere con qualsivoglia statuizione le domande della società con condanna di alla CP_1 CP_1
restituzione della somma di € 71.728,07= pagata, con riserva di ripetizione, in forza della esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con gl'interessi dalla data dell'avvenuto pagamento, come da copia bonifico prodotta.
Spese di ambedue i gradi rifuse.
Riconoscersi in ogni caso la ritualità dell'intervento volontario ad adiuvandum di e della societa' CP_3 Controparte_4
[...]
[...]
In via principale e nel merito: Dichiarare inammissibile ex art 342 c.p.c. e comunque rigettare nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da avverso la sentenza n° Parte_1
665/2020 del 11.3.2020 del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa con conseguente conferma della medesima.
In ogni caso dichiarare inammissibile l'intervento Controparte_2
e per le ragioni in atti e/o comunque
[...] CP_3
respingersi le domande di accoglimento dell'appello principale da queste proposte in quanto, oltre che infondate, anche inammissibili siccome nuove e/o comunque provenienti da soggetto non contradditore e/o parte legittimata a stare in giudizio.
Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio.
Per e per CP_2 Controparte_2 CP_3
In via principale,
Accogliersi le conclusioni rassegnate dalla appellante
[...]
n riforma della impugnata sentenza. Parte_1
In ogni caso,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
(di seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia su istanza della società CP_1
(di seguito con il quale le è stato ingiunto il pagamento della
[...] CP_1 somma di euro 68.000,00 oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di un finanziamento soci.
Al riguardo ha esposto:
-che è stata socia per la quota di un terzo del capitale sociale CP_1
della Parte_1
-che dall'ultimo bilancio approvato non risulta sussistere alcun finanziamento da parte della o di altri soci e parimenti nulla risulta CP_1
in tal senso dal libro delle deliberazioni di assemblea;
-che, a fronte della pretesa di l'amministratore unico nominato il CP_1
12 ottobre 2015 ha chiesto informazioni al precedente amministratore,
e al precedente socio unico, CP_3 Controparte_2
(di seguito , i quali hanno escluso trattarsi di
[...] CP_2
finanziamento soci e hanno precisato che era stato l'amministratore unico della società ingiungente, a redigere la contabilità ed i Controparte_5
bilanci della tramite il suo studio di consulenza e che la Parte_1
permanenza in bilancio del finanziamento soci di era rimasta CP_1
inosservata a causa della fiducia riposta nei suoi confronti, ma che la verità
dei rapporti è quella emergente dall'ultimo bilancio approvato al
31.12.2014;
-che ove la sia effettivamente creditrice di il CP_1 Parte_1
precedente amministratore, sarebbe responsabile nei CP_3
confronti della società, avendone alterato il bilancio o redatto un bilancio non rispondente a verità, e ciò con il consenso del socio CP_2 Tanto premesso, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande di ha altresì chiamato direttamente in CP_1
giudizio e chiedendo, in CP_3 Controparte_2
via subordinata, ove la pretesa di si riveli fondata, la loro CP_1
condanna, in solido, a risarcire (rectius manlevare) quanto sia Parte_1
costretta a pagare a per capitale, interessi e spese. CP_1
Si è costituita in giudizio e, preliminarmente, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'estensione del contraddittorio in assenza di autorizzazione del giudice, nei confronti di e nel CP_2 CP_3
merito, ha dedotto che i versamenti effettuati in favore di Parte_1
risultavano già dalla documentazione prodotta nel procedimento monitorio e ha evidenziato che ha depositato nel 2015 due Parte_1
bilanci: il primo, in data 29.07.2015, nel quale compare espressamente il riferimento al prestito soci nella apposita voce “Debito verso soci per finanziamento”; il secondo in data 21.10.2015, a seguito dell'uscita di dalla compagine sociale (avvenuta il 12.10.2015) e della CP_1
variazione della composizione dell'organo gestorio, in cui l'importo è
stato classificato dal nuovo organo gestorio quale “Versamenti a copertura perdite”. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Si sono costituiti in giudizio anche e e CP_2 CP_3
hanno chiesto il rigetto delle pretese formulate dalla società opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
all'udienza del 30 maggio 2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza del 11.3.2020 il Tribunale ha, preliminarmente, ritenuto irrituale la chiamata diretta proposta dall'opponente nei confronti della società e di in assenza di previa richiesta CP_2 CP_3
di autorizzazione all'estensione del contraddittorio e dell'autorizzazione stessa da parte del Giudice, e ha dichiarato decaduta dalla Parte_1
facoltà di chiamare terzi in giudizio ed inidonea a determinare sanatoria l'intervenuta costituzione dei chiamati, escludendo che la stessa potesse valere come intervento volontario.
