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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1988/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 512/2020 del Tribunale di LA , pubblicata il 16.03.2020 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Polliere (C.F. , C.F._1
APPELLANTE
E
(P. Iva , in persona del ON P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Beneduce (C.F.
, C.F._2
APPELLATA
NONCHÉ
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Errico (C.F. , C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, ammettersi la prova per testi così come articolata in primo grado, rigettarsi la domanda, con vittoria di spese;
in ipotesi di rigetto dell'appello principale, accogliersi la domanda di manleva con condanna del terzo chiamato al pagamento di quanto l'appellante sarà tenuto a corrispondere all'appellata, oltre alle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, ridursi la condanna in via equitativa in favore di con CP_1
compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Per l'appellata rigettarsi il gravame dell'appellante nella parte in cui viene CP_2 Parte_1
impugnato il rigetto della domanda di garanzia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20.02.2013 , in ON
persona del legale rappresentante p.t. - con sede legale in Massa di Somma (NA), alla via A. Moro
12- conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di LA, il nella Parte_1 persona dell'amministratore p.t., chiedendone la condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di € 14.711,00. L'attrice, in qualità di conduttrice di un deposito posto al piano seminterrato di un edificio del (in Somma Vesuviana, via Spirito Santo n.61/A), Parte_1
deduceva a sostegno della domanda che nella giornata del 29.09.2003, a causa di un violento temporale interessante la zona, si erano verificate, all'interno del locale condotto in locazione, ingenti infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dalla conduttura condominiale di raccolta delle stesse, tali da danneggiare irrimediabilmente e rendere invendibili le merci ivi custodite (materiale igienico- sanitario) con conseguente pregiudizio economico stimato nell'importo sopra indicato.
Si costituiva il Condominio ” impugnando integralmente il contenuto della Parte_1
domanda e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia di assicurazione in ragione dell'allora vigente contratto assicurativo di responsabilità civile verso Controparte_2
terzi dal Condominio medesimo stipulato;
chiamata in causa autorizzata dal tribunale ex art. 269 c.p.c. eccepiva la mancanza di copertura assicurativa in relazione all'evento Controparte_2
verificatosi, in quanto la relativa ipotesi di danno -da spargimento d'acqua seguito alla rottura accidentale di tubazioni (art. 27 n. 2 C.G.A.) - era espressamente esclusa dal novero di quelle contrattualmente coperte.
Espletata la ctu per l'accertamento delle cause del fenomeno infiltrativo, la causa veniva decisa con sentenza n. 512/2020, pubblicata in data 16.3.2020 con la quale il Tribunale di LA così statuiva: “a) accoglie la domanda principale nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in Parte_1
Co favore della TA Ti. , in persona del legale ON
rappresentante pro tempore, della somma di euro 7.500,00, oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
b) rigetta la domanda di manleva proposta dal nei Parte_1 confronti della c) condanna il , in persona Controparte_4 Parte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in Co favore della TA Ti. , e con attribuzione al difensore ON
antistatario Avv. Rosalinda Perna, che liquida ai sensi del D.M 55 del 2014 in euro 20,00 per spese ed euro 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
d) condanna il Parte_1
, in persona dell' amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite del
[...]
presente procedimento in favore della che liquida ai sensi del D.M 55 del 2014 in Controparte_2
euro 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
e) pone le spese di ctu, nella misura liquidata in corso di causa con decreto, definitivamente a carico del soccombente”. Parte_1
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha Parte_1
interposto gravame avverso l'indicata sentenza n. 512/2020 del Tribunale di LA, affidato ai seguenti motivi .
