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1 maggio 2004
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24 aprile 2008
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21 luglio 2017
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10 ottobre 2023
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Articolo 26 (( (Valutazione di impatto ambientale). )) (( 1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non e' in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso e' destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.
3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all' articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , tali da porre in pericolo l'integrita' dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.)) ((31)) ---------------- AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non e' in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso e' destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.
3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all' articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , tali da porre in pericolo l'integrita' dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.)) ((31)) ---------------- AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
Commentari • 228
- 1. Categorie speciali di quote nelle srl P.M.I.Daniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 4 marzo 2026 · 1
NOZIONE DI SRL P.M.I. Le SRL possono essere costituite sotto forma di piccole e medie imprese e questo modello societario rappresenta quello di maggior uso sul territorio italiano quando vengono costituite queste società. Si definiscono P.M.I. tutte quelle società a responsabilità limitata che possiedono i requisiti individuati dall'art. 2 del Reg. UE n. 1129/2017, ovvero: Numero dei dipendenti non superiore a 250; Totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; Fatturato annuale non superiore a 50 milioni di euro. A questo tipo particolare di società a responsabilità limitata si applica, per quanto compatibile, la disciplina del codice civile prevista per le SRL …
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Giurisprudenza • 311
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