Nel merito, il Tribunale, ritenuto pacifico il trasferimento da a CP_1
di somme di denaro in misura pari ad euro 118.000,00 tra il Parte_1
2012 ed il 2013, e rilevato che in contestazione è la natura di tale versamento – prestito soci (con conseguente obbligo di restituzione) o apporto a fondo perduto (diretto a ripianare le perdite maturate) - ha evidenziato, a favore della qualificazione dell'operazione come finanziamento, che:
-i bilanci relativi all'esercizio 2012, 2013 e 2014 (prima versione), dai quali risulta che i versamenti sono stati iscritti tra i debiti della società
verso i soci, fanno prova contro la società, mentre il secondo bilancio
2014, che ha rettificato tale voce come “copertura perdite”, non può fare prova a suo favore;
-i due soci, titolari di quote differenti (1/3 e 2/3 , CP_1 CP_2
hanno effettuato versamenti di uguale entità, mentre i conferimenti, di norma avvengono in misura proporzionale alla partecipazione sociale;
-anche nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2012, al 31.12.2013 e alla prima versione di bilancio 2014 (depositata prima della fuoriuscita di dalla compagine sociale), si dà atto che i soci hanno effettuato CP_1
finanziamenti infruttiferi, sia pure per consentire alla società di estinguere i proprio debiti;
-i soci nel 2012 hanno rinunciato pro quota ad una parte dei finanziamenti effettuati ( euro 50.000), come risulta dalla delibera assembleare CP_1
del 12.12.2012;
-gli elementi indiziari evidenziati dal c.t.u. a favore della diversa natura di apporto di capitale sono irrilevanti, quanto all'assenza di un accordo scritto, mentre quanto al fatto che il credito vantato da a titolo di CP_1
finanziamento non sia stato opposto in compensazione verso a Parte_1
fronte del credito vantato da quest'ultima per la vendita a di un CP_1
immobile sociale, è stato allegato dai chiamati, le cui difese sono inutilizzabili, e solo richiamato da con la prima memoria Parte_1
istruttoria mediante sintetico rinvio integrale alla comparsa di costituzione dei terzi chiamati, sicché le considerazioni espresse dal c.t.u. sul punto su fatti che hanno trovato irrituale ingresso nel processo non possono essere oggetto di esame nel merito;
-analogamente non può tenersi conto delle valutazioni espresse dal c.t.u.
in ordine al carattere postergato o meno del finanziamento soci effettuato da atteso che anche su tale tema nulla ha dedotto e CP_1 Parte_1 allegato nei termini.
Qualificata pertanto l'erogazione della somma di euro 68.000 da parte di in favore di come finanziamento soci rimborsabile, da CP_1 Parte_1
ritenere certo, liquido ed esigibile, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa dei terzi, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite anche in favore dei terzi chiamati.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base di quattro Parte_1
motivi.
Si è costituita che ha chiesto che l'appello venga dichiarato CP_1
inammissibile ex artt. 342 cod.proc.civ. e rigettato.
Si sono costituiti e Controparte_2 CP_3
chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate dall'appellante in riforma della impugnata sentenza.
Alla udienza del 25 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter cod.proc.civ.
dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per decidere nel contraddittorio delle parti sull'istanza di rimessione in termini avanzata dal difensore dell'appellante.