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 244 c.p.c., oltre che degli artt. 2051 e 2697 c.c., contestando tanto l'omessa valutazione delle richieste istruttorie formulate nel primo grado di giudizio (prova precostituita ed orale), quanto il difetto di motivazione del relativo provvedimento di rigetto. In particolare, il
, odierno appellante, avrebbe fin dal primo atto difensivo eccepito l'insussistenza del Parte_1
nesso causale tra le res in custodia ed il sinistro occorso, avanzando in merito puntuali richieste istruttorie, al fine di provare che il presunto allagamento del deposito locato integrasse invero gli estremi del caso fortuito, di cui all'art. 2051 c.c., con conseguente assenza di responsabilità del
, per una sua presunta condotta omissiva. Parte_1
A fronte di ciò, tuttavia, il Tribunale, pur respingendo le dette richieste istruttorie, non aveva motivato la dichiarata inammissibilità dei capitoli di prova articolati, limitandosi ad affermare che “la responsabilità del quale custode degli impianti comuni, secondo i principi di cui all'art. Parte_1
2051 c.c., ha natura oggettiva, cosicché il danneggiato ha solo l'onere di provare il nesso eziologico tra la res ed il danno da essa arrecato”. Più avanti, tuttavia, nelle medesime considerazioni motive, contraddicendosi,il Giudicante asseriva che alcuna “prova liberatoria è stata fornita, in senso contrario, dal , in quanto, da un lato, la ricorrenza di un fattore fortuito quali eccezionali Parte_1
precipitazioni è rimasta una circostanza meramente allegata dal convenuto e del tutto sfornita di prova”. Invero, argomenta a seguire l'appellante, sarebbe stata l'attrice in prime cure a non assolvere adeguatamente al proprio “onere probatorio, né con riguardo alla circostanza del verificarsi dell'evento, né con riguardo al particolare fondamentale delle sue caratteristiche e della idoneità di esso a determinare i danni paventati”, oltre a non fornire alcuna prova nemmeno “della quantità e della qualità della merce stanziata nei locali oggetto dell'allagamento, presumibilmente danneggiata”, non potendosi assumere con certezza che “tutto il materiale acquistato dalla società attrice ed indicato nelle fatture si trovasse effettivamente depositato nel magazzino e non fosse già stato venduto in epoca antecedente l'evento di danno”. Da qui, la conseguente, necessaria declaratoria di rigetto della domanda alla quale il primo giudice sarebbe dovuto pervenire. Inoltre non era stato tenuto conto delle risultanze dell'elaborato peritale laddove il tecnico aveva espressamente escluso di poter ricostruire con certezza il dinamismo causale innescante il lamentato danneggiamento (cfr. elaborato peritale, ove è affermato: “Non è pertanto possibile analizzare l'eziologia del fenomeno dannoso ispezionando i luoghi e non è stato possibile localizzare i punti da cui sia promanato il fenomeno infiltrativo e non è possibile ricostruire la disposizione della merce danneggiata all'interno dei locali”; o nella parte in cui si riconosce che “essendo i luoghi stati alterati, non è possibile risalire alle cause dell'infiltrazione ispezionando i luoghi”, e che, quindi, “le uniche possibili considerazioni sono effettuabili dall'analisi della documentazione fotografica in atti, riproposta dallo scrivente nell'allegato n.
1.2 della presente”). Inoltre il Giudice di prime cure aveva erroneamente interpretato le condizioni del contratto di polizza assicurativa, ritenendo di dover escludere l'operatività della manleva, laddove, al contrario, avrebbe dovuto dichiarare piuttosto la vessatorietà della relativa clausola contrattuale, “in quanto limitativa dei rischi assicurativi e della responsabilità dell'assicuratore e perciò, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, cod. civ., priva di alcun effetto in mancanza di preventiva e specifica sottoscrizione della controparte contrattuale (c.d. doppia accettazione)”.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame con ON
conferma della sentenza impugnata, fondata su elementi probatori riscontrati dalle risultanze della consulenza tecnica espletata. nel costituirsi in giudizio, si è limitata a contestare il motivo di gravame Controparte_2
relativo all'operatività della domanda di manleva, in merito al quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Come affermato nella sentenza impugnata, il è proprietario e “custode” dei beni Parte_1
e dei servizi comuni e, pertanto, è tenuto a vigilare sulla funzionalità delle predette parti, a curarne la manutenzione e ad adottare tutte le misure necessarie affinché le stesse non rechino pregiudizio alcuno alle persone (condomini o terzi) e ai loro beni. La specifica responsabilità che ne consegue, in caso di omessa vigilanza e controllo cd. “per mancata custodia”, è riconducibile all'art. 2051 c.c.
Come chiarito dalla Sezioni Unite della Suprema Corte, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia le cose per i danni da queste cagionati, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, che dunque prescinde del tutto da qualunque connotato di colpa, sicché
è onere del danneggiato allegare, fornendone prova, il rapporto di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 c.c. - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità.
(Cass.SS.UU, n.20943/2022).
Ciò posto, e in perfetta continuità con quanto statuito in prime cure, questa Corte ritiene che le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico circa il cattivo stato di manutenzione dei pozzetti condominiali di confluenza delle pluviali, siano pienamente condivisibili, in quanto adeguatamente supportate sotto il profilo del nesso causale e adeguatamente riscontrate dalla documentazione fotografica versata in atti, potendosi quindi con piana evidenza confermare la connessione causale esistente tra il danno e il descritto fenomeno di rigurgito della conduttura condominiale destinata a raccogliere le acque meteoriche. Evento imputabile alla inadeguata manutenzione di collettori e pozzetti condominiali.
