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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 27/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa UL Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 150/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Teresa Mariani del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale n. 2 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], P_ C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Lavalle del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in
Sulmona alla Via A. Volta n. 1 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note del 23.1.2025: “-in via principale
a)-dichiarare con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi e _1 P_
, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
[...]
b)-all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Scanno il giorno 2 maggio 2015, con atto trascritto al n. 2 parte II serie A del Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2015, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, alle medesime condizioni adottate per la
1 disciplina della separazione, ovvero alle condizioni che risultassero più adeguate a seguito di fatti sopravvenuti;
-nel merito
1)-disporre l'affidamento condiviso da parte di entrambi i genitori della figlia minore UL, con collocazione principale presso l'abitazione materna e previsione della frequentazione con il padre secondo lo schema proposto all'esito della comparizione dei coniugi all'udienza del 18 settembre
2024 che andrà confermato;
2)-stabilire che i coniugi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3)-disporre l'assegnazione della casa coniugale in Sulmona alla Via Cornacchiola n.36, di comune proprietà dei coniugi, con i mobili ed arredi ivi presenti, alla sig.ra che vi abiterà _1 con la figlia con lei convivente;
4)-nulla prevedere a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore dell'uno o dell'altro coniuge in considerazione della titolarità di adeguati redditi propri;
5)-stabilire che il padre provveda al versamento di complessivi € 1.000,00 mensili in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di concorso nel pagamento della rata mensile di rimborso del mutuo (€ 336,00 per la rata di mutuo), entro il giorno 5 di ogni mese e con adeguamento ISTAT come per legge;
6)-stabilire il concorso di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la minore (ivi compreso il compenso dell'insegnante privata), secondo le indicazioni
e le modalità di cui al Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Sulmona;
7)-attribuire alla madre il 100% dell'Assegno Unico Universale erogato per la figlia con lei convivente;
8)-condannare il resistente alle spese del procedimento”.
Parte resistente ha concluso come da note ex art 127-ter c.p.c. del 21.1.2025: “In via principale
A) Dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e _1
, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, P_ adottando altresì le seguenti statuizioni:
1) affidamento condiviso da parte di entrambi i genitori della figlia minore UL, con collocazione principale presso l'abitazione materna e previsione della frequentazione con il padre secondo lo schema proposto con il piano genitoriale allegato, o il diverso schema che dovesse essere ritenuto dal Tribunale, nonché divieto per entrambi i genitori di frequentare eventuali futuri partner nello stesso ambiente ed alla presenza della figlia minore;
2) esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con assunzione di comune accordo delle decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, ed esercizio separato della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3) assegnazione della casa coniugale in Sulmona alla Via Cornacchiola n. 36, di comune proprietà dei coniugi, con i mobili ed arredi ivi presenti e ad eccezione dei soli effetti personali (che il Dott.
2 ritirerà nei 30 giorni dalla pronuncia), alla Sig.ra che vi abiterà P_ _1 con la figlia;
4) nulla a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore dell'uno o dell'altro coniuge in considerazione della titolarità di adeguati redditi propri;
5) posizione a carico del Dott. del versamento di complessivi Euro 750,00 mensili in P_ favore della Sig.ra di cui Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della _1 figlia con adeguamento ISTAT come per legge;
6) concorso di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la minore (con esclusione della “tata”, dell'insegnante privata e delle spese di conduzione dell'abitazione, nonché di tutte le altre spese allo stato correnti e prive del carattere di straordinarietà), secondo le indicazioni e le modalità di cui al Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Sulmona;
7) attribuzione dell'Assegno Unico Universale erogato per la figlia al 50% tra le parti;
8) autorizzazione per i coniugi a recarsi all'estero, anche con la figlia minore, adeguando a tale statuizione la documentazione necessaria presso qualunque Ufficio in cui sia richiesta, e, in particolare, sia per la carta di identità, sia per il passaporto;
sempre e comunque con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio;
B) pronunciare, con separata ordinanza, la sospensione del giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio sino al passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale.
In via subordinata e non sussistendo ragioni né alligatorie né istruttorie che ne legittimino la modifica, il convenuto chiede decidersi il giudizio accogliendo le seguenti CONCLUSIONI (adesive ai provvedimenti vigenti)
A) dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e _1
, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, P_ adottando altresì le seguenti statuizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed il suo Persona_1 collocamento prevalente con la madre, , alla quale viene per l'effetto assegnata la _1 casa coniugale;
2) disciplinare il diritto di visita padre-figlia, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e salvo diversi accordi, nei seguenti termini: - il padre potrà vedere e tenere con sé la minore: - a fine settimana alterni con la madre, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica (ore 22:00 in caso di pausa scolastica); - ogni martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e, nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, anche il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:30 (ore 22:00 in caso di pausa scolastica il giorno dopo); - per le Festività natalizie: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni così come per le vacanze pasquali - dal pomeriggio del Giovedì Santo alla sera della Pasquetta - ad anni e Festività alterne tra i genitori;
- la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre e del padre e la
Festa della Mamma e del Papà con il rispettivo genitore;
la festa di compleanno della minore (27 dicembre) verrà trascorsa con entrambi i genitori;
- per le vacanze estive le parti concordano il seguente calendario: salvo diversi accordi o impedimenti, ciascun genitore trascorrerà con la minore un periodo di almeno due settimane non continuative, da concordarsi tra le parti preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
3) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore UL P_ nella misura di € 900,00 mensili, comprensiva di rata di mutuo (per € 336,00), oltre rivalutazione
3 Istat, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e da versarsi in favore di entro il 5 di _1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona;
4) disporre che l'A.U. venga percepito integralmente da;
sempre e comunque con _1 vittoria di spese e competenze tutte di giudizio;
B) pronunciare, con separata ordinanza, la sospensione del giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio sino al passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 473-bis n. 12 e n. 49 c.p.c. dinanzi _1 all'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale nei confronti di e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, e fermo P_ il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 legge 898/70, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in Sulmona, nonché
l'obbligo, a carico di , di pagamento di un assegno complessivo di € 1.336,00, di cui € 1000,00 P_
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ed € 336,00 a titolo di concorso nel pagamento della rata di mutuo sull'immobile coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore (ivi compreso il compenso per l'insegnante privata); ha chiesto infine l'attribuzione, in proprio favore, del 100% dell'importo di assegno unico universale erogato per la figlia convivente.
Con condanna del resistente alle spese del procedimento.
La ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha allegato:
-di aver convissuto dall'anno 2010 con , unione dalla quale, nell'anno 2012 è nata P_ la figlia minore UL;
-che nello stesso anno la coppia ha proceduto all'acquisto, in regime di comproprietà, dell'appartamento sito in Sulmona alla Via della Cornacchiola n. 36, destinandolo a casa familiare;
- che in data 2 maggio 2015 le parti hanno contratto matrimonio in Scanno con rito concordatario
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 2 parte II serie A), optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
-di aver constatato con rammarico, successivamente al matrimonio, che il coniuge anteponeva la propria famiglia di origine a quella di nuova costituzione;
-di aver gestito il ménage familiare principalmente con risorse proprie, stante la scarsa collaborazione economica del resistente;
-di essersi vista costretta, dinanzi all'insanabile frattura del rapporto coniugale, nell'anno 2023 e fallite le trattative per pervenire ad una separazione consensuale, ad esperire un ricorso giudiziale;
-di essere economicamente autosufficiente, in quanto dall'anno 2012 lavora come impiegata in uno studio notarile, percependo uno stipendio medio di circa € 1.400,00, oltre ad essere comproprietaria, unitamente al coniuge, dell'immobile sito in Sulmona, acquistato al prezzo di
€ 180.000,00 con un mutuo ipotecario, successivamente rinegoziato nell'anno 2022 in occasione dell'acquisto di un appartamento adiacente alla casa coniugale, anch'esso in comproprietà fra i coniugi;
-di essere esclusiva proprietaria di un altro immobile sito in Scanno, acquistato nel 2018 con un mutuo ipotecario di € 40.000,00, per il rimborso del quale sostiene una rata mensile di € 255,00;
-che i coniugi nell'anno 2018 hanno acceso un conto corrente cointestato, destinato alle necessità
4 familiari e al pagamento delle rate di mutuo gravante sull'immobile coniugale e sull'appartamento attiguo acquistato dai coniugi nel 2022, alimentato da una rimessa mensile del marito di € 1.300,00 e da una rimessa della ricorrente per € 500,00; Contr
-di essere titolare di altri due conti correnti, in particolare del conto corrente acceso presso la di Pratola Peligna, alimentato esclusivamente dal proprio stipendio, con il quale da sempre provvede a finanziare le necessità personali e della figlia;
-che il coniuge è dottore commercialista che, oltre a svolgere incarichi di assistenza P_ fiscale e contabile, ricopre prestigiosi incarichi ed è socio di due società attraverso le quali vengono gestiti gli immobili di famiglia.
Ha concluso quindi nei termini sopra riportati.
2.Con memoria difensiva del 4.7.2024 si è costituito , contestando preliminarmente P_ la ricostruzione avversaria soprattutto in punto di scarsa collaborazione economica al ménage familiare, atteso che il medesimo ha sempre contribuito in misura rilevante alle necessità familiari e tuttora contribuisce alle rimesse sul conto corrente comune, come dichiarato dalla stessa controparte, con € 1.300,00 mensili a fronte di € 500,00 di parte ricorrente (ossia per quasi il triplo); ha inoltre contestato l'assunto secondo il quale la coppia vivrebbe separata di fatto già dall'anno 2022, significando che il naufragio del matrimonio sarebbe imputabile esclusivamente al comportamento tenuto da Pt_1
Il resistente, nella memoria difensiva, ha dedotto:
-l'opportunità che la figlia trascorra con entrambi i genitori anche i fine settimana, in modo alternato, nonché l'esigenza di vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità descritte nel piano genitoriale prodotto;
-che il secondo appartamento, attiguo alla casa familiare e acquistato dai coniugi nel 2022, in realtà
è di proprietà della sola ricorrente, come risulta dalla controdichiarazione in possesso di e Pt_1 non prodotta, e che per tale proprietà, attualmente locata, ella percepisce un canone di locazione mensile di € 350,00 mensili;
- che il reddito netto della ricorrente ammonta ad € 1.700,00, che nell'anno 2017 ha ereditato Pt_1 dalla sig.ra un'ingente quantità di denaro e che la stessa risulta cointestataria Persona_2 di diversi immobili insieme ai propri fratelli;
-di essere socio delle società Immobiliare UL SN e IG ER Sas, insieme al fratello e alla cognata, che gestiscono gli immobili indivisi della famiglia di origine, dei quali non può disporre e che costituiscono solo un onere e non una fonte di reddito;
-di essere comproprietario della casa coniugale (che verrà assegnata alla ricorrente) e solo formalmente dell'immobile adiacente, invero di esclusiva proprietà della nonché Pt_1 comproprietario, insieme al fratello, di un immobile in Scanno;
-di ricavare dalla propria attività di libero professionista un reddito lordo di circa € 42.000,00 e un reddito netto di circa € 25.000,00.
Il resistente ha concluso aderendo alle richieste in punto di status, di affidamento condiviso della minore e di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Ha chiesto tuttavia contenersi l'obbligo a proprio carico di corrispondere un assegno di mantenimento complessivo entro la misura di complessivi € 750,00, di cui € 400,00 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
(comprensivo della tata, dell'insegnante privata e delle spese di conduzione dell'abitazione, nonché di tutte le altre spese allo stato occorrenti e prive del carattere di straordinarietà), ed € 350,00 a titolo
5 di pagamento pro quota della rata di mutuo, e con attribuzione dell'assegno unico universale al 50% tra le parti. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
3.Nelle memorie ex art. 473-bis.17 le parti hanno precisato le proprie difese, reiterando le conclusioni già formulate negli scritti introduttivi. Inoltre, parte ricorrente, all'esito della sollecitazione del resistente, ha prodotto la documentazione relativa alla successione dell'eredità
e al testamento pubblicato in data 15.12.2017. Persona_2
4.All'udienza del 18.9.2024 le parti hanno definito congiuntamente le condizioni relative all'affidamento della minore e si sono accordati, in via temporanea e urgente, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento, concordando un importo a carico del resistente di € 900,00 totali, comprensivo di € 336,00 di rata di mutuo, senza rinuncia alle altre domande. I coniugi, in tale sede, hanno altresì precisato che l'assegno unico per la minore attualmente ammonta ad € 220,00 e parte resistente ha acconsentito espressamente al percepimento dell'importo in via integrale da parte della ricorrente, a condizione che tale circostanza fosse tenuta in considerazione in sede di definitiva quantificazione dell'assegno di mantenimento della minore.
Il Giudice, provvedendo in udienza in via temporanea ed urgente, ha quindi autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori ed il suo collocamento prevalente con la madre, , con _1 assegnazione della casa coniugale a quest'ultima; ha disciplinato altresì il diritto di visita padre- figlia, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti;
ha posto a carico di l'obbligo P_ di contribuire al mantenimento della minore UL nella misura di € 900,00 mensili, comprensiva della rata di mutuo (per € 336,00), oltre rivalutazione Istat, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e da versarsi in favore di entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese _1 straordinarie sostenute nell'interesse della minore come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Sulmona; ha infine disposto la percezione integrale dell'assegno unico da parte di , _1 secondo l'accordo provvisorio ripassato tra le parti.
5.Con separata ordinanza del 14.10.2024 il Giudice ha acquisito la documentazione versata in atti dalle parti e, ritenuta la superfluità delle ulteriori richieste istruttorie, ha fissato per la discussone orale della causa l'udienza cartolare del 23.1.2025, assegnando alle parti termine fino a tale data per il deposito di note conclusive, anche congiunte e riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione.
*
1. Status.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Condizioni di affidamento della prole
Le condizioni, concordate dai coniugi all'udienza del 18.9.2024, di disciplina dell'affidamento della
6 figlia minore (affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita padre-figlia) appaiono conformi alle previsioni di legge e dunque meritevoli di accoglimento, in quanto rispondenti alle esigenze della prole e funzionali alla tutela del diritto alla bigenitorialità.
