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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2035 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GAMBUZZA GIUSEPPE;
C.F._1
attore contro
IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. (c.f. ), con CP_1 Pt_2 P.IVA_1
l'avv. LEONE CLAUDIO;
convenuto nonché nei confronti di
(p. iva ) con Controparte_2 P.IVA_2
l'avv. SARTI RAFFAELLA: terzo chiamato avente ad oggetto: Vendita di cose mobili emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2017 l'attrice Parte_1
chiedeva alla convenuta il risarcimento del danno patito, CP_3
quantificaton in € 11.029,80 + iva (di cui € 6.237,00 per mancato guadagno dal raccolto di pomodoro, € 3.375,30 per l'acquisto del nuovo film plastico ed €
1.417,50 per costo di manodopera) in conseguenza del difetto del film plastico acquistato dall'attrice e venduto dalla convenuta. In particolare, l'attrice lamentava di aver acquistato dalla società una partita di film plastico CP_3
denominato “Long Life 930/200/350MT” per la copertura di serre, come da fattura n. 428 del 31.8.2015, garantito per la durata di due anni, ma che presentava crepe e spaccature dopo il primo anno dal montaggio. Tutto ciò comportava un aumento delle spese complessive nonché danni alla produzione dei prodotti coltivati in serra, di cui si richiedeva il ristoro.
Si costituiva in giudizio la la quale sosteneva che le domande CP_3
promosse dall'attrice erano inammissibili ed infondate, e comunque incorse nelle preclusioni di legge, in termini di decadenza e prescrizione. La convenuta si dichiarava altresì del tutto estranea alle pretese azionate dall'attrice, atteso che la prima aveva svolto esclusivamente l'attività di intermediaria nella vendita della merce fornita dalla produttrice del film Controparte_2
plastico de quo. In via subordinata, la chiedeva di essere autorizzata a CP_3
chiamare in causa e/o in garanzia la per essere sollevata e manlevata CP_2
da ogni responsabilità al riguardo.
Con provvedimento del 7.09.2017 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta del 2.02.2018 si costituiva nel giudizio la la quale rilevava Controparte_2
preliminarmente la prescrizione dell'azione proposta dalla contro Parte_1 la ai sensi dell'art. 1495 c.c., per l'effetto nessun risarcimento era CP_3
dovuto all'attrice. In via subordinata la terza chiamata in causa rilevava che nessuna prova era stata fornita dall'attrice con riferimento all'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate. Inoltre, la non poteva ritenersi CP_3
estranea alle pretese azionate dalla in quanto il rapporto sinallagmatico Pt_1
si era svolto tra l'attrice e la convenuta società, essendo rimasta del tutto estranea la CP_2
All'esito della prima udienza del 2.02.2018 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti;
inoltre, con ordinanza del
27.08.2019, venivano rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto ritenute non rilevanti ai fini della decisione.
Nell'ambito di questo procedimento veniva poi riassunto il procedimento intentato Con Part dalla . nei confronti di davanti al Giudice di Pace di Parte_1
Siracusa, che aveva dichiarato la continenza, ed avente ad oggetto il residuo del corrispettivo di numerose fatture per forniture di beni.
§ Sulla domanda proposta da Parte_1
Preliminarmente, la società convenuta eccepisce nella propria CP_3
comparsa di costituzione e risposta, e pertanto sin dal primo atto difensivo, che le domande promosse dall'attrice e di cui all'atto di citazione sono incorse nelle preclusioni di legge in termini di decadenza e prescrizione. Quest'ultima eccezione
è stata sollevata anche dalla chiamata in causa Controparte_2
in seno alla propria comparsa di costituzione in giudizio.
[...]
L'attrice deduce, di contro, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1495 c.c., prospettando che non troverebbero applicazione le norme in materia di garanzia della cosa venduta di cui agli artt.
1490 e 1495 c.c., bensì quelle relative alla vendita di aliud pro alio, regolata dalle norme sulla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.. In subordine, l'attrice ritiene che, nel caso di specie, troverebbero applicazione le norme di cui agli artt. 1512 e 2944 c.c., con termine di prescrizione dell'azione di sei mesi dalla scoperta del difetto di funzionamento della cosa venduta.
Orbene, considerato che il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili (Cfr. Cass. Civ. n. 7467/2020,
Cass. Civ. n. 5153/2019); nel caso in esame la domanda formulata dall'attrice deve essere qualificata ai sensi dell'art. 1512 c.c., in rubrica “Garanzia di buon funzionamento”, secondo cui “Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta”. La disciplina si attua, con l'assicurazione di un determinato risultato - il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto - e trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita e nel cattivo funzionamento della cosa venduta (cfr. Cass. Civ. n.