Dunque, nessuna censura si può muovere al Giudice di prime cure, che ben poteva, come ha peraltro fatto, aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza che fosse necessario “esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, […] ben potendo il richiamo, anche 'per relationem' dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass.n.11917/2021), ed avendo comunque, nel caso di specie, spiegato, in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alle conclusioni redatte dal tecnico incaricato, chiarendo, nella sentenza qui gravata, come il nominato consulente d'ufficio avesse concluso affermando che verosimilmente la causa delle infiltrazioni era da ricercarsi nella scarsa manutenzione del pozzetto condominiale (parte comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 c.c.), “nel quale era presente una notevole quantità di carta (foto n. 3 della produzione attorea), e degli scarichi, anch'essi di natura condominiale e non asserviti al locale in oggetto” ( cfr.pag. 2 della ctu).
A conferma di quanto appena chiarito, giova richiamare l'orientamento della Corte di legittimità che in tema ha evidenziato come “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, contraddistinte dalla colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass.n.33074/2023). Ne deriva dunque che il danneggiato che invoca la responsabilità da cose in custodia, come detto, deve provare l'esistenza oltre che del rapporto di custodia, anche del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito, e, solo successivamente, potrà il convenuto eccepire l'esimente del caso fortuito.
In effetti, nel primo motivo di gravame formulato dall'appellante, questi ha appunto lamentato la mancata configurabilità del caso fortuito, rappresentato nel caso de quo, dall'asserita (e tuttavia non provata) eccezionalità degli eventi meteorici che ebbero ad interessare la zona nella detta data del 29.09.2003.
Ebbene, non sarà superfluo rammentare in questa sede come il caso fortuito sia normalmente rappresentato da un fatto naturale o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode degli impianti. In tal senso, allora, per mandare esente da responsabilità il appellante, quest'ultimo avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito, ovvero del Parte_1
verificarsi di un evento imprevedibile ed eccezionale – il fenomeno temporalesco di importanti dimensioni – interruttivo del nesso di causalità e quindi idoneo a determinare autonomamente l'evento lesivo. Ebbene, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza solo saltuaria, episodica ed infrequente, non è sufficiente, di per sé solo, a configurare il caso fortuito, in quanto siffatta eccezionalità non implica di per sé che il detto fenomeno non sia comunque prevedibile in base alla comune esperienza e diligenza. Infatti se pur è teoricamente ammissibile che una pioggia di eccezionale intensità possa integrare gli estremi del caso fortuito, non sarebbe comunque corretto ritenere che tali eventi integrino sempre e comunque il verificarsi di un caso fortuito, in considerazione del fatto che il custode deve comunque dimostrare che l'evento in questione sia stato da solo sufficiente a cagionare i danni lamentati, nonostante la diligente manutenzione e pulizia delle opere per lo smaltimento delle acque piovane, ovvero che i danni si sarebbero comunque prodotti, e nella stessa misura, anche con una corretta e scrupolosa opera di manutenzione e pulizia dei beni in custodia. Una tale rigorosa dimostrazione non è stata in alcun modo fornita nella precedente fase dal appellante, per cui dovrà confermarsi quanto Parte_1
statuito sul punto dal primo Giudice a proposito della responsabilità ex art. 2051 c.c. dello stesso per il verificarsi dei danni da allagamento seguiti alle infiltrazioni da Parte_1
acque piovane nel locale seminterrato condotto in locazione dalla qui ON
appellata.
Affermata la ricorrenza dell'an, resta da soffermarsi ora sul quantum del danno patito dall'odierna appellata, attrice in primo grado.
Ebbene, in citazione la aveva chiesto la condanna del condominio ON
” ad un ristoro risarcitorio complessivamente quantificato nella misura di euro Parte_1
14.711,00, sulla scorta di alcune fatture prodotte in giudizio e relative all'acquisto del materiale sanitario nel periodo immediatamente antecedente l'evento di cui è causa;
materiale che assumeva essere depositato e custodito nel locale condotto in locazione. In proposito il giudice in prime cure, aveva dato atto che: a) le fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale, non possono mai assurgere alla dignità di prove del danno lamentato, potendo ad esse conferirsi un mero valore indiziario, da valutare alla luce del complessivo quadro probatorio;
b) non poteva assumersi con certezza che tutto il materiale acquistato dalla società attrice ed indicato nelle fatture fosse effettivamente depositato in magazzino al momento del verificarsi del sinistro, e non fosse stato già in precedenza venduto;
c) alcuni prodotti si erano conservati integri, come evincibile dalle fotografie allegate dal danneggiato. Sulla scorta di tali dati il tribunale si era determinato a quantificare il danno attraverso una liquidazione equitativa,ai sensi dell'art. 1226 c.c., così motivando: “nel caso in esame, dovendosi ritenere provato l'an della pretesa azionata, la liquidazione del quantum è possibile sulla base degli elementi istruttori disponibili in atti (documentazione fotografica e fatture), i quali letti congiuntamente e con l'ausilio delle presunzioni, costituiscono un'adeguata base indiziaria per fare ricorso alla equità integrativa ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno;
pertanto, sulla scorta di tali premesse, si ritiene equo pervenire ad una liquidazione equitativa del danno nella misura di euro
7.500,00, decurtando del 50% le somme portate dalle fatture”.
