Ordinanza collegiale 19 giugno 2020
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 06/10/2020, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2020
N. 02446/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2446 del 2019, proposto da
RI OT, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, alla piazza Garibaldi n. 73;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, alla via Diaz n. 11;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 894/2013 del Tribunale Amministrativo della Campania – Napoli, depositata il 13/02/2013, resa nel ricorso recante il numero di registro generale 720 dell'anno 2011, come successivamente corretta dalle due ordinanze n. 3141/2016 e n. 5598/2018 adottate dal medesimo TAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 14 e 15 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO
- che, con il presente ricorso, OT RI agisce in giudizio affinché sia data completa ottemperanza alla sentenza n. 894/2013 del Tribunale Amministrativo della Campania – sede di Napoli, depositata il 13/02/2013, come corretta dalle due ordinanze, n. 3141/2016 e n. 5598/2018, successivamente adottate dal medesimo TAR, ovvero, specificamente, per conseguire la condanna dell’intimato Ministero della Giustizia a corrispondergli la somma di euro 34.500,00, che assume essere a lui dovuta, a titolo di astreinte, alla stregua di quanto stabilito in detta pronuncia;
- che, in particolare, il ricorrente sostiene che “ il riconoscimento giuridico dell’anzianità di servizio a partire dal 8.4.2008 ” sarebbe stato “ realizzato solo in data 18.2.2016 ”, ovvero con un ritardo di 138 settimane, che, moltiplicato per la somma di euro 250,00, fissata in sentenza quale penalità ex art. 114 co. 4 cpa da pagare per ogni settimana di ritardo, farebbe ascendere il dovuto, per il titolo dedotto, appunto a euro 34.500,00;
RILEVATO
- che, con la detta sentenza n. 894/2013, come successivamente corretta, questo TAR ha così provveduto: “ 1) Accoglie la domanda di ottemperanza, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione alla sentenza n° 21387/2008 di questa sezione del T.A.R. Campania-sede di Napoli, alla stregua di quanto esposto in parte motiva, nel termine di gg. 90 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso del persistente inadempienza, nomina l’Avvocato Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega ad Avvocato dello Stato o altro funzionario in servizio presso l’Avvocatura Generale dello Stato, affinché provveda, in via sostitutiva, ai necessari incombenti nell’ulteriore l’ulteriore termine di gg. 60 ed a spese dell’Amministrazione inottemperante.
Le spese per il funzionamento dell’organo straordinario sono poste a carico dell’Amministrazione inadempiente e verranno liquidate dal Presidente della sezione, all’uopo delegato, con separato provvedimento sulla base dell’effettiva attività svolta ed alla nota delle spese presentata dal Commissario stesso.
Sempre per l’eventualità di un perdurare dell’inadempienza, condanna l’Amministrazione della Giustizia a corrispondere a OT RI la somma di € 250,00 per ogni intera settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato in parola, successivamente allo spirare del termine di gg. 90 come sopra assegnato.
2) Respinge la domanda risarcitoria contestualmente proposta.
3) Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. ”;
- che, tuttavia, secondo quanto riferito dall’Amministrazione, tale sentenza è stata gravata di appello, e che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4282/2014 del 26.8.2014, ha accolto in parte l’impugnazione, e dunque in parte qua il ricorso originario, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado (ovvero ha riconosciuto dovuto all’OT anche un risarcimento danni, quantificato, in via equitativa, in una somma pari al 50% delle retribuzioni che avrebbero dovuto essere a lui corrisposte a partire dalla data dell’8.4.2008, sino all’effettivo ricollocamento in servizio, con esclusione della eventuale parte variabile della retribuzione relativa alle funzioni, ma con incremento di rivalutazione e interessi legali);
- che, sempre l’Amministrazione intimata (cfr. relazione sulla vicenda, depositata dall’Avvocatura erariale in data 26.8.2019) ha dedotto in sua difesa di aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado (cioè di aver proceduto alla retrodatazione della decorrenza della nomina ad allievo agente dell’OT alla data dell’8.4.2008, secondo quanto stabilito nella pronunzia giurisdizionale) “ con P.D.G. 16 aprile 2013 ”, e di aver successivamente anche proceduto alla quantificazione del danno subito dall’OT (secondo quanto stabilito dalla sentenza di appello del Consiglio di Stato), provvedendo infine alla “ esecuzione con provvedimento 3 febbraio 2016, prot. n. 290 ed ordinativo di pagamento datato 4 febbraio 2016 ”;