23060/2009).
Tale patto, secondo l'uniforme indirizzo dottrinale, non soggiace ad alcun requisito formale, e può pertanto derivare anche dalla descrizione, da parte del produttore, delle caratteristiche del bene compravenduto.
Per quanto sopra, deve innanzitutto escludersi la garanzia per i vizi della cosa venduta, disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti c.c., in quanto detta fattispecie riguarda i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso a cui è destinato, o che ne diminuiscano il valore e che sussistano già al momento della consegna. L'ipotesi di consegna di aliud pro alio è invece configurabile soltanto se il bene in questione appartiene ad un genere completamente diverso da quello compravenduto;
circostanza non corrispondente al caso che ci occupa. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata deve incidere sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella acquistata ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale (cfr. Cass. Civ. n. 2313/2016, vedi anche Cass. Civ. n. 13214/2024).
Nel caso di specie, invece, l'attrice si duole del fatto che il bene compravenduto
(appunto il film plastico) non abbia assolto al proprio scopo, e quindi non abbia funzionato, per il tempo per cui avrebbe dovuto farlo: si tratta quindi di una domanda di garanzia di funzionamento.
Ciò posto, l'art. 1512 c.c. sottopone l'esperimento dell'azione derivante dalla garanzia di buon funzionamento a precisi termini di prescrizione e decadenza. Il termine di decadenza per la denunzia al venditore è di trenta giorni dalla scoperta;
e l'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Nel caso in esame ha acquistato e ricevuto in consegna dalla Parte_1
società convenuta ad agosto 2015, la partita di film plastico con CP_3
descrizione “Long Life 930/200/350MT” (vedi fattura n. 428 del 31.08.2015 e relativa scheda tecnica), e ne ha scoperto il vizio in data 30.09.2016 (in assenza di alcuna diversa deduzione), denunciandolo in data 12.10.2016, così rispettando il termine di decadenza di trenta giorni di cui al citato art. 1512 c.c.. Risulta altresì non compiuta la prescrizione dell'azione in quanto l'atto di citazione dell'attore è stato notificato alla convenuta in data 28.04.2017 ed il termine di CP_3
prescrizione di sei mesi dalla scoperta del vizio è stato interrotto con le note dell'Avv. Gambuzza del 12.10.2016 e del 7.12.2016, con cui viene chiesto il risarcimento del danno dovuto al cattivo funzionamento.
Ciò posto, l'attrice ha rilevato che il film plastico venduto dalla e CP_3
prodotto dalla sarebbe stato garantito per una durata di due anni CP_2
solari, con prima installazione in autunno ed utilizzo per tre campagne agrarie;
ravvisando un patto contrattuale in tal senso tra e la Parte_1 CP_3 che ne esclude una mera attività di intermediazione da parte di quest'ultima. Ed infatti, dall'esame della scheda tecnica allegata in atti, visualizzata dal sito internet della si legge che il film acquistaot è “consigliato per la copertura di CP_2
serre e tunnels per le coltivazioni pluriennali (fino a tre campagne agricole)”.
Inoltre, la fattura di acquisto del film lo indica con la dicitura “long life” che sta ad indicare che lo stesso ha una durata superiore a quella minima, da individuarsi in un'unica campagna agricola.
Alla luce di quanto esposto sopra, dunque, deve ritenersi operante, nel caso di specie, la garanzia di funzionamento del film per almeno due anni;
e si è visto che lo stesso ha smesso di funzionare correttamente dopo un solo anno. Peraltro, la durata pluriennale del film plastico non è stata contestata dalla convenuta CP_3
la quale ha confermato la degradazione anticipata dello stesso e si è limitata a
[...]
rilevare prescrizioni e decadenze risultate infondate. Pertanto, dalla documentazione in atti (fattura di acquisto n. 428 del 31.08.2015, scheda tecnica del prodotto e fotografie) e dalle difese delle parti, deve ritenersi dimostrato che il bene venduto dalla all'attrice non aveva le CP_3 Parte_1
caratteristiche di funzionamento contrattualmente previste dalle parti.