Osserva la Corte che tale statuizione si basa su premesse non condivisibili, non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti per una liquidazione del danno in via equitativa. Invero la liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, tanto colpevoli quanto incolpevoli. L'impossibilità
o, comunque, la rilevante difficoltà nell'effettuazione di una stima esatta e puntualmente documentata del danno deve quindi essere oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, oltre che incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. Pertanto, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa è ammissibile solo se sia certo, per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato, che il bene distrutto avesse un concreto e certo valore oggettivo, e non un mero valore ipotetico o d'affezione (Cass.n.26051/2020). In altre parole, la liquidazione equitativa del danno presuppone che sia stata provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia risultato obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'interessato dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno stesso, di cui questi avesse potuto ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno.
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi che non era affatto impossibile, da parte dell'attrice in primo grado, dimostrare con esattezza e precisione quali fossero la consistenza, il pregio e il numero dei beni andati distrutti, provvedendo alla tempestiva redazione di un inventario, magari supportato da una documentazione fotografica delle singole unità/colli di merce poi materialmente distrutti e, quindi, non più commerciabili, o ancora chiedendo di poter effettuare con tempestività, un accertamento tecnico preventivo. Rimedi che pur essendo facilmente adottabili dalla ON
non sono stati mai considerati dalla stessa, che ha solo provveduto all'allegazione di
[...]
alcune fotografie e delle fatture (peraltro contestate dalla controparte).
In adesione ai principi della S.C., questa Corte rileva che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.1226 e 2056 c.c. presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare - ossia nel quantum -, senza esimere la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cass.n.17974/2024).
In questa sede, differentemente da quanto deciso in prime cure, deve dunque escludersi l'applicabilità dell'art. 1226 c.c. e contestualmente dichiararsi che in alcun modo è risultato provato l'ammontare esatto del danno.
In accoglimento dell'appello proposto dal condominio” , va pertanto rigettata Parte_1
la domanda risarcitoria di non provata nel quantum. ON
Quanto agli ulteriori motivi di gravame formulati dal , aventi ad oggetto Parte_1
l'interpretazione delle condizioni generali del contratto assicurativo e la pretesa vessatorietà della clausola di esclusione della copertura assicurativa per le ipotesi di danno assimilabili a quelle per cui
è causa, gli stessi devono ritenersi assorbiti in conseguenza del rigetto della domanda di risarcimento avanzata da ON Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado, la Corte deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr.
Cass.n.5890/2022;Cass.n.3877/2021; Cass.n.9064/2018;Cass.sez.lav.n.11423/2016;Cass.n.1775/20
17). Pertanto va applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'esito complessivo del giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti alle appellanti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale espletata in rapporto alla natura e alle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo grado, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (cfr. Cass. n. 28325/2022).
Ebbene, nella vicenda in esame, la valutazione globale riferita all'esito complessivo del giudizio, in considerazione dell'accoglimento dell'appello solo con riferimento al quantum della pretesa risarcitoria (invero il danno si è verificato e risulta provato nell'an) induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado in ragione del 50%, ponendo la residua quota del 50%, liquidata nella misura di cui in dispositivo, a carico di ON
Le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado vanno poste definitivamente
[...]
a carico di Vanno compensate le spese processuali del doppio grado di ON
giudizio tra e , non essendo stata avanzata alcuna domanda ON CP_2
nei confronti della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1988/2020 R.G.A.C, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di ON [...]
, in persona dell'amministratore p.t.; Parte_1
b) compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, nei limiti del 50%, e condanna al pagamento, in favore del , della ON Parte_1
residua quota del 50%, che liquida come segue: - quanto al giudizio di primo grado, in € 1.269,5 per compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in €.1452,25 per compensi professionali e spese forfettarie pari al
15%, oltre IVA e CPA come per legge.
c) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica, ON
come liquidate con separato decreto;
d) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e ON CP_2
[...]