- che, dunque non sarebbe comprensibile come sia stato calcolato l’importo della penale richiesta dal ricorrente, non potendosi ravvisare alcun ritardo nell’esecuzione della sentenza del TAR , né, tantomeno, essendo ipotizzabile un ritardo di 138 settimane;
RILEVATO altresì
- che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha manifestato dubbi in ordine alla competenza dell’adito Tribunale, per essere invece funzionalmente competente a conoscere della controversia il Consiglio di Stato, alla luce del disposto di cui all’art. 113 co. 1 c.p.a. in tema di giudizio di ottemperanza, ai sensi del quale “ 1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. ”;
- che, assegnato alle parti (con ordinanza n. 2502/2020 del 19.6.2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 co. 3 cpa), il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del provvedimento, per presentare memorie vertenti sull’individuata questione, il ricorrente non ha addotto elementi utili a superare la prospettata incompetenza di questo TAR (non avendo depositato alcuna nota scritta, né essendo comparso in udienza, pur avendo ricevuto a mezzo PEC, in data 19.6.2020, la comunicazione del deposito dell’ordinanza n. 2502/2020), mentre l’Avvocatura erariale ha condiviso i dubbi del Collegio (con memoria del 14.7.2020 ha infatti concluso per la competenza del Consiglio di Stato);
CONSIDERATO
- che, in relazione all’interpretazione del citato art. 113 cpa, in giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato (cfr. Cons. di Stato sez. III, n. 871 del 3.2.2020) che “ Quando la sentenza di primo grado viene confermata dal Consiglio di Stato con motivazione dal medesimo contenuto dispositivo e conformativo il ricorso per l'ottemperanza del giudicato va proposto al giudice di primo grado; è competenza funzionale, invece, del Consiglio di Stato nel momento in cui la sentenza d'appello, anche se confermata la sentenza del TAR, modifichi sostanzialmente la motivazione, influendo sull'effetto conformativo derivante dal giudicato. ”, nonché che (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 4613 del 17.9.2013) “ Nel giudizio di ottemperanza il giudice competente va individuato, nel caso di conferma della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato, ricercando il criterio dirimente nel dispositivo della stessa sentenza di secondo grado che, ove si limiti semplicemente a rigettare l'appello, radicherà il giudizio di ottemperanza presso il Tar; qualora invece esso contenga statuizioni che evidenzino uno scollamento dal percorso motivazionale e, conseguentemente, dal dispositivo della decisione gravata e, quindi, nei casi in cui emergano formule come “respinto con diversa motivazione”, allora la competenza per il giudizio di ottemperanza si radicherà presso il Consiglio di Stato. ” (e, sulla stessa linea, si cfr. anche Cons. di Stato sez. IV, n. 5489 del 24.11.2017);
- che, dunque, quando vi sia stata riforma della sentenza di primo grado, ancorché parziale, giudice competente per l’ottemperanza è sicuramente il Consiglio di Stato, per aver, appunto in sede di appello, operato la riforma;
- che tale speciale competenza è funzionale e inderogabile (come espressamente previsto dall’art. 14 co. 3 cpa, ed è rilevabile d’ufficio, come stabilito del successivo art. 15 cpa;
- che, nel silenzio del legislatore circa le modalità con cui deve essere emessa la pronuncia sulla sola competenza, allorché sia assunta al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 15 comma 2 e 3 cpa, la forma da utilizzare è comunque quella dell’ordinanza (atteso che anche nel sistema del codice di procedura civile, a cui il c.p.a. espressamente si richiama nell’art. 39 per i casi non disciplinati, le decisioni sulla sola competenza sono adottate con ordinanza - sul punto cfr. TAR Campania-Napoli sez. IV, ord. n. 937 del 21.2.2013; nonché sez. VIII, ord. n. 1162 del 19.2.2015);
- che, pertanto, appaiono sussistenti i presupposti per dichiarare l’incompetenza di questo Tribunale a decidere il presente ricorso, in favore del Consiglio di Stato, innanzi al quale potrà procedersi a riassunzione ai sensi dell’art. 15 cpa, con i termini e per gli effetti ivi previsti;
CONSIDERATO che le spese della svolta fase di giudizio debbono seguire la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del codice del processo amministrativo, l’insussistenza della propria competenza a conoscere del presente giudizio, per spettare questa, funzionalmente, al Consiglio di Stato.
Condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Valeria Ianniello, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO