TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 7967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7967 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 26190/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termi- ne assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
N. 26190/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE In composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Filomena Fiore, in funzione di giudice monocratico all'udienza del 15 settembre 2025 ha pronunzia- to la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8968/2021 R.Gen.Aff.Cont. e vertente TRA p.i.: , con sede in Napoli alla Via Pendino Parte_1 P.IVA_1
n°19/A in persona del Suo Amministratore Unico p.t. sig.ra CP_1
C.F.: , nata a [...] il [...] ed elettiva-
[...] C.F._1 mente domiciliata in Napoli alla via Domei Vico Spezzano n°9, presso lo studio dell'avv. Carmela Pari- si(C.F. ) , C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difenda giusta mandato in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E (SI , corrente in Miklošičeva ulica n. 6 a Celje CP_2 P.IVA_2
(Slovenia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di- fesa, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo di data 4.8.2022, dall'avvocato Keti Muzica ( ), presso il cui studio sito in CodiceFiscale_3 via Guido Zanetti n. 1 a Trieste elegge domicilio;
fax 040/9890820; pec
[...]
Email_2
OPPOSTA Oggetto: Vendita di cose mobili.
1
Conclusioni: come da verbale di udienza cartolare del 15/09/2025 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza. A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno ef- fettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo n° 7214/2022 (r.g. 19122/2022), emesso in data 06/10/2022 dal Tribunale civile di Napoli sezione civile XII - Giudice Dott.ssa Gargia, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 122.752,00, portata dalle fatture allegate al ricorso, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo, nonché le spese per la pro- cedura monitoria. A fondamento della proposta opposizione, la parte si doleva, in via pregiudiziale, del difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti. Nel merito, si contestava la mancata prova del titolo costituivo della pretesa cre- ditoria consacrata nel decreto ingiuntivo, in considerazione del carattere esclusi- vamente unilaterale della documentazione a suffragio. Si esponeva, in fatto, che tra le parti erano intercorsi dei rapporti commerciali ma parte opposta aveva consegnato merce non vendibile in Italia e che l'odierna op- ponente aveva in più occasioni sollecitato il ritiro della stessa. Tale situazione aveva asseritamente ingenerato consistenti danni patrimoniali, morali, esistenziali, quantificati in euro 122.752,00, dei quali si chiedeva l'accertamento e la condanna al pagamento. In forza di quanto prospettato, si rassegnavano le seguenti conclusioni:“ 1) in via del tutto preliminare non concedere neppure in via provvisoria la esecutorietà del decreto ingiuntivo n°7214/2022 - r.g. 19122/2022,) del 06/10/2022 non solo in quanto la proposta opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzio- ne, ma anche perché sussistono gravi motivi di danneggiamento del presunto de- bitore;
2) in via sempre preliminare, dichiarare ed accertare la carenza di legittimazio- ne attiva e passiva delle parti relative al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché dichiarare l'inammissibilità, improponibile, infondatezza del decreto ingiuntivo;
3) nel merito accogliere la presente opposizione e rigettare la domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n°7214/2022 - r.g. 19122/2022,, emesso in data 06/10/2022 dal Tribunale civile di Napoli sezione civile XII Giudice Dott.ssa GARGIA per i motivi di cui sopra e per l'effetto, dichiarare nullo, revocare, an- nullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto opposto. 4) accogliere la domanda riconvenzionale e condannare parte convenuta, al ri- sarcimento dei danni patrimoniali, morali, esistenziali e quanti ipotizzabili ca-
2