Napoli,14.01.2025
Il Presidente
dott.Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.Rosanna De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1988/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 512/2020 del Tribunale di LA , pubblicata il 16.03.2020 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Polliere (C.F. , C.F._1
APPELLANTE
E
(P. Iva , in persona del ON P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Beneduce (C.F.
, C.F._2
APPELLATA
NONCHÉ
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Errico (C.F. , C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, ammettersi la prova per testi così come articolata in primo grado, rigettarsi la domanda, con vittoria di spese;
in ipotesi di rigetto dell'appello principale, accogliersi la domanda di manleva con condanna del terzo chiamato al pagamento di quanto l'appellante sarà tenuto a corrispondere all'appellata, oltre alle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, ridursi la condanna in via equitativa in favore di con CP_1
compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Per l'appellata rigettarsi il gravame dell'appellante nella parte in cui viene CP_2 Parte_1
impugnato il rigetto della domanda di garanzia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20.02.2013 , in ON
persona del legale rappresentante p.t. - con sede legale in Massa di Somma (NA), alla via A. Moro
12- conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di LA, il nella Parte_1 persona dell'amministratore p.t., chiedendone la condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di € 14.711,00. L'attrice, in qualità di conduttrice di un deposito posto al piano seminterrato di un edificio del (in Somma Vesuviana, via Spirito Santo n.61/A), Parte_1
deduceva a sostegno della domanda che nella giornata del 29.09.2003, a causa di un violento temporale interessante la zona, si erano verificate, all'interno del locale condotto in locazione, ingenti infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dalla conduttura condominiale di raccolta delle stesse, tali da danneggiare irrimediabilmente e rendere invendibili le merci ivi custodite (materiale igienico- sanitario) con conseguente pregiudizio economico stimato nell'importo sopra indicato.
Si costituiva il Condominio ” impugnando integralmente il contenuto della Parte_1
domanda e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia di assicurazione in ragione dell'allora vigente contratto assicurativo di responsabilità civile verso Controparte_2
terzi dal Condominio medesimo stipulato;
chiamata in causa autorizzata dal tribunale ex art. 269 c.p.c. eccepiva la mancanza di copertura assicurativa in relazione all'evento Controparte_2
verificatosi, in quanto la relativa ipotesi di danno -da spargimento d'acqua seguito alla rottura accidentale di tubazioni (art. 27 n. 2 C.G.A.) - era espressamente esclusa dal novero di quelle contrattualmente coperte.
Espletata la ctu per l'accertamento delle cause del fenomeno infiltrativo, la causa veniva decisa con sentenza n. 512/2020, pubblicata in data 16.3.2020 con la quale il Tribunale di LA così statuiva: “a) accoglie la domanda principale nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in Parte_1
Co favore della TA Ti. , in persona del legale ON
rappresentante pro tempore, della somma di euro 7.500,00, oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
b) rigetta la domanda di manleva proposta dal nei Parte_1 confronti della c) condanna il , in persona Controparte_4 Parte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in Co favore della TA Ti. , e con attribuzione al difensore ON
antistatario Avv. Rosalinda Perna, che liquida ai sensi del D.M 55 del 2014 in euro 20,00 per spese ed euro 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
d) condanna il Parte_1
, in persona dell' amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite del
[...]
presente procedimento in favore della che liquida ai sensi del D.M 55 del 2014 in Controparte_2
euro 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
e) pone le spese di ctu, nella misura liquidata in corso di causa con decreto, definitivamente a carico del soccombente”. Parte_1
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha Parte_1
interposto gravame avverso l'indicata sentenza n. 512/2020 del Tribunale di LA, affidato ai seguenti motivi .
