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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI GI IA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di IO IA - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 29/2023 R.G.L. e vertente
TRA
DI GI IA ,la cui Parte_1
rappresentanza e difesa è curata ex lege AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
GI IA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
- appellato
[...]
[...]
[...]
, in proprio e quale Controparte_2
mandatario della Controparte_3 CP_4
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice del lavoro di IO IA con la sentenza appellata accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 09420199010937289000, Parte_2
con riferimento alla seguenti cartelle e avvisi:
Cartella n. 09420090000540384000, asseritamente notificata il 23/03/2009 relativa a presunto omesso versamento contributi IVS per l'anno 2004;
Cartella n. 09420140001590787000, asseritamente notificata il 07/05/2014 relativa a sanzione amministrativa per violazione norme in materia di lavoro ex L. 296/2006 per l'anno
2011;
- Avviso di addebito n. 3942 2012 0000 857736 000 asseritamente notificato il 21/05/2012 per presunto omesso versamento contributi IVS 2011;
- Avviso di addebito n. 3942 2012 0000 4403258 000 asseritamente notificato il 28/01/2013 per omesso versamento contributi IVS 2012;
- Avviso di addebito n. 3942 2013 000 130422 0000 asseritamente notificato il 18/05/2013 per omesso versamento contributi IVS 2012;
- Avviso di addebito n. 3942 2013 000 2797674 000 asseritamente notificato il 15/01/2014 per omesso versamento contributi IVS 2012;
- Avviso di addebito n. 3942 2014 0000 879736 000 asseritamente notificato il 09/06/2014 per omesso versamento contributi IVS 2013;
- Avviso di addebito n. 3942 2014 0000 2442338 000 asseritamente notificato il 08/10/2014 per omesso versamento contributi IVS 2013.
Il Giudice, qualificando la domanda come azione di accertamento negativo, accoglieva l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartelle, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 3942 2014 0000 2442338 000, e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
Ha interposto appello l' con riferimento al capo concernente la condanna Parte_1
in solido al pagamento delle spese di lite, ritenendolo ingiusto atteso che la prescrizione del crediti era da addebitare al comportamento omissivo del solo . CP_5
Sia che sono rimasti contumaci CP_2 CP_6
CP_ Si è costituito l' che ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che l'unico capo oggetto di impugnazione riguarda le spese poste in solido anche a carico dell' , con la conseguenza che la condanna in solido al pagamento Parte_1
delle spese a carico di e è passata in giudicato. CP_7 CP_6
Ciò posto l'appello è fondato.
Il Tribunale, come sopra sinteticamente riassunto, ha condannanto tutti i resistenti in solido attesa la loro soccombenza.
Il relativo capo è stato appellato dall'Ente impositore che ritiene ingiusta la decisione sull'assunto che il comportamento omissivo, che ha determinato il maturarsi della prescrizione, sarebbe addossabile solo al Concessionario, il quale, pertanto, dovrebbe rispondere delle conseguenze della lite.
Il motivo è condivisibile.
La Suprema Corte di Cassazione (n.7716/ 09/03/2022) in un caso sovrapponibile ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va Controparte_1
distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Orbene nel caso in esame il Tribunale ha accertato la prescrizione dopo la notifica della cartella sicchè il comportamento omissivo è addebitabile al solo il quale CP_5
risponde delle conseguenze della lite alla luce del principio sopra trascritto .
L'appello, pertanto, va accolto e le spese di lite del primo grado vanno poste a carico solo CP_ del Concessionario e dell' con esclusione dell' appellante. Parte_1
Nulla sulle spese di lite del presente grado tra Concessionario e attesa la CP_2
CP_ contumacia di quest'ultimo; spese di lite compensate tra e attesa la Controparte_8
presenza di orientamenti contrastanti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di IO IA, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
DI GI IA contro , e in
[...] Parte_2 CP_6 CP_7
proprio e n.q. di mandatario di , avverso la sentenza n. 2131/2022 del Giudice del CP_3
lavoro di IO IA, pubblicata in 29/11/2022 , così provvede:
-Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma paraziale della sentenza impugnata che nel resto conferma, pone le spese di lite liquidate in primo grado a carico solo di e CP_7 CP_6
nulla sulle spese di lite nei rapprorti tra e CP_6 CP_2
compensa le spese di lite nei rapporti tra , Controparte_9
e CP_6 [...]
, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025. CP_10
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI GI IA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di IO IA - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 29/2023 R.G.L. e vertente
TRA
DI GI IA ,la cui Parte_1
rappresentanza e difesa è curata ex lege AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
GI IA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
- appellato
[...]
[...]
[...]
, in proprio e quale Controparte_2
mandatario della Controparte_3 CP_4
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice del lavoro di IO IA con la sentenza appellata accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 09420199010937289000, Parte_2
con riferimento alla seguenti cartelle e avvisi:
Cartella n. 09420090000540384000, asseritamente notificata il 23/03/2009 relativa a presunto omesso versamento contributi IVS per l'anno 2004;
Cartella n. 09420140001590787000, asseritamente notificata il 07/05/2014 relativa a sanzione amministrativa per violazione norme in materia di lavoro ex L. 296/2006 per l'anno
2011;
- Avviso di addebito n. 3942 2012 0000 857736 000 asseritamente notificato il 21/05/2012 per presunto omesso versamento contributi IVS 2011;
- Avviso di addebito n. 3942 2012 0000 4403258 000 asseritamente notificato il 28/01/2013 per omesso versamento contributi IVS 2012;
- Avviso di addebito n. 3942 2013 000 130422 0000 asseritamente notificato il 18/05/2013 per omesso versamento contributi IVS 2012;
- Avviso di addebito n. 3942 2013 000 2797674 000 asseritamente notificato il 15/01/2014 per omesso versamento contributi IVS 2012;
- Avviso di addebito n. 3942 2014 0000 879736 000 asseritamente notificato il 09/06/2014 per omesso versamento contributi IVS 2013;
- Avviso di addebito n. 3942 2014 0000 2442338 000 asseritamente notificato il 08/10/2014 per omesso versamento contributi IVS 2013.
Il Giudice, qualificando la domanda come azione di accertamento negativo, accoglieva l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartelle, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 3942 2014 0000 2442338 000, e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
Ha interposto appello l' con riferimento al capo concernente la condanna Parte_1
in solido al pagamento delle spese di lite, ritenendolo ingiusto atteso che la prescrizione del crediti era da addebitare al comportamento omissivo del solo . CP_5
Sia che sono rimasti contumaci CP_2 CP_6
CP_ Si è costituito l' che ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che l'unico capo oggetto di impugnazione riguarda le spese poste in solido anche a carico dell' , con la conseguenza che la condanna in solido al pagamento Parte_1
delle spese a carico di e è passata in giudicato. CP_7 CP_6
Ciò posto l'appello è fondato.
Il Tribunale, come sopra sinteticamente riassunto, ha condannanto tutti i resistenti in solido attesa la loro soccombenza.
Il relativo capo è stato appellato dall'Ente impositore che ritiene ingiusta la decisione sull'assunto che il comportamento omissivo, che ha determinato il maturarsi della prescrizione, sarebbe addossabile solo al Concessionario, il quale, pertanto, dovrebbe rispondere delle conseguenze della lite.
Il motivo è condivisibile.
La Suprema Corte di Cassazione (n.7716/ 09/03/2022) in un caso sovrapponibile ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va Controparte_1
distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Orbene nel caso in esame il Tribunale ha accertato la prescrizione dopo la notifica della cartella sicchè il comportamento omissivo è addebitabile al solo il quale CP_5
risponde delle conseguenze della lite alla luce del principio sopra trascritto .
L'appello, pertanto, va accolto e le spese di lite del primo grado vanno poste a carico solo CP_ del Concessionario e dell' con esclusione dell' appellante. Parte_1
Nulla sulle spese di lite del presente grado tra Concessionario e attesa la CP_2
CP_ contumacia di quest'ultimo; spese di lite compensate tra e attesa la Controparte_8
presenza di orientamenti contrastanti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di IO IA, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
DI GI IA contro , e in
[...] Parte_2 CP_6 CP_7
proprio e n.q. di mandatario di , avverso la sentenza n. 2131/2022 del Giudice del CP_3
lavoro di IO IA, pubblicata in 29/11/2022 , così provvede:
-Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma paraziale della sentenza impugnata che nel resto conferma, pone le spese di lite liquidate in primo grado a carico solo di e CP_7 CP_6
nulla sulle spese di lite nei rapprorti tra e CP_6 CP_2
compensa le spese di lite nei rapporti tra , Controparte_9
e CP_6 [...]
, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025. CP_10
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)