Alla successiva udienza del 5 febbraio 2025, previa rinuncia alla concessione di nuovi termini, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art 342 c.p.c. dal momento che l'atto CP_1
introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare,
come emerge dalla sintesi già riportata dei motivi di gravame, sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che, in questo senso, si è pronunciata la Cassazione
a sezioni unite (27199/2017) che ha chiarito che <
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. da ultimo Cass. S.U. 36481/2022). Procedendo, dunque, con l'esame delle censure sollevate da Parte_1
con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia escluso che i finanziamenti dei soci potessero essere qualificati come versamenti in conto capitale e contesta le singole argomentazioni addotte dal primo giudice in favore della diversa qualificazione.
In particolare, l'appellante rileva che il bilancio è costituito da tre elaborati, per cui se un debito compare in bilancio nello stato patrimoniale non può essere classificato diversamente nella nota integrativa che è parte di esso, e in ogni caso si tratta di fatti successivi all'erogazione del finanziamento, mentre, secondo la giurisprudenza in materia, ha rilevanza preponderante il momento genetico del versamento, quale che sia la successiva qualificazione conferita nelle scritture contabili.
Rileva, a tal proposito, di avere in primo grado evidenziato che dal bilancio al 31.12.2011 risultava una perdita d'esercizio di (all'epoca Parte_1
Centro Daf S.r.l.) pari ad euro 103.690,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 19.389,00 e che nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio del 27 aprile 2012 il presidente aveva fatto presente la necessità
dell'integrale copertura della perdita da parte dei soci e gli era stato conferito mandato di riconvocare l'assemblea per ricapitalizzare la società, e ha sottolineato che proprio a seguito di tale deliberazione,
adottata con il consenso anche di i soci avevano effettuato i CP_1
versamenti oggetto di causa e che in tale occasione la società non si era impegnata alla restituzione. Sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo in mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, si può avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, redatto,
peraltro, in conflitto di interessi dal legale rappresentante di CP_1
Quanto agli altri argomenti valorizzati dal Tribunale, ne evidenzia il significato non univoco, mentre con riferimento alla mancata compensazione dell'asserito credito con parte del prezzo dell'immobile acquistato da sottolinea come l'unica spiegazione razionale sia CP_1
quella che le erogazioni eseguite dai soci nel corso del 2012 fossero in conto capitale di rischio.
Deduce inoltre che il Tribunale avrebbe errato escludendo dalla propria valutazione argomenti e ragioni diverse perché solo accennati e dedotti genericamente da Parte_1
Sostiene l'inapplicabilità nella specie del principio interpretativo di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., di tal che gli eventi successivi, diretti a modificare la portata e gli effetti del conferimento, sarebbero inefficaci essendo la destinazione non più modificabile, e lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel dare rilevanza esclusiva ai fatti successivi ignorando quelli anteriori e/o contestuali all'erogazione dei soci.
Con il secondo motivo la società appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere esigibile il credito ingiunto in quanto dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della c.t.u. è
emerso che versava nelle condizioni previste dal secondo Parte_1 comma dell'art. 2467 c.c. allorchè i soci, nel 2012, eseguirono i versamenti per cui è causa con la conseguenza che, anche ove ritenuti finanziamenti,
il relativo credito doveva ritenersi postergato e quindi non esigibile.
Censura, altresì, la affermazione del Tribunale secondo cui non Parte_1
avrebbe sollevato una formale eccezione ex art 2467 c.c., in quanto l'esigibilità è una qualità del credito che va accertata dal Giudice e la questione relativa alla postergazione, sulla quale, peraltro, le parti hanno ampiamente argomentato nelle conclusionali, avrebbe potuto essere anche sollevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. in quanto rilevante per la decisione.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle argomentazioni proposte dalle parti, confondendo le eccezioni proprie, soggette ai termini di decadenza, e le eccezioni improprie o mere argomentazioni, che possono essere fatte proprie dal giudice.