gionati all'istante a seguito dell'evento nefasto per cui è causa, quantificati in euro 122.752,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o nella misura stabilita dall'Ill.mo Giudicante a favore di parte attorea. Il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito, ovvero di euro 200.000,00;
5) nella denegata ipotesi, stabilire una compensazione integrale dei crediti tra le parti ex art. 1241 c.c. o nella misura dovuta, che l'Ill.mo Giudicante riterrà più opportuna;
6) nella denegata ipotesi di rigetto della formulata di opposizione si chiede di- chiararsi nulla dovuto dall'opposto per prescrizione avvenuta e/o per non aver formalmente messo in mora la Società 7) condannare al Parte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”. Si costituiva la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Nella specie, si narrava che, dalla fine del 2021, le parti in causa erano addivenu- te alla stipulazione di contratto di somministrazione di materiale sanitario, non- ché test antigenici per rilevamento rapido del virus Sars Covid-19. In fase esecutiva, a fronte della fornitura di merce per un controvalore pari ad € 405.642,00, come dall'elenco fatture emesse sottoscritto dal legale rappresentan- te della l'odierna opponente aveva effettuato pagamenti per CP_2 complessivi € 282.890,00, residuando dunque una posizione debitoria ammon- tante ad € 122.752,00. A fondamento del credito, si deducevano ampi stralci di conversazioni intrattenu- te tra i legali rapp.ti delle società che presuntivamente erano da qualificare quali dichiarazioni stragiudiziali dal valore confessorio. Sulla scorta di quanto argomentato, si chiedeva al giudice adito di:
“In via pregiudiziale di merito:
2) Visto l'art. 648 c.p.c., ed accertato che l'opposizione di controparte non è fondata su prova scritta, dichiararsi con ordinanza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
3) Confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 7214/2022 (19122/2022 R.G.A.C.) di data 6.10.2022, e per l'effetto
4) Rigettare la domanda svolta da controparte in via riconvenzionale;
5) Accertare la temerarietà della lite, per mala fede e/o colpa grave, introdotta con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo di cui innanzi e per l'effetto
6) Condannare la a pagare alla una somma ri- Parte_1 CP_2 sarcitoria equitativamente determinata, a norma dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto dell'intensità della mala fede e/o della colpa grave con cui controparte ha svolto le proprie difese;
7) Condannare la al pagamento a favore della Parte_1 Parte_2 mende di una somma determinata ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.; 8) Con vittoria di spese e competenze di lite”. Instaurato il giudizio, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del de- creto opposto ed assegnava i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito di memorie rinviando la causa all'udienza del 15.4.2024 da celebrarsi in forma cartolare.
3
Esaurita l'attività assertiva e asseverativa, la causa veniva rinviata al 16.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e, in seguito, all'udienza del 15.09.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc. Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova ram- mentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, men- tre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giu- dizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del de- creto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenu- to, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal de- creto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposi- zione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cas- sazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927). In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in or- dine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di prove- nienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fat- tura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del rela- tivo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde. Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio. Ordunque, sulla base del compendio cognitorio acquisito si ritiene che l'opposizione sia infondata e da disattendere per le ragioni di seguito esposte. Invero, si ritiene che l'attore in senso sostanziale abbia assolto l'onere probandi sullo stesso incombente attraverso la produzione documentale allegata dimo- strando quindi l'esistenza del credito cristallizzato nel provvedimento monitorio e portato dalle fatture rimaste parzialmente insolute nn. n. 00010-2022 del 6.1.2022; 00011 di pari data;
