Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01869/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Rovere Querini e Francesco Rossi Dal Pozzo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Ciro Menotti,6;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
la Questura di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- il 25 ottobre 2021, notificato in data 20 novembre 2021, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS- presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 25.10.2021 e notificato il 20.11.2021 con cui la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dallo stesso presentata, in ragione della pericolosità sociale del medesimo, destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi prossimi congiunti nonché ai luoghi da questa frequentati, giusta ordinanza n. -OMISSIS- R.G. G.I.P. emessa in data 29.09.2021 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale incardinato nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei figli minori.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del predetto provvedimento in quanto asseritamente viziato per “Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e manifesta illogicità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 del d.Lgs. n. 286 del 1998. Erronea valutazione della condizione dello straniero”.
Con memoria di stile si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 137/2022 il Collegio, ritenuto, a un primo sommario esame, il ricorso non sorretto da sufficiente fumus boni iuris, “in quanto la misura cautelare ex artt. 272/275, 285, 291/293 c.p.p attualmente applicata a carico del ricorrente (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento al coniuge e ai figli minori) giustifica certamente la valutazione di pericolosità sociale effettuata dall’Amministrazione e quindi rende legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, anche a tutela dei familiari presenti sul territorio nazionale (vittime delle condotte violente del ricorrente, sebbene non definitivamente accertate)” , ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con un unico, articolato motivo di ricorso si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 per avere l’Amministrazione fondato il giudizio di pericolosità sociale del richiedente sul solo presupposto dell’adozione nei suoi confronti della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla coniuge e ai figli minori, in assenza di condanne penali a suo carico e omettendo il bilanciamento con la situazione sociale, familiare e lavorativa del medesimo.
3. La censura è priva di pregio.
3.1. Come è noto, l’art. 4, comma 3, D.lgs. 286/1998 dispone – per quanto qui di interesse - che non è ammesso in Italia lo straniero «…che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato…» o che risulti condannato per taluni reati tassativamente indicati; il successivo art. 5, comma 5, aggiunge poi che «il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato».
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa “il diniego di rilascio del titolo di soggiorno può fondarsi non solo su precedenti condanne penali per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti per la società civile, né presuppone l'accertamento della pericolosità desunta dall'appartenenza a particolari categorie di soggetti, quali quelli individuati nelle disposizioni indicate nella stessa norma, ma prevede una sorta di clausola generale che consente alla Questura di valutare qualunque condotta - a prescindere dall'esito del procedimento penale o dall'applicazione delle misure di prevenzione - che denoti la pericolosità sociale del cittadino straniero per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato”. L’art. 4 D.lgs. 286/1998, infatti, contiene il termine “anche” prima di riferirsi alle condanne penali e alle misure di prevenzione: in pratica, “la norma ha provveduto a tipizzare le fattispecie di pericolosità sociale presunta, consentendo, però, al Questore di valutare la pericolosità sociale anche tenendo conto di condotte non ricadenti nelle ipotesi espressamente tipizzate” (Cons. Stato, sez. III, n. 8197/2020; id., n. 6700/2018; n. 5599/2022).
L'Amministrazione, nell’esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode nella materia, può quindi legittimamente fondare il giudizio di pericolosità sociale anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti, trattandosi di verificare la ricorrenza di una fattispecie di pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell’attività illecita (v. Cons. Stato, sez. III, n. 8197/2020; id., n. 6700/2018 e n. 6368/2014; sez. VI, n. 4007/2013).
In particolare, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità sociale, l’Amministrazione “non deve fondare lo stesso su una sentenza irrevocabile di condanna, né sull'accertamento della commissione di specifici fatti costituenti reato, ma è invece sufficiente che vi siano elementi di fatto, anche se concretatisi in un singolo episodio ed anche prescindendo dal vaglio del medesimo da parte del giudice penale, dai quali sia desumibile una condotta del soggetto tale da dimostrarne l'inclinazione a delinquere e da escludere l'episodicità del comportamento fonte di allarme sociale. In tale caso, il giudizio di pericolosità deve ritenersi giustificato, in quanto esso è caratterizzato da una discrezionalità molto ampia, sindacabile esclusivamente nei casi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità” (Cons. Stato 5599/2022 cit.).