In merito alla quantificazione del danno risulta pacifico tra le parti solamente l'acquisto da parte dell'attrice presso differente fornitore del nuovo film plastico, per un importo complessivo di € 4.605,87, come da fattura n. 9645 del 24.10.2016
(vedi doc. n. 3 allegato all'atto di citazione). Generiche e comunque non provate risultano le domande risarcitorie dell'attore relative alle spese di manodopera per la sostituzione del film plastico e alla perdita legata alla mancata e/o minore produzione delle colture;
quest'ultimo, infatti, non ha allegato agli atti elementi documentali per provare e/o quantificare spese e perdita di produzione, né articolato prove testimoniali su dette circostanze. Le carenze probatorie dell'attrice non risultano colmate dalla perizia tecnica di parte a firma del Dott. Agr. Per_1
allegata agli atti;
sul punto si evidenzia che la perizia stragiudiziale non ha
[...]
valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. Civ. n. 2980/2023).
La convenuta è quindi debitrice dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 4.605,87.
§ Sul procedimento proposto innnanzi al Giudice di Pace di Siracusa e riassunto per continenza.
Con ordinanza del 5.10.2018, il Giudice di Pace di Siracusa, decidendo sul procedimento civile iscritto al n. 2278/2018 R.G.; avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2018 del 13.04.2018, emesso dal Giudice di
Pace di Siracusa in seguito al ricorso monitorio del 06-09.04.2018 iscritto al n.
994/2018 R.G., richiesto dalla e depositato in data successiva alla CP_3
data di inizio del presente giudizio, ne ha dichiarato la continenza con quello pendente dinnanzi a questo Tribunale, nulla disponendo sulle spese. Con il predetto d.i. la ha ingiunto a titolare dell'omonima CP_3 Parte_1
ditta individuale, di pagare in favore della la somma di €. 1.819,88, CP_3
oltre agli interessi moratori maturati e maturandi fino all'integrale soddisfo, con spese e compensi del procedimento, per un residuo debito derivante da fatture di forniture varie relative agli anni dal 2013 al 2015.
Passando all'analisi nel merito della domanda si evidenzia che, a fronte della pretesa creditoria di € 1.819,88 della le uniche contestazioni CP_3
specifiche mosse da riguardano soltanto l'acquisto del film Parte_1
difettoso di cui alla fattura n. 428 del 31.08.2015, già oggetto del presente giudizio.
Posto che, come meglio precisato al punto precedente, non opera la risoluzione del contratto di fornitura del prodotto ritenuto difettoso, quanto piuttosto il risarcimento del danno derivante dal difetto stesso, il pagamento del prezzo da alla resta dovuto. Parimenti dovute, in quanto non Parte_1 CP_3
contestate, risultano le altre partite rimaste aperte di cui all'estratto conto della creditrice Controparte_3 Pertanto tale credito estingue parzialmente per compensazione quello dell'attrice nei confronti della convenuta, che residua nella misura di € 2.785,99, oltre interessi dalla domanda (dato che già al momento di questa il controcredito della convenuta era sorto), al cui pagamento la convenuta va condannata.
§ Sulla domanda di garanzia.
La convenuta e la chiamata in causa hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo che prevede la rinuncia alla domanda di garanzia a spese compensate.
Di tale accordo deve prendersi atto dichiarando cessata la materia del contendere.
§ Sul pagamento delle spese di lite.
Le spese tra attrice e convenuta vanno compensate nella misura di un terzo, con i restanti due terzi a carico della convenuta. Infatti l'attrice è integralmente vittoriosa sulla propria domanda (cfr. C. S.U. 32061/2022), che ha importo maggiore;
mentre la convenuta è integralmente vittoriosa sulla propria domanda proposta originariamente davanti al Giudice di Pace di Siracusa. Non possono essere liquidate le spese del procedimento svoltosi a Siracusa essendo tale statuizione di competenza di quel Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
- DICHIARA cessata la materia del contendere tra la convenuta e CP_3
la chiamata in garanzia on Controparte_2
compensazione reciproca delle spese di giudizio;
- ACCOGLIE parzialmente le domande proposte dall'attrice e per l'effetto:
- CONDANNA la parte convenuta al pagamento in favore CP_3
dell'attrice della somma di € 2.785,99, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione economica dal 28.4.2017;
- CONDANNA altresì la parte convenuta al pagamento di due CP_3
terzi delle spese di lite sostenute da parte attrice , e per Parte_1
questa al suo procuratore distrattario Avv. Giuseppe Gambuzza, che liquida, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in complessivi € 1800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge ed oltre rimborso C.U. di € 79, compensando il restante terzo.