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 244 c.p.c., oltre che degli artt. 2051 e 2697 c.c., contestando tanto l'omessa valutazione delle richieste istruttorie formulate nel primo grado di giudizio (prova precostituita ed orale), quanto il difetto di motivazione del relativo provvedimento di rigetto. In particolare, il
, odierno appellante, avrebbe fin dal primo atto difensivo eccepito l'insussistenza del Parte_1
nesso causale tra le res in custodia ed il sinistro occorso, avanzando in merito puntuali richieste istruttorie, al fine di provare che il presunto allagamento del deposito locato integrasse invero gli estremi del caso fortuito, di cui all'art. 2051 c.c., con conseguente assenza di responsabilità del
, per una sua presunta condotta omissiva. Parte_1
A fronte di ciò, tuttavia, il Tribunale, pur respingendo le dette richieste istruttorie, non aveva motivato la dichiarata inammissibilità dei capitoli di prova articolati, limitandosi ad affermare che “la responsabilità del quale custode degli impianti comuni, secondo i principi di cui all'art. Parte_1
2051 c.c., ha natura oggettiva, cosicché il danneggiato ha solo l'onere di provare il nesso eziologico tra la res ed il danno da essa arrecato”. Più avanti, tuttavia, nelle medesime considerazioni motive, contraddicendosi,il Giudicante asseriva che alcuna “prova liberatoria è stata fornita, in senso contrario, dal , in quanto, da un lato, la ricorrenza di un fattore fortuito quali eccezionali Parte_1
precipitazioni è rimasta una circostanza meramente allegata dal convenuto e del tutto sfornita di prova”. Invero, argomenta a seguire l'appellante, sarebbe stata l'attrice in prime cure a non assolvere adeguatamente al proprio “onere probatorio, né con riguardo alla circostanza del verificarsi dell'evento, né con riguardo al particolare fondamentale delle sue caratteristiche e della idoneità di esso a determinare i danni paventati”, oltre a non fornire alcuna prova nemmeno “della quantità e della qualità della merce stanziata nei locali oggetto dell'allagamento, presumibilmente danneggiata”, non potendosi assumere con certezza che “tutto il materiale acquistato dalla società attrice ed indicato nelle fatture si trovasse effettivamente depositato nel magazzino e non fosse già stato venduto in epoca antecedente l'evento di danno”. Da qui, la conseguente, necessaria declaratoria di rigetto della domanda alla quale il primo giudice sarebbe dovuto pervenire. Inoltre non era stato tenuto conto delle risultanze dell'elaborato peritale laddove il tecnico aveva espressamente escluso di poter ricostruire con certezza il dinamismo causale innescante il lamentato danneggiamento (cfr. elaborato peritale, ove è affermato: “Non è pertanto possibile analizzare l'eziologia del fenomeno dannoso ispezionando i luoghi e non è stato possibile localizzare i punti da cui sia promanato il fenomeno infiltrativo e non è possibile ricostruire la disposizione della merce danneggiata all'interno dei locali”; o nella parte in cui si riconosce che “essendo i luoghi stati alterati, non è possibile risalire alle cause dell'infiltrazione ispezionando i luoghi”, e che, quindi, “le uniche possibili considerazioni sono effettuabili dall'analisi della documentazione fotografica in atti, riproposta dallo scrivente nell'allegato n.
1.2 della presente”). Inoltre il Giudice di prime cure aveva erroneamente interpretato le condizioni del contratto di polizza assicurativa, ritenendo di dover escludere l'operatività della manleva, laddove, al contrario, avrebbe dovuto dichiarare piuttosto la vessatorietà della relativa clausola contrattuale, “in quanto limitativa dei rischi assicurativi e della responsabilità dell'assicuratore e perciò, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, cod. civ., priva di alcun effetto in mancanza di preventiva e specifica sottoscrizione della controparte contrattuale (c.d. doppia accettazione)”.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame con ON
conferma della sentenza impugnata, fondata su elementi probatori riscontrati dalle risultanze della consulenza tecnica espletata. nel costituirsi in giudizio, si è limitata a contestare il motivo di gravame Controparte_2
relativo all'operatività della domanda di manleva, in merito al quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Come affermato nella sentenza impugnata, il è proprietario e “custode” dei beni Parte_1
e dei servizi comuni e, pertanto, è tenuto a vigilare sulla funzionalità delle predette parti, a curarne la manutenzione e ad adottare tutte le misure necessarie affinché le stesse non rechino pregiudizio alcuno alle persone (condomini o terzi) e ai loro beni. La specifica responsabilità che ne consegue, in caso di omessa vigilanza e controllo cd. “per mancata custodia”, è riconducibile all'art. 2051 c.c.
Come chiarito dalla Sezioni Unite della Suprema Corte, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia le cose per i danni da queste cagionati, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, che dunque prescinde del tutto da qualunque connotato di colpa, sicché
è onere del danneggiato allegare, fornendone prova, il rapporto di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 c.c. - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità.
(Cass.SS.UU, n.20943/2022).
Ciò posto, e in perfetta continuità con quanto statuito in prime cure, questa Corte ritiene che le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico circa il cattivo stato di manutenzione dei pozzetti condominiali di confluenza delle pluviali, siano pienamente condivisibili, in quanto adeguatamente supportate sotto il profilo del nesso causale e adeguatamente riscontrate dalla documentazione fotografica versata in atti, potendosi quindi con piana evidenza confermare la connessione causale esistente tra il danno e il descritto fenomeno di rigurgito della conduttura condominiale destinata a raccogliere le acque meteoriche. Evento imputabile alla inadeguata manutenzione di collettori e pozzetti condominiali.