3. Condizioni economiche.
Nel corso del giudizio le parti sono pervenute ad un accordo in ordine all'assegnazione della casa coniugale, pattuendo che la predetta, sita in Sulmona alla Via Cornaccchiola n. 36, in comproprietà fra i coniugi, fosse assegnata ad si sono altresì accordate, seppure in via provvisoria, _1 sulla determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, concordando l'obbligo, a carico di
, di versare, a e a titolo di contributo al mantenimento della minore, P_ _1
l'importo di € 900,00 mensili (comprensivo di € 336,00 a titolo di rata di mutuo), oltre rivalutazione
Istat a decorrere dal mese di ottobre 2024, nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della minore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di
Sulmona. Contestualmente, ha prestato il consenso alla percezione integrale, da parte di P_
dell'assegno unico in favore della figlia. Pt_1
Nelle note conclusive depositate, tuttavia, le parti, pur concludendo per la sostanziale conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti, hanno evidenziato di non essere pervenute ad un accordo in ordine alla determinazione del mantenimento per la figlia minore;
in particolare la ricorrente ha concluso chiedendo disporsi un contributo complessivo a carico di di € 1.000,00 (comprensivo P_ di € 336,00 quale rata del mutuo), mentre parte resistente ha concluso chiedendo disporsi, a carico del medesimo, un contributo complessivo di € 900,00 complessivi (di cui € 336,00 a titolo di rata del mutuo) a titolo di mantenimento della figlia.
Sotto il profilo economico, alla luce della documentazione depositata e di quanto emerso nel corso dell'udienza di comparizione delle parti, risulta che: la ricorrente lavora come impiegata in uno studio notarile, con un reddito dichiarato per l'anno 2023 pari ad € 20.873,16, è comproprietaria, unitamente al coniuge, di un immobile sito in Sulmona, nonché esclusiva proprietaria di altri immobili e titolare di vari conti correnti;
risulta altresì che la stessa ha ereditato una cospicua somma di denaro, come risulta dalla documentazione prodotta;
è invece dottore commercialista che, oltre a svolgere incarichi di assistenza fiscale e P_ contabile, ricopre prestigiosi incarichi, con un reddito dichiarato per l'anno 2023, pari ad € 42.464,00
è comproprietario, unitamente alla ricorrente, della casa coniugale e comproprietario di ulteriori immobili indivisi della famiglia di origine;
Com'è noto, il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve essere commisurato, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., ai seguenti parametri: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i coniugi. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337 ter, comma 4, c.c.).
In considerazione delle risultanze processuali e delle dichiarazioni delle parti, appare congruo confermare, a carico di , l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al P_ Pt_1 mantenimento della figlia minore, la somma di € 900,00, di cui € 564,00 a titolo di assegno di
7 mantenimento ed € 336,00 quale rata di mutuo, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona.
Il giudizio di congruità dell'assegno si fonda sulla considerazione della circostanza che, unitamente al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, il pagamento della rata di mutuo, come pattuito dai coniugi, gravante sull'immobile assegnato al coniuge collocatario della prole, costituisce a tutti gli effetti una modalità di adempimento dell'obbligo contributivo in favore dei figli (ex multis,
Cass. Civ., Sentenza del 3 settembre 2013, n. 20139).
Ai fini della determinazione dell'assegno, inoltre, non si può non tener conto dell'ulteriore consenso, già prestato dal resistente, a consentire che percepisca integralmente l'importo dell'A.U. per Pt_1 la figlia minore.
4. Spese di lite
L'intervenuto accordo sulle questioni principali del giudizio consente di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e _1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario P_ in data 2.05.2015 in Scanno (AQ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Scanno, n.2, Parte II, Serie A;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
-dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] il [...], Persona_1 con collocamento della stessa presso la madre;
-assegna la coniugale, sita in Sulmona alla Via Cornacchiola n. 36, a , che vi abiterà _1 unitamente alla figlia convivente;
-dispone che potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: P_
-a fine settimana alterni con la madre, dalle ore 19:00 del venerdì sera alle ore 21 della domenica (ore 22 in caso di pausa scolastica);
- ogni martedì pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e, nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, anche il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:30 (ore 22:00 in caso di pausa scolastica il giorno dopo).
Per le Festività natalizie - dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni così come per le vacanze pasquali - dal pomeriggio del Giovedì Santo alla sera della Pasquetta - ad anni e Festività alterne con la madre;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre e del padre e la Festa della Mamma
e del Papà con il rispettivo genitore;
la festa di compleanno della minore (27 dicembre) verrà trascorsa con entrambi i genitori.
8 Per le vacanze estive, salvo diversi accordi e/o impedimenti, ciascun genitore trascorrerà con la minore un periodo di due settimane non continuative, da concordarsi tra le parti preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
-dispone l'obbligo, a carico di , di corrispondere a , a decorrere dalla P_ _1 pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo di euro 900,00, di cui € 564,00 mensili a titolo di mantenimento, che sarà rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat ed € 336,00 a titolo di pagamento della rata di mutuo;
-dispone che le spese straordinarie per la figlia minore saranno sopportate in ragione del 50% da ciascun genitore, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Sulmona;
-dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente da;
_1
-compensa integralmente le spese di lite.
-dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c. come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa UL Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa UL Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 150/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Teresa Mariani del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale n. 2 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], P_ C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Lavalle del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in
Sulmona alla Via A. Volta n. 1 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note del 23.1.2025: “-in via principale
a)-dichiarare con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi e _1 P_
, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
[...]
b)-all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Scanno il giorno 2 maggio 2015, con atto trascritto al n. 2 parte II serie A del Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2015, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, alle medesime condizioni adottate per la
1 disciplina della separazione, ovvero alle condizioni che risultassero più adeguate a seguito di fatti sopravvenuti;
-nel merito
1)-disporre l'affidamento condiviso da parte di entrambi i genitori della figlia minore UL, con collocazione principale presso l'abitazione materna e previsione della frequentazione con il padre secondo lo schema proposto all'esito della comparizione dei coniugi all'udienza del 18 settembre
2024 che andrà confermato;
2)-stabilire che i coniugi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3)-disporre l'assegnazione della casa coniugale in Sulmona alla Via Cornacchiola n.36, di comune proprietà dei coniugi, con i mobili ed arredi ivi presenti, alla sig.ra che vi abiterà _1 con la figlia con lei convivente;
4)-nulla prevedere a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore dell'uno o dell'altro coniuge in considerazione della titolarità di adeguati redditi propri;
5)-stabilire che il padre provveda al versamento di complessivi € 1.000,00 mensili in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di concorso nel pagamento della rata mensile di rimborso del mutuo (€ 336,00 per la rata di mutuo), entro il giorno 5 di ogni mese e con adeguamento ISTAT come per legge;
6)-stabilire il concorso di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la minore (ivi compreso il compenso dell'insegnante privata), secondo le indicazioni
e le modalità di cui al Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Sulmona;
7)-attribuire alla madre il 100% dell'Assegno Unico Universale erogato per la figlia con lei convivente;
8)-condannare il resistente alle spese del procedimento”.
Parte resistente ha concluso come da note ex art 127-ter c.p.c. del 21.1.2025: “In via principale
A) Dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e _1
, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, P_ adottando altresì le seguenti statuizioni:
1) affidamento condiviso da parte di entrambi i genitori della figlia minore UL, con collocazione principale presso l'abitazione materna e previsione della frequentazione con il padre secondo lo schema proposto con il piano genitoriale allegato, o il diverso schema che dovesse essere ritenuto dal Tribunale, nonché divieto per entrambi i genitori di frequentare eventuali futuri partner nello stesso ambiente ed alla presenza della figlia minore;
2) esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con assunzione di comune accordo delle decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, ed esercizio separato della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3) assegnazione della casa coniugale in Sulmona alla Via Cornacchiola n. 36, di comune proprietà dei coniugi, con i mobili ed arredi ivi presenti e ad eccezione dei soli effetti personali (che il Dott.
2 ritirerà nei 30 giorni dalla pronuncia), alla Sig.ra che vi abiterà P_ _1 con la figlia;
4) nulla a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore dell'uno o dell'altro coniuge in considerazione della titolarità di adeguati redditi propri;
5) posizione a carico del Dott. del versamento di complessivi Euro 750,00 mensili in P_ favore della Sig.ra di cui Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della _1 figlia con adeguamento ISTAT come per legge;
6) concorso di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la minore (con esclusione della “tata”, dell'insegnante privata e delle spese di conduzione dell'abitazione, nonché di tutte le altre spese allo stato correnti e prive del carattere di straordinarietà), secondo le indicazioni e le modalità di cui al Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Sulmona;
7) attribuzione dell'Assegno Unico Universale erogato per la figlia al 50% tra le parti;
8) autorizzazione per i coniugi a recarsi all'estero, anche con la figlia minore, adeguando a tale statuizione la documentazione necessaria presso qualunque Ufficio in cui sia richiesta, e, in particolare, sia per la carta di identità, sia per il passaporto;
sempre e comunque con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio;
B) pronunciare, con separata ordinanza, la sospensione del giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio sino al passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale.