Censura altresì l'erronea attribuzione dell'onere della prova a carico dell'opponente in quanto sarebbe spettato all'opposta Parte_1 CP_1
[... provare sia che al momento dell'erogazione vi era stato il contestuale impegno alla restituzione, circostanza non provata e smentita dalla delibera assembleare, adottata all'unanimità, del 27 aprile 2012 e dal pagamento dell'immobile da parte di in luogo della CP_1
compensazione con il presunto credito, sia l'esigibilità del credito.
Con il quarto motivo la società appellante censura la dichiarazione di nullità della chiamata in giudizio dei terzi da parte di giudicata Parte_1
irrituale ed inidonea a valere come intervento volontario, sottolineando che i terzi chiamati avevano dichiarato di intervenire anche in modo autonomo e contestando che la nullità dell'atto di una parte possa essere idonea a provocare la nullità di un atto di altra parte, di per sé
perfettamente valido.
Contesta, inoltre, la violazione del terzo comma dell'art 156 c.p.c., avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo.
*****
Per ragioni di ordine logico-giuridico si procede in via preliminare all'esame dell'ultima doglianza.
Il quarto motivo è infondato e va respinto.
non ha censurato la statuizione del primo giudice sotto il profilo Parte_1
della irritualità della chiamata diretta in giudizio dei terzi da parte dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendosi limitata ad invocare il principio di cui all'ultimo comma dell'art 156 cpc che nella specie non può tuttavia operare, in ossequio al principio di diritto espresso recentemente dalla Suprema Corte, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la costituzione in giudizio del chiamato non può
sanare la nullità della chiamata in assenza della autorizzazione del giudice
<in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo
presuppone (che) un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è
stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio
l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello
scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere
effetto sanante>> (cfr. Cass. civile sez. III, 12/03/2024, n.6503).
Difetta, poi, l'interesse di ad impugnare la statuizione del Parte_1
Tribunale secondo cui la costituzione in giudizio dei terzi <non può
valere nemmeno come intervento volontario>>, poiché in questo caso l'appellante censura non già la dichiarazione di nullità della chiamata diretta dei terzi da essa effettuata, bensì gli effetti che tale nullità produce sul diritto dei terzi ad intervenire in giudizio, della cui lesione solo questi ultimi potevano dolersi.
Al riguardo va rilevato che i terzi chiamati si sono costituiti in giudizio senza nulla eccepire in ordine alla loro chiamata diretta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e senza precisare che la loro costituzione dovesse essere in ogni caso intesa quale intervento volontario adesivo, che sarebbe stato peraltro incompatibile con la richiesta di rigetto della domanda di manleva proposta nei loro confronti dalla chiamante
Parte_1
A fronte, poi, dell'eccezione relativa alla inammissibilità della loro chiamata diretta sollevata da nella comparsa di costituzione e CP_1
risposta in primo grado, alla prima udienza del 6 ottobre 2016 il difensore dei terzi chiamati ha dichiarato di rimettersi al giudizio del Tribunale in ordine alla loro chiamata in causa, chiedendo di considerare la costituzione dei terzi come intervento autonomo adesivo alle ragioni dell'opponente.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato la decadenza di dalla facoltà di chiamare terzi, non sanabile neppure dalla Parte_1
costituzione in giudizio, che <
volontario>>.
Avverso tale statuizione i terzi chiamati non hanno proposto appello,
neppure in via incidentale: la loro estraneità al giudizio, anche come intervenuti, è quindi coperta dal giudicato e tutte le loro difese, come già
affermato dal primo giudice, sono da considerare tamquam non essent e non saranno esaminate.
Tanto premesso, gli altri tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, citato anche dalle parti, <L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano
alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il
conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una
determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto
non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o
altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un
credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei
limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al
capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori
sociali e per la posizione del socio quale residual claimant (Cass. 9
dicembre 2015, n. 24861; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758). La
qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della
volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è
onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione
dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto
dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità
pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi
(Cass. 8 giugno 2018, n. 15035; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471; Cass. 3
dicembre 2014, n. 25585; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758 cit., ove i
richiami a Cass. 30 marzo 2007, n. 7980 e a Cass. 6 luglio 2001 n. 9209).
Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione
dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel
bilancio (Cass. 8 giugno 2018, n. 15035 cit.; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471
cit.; Cass. 13 agosto 2008, n. 21563)>> (cfr. Cass. civile sez. I,
20/04/2020 n.7919).
A tal riguardo la società appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il momento genetico del rapporto che diede origine alle erogazioni, in particolare il bilancio al 31.12.2011 ed il verbale dell'assemblea della società del 27 aprile 2012, dai quali risultava una perdita di esercizio ed un patrimonio netto negativo a seguito del quale l'assemblea aveva dato mandato al presidente di convocare l'assemblea allo scopo di ricapitalizzare la società e che proprio a seguito di tale deliberazione erano stati eseguiti i versamenti per cui è causa ragion per cui si deve presumere che i soci avessero inteso ricapitalizzare la società.
La censura non può essere condivisa.
E' vero che il bilancio al 31.12.2011 (cfr. doc. 8 di parte appellante)
evidenzia una perdita di euro 103.690,00 e nella nota integrativa si dà atto che “la società si trova quindi nella fattispecie prevista dall'art. 2482-ter
del codice civile a seguito dell'integrale annullamento del capitale
sociale; vi è quindi la necessità che i soci procedano con conferimenti di
capitale che, oltre che coprire dal punto di vista contabile la suddetta
perdita, permettano una corrispondente riduzione dell'esposizione
bancaria”. Risulta altresì dalla lettura del verbale del 27 aprile 2012 di approvazione del bilancio (cfr. doc. 8, cit) che l'assemblea, preso atto di tale situazione, ha dato mandato all'amministratore di provvedere a convocare l'assemblea per ricapitalizzare la società, ed il verbale risulta sottoscritto, quale segretario, dal legale rappresentante della società
appellata, che ne era dunque sicuramente a conoscenza. Controparte_5
L'assemblea ex art 2482 ter cpc, che avrebbe dovuto essere convocata senza indugio per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo, non è stata, tuttavia, convocata,
sicché il fatto che dopo l'assemblea del 27 aprile 2012 entrambi i soci abbiano eseguito versamenti in favore della società - peraltro indicati come
“finanziamento socio” o “finanziamento infruttifero socio” e in eguale entità pur essendo i soci titolari di quote differenti (cfr. contabili di bonifico all. 4 alla ctu) – non è un dato univoco che, di per sè solo, possa condurre a ricostruire la volontà dei soci nel senso di effettuare versamenti in conto ricapitalizzazione della società, atteso che a tal fine sarebbe stata necessaria la convocazione di un'apposita assemblea.
Non può dunque ritenersi che dal bilancio al 31.12.2011 e dal successivo verbale di approvazione del 27 aprile 2012 possa trarsi la chiara ed univoca volontà delle parti nel senso voluto dall'appellante.
In senso contrario depone, infatti, la nota integrativa al bilancio al
31.12.2012, in cui, pur facendosi riferimento alle perdite del 2011 ed al risultato gestionale del 2012, si dà atto che tale situazione aveva in effetti comportato la necessità per i soci di procedere alla ricapitalizzazione della società ma che a tal fine essi, che avevano già effettuato un finanziamento infruttifero per estinguere il debito a breve termine della società, avevano provveduto rinunciando pro-quota, per un importo complessivo pari ad euro 150.000,00, al predetto finanziamento, residuando pertanto un finanziamento soci per euro 62.000,00. Ciò è conforme a quanto risulta dal bilancio di esercizio al 31.12.2012, nel quale l'eccesso rispetto alla somma destinata a coprire le perdite pregresse è stato contabilizzato fra i debiti verso terzi alla voce debiti verso finanziamento soci e nei bilanci dei soci è stato contabilizzato come credito immobilizzato e/o circolante.
Le erogazioni effettuate originariamente a titolo di finanziamento possono, infatti, essere successivamente convertite, in tutto o in parte, dai soci che le abbiano eseguite in contributi in conto capitale o a fondo perduto, mediante rinunzia a crediti a favore della società in modo da provvedere alla copertura delle perdite e scongiurare così l'applicazione degli artt.2446-2447 c.c. Ciò deve avvenire per volontà dei soci eroganti e risultare, come è appunto avvenuto nel caso in esame, in modo chiaro e inequivoco, non potendo la società altrimenti disporne per finalità diverse da quella originariamente impressa loro dai medesimi soggetti eroganti.
Tale elemento appare di particolare rilevanza in favore della tesi del finanziamento, posto che il fatto che i soci abbiano espressamente rinunciato ad una parte della somma erogata destinandola a coprire le perdite pregresse e di nuova formazione, presuppone che in origine la somma fosse stata versata con l'intesa che dovesse essere in seguito restituita.
Anche il fatto che la somma sia stata erogata dai soci in parti uguali e non
pro quota, depone per tale interpretazione, come già evidenziato dal
Tribunale, poiché, in caso contrario, sarebbe stata danneggiata CP_1
dalla iscrizione a riserva in conto capitale o per copertura perdite, posto che l'eventuale distribuzione in futuro sarebbe avvenuta in proporzione alla quota detenuta, pari ad 1/3, indipendentemente dalla quota apportata.
In senso contrario ritiene la Corte che non sia decisivo l'argomento svolto dall'appellante relativo alla non attendibilità delle scritture contabili di riportanti l'indicazione dei versamenti come debito della società Parte_1
verso i soci in quanto tenute da il quale, in veste di Controparte_5
consulente sia della società che dei soci, sarebbe stato in conflitto di interessi: se è vero che, per affermazione, mai contestata, di il Parte_1
ha curato la contabilità della società e dei soci e la formazione dei CP_5
bilanci relativi agli anni 2012, 2013 e la prima versione del bilancio 2014
(cfr. all.ti 14, 15, 16, 17 di , in cui la somma erogata dai soci risulta CP_1
indicata come “debito verso soci per finanziamenti”, è pur vero che il medesimo aveva predisposto anche il bilancio 2011 in cui risultava la perdita di 103.690,00 e lo aveva approvato all'assemblea del 27 aprile
2012, sottoscrivendo anche il verbale in qualità di segretario, verbale in cui si dà atto della necessità di ricapitalizzare la società. In ogni caso, al di là della sua materiale redazione, il bilancio viene predisposto dall'amministratore che se ne assume ex art 2476 cc la responsabilità;
inoltre, i bilanci 2012 e 2013 sono stati approvati all'unanimità
dall'assemblea dei soci, e non risulta credibile che l'altro socio,
[...]
non si sia accorto della pretesa errata appostazione Controparte_2
in bilancio, esplicitata anche a verbale, ove essa non fosse stata corrispondente alla volontà di entrambi i soci.
Quanto all'assenza, nel contratto di cessione delle quote di a CP_1
di qualsiasi richiamo al credito del cedente derivante dal CP_2
finanziamento, evidenzia la Corte che non esiste alcun obbligo di indicare nel contratto di cessione l'esistenza di finanziamenti, tenuto, peraltro,
conto che il debito della società verso il socio uscente risultava dai bilanci approvati da acquirente della quota, e che, come affermato CP_2
dalla Suprema Corte con sentenza n. 15049 del 29 luglio 2015, il trasferimento della partecipazione sociale non include necessariamente anche il diritto di credito del socio cedente alla restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, che può, pertanto,
rimanere in capo al cedente.
Per quanto riguarda, poi, la mancata compensazione del credito che sostiene di vantare a titolo di finanziamento con il credito vantato CP_1
da a titolo di prezzo per la vendita di un immobile a Parte_1 CP_1
argomento che l'appellante spende a favore della natura di conferimento dell'erogazione, appare sufficiente rilevare che, sicuramente alla data della vendita (novembre 2014), il credito di non poteva essere CP_1
compensato in quanto non esigibile poiché postergato.