Ragusa, 03/04/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2035 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GAMBUZZA GIUSEPPE;
C.F._1
attore contro
IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. (c.f. ), con CP_1 Pt_2 P.IVA_1
l'avv. LEONE CLAUDIO;
convenuto nonché nei confronti di
(p. iva ) con Controparte_2 P.IVA_2
l'avv. SARTI RAFFAELLA: terzo chiamato avente ad oggetto: Vendita di cose mobili emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2017 l'attrice Parte_1
chiedeva alla convenuta il risarcimento del danno patito, CP_3
quantificaton in € 11.029,80 + iva (di cui € 6.237,00 per mancato guadagno dal raccolto di pomodoro, € 3.375,30 per l'acquisto del nuovo film plastico ed €
1.417,50 per costo di manodopera) in conseguenza del difetto del film plastico acquistato dall'attrice e venduto dalla convenuta. In particolare, l'attrice lamentava di aver acquistato dalla società una partita di film plastico CP_3
denominato “Long Life 930/200/350MT” per la copertura di serre, come da fattura n. 428 del 31.8.2015, garantito per la durata di due anni, ma che presentava crepe e spaccature dopo il primo anno dal montaggio. Tutto ciò comportava un aumento delle spese complessive nonché danni alla produzione dei prodotti coltivati in serra, di cui si richiedeva il ristoro.
Si costituiva in giudizio la la quale sosteneva che le domande CP_3
promosse dall'attrice erano inammissibili ed infondate, e comunque incorse nelle preclusioni di legge, in termini di decadenza e prescrizione. La convenuta si dichiarava altresì del tutto estranea alle pretese azionate dall'attrice, atteso che la prima aveva svolto esclusivamente l'attività di intermediaria nella vendita della merce fornita dalla produttrice del film Controparte_2
plastico de quo. In via subordinata, la chiedeva di essere autorizzata a CP_3
chiamare in causa e/o in garanzia la per essere sollevata e manlevata CP_2
da ogni responsabilità al riguardo.
Con provvedimento del 7.09.2017 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta del 2.02.2018 si costituiva nel giudizio la la quale rilevava Controparte_2
preliminarmente la prescrizione dell'azione proposta dalla contro Parte_1 la ai sensi dell'art. 1495 c.c., per l'effetto nessun risarcimento era CP_3
dovuto all'attrice. In via subordinata la terza chiamata in causa rilevava che nessuna prova era stata fornita dall'attrice con riferimento all'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate. Inoltre, la non poteva ritenersi CP_3
estranea alle pretese azionate dalla in quanto il rapporto sinallagmatico Pt_1
si era svolto tra l'attrice e la convenuta società, essendo rimasta del tutto estranea la CP_2
All'esito della prima udienza del 2.02.2018 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti;
inoltre, con ordinanza del
27.08.2019, venivano rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto ritenute non rilevanti ai fini della decisione.
Nell'ambito di questo procedimento veniva poi riassunto il procedimento intentato Con Part dalla . nei confronti di davanti al Giudice di Pace di Parte_1
Siracusa, che aveva dichiarato la continenza, ed avente ad oggetto il residuo del corrispettivo di numerose fatture per forniture di beni.
§ Sulla domanda proposta da Parte_1
Preliminarmente, la società convenuta eccepisce nella propria CP_3
comparsa di costituzione e risposta, e pertanto sin dal primo atto difensivo, che le domande promosse dall'attrice e di cui all'atto di citazione sono incorse nelle preclusioni di legge in termini di decadenza e prescrizione. Quest'ultima eccezione
è stata sollevata anche dalla chiamata in causa Controparte_2
in seno alla propria comparsa di costituzione in giudizio.
[...]
L'attrice deduce, di contro, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1495 c.c., prospettando che non troverebbero applicazione le norme in materia di garanzia della cosa venduta di cui agli artt.
1490 e 1495 c.c., bensì quelle relative alla vendita di aliud pro alio, regolata dalle norme sulla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.. In subordine, l'attrice ritiene che, nel caso di specie, troverebbero applicazione le norme di cui agli artt. 1512 e 2944 c.c., con termine di prescrizione dell'azione di sei mesi dalla scoperta del difetto di funzionamento della cosa venduta.
Orbene, considerato che il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili (Cfr. Cass. Civ. n. 7467/2020,
Cass. Civ. n. 5153/2019); nel caso in esame la domanda formulata dall'attrice deve essere qualificata ai sensi dell'art. 1512 c.c., in rubrica “Garanzia di buon funzionamento”, secondo cui “Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta”. La disciplina si attua, con l'assicurazione di un determinato risultato - il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto - e trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita e nel cattivo funzionamento della cosa venduta (cfr. Cass. Civ. n.
23060/2009).
Tale patto, secondo l'uniforme indirizzo dottrinale, non soggiace ad alcun requisito formale, e può pertanto derivare anche dalla descrizione, da parte del produttore, delle caratteristiche del bene compravenduto.
Per quanto sopra, deve innanzitutto escludersi la garanzia per i vizi della cosa venduta, disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti c.c., in quanto detta fattispecie riguarda i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso a cui è destinato, o che ne diminuiscano il valore e che sussistano già al momento della consegna. L'ipotesi di consegna di aliud pro alio è invece configurabile soltanto se il bene in questione appartiene ad un genere completamente diverso da quello compravenduto;
circostanza non corrispondente al caso che ci occupa. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata deve incidere sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella acquistata ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale (cfr. Cass. Civ. n. 2313/2016, vedi anche Cass. Civ. n. 13214/2024).
Nel caso di specie, invece, l'attrice si duole del fatto che il bene compravenduto
(appunto il film plastico) non abbia assolto al proprio scopo, e quindi non abbia funzionato, per il tempo per cui avrebbe dovuto farlo: si tratta quindi di una domanda di garanzia di funzionamento.
Ciò posto, l'art. 1512 c.c. sottopone l'esperimento dell'azione derivante dalla garanzia di buon funzionamento a precisi termini di prescrizione e decadenza. Il termine di decadenza per la denunzia al venditore è di trenta giorni dalla scoperta;
e l'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Nel caso in esame ha acquistato e ricevuto in consegna dalla Parte_1
società convenuta ad agosto 2015, la partita di film plastico con CP_3
descrizione “Long Life 930/200/350MT” (vedi fattura n. 428 del 31.08.2015 e relativa scheda tecnica), e ne ha scoperto il vizio in data 30.09.2016 (in assenza di alcuna diversa deduzione), denunciandolo in data 12.10.2016, così rispettando il termine di decadenza di trenta giorni di cui al citato art. 1512 c.c.. Risulta altresì non compiuta la prescrizione dell'azione in quanto l'atto di citazione dell'attore è stato notificato alla convenuta in data 28.04.2017 ed il termine di CP_3
prescrizione di sei mesi dalla scoperta del vizio è stato interrotto con le note dell'Avv. Gambuzza del 12.10.2016 e del 7.12.2016, con cui viene chiesto il risarcimento del danno dovuto al cattivo funzionamento.
Ciò posto, l'attrice ha rilevato che il film plastico venduto dalla e CP_3
prodotto dalla sarebbe stato garantito per una durata di due anni CP_2
solari, con prima installazione in autunno ed utilizzo per tre campagne agrarie;
ravvisando un patto contrattuale in tal senso tra e la Parte_1 CP_3 che ne esclude una mera attività di intermediazione da parte di quest'ultima. Ed infatti, dall'esame della scheda tecnica allegata in atti, visualizzata dal sito internet della si legge che il film acquistaot è “consigliato per la copertura di CP_2
serre e tunnels per le coltivazioni pluriennali (fino a tre campagne agricole)”.
Inoltre, la fattura di acquisto del film lo indica con la dicitura “long life” che sta ad indicare che lo stesso ha una durata superiore a quella minima, da individuarsi in un'unica campagna agricola.
Alla luce di quanto esposto sopra, dunque, deve ritenersi operante, nel caso di specie, la garanzia di funzionamento del film per almeno due anni;
e si è visto che lo stesso ha smesso di funzionare correttamente dopo un solo anno. Peraltro, la durata pluriennale del film plastico non è stata contestata dalla convenuta CP_3
la quale ha confermato la degradazione anticipata dello stesso e si è limitata a
[...]
rilevare prescrizioni e decadenze risultate infondate. Pertanto, dalla documentazione in atti (fattura di acquisto n. 428 del 31.08.2015, scheda tecnica del prodotto e fotografie) e dalle difese delle parti, deve ritenersi dimostrato che il bene venduto dalla all'attrice non aveva le CP_3 Parte_1
caratteristiche di funzionamento contrattualmente previste dalle parti.