00030 del 13.01.22 riportante il prezzo totale della merce fornita (€ 125.664,00); l'acconto versato da controparte (€ 85.510,00) ed il residuo da pagare (€ 42.154,00). Oltre tale documentazione contabile di formazione unilaterale, parte opposta ha dimostrato per tabulas il perfezionarsi del rapporto (conversazioni whatsappa sub doc. 10 fasc. monitorio) nonché l'esecuzione delle prestazioni di consegna attra-
4
verso lettera di vettura internazionale, munita di traduzione asseverata, con de- scrizione della merce inviata e la sottoscrizione della ricevuta (sub doc. 17). Inoltre, sempre in contrasto con quanto sostenuto da parte opponente, si osserva che tutte le fatture emesse dalla riportano la specificazione del CP_2 materiale venduto (sub docc. 7, 8 e 9 fasc. monitorio). Sul punto, si rammenta che è pacifica in giurisprudenza l'idoneità degli strumenti di messagistica istantanea (nella specie Whatsapp) a configurarsi quali mezzi at- traverso i quali i paciscenti possono concludere accordo negoziale, che non sia caratterizzato da struttura forte come un contratto di fornitura di merci, purché si evincono gli elementi essenziali del contratto e non vi siano contestazioni sulla veridicità e provenienza degli screenshots (Cass., 19 ottobre 2022, n. 39539). Requisiti entrambi dimostrati nel caso de quo come si evince sia dalla documen- tazione degli atti di causa sia dall'assenza di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. Orbene, vertendosi in materia di diritti relativi di fonte obbligatoria, fornita dal creditore la prova del titolo costituivo della pretesa, grava sul debitore la prova del fatto estintivo o modificativo idoneo a paralizzarla;
e ciò in conformità con quanto dispone l'art. 2697 c.c. secondo le consolidate coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità fin dalla sentenza a Sez Unite civili nr. 13533 del 2001. Ciò posto in diritto, si evidenzia che la difesa assunta da parte opponente è risul- tata generica e contradditoria e comunque non corroborata da adeguati riscontri estrinseci ed obbiettivi, come tale non idonea a soddisfare l'incombenza probato- ria su espressa. Infatti, in un primo momento è stato apoditticamente censurato il difetto di legit- timazione attiva e passiva delle parti (eccezione poi rinunciata dal nuovo legale costituito), e poi negata l'esistenza del rapporto di fornitura, e contestata la quali- tà della merce in quanto viziata e non commerciabile in Italia. Tuttavia, tali contestazioni sono risultate del tutto generiche e improbate. In particolare, da un lato parte opponente ha provveduto al pagamento parziale delle commesse ricevute, dimostrando così l'adeguatezza della merce al soddi- sfacimento dell'interesse creditorio;
d'altra parte, contrariamente a quanto asseri- to, non ha sollevato una contestazione tempestiva ed espressa sui presunti vizi materiali o giuridici delle res consegnate quando, invece, è noto in diritto che è la parte acquirente, nella disponibilità delle cose, a dover fornire prova dei vizi e a doverli denunciare entro un circoscritto arco temporale (Cass., Sez. Unite 11748/2019) Invero, la società opponente sostiene che “non vi è prova né della consegna della merce fatturata e né dell'ordine” salvo, poco più avanti, sostenere che la merce consegnata non sarebbe stata accettata dalla e si troverebbe in Parte_1 Parte giacenza presso la sede della In conclusione, la parte si è limitata impropriamente a dolersi del carattere viziato delle cose consegnate senza però fornire adeguato riscontro probatorio ma limi- tandosi ad allegare reperti fotografici aventi ad oggetto materiale sanitario senza dimostrare, tuttavia, la corrispondenza tra lo stesso e quello del rapporto oggetto di causa indicato dalle fatture azionate.