In via subordinata e non sussistendo ragioni né alligatorie né istruttorie che ne legittimino la modifica, il convenuto chiede decidersi il giudizio accogliendo le seguenti CONCLUSIONI (adesive ai provvedimenti vigenti)
A) dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e _1
, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, P_ adottando altresì le seguenti statuizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed il suo Persona_1 collocamento prevalente con la madre, , alla quale viene per l'effetto assegnata la _1 casa coniugale;
2) disciplinare il diritto di visita padre-figlia, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e salvo diversi accordi, nei seguenti termini: - il padre potrà vedere e tenere con sé la minore: - a fine settimana alterni con la madre, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica (ore 22:00 in caso di pausa scolastica); - ogni martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e, nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, anche il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:30 (ore 22:00 in caso di pausa scolastica il giorno dopo); - per le Festività natalizie: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni così come per le vacanze pasquali - dal pomeriggio del Giovedì Santo alla sera della Pasquetta - ad anni e Festività alterne tra i genitori;
- la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre e del padre e la
Festa della Mamma e del Papà con il rispettivo genitore;
la festa di compleanno della minore (27 dicembre) verrà trascorsa con entrambi i genitori;
- per le vacanze estive le parti concordano il seguente calendario: salvo diversi accordi o impedimenti, ciascun genitore trascorrerà con la minore un periodo di almeno due settimane non continuative, da concordarsi tra le parti preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
3) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore UL P_ nella misura di € 900,00 mensili, comprensiva di rata di mutuo (per € 336,00), oltre rivalutazione
3 Istat, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e da versarsi in favore di entro il 5 di _1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona;
4) disporre che l'A.U. venga percepito integralmente da;
sempre e comunque con _1 vittoria di spese e competenze tutte di giudizio;
B) pronunciare, con separata ordinanza, la sospensione del giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio sino al passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 473-bis n. 12 e n. 49 c.p.c. dinanzi _1 all'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale nei confronti di e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, e fermo P_ il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 legge 898/70, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in Sulmona, nonché
l'obbligo, a carico di , di pagamento di un assegno complessivo di € 1.336,00, di cui € 1000,00 P_
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ed € 336,00 a titolo di concorso nel pagamento della rata di mutuo sull'immobile coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore (ivi compreso il compenso per l'insegnante privata); ha chiesto infine l'attribuzione, in proprio favore, del 100% dell'importo di assegno unico universale erogato per la figlia convivente.
Con condanna del resistente alle spese del procedimento.
La ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha allegato:
-di aver convissuto dall'anno 2010 con , unione dalla quale, nell'anno 2012 è nata P_ la figlia minore UL;
-che nello stesso anno la coppia ha proceduto all'acquisto, in regime di comproprietà, dell'appartamento sito in Sulmona alla Via della Cornacchiola n. 36, destinandolo a casa familiare;
- che in data 2 maggio 2015 le parti hanno contratto matrimonio in Scanno con rito concordatario
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 2 parte II serie A), optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
-di aver constatato con rammarico, successivamente al matrimonio, che il coniuge anteponeva la propria famiglia di origine a quella di nuova costituzione;
-di aver gestito il ménage familiare principalmente con risorse proprie, stante la scarsa collaborazione economica del resistente;
-di essersi vista costretta, dinanzi all'insanabile frattura del rapporto coniugale, nell'anno 2023 e fallite le trattative per pervenire ad una separazione consensuale, ad esperire un ricorso giudiziale;
-di essere economicamente autosufficiente, in quanto dall'anno 2012 lavora come impiegata in uno studio notarile, percependo uno stipendio medio di circa € 1.400,00, oltre ad essere comproprietaria, unitamente al coniuge, dell'immobile sito in Sulmona, acquistato al prezzo di
€ 180.000,00 con un mutuo ipotecario, successivamente rinegoziato nell'anno 2022 in occasione dell'acquisto di un appartamento adiacente alla casa coniugale, anch'esso in comproprietà fra i coniugi;
-di essere esclusiva proprietaria di un altro immobile sito in Scanno, acquistato nel 2018 con un mutuo ipotecario di € 40.000,00, per il rimborso del quale sostiene una rata mensile di € 255,00;
-che i coniugi nell'anno 2018 hanno acceso un conto corrente cointestato, destinato alle necessità
4 familiari e al pagamento delle rate di mutuo gravante sull'immobile coniugale e sull'appartamento attiguo acquistato dai coniugi nel 2022, alimentato da una rimessa mensile del marito di € 1.300,00 e da una rimessa della ricorrente per € 500,00; Contr
-di essere titolare di altri due conti correnti, in particolare del conto corrente acceso presso la di Pratola Peligna, alimentato esclusivamente dal proprio stipendio, con il quale da sempre provvede a finanziare le necessità personali e della figlia;
-che il coniuge è dottore commercialista che, oltre a svolgere incarichi di assistenza P_ fiscale e contabile, ricopre prestigiosi incarichi ed è socio di due società attraverso le quali vengono gestiti gli immobili di famiglia.
Ha concluso quindi nei termini sopra riportati.