In merito alla quantificazione del danno risulta pacifico tra le parti solamente l'acquisto da parte dell'attrice presso differente fornitore del nuovo film plastico, per un importo complessivo di € 4.605,87, come da fattura n. 9645 del 24.10.2016
(vedi doc. n. 3 allegato all'atto di citazione). Generiche e comunque non provate risultano le domande risarcitorie dell'attore relative alle spese di manodopera per la sostituzione del film plastico e alla perdita legata alla mancata e/o minore produzione delle colture;
quest'ultimo, infatti, non ha allegato agli atti elementi documentali per provare e/o quantificare spese e perdita di produzione, né articolato prove testimoniali su dette circostanze. Le carenze probatorie dell'attrice non risultano colmate dalla perizia tecnica di parte a firma del Dott. Agr. Per_1
allegata agli atti;
sul punto si evidenzia che la perizia stragiudiziale non ha
[...]
valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. Civ. n. 2980/2023).
La convenuta è quindi debitrice dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 4.605,87.
§ Sul procedimento proposto innnanzi al Giudice di Pace di Siracusa e riassunto per continenza.
Con ordinanza del 5.10.2018, il Giudice di Pace di Siracusa, decidendo sul procedimento civile iscritto al n. 2278/2018 R.G.; avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2018 del 13.04.2018, emesso dal Giudice di
Pace di Siracusa in seguito al ricorso monitorio del 06-09.04.2018 iscritto al n.
994/2018 R.G., richiesto dalla e depositato in data successiva alla CP_3
data di inizio del presente giudizio, ne ha dichiarato la continenza con quello pendente dinnanzi a questo Tribunale, nulla disponendo sulle spese. Con il predetto d.i. la ha ingiunto a titolare dell'omonima CP_3 Parte_1
ditta individuale, di pagare in favore della la somma di €. 1.819,88, CP_3
oltre agli interessi moratori maturati e maturandi fino all'integrale soddisfo, con spese e compensi del procedimento, per un residuo debito derivante da fatture di forniture varie relative agli anni dal 2013 al 2015.
Passando all'analisi nel merito della domanda si evidenzia che, a fronte della pretesa creditoria di € 1.819,88 della le uniche contestazioni CP_3
specifiche mosse da riguardano soltanto l'acquisto del film Parte_1
difettoso di cui alla fattura n. 428 del 31.08.2015, già oggetto del presente giudizio.
Posto che, come meglio precisato al punto precedente, non opera la risoluzione del contratto di fornitura del prodotto ritenuto difettoso, quanto piuttosto il risarcimento del danno derivante dal difetto stesso, il pagamento del prezzo da alla resta dovuto. Parimenti dovute, in quanto non Parte_1 CP_3
contestate, risultano le altre partite rimaste aperte di cui all'estratto conto della creditrice Controparte_3 Pertanto tale credito estingue parzialmente per compensazione quello dell'attrice nei confronti della convenuta, che residua nella misura di € 2.785,99, oltre interessi dalla domanda (dato che già al momento di questa il controcredito della convenuta era sorto), al cui pagamento la convenuta va condannata.
§ Sulla domanda di garanzia.
La convenuta e la chiamata in causa hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo che prevede la rinuncia alla domanda di garanzia a spese compensate.
Di tale accordo deve prendersi atto dichiarando cessata la materia del contendere.
§ Sul pagamento delle spese di lite.
Le spese tra attrice e convenuta vanno compensate nella misura di un terzo, con i restanti due terzi a carico della convenuta. Infatti l'attrice è integralmente vittoriosa sulla propria domanda (cfr. C. S.U. 32061/2022), che ha importo maggiore;
mentre la convenuta è integralmente vittoriosa sulla propria domanda proposta originariamente davanti al Giudice di Pace di Siracusa. Non possono essere liquidate le spese del procedimento svoltosi a Siracusa essendo tale statuizione di competenza di quel Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
- DICHIARA cessata la materia del contendere tra la convenuta e CP_3
la chiamata in garanzia on Controparte_2
compensazione reciproca delle spese di giudizio;
- ACCOGLIE parzialmente le domande proposte dall'attrice e per l'effetto:
- CONDANNA la parte convenuta al pagamento in favore CP_3
dell'attrice della somma di € 2.785,99, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione economica dal 28.4.2017;
- CONDANNA altresì la parte convenuta al pagamento di due CP_3
terzi delle spese di lite sostenute da parte attrice , e per Parte_1
questa al suo procuratore distrattario Avv. Giuseppe Gambuzza, che liquida, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in complessivi € 1800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge ed oltre rimborso C.U. di € 79, compensando il restante terzo.
Ragusa, 03/04/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)