5
Dall'infondatezza della spiegata opposizione, ne consegue quale corollario logi- co- giuridico la non fondatezza anche dell'esperita domanda riconvenzionale ri- sarcitoria che, a prescindere dall'assenza di ogni prova in ordine alle presunte conseguenze pregiudizievoli patite, postulava la prova dell'inadempimento o comunque del carattere ingiusto dell'altrui condotta. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pro- nuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356). In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività ef- fettivamente svolta e della natura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate, con espunzione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diver- sa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n°7214/2022 (R.G. 19122/2022), emesso in data 06/10/2022 dal Tribunale civile di Napoli - sezione civile XII - Giudice Dott.ssa Gargia;
- Rigetta la spiegata domanda riconvenzionale;
- Condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte opposta, che si quantificano in € 4.217,00 per compensi, oltre il 15% di contributo forfettario IVA, e CPA e le spese di lite già liquidate nel procedimento monitorio. La sentenza è esecutiva come per legge. Così deciso in Napoli il 15 settembre 2025 Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
6
Tribunale di Napoli DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termi- ne assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
N. 26190/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE In composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Filomena Fiore, in funzione di giudice monocratico all'udienza del 15 settembre 2025 ha pronunzia- to la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8968/2021 R.Gen.Aff.Cont. e vertente TRA p.i.: , con sede in Napoli alla Via Pendino Parte_1 P.IVA_1
n°19/A in persona del Suo Amministratore Unico p.t. sig.ra CP_1
C.F.: , nata a [...] il [...] ed elettiva-
[...] C.F._1 mente domiciliata in Napoli alla via Domei Vico Spezzano n°9, presso lo studio dell'avv. Carmela Pari- si(C.F. ) , C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difenda giusta mandato in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E (SI , corrente in Miklošičeva ulica n. 6 a Celje CP_2 P.IVA_2
(Slovenia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di- fesa, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo di data 4.8.2022, dall'avvocato Keti Muzica ( ), presso il cui studio sito in CodiceFiscale_3 via Guido Zanetti n. 1 a Trieste elegge domicilio;
fax 040/9890820; pec
[...]
Email_2
OPPOSTA Oggetto: Vendita di cose mobili.
1
Conclusioni: come da verbale di udienza cartolare del 15/09/2025 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza. A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno ef- fettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo n° 7214/2022 (r.g. 19122/2022), emesso in data 06/10/2022 dal Tribunale civile di Napoli sezione civile XII - Giudice Dott.ssa Gargia, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 122.752,00, portata dalle fatture allegate al ricorso, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo, nonché le spese per la pro- cedura monitoria. A fondamento della proposta opposizione, la parte si doleva, in via pregiudiziale, del difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti. Nel merito, si contestava la mancata prova del titolo costituivo della pretesa cre- ditoria consacrata nel decreto ingiuntivo, in considerazione del carattere esclusi- vamente unilaterale della documentazione a suffragio. Si esponeva, in fatto, che tra le parti erano intercorsi dei rapporti commerciali ma parte opposta aveva consegnato merce non vendibile in Italia e che l'odierna op- ponente aveva in più occasioni sollecitato il ritiro della stessa. Tale situazione aveva asseritamente ingenerato consistenti danni patrimoniali, morali, esistenziali, quantificati in euro 122.752,00, dei quali si chiedeva l'accertamento e la condanna al pagamento. In forza di quanto prospettato, si rassegnavano le seguenti conclusioni:“ 1) in via del tutto preliminare non concedere neppure in via provvisoria la esecutorietà del decreto ingiuntivo n°7214/2022 - r.g. 19122/2022,) del 06/10/2022 non solo in quanto la proposta opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzio- ne, ma anche perché sussistono gravi motivi di danneggiamento del presunto de- bitore;
2) in via sempre preliminare, dichiarare ed accertare la carenza di legittimazio- ne attiva e passiva delle parti relative al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché dichiarare l'inammissibilità, improponibile, infondatezza del decreto ingiuntivo;
3) nel merito accogliere la presente opposizione e rigettare la domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n°7214/2022 - r.g. 19122/2022,, emesso in data 06/10/2022 dal Tribunale civile di Napoli sezione civile XII Giudice Dott.ssa GARGIA per i motivi di cui sopra e per l'effetto, dichiarare nullo, revocare, an- nullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto opposto. 4) accogliere la domanda riconvenzionale e condannare parte convenuta, al ri- sarcimento dei danni patrimoniali, morali, esistenziali e quanti ipotizzabili ca-
2
gionati all'istante a seguito dell'evento nefasto per cui è causa, quantificati in euro 122.752,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o nella misura stabilita dall'Ill.mo Giudicante a favore di parte attorea. Il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito, ovvero di euro 200.000,00;
5) nella denegata ipotesi, stabilire una compensazione integrale dei crediti tra le parti ex art. 1241 c.c. o nella misura dovuta, che l'Ill.mo Giudicante riterrà più opportuna;
6) nella denegata ipotesi di rigetto della formulata di opposizione si chiede di- chiararsi nulla dovuto dall'opposto per prescrizione avvenuta e/o per non aver formalmente messo in mora la Società 7) condannare al Parte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”. Si costituiva la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Nella specie, si narrava che, dalla fine del 2021, le parti in causa erano addivenu- te alla stipulazione di contratto di somministrazione di materiale sanitario, non- ché test antigenici per rilevamento rapido del virus Sars Covid-19. In fase esecutiva, a fronte della fornitura di merce per un controvalore pari ad € 405.642,00, come dall'elenco fatture emesse sottoscritto dal legale rappresentan- te della l'odierna opponente aveva effettuato pagamenti per CP_2 complessivi € 282.890,00, residuando dunque una posizione debitoria ammon- tante ad € 122.752,00. A fondamento del credito, si deducevano ampi stralci di conversazioni intrattenu- te tra i legali rapp.ti delle società che presuntivamente erano da qualificare quali dichiarazioni stragiudiziali dal valore confessorio. Sulla scorta di quanto argomentato, si chiedeva al giudice adito di:
“In via pregiudiziale di merito:
2) Visto l'art. 648 c.p.c., ed accertato che l'opposizione di controparte non è fondata su prova scritta, dichiararsi con ordinanza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
3) Confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 7214/2022 (19122/2022 R.G.A.C.) di data 6.10.2022, e per l'effetto
4) Rigettare la domanda svolta da controparte in via riconvenzionale;
5) Accertare la temerarietà della lite, per mala fede e/o colpa grave, introdotta con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo di cui innanzi e per l'effetto
6) Condannare la a pagare alla una somma ri- Parte_1 CP_2 sarcitoria equitativamente determinata, a norma dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto dell'intensità della mala fede e/o della colpa grave con cui controparte ha svolto le proprie difese;
7) Condannare la al pagamento a favore della Parte_1 Parte_2 mende di una somma determinata ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.; 8) Con vittoria di spese e competenze di lite”. Instaurato il giudizio, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del de- creto opposto ed assegnava i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito di memorie rinviando la causa all'udienza del 15.4.2024 da celebrarsi in forma cartolare.
3
Esaurita l'attività assertiva e asseverativa, la causa veniva rinviata al 16.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e, in seguito, all'udienza del 15.09.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc. Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova ram- mentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, men- tre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giu- dizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del de- creto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenu- to, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal de- creto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposi- zione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cas- sazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927). In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in or- dine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di prove- nienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fat- tura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del rela- tivo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde. Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio. Ordunque, sulla base del compendio cognitorio acquisito si ritiene che l'opposizione sia infondata e da disattendere per le ragioni di seguito esposte. Invero, si ritiene che l'attore in senso sostanziale abbia assolto l'onere probandi sullo stesso incombente attraverso la produzione documentale allegata dimo- strando quindi l'esistenza del credito cristallizzato nel provvedimento monitorio e portato dalle fatture rimaste parzialmente insolute nn. n. 00010-2022 del 6.1.2022; 00011 di pari data;