2.Con memoria difensiva del 4.7.2024 si è costituito , contestando preliminarmente P_ la ricostruzione avversaria soprattutto in punto di scarsa collaborazione economica al ménage familiare, atteso che il medesimo ha sempre contribuito in misura rilevante alle necessità familiari e tuttora contribuisce alle rimesse sul conto corrente comune, come dichiarato dalla stessa controparte, con € 1.300,00 mensili a fronte di € 500,00 di parte ricorrente (ossia per quasi il triplo); ha inoltre contestato l'assunto secondo il quale la coppia vivrebbe separata di fatto già dall'anno 2022, significando che il naufragio del matrimonio sarebbe imputabile esclusivamente al comportamento tenuto da Pt_1
Il resistente, nella memoria difensiva, ha dedotto:
-l'opportunità che la figlia trascorra con entrambi i genitori anche i fine settimana, in modo alternato, nonché l'esigenza di vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità descritte nel piano genitoriale prodotto;
-che il secondo appartamento, attiguo alla casa familiare e acquistato dai coniugi nel 2022, in realtà
è di proprietà della sola ricorrente, come risulta dalla controdichiarazione in possesso di e Pt_1 non prodotta, e che per tale proprietà, attualmente locata, ella percepisce un canone di locazione mensile di € 350,00 mensili;
- che il reddito netto della ricorrente ammonta ad € 1.700,00, che nell'anno 2017 ha ereditato Pt_1 dalla sig.ra un'ingente quantità di denaro e che la stessa risulta cointestataria Persona_2 di diversi immobili insieme ai propri fratelli;
-di essere socio delle società Immobiliare UL SN e IG ER Sas, insieme al fratello e alla cognata, che gestiscono gli immobili indivisi della famiglia di origine, dei quali non può disporre e che costituiscono solo un onere e non una fonte di reddito;
-di essere comproprietario della casa coniugale (che verrà assegnata alla ricorrente) e solo formalmente dell'immobile adiacente, invero di esclusiva proprietà della nonché Pt_1 comproprietario, insieme al fratello, di un immobile in Scanno;
-di ricavare dalla propria attività di libero professionista un reddito lordo di circa € 42.000,00 e un reddito netto di circa € 25.000,00.
Il resistente ha concluso aderendo alle richieste in punto di status, di affidamento condiviso della minore e di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Ha chiesto tuttavia contenersi l'obbligo a proprio carico di corrispondere un assegno di mantenimento complessivo entro la misura di complessivi € 750,00, di cui € 400,00 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
(comprensivo della tata, dell'insegnante privata e delle spese di conduzione dell'abitazione, nonché di tutte le altre spese allo stato occorrenti e prive del carattere di straordinarietà), ed € 350,00 a titolo
5 di pagamento pro quota della rata di mutuo, e con attribuzione dell'assegno unico universale al 50% tra le parti. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
3.Nelle memorie ex art. 473-bis.17 le parti hanno precisato le proprie difese, reiterando le conclusioni già formulate negli scritti introduttivi. Inoltre, parte ricorrente, all'esito della sollecitazione del resistente, ha prodotto la documentazione relativa alla successione dell'eredità
e al testamento pubblicato in data 15.12.2017. Persona_2
4.All'udienza del 18.9.2024 le parti hanno definito congiuntamente le condizioni relative all'affidamento della minore e si sono accordati, in via temporanea e urgente, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento, concordando un importo a carico del resistente di € 900,00 totali, comprensivo di € 336,00 di rata di mutuo, senza rinuncia alle altre domande. I coniugi, in tale sede, hanno altresì precisato che l'assegno unico per la minore attualmente ammonta ad € 220,00 e parte resistente ha acconsentito espressamente al percepimento dell'importo in via integrale da parte della ricorrente, a condizione che tale circostanza fosse tenuta in considerazione in sede di definitiva quantificazione dell'assegno di mantenimento della minore.
Il Giudice, provvedendo in udienza in via temporanea ed urgente, ha quindi autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori ed il suo collocamento prevalente con la madre, , con _1 assegnazione della casa coniugale a quest'ultima; ha disciplinato altresì il diritto di visita padre- figlia, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti;
ha posto a carico di l'obbligo P_ di contribuire al mantenimento della minore UL nella misura di € 900,00 mensili, comprensiva della rata di mutuo (per € 336,00), oltre rivalutazione Istat, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e da versarsi in favore di entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese _1 straordinarie sostenute nell'interesse della minore come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Sulmona; ha infine disposto la percezione integrale dell'assegno unico da parte di , _1 secondo l'accordo provvisorio ripassato tra le parti.
5.Con separata ordinanza del 14.10.2024 il Giudice ha acquisito la documentazione versata in atti dalle parti e, ritenuta la superfluità delle ulteriori richieste istruttorie, ha fissato per la discussone orale della causa l'udienza cartolare del 23.1.2025, assegnando alle parti termine fino a tale data per il deposito di note conclusive, anche congiunte e riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione.
*
1. Status.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Condizioni di affidamento della prole
Le condizioni, concordate dai coniugi all'udienza del 18.9.2024, di disciplina dell'affidamento della
6 figlia minore (affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita padre-figlia) appaiono conformi alle previsioni di legge e dunque meritevoli di accoglimento, in quanto rispondenti alle esigenze della prole e funzionali alla tutela del diritto alla bigenitorialità.