Dunque, nessuna censura si può muovere al Giudice di prime cure, che ben poteva, come ha peraltro fatto, aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza che fosse necessario “esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, […] ben potendo il richiamo, anche 'per relationem' dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass.n.11917/2021), ed avendo comunque, nel caso di specie, spiegato, in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alle conclusioni redatte dal tecnico incaricato, chiarendo, nella sentenza qui gravata, come il nominato consulente d'ufficio avesse concluso affermando che verosimilmente la causa delle infiltrazioni era da ricercarsi nella scarsa manutenzione del pozzetto condominiale (parte comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 c.c.), “nel quale era presente una notevole quantità di carta (foto n. 3 della produzione attorea), e degli scarichi, anch'essi di natura condominiale e non asserviti al locale in oggetto” ( cfr.pag. 2 della ctu).
A conferma di quanto appena chiarito, giova richiamare l'orientamento della Corte di legittimità che in tema ha evidenziato come “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, contraddistinte dalla colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass.n.33074/2023). Ne deriva dunque che il danneggiato che invoca la responsabilità da cose in custodia, come detto, deve provare l'esistenza oltre che del rapporto di custodia, anche del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito, e, solo successivamente, potrà il convenuto eccepire l'esimente del caso fortuito.
In effetti, nel primo motivo di gravame formulato dall'appellante, questi ha appunto lamentato la mancata configurabilità del caso fortuito, rappresentato nel caso de quo, dall'asserita (e tuttavia non provata) eccezionalità degli eventi meteorici che ebbero ad interessare la zona nella detta data del 29.09.2003.
Ebbene, non sarà superfluo rammentare in questa sede come il caso fortuito sia normalmente rappresentato da un fatto naturale o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode degli impianti. In tal senso, allora, per mandare esente da responsabilità il appellante, quest'ultimo avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito, ovvero del Parte_1
verificarsi di un evento imprevedibile ed eccezionale – il fenomeno temporalesco di importanti dimensioni – interruttivo del nesso di causalità e quindi idoneo a determinare autonomamente l'evento lesivo. Ebbene, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza solo saltuaria, episodica ed infrequente, non è sufficiente, di per sé solo, a configurare il caso fortuito, in quanto siffatta eccezionalità non implica di per sé che il detto fenomeno non sia comunque prevedibile in base alla comune esperienza e diligenza. Infatti se pur è teoricamente ammissibile che una pioggia di eccezionale intensità possa integrare gli estremi del caso fortuito, non sarebbe comunque corretto ritenere che tali eventi integrino sempre e comunque il verificarsi di un caso fortuito, in considerazione del fatto che il custode deve comunque dimostrare che l'evento in questione sia stato da solo sufficiente a cagionare i danni lamentati, nonostante la diligente manutenzione e pulizia delle opere per lo smaltimento delle acque piovane, ovvero che i danni si sarebbero comunque prodotti, e nella stessa misura, anche con una corretta e scrupolosa opera di manutenzione e pulizia dei beni in custodia. Una tale rigorosa dimostrazione non è stata in alcun modo fornita nella precedente fase dal appellante, per cui dovrà confermarsi quanto Parte_1
statuito sul punto dal primo Giudice a proposito della responsabilità ex art. 2051 c.c. dello stesso per il verificarsi dei danni da allagamento seguiti alle infiltrazioni da Parte_1
acque piovane nel locale seminterrato condotto in locazione dalla qui ON
appellata.
Affermata la ricorrenza dell'an, resta da soffermarsi ora sul quantum del danno patito dall'odierna appellata, attrice in primo grado.
Ebbene, in citazione la aveva chiesto la condanna del condominio ON
” ad un ristoro risarcitorio complessivamente quantificato nella misura di euro Parte_1
14.711,00, sulla scorta di alcune fatture prodotte in giudizio e relative all'acquisto del materiale sanitario nel periodo immediatamente antecedente l'evento di cui è causa;
materiale che assumeva essere depositato e custodito nel locale condotto in locazione. In proposito il giudice in prime cure, aveva dato atto che: a) le fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale, non possono mai assurgere alla dignità di prove del danno lamentato, potendo ad esse conferirsi un mero valore indiziario, da valutare alla luce del complessivo quadro probatorio;
b) non poteva assumersi con certezza che tutto il materiale acquistato dalla società attrice ed indicato nelle fatture fosse effettivamente depositato in magazzino al momento del verificarsi del sinistro, e non fosse stato già in precedenza venduto;
c) alcuni prodotti si erano conservati integri, come evincibile dalle fotografie allegate dal danneggiato. Sulla scorta di tali dati il tribunale si era determinato a quantificare il danno attraverso una liquidazione equitativa,ai sensi dell'art. 1226 c.c., così motivando: “nel caso in esame, dovendosi ritenere provato l'an della pretesa azionata, la liquidazione del quantum è possibile sulla base degli elementi istruttori disponibili in atti (documentazione fotografica e fatture), i quali letti congiuntamente e con l'ausilio delle presunzioni, costituiscono un'adeguata base indiziaria per fare ricorso alla equità integrativa ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno;
pertanto, sulla scorta di tali premesse, si ritiene equo pervenire ad una liquidazione equitativa del danno nella misura di euro
7.500,00, decurtando del 50% le somme portate dalle fatture”.