00030 del 13.01.22 riportante il prezzo totale della merce fornita (€ 125.664,00); l'acconto versato da controparte (€ 85.510,00) ed il residuo da pagare (€ 42.154,00). Oltre tale documentazione contabile di formazione unilaterale, parte opposta ha dimostrato per tabulas il perfezionarsi del rapporto (conversazioni whatsappa sub doc. 10 fasc. monitorio) nonché l'esecuzione delle prestazioni di consegna attra-
4
verso lettera di vettura internazionale, munita di traduzione asseverata, con de- scrizione della merce inviata e la sottoscrizione della ricevuta (sub doc. 17). Inoltre, sempre in contrasto con quanto sostenuto da parte opponente, si osserva che tutte le fatture emesse dalla riportano la specificazione del CP_2 materiale venduto (sub docc. 7, 8 e 9 fasc. monitorio). Sul punto, si rammenta che è pacifica in giurisprudenza l'idoneità degli strumenti di messagistica istantanea (nella specie Whatsapp) a configurarsi quali mezzi at- traverso i quali i paciscenti possono concludere accordo negoziale, che non sia caratterizzato da struttura forte come un contratto di fornitura di merci, purché si evincono gli elementi essenziali del contratto e non vi siano contestazioni sulla veridicità e provenienza degli screenshots (Cass., 19 ottobre 2022, n. 39539). Requisiti entrambi dimostrati nel caso de quo come si evince sia dalla documen- tazione degli atti di causa sia dall'assenza di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. Orbene, vertendosi in materia di diritti relativi di fonte obbligatoria, fornita dal creditore la prova del titolo costituivo della pretesa, grava sul debitore la prova del fatto estintivo o modificativo idoneo a paralizzarla;
e ciò in conformità con quanto dispone l'art. 2697 c.c. secondo le consolidate coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità fin dalla sentenza a Sez Unite civili nr. 13533 del 2001. Ciò posto in diritto, si evidenzia che la difesa assunta da parte opponente è risul- tata generica e contradditoria e comunque non corroborata da adeguati riscontri estrinseci ed obbiettivi, come tale non idonea a soddisfare l'incombenza probato- ria su espressa. Infatti, in un primo momento è stato apoditticamente censurato il difetto di legit- timazione attiva e passiva delle parti (eccezione poi rinunciata dal nuovo legale costituito), e poi negata l'esistenza del rapporto di fornitura, e contestata la quali- tà della merce in quanto viziata e non commerciabile in Italia. Tuttavia, tali contestazioni sono risultate del tutto generiche e improbate. In particolare, da un lato parte opponente ha provveduto al pagamento parziale delle commesse ricevute, dimostrando così l'adeguatezza della merce al soddi- sfacimento dell'interesse creditorio;
d'altra parte, contrariamente a quanto asseri- to, non ha sollevato una contestazione tempestiva ed espressa sui presunti vizi materiali o giuridici delle res consegnate quando, invece, è noto in diritto che è la parte acquirente, nella disponibilità delle cose, a dover fornire prova dei vizi e a doverli denunciare entro un circoscritto arco temporale (Cass., Sez. Unite 11748/2019) Invero, la società opponente sostiene che “non vi è prova né della consegna della merce fatturata e né dell'ordine” salvo, poco più avanti, sostenere che la merce consegnata non sarebbe stata accettata dalla e si troverebbe in Parte_1 Parte giacenza presso la sede della In conclusione, la parte si è limitata impropriamente a dolersi del carattere viziato delle cose consegnate senza però fornire adeguato riscontro probatorio ma limi- tandosi ad allegare reperti fotografici aventi ad oggetto materiale sanitario senza dimostrare, tuttavia, la corrispondenza tra lo stesso e quello del rapporto oggetto di causa indicato dalle fatture azionate.
5
Dall'infondatezza della spiegata opposizione, ne consegue quale corollario logi- co- giuridico la non fondatezza anche dell'esperita domanda riconvenzionale ri- sarcitoria che, a prescindere dall'assenza di ogni prova in ordine alle presunte conseguenze pregiudizievoli patite, postulava la prova dell'inadempimento o comunque del carattere ingiusto dell'altrui condotta. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pro- nuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356). In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività ef- fettivamente svolta e della natura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate, con espunzione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diver- sa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n°7214/2022 (R.G. 19122/2022), emesso in data 06/10/2022 dal Tribunale civile di Napoli - sezione civile XII - Giudice Dott.ssa Gargia;
- Rigetta la spiegata domanda riconvenzionale;
- Condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte opposta, che si quantificano in € 4.217,00 per compensi, oltre il 15% di contributo forfettario IVA, e CPA e le spese di lite già liquidate nel procedimento monitorio. La sentenza è esecutiva come per legge. Così deciso in Napoli il 15 settembre 2025 Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
6