3. Condizioni economiche.
Nel corso del giudizio le parti sono pervenute ad un accordo in ordine all'assegnazione della casa coniugale, pattuendo che la predetta, sita in Sulmona alla Via Cornaccchiola n. 36, in comproprietà fra i coniugi, fosse assegnata ad si sono altresì accordate, seppure in via provvisoria, _1 sulla determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, concordando l'obbligo, a carico di
, di versare, a e a titolo di contributo al mantenimento della minore, P_ _1
l'importo di € 900,00 mensili (comprensivo di € 336,00 a titolo di rata di mutuo), oltre rivalutazione
Istat a decorrere dal mese di ottobre 2024, nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della minore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di
Sulmona. Contestualmente, ha prestato il consenso alla percezione integrale, da parte di P_
dell'assegno unico in favore della figlia. Pt_1
Nelle note conclusive depositate, tuttavia, le parti, pur concludendo per la sostanziale conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti, hanno evidenziato di non essere pervenute ad un accordo in ordine alla determinazione del mantenimento per la figlia minore;
in particolare la ricorrente ha concluso chiedendo disporsi un contributo complessivo a carico di di € 1.000,00 (comprensivo P_ di € 336,00 quale rata del mutuo), mentre parte resistente ha concluso chiedendo disporsi, a carico del medesimo, un contributo complessivo di € 900,00 complessivi (di cui € 336,00 a titolo di rata del mutuo) a titolo di mantenimento della figlia.
Sotto il profilo economico, alla luce della documentazione depositata e di quanto emerso nel corso dell'udienza di comparizione delle parti, risulta che: la ricorrente lavora come impiegata in uno studio notarile, con un reddito dichiarato per l'anno 2023 pari ad € 20.873,16, è comproprietaria, unitamente al coniuge, di un immobile sito in Sulmona, nonché esclusiva proprietaria di altri immobili e titolare di vari conti correnti;
risulta altresì che la stessa ha ereditato una cospicua somma di denaro, come risulta dalla documentazione prodotta;
è invece dottore commercialista che, oltre a svolgere incarichi di assistenza fiscale e P_ contabile, ricopre prestigiosi incarichi, con un reddito dichiarato per l'anno 2023, pari ad € 42.464,00
è comproprietario, unitamente alla ricorrente, della casa coniugale e comproprietario di ulteriori immobili indivisi della famiglia di origine;
Com'è noto, il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve essere commisurato, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., ai seguenti parametri: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i coniugi. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337 ter, comma 4, c.c.).
In considerazione delle risultanze processuali e delle dichiarazioni delle parti, appare congruo confermare, a carico di , l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al P_ Pt_1 mantenimento della figlia minore, la somma di € 900,00, di cui € 564,00 a titolo di assegno di
7 mantenimento ed € 336,00 quale rata di mutuo, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona.
Il giudizio di congruità dell'assegno si fonda sulla considerazione della circostanza che, unitamente al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, il pagamento della rata di mutuo, come pattuito dai coniugi, gravante sull'immobile assegnato al coniuge collocatario della prole, costituisce a tutti gli effetti una modalità di adempimento dell'obbligo contributivo in favore dei figli (ex multis,
Cass. Civ., Sentenza del 3 settembre 2013, n. 20139).
Ai fini della determinazione dell'assegno, inoltre, non si può non tener conto dell'ulteriore consenso, già prestato dal resistente, a consentire che percepisca integralmente l'importo dell'A.U. per Pt_1 la figlia minore.
4. Spese di lite
L'intervenuto accordo sulle questioni principali del giudizio consente di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e _1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario P_ in data 2.05.2015 in Scanno (AQ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Scanno, n.2, Parte II, Serie A;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
-dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] il [...], Persona_1 con collocamento della stessa presso la madre;
-assegna la coniugale, sita in Sulmona alla Via Cornacchiola n. 36, a , che vi abiterà _1 unitamente alla figlia convivente;
-dispone che potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: P_
-a fine settimana alterni con la madre, dalle ore 19:00 del venerdì sera alle ore 21 della domenica (ore 22 in caso di pausa scolastica);
- ogni martedì pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e, nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, anche il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:30 (ore 22:00 in caso di pausa scolastica il giorno dopo).
Per le Festività natalizie - dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni così come per le vacanze pasquali - dal pomeriggio del Giovedì Santo alla sera della Pasquetta - ad anni e Festività alterne con la madre;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre e del padre e la Festa della Mamma
e del Papà con il rispettivo genitore;
la festa di compleanno della minore (27 dicembre) verrà trascorsa con entrambi i genitori.
8 Per le vacanze estive, salvo diversi accordi e/o impedimenti, ciascun genitore trascorrerà con la minore un periodo di due settimane non continuative, da concordarsi tra le parti preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
-dispone l'obbligo, a carico di , di corrispondere a , a decorrere dalla P_ _1 pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo di euro 900,00, di cui € 564,00 mensili a titolo di mantenimento, che sarà rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat ed € 336,00 a titolo di pagamento della rata di mutuo;
-dispone che le spese straordinarie per la figlia minore saranno sopportate in ragione del 50% da ciascun genitore, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Sulmona;
-dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente da;
_1
-compensa integralmente le spese di lite.
-dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c. come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa UL Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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