Articolo 3 della Legge 28 aprile 1975, n. 135
Articolo 2
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22 maggio 1975
Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 151 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 86 miliardi e quanto a lire 65 miliardi con riduzione, rispettivamente, del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 maggio 1975