Il giudizio di pericolosità sociale spettante alla Questura ai fini del rinnovo o meno del permesso di soggiorno non implica, pertanto, un accertamento dei fatti già intervenuto in sede penale e ne può prescindere.
3.2. Tanto premesso, occorre rilevare che nel caso in esame l'Amministrazione ha fondato il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente sull’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla coniuge e ai figli minori, emessa dal GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di maltrattamenti in famiglia (provvedimento di cui il ricorrente, per converso, mira a sminuire la valenza, in ragione della natura interinale dello stesso e del carattere non definitivo dell’accertamento ivi contenuto).
3.3. Ritiene il Collegio che il diniego impugnato si basi su una valutazione in concreto di pericolosità sociale del ricorrente che non può considerarsi manifestamente irragionevole, tenuto conto del complessivo quadro comportamentale valutato dall'Amministrazione ed evidenziato nelle premesse dell’impugnato provvedimento con il richiamo ai passaggi salienti dell’anzidetta ordinanza cautelare.
Il reato contestato al ricorrente è, infatti, di grave allarme sociale: lo stesso risulta incompatibile con i valori fondanti della Comunità nazionale e, in particolare, con i principi sanciti dagli artt. 2, 29 e 30 Cost., che impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili della persona (ivi compresa l’integrità fisica) e sanciscono la tutela della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, a sua volta ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché di accudimento dei figli gravante sui genitori.
Oltre alla gravità in astratto del reato per il quale il ricorrente è indagato, rilevano in questa sede anche le odiose, concrete modalità di realizzazione dello stesso, come descritte nella richiamata ordinanza del GIP (cfr. “entrambi i minori hanno descritto un padre dispotico e spesse violento, sia nei confronti della madre ma anche dei figli…deve concordarsi con la Procura della Repubblica richiedente circa il fatto che, nel caso di specie, la vita di [P.O.] sia venuta a dipendere dalle condotte arbitrarie, minacciose e persecutrici poste in essere dall’indagato, e che tali condotte abbiano avuto un’intensità tale da creare un clima di vita estremamente difficile e una forte tensione emotiva scaturita da comportamenti vessatori, violenti, umilianti con cui l’indagato ha sottolineato la propria forza prevaricatrice, tanto che la P.O. si è allontanata da casa insieme ai figli e si trova oggi in una comunità protetta. In ultimo, risulta correttamente contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 572 comma 2 c.p.c. atteso che la condotta è stata posta in essere in presenza dei figli minori” ).
Esiste, infatti, una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’ id quod plerumque accidit , oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza.
Alla luce dei suddetti rilievi, ritiene il Collegio che la valutazione operata dall'amministrazione resistente non possa considerarsi illogica né irragionevole, tenuto conto della gravità della condotta perpetrata dall'istante, peraltro ripetuta nel tempo (attesa la natura abituale del reato allo stesso addebitato, elemento in considerazione del quale lo stesso GIP ha ravvisato il pericolo di recidiva ex art. 274, lett. c), c.p.p.), e del giudizio di pericolosità sociale che ne è scaturito.
3.4. A fronte della grave condotta contestata dall’Amministrazione, l’attuale situazione del ricorrente dal punto di vista lavorativo non è in grado di prevalere sul giudizio di pericolosità sociale, come accertato dalla Questura.
Né, di contro, possono assumere rilievo i legami familiari con i figli minori, atteso che è proprio ai danni di questi ultimi (oltre che della coniuge) che il ricorrente è accusato di aver posto in essere le condotte penalmente rilevanti indicate a sostegno del provvedimento avversato.
Se è vero, infatti, che - in via generale - la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (v. ex multis Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654; T.A.R. Veneto, sez. III, 24 giugno 2024, n. 1585), ciò non può che valere a fortiori nella fattispecie qui in esame, in cui la coniuge e i figli del ricorrente costituiscono proprio le persone offese del reato a quest’ultimo ascritto.
3.5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
4. La risalenza della controversia e la peculiarità della questione esaminata giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.