Appare, poi, significativo, come già sottolineato dal primo giudice, che nei bilanci relativi all'esercizio 2012, 2013 e nella prima versione del bilancio
2014, oltre che nelle relative note integrative, l'erogazione sia stata iscritta alla voce “debito verso soci” e solo dopo la fuoriuscita di dalla CP_1
compagine societaria, si sia provveduto, senza che di ciò ne sia stata data giustificazione alcuna, alla rettifica della qualificazione della suddetta erogazione da “debito verso soci” a “copertura perdite”. Nel verbale del
22 settembre 2015, redatto dall'allora amministratore e CP_3
sottoscritto dal socio unico si dà , infatti, semplicemente CP_2
atto che si procedeva al deposito di un nuovo bilancio al 31.12.2014 “per correggere errori materiali e di imputazioni presenti in quello depositato in precedenza”, ma tale correzione è in realtà consistita nella diversa ed appostazione dei versamenti in precedenza fatti dai soci dalla voce “Debiti verso soci” – che avrebbe comportato l'obbligo restitutorio nei confronti di fuoriuscita dalla compagine societaria – alla voce “copertura CP_1
perdite”, con conseguente venire meno di tale obbligo per la società.
A ciò si aggiunga che la seconda versione del bilancio al 31.12.2014 ed i verbali di assemblea del 4.8.2015 e del 22.9.2015 sono successivi al momento in cui faceva parte della compagine societaria e non CP_1
sono quindi utili a comprendere la volontà dei soci.
Rileva, in ogni caso, la Corte che in una precedente delibera di assemblea di in data 4 agosto 2015, all'indomani della fuoriuscita di Parte_1
il socio unico ha provveduto unilateralmente a CP_1 CP_2
qualificare i versamenti effettuati dai soci nei precedenti esercizi 2012,
2013 e 2014 e fino ad allora iscritti in bilancio come debiti verso i soci,
come “poste di patrimonio netto e precisamente versamenti in conto copertura perdite”, a rinunciare irrevocabilmente “al rimborso degli stessi”
e ad “accettare la dichiarazione di remissione di debito” da parte del socio unico “con conseguente estinzione del debito in capo” alla società
debitrice: ciò conferma come la volontà dei soci in origine, al momento dei versamenti, fosse proprio quella finanziaria, con obbligo restitutorio a carico della società, non avendo altrimenti alcun senso la previsione della rinuncia al rimborso e remissione del debito da parte del socio che aveva effettuato (una parte di) tali versamenti.
La denominazione “finanziamento soci” dell'erogazione effettuata da entrambi i soci dell'allora Centro Daf srl, ora , si ritrova altresì Parte_1 nella contabilità di quest'ultima, in particolare nel partitario del contribuente;
inoltre, vi è totale coincidenza tra la contabilizzazione nei predetti bilanci della società dei versamenti come “Debiti verso terzi” o
“debiti verso soci per finanziamenti”, e la contabilizzazione dei medesimi versamenti nei bilanci dei soci e come “Crediti CP_1 CP_2
verso Centro Daf” nell'attivo dello Stato patrimoniale.
Per non tacere del fatto che nel bilancio al 31.12.2014 del socio CP_2
imanga la indicazione del “trattasi del credito per un finanziamento
[...]
infruttifero effettuato alla società controllata CENTRO DAF SRL”, in contrasto, quindi, con la “correzione” del bilancio al 31.12.2014 della effettuata dallo stesso socio. Parte_1
In favore della tesi dell'appellante non può, infine, valere l'argomento per cui le operazioni di finanziamento effettuate dai soci non risultino da atto scritto o da verbale di assemblea, atteso che il contratto di mutuo non deve necessariamente essere redatto in forma scritta, è pacifica l'avvenuta erogazione della somma e sussistevano le condizioni previste dal TUB per l'ammissibilità del finanziamento soci (previsto dall'art 5 dello statuto della società, era socio da più di tre mesi e la sua partecipazione CP_1
era superiore al 2%), mentre alla mancata previsione di un termine per la restituzione era possibile supplire con la procedura prevista dall'art. 1817
c.c.