Osserva la Corte che tale statuizione si basa su premesse non condivisibili, non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti per una liquidazione del danno in via equitativa. Invero la liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, tanto colpevoli quanto incolpevoli. L'impossibilità
o, comunque, la rilevante difficoltà nell'effettuazione di una stima esatta e puntualmente documentata del danno deve quindi essere oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, oltre che incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. Pertanto, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa è ammissibile solo se sia certo, per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato, che il bene distrutto avesse un concreto e certo valore oggettivo, e non un mero valore ipotetico o d'affezione (Cass.n.26051/2020). In altre parole, la liquidazione equitativa del danno presuppone che sia stata provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia risultato obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'interessato dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno stesso, di cui questi avesse potuto ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno.
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi che non era affatto impossibile, da parte dell'attrice in primo grado, dimostrare con esattezza e precisione quali fossero la consistenza, il pregio e il numero dei beni andati distrutti, provvedendo alla tempestiva redazione di un inventario, magari supportato da una documentazione fotografica delle singole unità/colli di merce poi materialmente distrutti e, quindi, non più commerciabili, o ancora chiedendo di poter effettuare con tempestività, un accertamento tecnico preventivo. Rimedi che pur essendo facilmente adottabili dalla ON
non sono stati mai considerati dalla stessa, che ha solo provveduto all'allegazione di
[...]
alcune fotografie e delle fatture (peraltro contestate dalla controparte).
In adesione ai principi della S.C., questa Corte rileva che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.1226 e 2056 c.c. presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare - ossia nel quantum -, senza esimere la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cass.n.17974/2024).
In questa sede, differentemente da quanto deciso in prime cure, deve dunque escludersi l'applicabilità dell'art. 1226 c.c. e contestualmente dichiararsi che in alcun modo è risultato provato l'ammontare esatto del danno.
In accoglimento dell'appello proposto dal condominio” , va pertanto rigettata Parte_1
la domanda risarcitoria di non provata nel quantum. ON
Quanto agli ulteriori motivi di gravame formulati dal , aventi ad oggetto Parte_1
l'interpretazione delle condizioni generali del contratto assicurativo e la pretesa vessatorietà della clausola di esclusione della copertura assicurativa per le ipotesi di danno assimilabili a quelle per cui
è causa, gli stessi devono ritenersi assorbiti in conseguenza del rigetto della domanda di risarcimento avanzata da ON Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado, la Corte deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr.
Cass.n.5890/2022;Cass.n.3877/2021; Cass.n.9064/2018;Cass.sez.lav.n.11423/2016;Cass.n.1775/20
17). Pertanto va applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'esito complessivo del giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti alle appellanti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale espletata in rapporto alla natura e alle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo grado, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (cfr. Cass. n. 28325/2022).
Ebbene, nella vicenda in esame, la valutazione globale riferita all'esito complessivo del giudizio, in considerazione dell'accoglimento dell'appello solo con riferimento al quantum della pretesa risarcitoria (invero il danno si è verificato e risulta provato nell'an) induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado in ragione del 50%, ponendo la residua quota del 50%, liquidata nella misura di cui in dispositivo, a carico di ON
Le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado vanno poste definitivamente
[...]
a carico di Vanno compensate le spese processuali del doppio grado di ON
giudizio tra e , non essendo stata avanzata alcuna domanda ON CP_2
nei confronti della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1988/2020 R.G.A.C, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di ON [...]
, in persona dell'amministratore p.t.; Parte_1
b) compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, nei limiti del 50%, e condanna al pagamento, in favore del , della ON Parte_1
residua quota del 50%, che liquida come segue: - quanto al giudizio di primo grado, in € 1.269,5 per compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in €.1452,25 per compensi professionali e spese forfettarie pari al
15%, oltre IVA e CPA come per legge.
c) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica, ON
come liquidate con separato decreto;
d) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e ON CP_2
[...]
Napoli,14.01.2025
Il Presidente
dott.Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.Rosanna De Rosa