Giova, infine, evidenziare che anche a ritenere che tutti gli elementi sopra illustrati non siano suscettibili di una lettura univoca e non possano, quindi, condurre a ricostruire la “chiara manifestazione di volontà delle parti” nei termini della natura di finanziamento dei versamenti effettuati,
in ossequio al principio consolidato della giurisprudenza sopra riportato dovrebbe farsi riferimento ai dati risultanti dai bilanci nel momento in cui gli stessi sono stati effettuati.
Come ampiamente si è illustrato, nei bilanci di regolarmente Parte_1
approvati dai soci e depositati presso il Registro delle Imprese, relativi agli esercizi 2012, 2013 e la prima versione del bilancio relativo all'esercizio
2014, le erogazioni risultano iscritte alla voce “debito verso soci” e ciò fa prova ai sensi dell'art. 2709 c.c., come evidenziato dal Tribunale, contro la società stessa, non potendo essa, invece, invocare a suo favore le risultanze del bilancio rettificato 2014.
Non è oggetto di contestazione da parte di e in ogni caso risulta CP_1
chiaramente dai bilanci 2011 e 2012 e dal verbale di approvazione del bilancio al 27 aprile 2012 nonché dalle risultanze della ctu, che i predetti finanziamenti siano stati erogati dai soci in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o comunque in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento, con conseguente postergazione del loro rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori terzi ai sensi del secondo comma dell'art. 2467 c.c., rilevabile anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 15.5.2019 n. 12994).
Una delle situazioni suddette deve sussistere non solo al momento del finanziamento ma anche a quello in cui è chiesto il rimborso;
sicché <<
nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c.: non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito>> (Cass. 12994/2019).
né con l'atto di citazione in opposizione e neppure con la Parte_1
memoria ex art 183, comma 6, n. 1 cpc, ha mai allegato il perdurare della insufficienza del patrimonio alla data di notifica del decreto ingiuntivo e in data <> (in verità, non aveva allegato tale condizione neppure con riferimento alla data del finanziamento) e, in ogni caso, non sarebbe stato sufficiente, al fine di provare la attualità della situazione di crisi, fare riferimento alla situazione economica e patrimoniale o dedurre la “permanenza della crisi societaria”, senza indicare quali ne siano le prove. Né l'appellante può lamentare la impossibilità di assolvere all'onere di provare il perdurare di tale situazione entro i termini dell'art. 183 sesto comma cod.proc.civ., atteso che, ove sopravvenuti, i presupposti per la postergazione avrebbero potuto essere provati, non essendovi alcuna preclusione alla produzione di documenti di formazione successiva alla scadenza di tali termini.
Non può poi sottacersi che tale vincolo di postergazione può ritenersi rimosso per effetto del compimento di nuove operazioni immobiliari da parte del nuovo socio unico , come si evince dal Controparte_6
bilancio al 31.12.2016 della (cfr. doc. 25 allegato alla ctu) da Parte_1
cui risulta un patrimonio netto di euro 101.122,00, ricavi per euro
126.000,00, un utile netto di euro 27.780,00.
La società appellante non può dunque rifiutare all'ex socio il CP_1
rimborso del finanziamento effettuato non risultando provata la persistenza di una delle condizioni di inesigibilità del credito previste dall'art. 2467 c.c.
A ciò non osta, infatti, che nelle conclusioni rassegnate nel CP_1
presente grado, abbia chiesto solo la conferma della sentenza impugnata senza riproporre le conclusioni svolte in primo grado, in particolare senza insistere nella domanda subordinata di condanna di al Parte_1
pagamento delle somme già richieste con il decreto ingiuntivo,
rinunciando così a tale domanda.
La sentenza appellata ha, infatti, rigettato l'opposizione confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, e il rigetto dell'appello comporta la conferma integrale della sentenza impugnata che ha accolto la domanda principale dell'ingiungente.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.5 5/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001 ad €
260.000,00), ad eccezione della fase istruttoria in considerazione della minima attività svolta, per la quale si applicano i valori minimi.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione Specializzata Impresa – del
11.3.2020;
e CP_7 Parte_1 CP_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2163,00 per la “fase di trattazione”
ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli